2. Le pronunce del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente esecutive.
3. Copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento, e' trasmessa senza ritardo, a cura della cancelleria, al giudice di primo grado, quando questi e' competente per l'esecuzione e non e' stato proposto ricorso per cassazione.