Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2014, n. 49970
CASS
Sentenza 19 dicembre 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La configurabilità del reato di trasferimento fraudolento di valori non è esclusa dal fatto che i beni del soggetto sottoposto o sottoponibile a una misura di prevenzione patrimoniale siano stati intestati fittiziamente a soggetti (quali il coniuge, i figli, i conviventi nell'ultimo quinquennio, ecc.) per i quali opera la presunzione d'interposizione fittizia ex art. 2 ter, l. n. 575 del 1965 - ora sostituito dall'art. 26, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011, ma in questi casi la capacità elusiva dell'operazione patrimoniale non può prescindere dall'apprezzamento di elementi di fatto ulteriori rispetto all'atto del trasferimento, che consentano la ricostruzione della fattispecie incriminatrice, non solo sul piano oggettivo, ma anche su quello soggettivo.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2014, n. 49970
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49970
    Data del deposito : 19 dicembre 2014

    Testo completo