Sentenza 8 gennaio 2004
Massime • 1
Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2004, n. 7336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7336 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 08/01/2004
1. Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 9
3. Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 028316/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET AN;
OR GJ;
avverso la sentenza della corte d'appello di Lecce, pronunciata in data 7.5.2003;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo Di Casola;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Cosentino Francesco, che ha concluso per l'inammissibilità;
Osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Gli imputati, condannati in secondo grado alla pena di anni sei di reclusione e 20.000 euro di multa per il delitto di detenzione per uso non personale di ingente quantità di sostanza stupefacente, ricorrono per Cassazione, lamentando violazione di legge, carenza ed illogicità della motivazione.
2. Dopo la presentazione del ricorso, in data 8.8.2003, la detenuta ET presenta alla Direzione della casa circondariale, ove è reclusa, un atto di rinuncia al ricorso per Cassazione presentato in precedenza. In data 1.8.2003 la stessa chiede, con dichiarazione raccolta dalla direzione della casa circondariale, che sia "annullata" la dichiarazione di rinuncia.
3. La rinuncia all'impugnazione è un negozio processuale abdicativo e recettizio, che determina l'estinzione dell'impugnazione nel momento stesso in cui perviene all'autorità giudiziaria competente, quando, ovviamente, come nel caso di specie, provenga dalla persona legittimata e sia effettuata nelle forme di legge. Essa è irrevocabile, secondo la prevalente giurisprudenza, non potendosi far dipendere dalla volontà della parte il prodursi degli effetti propri dell'inammissibilità. Tuttavia, anche volendo seguire la minoritaria giurisprudenza di legittimità, che ritiene, ciò non di meno, revocabile la rinuncia, purché essa intervenga entro il termine per impugnare, va segnalato che nel presente caso l'imputata ha presentato la sua revoca quando il termine dell'impugnazione era ampiamente decorso.
4. Non resta alla corte che prendere atto della volontà di rinuncia espressa dalla ricorrente.
5. Quanto al ricorso del secondo imputato, GJ OR, esso, scendendo in un dettagliato esame del fatto, si incentra tutto sulla presunta violazione dell'art. 192 c.p.p.. 6. Simili prospettazioni non possono trovare alcun accoglimento in questa sede.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che:
"Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità,
inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, lett. c) c.p.p., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata". (Cass. 9392, 21/05/1993-19/10/1993, Germanotta, RIVISTA 195306). Più approfonditamente, si è sostenuto che: "La specificità dell'art. 606, lett. e) c.p.p., dettato in tema di ricorso per Cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che tale norma possa essere dilatata per effetto delle regole processuali concernenti la motivazione, attraverso l'utilizzazione del vizio di violazione di legge di cui alla lettera c) dello stesso articolo. E ciò, sia perché la deducibilità per Cassazione è ammessa solo per la violazione di norme processuali stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sia perché la puntuale indicazione di cui al punto e) ricollega ai limiti in questo indicati ogni vizio motivazionale;
sicché il concetto di mancanza di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione od errore che concernano l'analisi di determinati, specifici elementi probatori". (SENT. 1088, 26/11/1998-26/01/1999, Condello e altri, RIVISTA 212248).
7. Anche se riguardati sotto il diverso aspetto del vizio di motivazione, i motivi si rivelano infondati: "L'art. 192 c.p.p., lungi dal limitare l'operatività del principio del libero convincimento del giudice, codifica due canoni, peraltro, già da tempo acquisiti all'esperienza giurisprudenziale. In base al primo, la chiamata di correo deve essere vagliata insieme agli altri elementi di prova, che ne confermino l'attendibilità. Per il secondo, l'esistenza di un fatto può essere ritenuta certa soltanto in presenza di indizi che siano gravi, precisi e concordanti. Di conseguenza, esso non consente al giudice di legittimità un controllo sul significato concreto di ciascun indizio (controllo che invaderebbe, inevitabilmente, la competenza, ancora esclusiva, del giudice di merito), ma gli conferisce solo il compito di verificare l'adeguatezza e la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza probatoria dei vari indizi, in se stessi e nel loro reciproco collegamento". (SENT. 1898, 17/11/1992- 26/02/1993, SEZ. 6^, Altamura ed altri, RIVISTA 193781).
8. Orbene, essendo pacifici i principi di diritto su indicati, devesi segnalare che la sentenza impugnata presenta una motivazione del tutto immune da evidenti vizi logici. Essa analizza specificamente i fatti (il possesso del borsone, gli atteggiamenti di insofferenza, l'impossibilità di giustificare quei comportamenti per la mancata conoscenza della lingua italiana) e li collega, secondo logica, ai comportamenti tenuti dagli imputati ed alle versioni da costoro offerte.
9. Consegue l'inammissibilità dei ricorsi, il primo per rinuncia, il secondo per manifesta infondatezza. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a mente dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che la corte equitativamente ritiene di fissare, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000,00 a carico di ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004