Sentenza 19 dicembre 2014
Massime • 1
La configurabilità del reato di trasferimento fraudolento di valori non è esclusa dal fatto che i beni del soggetto sottoposto o sottoponibile a una misura di prevenzione patrimoniale siano stati intestati fittiziamente a soggetti (quali il coniuge, i figli, i conviventi nell'ultimo quinquennio, ecc.) per i quali opera la presunzione d'interposizione fittizia ex art. 2 ter, l. n. 575 del 1965 - ora sostituito dall'art. 26, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011, ma in questi casi la capacità elusiva dell'operazione patrimoniale non può prescindere dall'apprezzamento di elementi di fatto ulteriori rispetto all'atto del trasferimento, che consentano la ricostruzione della fattispecie incriminatrice, non solo sul piano oggettivo, ma anche su quello soggettivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2014, n. 49970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49970 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2014 |
Testo completo
49 9 7 0/15 * 70 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/12/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: .3/07/2014 Dott. ARTURO CORTESE - Presidente SEN TENZA N Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO - Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK - Consigliere REG. GENERALE - Consigliere N. 42316/2014 Dott. MARIASTEFANIA DI TOMASSI - Rel. Consigliere Dott. ANGELA TARDIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BURZÍ TI, nata il [...] avverso l'ordinanza n. 597/2014 TRIBUNALE LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA del 03/07/2014; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale dott. Gabriele Mazzotta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per la ricorrente l'avv. Francesco Albanese, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 luglio 2014 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari, emessa il 23 maggio 2014 dal G.i.p. dello stesso Tribunale nei confronti di RZ CL, sottoposta a indagini per i reati di cui ai capi F) e H) della imputazione provvisoria, e in particolare: - per il reato di cui agli artt. 81, 110, 640-bis, 61 n. 6 e 7 cod. pen., e 7 d.l. n. 152 del 1991, commesso in concorso con CR EO cl. 39, CR US cl. 78, VA RI GR e NA AC RI (deceduta), per avere CR US, attestando la qualifica di imprenditore agricolo senza che alla stessa corrispondesse una effettiva attività di coltivazione della terra, VA, intestandosi la titolarità del conto corrente n. 51557 (già n. 151557) presso la Banca Carime - filiale di Rizziconi, e l'indagata, oltre alla indicata NA, mettendo a disposizione terreni nella loro titolarità per i quali CR chiedeva e otteneva i contributi quale comodatario, indotto in errore l'A.G.E.A. (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), così procurandosi un ingiusto profitto consistito nella indebita erogazione dei contributi comunitari relativi al P.S.R. (Piano di sviluppo rurale) e alla Domanda unica (o Pagamento unico) per un totale di euro 188.884,66, con pari danno per la Comunità Europea;
con l'aggravante di avere commesso il reato durante il tempo in cui CR US si era sottratto volontariamente alla esecuzione dei provvedimenti restrittivi indicati nello stesso capo di imputazione (ordinanze di custodia cautelare del 2 gennaio 2006 e del 2 luglio 2007 del G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria rispettivamente per i reati di cui agli artt. 81, 110, 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen., e di cui all'art. 416-bis cod. pen.), e con le ulteriori aggravanti di avere cagionato alla C.E.E. un danno patrimoniale di rilevante gravità e di avere commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione e al fine di agevolare l'attività della cosca mafiosa CR;
-à per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 12-quinquies legge n. 356 del 1992 e 7 legge n. 203 del 1991, commesso in concorso con CR EO cl. 39 e CR MA, per avere, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, il primo, per il tramite e con il contributo causale e consapevole dell'indagata, sua moglie, e della figlia CR MA, attribuito fittiziamente a ciascuna la titolarità di cespiti immobiliari e di conti correnti, specificamente individuati e descritti, con l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione e al fine di agevolare l'attività della cosca mafiosa CR. 2 2. Il Tribunale, dopo aver richiamato i principi di diritto regolanti il riesame della misura cautelare e aver rilevato lo stretto collegamento e la complementarietà tra il provvedimento restrittivo della libertà personale e l'ordinanza che decide sul riesame, argomentava la decisione, ritenendo l'infondatezza delle richieste difensive volte a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari, per essere specifici e gravi gli elementi indiziari circa la sussistenza delle fattispecie criminose oggetto di addebito provvisorio e la loro riferibilità all'indagata, e ricorrenti le esigenze cautelari.
2.1. La vicenda sottoposta a esame era inquadrata nel contesto di una complessa attività di indagine coordinata dalla D.D.A. di Reggio Calabria e condotta dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria e dal Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, descritta nelle informative del 2 febbraio e 7 aprile 2012 e nelle note del 12 e 21 settembre 2012, e del 4 ottobre, 10 ottobre e 17 dicembre 2013, e nella emersa, attuale e perdurante operatività della cosca di 'ndrangheta, nota come cosca CR, di struttura familiare, sviluppatasi intorno alla figura di CR EO cl. 39 e dei figli US, latitante nell'ambito del procedimento c.d. Toro, e CO, e dominante nel territorio di Rizziconi e zone limitrofe, sul versante tirrenico della provincia di Reggio Calabria. L'esistenza di detta cosca era stata giudiziariamente riconosciuta da plurime sentenze definitive, che ne avevano evidenziato l'operatività nell'esercizio di tipiche attività criminali (estorsioni, rapine) e anche nel pesante condizionamento della vita pubblica manifestato utilizzando svariati sistemi, che erano descritti in via generale e con riferimenti specifici, e che avevano inciso anche, tra gli altri, sul consiglio comunale di Rizziconi, sciolto per la terza volta il 2 aprile 2011. Il controllo sul territorio esercitato dalla cosca CREA era anche dimostrato dai lunghi periodi di latitanza di cui avevano goduto i suoi capi CR EO in passato e il figlio US nell'attualità. L'operatività della cosca era anche emersa con riguardo al rilevato, sofisticato e articolato sistema di intestazioni fittizie, che aveva consentito il reinvestimento del denaro, provento delle svariate attività illecite, nella sistematica acquisizione di terreni nel territorio, e con riguardo alla commissione di truffe alla Comunità europea per ingenti somme di denaro, convogliando a proprio favore risorse pubbliche.
2.2. Il Tribunale, che dava conto dell'analisi ricostruttiva contenuta nell'ordinanza genetica dell'ordinanza genetica, ripercorreva diffusamente, nel descritto complesso quadro della rilevata permanente e attuale operatività della 3 cosca, i dati indiziari relativi alle ipotesi delittuose ascritte, in concorso, alla indagata.
2.3. Quanto alla contestazione di cui al capo F), il Tribunale: procedeva dalla valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ES MO BI, che il 30 maggio 2013 aveva descritto l'operatività del gruppo criminale mafioso dei CR e la gestione da parte dello stesso dell'attività agricola anche tramite terzi o interposte persone;
aveva riferito in ordine alla posizione di CR US, figlio di CR EO, salito con il grado di "santa", e responsabile, con il padre, del controllo degli "approvvigionamenti illeciti e leciti" sul territorio e dell'attività di "imprenditoria agricola", svolta gestendo le proprietà terriere proprie e quelle in affido a terzi, anche quanto alla potatura degli alberi e alla vendita della legna, e rimanendo sempre presente, dietro la gestione delle imprese agricole, il capocosca CR EO;
-richiamava le ulteriori dichiarazioni, rese il 26 settembre 2013 al Pubblico Ministero dallo stesso collaboratore, che aveva descritto l'articolato sistema di acquisizione dei beni, intestazioni fittizie e truffe alla Comunità europea, realizzate da CR EO cl. 39 e dai suoi familiari, disponendo lo stesso di circa trecento ettari di fondi "sparsi per tutta Rizziconi" e con più intestatari, mentre egli rimaneva il proprietario;
aveva riferito in ordine al ruolo di intestatari fittizi assunto dai familiari del predetto e al sistema di acquisizione dei terreni, ricollegando la sua enorme disponibilità di denaro ai sequestri di PA GE NI e RA CO, ai quali egli avrebbe preso parte;
aveva inoltre riferito sulle truffe alla Comunità europea attraverso l'attestazione di fittizie qualifiche di imprenditore agricolo dei familiari dello stesso CR EO (moglie e figli) e sulla percezione dei contributi comunitari da parte del medesimo e di CR US su svariati ettari di terreno, oltre che da parte della stessa indagata e di CR MA;
aveva precisato che conosceva la storia dei contributi "da sempre, da quando lui gestiva tutte queste proprietà” e, quindi, per la risalenza della stessa all'epoca della loro frequentazione;
-rappresentava che anche il collaboratore IA LO aveva dichiarato il 6 aprile 2010 dinanzi al Tribunale di Palmi, nell'ambito del procedimento c.d. Toro, di essere a conoscenza degli interessi di CR EO sui contributi per le coltivazioni di oliveti e aranceti;
rimarcava, quindi, il dato emergente dagli atti di indagine che dietro la gestione delle imprese agricole vi era sempre la presenza del capocosca CR EO;
- evidenziava che tale emergenza non era, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, inconferente rispetto alla individuazione degli artifizi e dei raggiri, 4 : costituenti l'elemento oggettivo del reato di cui alla rubrica imputativa in esame, poiché la valutazione che la indagata non avesse diritto alla erogazione dei contributi in quanto impegnata nel suo lavoro di insegnante e avesse tratto in inganno l'organismo pagatore era fondata sulla riconducibilità dell'attività di coltivazione al coniuge CR EO, che, in quanto attinto da misure di prevenzione, non poteva richiedere gli indicati contributi;
rappresentava che non incideva sulla gravità indiziaria la produzione documentale della difesa, rappresentata dalla relazione illustrativa sulle aziende agricole della indagata e dei figli, poiché l'effettiva coltivazione dei fondi e l'esistenza dell'impresa agricola non erano poste in discussione dalla impostazione accusatoria che concerneva specificamente la messa a disposizione da parte della stessa indagata e della coindagata VA "quali soggetti che schermavano la presenza effettiva del congiunto sui terreni", come dichiarato dal collaboratore di giustizia ES e riscontrato dagli esiti delle indagini, afferenti alla titolarità da parte della indagata dei titoli di conduzione dei fondi per i quali erano stati richiesti i contributi alla coltivazione;
riprendeva i riferimenti, contenuti nell'ordinanza genetica, alle funzioni e alla finalità dell'A.G.E.A. Agenzia per le erogazioni in agricoltura, cui erano - attribuite le funzioni di organismo di coordinamento e pagatore di cui al regolamento n. 1290 del 2005 relativo al finanziamento della P.A.C. (Politica agricola comune), con competenza per l'erogazione di aiuti, contributi, premi e interventi comunitari, finanziati dalla F.E.A.G.A. (Fondo europeo agricolo di garanzia) e dalla F.E.A.R.S. (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale); - ripercorreva gli esiti delle verifiche relative ai contributi erogati dalla Comunità europea alla indagata, riportando le tabelle riepilogative dei pagamenti in suo favore, estrapolati dal sito dell'A.G.E.A. e pubblicati sul sito dell'A.R.C.E.A. (pari, per il periodo compreso tra il 2006 e il 2010, a 13.768,92 euro, quali contributi P.S.R., e a 142.253,11 euro, quali contributi a Domanda unica, e per l'anno 2011 a complessivi euro 32.862,65), la movimentazione bancaria del conto corrente di riferimento con indicazione dei bonifici per conto dell'A.G.E.A. e dei prelievi compiuti a fronte degli accrediti, e gli elenchi dei terreni di cui la indagata era intestataria;
-richiamava in diritto la previsione normativa dell'art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011, alla cui stregua "le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali...", e il quarto comma della stessa norma, 5 : secondo cui "il tribunale ... dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura in tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni". -· evidenziava in fatto che CR EO cl. 39 era stato sottoposto il 26 ottobre 2010 alla misura dell'obbligo di dimora nel comune di Rizziconi, ' sostitutiva della misura degli arresti domiciliari, ed era stato destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di quattro anni, che gli precludeva di essere destinatario di contributi pubblici, con decreto del 30 marzo 2007 del Tribunale di Reggio Calabria che, confermato in appello (e divenuto definitivo il 10 luglio 2008), non aveva esteso i divieti e le decadenze di cui al predetto art. 67 ai familiari dello stesso CR, a cui favore era avvenuta la fittizia intestazione di beni e l'attribuzione dei titoli di conduzione dei fondi per ottenere i contributi comunitari, che egli non avrebbe potuto ottenere.
2.4. Secondo il Tribunale, la strategia posta in essere dalla cosca CR era pertanto complessa ed articolata: CR EO non era più titolare di alcun bene (salvo il conto corrente sul quale era accreditata la pensione), mentre i terreni e i conti correnti erano intestati alla moglie RZ CL, indagata e odierna ricorrente, e alla figlia CR MA, che tuttavia non avevano capacità finanziarie che giustificassero la loro titolarità di un consistente patrimonio;
- il fatto che l'indagata avesse una situazione personale e professionale incompatibile con l'esercizio della coltivazione della terra confermava la riconducibilità effettiva dei titoli di conduzione al congiunto CR EO e la sua attività di copertura nei confronti del medesimo, che era destinatario di fatto della erogazione dei contributi comunitari, aggirando il divieto previsto dalla legge e correlato alla sua qualità di sottoposto alla misura di prevenzione personale.
2.5. Il complesso degli elementi emersi, nella condotta analisi, rendeva conto dell'illecito meccanismo truffaldino che permetteva a CR EO, con il consapevole contributo di CR US, CR MA, RZ CL e VA RI GR di gestire tutti gli affari legati alla gestione delle terre e della loro coltivazione, ricompresi negli interessi economico-operativi della cosca, rimanendo in tal modo riscontrate le dichiarazioni già richiamate, e nuovamente ripercorse, del collaboratore di giustizia ES sull'attività agricola riconducibile alla famiglia CR, oltre alle pure richiamate dichiarazioni del collaboratore IA LO. Sul piano giuridico vi era la presenza degli artifizi e raggiri, consistenti in una particolare messa in scena, sottile e astuta e idonei a indurre in errore l'ente 6 erogatore, che integravano l'elemento oggettivo del reato di cui al capo F), risolvendosi l'artificio posto in essere dalla indagata RZ nell'occultare che il vero intestatario era CR EO, e incentrandosi il meccanismo fraudolento, che prescindeva dal dato della effettuata coltivazione dei fondi, sull'aspetto rilevante della divaricazione tra i soggetti apparenti percettori del contributo e CR EO che ne risultava l'effettivo destinatario, riuscendo in tal modo a ottenere un contributo che altrimenti non poteva essere erogato.
2.6. Quanto al reato di cui all'art. 12-quinquies legge 356 del 1992, contestato al capo H) della rubrica, il meccanismo di intestazione fittizia operato da CR EO e realizzatosi, per quanto qui interessa, in favore della indagata, riferito dal collaboratore di giustizia ES, trovava una logica correlazione nell'interessamento di CR EO nella gestione delle attività agricole e dei numerosi terreni connessi allo svolgimento di dette attività, compresa la percezione dei contributi comunitari. La ricorrente aveva in tale contesto un ruolo di mera intestataria fittizia, che era confermato dalla totale assenza di un suo intervento attivo, nella evidente piena consapevolezza dell'assunzione di tale ruolo al solo fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale. Né essa aveva dimostrato di possedere redditi formalmente dichiarati tali da giustificare l'esborso economico necessario all'acquisto dei terreni di cui alla imputazione provvisoria, considerati i risultati dei dettagliati accertamenti patrimoniali compiuti dalla P.G. delegata alle indagini sul suo nucleo familiare nel periodo temporale preso in considerazione, descritti in atti, con conseguente riconducibilità delle provviste economiche necessarie a CR EO, capo della cosca e sottoposto a misura di prevenzione, conformemente alla prospettazione accusatoria e alle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Sul piano oggettivo era, pertanto, integrata la fattispecie delittuosa contestata, che si configurava "quale fattispecie a forma libera, comprensiva di ogni condotta che comporti il concreto risultato di una volontaria attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o di altre utilità, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale".
2.7. Sotto il profilo soggettivo il contestato reato di intestazione fittizia era connotato dal dolo specifico, configurabile anche prima che fosse intrapresa la misura di prevenzione patrimoniale, essendo sufficiente che l'interessato potesse fondatamente presumerne l'inizio. Per CR EO, che aveva operato la intestazione fittizia, la sussistenza del richiesto dolo specifico era dimostrata dal suo rilevante ruolo criminale all'interno dell'omonima cosca, che rendeva ragionevole il timore di possibili aggressioni al patrimonio, e dal carattere sistematico della svolta attività di 7 intestazione fittizia, e per la indagata discendeva dallo stesso stretto vincolo familiare, che la legava a CR EO, la sua consapevolezza del ruolo del coniuge, quale soggetto inserito in una cosca di 'ndrangheta generalmente e diffusamente riconosciuta dalla criminalità locale. Essa aveva, pertanto, contribuito volontariamente e consapevolmente alla creazione, insieme alla figlia CR MA, di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità dei beni, non potendo non comprendere le finalità illecite della fittizia intestazione. Non ostava alla configurazione del delitto la circostanza, evidenziata dalla difesa, relativa alla dedotta inidoneità della condotta a eludere le disposizioni in materia di prevenzione per essere i beni intestati al coniuge e/o ai figli, avuto riguardo ai richiamati principi di diritto che valorizzavano la mancanza nella norma incriminatrice di alcuna selezione del novero dei soggetti destinatari del trasferimento fraudolento, e la natura esclusivamente processuale della norma che prevedeva l'estensione ai prossimi congiunti delle indagini patrimoniali funzionali all'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale. Né la posizione del prossimo congiunto poteva ragionevolmente differenziarsi da quella di un qualsiasi terzo nei momenti valutativi che attenevano alla configurazione del reato sul piano oggettivo e su quello soggettivo.
2.8. Era stata correttamente contestata l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 sotto il profilo dell'agevolazione dell'attività della cosca CR attraverso una sistematica e risalente nel tempo strategia ideata da CR EO, consistente nella intestazione fittizia a compiacenti prestanomi, nel caso una familiare, di beni al fine di sottrarre il patrimonio ai provvedimenti giudiziari, e quindi oggettivamente caratterizzata dalla finalità di proteggere il patrimonio della cosca e di consentire il finanziamento delle spese di giustizia per gli affiliati detenuti o latitanti e di ulteriori iniziative criminose, e soggettivamente connotata dalla certa percezione da parte di tutti gli indagati, compresa l'indagata RZ, del contributo offerto, con le sistematiche condotte tenute, alla permanenza e alla vitalità dell'associazione criminale.
2.9. Le esigenze cautelari, fronteggiabili con la concessa misura degli arresti domiciliari, ritenuta proporzionata e adeguata, trovavano fondamento nella sussistenza di esigenze di tutela della collettività di fronte al concreto pericolo di reiterazione di altri reati, giustificato dalla gravità delle contestazioni cautelari e non del tutto superato da elementi decisivi contrari non offerti, né dal comprovato stato di detenzione di CR EO in regime detentivo differenziato ai sensi dell'art. 41-bis Ord. Pen. 8 3. Avverso detta ordinanza, reiettiva della richiesta di riesame, ricorre per cassazione, per mezzo dell'avv. Francesco Albanese, RZ CL, che ne chiede l'annullamento sulla base di quattro motivi.
3.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riguardo al capo F), violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, 273, 292, comma 2, lett. c), 309, comma 9, cod. proc. pen. e 640-bis cod. pen.
3.1.1. Sotto un primo profilo, la ricorrente si duole dell'indebito mutamento dei fatti essenziali riversati nel capo d'imputazione indicato e costituenti l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., poiché, mentre, a tenore della contestazione, essa ricorrente era concorrente nel delitto di truffa con CR US, che aveva attestato falsamente con artifici e raggiri la sua qualifica di imprenditore agricolo, senza che alla stessa corrispondesse l'effettiva attività di lavorazione della terra, inducendo in errore l'A.G.E.A. e procurandosi l'ingiusto profitto derivante dalla indebita erogazione dei contributi comunitari, il Tribunale del riesame ha individuato l'elemento materiale del reato contestato "nell'occultare che il vero intestatario è CR EO, riuscendo così a ottenere un contributo comunitario che altrimenti non avrebbe potuto essere erogato". : A mezzo di detta opera di arbitraria innovazione, ad avviso della ricorrente, essa è stata spogliata della possibilità di difendersi compiutamente, essendo il Tribunale incorso in uno sconfinamento nelle prerogative di esclusiva competenza del Pubblico Ministero, alla luce dei richiamati principi di diritto fissati da questa Corte.
3.1.2. Sotto un secondo profilo, la ricorrente si duole della generale illogicità dell'ordinanza, che sconfina nella incomprensibilità. Secondo la ricorrente, è errata la stessa tecnica espositiva utilizzata, fondata sulla integrale copiatura dell'ordinanza genetica, senza distinzione tra elementi di indagine, spunti investigativi o passaggi motivazionali degli inquirenti, e senza tener conto della diversità dell'individuato elemento materiale del reato. In tal modo, non è dato comprendere, all'interno del quadro indiziario delineato nell'ordinanza impugnata, il ruolo rivestito dalla condotta individuata quale originario elemento materiale del reato di cui al capo F), che atteneva alla falsa attestazione da parte di CR US di essere un imprenditore agricolo, poiché il Tribunale, che l'ha degradata a elemento sintomatico dello schermo formale ideato da CR EO, ha omesso una ricostruzione della gravità indiziaria in punto di falsità della indicata attestazione alla luce delle censure opposte con la memoria difensiva. Se, pertanto, si è passati dalla falsa attestazione da parte di CR US di essere imprenditore agricolo all'affermazione dello schermo formale ideato da 9 CR EO, o della prima non deve ragionarsi quale elemento materiale del reato, e l'ordinanza deve essere annullata per indebita modifica del perimetro della imputazione, ovvero la falsa attestazione costituisce elemento materiale del reato innestato nel più ampio disegno di schermatura delle proprietà di CR EO, e l'ordinanza ha sviluppato motivazione ultronea e inutile con riguardo E al disegno di schermatura, senza individuare un quadro di gravità indiziaria in punto di falsa attestazione della qualifica di imprenditore agricolo. Né, in ogni caso, la nuova condotta è stata apprezzata sotto il profilo della sua capacità ingannatrice nei confronti dell'A.G.E.A.
3.1.3. Sotto un terzo profilo, la ricorrente deduce la illogicità della motivazione e la violazione di legge nello specifico delle condotte contestate, con riferimento all'artificio consistito nell'occultare che l'intestatario del contributo fosse CR EO e con riferimento all'artificio originario, ovvero la falsa attestazione della qualifica di imprenditore agricolo da parte di CR US. L'ordinanza, che ha valorizzato le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ES MO BI e IA LO, ha errato nell'applicazione dei principi giurisprudenziali affermati in questa sede in ordine alla loro valutazione, quanto alla loro intrinseca attendibilità e alla sussistenza di elementi di riscontro esterno individualizzanti, che sono ripercorsi anche sotto il profilo dell'applicabilità delle stesse regole di giudizio in ambito incidentale cautelare, poiché l'ordinanza non ha speso alcuna considerazione, alla pari dell'ordinanza genetica, sul versante della credibilità soggettiva delle propalazioni accusatorie e soprattutto sul versante oggettivo. Si era infatti segnalato che le conoscenze di ES erano antecedenti all'anno 2003, che segnava l'inizio della sua collaborazione, mentre le contestazioni afferivano a fatti avvenuti solo successivamente, essendo state contestate le ipotesi di truffa in continuazione dal 2008 in poi ed essendo l'intestazione fittizia di terreni relativa al 2011. Lo status di collaboratore del predetto era, infatti, tale da avergli impedito nel periodo storico di riferimento dei fatti di avere contatto diretto con i protagonisti della vicenda e con i fatti oggetto di contestazione, cui consegue che le sue dichiarazioni sono generiche e aspecifiche in relazione ai fatti per cui è stata elevata contestazione, e sono astratte da ogni riferimento alle modalità del meccanismo truffaldino ipotizzato, al periodo storico della sua attuazione e ai terreni di riferimento. In presenza di tali dichiarazioni accusatorie, generiche e sintetiche nella loro esposizione, è indefettibile la verifica dei riscontri esterni che possono collegare il fatto reato alla persona soggettiva del chiamato e fornire un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione al medesimo degli specifici reati contestati. 10 Un riscontro esterno sufficientemente individualizzante alle dichiarazioni di ES, secondo la ricorrente, non è derivato dalle dichiarazioni di IA, collaboratore dal 2002, poiché la sua conoscenza circa presunti interessi di CR EO sui contributi per coltivazioni agricole, peraltro generiche e imprecise, non esplica rilevanza quanto alla riferibilità dei fatti di reato in ordine alla specifica posizione soggettiva di essa ricorrente. Con riguardo all'artificio originario, ovvero alla falsa attestazione della qualifica di imprenditore agricolo da parte di CR US, inoltre, il Tribunale del riesame -dopo aver aderito alla impostazione difensiva, secondo cui il detto CR non aveva falsamente attestato la coltivazione dei fondi, rilevando che l'effettiva coltivazione e l'esistenza dell'impresa agricola non erano messe in discussione dalla impostazione accusatoria- ha invece illogicamente ritenuto riscontrata la messa a disposizione delle indagate, essa ricorrente e VA RI GR, quali soggetti che schermavano la presenza effettiva del congiunto sui terreni, per come dichiarato dai collaboratori e riscontrato dalle indagini, erroneamente trasponendo in blocco i contenuti dell'ordinanza genetica oggetto di censura con la memoria difensiva.
3.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riguardo al capo H), violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, 273, 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e 12-quinquies legge n. 356 del 1992. Secondo la ricorrente, anche per detto capo, relativo alla intestazione fittizia di alcuni terreni operata da CR EO al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione, il Tribunale ha utilizzato gli elementi a suo carico tratti dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ES, non specifiche rispetto al capo di imputazione per essere afferenti agli anni precedenti all'anno 2003 nel quale ha avuto inizio la sua collaborazione. L'ordinanza, inoltre, ha valutato il quadro di gravità indiziaria per supposizioni e argomenti di genere, senza considerare le puntuali doglianze difensive sia sotto il versante della insussistenza dell'elemento oggettivo del reato sia sotto il versante della insussistenza di quello soggettivo. Si è, infatti, parlato nell'ordinanza, osserva la ricorrente, della circostanza che l'intestazione fittizia aveva trovato conferma nella totale assenza di alcun intervento attivo in capo a essa ricorrente e alla coindagata CR MA, traendone la consapevolezza delle ragioni della intestazione fittizia volta alla elusione delle disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, senza alcuna indicazione circa l'esplicazione dell'intervento attivo e congiunto di entrambe, la condotta che ciascuna doveva tenere, la condotta elusiva specifica 11 tenuta da CR EO, e l'originaria titolarità dei terreni ovvero delle somme utilizzate dallo stesso per i suoi acquisti. Non rilevava neppure l'operato riferimento a una sperequazione economica non giustificabile del nucleo familiare di CR MA ovvero a una non sufficiente copertura finanziaria nell'arco temporale considerato, avuto riguardo alla imputazione, anche se provvisoria, di fittizia intestazione di beni finalizzata alla elusione di una misura di prevenzione patrimoniale relativa a terreni ben determinati e in data ben determinata, rappresentata da quella di acquisto dei terreni (24 gennaio 2011). La motivazione circa l'elemento soggettivo, inoltre, è generale e standardizzata e risponde a domande che la difesa non ha posto e introduce problematiche che non sono state oggetto di contestazione, quali la insufficienza del dolo specifico e la necessaria sussistenza di un dolo intenzionale, omettendo di valutare in concreto la sussistenza della violazione contestata nel caso di trasferimenti avvenuti tra prossimi congiunti e di considerare i puntuali rilievi mossi con la memoria difensiva. Tali rilievi riguardavano la circostanza che CR MA aveva acquistato tutti i terreni indicati in imputazione (foglio 37, particelle 115, 258, 262, 266) dal cugino CR EO cl. 1967, che, a sua volta, li aveva acquistati tramite asta fallimentare, con la conseguenza che la questione della contestata riconducibilità dei beni a CR EO cl. 1939 poneva un problema di doppio passaggio di mano non logicamente spiegabile. Era, comunque, erronea la impostazione del Tribunale del riesame in tema di configurabilità della violazione di cui all'art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992 nel caso di trasferimento tra prossimi congiunti, poiché, richiamata la giurisprudenza sul punto, detta norma deve essere interpretata nel senso che la fittizia intestazione deve essere oggettivamente idonea a eludere la normativa in materia di misura di prevenzione e deve essere sorretta dal dolo specifico, descritto nella norma e desunto esaminando tutte le risultanze e tenendo conto della difficoltà della prova del fine elusivo quando i soggetti siano consapevoli che l'intestazione, in forza della presunzione di legge di cui all'art.
2-bis legge 575 del 1965, non sortirebbe alcun effetto.
3.3. Con il terzo motivo, indicato come secondo, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 7 legge n. 203 del 1991, e agli artt. 125, comma 3, 273, 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. Secondo la ricorrente, l'ordinanza è censurabile anche in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della indicata legge, che ha affermato attraverso un ragionamento circolare e apodittico, alla cui stregua 12 essa ricorrente avrebbe agevolato il coniuge CR EO perché, essendone moglie, ne riconosceva lo spessore criminale, e, di conseguenza, la cosca CR. Al contrario, per il riconoscimento di detta aggravante occorre che le condotte di cui all'art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992 siano funzionali a favorire l'operatività di un sodalizio di tipo mafioso in rapporto di strumentalità con il dolo tipico del reato, ossia devono essere asservite alla finalità di sottrarre beni e attività, illecitamente accumulati dall'associazione, a misure ablatorie. Pertanto, la contestata aggravante, pur essendo astrattamente compatibile con le indicate condotte, non può trovare applicazione sostanzialmente automatica, occorrendo, invece, un accertamento stringente circa la finalizzazione dell'utilizzo del bene, oggetto di fittizia intestazione, da parte del soggetto che ha proceduto a tale fittizia intestazione, all'agevolazione dell'associazione mafiosa e non solo di se stesso e della sua famiglia.
3.4. Con il quarto motivo, indicato come terzo, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Secondo la ricorrente, la prognosi di sussistenza di esigenze cautelari non è conforme al grado delle stesse e al principio di proporzionalità, essendosi affermata la sussistenza di esigenze di grado vicario rispetto alla misura custodiale carceraria e la declamata proporzionalità della misura degli arresti domiciliari sulla base di formule di stile e di una motivazione afferente a circostanze o a temi non prospettati dalla difesa, come lo stato di detenzione di CR EO e la sua sottoposizione al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. Pen. Né il Tribunale ha motivato in ordine alla questione posta con la memoria difensiva circa l'applicabilità di altra misura coercitiva gradata ovvero di una misura interdittiva nel rispetto del principio di adeguatezza e proporzionalità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, parzialmente fondato, deve essere accolto nei limiti che saranno precisati. :
2. Le deduzioni e i rilievi svolti con il primo motivo attengono essenzialmente, sotto il triplice concorrente profilo in cui sono diffusamente rappresentati (sintetizzati sub 3.1. e relativi sottoparagrafi del "ritenuto in fatto"), alla denunciata violazione dei diritti difensivi e alla incoerente rappresentazione della condotta di truffa, ascritta alla ricorrente in concorso al capo F) della imputazione provvisoria, e del correlato quadro indiziario per la 13 indebita immutazione del fatto in sede di decisione da parte del Tribunale del riesame.
2.1. La doglianza è priva di giuridico pregio.
2.1.1. Il Tribunale ha ritenuto di valorizzare al fine di risolvere ogni dubbio circa la illiceità della percezione dei contributi comunitari- la particolare condizione soggettiva di CR EO cl. 39 (ritenuto l'ispiratore dell'intera operazione), raggiunto da misura di prevenzione personale definitiva, seguendo un percorso logico-argomentativo che, contrariamente alla tesi difensiva, non conduce a un risultato che esprime la radicale mutazione del fatto, oggetto di provvisoria contestazione, che questa stessa Corte ha in più occasioni ritenuto esorbitante dai poteri del Tribunale del riesame (tra le altre, Sez. 2, n. 29429 del 20/04/2011, dep. 22/07/2011, P.M. in proc. Scaccia, Rv. 251015; Sez. 2, n. 47443 del 17/10/2014, dep. 18/11/2014, Crugliano, Rv. 260829). CR EO è, infatti, inserito nel novero dei soggetti concorrenti nel reato di truffa cui al capo F) sin dalla formulazione della ipotesi di reato da parte del Pubblico Ministero, e tale inserzione, pur in mancanza di intestazione dei terreni coltivati, ha senso nella misura in cui allo stesso è stato implicitamente attribuito ab initio quantomeno un interesse alla percezione illecita dei contributi, materialmente erogati in favore di CR US, comodatario, tra l'altro, anche dei terreni della madre RZ CL, odierna ricorrente, e richiesti dalla moglie VA RI GR, titolare di procura e del conto corrente sul quale confluivano.
2.1.2. L'ordinanza impugnata, ampiamente richiamando gli elementi in atti, tratti dall'attività investigativa svolta e criticamente ripercorsi e dagli apprezzati apporti dichiarativi dei collaboratori di giustizia, riscontrati dai primi, ha rimarcato come assorbente tale interesse di CR EO, facendone ragionevolmente il perno centrale della qualificazione di illiceità dell'avvenuta percezione dei contributi, anche in correlazione con i temi proposti dalla difesa in sede di riesame e afferenti all'avvenuta coltivazione dei fondi anche durante il periodo di latitanza di CR US, in termini consentiti per quanto detto e anche avendo riguardo alla fase procedimentale dell'intervenuto incidente cautelare, caratterizzata dalla fluidità della contestazione in fatto, con possibile e costante adeguamento dei termini descrittivi anche da parte dell'organo dell'accusa e sino al momento della formulazione della imputazione.
2.1.3. Né sul piano della gravità indiziaria incide l'indicato adeguamento dei termini fattuali dell'addebito, le cui ricadute non hanno formato oggetto di congrua disamina nel giudizio de libertate. Movendo, infatti, dalla norma di riferimento, rappresentata dall'art. 10 legge n. 575 del 1965 in tema di misure di prevenzione (attuale art. 67 d.lgs. n. 159 14 del 2011), che ricollega l'impossibilità di percepire contributi pubblici alla definitività del provvedimento con cui è stata applicata la misura di prevenzione, deve evidenziarsi, in diritto, che il richiamo normativo alle "persone alle quali sia E stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione " impone di ritenere che l'effetto della non percepibilità dei contributi deriva non dalla sottoposizione alla misura di prevenzione (esecutiva con la decisione di primo grado), ma dal momento in cui il provvedimento, ove impugnato, sia stato confermato e sia divenuto irrevocabile, e deve rilevarsi, in fatto, che tale effetto, nei confronti di CR EO, si è verificato per quanto risulta in atti- solo in data 1 luglio 2008 (con il rigetto del ricorso per cassazione con sentenza di questa Corte n. 37302 del 2008). Se, pertanto, alla stregua della impostazione ricostruttiva valorizzata dal Tribunale, solo i contributi percepiti in epoca posteriore possono considerarsi non dovuti, è indubbio che la diversa conseguente determinazione della entità del profitto della truffa, con restrizione temporale della condotta illecita ascritta, non ha effetti in ordine alla gravità del quadro indiziario, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., nei confronti della ricorrente con riguardo alla condotta illecita consumata a partire dal luglio 2008 in poi.
2.1.4. Né, al riguardo, è fondata l'eccezione difensiva della non idoneità degli elementi fattuali emersi ad atteggiarsi quali artifici ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 640-bis cod. pen., nella prospettiva ricostruttiva dell'illecito valorizzata dal Tribunale, in quanto, escludendosi la rilevanza delle osservazioni della difesa che attengono all'artificio originario divenuto sub valente nel ragionamento svolto, la realizzata scissione tra destinatario formale (CR US) dei contributi e destinatario effettivo dei medesimi (CR EO) rappresenta un artificio idoneo a consentite l'indebita attribuzione economica agevolata, rappresentata dai contributi comunitari, e ad assicurare un profitto ingiusto, come ritenuto dal Tribunale, "in violazione ed elusione" del divieto di legge di cui al richiamato art. 10 legge n. 575 del 1965, ora art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011. D'altra parte, il detto artificio è stato posto in essere, per quanto qui interessa, dalla ricorrente, moglie di CR EO, della cui gestione di fatto dei terreni e delle coltivazioni e della cui posizione di effettivo destinatario dei contributi è del tutto logico ritenere fosse al corrente.
2.1.5. Non inducono a diversa riflessione rispetto al discorso giustificativo della decisione, congruamente seguito nell'ordinanza impugnata, i rilievi afferenti al suo contestato fondamento fattuale, essendosi logicamente valorizzate, in termini coerenti con gli apprezzamenti propri della fase cautelare, i convergenti apporti dichiarativi dei due collaboratori di giustizia ES e IA, già 15 intranei alla cosca CR, dei quali si è dato conto nella parte espositiva, e non assumendo valenza la eccepita antecedenza -rispetto al periodo in esame- delle dichiarazioni rese, che, indipendentemente dai tempi di riferimento della prestata collaborazione, hanno integrato un quadro indiziario pure documentalmente dimostrato, oltre che collaudato nel tempo. Non solo, infatti, l'attività della gestione dei fondi agricoli è risultata avere un carattere di abitualità finendo con il rappresentare, avendo anche riguardo alla pluralità dei terreni coinvolti e alla loro estensione, uno dei canali di finanziamento delle attività illecite della cosca CR, come pure logicamente rappresentato dal Tribunale, ma le condizioni personali degli altri membri della famiglia (CR US latitante, la ricorrente insegnante, VA RI GR titolare di pensione di invalidità), illustrate dal Tribunale, fanno ritenere plausibile la ritenuta continuità gestionale, nel periodo in esame, da parte di CR EO.
2.2. Segue il rigetto del primo motivo. 3. È, invece, fondato il secondo motivo, che attiene alla contestata sufficienza degli elementi indiziari con riguardo al reato di trasferimento fraudolento di beni nei termini ascritti alla ricorrente al capo H) della imputazione provvisoria.
3.1. Si premette in diritto che la norma di riferimento, rappresentata dall'art. 12-quinquies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, stabilisce che "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali ... è punito con la reclusione da due a sei anni". La principale misura di prevenzione patrimoniale è la confisca, prevista dall'art.
2-ter, comma 3, legge 31 maggio 1965, n. 575, alla cui stregua "il Tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego". L'art.
2-bis, comma 3, della stessa legge dispone, per la parte che qui interessa, che le indagini sull'attività economica dei soggetti nei cui confronti possono essere proposte le misure di prevenzione sono effettuate anche nei 16 confronti del coniuge e dei figli, aggiungendo l'art.
2-ter citato che la confisca può colpire anche i beni che risultano essere stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, e il suo ultimo comma, introdotto con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 125, che fino a prova contraria si presumono fittizi i trasferimenti e le intestazioni effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente e del coniuge.
3.1.1. Il reato di trasferimento fraudolento di beni, che rinviene nella finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale un connotato dell'elemento soggettivo, è, quindi, commesso, stando alla richiamata previsione incriminatrice, con l'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità ad "altri", non ulteriormente individuati. Tale mancanza di ulteriore specificazione selettiva è stata condivisibilmente intesa dalla costante giurisprudenza di questa Corte nel senso della non esclusione dal novero dei soggetti con i quali può intervenire l'illecito trasferimento, quanti, ai sensi della richiamata legislazione di prevenzione patrimoniale, e ora del vigente d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159 (in particolare artt. 19 e 26), sono comunque soggetti alle indagini patrimoniali prodromiche alla emissione dei provvedimenti di sequestro e confisca (quali il coniuge e i figli).
3.1.2. A tale riguardo si è, in particolare, evidenziato che la configurabilità del reato di cui al citato art. 12-quinques non è esclusa dal fatto che i beni, la cui F titolarità o disponibilità sia stata oggetto di un'attribuzione fittizia, siano stati intestati a un familiare del soggetto sottoposto o sottoponibile a una misura di prevenzione patrimoniale, trattandosi di condotta comunque capace di mettere in pericolo l'interesse protetto dello Stato, "posto che l'esistenza di una mera presunzione relativa di elusività nella intestazione di beni ai familiari del proposto : (L. n. 575 del 1965, art. 2 ter) non è certo elemento idoneo ad escludere ex se l'offensività del contestato delitto di concorso L. n. 356 del 1992, ex art. 12 quinquies, commesso al deliberato scopo di eludere, appunto attraverso la propria interposizione fittizia, la efficacia di adottande misure di prevenzione patrimoniale" (Sez. 1, n. 31884 del 06/07/2011, dep. 11/08/2011, Asaro, non massimata). Sotto concorrente profilo si è rimarcato, in fattispecie nella quale il ricorrente aveva dedotto che la presunzione di fittizietà della intestazione di cui all'art 2-ter legge n. 575 del 1965 portava a escludere la concorrente violazione di cui all'art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992, che l'ambito di operatività della prima norma è squisitamente processuale, poiché la disposizione regolamenta particolari aspetti del procedimento di prevenzione per le misure patrimoniali, 17 prevedendo presunzioni d'interposizione fittizia destinate a favorire l'applicazione di dette misure, mentre quello della seconda norma è penale sostanziale, poiché la disposizione punisce con la reclusione la fittizia intestazione -comunque commessa- di un bene a un qualsiasi soggetto terzo, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, con la conseguenza che l'applicazione dell'una non esclude l'applicazione dell'altra (tra le altre, Sez. 2, n. 5595 del 27/10/2011, dep. 14/02/2012, Cuscinà e altro, Rv. 252696; Sez. 6, n. 20769 del 06/05/2014, dep. 21/05/2014, P.M. in proc. Barresi, Rv. 259609).
3.1.3. Poste tali condivise premesse, deve essere riaffermato il principio - coerente con la struttura del reato e con la sua peculiare connotazione, sotto il profilo soggettivo, derivante dalla finalità, normativamente prevista, di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale- che, in tema di reato di trasferimento fraudolento di valori, la valutazione della natura fittizia, e quindi fraudolenta rispetto a procedimenti di prevenzione patrimoniale anche soltanto eventuali, del trasferimento di beni o valori in capo a soggetti che, in forza della normativa di prevenzione, sono comunque interessati dalle indagini patrimoniali prodromiche alla emissione dei provvedimenti di cautela e di ablazione, non può prescindere dall'apprezzamento di ulteriori elementi di fatto, rispetto all'atto del trasferimento, che siano capaci di concretizzare la capacità elusiva dell'operazione patrimoniale, altrimenti lecita (tra le altre, Sez. 1, n. 17064 del 02/04/2012, dep. 08/05/2012, Ficara, Rv. 253340; Sez. 1, n. 4703 del 09/11/2012, dep. 30/01/2013, Lo Giudice, Rv. 254528; Sez. 5, n. 45145 del 2013, dep. 07/11/2013, Femia, non massimata).
3.1.4. Non può, invece, condividersi la tesi che, muovendo dalle stesse premesse, ritiene sufficiente la sola fittizietà della intestazione anche nel caso in cui i beni siano stati intestati a un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile a una misura di prevenzione patrimoniale, valorizzando la non esclusa configurabilità del detto reato per la ritenuta applicabilità dell'art.
2-ter, ultimo comma, legge n. 575 del 1965 (tra le altre, Sez.
6. n. 20769 del 06/05/2014, citata;
Sez. 6, n. 37375 del 06/05/2014, dep. 09/09/2014, Pmt in proc. Filardo, Rv. 261656), poiché il fatto che l'elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale sia menzionata per descrivere l'elemento soggettivo del reato ("...al fine di eludere...") non autorizza la conclusione della sua irrilevanza nella ricostruzione della fattispecie incriminatrice nei suoi elementi costitutivi sul piano oggettivo e su quello soggettivo.
3.2. Nel dare, pertanto, continuità all'orientamento che esprime il principio di cui al punto 3.1.3., deve ulteriormente affermarsi che, in presenza di soggetti 18 : (quali il coniuge e i figli), nei cui confronti è operativa la già detta presunzione, e proprio per detta operatività, la capacità elusiva dell'operazione patrimoniale, potendo essere altre le finalità perseguite (familiari, fiscali, ecc.) e diversamente perseguibili le finalità elusive, deve essere oggetto di apprezzamento in concreto ed essere corroborata da elementi fattuali, che, senza esaurirsi nel rilievo della intervenuta attribuzione fittizia, confortino la sussistenza nella stessa dei requisiti per sfuggire alle rigorose previsioni della normativa di prevenzione patrimoniale all'esito di una motivazione rafforzata. Spetta, conseguentemente, all'interprete in sede applicativa, come già rappresentato da questa Corte (Sez. 1, n. 17064 del 02/04/2012, citata), il compito di individuare detti elementi aggiuntivi secondo un giudizio di plausibilità, non astratto dal contesto in cui l'attribuzione è stata posta in essere.
3.3. Nel caso di specie, il Tribunale, che ha individuato il fondamento del reato di cui all'art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992 nel meccanismo di intestazione fittizia, ideato da CR EO cl. 39 e concretizzatosi a favore della ricorrente (sua moglie), oltre che della figlia (CR MA), riferito dal collaboratore ES, e ritenuto logicamente correlato al concreto ed effettivo interessamento del detto CR nella gestione delle attività agricole e dei numerosi terreni connessi al loro svolgimento e alla percezione dei contributi comunitari, ha ritenuto che il ruolo di intestataria fittizia della ricorrente (per quanto qui interessa) fosse confermato dalla "totale assenza di qualsiasi (suo) intervento attivo" e ha rilevato che la stessa non aveva dimostrato di possedere redditi giustificativi dell'esborso economico necessario per le emerse acquisizioni patrimoniali, invece fornite da CR EO. Tale duplice indicazione è stata posta, nell'iter argomentativo della decisione, a ragione della sussistenza del requisito oggettivo della fattispecie delittuosa contestata, apprezzandosi la prima come esplicativa della evidente consapevolezza delle ragioni della fittizia intestazione "posta in essere al solo fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale" e la seconda come il "concreto risultato di una volontaria attribuzione fittizia al fine di eludere le disposizioni" predette. Sul piano soggettivo, premessa la sussistenza del dolo specifico in capo a CR EO, che aveva operato in termini sistematici l'attività di intestazione fittizia, nel ragionevole timore, correlato al ruolo criminale di rilievo rivestito nella cosca omonima, di possibili aggressioni al suo patrimonio, si è rappresentata la perfetta consapevolezza da parte della ricorrente, per lo stretto vincolo familiare, del ruolo dello stesso CR e si è tratto il conclusivo rilievo del suo contributo consapevole e volontario a "creare nel tempo una situazione di 19 apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità dei beni, non potendo : non comprendere le finalità illecite della fittizia intestazione". Ulteriori passaggi argomentativi della decisione hanno, poi, riguardato, in risposta alle deduzioni difensive, il richiamo ai principi di diritto relativi al reato in esame, accompagnato dalla espressa non condivisione del principio di cui al punto 3.1.3., fino all'argomento conclusivo, secondo cui, risolta positivamente la questione relativa all'astratta configurabilità del detto reato quando il destinatario del bene trasferito fittiziamente sia un prossimo congiunto e affermata la maggiore difficoltà dell'aggressione in tal caso rispetto alla ipotesi in cui il bene sia intestato al proposto, all'interprete è solo demandato di valutare se colui che trasferisce sia, sotto il profilo oggettivo, il reale dominus del bene trasferito e possa temere ragionevolmente di essere destinatario di una misura di sicurezza patrimoniale, e abbia, sotto il profilo soggettivo, la finalità elusiva delle misure di prevenzione patrimoniale, e non altre finalità.
3.4. Una tale analisi, congrua e ragionevole sul tema della fittizia intestazione -a fronte del quale, peraltro, la ricorrente ha svolto deduzioni aspecifiche, prive di riferimenti concreti alla propria posizione e attinenti nei dati fattuali enunciati alla posizione della coindagata CR MA- è stata condotta in termini generici con riguardo al fine elusivo delle fittizie intestazioni. Nonostante, invero, la possibile configurabilità di una diversa finalità di dette intestazioni, collegata con le emergenze afferenti al reato di cui al capo F), e la necessità di un approfondimento argomentativo in dipendenza di ciò e della presunzione prevista dalla normativa di prevenzione, gli argomenti sviluppati nell'ordinanza sono privi di correlazione concreta a specifici dati fattuali che, riferiti a CR EO e alla ricorrente, dessero conto con riguardo ai terreni e ai conti correnti oggetto della imputazione provvisoria, e riportati, con le date di acquisto dei primi e di accensione dei secondi, nel relativo capo- della capacità elusiva delle singole attribuzioni patrimoniali, rispetto a eventuali procedimenti di prevenzione patrimoniale nei confronti dello stesso CR, e fossero dimostrativi della finalità elusiva perseguita non solo da quest'ultimo, autore tipico del reato ascritto ("chiunque attribuisce fittiziamente..."), ma anche dalla ricorrente, sua concorrente, che doveva, a sua volta avere agito, secondo consolidati principi (tra le altre, Sez. 2, n. 28942 del 02/07/2009, dep. 15/07/2009, Leccese, Rv. : 244394; Sez. 2, n. 45 del 24/11/2011, dep. 04/01/2012, P. e altro, Rv. 251750; Sez. 5, n. 18852 del 12/02/2013, dep. 29/04/2013, Ferrigno, Rv. 256242; Sez. 5, n. 13083 del 28/02/2014, dep. 20/03/2014, Pollifroni, Rv. 262764), non soltanto con la generica disponibilità a rendersi titolare fittizia del bene in accordo con il cedente, ma con il dolo specifico di partecipare alla finalità illegittima di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione 2 20 0 patrimoniale, per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia : attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità.
3.5. Le carenze motivazionali, unitamente agli errori di diritto che le sorreggono, impongono l'annullamento dell'ordinanza con riguardo al delitto di : cui all'art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992 e il rinvio degli atti allo stesso Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame -in detti limiti del proposto ricorso alla luce degli illustrati principi di diritto e in coerenza agli esposti rilievi.
4. Resta assorbito allo stato il terzo motivo che attiene alla sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 legge n. 203 del 1991, contestata con esclusivo riferimento alla condotta di cui allo stesso art. 12-quinqies d.l. n. 306 del 1992, e in diritto compatibile con detto delitto quando si tratti di condotte funzionali a favorire l'operatività di un sodalizio di stampo mafioso per la loro strumentalità a sottrarre i beni e le attività illecitamente accumulate dall'associazione a misure ablatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 21256 del 05/04/2011, dep. 26/05/2011, Iaria, Rv. 250240; Sez. 2, n. 34523 del 16/04/2014, dep. 05/08/2014, Barbagallo, Rv. 260850), supponendo il relativo . apprezzamento la verifica preliminare del quadro indiziario afferente al reato cui accede e la riscontrata sussistenza del detto reato, dal punto di vista dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo, a opera del Giudice di rinvio in ragione dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso.
5. Anche le doglianze riguardanti la ricorrenza delle ritenute esigenze cautelari e l'adeguatezza della concessa misura degli arresti domiciliari, posto il rigetto del ricorso con riguardo al reato di cui al capo F), devono essere verificate dal Giudice del rinvio all'esito della valutazione demandatagli quanto al reato di cui al capo H) e della complessiva riconsiderazione della vicenda cautelare della ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di cui all'art. 12- L quinquies d.l. n. 306del 1992 e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2014 Presidente Il Consigliere estensore Ingele Yard DEPOSITATA dott. Angela Tardio dott. Arturo Cortèse IN CANCELLERIA 18 DIC 2015 ID CANCELLIERE Stefania FAIELLA