Sentenza 17 gennaio 2013
Massime • 1
L'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira. (In motivazione la Corte ha ritenuto configurabile il requisito dell'indeterminatezza del programma criminoso nella finalità dello stesso all'appropriazione di vetture di lusso, per lo più appartenenti a società di leasing o noleggio, da rivendere all'estero in modo da lucrarne il prezzo di vendita).
Commentario • 1
- 1. In cosa consiste l’elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 maggio 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 110 e 416) Il fatto La Corte d'appello di Torino, respingendo il gravame proposto dall'odierno ricorrente, aveva confermato la sentenza con cui, all'esito del giudizio abbreviato, il medesimo era stato condannato alle pene di legge per i reati previsti dall'art. 416 c.p. e D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 quater, per essersi associato con altri, essendo gli aderenti almeno dieci ed essendo egli organizzatore, al fine di commettere reati tributari e di altra natura e per aver ripetutamente utilizzato in compensazione crediti inesistenti in concorso con numerosi contribuenti. Volume consigliato Esecuzione del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/01/2013, n. 16339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16339 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 17/01/2013
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO AN - Consigliere - N. 173
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI G. - rel. Consigliere - N. 40719/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RG SA, nato a [...] il [...];
SA OL, nato a [...] il [...];
IU AN, nato a [...] il [...];
IU AN, nato a [...] il [...];
IA UR, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 10 giugno 2011;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Giovanni Diotallevi;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Carmine Stabile il quale ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
RG SA, SA OL, IU AN, IU AN, IA UR ricorrono avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 10 giugno 2011, con cui è stata confermata la condanna nei loro confronti per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., riqualificato il fatto nei confronti del solo RG SA e ridotta la pena irrogata nei suoi confronti ad anni due di reclusione, e chiedendone l'annullamento, lamentano:
IA UR:
a) Erronea applicazione legge penale art. 606 c.p.p., lett. b) e mancanza e manifesta illogicità della motivazione art. 606 c.p.p., lett. e) in ordine alla penale responsabilità.
Il ricorrente contesta la sussistenza degli elementi idonei ad affermare la sua responsabilità in ordine al reato di associazione a delinquere, in particolare con riferimento alla ritenuta consapevolezza di partecipare e contribuire attivamente alla vita dell'associazione; d'altra parte in ordine ai reati fine in cui sarebbe coinvolto, non si è neppure formato il giudicato di primo grado, con conseguente assenza di elementi di riscontro affidabili. Richiama a tal fine il contenuto dell'interrogatorio in cui ha giustificato i viaggi all'estero con le autovetture per fare fronte a necessità finanziarie, avendo come referente un certo Mario. Ribadisce di non aver mai avuto alcun sospetto in ordine alla liceità delle operazioni compiute. L'attività consisteva nel mero trasporto dei mezzi. Non vi era alcun concerto con l'altra parte. Vi è una sola conversazione telefonica in cui sarebbe coinvolto. Richiama poi la nota della Polizia stradale da dove emergerebbe che i capi o responsabili dell'associazione utilizzerebbero corrieri non inseriti nell'associazione, nello stesso ruolo di corriere ricoperto dal IA. Nè la sua consapevolezza potrebbe essere dedotta dalla nazionalità ucraina e dai documenti di viaggio rinvenuti all'esito dell'operazione di perquisizione.
b) Violazione dell'art. 606, lett. e) Determinazione della pena. Viene lamentata la fissazione della pena in misura superiore al minimo edittale;
i precedenti sono risalenti nel tempo. Anche la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulterebbe immotivata.
SA OL:
a) Violazione dell'art. 416 c.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., n.1, lett. b). Non sarebbe sufficiente ad attribuire la qualifica di partecipe all'associazione a delinquere il trasferimento di un'autovettura oltre frontiera, oggetto di una falsa denuncia di furto, il contenuto di una telefonata, il rinvenimento all'interno di un mezzo di proprietà del SA di un timbro simile a quello utilizzato per la falsificazione dei documenti dei mezzi, telefonino, scontrino fiscale, lettera banca Unicredit, tutti beni riconducibili ad attività oltre frontiera. La posizione del SA in realtà emerge solo nell'aprile del 2007, in limine alla cessazione dell'associazione; lo stesso evidenzia di aver compiuto un solo viaggio in Russia. Il suo ruolo potrebbe essere piuttosto quello del concorrente esterno.
b) Manifesta illogicità della motivazione per disparità di trattamento art. 606 c.p.p., lett. e) della pena irrogata in relazione all'art. 133 c.p.. Il SA avrebbe dovuto essere trattato processualmente come il RG il cui comportamento è stato qualificato ai sensi dell'art.110 c.p.. c) Violazione dell'art. 129 c.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., n.1, lett. c) c.p.p.. Il ricorrente evidenzia l'assenza della querela quale condizione di procedibilità per la violazione di cui all'art. 646 c.p.. La denuncia di furto esistente agli atti sarebbe insufficiente. IU AN e IU AN:
a) Violazione dell'art. 416 c.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., n.1, lett. b); contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione art. 606 c.p.p., lett. e) in ordine alla penale responsabilità.
In realtà erroneamente è stata ritenuta la sussistenza dell'associazione in presenza di posizioni contrattuali contrapposte, in particolare tra chi trovava le autovetture e chi le trasferiva poi all'estero. Sotto questo profilo sarebbe determinante conoscere l'esito processuale del giudizio avente ad oggetto i cd. reati fine dell'associazione. Nè l'elemento psicologico di partecipare all'associazione potrebbe essere desunto dalle complesse modalità operative con cui agiva l'associazione. Il ritorno economico per il trasporto all'estero dei mezzi non sarebbe sufficiente a giustificare la partecipazione all'associazione ne' tantomeno il concorso esterno. SA RG:
a) Erronea applicazione Legge pen. art. 606 c.p.p., lett. b) e mancanza e manifesta illogicità della motivazione art. 606 c.p.p., lett. e) in ordine alla penale responsabilità di concorrente esterno.
Il ricorrente censura la ritenuta sussistenza nei suoi confronti di elementi tali per poter qualificare la sua azione quale concorrente nell'associazione.
Il ricorrente sottolinea l'erronea applicazione dei principi in tema di concorso esterno da parte della Corte d'appello di Firenze. Illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e dagli atti del procedimento. La configurabilità del mero concorso nei delitti di cui agli artt. 646 e 367 c.p.. Il ricorrente evidenzia come a suo carico sia stato posto un solo reato fine commesso nel periodo finale della vita dell'associazione a delinquere;
nonché la frequentazione di uno solo degli aderenti all'associazione (OG).
Contesta dunque la rilevanza attribuita alla circostanza che il OG sedesse ai vertici del sodalizio, e la contemporanea sottovalutazione del fatto che non conoscesse la destinazione finale del mezzo perché era consapevole comunque dell'attività dell'associazione; che sapeva che il mezzo era diretto verso il Nord Italia e che avrebbe dovuto attendere istruzioni dal OG. Tali elementi non sarebbero sufficienti ad ipotizzare il concorso esterno, in quanto non vi è prova della conoscenza del sodalizio e quindi il suo contributo non può essere ascritto alla vita dello stesso. La conoscenza del nuovo numero di cellulare del OG non è prova di intimità tra i due. In realtà non aveva conoscenza della presenza e del coinvolgimento nell'operazione dei polacchi e dei sig. Innocenti al momento della consegna del veicolo al OG. Sottolinea come in realtà il suo contributo fu occasionale, e temporalmente limitato. La volontà di guadagnare un pò di denaro potrebbe far configurare nei suoi confronti esclusivamente i concorso nei reati di cui agli artt. 646 e 367 c.p.. b) Riduzione della pena comminata e mancata concessione della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione ex art. 175 c.p.. Secondo il ricorrente i precedenti penali, in base ai quali sono stati negati i doppi benefici di legge, in realtà non sarebbero ostativi alla concessione dei medesimi perché sarebbero stati oggetto di depenalizzazione e ormai lontani nel tempo. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi non sono fondati.
Secondo la Corte nel caso in esame devono trovare applicazione, come correttamente hanno fatto i giudici di merito una serie di consolidati principi giurisprudenziali in base ai quali il delitto di associazione a delinquere previsto dall'art. 416 cod. pen. si caratterizza per la presenza di tre elementi fondamentali: un vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei singoli delitti programmati;
l'indeterminatezza del programma criminoso e l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pure minima, ma idonea alla realizzazione degli obiettivi criminosi presi di mira (sez. 6 n. 11413 del 14/6/1995, Rv. 203642; sez. 1 n. 10107 del 14/7/1998, Rv. 211403). E con particolare riferimento al requisito della indeterminatezza del programma criminoso deve chiarirsi che detto elemento non viene meno per il solo fatto che il sodalizio sia finalizzato esclusivamente alla realizzazione di reati di un medesimo tipo o natura, in quanto esso attiene al numero, alle modalità, ai tempi, agli obiettivi dei delitti programmati e non certo alla loro qualificazione giuridica. In tal senso, rispetto all'articolata descrizione dei reati fine riportata nel provvedimento impugnato, appare del tutto adeguata la motivazione di quest'ultimo, laddove ravvisa il requisito dell'indeterminatezza del programma criminoso per essere lo stesso finalizzato ad appropriarsi di vetture di lusso, per lo più appartenenti a società di leasing o di noleggio, da rivendere all'estero, lucrando così il prezzo di vendita. Viceversa proprio l'individuazione di un settore di attività verso il quale gli indagati rivolgono le loro attenzioni criminali per commettere, in quell'ambito delimitato, una serie indeterminata di delitti fine, rappresenta un sintomo significativo idoneo a rivelare, in presenza degli altri elementi di seguito elencati, l'esistenza di un sodalizio criminoso finalizzato appunto alla realizzazione di più delitti delle specie indicate. In tal senso, ritiene il Collegio, deve intendersi il requisito dell'indeterminatezza e ciò in forza della stessa disposizione incriminatrice che richiede soltanto la programmazione, da parte dell'organizzazione, di più delitti. La motivazione del provvedimento impugnato si rivela dunque del tutto adeguata nella parte in cui afferma l'esistenza di una struttura organizzativa predisposta per l'esecuzione del programma di delinquenza. Deve, al riguardo, precisarsi che, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, ai fini della configurabilità di un'associazione a delinquere, il cui programma criminoso preveda un numero indeterminato di delitti, non si richiede l'apposita creazione di un'organizzazione, sia pure rudimentale, ne' è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati, ne' occorre il notevole protrarsi del rapporto nel tempo (sez. 5 n. 31149 del 5/5/2009, Rv. 244486; sez. 6 n. 9117 del 16/12/2011, Rv. 252387). Ed infine correttamente si è tenuto conto dell'elemento sintomatico di altissima valenza indiziaria emergente dalla commissione di una serie indeterminata di reati fine, tutti descritti nel provvedimento impugnato;
ciò in particolare alla luce dell'affermazione delle sezioni unite di questa Corte, in base alla quale, in tema di associazione a delinquere è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (sez. U. n. 10 del 28/3/2001, Rv. 218376).
2. Dall'esame della sentenza di secondo grado emerge infatti un'analitica ricostruzione delle condotte criminose ascritte agli imputati, con stabile divisione di ruoli e compiti, al fine di organizzare una intensa attività illecita a fini di lucro, finalizzata ad appropriarsi di vetture di lusso, per lo più appartenenti a società di leasing o di noleggio, da rivendere all'estero, lucrando così il prezzo di vendita;
in particolare sono stati evidenziati puntualmente gli elementi da cui dedurre la sussistenza del reato associativo:
a) la presenza all'estero di un coordinatore, b) la presenza in Italia di un referente;
c) la contraffazione dei documenti delle autovetture esportate;
d)la riarticolazione della rete per fare fronte agli arresti di adepti;
e) un definito luogo di incontro per programmare l'attività (Montecatini); f) la presenza di profitto derivanti dai reati commessi;
g) la presentazione contestuale di denunce di furto relative ai mezzi da esportare in correlazione all'operazione delittuosa.
3. Ciò premesso, in relazione alle varie operazioni e al coinvolgimento effettivo nell'organizzazione viene descritto il ruolo ricoperto da ciascun imputato: segnatamente SA OL risulta aver frequentato Montecatini, essere in stretto contatto con il capo dell'organizzazione OG, come emerge dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, aver effettuato un viaggio in Ucraina con il OG, sostituendolo alla guida del mezzo da portare all'estero; aver frequentato lo stesso albergo dell'organizzazione a Montecatini, essere stato in possesso di timbri ed altri documenti necessari a falsificare la documentazione relativa alle auto (v. pagg. 15 e 16 della sentenza), essere intervenuto nelle trattative per la cessione dei veicoli,essere stato individuato nei suoi collegamenti tramite i risultati di OCP e il contenuto delle intercettazioni con altro membro importante dell'organizzazione, Chiriano, oltre che col già ricordato OG (v. pagg. 17 - 19 della sentenza). Tali circostanze portano a ritenere l'infondatezza della richiesta di cui alla lett. b) del ricorso. Deve aggiungersi, in relazione alla censura articolata sub lett. c) che ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 416 cod. pen. è irrilevante la circostanza della perseguibilità dei delitti rientranti nel "pactum sceleris" a querela delle persone offese e queste non abbiano chiesto la punizione dei colpevoli. (Sez. 1, n. 383 del 03/12/1992 - dep. 15/01/1993, Ambrosino ed altri, Rv. 194799).
4. IA UR figura come autista nell'associazione a delinquere, con l'accusa di aver condotto più auto all'estero, come peraltro ammesso dallo stesso. A suo carico vi sono accertati passaggi di confine con autovetture di tipo diverso, di provenienza delittuosa e l'esito della perquisizione eseguita presso l'abitazione, ove sono stati rinvenuti numerosi biglietti aerei verso i Paesi dell'EST, oltre le dichiarazioni assolutamente inattendibili in ordine ai rapporti con i terzi, per i quali aveva accettato di effettuare alcuni viaggi. La valutazione in ordine al suo coinvolgimento nell'associazione appare dunque esente da censure logico giuridiche (v. pagg. 21 e 22 della sentenza), come l'utilizzazione dei criteri di dosimetria della pena in relazione alla gravità dei fatti, alla dimensione e strutturazione dell'organizzazione criminale e del contributo prestato e ai precedenti penali.
5. IU AN e IU AN figurano rispettivamente il primo come socio dell'associazione che si interessava al reperimento delle auto, da trasportare all'estero, cui partecipava, come emerge dai controlli effettuati a suo carico, su auto di provenienza delittuosa, mentre il secondo con il ruolo di autista degli stessi mezzi (v. pagg. 25 della sentenza). La documentazione concernente polizze tipo falsificate, documenti in bianco e le dichiarazioni di altri soggetti coinvolti forniscono ulteriori elementi in ordine all'affermazione della sua responsabilità per il reato contestato. Gli accertati rapporti con gli altri componenti dell'associazione rendono assolutamente coerente il giudizio di responsabilità espresso anche nei confronti di quest'ultimo, essendo evidente, anche in relazione alla "incredibilità" delle giustificazioni fornite, la consapevolezza dell'illiceità dei suoi comportamenti, (v. pagg. 25, 26, 27 e 28 della sentenza);
correttamente, inoltre, i giudici di merito hanno ritenuto non confliggente con l'appartenenza all'organizzazione, la possibile posizione contrattuale contrapposta tra alcuni aderenti al sodalizio. Il principio, affermato in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti,secondo il quale il vincolo associativo può poggiare anche sul rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga e gli spacciatori che la ricevono per immetterla nel consumo al minuto, sempre che vi sia consapevolezza di operare nell'ambito di un'unica associazione e di contribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011 - dep. 01/08/2011, P.G. in proc. Calì, Rv. 251013), mutatis mutandis, non trova ostacoli all'applicazione anche nel caso di specie.
6. Per quanto riguarda infine la posizione di RG SA il Collegio condivide la qualificazione della partecipazione come concorso esterno nell'associazione a delinquere. Nel caso in esame deve trovare applicazione il principio secondo il quale in tema di concorso esterno, ai fini della sussistenza del dolo occorre che l'agente, pur sprovvisto dell'"affectio societatis" e cioè della volontà di fare parte dell'associazione, sia consapevole dei metodi e dei fini della stessa, rendendosi conto dell'efficacia causale della sua attività di sostegno per la conservazione o il rafforzamento della struttura organizzativa, all'interno della quale i membri effettivi devono poter contare sull'apporto vantaggioso del concorrente esterno. (Sez. 2, n. 34979 del 17/05/2012 - dep. 12/09/2012, Di Bella e altri, Rv. 253657, principio affermato in sede di concorso esterno di tipo mafioso, ma applicabile anche all'associazione semplice); risulta, infatti, a carico del RG il suo ruolo di stretto collaboratore dei capi dell'organizzazione, aver reperito veicoli di pregio per l'esportazione, aver tenuto comportamenti finalizzati a rendere credibile la denuncia di furto, aver seguito, seppur occasionalmente le indicazioni di uno dei capi dell'associazione, il OG (v. sent. pagg. 30 e ss.), aver percepito compensi per la sua prestazione,come emerge dall'esame del contenuto delle intercettazioni telefoniche, e, infine, dalle sue stesse ammissioni. Il giudizio sulla significatività del contributo offerto all'associazione, e sulla consapevolezza del contributo prestato in funzione dell'operatività della medesima appare dunque anche in questo caso esente da censure logico - giuridiche e correttamente utilizzato nella valutazione di una prognosi negativa in ordine alla concedibilità dei benefici richiesti, anche in relazione ai precedenti penali dello stesso.
7. In tale motivazione, dunque, secondo la Corte, non vi è alcuna violazione di legge ne' vizio di logicità, mancanza o contraddittorietà.
8. I ricorsi devono pertanto essere rigettati.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2013