Cass. civ., sez. I, sentenza 16/10/2003, n. 15475
CASS
Sentenza 16 ottobre 2003

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In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo di condanna dello Stato per violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sotto il profilo della ragionevole durata del processo assumono rilevanza, quando richiamate nello stesso ricorso introduttivo, anche ai fini dell'enunciazione dei fatti costitutivi della domanda di indennizzo e, quindi, della specificazione della "causa petendi"; deve pertanto considerarsi determinato, e contenente l'esposizione della "causa petendi", il ricorso con cui la parte - adducendo la propria qualità di creditore ammesso al passivo in una procedura fallimentare tuttora pendente ed indicando la data di inizio della stessa - richiami, a sostegno della pretesa indennitaria a titolo di danno morale avanzata in giudizio, una sentenza di condanna dello Stato italiano emessa dalla Corte di Strasburgo in relazione allo stesso procedimento concorsuale a favore di altro creditore ammesso al passivo. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto della Corte territoriale che invece, trascurando la detta rilevanza della sentenza del giudice europeo, aveva dichiarato il ricorso inammissibile per genericità della "causa petendi", sul rilievo che la parte istante si era limitata a dedurre l'esistenza di un danno morale senza indicare in quale forma di sofferenze lo stesso si fosse concretato e senza addurre alcun riferimento alla sua personale e soggettiva situazione; enunciando il principio di cui in massima, la Corte di Cassazione ha altresì precisato che, ai fini dell'esplicazione degli elementi costitutivi della domanda, è sufficiente l'allegazione del pregiudizio non patrimoniale subito come conseguenza dell'irragionevole durata del processo, appartenendo al merito l'accertamento - cui può farsi luogo mediante ricorso a presunzioni, a fatti notori ed a nozioni di comune esperienza - circa la sussistenza di tale danno, accertamento in relazione al quale il giudice di merito è tenuto ad esporre una motivazione non elusiva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/10/2003, n. 15475
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15475
    Data del deposito : 16 ottobre 2003

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