Articolo 605 del Codice di procedura penale
Articolo 520Articolo 521 bis
Versione
24 ottobre 1989
Art. 605. Sentenza 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 604, il giudice di appello pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata.
2. Le pronunce del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente esecutive.
3. Copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento, e' trasmessa senza ritardo, a cura della cancelleria, al giudice di primo grado, quando questi e' competente per l'esecuzione e non e' stato proposto ricorso per cassazione.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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