Sentenza 29 ottobre 2015
Massime • 1
Integra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti la condotta del soggetto acquirente di droga che, in presenza di un vincolo durevole che lo accomuni con il fornitore, riceve in via continuativa la droga da immettere nel mercato del consumo secondo regole predeterminate relative alle modalità di fornitura e di pagamento della sostanza stupefacente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2015, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2015 |
Testo completo
5 64/ 1 6 64 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. CARLO CITTERIO N.1909 - Consigliere - Dott. STEFANO MOGINI REGISTRO GENERALE Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Consigliere - N. 34499/2015 - Rel. Consigliere - Dott. MASSIMO RICCIARELLI Dott. ERSILIA CALVANESE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE IU N. IL 30/06/1979 avverso l'ordinanza n. 363/2015 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del 19/06/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO RICCIARELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. A SC/A Cardia CHE NA CHIESTO IC RIGETTI Udit i difensor Avv.; ля RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19/6/2015 il Tribunale di Salerno in sede di riesame confermava quella con cui in data 23/5/2015 il G.I.P. di quel Tribunale aveva applicato a RR EP la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di partecipazione in qualità di sistematico acquirente- spacciatore ad associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (capo 1) e di spaccio continuato di sostanze stupefacenti provenienti dal sodalizio (capo 45), con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991. 2. Il Tribunale, premessa la ricostruzione fornita dal G.I.P., propiziata dalle dichiarazioni di IA MO e di TA AN, incentrata sull'esistenza di un sodalizio dedito allo spaccio di stupefacenti, a capo del quale vi erano IA MO, GL RP e IN OL, e operante in Battipaglia, e richiamate le censure formulate con memoria difensiva nell'interesse del RR (inattendibilità di IA MO, smentito quanto al RR da GL CA e da IA OL, equivocità delle conversazioni intercettate, disparità di trattamento rispetto ad altri indagati, mancato rinvenimento di stupefacenti in possesso del RR e iscrizione del predetto alla Camera di Commercio quale amministratore unico di società cooperativa), rilevava che sussistevano gravi indizi a carico del RR in ordine ai reati di cui alla contestazione provvisoria, dovendosi aver riguardo alle attendibili dichiarazioni rese da IA MO, che aveva incluso il RR con il nomignolo TT anche in un manoscritto che riassumeva il suo giro degli affari, da lui consegnato agli inquirenti, e alle risultanze delle conversazioni intercettate, attestanti i plurimi acquisiti dal sodalizio, destinati a successive cessioni in Battipaglia ed Eboli. In particolare il Tribunale rilevava come il quadro ricostruito dal IA MO fosse confermato soprattutto dalle conversazioni che dimostravano gli incontri tra il RR e AR MA, soggetto che per il sodalizio provvedeva a smistare la droga agli spacciatori al minuto e che nel corso di alcune telefonate aveva avuto modo di esprimere disappunto per il contegno del RR, il quale non rispondeva al telefono e si sottraeva dunque al pagamento del dovuto. Era irrilevante che IA OL e GL CA non avessero parlato del RR, essendo IA MO uno dei capi, come tale in possesso di conoscenze più ampie del sodalizio, ferme restando le conferme rivenienti dalle intercettazioni. Era inoltre irrilevante il fatto che altri indagati avessero fruito di un trattamento diverso. 2 In punto di esigenze cautelari il Tribunale rilevava il pericolo di reiterazione criminosa in ragione delle modalità di esecuzione delle condotte reiterate nel tempo secondo un modus operandi consolidato, essendo stata peraltro riconosciuta dal G.I.P. l'adeguatezza dei soli arresti domiciliari, a fronte della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e dovendosi escludere una spontanea interruzione da parte del ricorrente dell'attività criminosa che costituiva un sistema assurto a stile di vita, in rapporto al quale l'iscrizione alla camera di commercio, quale amministratore unico di società cooperativa, non poteva costituire elemento dirimente.
3. Presentava ricorso il RR articolando due motivi.
3.1. Con il primo motivo denunciava, agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza o contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di gravi indizi: erano state poste in luce le smagliature presenti nelle dichiarazioni rese da IA MO e la scarsa idoneità delle intercettazioni a costituire valido riscontro, ma il Tribunale non aveva preso in considerazione quei rilievi;
in particolare IA MO aveva mostrato di non saper individuare con certezza il luogo di provenienza del ricorrente mentre IA OL e GL CA non l'avevano riconosciuto, pur avendo il Tribunale dato atto della circostanza che gli stessi erano a conoscenza dell'attività del clan e degli spacciatori, il che valeva a rendere illogico l'assunto che IA MO avesse un più ampio margine di conoscenza;
non aveva rilevanza il manoscritto consegnato dal IA MO, da lui ricostruito dopo aver gettato un'ordinaria contabilità in suo possesso, la sola realmente attendibile;
il RR aveva sostenuto l'uso personale di stupefacente provando di aver lavorato dal 2006 nel campo dell'edilizia, essendo dunque illogico l'assunto che il predetto si dedicasse allo spaccio per incrementare i guadagni ed essendo altresì rilevabile una contraddizione con quanto osservato dal G.I.P. circa la compatibilità dei : quantitativi con l'uso personale, riconosciuto in relazione ad altro indagato;
il Tribunale non aveva motivato sui gravi indizi riferibili al RR in ordine alla 1 coscienza e volontà di lui di far parte del sodalizio criminale;
i contatti tra il RR e il AR risultanti dalle intercettazioni erano stati reputati dalla P.G. per la gran parte irrilevanti, essendo stato dato rilievo alle altre esternazioni solo perché il telefono intercettato e le dichiarazioni captate concernevano il AR, vero motore del sodalizio;
le frasi valorizzate nell'ordinanza impugnata, pronunciate dal AR, erano di dubbia interpretazione e inidonee a suffragare le dichiarazioni del IA MO, al di là del fatto che la P.G. aveva ascritto al RR la movimentazione di hashish e che il IA lo aveva invece qualificato 3 distributore di cocaina;
l'eventuale debito accumulato dal RR sarebbe dovuto semmai attribuirsi ad acquisti per uso personale;
il Tribunale non aveva valorizzato la mancanza di perquisizioni e sequestri a carico del RR ma aveva incongruamente sostenuto che si era trattato di indagini su "droga parlata", così disattendendo l'insegnamento della Suprema Corte in merito al valore da attribuire a conversazioni non riscontrate da perquisizioni e sequestri di stupefacenti;
in definitiva era mancato un adeguato vaglio dei gravi indizi e dei riscontri agli effetti dell'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.. 3.2. Con il secondo motivo, agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari: l'esigenza di cautela deve essere t concreta, effettiva ed attuale, anche alla luce del tempo trascorso dalla commissione dei fatti, ma questi ultimi erano da riferire ad epoca non successiva al febbraio 2011; il tribunale dunque si era basato su espressioni stereotipate, senza considerare che il RR era incensurato, non era stato fatto oggetto di perquisizioni, sequestri o attività di osservazione, il AR era stato tratto in arresto ai primi di febbraio del 2011, il IA MO aveva preso a collaborare con gli inquirenti nel 2012, le conversazioni intercettate avevano margini di incertezza;
il pericolo non era dunque fondato su dati concreti ma solo su congetture, non essendo stato verificato che il RR potesse effettivamente reiterare reati in ragione delle modalità esecutive e della personalità; solo in via subordinata per il principio di proporzionalità sarebbe dovuta ritenersi inadeguata la misura applicata, potendosi fronteggiare le esigenze cautelari con misure diverse, meno afflittive;
alla luce della legge 47 del 2015 non si sarebbe potuto fare leva sulla gravità astratta del reato, ciò che sarebbe dovuto valere anche nel caso di specie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1. La gravità indiziaria con riferimento al delitto di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico è in via generale sostenuta soprattutto dalle dichiarazioni di IA MO e di TA AN, che hanno descritto l'origine e lo sviluppo del sodalizio, facente capo allo stesso IA, a GL RP e a IN OL, che si è insediato nel territorio di Battipaglia, ivi assumendo il monopolio dello spaccio.
1.2. Peraltro nel caso di specie, non è stato contestata la sussistenza di un sodalizio criminale, quanto l'appartenenza allo stesso del ricorrente. 4 干 In particolare si è sostenuto che l'assunto accusatorio, proveniente dalle propalazioni del IA MO, sarebbe stato smentito dalle dichiarazioni di IA OL e di GL CA e inoltre non sarebbe stato sostenuto da riscontri idonei.
1.3. Il Tribunale sul punto ha rilevato, anche richiamando l'ordinanza genetica, che secondo il racconto dei due principali dichiaranti, il sodalizio si avvaleva di plurimi spacciatori, consapevoli di far parte di un'organizzazione che forniva loro ogni settimana le sostanze stupefacenti da spacciare in cambio di una percentuale sulle vendite. Ed in effetti risulta dalle non smentite dichiarazioni del IA e del TA, di cui si dà conto nell'ordinanza genetica, che chi entrava a far parte del gruppo era messo a conoscenza delle regole dello stesso in ordine alle forniture, pagabili immediatamente o la settimana successiva, e ai rischi collegati a eventuali inadempienze. In particolare risulta dalla stessa ordinanza genetica come, a detta del TA, le forniture fossero effettuate dal IA o da AR MA e come il giorno del pagamento fosse il venerdì. Tali contributi dichiarativi risultano essere stati confermati anche da GL CA, relativamente ai conteggi dell'associazione che venivano fatti il venerdì, quando al circolo «Urba e Burla» giungeva il AR, incaricato di provvedere alle riscossioni. } Da tutti i contributi dei dichiaranti e dalle conversazioni intercettate, come poste in luce nell'ordinanza genetica e in quella del Tribunale di Salerno, è poi emerso il ruolo cruciale -sia come cedente sia come esattore- ricoperto dal citato AR, fino al suo arresto, avvenuto nel febbraio 2011. 1.4. Così inquadrato il tema di fondo, deve rilevarsi come sotto il profilo giuridico possa ravvisarsi un sodalizio criminale dedito al narcotraffico in presenza di un vincolo durevole che accomuni il fornitore di droga e gli spacciatori acquirenti che in via continuativa la ricevano per immetterla nel mercato del consumo (Cass. Sez. 5, n. 51400 del 26/11/2013, Abbondanza, rv. 257991, secondo cui occorre la reciproca consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato assicura l'operatività dell'associazione in quanto tale, rivelando l'affectio societatis dello stesso acquirente). In tale prospettiva è agevole rilevare la correttezza dell' inquadramento del rapporto instauratosi tra fornitori e acquirenti di sostanze stupefacenti, ulteriormente destinate allo spaccio, nell'alveo del vincolo associativo stabile, proprio di un sodalizio dedito al narcotraffico, in quanto la precisa distinzione dei ruoli e la presenza di regole definite in partenza segnava la consapevolezza degli acquirenti di operare all'interno di un'organizzazione stabile e strutturata. 5 1.5. Con specifico riguardo al ruolo del RR, il Tribunale ha posto in luce le dichiarazioni del IA, che aveva indicato il RR come uno che acquistava in conto vendita ogni venerdì e aveva anche inserito il nome T», riferito al ricorrente, in un manoscritto da lui redatto dopo l'inizio della sua collaborazione, nel quale egli aveva inteso indicare il nominativo degli acquirenti stabili e debitori, a fronte di una contabilità preesistente, che egli aveva in precedenza distrutto. D'altro canto sono stati invocati a riscontro di tali propalazioni accusatorie le conversazioni intercettate, indicative dei rapporti intercorsi tra il RR e AR MA.
1.6. L'assunto che il Tribunale non avrebbe tenuto nel debito conto il tema dell'inattendibilità del IA, derivante dal fatto che costui non ricordasse bene la città natale del RR e dal fatto che GL CA e IA OL avessero reso dichiarazioni diverse, è del tutto infondato. Va invero rilevato come in linea di massima, a fronte di deduzioni difensive, formulate in sede riesame, il Tribunale debba convenientemente motivare: senonché, ciò non comporta che qualunque omissione possa dare luogo a vizi di motivazione, ove il ragionamento probatorio sia condotto in modo da superare almeno implicitamente ogni diversa prospettazione, ciò che potrebbe avvenire anche mediante richiamo dell'ordinanza genetica, in quanto a sua volta contenente le risposte alle censure infondatamente sollevate. Ed allora è agevole osservare come di nessun rilievo risulti il mancato preciso ricordo della città natale del RR da parte del IA MO, visto che certamente il ricorrente non era soggetto che manteneva rapporti diretti e costanti con il dichiarante. D'altro canto risulta immune da vizi logici l'affermazione del Tribunale secondo cui la circostanza che IA OL e GL CA non avessero riconosciuto in fotografia il RR non comportasse l'inattendibilità del IA MO, in quanto per la sua posizione aveva un quadro conoscitivo maggiore degli altri due, che avevano invece un ruolo secondario, pur avendo dichiarato di aver assistito a molteplici episodi di fornitura e pagamento. Va aggiunto che il RR risultava tenere contatti soprattutto con il AR, cosicché ben si spiega che il ruolo del ricorrente fosse noto a chi reggeva le fila del sodalizio, in quanto informato dal soggetto che aveva l'incarico di tenere direttamente i rapporti con gli acquirenti spacciatori. Men che mai sarebbe potuta ravvisarsi una contraddittorietà della motivazione, a fronte della riconosciuta conoscenza dei fatti da parte dei citati GL CA e IA OL, conoscenza non implicante in realtà quella di tutti i soggetti che in concreto operavano per il sodalizio. 6 1.7. Non costituisce valida censura del provvedimento impugnato neppure l'osservazione che il manoscritto redatto da IA MO, dopo l'inizio della collaborazione, non avrebbe avuto lo stesso valore dell'originaria contabilità distrutta: in realtà l'assunto non è idoneo a sminuire sul piano logico il rilievo attribuibile a quel manoscritto, che reca l'indicazione di un nominativo corrispondente a quello del ricorrente, non offrendosi di ciò una valida spiegazione alternativa, al di là del vago riferimento alla possibilità di errori.
1.8. D'altro canto risulta parimenti infondato il rilievo per cui i pretesi riscontri non sarebbero idonei allo scopo e non varrebbero a suffragare la consapevole partecipazione del RR al sodalizio, quale acquirente- spacciatore. Premesso che le propalazioni del IA devono essere valutate ai sensi degli artt. 192, comma 3, e 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., si rileva come in realtà un primo riscontro in ordine al ruolo degli acquirenti spacciatori sia stato in concreto ricavato dalla convergenza tra le dichiarazioni dei vari collaboranti circa il chiarimento iniziale che tutti gli acquirenti stabili ricevevano in ordine alle regole da rispettare. Ciò suffraga l'affermazione che il RR, quale acquirente stabile, era dunque da considerarsi inserito in un ambito organizzato. Peraltro, con riguardo all'effettiva continuità degli acquisti, deve rilevarsi come non fosse necessario che le conversazioni telefoniche assumessero il carattere di prova autonoma e autosufficiente, occorrendo invece, che, quali riscontri, fossero idonee a corroborare le propalazioni accusatorie, ponendosi in linea di continuità con esse, a carico del soggetto nei cui confronti quelle propalazioni erano state rese, così da potersi considerare riscontro individualizzante. Ed in effetti tutt'altro che illogicamente è stata ravvisata piena convergenza tra le dichiarazioni accusatorie del IA e le conversazioni intercettate, sia in generale, essendosi osservato nell'ordinanza genetica che i contatti si intensificavano nel fine settimana, sia in particolare con riguardo a specifiche captazioni, riportate sia nell'ordinanza genetica sia in quella del Tribunale, dalle quali emergevano le forniture di droga da parte del AR in favore del RR (di qui il timore del AR che il RR potesse essere stato fermato dalle forze dell'ordine) nonché i debiti contratti dall'acquirente, tali da indurre il AR, perdurando l'inadempimento, a reazioni rabbiose, fino alla rappresentazione della volontà di passare a vie di fatto: «giusto uno schiaffone, uno solo gliene voglio dare>>). Le dichiarazioni del IA circa il fatto che il RR rientrasse tra gli acquirenti-spacciatori stabili, acquistando circa 10/20 grammi ogni settimana in १ conto-vendita (elemento evidentemente rappresentativo della destinazione della dorga all'ulteriore spaccio), trovavano dunque riscontro nel fatto che il RR avesse plurimi contatti diretti con chi per il sodalizio curava i rapporti con gli spacciatori al dettaglio e che avesse contratto dei debiti non di modesta consistenza, tanto da suscitare reazioni rabbiose (non rileva che nei confronti del RR la reazione non fosse giunta, come in altri casi, al pestaggio, essendo stato comunque manifestato un livore che avrebbe potuto preludere a più gravi iniziative): la consecutio tra tali elementi consente di suffragare il quadro emergente dalle dichiarazioni accusatorie, che valgono a delineare un rapporto stabile tra il RR e il sodalizio, rapporto che in ragione delle caratteristiche poste in luce dai dichiaranti, come rappresentate nel provvedimento impugnato e nell'ordinanza genetica, implicavano consapevole adesione alle regole del gruppo e alla sua organizzazione. Non più che un tentativo di offrire, peraltro inammissibilmente, una ricostruzione alternativa, che si assuma preferibile, è quello volto ad accreditare la destinazione dello stupefacente ad uso personale, peraltro non offrendosi alcuna spiegazione della compatibilità con tale assunto di acquisti in conto- vendita, rilevanti e ripetuti settimanalmente. D'altro canto la circostanza che il RR disponesse di una fonte di reddito non vale a rendere illogica l'affermazione che l'attività di spaccio fosse volta a consentire al ricorrente di incrementare i guadagni. Non ha pregio nel presente processo la circostanza che a carico del RR non fossero stati eseguiti sequestri: in primo luogo si prospetta l'acquisto di sostanze stupefacenti per uso personale ma non si nega in radice che acquisti avvenissero, cosicché l'argomento risulta all'evidenza infondato;
in ogni caso va rimarcato come il riferimento alla «droga parlata» sia pertinente soprattutto quando le indagini si fondino sulle risultanze di conversazioni telefoniche e non anche quando, come nella specie - in cui vari indagati, a cominciare dal AR, sono stati tratti in arresto nel corso delle indagini tali conversazioni abbiano condotto al concreto recupero di quantitativi rilevanti di stupefacenti, così da dare conferma del complessivo significato delle conversazioni captate e del tipo di attività svolta dai soggetti intercettati, in particolare dal AR e per conseguenza di coloro che a lui si rivolgevano. Sotto tale profilo il riferimento alla «droga parlata» contenuto nella motivazione utilizzata dal Tribunale può dirsi ultroneo, ma inidoneo a sovvertire la logicità del complessivo ragionamento esposto. In tal modo il provvedimento impugnato non si espone alle censure proposte in ordine al tema della gravità indiziaria, che va invece confermata sia con riferimento ai reati di spaccio sia con riguardo alla partecipazione al sodalizio, 329 8 non potendosi valutare in questa sede la correttezza delle valutazioni formulate con riguardo a soggetti diversi.
2. Il secondo motivo è parimenti infondato.
2.1 Si assume che illegittimamente, tanto più alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 47 del 2015 in tema di attualità delle esigenze, non sarebbe stato dato rilievo ai fini della valutazione delle esigenze cautelari al tempo trascorso dai fatti, posto che l'attività illecita del RR si sarebbe esaurita nei primi mesi del 2011, e che inoltre non sarebbe stato valutato il fatto che il ricorrente lavorava da tempo ed era immune da precedenti.
2.2. In realtà nell'ordinanza genetica la valutazione delle esigenze cautelari è stata compiuta muovendo dalla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione al delitto di associazione dedita al narcotraffico: si è quindi rilevato che in ragione del tempo trascorso e del ruolo avuto dal RR le ravvisabili esigenze cautelari, soprattutto correlate al pericolo di reiterazione criminosa, riveniente da un «inserimento definitivo in settori merceologici illeciti della comunità sociale», avrebbero potuto essere soddisfatte con la misura degli arresti domiciliari. Il Tribunale di Salerno ha compiuto un percorso analogo, rilevando come, nonostante l'assenza di precedenti, le modalità di esecuzione delle condotte criminose reiterate nel tempo secondo un consolidato modus operandi, sintomatiche di un proposito criminoso radicato, inducessero a ritenere il ricorrente soggetto dedito alla commissione di delitti di spaccio con alto rischio di recidiva.
2.3. E' agevole osservare come non corrisponda al vero che non si sia tenuto conto del tempo trascorso: al contrario tale elemento è stato debitamente valorizzato al punto che esso ha determinato l'applicazione di una misura diversa dalla custodia in carcere, applicata ad altri soggetti. Il ragionamento utilizzato dal Tribunale risulta corretto, in quanto esso da un lato ha tenuto conto della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura più afflittiva e dall'altro ha valutato gli elementi idonei a vincere quella presunzione: d'altro canto risulta rispondente alla logica la valutazione inerente al profilo personologico, posto che le modalità e la continuità della condotta danno la misura del grado di insensibilità alla controspinta dei freni inibitori, così legittimando prognosi di recidiva, pur a fronte del periodo di tempo trascorso dai fatti, a meno che il lasso di tempo sia particolarmente significativo o siano ravvisabili elementi del tutto dissonanti, inerenti ad una radicata scelta di vita di segno opposto. 9 Nel caso di specie, al tempo trascorso è stato associato il dato della pregressa incensuratezza, che, alla luce delle condotte prospettate in termini di gravità indiziaria, non assume significativo rilievo, e quello correlato allo svolgimento di attività lavorativa: ma anche in questo caso il Tribunale ha fornito una risposta che non si espone a censure, avendo rilevato come anche in precedenza il RR operasse nel settore dell'edilizia e nondimeno avesse tenuto le condotte criminose che gli vengono contestate. Rientra infine nelle valutazioni di merito la scelta della misura cautelare più idonea, non essendo stati forniti elementi che disarticolino in parte qua le giustificazioni contenute nel provvedimento impugnato.
3. Da ciò discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 29/10/2015 Re Il Presidente Il Consigliere estensore Citteri eeninM DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 8 GEN DICAS IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Boltssa Silvana DI PUCCIO 10