Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2011, n. 30463
CASS
Sentenza 7 luglio 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

Per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati.

Il dolo del delitto di associazione a delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile e permanente.

Il riconoscimento di una sentenza penale straniera è funzionale soltanto ai fini espressamente e tassativamente previsti dall'art. 12, comma primo, cod. pen. e, pertanto, non può giovare all'applicazione della continuazione con altri reati giudicati dall'Autorità giudiziaria interna che presuppone un giudizio di merito e, quindi, il riferimento a categorie di diritto sostanziale (quali reato e pene) che si qualificano solo in ragione del diritto interno.

In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il vincolo associativo può poggiare anche sul rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga e gli spacciatori che la ricevono per immetterla nel consumo al minuto, sempre che vi sia consapevolezza di operare nell'ambito di un'unica associazione e di contribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga.

Commentario1

  • 1Requisiti dell'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio (Corte di Cassazione, n. 49135/2013)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    L'esistenza di una associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente (art. 74 TU stup.) può essere accertata anche per il tramite di indizi e non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati. Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 6 novembre ? 6 dicembre 2013, n. 49135 Presidente Garribba ? Relatore De Amicis Ritenuto …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2011, n. 30463
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30463
Data del deposito : 7 luglio 2011

Testo completo