Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 605. Sentenza 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 604, il giudice di appello pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata.
2. Le pronunce del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente esecutive.
3. Copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento, e' trasmessa senza ritardo, a cura della cancelleria, al giudice di primo grado, quando questi e' competente per l'esecuzione e non e' stato proposto ricorso per cassazione.
2. Le pronunce del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente esecutive.
3. Copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento, e' trasmessa senza ritardo, a cura della cancelleria, al giudice di primo grado, quando questi e' competente per l'esecuzione e non e' stato proposto ricorso per cassazione.
Commentari • 199
- 1. Resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate: conferma della condanna con concessione della non menzione della penahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 160.85205
[…] Visto l'art. 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara del 08.02.2017 appellata dall'imputato B.B., concede il beneficio della non menzione. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Firenze, sentenza 27/09/2022, n. 2672Provvedimento: […] Ciò deriva espressamente dall'art. 605, secondo comma, c.p.p. che dispone testualmente che “le pronunce del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente esecutive”, avuto peraltro riguardo alla natura meramente accessoria del capo concernente le spese legali che, appunto e per l'effetto, segue le sorti della pronuncia di condanna principale. Dunque, l'art. 605 II comma c.p.p., prevede l'immediata esecutività delle pronunce del giudice di appello sull'azione civile senza subordinarne l'efficacia alla definizione dell'eventuale giudizio di Cassazione, condizione che semmai opera per l'esecuzione della –eventuale- pena (penale), come contemplato, appunto, dal comma 3 dello stesso art. 605 c.p.p..Leggi di più...
- esecutività statuizioni civili·
- spese legali·
- sospensione provvisoria esecutività·
- giurisdizione penale·
- art. 605 c.p.p.·
- risarcimento danni·
- opposizione a precetto·
- cessazione materia del contendere·
- soccombenza virtuale