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Sentenza 28 luglio 2020
Sentenza 28 luglio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/07/2020, n. 22710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22710 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2020 |
Testo completo
cik SENTENZA sul ricorso proposto da: NE NL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/01/2020 del TRIB. LIBERTA di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
letteiscntfte le conclusioni del PG MARIA GIUSEPPINA FODARONI cm-e k e44IESro DI unitosi t ( (HA )1 1 s$1 II( urft' )EL- ue00-40 • Penale Sent. Sez. 4 Num. 22710 Anno 2020 Presidente: MENICHETTI CARLA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 26/06/2020 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, in accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. e in riforma dell'ordinanza del G.I.P. del medesimo ufficio del 30 dicembre 2019, ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere applicata a NE NL con quella degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi primo, secondo e terzo, 110, 112, 81 cod. pen., 73, commi primo e quarto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A - in ER dal 2012) e 81, 110 cod. pen. e 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo D - in ER, Ruvo di Puglia e Corato tra il dicembre 2014 e il gennaio 2015). 1.1. In base alla ricostruzione dei fatti operata dal G.I.P., la vicenda criminosa in esame trae origine dalle indagini svolte dalla D.D.A. di Bari, che consentivano di ac- certare l'esistenza di un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, operativo in ER dal 2012 in poi e facente capo a EL SS RO. Il reato di cui al capo D), contestato al NE in concorso con CH An- tonio, consisteva nella cessione di quantitativi non accertati di cocaina. Gli elementi a loro carico sono stati tratti dal contenuto di conversazioni intercettate, durante le quali i soggetti coinvolti nel traffico illecito adoperavano termini criptici. Gli elementi indiziari consistevano altresì in sequestri operati nei confronti di acquirenti occasionali e nelle sommarie informazioni rese da alcuni acquirenti di droga (OR IO e GI SA). Secondo i collaboratori di giustizia LI CO e TI CO, il NE e CH NT operavano sul territorio come spacciatori di cocaina, sostanza loro ceduta da CH IO e da HE NT, i quali a loro volta se ne rifornivano dal EL SS. Il compenso percepito dai due per lo spaccio al dettaglio ammontava ad euro cinquecento (o ottocento) e, per raccogliere le ordinazioni, ado- peravano un unico telefono che si passavano con cadenza quotidiana o settimanale. In particolare, l'TI dichiarava che il NE era vicino al EL SS. Il De- simine era riconosciuto come assiduo spacciatore di ER dai propalanti NI AL e LLOL PP;
il NI riferiva che i suoi fornitori erano EL SS RO, CO OL e IA RO;
il LLOL lo indicava come spacciatore di co- caina per conto di PA IO. In relazione al reato associativo, il G.I.P. ha ripercorso le risultanze investigative, onde affermare che il NE partecipava al sodalizio di cui al capo A) nel ruolo di spacciatore agli ordini di CH IO, a sua volta stabile compratore di cocaina acquistata dal sodalizio. 3 1.2. Anche il Tribunale del riesame ha riconosciuto la sussistenza di un grave qua- dro indiziario a carico del NE, alla luce delle convergenti dichiarazioni dei col- laboratori di giustizia reciprocamente riscontrabili e costituenti chiamate in correità, Essi rappresentavano che il NE e CH NT spacciavano continuati- vamente in una "squadretta" (costituente di per sé un'associazione a delinquere) la droga loro rifornita da CH IO e da HE NT. Si trattava di un accordo stabile tra quattro persone, al fine di compiere un numero indeterminato di reati in materia di stupefacenti con divisione dei ruoli (fornitori e spacciatori di strada, retribuiti con un autentico salario, a prescindere dai concreti proventi della vendita al dettaglio). La mancata formulazione di una richiesta di misura cautelare nei confronti di CH NT presumibilmente costituiva il frutto di una svista, ma non poteva tradursi in un argomento logico a favore del ricorrente. La struttura operativa del gruppo EL SS era costituita da un ristretto gruppo dirigenziale, composto da promotori e da capi, coadiuvati da fornitori che assicura- vano approvvigionamenti e da spacciatori impegnati su strada. La presenza di sotto- gruppi appariva essenziale all'operatività dell'associazione. Più collaboratori accosta- vano il nome del NE al EL SS, circostanza indicativa del collegamento esistente col boss, sia pur mediato dal duo di fornitori. Il NI indicava i tre leader del sodalizio quali fornitori del NE. Questi adoperava un'utenza telefonica fa- cente capo a NA TO, risultato intestatario di un'auto utilizzata dal EL SS. Il costante acquisto di cocaina dalla squadretta rendeva evidente la stabilità del rapporto col EL SS. 2. Il NE, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'or- dinanza del Tribunale del riesame per violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce l'insussistenza della volontaria adesione del NE al programma criminoso dell'associazione e della stabile disponibilità ad attuarlo. I collaboratori di giustizia, infatti, hanno sempre indicato CH NT e il NE come semplici pusher al "soldo" e "alle dipendenze" di CH IO, dal quale ricevevano settimanalmente una somma di danaro a titolo di retribuzione per l'attività illecita svolta. Il gruppo, definito dai giudici della cautela come una "squadretta", non integrava gli estremi di un'associazione dedita al traffico di stupefacenti, non essendo mai stata formulata una richiesta di misura cautelare nei confronti di CH NT per il delitto associativo. Nel caso in esame, mancava l'affectio societatis, in quanto il NE spacciava droga unitamente a CH NT per conto di CH IO e di HE 4 NT, i quali acquistavano la sostanza dal EL SS, la confezionavano e la ri- partivano in dosi, per poi rivenderla attraverso i pusher. Peraltro, anche a voler configurare un'associazione tra tali soggetti, comunque il fatto non corrispondeva alla specifica contestazione di appartenenza al clan facente capo al EL SS. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. L'unico motivo di ricorso attiene alla configurabilità dei presupposti del reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Va premesso che può ravvisarsi un sodalizio criminale dedito al narcotraffico in presenza di un vincolo durevole che accomuni il fornitore di droga e gli spacciatori acquirenti,che in via continuativa la ricevano per immetterla nel mercato del consumo (Sez. 6, n. 564 del 29/10/2015, dep. 2016, Barretta, Rv. 265763; Sez. 5, n. 51400 del 26/11/2013, Abbondanza, Rv. 257991, secondo cui occorre la reciproca consa- pevolezza che la stabilità del rapporto instaurato assicuri l'operatività dell'associa- zione in quanto tale, rivelando l'affectio societatis dello stesso acquirente). L'accertamento della sussistenza di tale reato presuppone il corretto inquadra- mento del rapporto instauratosi tra fornitori e acquirenti di sostanze stupefacenti, ulteriormente destinate allo spaccio, nell'alveo del vincolo associativo stabile, proprio di un sodalizio dedito al narcotraffico, in quanto la precisa distinzione dei ruoli e la presenza di regole definite in partenza segna la consapevolezza degli acquirenti di operare all'interno di un'organizzazione stabile e strutturata. 1.2. Ciò posto, il Tribunale del riesame ha fornito un'ampia descrizione della strut- tura, dell'organizzazione e delle modalità operative dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti di cui al capo A) della rubrica. La motivazione appare adeguatamente articolata in ordine alle ragioni per cui il compendio probatorio risulta effettivamente in grado di dimostrare che i rapporti tra gli indagati e l'associazione fossero caratterizzati dal coefficiente di stabilità indispen- sabile per riconoscere la sussistenza del sodalizio. La ratio dell'attrazione "di fatto" - e cioè a prescindere dal formale inserimento nel suo organico - dell'abituale acquirente (o fornitore) nell'area che perimetra il gruppo malavitoso dedito al commercio di stupefacenti, risiede nella reciproca con-sapevo- lezza (tanto dell'acquirente - o fornitore - che delle sue controparti) della stabilità del rapporto instaurato. Al riguardo, l'ordinanza impugnata ha descritto rapporti stabili e continuativi tra l'indagato e gli altri membri del sodalizio dimostrando il suo coinvolgimento nell'or- ganizzazione. 5 La prova del passaggio da un rapporto di reciproco affidamento fra soggetti diversi all'instaurazione fra gli stessi di una relazione riconducibile alla menzionata affectio societatís presuppone un vaglio molto rigoroso e particolarmente stringente da parte dell'organo giudicante degli elementi indiziari. Appaiono significativi al riguardo: la durata dell'accordo criminoso, le modalità di azione e collaborazione, il contenuto economico delle transazioni, la rilevanza obiet- tiva che il contraente, cliente o fornitore che sia, riveste per l'associazione. In parti- colare, deve potersi accertare se e in che misura la cessazione delle condotte illecite dell'acquirente inciderebbe sulla operatività del sodalizio criminoso, così come se e in che misura la volontà dei contraenti ha superato la soglia del rapporto sinallagmatico per integrarsi nella realizzazione di un rapporto societario che riconduce la parteci- pazione del singolo al progetto criminoso stabile e indeterminato nel numero dei reati fine proprio del reato ex d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, Anastasi, non mas- simata). Occorre che le evidenze raccolte nella dimensione gravemente indiziaria consen- tano di superare il momento meramente sinallagmatico, per guadagnare invece l'ab- braccio solidaristico della dimensione sociale. Ne discende che, in caso di contestata partecipazione alla consorteria criminale dedita stabilmente alla diffusione dello stu- pefacente, il giudice è tenuto ad assolvere all'onere di motivazione con particolare accuratezza ed attenzione per argomentare dal rapporto di somministrazione la sus- sistenza di una condivisione efficace di interessi solidali. Il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reci- proco affidamento a vincolo stabile, pertanto, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagma- tico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma crimi- noso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevi- !acqua, Rv. 275719). 1.3. E' opportuno ora procedere ad un'analisi della posizione del NE alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati. I giudici della cautela hanno basato la propria valutazione circa l'inserimento dell'indagato nell'associazione dedita al traffico di stupefacenti di cui al capi A), con- formandosi ai principi giurisprudenziali sopra richiamati e in forza di elementi concreti e significativi;
in particolare, hanno valorizzato la compartecipazione del ricorrente a singoli episodi delittuosi, rivelatori dell'esistenza di un vincolo più intenso e duraturo con gli esponenti del sodalizio. Dall'autonomo apparato argomentativo riportato nell'ordinanza impugnata, sviluppato secondo una effettiva sequenza logica, emerge te Aldospos?.t.? . AR hetti 6 che gli elementi indiziari integrano una stabile partecipazione del ricorrente al soda- lizio criminoso. In base all'accurata motivazione, le conversazioni intercettate riguardano un arco temporale significativo e consentono di comprovare la persistenza di un legame con- solidato tra il NE e gli altri intranei al clan, non circoscritto al compimento di singole operazioni di cessione. I collaboratori di giustizia fornivano dichiarazioni sostanzialmente sovrapponibili tra loro circa il compito del NE di spacciatore al dettaglio della droga acquistata da CH IO e da HE NT, i quali, a loro volta, la acquistavano dal EL SS. Gli elementi sopra riportati avvalorano le valutazioni dei giudici della cautela in ordine allo stabile inserimento del NE nell'organigramma del sodalizio crimi- noso, in quanto egli riceveva un compenso settimanale fisso, a prescindere dai quan- titativi di droga ordinata o acquistata, confermando la tesi della sussistenza di un legame non circoscritto alla conclusione di singole operazioni di acquisto e cessione. L'acclarato legame tra il NE e il EL SS e la provenienza della droga spacciata da tale fornitore, aspetti puntualmente sviluppati in motivazione, consen- tono di confermare la piena corrispondenza tra l'imputazione contestata e la fattispe- cie configurata a carico dell'indagato. 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 26 giugno 2020. Il Consigliere estensore Il
letteiscntfte le conclusioni del PG MARIA GIUSEPPINA FODARONI cm-e k e44IESro DI unitosi t ( (HA )1 1 s$1 II( urft' )EL- ue00-40 • Penale Sent. Sez. 4 Num. 22710 Anno 2020 Presidente: MENICHETTI CARLA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 26/06/2020 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, in accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. e in riforma dell'ordinanza del G.I.P. del medesimo ufficio del 30 dicembre 2019, ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere applicata a NE NL con quella degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi primo, secondo e terzo, 110, 112, 81 cod. pen., 73, commi primo e quarto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A - in ER dal 2012) e 81, 110 cod. pen. e 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo D - in ER, Ruvo di Puglia e Corato tra il dicembre 2014 e il gennaio 2015). 1.1. In base alla ricostruzione dei fatti operata dal G.I.P., la vicenda criminosa in esame trae origine dalle indagini svolte dalla D.D.A. di Bari, che consentivano di ac- certare l'esistenza di un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, operativo in ER dal 2012 in poi e facente capo a EL SS RO. Il reato di cui al capo D), contestato al NE in concorso con CH An- tonio, consisteva nella cessione di quantitativi non accertati di cocaina. Gli elementi a loro carico sono stati tratti dal contenuto di conversazioni intercettate, durante le quali i soggetti coinvolti nel traffico illecito adoperavano termini criptici. Gli elementi indiziari consistevano altresì in sequestri operati nei confronti di acquirenti occasionali e nelle sommarie informazioni rese da alcuni acquirenti di droga (OR IO e GI SA). Secondo i collaboratori di giustizia LI CO e TI CO, il NE e CH NT operavano sul territorio come spacciatori di cocaina, sostanza loro ceduta da CH IO e da HE NT, i quali a loro volta se ne rifornivano dal EL SS. Il compenso percepito dai due per lo spaccio al dettaglio ammontava ad euro cinquecento (o ottocento) e, per raccogliere le ordinazioni, ado- peravano un unico telefono che si passavano con cadenza quotidiana o settimanale. In particolare, l'TI dichiarava che il NE era vicino al EL SS. Il De- simine era riconosciuto come assiduo spacciatore di ER dai propalanti NI AL e LLOL PP;
il NI riferiva che i suoi fornitori erano EL SS RO, CO OL e IA RO;
il LLOL lo indicava come spacciatore di co- caina per conto di PA IO. In relazione al reato associativo, il G.I.P. ha ripercorso le risultanze investigative, onde affermare che il NE partecipava al sodalizio di cui al capo A) nel ruolo di spacciatore agli ordini di CH IO, a sua volta stabile compratore di cocaina acquistata dal sodalizio. 3 1.2. Anche il Tribunale del riesame ha riconosciuto la sussistenza di un grave qua- dro indiziario a carico del NE, alla luce delle convergenti dichiarazioni dei col- laboratori di giustizia reciprocamente riscontrabili e costituenti chiamate in correità, Essi rappresentavano che il NE e CH NT spacciavano continuati- vamente in una "squadretta" (costituente di per sé un'associazione a delinquere) la droga loro rifornita da CH IO e da HE NT. Si trattava di un accordo stabile tra quattro persone, al fine di compiere un numero indeterminato di reati in materia di stupefacenti con divisione dei ruoli (fornitori e spacciatori di strada, retribuiti con un autentico salario, a prescindere dai concreti proventi della vendita al dettaglio). La mancata formulazione di una richiesta di misura cautelare nei confronti di CH NT presumibilmente costituiva il frutto di una svista, ma non poteva tradursi in un argomento logico a favore del ricorrente. La struttura operativa del gruppo EL SS era costituita da un ristretto gruppo dirigenziale, composto da promotori e da capi, coadiuvati da fornitori che assicura- vano approvvigionamenti e da spacciatori impegnati su strada. La presenza di sotto- gruppi appariva essenziale all'operatività dell'associazione. Più collaboratori accosta- vano il nome del NE al EL SS, circostanza indicativa del collegamento esistente col boss, sia pur mediato dal duo di fornitori. Il NI indicava i tre leader del sodalizio quali fornitori del NE. Questi adoperava un'utenza telefonica fa- cente capo a NA TO, risultato intestatario di un'auto utilizzata dal EL SS. Il costante acquisto di cocaina dalla squadretta rendeva evidente la stabilità del rapporto col EL SS. 2. Il NE, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'or- dinanza del Tribunale del riesame per violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce l'insussistenza della volontaria adesione del NE al programma criminoso dell'associazione e della stabile disponibilità ad attuarlo. I collaboratori di giustizia, infatti, hanno sempre indicato CH NT e il NE come semplici pusher al "soldo" e "alle dipendenze" di CH IO, dal quale ricevevano settimanalmente una somma di danaro a titolo di retribuzione per l'attività illecita svolta. Il gruppo, definito dai giudici della cautela come una "squadretta", non integrava gli estremi di un'associazione dedita al traffico di stupefacenti, non essendo mai stata formulata una richiesta di misura cautelare nei confronti di CH NT per il delitto associativo. Nel caso in esame, mancava l'affectio societatis, in quanto il NE spacciava droga unitamente a CH NT per conto di CH IO e di HE 4 NT, i quali acquistavano la sostanza dal EL SS, la confezionavano e la ri- partivano in dosi, per poi rivenderla attraverso i pusher. Peraltro, anche a voler configurare un'associazione tra tali soggetti, comunque il fatto non corrispondeva alla specifica contestazione di appartenenza al clan facente capo al EL SS. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. L'unico motivo di ricorso attiene alla configurabilità dei presupposti del reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Va premesso che può ravvisarsi un sodalizio criminale dedito al narcotraffico in presenza di un vincolo durevole che accomuni il fornitore di droga e gli spacciatori acquirenti,che in via continuativa la ricevano per immetterla nel mercato del consumo (Sez. 6, n. 564 del 29/10/2015, dep. 2016, Barretta, Rv. 265763; Sez. 5, n. 51400 del 26/11/2013, Abbondanza, Rv. 257991, secondo cui occorre la reciproca consa- pevolezza che la stabilità del rapporto instaurato assicuri l'operatività dell'associa- zione in quanto tale, rivelando l'affectio societatis dello stesso acquirente). L'accertamento della sussistenza di tale reato presuppone il corretto inquadra- mento del rapporto instauratosi tra fornitori e acquirenti di sostanze stupefacenti, ulteriormente destinate allo spaccio, nell'alveo del vincolo associativo stabile, proprio di un sodalizio dedito al narcotraffico, in quanto la precisa distinzione dei ruoli e la presenza di regole definite in partenza segna la consapevolezza degli acquirenti di operare all'interno di un'organizzazione stabile e strutturata. 1.2. Ciò posto, il Tribunale del riesame ha fornito un'ampia descrizione della strut- tura, dell'organizzazione e delle modalità operative dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti di cui al capo A) della rubrica. La motivazione appare adeguatamente articolata in ordine alle ragioni per cui il compendio probatorio risulta effettivamente in grado di dimostrare che i rapporti tra gli indagati e l'associazione fossero caratterizzati dal coefficiente di stabilità indispen- sabile per riconoscere la sussistenza del sodalizio. La ratio dell'attrazione "di fatto" - e cioè a prescindere dal formale inserimento nel suo organico - dell'abituale acquirente (o fornitore) nell'area che perimetra il gruppo malavitoso dedito al commercio di stupefacenti, risiede nella reciproca con-sapevo- lezza (tanto dell'acquirente - o fornitore - che delle sue controparti) della stabilità del rapporto instaurato. Al riguardo, l'ordinanza impugnata ha descritto rapporti stabili e continuativi tra l'indagato e gli altri membri del sodalizio dimostrando il suo coinvolgimento nell'or- ganizzazione. 5 La prova del passaggio da un rapporto di reciproco affidamento fra soggetti diversi all'instaurazione fra gli stessi di una relazione riconducibile alla menzionata affectio societatís presuppone un vaglio molto rigoroso e particolarmente stringente da parte dell'organo giudicante degli elementi indiziari. Appaiono significativi al riguardo: la durata dell'accordo criminoso, le modalità di azione e collaborazione, il contenuto economico delle transazioni, la rilevanza obiet- tiva che il contraente, cliente o fornitore che sia, riveste per l'associazione. In parti- colare, deve potersi accertare se e in che misura la cessazione delle condotte illecite dell'acquirente inciderebbe sulla operatività del sodalizio criminoso, così come se e in che misura la volontà dei contraenti ha superato la soglia del rapporto sinallagmatico per integrarsi nella realizzazione di un rapporto societario che riconduce la parteci- pazione del singolo al progetto criminoso stabile e indeterminato nel numero dei reati fine proprio del reato ex d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, Anastasi, non mas- simata). Occorre che le evidenze raccolte nella dimensione gravemente indiziaria consen- tano di superare il momento meramente sinallagmatico, per guadagnare invece l'ab- braccio solidaristico della dimensione sociale. Ne discende che, in caso di contestata partecipazione alla consorteria criminale dedita stabilmente alla diffusione dello stu- pefacente, il giudice è tenuto ad assolvere all'onere di motivazione con particolare accuratezza ed attenzione per argomentare dal rapporto di somministrazione la sus- sistenza di una condivisione efficace di interessi solidali. Il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reci- proco affidamento a vincolo stabile, pertanto, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagma- tico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma crimi- noso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevi- !acqua, Rv. 275719). 1.3. E' opportuno ora procedere ad un'analisi della posizione del NE alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati. I giudici della cautela hanno basato la propria valutazione circa l'inserimento dell'indagato nell'associazione dedita al traffico di stupefacenti di cui al capi A), con- formandosi ai principi giurisprudenziali sopra richiamati e in forza di elementi concreti e significativi;
in particolare, hanno valorizzato la compartecipazione del ricorrente a singoli episodi delittuosi, rivelatori dell'esistenza di un vincolo più intenso e duraturo con gli esponenti del sodalizio. Dall'autonomo apparato argomentativo riportato nell'ordinanza impugnata, sviluppato secondo una effettiva sequenza logica, emerge te Aldospos?.t.? . AR hetti 6 che gli elementi indiziari integrano una stabile partecipazione del ricorrente al soda- lizio criminoso. In base all'accurata motivazione, le conversazioni intercettate riguardano un arco temporale significativo e consentono di comprovare la persistenza di un legame con- solidato tra il NE e gli altri intranei al clan, non circoscritto al compimento di singole operazioni di cessione. I collaboratori di giustizia fornivano dichiarazioni sostanzialmente sovrapponibili tra loro circa il compito del NE di spacciatore al dettaglio della droga acquistata da CH IO e da HE NT, i quali, a loro volta, la acquistavano dal EL SS. Gli elementi sopra riportati avvalorano le valutazioni dei giudici della cautela in ordine allo stabile inserimento del NE nell'organigramma del sodalizio crimi- noso, in quanto egli riceveva un compenso settimanale fisso, a prescindere dai quan- titativi di droga ordinata o acquistata, confermando la tesi della sussistenza di un legame non circoscritto alla conclusione di singole operazioni di acquisto e cessione. L'acclarato legame tra il NE e il EL SS e la provenienza della droga spacciata da tale fornitore, aspetti puntualmente sviluppati in motivazione, consen- tono di confermare la piena corrispondenza tra l'imputazione contestata e la fattispe- cie configurata a carico dell'indagato. 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 26 giugno 2020. Il Consigliere estensore Il