Provvedimento: […] Ciò deriva espressamente dall'art. 605, secondo comma, c.p.p. che dispone testualmente che “le pronunce del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente esecutive”, avuto peraltro riguardo alla natura meramente accessoria del capo concernente le spese legali che, appunto e per l'effetto, segue le sorti della pronuncia di condanna principale. Dunque, l'art. 605 II comma c.p.p., prevede l'immediata esecutività delle pronunce del giudice di appello sull'azione civile senza subordinarne l'efficacia alla definizione dell'eventuale giudizio di Cassazione, condizione che semmai opera per l'esecuzione della –eventuale- pena (penale), come contemplato, appunto, dal comma 3 dello stesso art. 605 c.p.p..
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