Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2006, n. 1263
CASS
Sentenza 20 ottobre 2006

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Massime1

La chiamata in correità o in reità non può di per sè sola costituire prova piena della responsabilità e necessita di riscontri, che possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente, potendo quindi risolversi in altre chiamate in correità purchè totalmente autonome, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto reato ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato.

Commentario1

  • 1i riscontri probatori
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 8 giugno 2026

    La Cassazione chiarisce che i riscontri alla chiamata in correità possono consistere in qualunque dato probatorio autonomo, logico o rappresentativo, purché individualizzante. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. 1. La questione: violazione di norma processuale in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2006, n. 1263
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1263
Data del deposito : 20 ottobre 2006

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