Sentenza 3 dicembre 2013
Massime • 1
Ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo; c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo.
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Secondo la giurisprudenza i dati sintomatici dell'associazione finalizzata al narcotraffico vanno individuati nell'esistenza di un accordo, anche solo di fatto, tra tre o più persone, connotato dalla cd. affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel traffico degli stupefacenti, nella piena consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale: ciò che ha rilevanza non è un accordo consacrato in atti di costituzione, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma l'esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2013, n. 7387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7387 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Presidente - del 03/12/2013
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - rel. Consigliere - N. 1840
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 26090/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dal difensore di fiducia nell'interesse di:
MP EN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 16/05/2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Dott. LEO Guglielmo;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto Dott. ANIELLO RO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il Difensore dell'imputato, avv. CINCIONE Giuseppe, in sostituzione dell'avv. ARICÒ Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4141/12 del 16/05/2012, con la quale MP EN è stato ritenuto responsabile del delitto di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (D.P.R. 09 ottobre 2013, n. 309, art. 74), e condannato, in parziale riforma della sentenza di primo grado e previa riconoscimento di attenuanti generiche, alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione. Con la stessa sentenza è stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione contro il MP per un delitto aggravato e continuato di importazione di stupefacenti (capo 5 della rubrica), essendosi i reati estinti per intervenuta prescrizione.
Secondo la ricostruzione dei fatti accolta nella sentenza impugnata, MP CO era stato partecipe di una organizzazione capeggiata da ES NN (poi deceduto) e dedita all'importazione ed al commercio di cocaina ed hashish (capo 1^ della rubrica: fatto accertato in Roma "fino al 1997"). Stando all'originaria imputazione, l'organizzazione annoverava tra gli ulteriori partecipi, oltre a persone non identificate, anche tali RE, TE, UR.
La rubrica del provvedimento, al capo 2, reca una contestazione associativa per narcotraffico nei confronti di tali ET, RO e RO, nonché tali AD e VI, i quali per altro, secondo detta contestazione, avevano agito "in concorso con MP" e "stabilmente coadiuvando" lo stesso MP. Il fatto sarebbe stato accertato in Roma, tra il maggio ed il settembre 1997.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 27 maggio 2009, aveva condannato per l'associazione di cui al capo 1 il solo MP, e per l'associazione di cui al capo 2 il solo VI, prosciogliendo tutti gli ulteriori imputati. Nel corpo della motivazione, per altro, si legge che le contestazioni avrebbero in realtà riguardato un solo ed unitario fenomeno associativo.
La sentenza di appello ha confermato la pronuncia resa nei confronti del MP, assolvendo invece il VI, per non avere questi commesso il fatto ascrittogli.
2. Con atto depositato il 13 luglio 2012, il primo dei due difensori di MP, avv. Aricò Giovanni, ha proposto ricorso contro la sentenza indicata.
Con un primo motivo si denuncia, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), carenza assoluta di motivazione in ordine alla decisione di conferma della pronuncia di condanna. Il Giudice di appello avrebbe semplicemente ripreso le argomentazioni di quello di prime cure, senza aggiungere alcuna valutazione critica, avuto in particolare riguardo alle censure proposte con la relativa impugnazione.
Con un secondo motivo, proposto ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), si denuncia la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Dopo aver ricordato l'intervenuta assoluzione di tutti i presunti partecipi delle associazioni indicate ai primi due capi dell'imputazione, la difesa dell'imputato osserva che la "unificazione" delle due contestazioni associative avrebbe rappresentato un espediente al fine di "introdurre" nella prima associazione - quella contestata al MP - persone non identificate che avrebbero potuto al più militare nella seconda, "ritagliata" sul compendio delle intercettazioni ambientali, dalle quali soltanto si desume l'esistenza di partecipi di singole operazioni compiute dall'odierno ricorrente.
In ogni caso, le sentenze di condanna non darebbero conto di alcuno stabile collegamento tra i vari interlocutori del MP, ed enfatizzerebbero senza giustificazione la valenza associativa di episodi evocati da poche intercettazioni (due riguardanti IN, una concernente O" o LE, pochissime relative a "fabrizio").
Con un terzo ed ultimo motivo, il ricorrente deduce carenza assoluta di motivazione, rilevante a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), circa la scelta di applicare la diminuzione di pena connessa alle riconosciute attenuanti generiche in misura inferiore, sia pure di poco, al massimo consentito.
3. Con ricorso depositato in data 01/10/2012, il secondo difensore di MP deduce in primo luogo, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
La sentenza impugnata non avrebbe offerto risposta alcuna alle censure già mosse, con i motivi di appello, alla inammissibile operazione di "accorpamento" tra le contestazioni associative condotta dal Giudice di prime cure, pervenendo al risultato, ritenuto paradossale, di affermare l'esistenza di una associazione criminale con un solo componente identificato. Illegittimamente, poi, sarebbero state superate le contraddizioni nel racconto del collaboratore Riva Raul, senza alcuna risposta ai rilievi in proposito compiuti coi motivi di appello.
Con un secondo motivo si denuncia, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), l'inosservanza dell'art. 521 c.p.p. e art. 522 c.p.p., comma 2, MP sarebbe stato in sostanza condannato per il reato associativo di cui al capo 2 sebbene lo stesso non gli fosse mai stato contestato: reato, per altro, commesso nell'asserita qualità di concorrente ex art. 110 c.p., di soggetti tutti e contemporaneamente assolti.
Il terzo motivo di ricorso prospetta carenza assoluta di motivazione, rilevante a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), circa l'asserita violazione dell'art. 649, comma 1, del medesimo codice, in relazione all'art. 54 della "Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14.06. 1985.
La difesa del MP ha dimostrato come quest'ultimo, arrestato in Spagna nel marzo del 1989 con l'accusa di aver detenuto un ingente quantitativo di cocaina, fatto che si ritiene compreso nell'imputazione di cui al capo 5 della rubrica, fosse stato definitivamente assolto dalla stessa accusa con sentenza dell'Autorità giudiziaria iberica in data 09/04/1989. La decisione impugnata non avrebbe tenuto alcun conto della circostanza, limitandosi a rilevare l'intervenuta prescrizione del reato. Carenza assoluta di motivazione, infine, anche riguardo all'intervenuta prescrizione del reato associativo di cui al capo 1, che era stata esplicitamente dedotta con i motivi di appello. Dopo aver contestato la quantificazione dei periodi di sospensione operata dalla Corte territoriale al fine di verificare l'estinzione del reato di cui al capo 5, il ricorrente assume che, comunque, il termine prescrizionale risulterebbe decorso tanto alla luce della disciplina originaria degli artt. 157 c.p. e segg., tanto in applicazione del testo introdotto con le modifiche recate dalla L. n. 251 del 2005, a maggior ragione considerando che la Corte territoriale ha riconosciuto all'interessato le attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve essere valutata, in primo luogo, la pretesa violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, che la Difesa del ricorrente ha prospettato con riguardo alla "unificazione" dei due capi d'imputazione concernenti i delitti associativi, dalla quale sarebbe derivato che MP, accusato del fatto di cui al capo 1, sarebbe di fatto stato condannato per il reato sub 2.
Il motivo è infondato, anche dal punto di vista sostanziale (cioè a prescindere dal rilievo che la condanna è stata testualmente inflitta in relazione al capo 1). Non v'è dubbio infatti che - sia pure per mezzo di capi d'imputazione piuttosto generici e per qualche verso anomali - MP sia stato posto fin dall'inizio in grado di difendersi da un'accusa che lo poneva al centro di un gruppo riferibile a ES, e impegnato in relazioni concernenti il narcotraffico con le persone indicate al capo 2.
Assente dall'elenco degli accusati anteposto alla seconda imputazione, MP è formalmente menzionato nel testo della medesima, ed è anzi indicato come centrale elemento di collegamento tra i due contesti. Dunque, alla luce dei noti principi di elaborazione giurisprudenziale sui parametri in base ai quali deve essere ricostruita l'accusa, a fini di verifica della relazione con essa della decisione giudiziale, il vizio denunciato non sussiste.
2. Il motivo attinente alla presunta violazione del divieto di bis in idem internazionale, che non risulta proposto in sede di appello, è generico e, comunque, palesemente infondato.
È vero, stando almeno alle informazioni desumibili dalle sentenze di merito, che MP era stato assolto dall'Autorità giudiziaria spagnola in relazione ad un carico di cocaina sequestrato in terra iberica nel marzo del 1989. È anche palese, però, che l'imputazione di cui al capo 5 della rubrica non comprendeva quel fatto, poiché riferita a partite di droga puntualmente giunte in Italia, sia pure attraverso un meccanismo che presumibilmente era in atto anche quando MP e AI furono arrestati dalle Autorità iberiche. Senza dire che il rilievo attiene ad una imputazione per la quale non interviene condanna, essendosi definitivamente rilevata l'estinzione del reato per prescrizione.
3. L'ultimo dei motivi proposti dal secondo Difensore, relativamente alla pretesa prescrizione del delitto associativo per il quale è intervenuta condanna, è generico ben oltre la soglia della inammissibilità.
Nonostante alcune osservazioni su presunti periodi di sospensione del termine prescrizionale, il ricorrente non indica il termine di decorrenza individuato ne' soprattutto la sua durata, con la conseguenza che non si comprende quando il delitto associativo si sarebbe estinto per prescrizione.
In ogni caso, alla luce del valore edittale della pena prevista per il delitto in contestazione (che muove da 10 anni e incontra il massimo nel limite generale di 24), ed anche considerando l'intervenuto riconoscimento delle attenuanti generiche in sede di appello, l'effetto estintivo non potrebbe considerarsi maturato ne' alla luce della disciplina vigente all'epoca dei fatti, ne' alla luce del testo novellato dell'art. 157 c.p.. 4. Il ricorso è invece fondato nella parte in cui denuncia un vizio essenziale di motivazione. Dal compendio delle informazioni desumibili dalla sentenza impugnata, anche in esito ad un laborioso raccordo con la motivazione della sentenza di prime cure, non emerge infatti una giustificazione adeguata e razionale della pronuncia di condanna deliberata nei confronti dell'imputato.
5. Giova premettere come MP fosse stato individuato quale narcotrafficante grazie alle informazioni offerte agli inquirenti da un certo Riva Raul, il cui fratello era stato assassinato nell'ambito di uno scontro tra bande nella zona di Ostia. Secondo il collaboratore, alla fine degli anni '80, l'odierno ricorrente aveva ripetutamente importato cocaina dal Brasile, fino ad essere arrestato in Spagna con un carico, venendo per altro assolto grazie all'assunzione di responsabilita' del correo che lo accompagnava (un fratello dello stesso Riva). Successivamente, MP avrebbe importato, sempre attraverso la Spagna, ingenti quantitativi di hashish. Aveva poi lasciato il gruppo dei Riva, accostandosi ad altra organizzazione, riferibile alla famiglia ES.
Gli elementi cognitivi utilizzati per costruire le attuali imputazioni, comunque, sembrano provenire essenzialmente dalla intercettazione di conversazioni intrattenute da MP nell'abitacolo della sua vettura, a partire dal giugno del 1997. Si tratta di un coacervo di informazioni dal quale emerge con ottima evidenza la dedizione dell'imputato a fatti di narcotraffico, e tuttavia - nella rappresentazione che ne viene data attraverso la motivazione combinata delle sentenze di merito - si presenta frammentario, privo di concludenza in ordine alla sussistenza delle associazioni ipotizzate, alla loro struttura ed alla loro composizione.
Un riscontro immediato delle difficoltà di coordinamento delle informazioni è dato dalla conformazione, obiettivamente singolare, delle imputazioni associative elevate dal Pubblico ministero. Come si è visto in apertura, il capo 1 (di evidente povertà descrittiva) raffigura MP quale componente della organizzazione capeggiata da ES NN, datata al 1997 anche in presumibile connessione all'epoca in cui lo stesso ES fu ucciso. Nella rubrica del capo 2 l'odierno ricorrente non compare, ma sono elencate persone a loro volta accusate del delitto associativo, per avere "concorso" nel fatto di cui al capo 1, secondo la previsione dell'art. 110 c.p.. La datazione coincide con quella della morte di ES, e dunque sostanzialmente si sovrappone a quella che segna il primo capo della rubrica.
Non è agevole comprendere le ragioni d'una tale articolazione degli addebiti (e se, in particolare, ai soggetti indicati quali responsabili del fatto sub 2 si sia inteso contestare il c.d. "concorso esterno" nel reato associativo). Certo non stupisce, però, la decisione assunta dal Giudice di prime cure. Dopo uno stringato e non chiarificatore riferimento ad un rapporto di successione cronologica tra le fattispecie associative, il Tribunale di Roma ha rilevato: "è agevole osservare, tuttavia, come le due compagini associative descritte nei capi 1 e 2 di rubrica possano essere in realtà ridotte ad un'unica organizzazione, nella quale il MP svolgeva il ruolo di trait d'union tra i diversi membri". Si tratta, a prescindere dalle carenze argomentative e dal mancato ancoraggio a fonti di prova specificamente indicate, d'una soluzione "ragionevole". E tuttavia, come si anticipava, questo aspetto in certo senso preliminare della rappresentazione è già fortemente rivelatore di un quadro fattuale non organicamente ricostruito.
5.1. La motivazione delle sentenze di condanna, del resto, è interamente incentrata sugli esiti delle intercettazioni ambientali cui già si è fatto cenno.
È da notare subito che le risultanze in questione non riguardano i presunti associati al MP secondo l'organigramma del capo 1 della rubrica, e non riguardano neppure i "concorrenti" indicati in relazione al capo 2. Come si è visto, il Tribunale ha assolto tutti gli imputati dei due gruppi, ad eccezione dello stesso MP e di VI RO (dichiarati oltretutto colpevoli, nonostante la "unificazione" in sede motivazionale, rispettivamente del reato di cui al capo 1 e del reato di cui al capo 2 della rubrica). Anche VI è stato poi assolto dal Giudice di appello per non aver commesso il fatto.
Dunque gli associati dell'odierno ricorrente, secondo la ricostruzione desumibile dalle sentenze, erano tutti persone non identificate, tra le quali IN, LE o O", "fabrizio" e LO. Ciò, naturalmente, sempreché si trattasse davvero di associati, e non di "concorrenti esterni", come non sarebbe del tutto arbitrario ricavare dalla lettera della contestazione sub 2.
Le conversazioni citate in motivazione sono poche e non tutte univoche. Pare chiaro, nonostante si tratti di un paio di colloqui soltanto, che IN trafficava con MP, e che altrettanto può dirsi riguardo all'unica conversazione riguardante "fabrizio", alle due concernenti O" e ad alcuni scambi per i quali l'interlocutore è rimasto privo finanche di un soprannome (meno conclusive sembrano, per la verità, le implicazioni dei colloqui con LO, così come rappresentati nelle sentenze). È ovvio, per altro, che le risultanze idonee ad una ricostruzione più o meno sommaria di fatti di detenzione e di compravendita di droga dovevano essere valutate per la loro capacità di dimostrare la pertinenza di quei fatti ad un contesto organizzativo che comprendesse le persone interessate, e che avesse caratteristiche sufficientemente determinate.
5.2. È senz'altro possibile concordare, a tale proposito, con le enunciazioni di principio che le sentenze di merito riportano in materia di reati associativi. Per quanto più direttamente rileva, deve ritenersi che l'associazione penalmente rilevante non richieda necessariamente formalità costitutive, divisione formale dei ruoli, organigramma imponente, strutture specificamente dedicate. D'altra parte, la mancata identificazione dei componenti non impedisce, di per sè, l'accertamento del reato associativo, quando vi sia comunque prova che almeno tre persone si sono "associate" allo scopo di commettere delitti.
Occorre notare, per la verità, che di norma esiste corrispondenza tra qualità del quadro probatorio e ricognizione del fenomeno associativo, nel senso che la presenza di molti profili non svelati è spesso sintomatica, se non dell'insussistenza del fatto, della mediocre capacità dimostrativa della prova.
In ogni caso, l'associazione per delinquere è un fatto materiale, con precise connotazioni strutturali, al quale si connettono pertinenti profili soggettivi. Se non sono necessarie la formalità e neppure la contestualità del patto associativo, occorre pur sempre che quel patto esista, ed abbia ad oggetto un determinato programma criminoso, da perseguire attraverso il coordinamento di singoli apporti personali.
Il patto genera un vincolo, che include i partecipi ed esclude tutti gli altri, e determina dunque appartenenza. Al patto deve sottendere la disponibilità di fatto delle risorse umane e materiali sufficienti per una credibile attuazione del programma associativo. In assenza di un riconoscibile profilo strutturale e di una sufficiente connotazione di stabilità, le aggregazioni criminali non esprimono quel disvalore, e quel connotato di pericolosità per l'ordine pubblico, che giustifica, in termini di offensività e tipicità, la (rilevante); punizione prevista dalla legge. Nei riflessi soggettivi, le condotte individuali di partecipazione si caratterizzano per la volontà del singolo di restare stabilmente a disposizione dell'ente, conoscendone i profili essenziali, e con atteggiamento di stabile disponibilità. Il gruppo, dal canto proprio, riconosce il singolo come intraneo, e ciò concorre a distinguere un associato (che magari non ha ancora commesso alcun delitto) da un interlocutore abituale nella gestione dei traffici / criminali, che sia privo però di affectio societatis, e non costituisca dunque un fattore strutturalmente riferibile al gruppo. È ovvio che, in ogni singolo giudizio, una pronuncia di condanna presuppone l'accertamento del fatto in tutti gli elementi essenziali, come avvenimento storico, definito e per ciò stesso distinto da fenomeni contigui e da situazioni penalmente irrilevanti. Non rileva la convinzione, o l'intuizione, della pertinenza di un singolo ad un gruppo criminale strutturato, se le prove raccolte non stabiliscono quale sia tale gruppo, e quali ne siano in concreto le caratteristiche fondamentali.
5.3. Va notato a questo punto che, per quanto combinate, le motivazioni dei Giudici di merito non pongono in luce effettiva il fondamento della decisione di condanna per il reato associativo, in ordine ad alcuno dei suoi profili essenziali.
La fattispecie (molto) sommariamente delineata al capo 1 risulta di fatto abbandonata, in favore di rilievi sui traffici con persone che dovrebbero essere ricondotte al capo 2 (così era avvenuto per VI - LO). Per altro, l'associazione di cui al capo 2, accorpata all'altra, risulta di fatto sensibilmente diversa da quella raffigurata dall'imputazione, visto che tutti i partecipi indicati sono stati assolti.
Quanto agli episodi di narcotraffico che emergono dai colloqui, gli stessi sono stati considerati in quanto tali, senza che ne fossero tratte indicazioni concrete e complete - ammesso che fosse possibile - riguardo alla nebulosa entità associativa risultante dalla crasi tra le due imputazioni.
Certo non può dirsi, da questo punto di vista, che gli scambi comunicativi fossero "auto evidenti", una volta stabilita l'insufficienza strutturale dei riferimenti all'entità del traffico che ruotava sul MP ed alla loro continuità. Per quello che vale, anzi, alcuni dei colloqui evocano rapporti di contrapposizione negoziale che non sono incompatibili con una comune appartenenza associativa, ma certo non la dimostrano. Altri colloqui inducono il Tribunale a riconoscere i segnali d'una fungibilità di ruoli tra gli interlocutori, che a sua volta non depone, anche se non la smentisce direttamente, per la pertinenza degli scambi ad una comune attività nell'ambito di una organizzazione unitaria.
Ne consegue che il Tribunale, se si escludono riferimenti astratti all'elaborazione giurisprudenziale in tema di reati associativi, si limita ad affermare che IN fungeva da venditore per MP (p. 25 della sentenza), e che lo stesso MP era persona influente riguardo al mercato della droga a Ostia (p. 26). Il sottinteso, tutt'altro che arbitrario, è che non fosse e non sia possibile gestire con regolarità traffici di livello elevato se non nell'ambito di un contesto associativo. Ma l'identificazione di tale contesto, almeno nella sua fisionomia essenziale, è ovviamente tutt'altra cosa.
La situazione non è sostanzialmente modificata dalla sentenza di appello, ove pure, nonostante l'integrale rinvio recettizio alla decisione di primo grado, le osservazioni del Giudice di merito sono meglio "organizzate" al fine di documentare l'esistenza di un fatto associativo.
Si coglie un riferimento ai segnali di abitualità che in effetti emergono dal ridottissimo numero dei colloqui tra MP da una parte e LE o IN dall'altra. Si nota come i riferimenti alla necessità di chiudere "il vecchio" e cominciare "il nuovo" siano a loro volta sintomatici di una continuità dell'illecito traffico e al tempo stesso di una qualche novità nella conduzione, che forse evoca (ma non è scritto) quel passaggio di MP al gruppo ES cui aveva fatto cenno il AI. Tolti però tali riferimenti, privi di adeguata capacità descrittiva del fenomeno criminale perseguito (non i "traffici", bensì l'associazione), la sussistenza dell'organizzazione ipotizzata dall'accusa è frutto di mera enunciazione. Così quando si compie un riferimento alla sentenza appellata (è citata la pagina 29, ove per vero sono solo illustrati alcuni principi di diritto riguardo ai reati associativi), e così quando si esclude (a p. 9) un ragionevole dubbio circa l'esistenza di una associazione che viene poi descritta unicamente enunciando gli elementi costitutivi della fattispecie. Perfino riguardo alla non motivata "unificazione" delle due contestazioni associative, che aveva costituito oggetto di doglianza nei motivi di appello, si rinviene nella sentenza impugnata un mero riferimento alla decisione in proposito assunta dal Tribunale (p. 10): l'adesione della Corte territoriale è giustificata, in proposito, solo attraverso i riferimenti generali altrove compiuti alla ricorrenza dei presupposti per una conferma della decisione appellata.
Insomma, come puntualmente eccepito dai Difensori del ricorrente, la raffigurazione del fatto associativo nella sentenza impugnata è sfocata quanto ad ogni profilo giuridicamente rilevante, ed è dunque radicalmente carente.
Il Giudice del rinvio dovrà valutare, attraverso un esame delle risultanze realmente e puntualmente orientato verso una accettabile ricostruzione del gruppo criminale e della sua fisionomia, se sia possibile o non sostenere con motivazione completa e logica l'assunto accusatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2014