Sentenza 20 ottobre 2006
Massime • 1
La chiamata in correità o in reità non può di per sè sola costituire prova piena della responsabilità e necessita di riscontri, che possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente, potendo quindi risolversi in altre chiamate in correità purchè totalmente autonome, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto reato ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato.
Commentario • 1
- 1. i riscontri probatoriDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 8 giugno 2026
La Cassazione chiarisce che i riscontri alla chiamata in correità possono consistere in qualunque dato probatorio autonomo, logico o rappresentativo, purché individualizzante. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. 1. La questione: violazione di norma processuale in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2006, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 20/10/2006
Dott. VANCHERI AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1180
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 019228/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA OC N. IL 03/08/1947;
2) SS TA N. IL 09/04/1959;
3) OS RA N. IL 05/07/1964;
4) SI LO N. IL 20/07/1967;
5) SI LO N. IL 25/10/1960;
6) TO UE N. IL 05/06/1934;
7) CO AL N. IL 13/06/1937;
8) NU IC N. IL 19/12/1963;
9) NU TA N. IL 19/12/1963;
10) NI AL N. IL 01/02/1954;
11) GN ER N. IL 07/01/1965;
12) LA OC N. IL 31/10/1959;
13) DI AS SE N. IL 03/04/1948;
14) CO AN N. IL 11/12/1958;
avverso SENTENZA del 20/05/2005 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI LO;
Sentito il Procuratore Generale, in persona del Dott. BAGLIONE TINDARI, il quale ha concluso, chiedendo: dichiararsi inammissibili i ricorsi di CA AN, RI AN, RI EL, AN CO, AN OV e NI AL;
il rigetto dei ricorsi di BI RO, OS OR, AN AL e LA RO, e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Di PA PE, TT LE, AN RA e IS LO. Sentiti i difensori:
avv. Ventura Giacomo per BI RO, OS OR e AN AL;
avv. Impellizzeri TO per Di PA PE e LA RO;
avv.ti Casano AN e Dominici per IS LO;
avv. Mobrici Saveria per TT LE;
avv. Coppi Franco per AN RA, i quali hanno concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di laboriose e complesse indagini, che avevano preso l'avvio da una serie di gravi reati, fra cui anche diverse stragi, che avevano suscitato notevole allarme sociale nell'ambito del territorio di Gela e dintorni, grazie anche alle rivelazioni di diversi collaboratori di giustizia, venivano acquisiti sufficienti elementi per far luce negli ambienti criminali di quel centro abitato, ove veniva rilevata, anche tramite la celebrazione di altri processi penali, l'esistenza di due organizzazioni criminali contrapposte, delle quali una facente riferimento alla associazione mafiosa "cosa nostra", capeggiata in loco da IA PE, e l'altra, avente origini locali, ma non meno agguerrita e pericolosa, inizialmente denominata "clan dei pastori" o clan AN-NÌ- LL, e che successivamente aveva preso la denominazione di "la stidda", ossia "la stella" in dialetto siciliano.
Tra le predette organizzazioni criminose, entrambe riconducibili, per come acclarato in molteplici sentenze divenute esecutive, sotto il parametro normativo di cui all'art. 416 bis c.p., si era sviluppata ben presto una vera e propria "guerra di mafia", nel corso della quale erano rimasti uccisi, in diversi attentati compiuti anche con uso di armi da guerra, numerosissimi esponenti dell'una e dell'altra fazione, guerra condotta allo scopo di stabilire quale di esse dovesse mantenere il controllo delle attività criminose nell'ambito del territorio, con particolare riguardo alle attività estorsive, al traffico di sostanze stupefacenti, alla assegnazione degli appalti ecc..
Il presente procedimento penale, celebratosi sotto il vigore del codice di rito abrogato, conclusosi in primo grado con la sentenza 10.5.2001 del Tribunale di Gela e in secondo grado con la pronuncia in data 20.5.2005 della Corte di Appello di Caltanissetta, gravata dei ricorsi di 14 imputati oggi all'esame di questa Corte, riguarda solo una parte delle attività criminose ascrivibili ad esponenti dell'una e dell'altra consorteria e, più precisamente, il reato di associazione mafiosa, con l'aggravante di cui al all'art. 416 bis c.p., comma 4 trattandosi di associazione armata, quello di associazione finalizzata al narcotraffico e un certo numero di reati- fine, come le estorsioni che sarebbero state consumate ai danni di alcuni imprenditori della zona, in un arco temporale che va sino al 2.8.1989, ma che per alcuni imputati si ferma al 3.3.1988. Inizialmente gli imputati erano 57, gli appellanti sono stati 23 e, come sopra detto, i ricorrenti si sono ridotti a 14.
Si tratta di LA OC, SS TA, OS RA, DI AS SE, SI LO, SI LO, TO UE, CO AN, CO AL, NU IC, NU ST, NI AL, GN ER e LA OC.
Al termine del processo di appello, la Corte territoriale, dopo avere svolto un excursus sulla evoluzione e sullo stato della giurisprudenza in tema di chiamata in correità ai sensi dell'art.192 c.p.p., sulla possibilità di contestare ai medesimi soggetti il reato di associazione mafiosa in periodi temporali distinti, sulla ravvisabilità della prova del contributo causale dato da ciascun associato, sulle varie forme che tale contributo può assumere, sulla attendibilità delle chiamate provenienti dai vari collaboratori di giustizia, sulla esistenza dei riscontri esterni e su altre questioni particolari che saranno partitamene esaminate in occasione dell'esame delle varie posizioni processuali, confermava in gran parte, ad eccezione di alcuni casi specifici, le statuizioni contenute nella sentenza di prime cure, della quale ripercorreva l'iter motivazionale, sia per quanto riguardava le linee giurisprudenziali da seguire nella valutazione delle risultanze emergenti dalle rivelazioni dei collaboranti e del valore probatorio da attribuire ad esse in concomitanza con gli elementi di riscontro, sia per quanto riguardava la individuazione dei soggetti da ritenere organicamente inseriti nella associazione, indipendentemente dalla prova della esistenza di una formale affiliazione. In particolare osservava:
che il partecipe dell'associazione mafiosa, una volta inserito, è portato a mantenere la sua qualità, salvo che se ne dissoci o espressamente o per fatti concludenti, per modo che una precedente condanna comporta, in uno agli altri elementi che ne dimostrino il persistente inserimento, la non necessità di ulteriori prove circa l'esistenza di condotte penalmente rilevanti, purché si dia la dimostrazione di un apporto oggettivamente rilevabile, quand'anche esclusivamente di carattere morale, che può essere anche minimo, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura associativa e al perseguimento degli scopi di essa;
che gli elementi di riscontro, indispensabili per ritenere attendibile la chiamata, non sono predeterminati nella specie e nella natura e possono essere di qualsiasi tipo, ivi compresi gli elementi omologhi, e cioè le chiamate provenienti da altri soggetti, i precedenti penali, anche non specifici, purché denotanti l'abituale partecipazione ad attività delittuose in un contesto associativo riconducibile ai parametri di cui all'art. 416 bis c.p., la sottoposizione a misure di prevenzione ecc..
Passando all'esame delle singole posizioni, necessariamente delineate, per evidenti ragioni di brevità, in forma schematica, la Corte territoriale ha osservato quanto segue:
1- per BI RO.
È stato condannato in primo grado alla pena di anni 6 di reclusione per il reato di associazione mafiosa aggravata art. 416 bis c.p., ex comma 4 (cosa nostra), commesso sino al 3.3.1988.
Per il giudice di appello era da confermare in tota il giudizio di responsabilità formulato in prime cure, in considerazione delle convergenti dichiarazioni di NÌ AE, AG DI, RO CL, NÌ MO, NÌ MA, AG IO, TR AL e NI OR, i quali lo avevano concordemente indicato come componente del clan facente capo a IA, del quale era compare, precisando che egli era sfuggito ad un agguato mafioso nel quale era stato ucciso il suo socio LA TO;
avevano riferito sui suoi rapporti con la cosca pur dopo il suo allontanamento da Gela a seguito del suddetto agguato. Tali propalazioni erano state confortate dal contenuto di una telefonata intercettata, nel corso della quale l'imputato aveva parlato con tale AN della uccisione del LA A. e della necessità di ristabilire la pace fra i due clan, e, sono state ritenute esaustive e sufficienti per l'affermazione di responsabilità dello BI R. in ordine al reato associativo, in quanto erano emersi a suo carico plurimi elementi di prova, costituenti un ponderoso quadro probatorio, a nulla rilevando l'assenza di chiamate provenienti da esponenti del suo stesso clan o la mancanza di elementi indicativi della partecipazione a singoli reati-fine, attesa l'individuazione dello specifico contributo da lui fornito quale esponente dell'imprenditoria gelese e quale soggetto che avrebbe potuto assumere iniziative adeguate per riportare la pace fra le opposte fazioni, prova della esistenza di collegamenti fra affiliati e della esistenza di una perdurante affectio societatis.
Ha lamentato lo BI R. nel suo ricorso:
1) mancanza e manifesta illogicità della motivazione relativa all'affermazione di responsabilità in ordine al reato a lui ascritto, ricavata da dichiarazioni del tutto generiche di collaboratori di giustizia, appartenenti tutti, ad eccezione di TR AL, alla "stidda" e non contenenti alcun riferimento a fatti specifici di partecipazione. Anche il contenuto della telefonata intercettata non avrebbe alcuna valenza, non essendo stato identificato l'interlocutore AN, e non avendo alcun senso che si potesse pensare di tentare una mediazione a distanza di pochi giorni da un attentato al quale egli era fortunosamente scampato;
2) mancanza di una congrua motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, giustificato solo con riferimento ai suoi precedenti penali.
In data 7.9.2006 lo BI R. ha poi presentato motivi nuovi ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 5, con indicazione specifica di alcuni atti, costituiti da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che dimostrerebbero il travisamento delle prove ad opera della Corte territoriale.
2- per CA AN.
L'imputato, il quale doveva rispondere di associazione mafiosa, associazione finalizzata al narcotraffico e ed estorsione aggravata e continuata, ha concordato l'ammontare della pena nella misura di anni 10 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, rinunciando a tutti gli altri motivi di appello.
Ha lamentato carenza motivazionale in ordine alla applicabilità dell'art. 129 c.p.p., per essere evidente la sua estraneità ai fatti ascrittigli.
3- per OS OR.
È stato condannato in primo grado alla pena di anni 6 di reclusione per il reato di associazione mafiosa aggravata art. 416 bis c.p., ex comma 4 (stidda), commesso sino al 2.8.1989.
Il giudice di appello ha confermato la pronuncia di prime cure avuto riguardo alle convergenti dichiarazioni di NÌ AE, AG DI, RO CL, IG AL, RA AE, NÌ MA, AG IO, TR PE e TR AL, i quali lo avevano concordemente indicato quale componente del gruppo NÌ-LL (la stidda), precisando che egli era addetto al reperimento di armi ed era coinvolto nel traffico di droga. Tali propalazioni erano state confortate da alcuni controlli effettuati dalla Polizia, nel corso dei quali egli era stato visto in compagnia di altri componenti dell'organizzazione, e dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche, in alcune delle quali si era fatto chiaro riferimento all'imputato, e in un'altra il medesimo OS O. aveva fatto cenno, sia pure in maniera criptica, a traffici illeciti. Tali elementi, a parere della Corte territoriale, davano vita ad un quadro probatorio più che sufficiente per affermare la responsabilità dell'imputato in ordine al reato associativo ascrittogli.
Ha lamentato il OS O.;
1) carenza e manifesta illogicità motivazionale relativamente all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di associazione mafiosa, essendo piuttosto emersa dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia l'esistenza di una aggregazione instabile e mutevole, priva di mezzi adeguati e del tutto ignota all'opinione pubblica;
2) totale mancanza di valutazione critica delle chiamate in correità e in reità, che difettavano di indicazioni specifiche, tanto più che non si era tenuto alcun conto degli evidenti contrasti fra i propalanti, oltre che del fatto che egli era stato espulso dalla organizzazione perché ritenuto confidente dei Carabinieri;
3) mancanza di una congrua motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, giustificato solo con riferimento alla gravità del reato.
4- per Di PA PE.
E stato condannato in primo grado alla pena di anni 5 di reclusione per il reato di associazione mafiosa aggravata art. 416 bis c.p., ex comma 4 (stidda), commesso sino al 2.8.1989.
La Corte di appello ha confermato la pronuncia di prime cure tenuto conto del contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate, nelle quali si era discusso delle attività del gruppo e, in particolare, di una attività estorsiva non andata a buon fine (conversazione con tale Tobino); della sua condotta di collaborazione e fiancheggiamento svolta in favore del capo dell'organizzazione, AN AL, e di suo figlio AN RA, al fine di assicurarne l'incolumità, accompagnandolo dalla Sicilia in Piemonte per evitare che potesse finire vittima di qualche attentato, ad uno dei quali era miracolosamente scampato, ed in particolare di un episodio caduto sotto l'osservazione diretta degli organi di polizia, i quali, in occasione di un controllo, avevano notato che l'imputato, in compagnia del predetto AN AL e dei sodali CA AN e Paolello OR, si era recato presso una autocarrozzeria, per altro gestita da suo fratello, al fine di ritirare un'autovettura sulla quale era stata installata una blindatura, tutte risultanze che, a parere della Corte territoriale, davano vita ad un quadro probatorio idoneo a supportare l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.
Ha lamentato il Di PA G.:
1 ) violazione di legge e illogicità della motivazione relativamente alla dichiarazione di responsabilità per il reato contestatogli, affermata in base ad un generico richiamo ad alcuni elementi di scarsa rilevanza, senza considerare che nessuno dei collaboranti lo aveva mai indicato come associato. Secondo il ricorrente, si trattava, in sostanza, di semplici elementi indiziali privi di efficacia probatoria, non potendosi la sua partecipazione ricavare da quello che appariva essere un semplice rapporto personale con AN AL o dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche, fra cui quella con un tal Tobino, la cui identità era rimasta totalmente sconosciuta;
2) erronea applicazione degli artt. 378 e 418 c.p. (favoreggiamento personale e assistenza ad aderenti ad associazioni per delinquere), in relazione all'art. 524 c.p.p. abr., non essendo stata in alcun modo verificata la eventuale sussumibilità della condotta di esso imputato nelle fattispecie descritte nei predetti articoli;
3) Erronea applicazione dell'art. 133 c.p. e art. 416 bis, comma 4, essendo stata l'aggravante della disponibilità di armi affermata in maniera indistinta senza alcuna verifica della consapevolezza di tale disponibilità da parte dell'associato.
5- per RI AN.
L'imputato, il quale doveva rispondere di associazione mafiosa e associazione finalizzata al traffico di droga, ha concordato l'ammontare della pena nella misura di anni 2 di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, come aumento per continuazione rispetto ai reati già giudicati con sentenza 13.2.1996 della Corte di Appello di Milano, rinunciando a tutti gli altri motivi di appello.
Ha presentato dichiarazione di ricorso ma non ha presentato motivi.
6 - per RI EL.
L'imputato, il quale doveva rispondere di associazione mafiosa (stidda), commessa sino al 15.5.1989, ha concordato l'ammontare della pena nella misura di anni 4 di reclusione ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, rinunciando a tutti gli altri motivi di appello. Ha
lamentato carenza motivazionale in ordine alla applicabilità dell'art. 129 c.p.p., non essendo emersi elementi di responsabilità a suo carico ed essendo evidente la sua estraneità ai fatti ascrittigli.
7 - per TT LE.
È stato condannato in primo grado alla pena di anni 5 di reclusione per il reato di associazione mafiosa aggravata art. 416 bis c.p., ex comma 4 (cosa nostra), commesso sino al 2.8.1989.
Per il giudice di appello era da confermare in toto il giudizio di responsabilità formulato in prime cure in considerazione delle dichiarazioni di NÌ AE, confermate poi da NÌ MO, i quali lo avevano concordemente indicato quale componente del clan facente capo a IA PE. Tali propalazioni erano state confortate dal contenuto di alcune telefonate intercettate, in una delle quali l'imputato aveva parlato a lungo con AN AL, capo della cosca avversaria, degli agguati già effettuati, della consistenza dei due gruppi, della uccisione di diversi esponenti di essi e della necessità di trovare un accordo per ristabilire la pace fra i due clan, e in un'altra il medesimo, sempre parlando con lo AN S., gli aveva comunicato la possibilità di concludere "l'affare", occorrendo stabilire soltanto luogo e ora dell'incontro, con chiaro riferimento alla possibilità di porre fine alla guerra in corso. Inoltre, a sostegno del suo inserimento, risultava che egli era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
Tali risultanze sono state ritenute esaustive e sufficienti per l'affermazione di responsabilità dello TT E. in ordine al reato associativo, in quanto erano emersi a suo carico sufficienti elementi di prova, a nulla rilevando che inizialmente i due collaboratori non avessero inserito esso TT E. fra gli esponenti della cosca IA, sia perché non era emerso alcun intento calunniatorio nei confronti dell'accusato, sia perché le loro dichiarazioni apparivano confortate da altro e più consistente materiale probatorio, costituito dalle intercettazioni telefoniche, raffiguranti sicuro indice di appartenenza dello TT E. alla associazione mafiosa con funzioni di rappresentanza del boss IA e con poteri decisori, elementi che, a parere della Corte di appello, comprovavano il suo perdurante inserimento nell'organizzazione. Ha lamentato lo TT E. nel suo ricorso:
1) mancata assunzione di prova decisiva in relazione alla richiesta di nuova audizione dei collaboratori di giustizia NÌ AE e NÌ MO, che avevano reso dichiarazioni contrastanti e non veritiere;
2) violazione della L. n. 575 del 1965 per essere stato egli sottoposto al soggiorno obbligato senza che ne sussistessero i presupposti;
3) vizio motivazionale relativamente all'affermazione di responsabilità in ordine al reato associativo, ricavata da una incongrua valutazione del reale contenuto e della portata delle intercettazioni telefoniche.
Il 5.10.2006 ha presentato memoria difensiva, con la quale ha ribadito e ampliato le doglianze esposte, con particolare riguardo alle carenze motivazionali ravvisate in ordine alle chiamate in correità, definite del tutto generiche e prive di riscontri, e alla mancanza di motivazione circa il contributo che, secondo l'impostazione accusatoria, sarebbe stato da lui dato all'associazione.
8 - per AN RA.
È stato condannato in primo grado alla pena di anni 4 di reclusione per il reato di associazione mafiosa aggravata art. 416 bis c.p., ex comma 4 (stidda), commesso sino al 2.8.1989.
La Corte di appello ha confermato la pronuncia di prime cure tenuto conto, oltre che del fatto che era figlio del capo cosca AN AL, delle dichiarazioni di NÌ AE, NÌ MO e NÌ MA, i quali lo avevano indicato come componente del gruppo e avevano fatto presente che era sfuggito ad un agguato posto in essere da esponenti di "cosa nostra" grazie alla protezione assicuratagli dall'auto blindata su cui viaggiava, circostanza confermata anche da TR PE e TR AL, esponenti della cosca avversa. Ulteriori elementi a suo carico emergevano dal contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate, nelle quali si discuteva di problemi legati alle loro vicende giudiziarie ed egli riferiva al padre degli ultimi fatti di sangue avvenuti a Gela, degli arresti effettuati e di una ditta non intenzionata a pagare il "pizzo", tutte risultanze che, a parere della Corte territoriale, dimostravano che la condotta dell'imputato era tesa a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa e non limitata, come sostenuto dalla difesa, a mantenere rapporti di tipo personale con il padre, figura di vertice della cosca "la stidda" sul finire degli anni 80, per cui era da ribadire l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato associativo ascrittogli.
Ha lamentato il predetto AN F.:
1) Carenza e contraddittorietà della motivazione relativa alla dichiarazione di responsabilità per il reato contestatogli, sotto il profilo che la Corte di appello aveva travisato le dichiarazioni di NÌ MA, il quale, secondo la Corte medesima, lo aveva indicato come associato, e che invece lo aveva escluso. Inoltre non aveva valutato le dichiarazioni di numerosi collaboratori che invece avevano escluso la sua partecipazione all'attività associativa, aveva travisato il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche e non aveva tenuto alcun conto di quanto la stessa Corte, in diversa composizione, aveva osservato in sede di revoca della misura di prevenzione che gli era stata applicata dal tribunale di Gela;
2) Carenza e illogicità di motivazione relativamente al diniego delle attenuanti generiche.
Successivamente, in data 7.4.2006, il difensore ha presentato presso la cancelleria del Tribunale di Roma motivi nuovi ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 5, con cui ha indicato specificamente gli atti che, secondo la medesima difesa, dimostrerebbero il travisamento delle prove nel quale la Corte territoriale sarebbe incorsa.
9 - per AN AL.
È stato condannato in primo grado alla pena di anni 18 di reclusione per i reati di associazione mafiosa aggravata art. 416 bis c.p., ex comma 4 (stidda), associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti ed estorsione aggravata continuata, commessi sino al 2.8.1989.
Per il giudice di appello era da confermare in toto il giudizio di responsabilità formulato in prime cure in considerazione delle convergenti dichiarazioni di NÌ AE, AG DI, IG AL, AG OR, IG LO, RO CL, NÌ MO, Di RT RO, NÌ MA, AG IO, TR PE e NI OR, i quali lo avevano concordemente indicato quale dirigente della organizzazione mafiosa "stidda", precisando che si occupava personalmente di appalti, di usura, oltre che delle estorsioni e degli omicidi da compiere, e che, dopo essersi allontanato da Gela a seguito della uccisione di alcuni sodali nel corso della guerra con la cosca avversa, si era trasferito a Torino, dove aveva cominciato ad occuparsi del traffico di droga, rimanendo in contatto con gli altri esponenti della consorteria. Tali propalazioni erano rimaste poi confortate dal contenuto di diverse telefonate intercettate, da cui era emersa la sua posizione di vertice in seno all'associazione pur dopo il suo trasferimento a Torino. Tali elementi sono stati ritenuti esaustivi e sufficienti per l'affermazione di responsabilità dello AN S. in ordine a tutti i reati ascrittigli, in quanto le dichiarazioni dei collaboratori sopra indicati, da un lato, e le conversazioni telefoniche intercettate, dall'altro, avevano dato vita ad un ponderoso ed articolato quadro probatorio, sia per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., che per quelli di associazione finalizzata al narcotraffico e di estorsione continuata, essendo emerso che l'imputato era attivamente impegnato nell'organizzazione e gestione del traffico di stupefacenti tra il Piemonte e Gela con la collaborazione di altri esponenti della "stidda" rimasti nella predetta città siciliana, e svolgeva un ruolo direttivo anche per quanto riguardava le attività estorsive del gruppo, indicando i commercianti e le imprese da sottoporre alle richieste di tangenti.
La Corte territoriale ha poi respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i fatti delittuosi oggetto del presente processo e quelli oggetto di accertamento da parte della Corte di Appello di Torino che, con sentenza del 25.1.1995, aveva ritenuto l'imputato colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 e di detenzione illegale di armi. Ha osservato in proposito la Corte suddetta che i reati già giudicati a Torino erano stati commessi in un arco temporale del tutto diverso (marzo 1993) rispetto al periodo interessato dai delitti di cui al processo in esame, che vi era analogia di reati soltanto per quelli legati al traffico di droga e che l'improvviso trasferimento dello AN S. da Gela a Torino induceva ad escludere che egli avesse preventivamente deliberato di porre in essere altre condotte criminose in altra parte d'Italia, ove fu costretto a spostarsi per ragioni contingenti e non programmate.
Ha lamentato il ricorrente:
1) carenza motivazionale in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di associazione mafiosa, per essere state le dichiarazioni dei collaboranti richiamate in maniera apodittica ed acritica, per non avere dato risposte esaustive alle eccezioni difensive e per non avere tenuto conto del fatto che egli si era trasferito a Torino sin dal 1987, per cui, al limite, avrebbe dovuto escludersi nei suoi confronti l'attribuzione del ruolo di direzione. Per altro i suddetti collaboranti o non lo avevano nominato affatto come intraneo, o lo avevano indicato come uno dei capi "storici", non più operante nel periodo considerato nella contestazione, mentre per tale periodo avevano indicato come capi altri personaggi, come LL OR e LO UR;
2) carenza motivazionale anche in relazione alla imputazione di associazione finalizzata al narcotraffico, in quanto le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti riguardavano fatti accaduti in epoca successiva a quella indicata nella contestazione e, comunque, si trattava di elementi del tutto generici, non indicativi della esistenza di una vera e propria struttura associativa;
3) analoga carenza motivazionale relativamente al reato di estorsione continuata, non essendo state prese in esame le considerazioni difensive in ordine a tale imputazione;
4) carenza motivazionale in ordine al diniego delle attenuanti generiche;
5) omessa valutazione degli elementi che legavano i fatti associativi del 1989 a quelli analoghi già giudicati a Torino, e che giustificavano la richiesta di riconoscimento della continuazione tra gli uni e gli altri, tanto più che gli episodi commessi a Torino erano stati posti in essere a partire dal 1992 e non nel 1993, l'elemento cronologico non andava considerato decisivo al fine di escludere la continuazione e l'avvenuto trasferimento non significava affatto la interruzione della volontà di continuare a porre in essere analoghe condotte anche in luoghi diversi da Gela. Inoltre, in data 24.5.2006 il difensore dell'imputato ha presentato motivi aggiunti, con i quali ha ribadito la illogicità della motivazione, con particolare riguardo a quella concernente il mancato riconoscimento della continuazione rispetto ai reati già giudicati con la sentenza 25.1.1995 della Corte di Appello di Torino, sul rilievo che l'affermazione, secondo cui vi sarebbe stato uno iato tra il periodo di tempo relativo ai fatti di Gela e quello relativo ai fatti di Torino, appare in stridente contrasto con quell'altra affermazione della stessa Corte territoriale di Caltanissetta, secondo cui, per dimostrare la irrilevanza, ai fini della dichiarazione di responsabilità, dell'avvenuto trasferimento, l'imputato aveva comunque mantenuto la propria posizione direttiva all'interno dell'associazione mafiosa, delineando in tal modo una continuità di condotte delittuose, che contraddice nettamente il mancato riconoscimento dell'esistenza di un unico disegno criminoso. 10 - per AN CO.
L'imputato, il quale doveva rispondere di associazione mafiosa e associazione finalizzata al traffico di droga, ha concordato l'ammontare della pena nella misura di anni 6 di reclusione ed Euro 15.000,00 di multa, ritenuta la continuazione fra gli stessi, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, rinunciando a tutti gli altri motivi di appello.
Ha lamentato:
1) violazione dell'art. 524 c.p.p., n. 3 abr. e conseguente nullità della sentenza impugnata, sul rilievo che, nonostante avesse sollevato la relativa eccezione sia in primo grado che nei motivi di appello, la Corte territoriale non aveva preso in esame la doglianza con la quale aveva dedotto la incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Gela, omettendo qualsiasi motivazione in proposito, non potendo la rinuncia avere efficacia rispetto ad una nullità non rimessa alla discrezionalità delle parti;
2) contraddittorietà della motivazione concernente la responsabilità penale.
11 - per AN TI.
L'imputato è stato ritenuto colpevole dei reati di associazione mafiosa e associazione finalizzata al traffico di droga, e la maggior pena inflittagli in primo grado è stata ridotta dai giudici di appello ad anni 9 di reclusione ed Euro 20.658,00 di multa in seguito alla esclusione della contestata recidiva.
Non ha presentato alcun motivo di ricorso.
12 - per NI AL.
Era imputato di associazione mafiosa, commessa sino al 13.10.1988, ma è stato prosciolto in appello per ostacolo di precedente giudicato. Ha presentato dichiarazione di ricorso per cassazione ma non ha presentato motivi.
13 - per IS LO.
È stato condannato in primo grado alla pena di anni 8 di reclusione e L. 40 milioni di multa per il reato di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, commesso in Gela ed altrove sino al 24.7.1989.
Per il giudice di appello era da confermare in toto il giudizio di responsabilità formulato in prime cure, in considerazione delle dichiarazioni di NÌ MA, il quale lo aveva indicato quale componente del clan "la stidda" e come persona che spacciava droga a Novara. Tali propalazioni erano state confortate dal contenuto di alcune telefonate intercettate, nelle quali, secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, si era fatto riferimento all'attività di spaccio da lui esercitata e dei rapporti di dare ed avere che aveva con altri sodali. Tali risultanze sono state ritenute esaustive e sufficienti per l'affermazione di responsabilità dello IS C. in ordine al reato associativo ascrittogli.
Ha lamentato il ricorrente:
1) Nullità dell'ordinanza emessa il 9.11.2000, con la quale il Tribunale di Gela aveva disposto l'assunzione di nuovi mezzi di prova, per violazione dell'art. 457 c.p.p., comma 2, abr.;
2) Illogicità della motivazione relativa alla dichiarazione di responsabilità, affermata in base alle dichiarazioni contraddittorie del solo NÌ MA e a intercettazioni telefoniche, il cui contenuto era equivoco anche con riguardo alla incerta identificazione sia dell'imputato che di alcuni degli interlocutori, elementi chiaramente configuranti semplici indizi e sospetti, a prescindere dalla discutibile affermazione della competenza territoriale del Tribunale di Gela. Inoltre il predetto NÌ M. era stato smentito dagli altri collaboranti, alcuni dei quali rivestenti anche ruoli di vertice in seno all'associazione, come il di lui padre NÌ AE. L'incertezza degli indizi a suo carico risultava anche dal fatto che a suo tempo il GIP del Tribunale di
Caltanissetta, allora competente, aveva annullato l'ordine di arresto emesso dalla Procura, anche se il Tribunale del Riesame aveva poi ripristinato il suddetto ordine di cattura.
3) Carenza motivazionale relativamente al diniego delle attenuanti generiche.
14 - per LA RO.
È stato condannato in primo grado alla pena di anni 6 di reclusione per il reato di associazione mafiosa aggravata art. 416 bis c.p., ex comma 4 (cosa nostra), commesso sino al 3.3.1988.
Per il giudice di appello era da confermare il giudizio di responsabilità in ordine al reato associativo, formulato in prime cure, in considerazione delle convergenti dichiarazioni di NÌ AE, NÌ MO, NÌ MA, AG DI, IG AL, IG LO, AF AN, Di RT RO e TR AL, i quali lo avevano concordemente indicato quale componente del clan facente capo a IA. Tali risultanze sono state ritenute esaustive e sufficienti per l'affermazione di responsabilità del LA R. in ordine al reato ascrittogli, in quanto provenienti dalle dichiarazioni di collaboratori appartenenti agli opposti schieramenti, a nulla rilevando l'assenza di elementi indicativi della partecipazione a singoli reati-fine, atteso il contributo che egli aveva comunque fornito alla consorteria. Ha lamentato il LA R. nel suo ricorso:
1) Erronea applicazione di legge con riguardo all'affermazione di responsabilità. Sarebbe stata omessa qualsiasi valutazione delle deduzioni difensive e trascurata, in particolare, la tematica della attendibilità dei collaboranti e della esistenza di riscontri esterni, specie in considerazione del fatto che gran parte dei predetti appartenevano alla organizzazione avversaria (la "stidda") e che le loro accuse erano generiche e mai specifiche circa il ruolo che egli avrebbe svolto in seno all'associazione e al contributo da lui prestato, essendo stato indicato soltanto come fratello di LA AL, il quale era rimasto vittima di un agguato ad opera di esponenti della predetta "stidda";
2) mancanza di una congrua motivazione in ordine alla affermata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4 con particolare riguardo alla consapevolezza da parte sua della disponibilità di armi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare le singole posizioni processuali dei ricorrenti, appare opportuno premettere alcune osservazioni di carattere generale in ordine ad uno dei temi ricorrenti in una parte rilevante dei ricorsi, e cioè del tema concernente i criteri di valutazione della prova previsti dall'art. 192 c.p.p., con particolare riguardo alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti. Si può considerare ampiamente condivisa nella più recente giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo la quale, pur dovendosi escludere che il sistema normativo positivo contenga regole speciali di valutazione della prova valevoli specificamente per i soli processi in materia di criminalità organizzata, tuttavia la peculiarità del fenomeno mafioso, la specificità delle regole di comportamento che presiedono alla vita degli associati e la particolarità dei contesti ambientali in cui si registrano i singoli episodi criminosi, influiscano in qualche modo sui "modi" di applicazione delle norme concernenti la valutazione degli elementi probatori.
Le considerazioni svolte dai giudici di merito di primo e secondo grado in ordine al sistema legale di valutazione della prova in genere e ai criteri di valutazione della prova nel presente procedimento, che questa Corte in linea di massima condivide, non possono, quindi, che essere inquadrate in tale prospettiva, altrimenti si corre il rischio di fare un discorso eccessivamente astratto, totalmente avulso da quelli che sono i connotati concreti e le caratteristiche più pregnanti dei fenomeni criminosi, inquadrati e qualificati come "mafiosi".
D'altra parte la stessa differenziazione, contenuta nel codice penale, tra associazione per delinquere "ordinaria" e associazione di stampo mafioso autorizza, in qualche modo, fermo restando il più rigoroso ancoraggio alle peculiari risultanze del processo, tale particolare "lettura" delle norme specificamente contenute nell'art.192 c.p.p.. Così, tanto per fare un esempio, l'attribuzione ad una persona della qualifica di "uomo d'onore" non può essere letta annettendovi le connotazioni positive che, secondo il significato corrente, tale attribuzione può avere sul piano lessicale, ma deve necessariamente essere inquadrata, per comprenderne il significato più profondo e, in definitiva, più rilevante ai fini penali, nel substrato socio- culturale in cui l'espressione "uomo d'onore" è nata, e dove ha assunto un significato ben preciso, che non è soltanto di semplice aderente all'associazione mafiosa, ma spesso di associato avente un ruolo ed una connotazione di assoluto rilievo in seno ad essa. Per ciò che riguarda in maniera particolare l'odierno processo, il tema è però ancora più specifico. Si tratta, cioè di stabilire quale sia la portata della norma di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, che riguarda le dichiarazioni rese dai coimputati nel medesimo reato o da imputati in procedimento connesso o di reato collegato a quello per cui si procede, norma che, come è noto, ha assunto un'importanza fondamentale nella risoluzione del problema della valutazione della prova nel panorama dei procedimenti di criminalità organizzata. La produzione giurisprudenziale in proposito è imponente, dalla quale si possono enucleare schematicamente, non senza una certa difficoltà, alcune enunciazioni che costituiscono altrettanti punti fermi.
La prima enunciazione è che il principio cardine del libero convincimento del giudice, ribadito anche nel nuovo codice di rito, trova tuttavia un limite nella norma di cui al citato art. 192 c.p.p., comma 3, laddove prescrive che le dichiarazioni provenienti dai chiamanti in correità o in reità non possono, di per sè sole, costituire prova piena della responsabilità dell'imputato, e che le stesse assumono il valore di prova solo in presenza di riscontri probatori esterni.
La seconda enunciazione è che i riscontri debbono essere indipendenti dalla chiamata, e cioè devono provenire da fonti estranee alla chiamata stessa, in modo da evitare il cosiddetto fenomeno della "circolarità", da evitare, cioè, che sia la stessa chiamata a convalidare, in definitiva, se stessa.
La terza enunciazione è che non occorre che il riscontro esterno abbia lo spessore di una prova autosufficiente, perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tale elemento esterno e non sulla chiamata in correità.
La quarta enunciazione è che per riscontro si deve intendere qualsiasi elemento o dato probatorio, non predeterminato nella specie e qualità, e quindi avente qualsiasi natura, sicché può consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica, e può consistere anche in un'altra chiamata in correità, a condizione che la stessa sia totalmente autonoma ed avulsa rispetto alla prima. Da qui la constatazione che, in ordine alla valutazione della portata del riscontro, rivive intatto, fermo restando l'obbligo della motivazione, il principio del libero convincimento del giudice. La quinta enunciazione è che, ai fini del giudizio di condanna, i riscontri devono comunque avere valenza individualizzante, devono cioè riguardare non soltanto il fatto costituente reato, ma anche la riferibilità dello stesso alla posizione soggettiva dell'imputato. Si tratterà dunque di verificare, di volta in volta, se tali principi siano stati o meno rispettati nel presente procedimento dai giudici di merito.
Dopo tale premessa, si può passare alla disamina delle singole posizioni.
1) BI RO.
La condanna dello BI R. per associazione mafiosa si basa sulle dichiarazioni di numerosi collaboranti, che lo hanno indicato concordemente e senza alcun tentennamento come intraneo al clan IA, facente capo a "cosa nostra", descrivendone alcune vicende personali legate alla predetta consorteria (era, fra l'altro, fortunosamente sfuggito ad un agguato posto in essere dal clan avversario, nel quale era rimasto vittima un suo sodale, ed aveva dato un solido contributo alla associazione, assumendo anche iniziative volte a porre fine alla gravissima inimicizia esistente tra i due gruppi avversi).
Si sostiene da parte del ricorrente che i giudici di merito avevano valorizzato a fini probatori affermazioni del tutto generiche dei collaboratori di giustizia, per altro provenienti quasi tutti dal gruppo avversario della "stidda", e nonostante la mancanza assoluta di indicazioni specifiche circa il ruolo da lui svolto in seno al gruppo e in ordine ad eventuali fatti di concreta partecipazione alla vita di esso.
Tali doglianze sono infondate.
Ed invero, la corte territoriale, rinviando anche alle considerazioni svolte dalla pronuncia di primo grado, ha sufficientemente indugiato nel dimostrare il pieno inserimento dello BI R. nella consorteria mafiosa a seguito delle dirette conoscenze che i chiamanti avevano di cose, fatti e persone gravitanti negli ambienti malavitosi di Gela e stante la concordanza delle loro affermazioni, tutte nel senso della appartenenza al predetto clan del medesimo BI R., a carico del quale il compendio probatorio emerso è stato motivatamente definito "ponderoso".
Analoghe osservazioni vanno fatte per quanto riguarda raffermata inesistenza di riscontri esterni.
Ed infatti, già la provenienza di una identica accusa da parte di più fonti, relativamente alle quali si è dimostrata l'autonomia dei riferimenti e l'assenza di reciproche interferenze per la diversità dei contesti temporali nei quali le rivelazioni sono state fatte, rappresenta e costituisce, di per sè sola, quel coacervo di riscontri esterni, di cui infondatamente si lamenta l'inesistenza. Ma, come se ciò non bastasse, la Corte di appello ha fatto riferimento ad un elemento di supporto avente notevole valenza, costituito dal contenuto della telefonata intercettata, avvenuta alle 20,55 del 23.2.1988, nel corso della quale egli è stato insistentemente invitato dal suo interlocutore ad assumere iniziative volte a far cessare la sanguinosa "guerra di mafia" in corso, elemento che contribuisce in maniera decisiva a rafforzare la categoria dei riscontri esterni, anche di tipo individualizzante, e degli indici rivelatori della sua appartenenza a "cosa nostra", a nulla rilevando che non sia stato possibile procedere alla identificazione del suddetto interlocutore.
Nè può avere valenza escludente la prova della responsabilità la lamentata mancanza di propalazioni specifiche circa commissione di delitti rientranti negli scopi dell'associazione, allorché ci si trovi, come nella specie, in presenza di significativi "facta concludentia", indubitabilmente idonei a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione, all'apprezzabile apporto dato alla sopravvivenza e al rafforzamento dell'associazione.
È pertanto incongrua l'affermazione del ricorrente, secondo cui il giudizio di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p., formulato dai giudici di secondo grado, sarebbe fondato soltanto sulla attribuzione di una mera "appartenenza" alla consorteria mafiosa da parte dai collaboranti, e che tale affermazione sarebbe in contrasto con gli insegnamenti di questa Corte, secondo cui la mera qualifica di "uomo d'onore" non può costituire indice di partecipazione ad associazione mafiosa. Infatti, come si è più avanti rilevato, nella specie il giudizio di colpevolezza non è fondato solo sulla semplice attribuzione di tale appartenenza, ma su molteplici altri elementi, di natura indiziaria ma anche di natura specificamente probatoria, sia rappresentativa che logica, come la diretta conoscenza da parte dei collaboranti e l'esistenza di vincoli di "comparaggio" tra lo BI R. ed il referente principale di "cosa nostra" PE IA. Corretta appare poi l'affermazione della Corte territoriale, secondo cui non è richiesta, ai fini dell'affermazione di responsabilità per il reato di associazione mafiosa, ne' la commissione di ulteriori delitti ne' un quid pluris rispetto alla dimostrazione della pura e semplice affiliazione alla organizzazione.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare, infatti, che "ai fini dell'affermazione di responsabilità di taluno in ordine al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, non occorre la prova che egli abbia personalmente posto in essere attività di tipo mafioso, essendo, al contrario, sufficiente la sola sua aggregazione ad un'organizzazione le cui obiettive caratteristiche siano tali da farla rientrare nelle previsioni dell'art. 416 bis c.p." (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 6992 del 16-06-1992, Altadonna). Si è stabilito altresì che: ai fini della configurazione del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., non occorre che ogni partecipe si renda protagonista di specifici atti delittuosi attraverso i quali il sodalizio raggiunge i suoi scopi, e che l'elemento materiale del reato consiste anche nella condotta di semplice partecipazione ad associazione di tipo mafioso, intendendosi per "partecipazione" la stabile permanenza di vincolo associativo tra gli autori del reato allo scopo di realizzare una serie indeterminata di attività tipiche dell'associazione, e per "tipo mafioso" la sussistenza degli elementi elencati nel comma 3 del citato articolo, (v., fra le tante, Cass., Sez. 1^, sent. n. 2348 del 27-06-1994, Clementi;
Sez. 2^, sent. n. 5386 del 10-05-1994, Matrone, ecc.). È ovvio che la condotta di partecipazione può assumere poi forme e contenuti diversi e variabili, e può consistere in qualsiasi contributo all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione, qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolga nell'ambito della medesima, dovendosi comunque considerare associato colui che si rappresenta la propria condotta come innestata sull'altrui comportamento concorsuale, rappresentandosi e conoscendo, non soltanto gli altri sodali, ma anche il programma criminoso cui deve oggettivamente contribuire.
In tal modo le censure del ricorrente, che qualificano le argomentazioni dei giudici di merito come affermazioni apodittiche e generiche, finiscono per apparire, nella sostanza, se non nella forma, come riproposizione di doglianze, già approfonditamente esaminate e respinte in sede di merito, rappresentate anche con l'apparente conforto di frammentari ed incongrui richiami ad arresti giurisprudenziali, totalmente avulsi dal loro contesto decisionale. Per ciò che concerne il secondo motivo di doglianza, concernente il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente ricordare che la concessione delle suddette attenuanti risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
L'applicazione di esse non costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento.
Qualora il giudice di merito, nell'ambito del suo potere discrezionale, abbia ritenuto, come nella specie, l'imputato immeritevole di tale beneficio e di tale convincimento abbia dato logica e convincente motivazione, il giudizio in tal modo espresso si sottrae ad ogni controllo di legittimità.
Per quanto riguarda, infine, i "motivi nuovi" presentati il 7.9.2006, gli stessi non possono essere esaminati, in quanto presentati tardivamente, e quindi inammissibili, essendo stati prospettati ben oltre il termine di trenta giorni fissato dalla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 5, avente carattere chiaramente perentorio.
Il ricorso dello BI R. va pertanto respinto, con conseguente condanna del medesimo al pagamento solidale delle spese processuali. 2) CA AN.
Ha concordato la pena ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4. Ciò premesso, rileva la Corte che, a parte la considerazione che i motivi addotti a sostegno del ricorso sono del tutto generici, nel caso di specie, una volta che il giudizio è stato definito con il cosiddetto patteggiamento in appello, e cioè con la determinazione della pena da applicare con il consenso del P.G. e previa rinuncia agli altri motivi, in aderenza alla tipica finalità perseguita dalle norme di cui all'art. 599 c.p.p., comma 4 che è quella di favorire la speditezza dei processi, ciò comporta che la possibilità di impugnare la decisione è limitata esclusivamente ai casi di violazione di legge.
Essendo rimasto accertato, come nella fattispecie in esame, che il rappresentante dell'accusa ha prestato il proprio consenso alla pena richiesta dall'imputato e che nel corso del processo non si sono verificate irregolarità comportanti nullità assolute ed insanabili, ogni rilievo concernente la fondatezza dell'accusa o la misura della pena è improponibile.
Conformemente alle conclusioni del P.G., il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento solidale delle spese processuali e, inoltre, della somma, ritenuta congrua in relazione alla palese pretestuosità del gravame, di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
3) OS OR.
La sua condanna in primo grado per partecipazione ad associazione di stampo mafioso è stata confermata in appello.
Si è ritenuto, da parte dei giudici di merito di primo e secondo grado, che le convergenti dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia dimostravano che la condotta dell'imputato configurava una piena adesione al sodalizio mafioso, avendo egli fornito un valido e stabile contributo al mantenimento e al consolidamento di esso. Inoltre, si è precisato che le propalazioni dei suindicati collaboranti, reciprocamente riscontratisi, avevano trovato conferma nel contenuto di alcune intercettazioni telefoniche e nei risultati di appostamenti eseguiti dalla Polizia.
In particolare, la Corte territoriale ha dato atto che dagli elementi sopra riportati era emerso che il OS O. svolgeva in prevalenza il ruolo di procacciatore di armi e si occupava di traffico di stupefacenti.
Con il primo motivo, il ricorrente pone in dubbio la stessa esistenza dell'associazione, sostenendo che "la stidda" era in realtà una aggregazione instabile e mutevole, per di più del tutto ignota all'opinione pubblica.
Ora - a parte la considerazione che tale assunto difensivo, fra l'altro basato su affermazioni meramente assertive, appare smentito da imponenti risultanze emergenti dal processo - esso è in plateale contrasto con la storia stessa della malavita organizzata di Gela intorno alla fine degli anni 80, caratterizzata per un lungo periodo di tempo dalla "guerra" condotta senza esclusione di colpi tra "stidda" e "cosa nostra", e dalle stragi che hanno all'epoca suscitato vivo allarme nella opinione pubblica gelese, per modo che la suddetta affermazione appare quanto meno velleitaria, se non azzardata.
La "stidda", come motivatamente evidenziato dalla corte territoriale, era un gruppo criminale con un proprio organigramma, caratterizzato da una organizzazione rigidamente gerarchica e da una precisa suddivisione di compiti, e dotata di mezzi adeguati, come armi e autovetture blindate, che si avvaleva di una evidente forza intimidatrice e sfruttava appieno le condizioni di assoggettamento e di omertà di vasti strati di popolazione, controllando attività economiche e imponendo, grazie anche alla commissione di feroci delitti, il pagamento di tangenti a numerosi titolari di attività commerciali e imprenditoriali.
Con il secondo motivo di gravame si lamenta carenza motivazionale, sul rilievo che la sentenza impugnata non avrebbe dato conto della genericità dei riferimenti contenuti nelle propalazioni e della esistenza di contraddizioni nelle affermazioni dei collaboratori di giustizia;
in particolare, sarebbe stato trascurato il fatto che il OS O. sarebbe stato espulso dall'organizzazione perché ritenuto confidente dei carabinieri.
Si osserva in proposito che, al contrario, la maggior parte delle chiamate in correità sono sufficientemente specifiche e contestualizzate, mentre il fatto stesso che, secondo lo stesso ricorrente, egli sarebbe stato espulso, non farebbe che confermare la sua appartenenza al sodalizio mafioso.
In ordine al terzo motivo di gravame, concernente il diniego delle attenuanti genetiche, va rilevato che nella specie il diniego delle suddette attenuanti risulta sufficientemente motivato con riguardo alla particolare gravità della sua condotta, caratterizzata dalla adesione ad un feroce gruppo criminale dedito alla consumazione di efferati delitti, come stragi e omicidi, oltre che traffico di armi e stupefacenti, estorsioni ecc..
Tale motivazione, in quanto non contrasta affatto ne' con i canoni della logica ne' con principi contenuti in norme giuridiche, non è in alcun modo censurabile in questa sede.
Il ricorso del OS O. va pertanto rigettato, con conseguente condanna del medesimo al pagamento solidale delle spese processuali. 4) Di PA PE.
In secondo grado è stata riaffermata la responsabilità del Di PA G. in ordine al reato di associazione mafiosa, quale affiliato al gruppo della "stidda".
La responsabilità del predetto è stata fondata dalla Corte territoriale sul contenuto di plurime intercettazioni telefoniche, dalle quali era emerso in maniera sufficientemente chiara il suo inserimento a pieno titolo nella suddetta consorteria, come addetto, in particolare, alle estorsioni e al delicato ruolo di autista e "guardaspalle" del capo, AN AL e di suo figlio AN RA, che aveva accompagnato sino a Torino, ove il padre si era già trasferito per precauzione, essendo egli miracolosamente scampato ad un attentato mortale organizzato dall'avversa consorteria affiliata a "cosa nostra".
A ciò si aggiunga che l'imputato era stato direttamente notato da una pattuglia nel corso di un appostamento, mentre si recava in una autocarrozzeria, gestita dal fratello, insieme a AN AL ed altri due associati, per ritirare una autovettura alla quale era stata applicata una blindatura.
Sulla scorta di tali elementi, si è ritenuto che l'avere il Di PA G. svolto importanti ruoli di supporto del capo clan e la delicatezza degli incarichi affidatigli fossero altamente indicativi della sua appartenenza alla associazione.
Ha osservato il ricorrente: a) che gli elementi valorizzati dai giudici di merito ai fini dell'affermazione della sua responsabilità in ordine al reato associativo erano del tutto inidonei e insufficienti, tanto più che nessuno dei collaboratori escussi ne avevano fatto il nome, essendo emersa, al limite, soltanto l'esistenza di una relazione di tipo personale tra lui e lo AN AL, piuttosto che una sua collocazione in un contesto associativo;
b) che, avuto riguardo alle superiori risultanze, si sarebbe dovuto verificare se la sua condotta poteva eventualmente integrare gli estremi dei reati di favoreggiamento personale o di assistenza ad aderenti ad associazioni per delinquere;
c) carenza motivazionale in ordine alla affermata sussistenza dell'aggravante della disponibilità di armi di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4. Le suddette doglianze sono in parte infondate e in parte inammissibili. Ed invero, devesi innanzitutto osservare, con riferimento alle risultanze poste in rilievo dai giudici di merito, che la condotta del Di PA G., alla stregua della logica e della comune esperienza, va ben al di là della esistenza di un semplice rapporto personale tra lui e i componenti di vertice della consorteria, per attingere la connotazione della vera e propria adesione al gruppo mafioso.
Intanto il fatto, posto in rilievo dalla Corte territoriale, che i contatti si siano realizzati "soltanto" con alcuni esponenti dell'associazione, non può certo passare in secondo piano quando fra tali esponenti vi erano addirittura il capo clan AN AL e suo figlio AN RA.
In secondo luogo, appare tutt'altro che irrilevante l'osservazione dei giudici di merito, secondo cui l'assiduità e le modalità con cui gli incontri si svolgevano, il tipo di rapporti esistenti con i suindicati soggetti, e le iniziative intraprese dal Di PA G. (egli era partito da Torino e si era recato con una macchina blindata a Gela per prelevare lo AN RA scampato ad una agguato mortale, aveva accompagnato lo AN AL presso l'autocarrozzeria di suo fratello per ritirare la macchina blindata, aveva contatti telefonici con altri esponenti del gruppo in relazione ad attività criminose interessanti l'intero clan) non potevano non essere inquadrate come circostanze rivelatoci di un ruolo, che non poteva essere di semplice fiancheggiamento, ma che doveva necessariamente essere visto come rivelatore di un vincolo associativo tendenzialmente stabile e, quindi, di adesione piena al sodalizio, una volta che la condotta dell'imputato si risolveva in una obiettiva azione di supporto causalmente collegato con gli scopi propri dell'organizzazione criminale e, quindi, in definitiva, di mantenimento di essa.
Commette infatti il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere, e non quello di favoreggiamento personale, il soggetto che organicamente e sistematicamente opera con gli associati a delinquere, come elemento strutturale dell'apparato del sodalizio criminoso, con lo scopo di incrementare l'attività criminosa dell'associazione e a garantirne lo svolgimento.
Il tentativo, posto in essere dal ricorrente, di parcellizzare gli elementi emersi e di valutarli singolarmente e indipendentemente l'uno dall'altro, è senz'altro fuorviante ed è in contrasto con la conduzione di un sano e costruttivo esame delle risultanze processuali, che va fatto in un'ottica di globale e completa valutazione di tali risultanze, avendo attento riguardo alle interdipendenze esistenti fra i singoli elementi probatori e ai legami che significativamente li uniscono.
In tale diversa prospettiva, infatti, gli elementi a disposizione della Corte appaiono tutt'altro che "privi di efficacia inferenziale" e si rivelano come convincenti le argomentazioni tese a dimostrare che il Di PA G. era pienamente consapevole degli scopi perseguiti dalla "stidda", e che egli si rappresentava chiaramente la sua condotta come di ausilio all'intera organizzazione, la quale traeva indubbiamente vantaggio dalla sua opera, non soltanto dallo specifico punto di vista della protezione del capo, ma anche e soprattutto sul piano del supporto genericamente dato agli associati o ad una parte di essi.
Le altre doglianze, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, non possono essere qui esaminate perché non sono state prospettate, nonostante fosse ben possibile, con i motivi di appello, e non concernono questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo.
Il ricorso del Di PA G. va pertanto respinto, con conseguente condanna del medesimo al pagamento solidale delle spese processuali. 5) RI AN.
Pur avendo presentato dichiarazione di ricorso in cassazione, non ha presentato motivi. Va pertanto emessa declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento solidale delle spese processuali, oltre al versamento della somma, ritenuta congrua avuto riguardo ai profili di colpa palesemente ravvisabili nel gravame, di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
6) RI EL.
Avendo concordato la pena ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, e, a parte la considerazione che i motivi addotti a sostegno del ricorso sono del tutto generici, una volta che il giudizio è stato definito con il cosiddetto patteggiamento in appello, e cioè con la determinazione della pena da applicare con il consenso del P.G. e previa rinuncia agli altri motivi, in aderenza alla tipica finalità perseguita dalle norme di cui all'art. 599 c.p.p., comma 4 che è quella di favorire la speditezza dei processi, ciò comporta che la possibilità di impugnare la decisione è limitata esclusivamente ai casi di violazione di legge, ipotesi che esula dalla fattispecie. Conformemente alle conclusioni del P.G., il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento solidale delle spese processuali e, inoltre, della somma, ritenuta congrua in relazione alla palese pretestuosità del gravame, di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
7) TT LE.
È stato ritenuto colpevole del reato di associazione mafiosa quale aderente al gruppo affiliato a "cosa nostra" sia in primo grado che in appello.
Secondo quanto si rileva nella sentenza impugnata, l'imputato è stato indicato dal collaborante NÌ AE e del di lui figlio NÌ MO come organicamente inserito nel clan facente capo a PE IA.
La principale doglianza del ricorrente è che le accuse dei suddetti collaboranti - per altro riferibili sostanzialmente al solo NÌ AE, in quanto il figlio era all'epoca appena tredicenne e non poteva che avere appreso dal congiunto le notizie da lui riferite - sarebbero del tutto generiche, oltre che imprecise relativamente ad alcuni particolari, come, ad esempio, circa il suo presunto coinvolgimento in un agguato avvenuto in un bar di Gela, che avrebbe riguardato invece tale LA AL, cui egli si era limitato a prestare soccorso.
Ma, a parte la considerazione che trattasi di osservazioni concernenti il merito, e quindi non esaminabili in questa sede, occorre tenere presente che le propalazioni dei due NÌ non sono rimaste isolate e prive di qualsiasi supporto, ma, al contrario, hanno trovato puntuali e incisivi riscontri esterni nelle conversazioni telefoniche che il ricorrente aveva avuto con esponenti di vertice della consorteria avversaria, il cui contenuto è stato considerato come elemento che deponeva, di per sè, in maniera chiara e lampante per la sua appartenenza al clan IA, per di più in posizione di responsabilità, una volta che egli è apparso come soggetto avente il potere di discutere della possibilità di porre fine alla guerra di mafia in corso, di programmare gli incontri e di concordarne le modalità con gli esponenti dell'altra cosca. Sotto tale profilo, le suddette propalazioni, lungi dal rappresentare la fonte principale di accusa, finiscono per atteggiarsi come elementi di contorno rispetto agli eloquenti risultati delle intercettazioni telefoniche e, in quanto provenienti da collaboranti dei quali era stata accertata la attendibilità intrinseca, sono state correttamente ritenute, una volta valutate in stretta connessione con le altre risultanze processuali, come integranti un adeguato quadro probatorio circa l'affermata responsabilità dello TT E. in ordine al reato associativo. Del resto, non è soltanto su tali elementi che i giudici di merito hanno fondato il proprio giudizio di condanna, basato altresì su altre considerazioni, anche di natura logica, come il fatto che egli era stato già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., perché ritenuto appartenente ad organizzazione mafiosa.
Non pare quindi a questa Corte che, sotto tale profilo, le argomentazioni dei giudici di merito possano considerarsi meramente apparenti, genetiche ed elusive dei problemi prospettati dalla difesa.
Quanto alla doglianza di cui al primo motivo di gravame, relativa alla mancata riapertura dell'istruzione dibattimentale per procedere alla audizione dei due collaboratori sopra citati, non pare a questa Corte che la stessa possa inquadrarsi nella ipotesi della mancata assunzione di prova decisiva.
A parte il fatto che l'espletamento del suddetto adempimento istruttorio è stato ritenuto superfluo dalla Corte territoriale sulla base di considerazioni più che plausibili, riferite alla sufficienza degli elementi acquisiti, il carattere di decisività di una prova è escluso quando essa non appaia tale da contrastare circostanze altrimenti verificate o non sia idonea a contrastarne l'efficacia, mentre nella specie gli elementi probatori poggiano su circostanze verificate o che hanno comunque il conforto di molteplici e confluenti elementi di riscontro, provenienti da più fonti probatorie.
Nessun rilievo può essere poi riconosciuto alla doglianza di cui al secondo motivo di gravame, concernente l'asserita assenza dei presupposti per la pregressa sottoposizione del ricorrente a misura di prevenzione, stante la palese estraneità del tema rispetto alle problematiche relative a questo processo.
Per ciò che riguarda, infine, le ulteriori critiche contenute nella memoria difensiva, è sufficiente sottolineare che l'asserita mancanza di un qualsiasi contributo causale alla esistenza e al rafforzamento della organizzazione risulta chiaramente smentita dall'interessamento svolto dallo TT E. per addivenire ad una sorta di tregua tra le due cosche, ugualmente danneggiate dalla guerra in corso.
La prova della sussistenza della affectio societatis è stata correttamente dedotta, da un lato, dalla sintomaticità della condotta dell'imputato in relazione alla fattiva iniziativa da lui intrapresa e, dall'altro, dalla considerazione che un compito così delicato e "di fiducia" non avrebbe potuto essere che affidato ad una persona organicamente inserita nella associazione stessa. Nessuna incongruità nella valutazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche è poi riscontrabile nelle considerazioni svolte in proposito dai giudici di merito. Il ricorrente ne discetta in termini impropri sia quando sostiene che alle intercettazioni non può essere attribuito il carattere di chiamata in correità, avendo le stesse valore probatorie ex se, sia quando afferma l'inaffidabilità del suo interlocutore AN AL, che è stato invece concordemente indicato come capo della "stidda", sia quando rileva che le trascrizioni delle telefonate non avrebbero alcun senso logico neanche sotto il profilo della possibilità di riguardare gli argomenti trattati come linguaggio in codice, apparendo palese e di immediata percezione il significato delle frasi pronunciate dagli interlocutori.
Il ricorso va pertanto respinto, con conseguente condanna dello ZO E. al pagamento solidale delle spese processuali. 8) AN RA.
È stato ritenuto responsabile di partecipazione ad associazione mafiosa in entrambi i gradi di giudizio.
La responsabilità dello AN F. è stata affermata sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboranti NÌ AE, NÌ MO e NÌ MA, i quali, oltre che come figlio del capo clan AN AL, ne avevano parlato come soggetto che, pur senza svolgere un ruolo preciso, faceva parte del gruppo della "stidda", tant'è che, come era stato riferito anche da TR PE e TR AL, era stato fatto oggetto di un agguato da parte di componenti del clan avverso di "cosa nostra".
Tali rivelazioni avevano poi trovato riscontro in numerose intercettazioni telefoniche, nelle quali lo stesso imputato era interlocutore, dal cui contenuto era inequivocabilmente emerso che egli si interessava assiduamente delle attività della consorteria in stretta collaborazione con il padre.
Nel primo motivo del suo ricorso lo AN F. ha lamentato violazione di legge e carenza motivazionale in ordine alla affermazione di responsabilità, sotto il profilo che la Corte territoriale avrebbe travisato le prove raccolte, affermando, contrariamente al vero, che NÌ MA avrebbe asserito che egli faceva parte del gruppo della "stidda", pur senza avere un ruolo preciso, indicando anche l'atto (il verbale di udienza del 25.5.1995) nel quale il predetto NÌ M. avrebbe escluso la sua appartenenza al clan.
In effetti all'udienza di cui sopra il suindicato collaboratore aveva escluso tale appartenenza;
ma successivamente, all'udienza dell'8.2.2001, avanti ad un diverso collegio (quello che ha poi emesso la sentenza di prime cure), ha rettificato la precedente dichiarazione, affermando che egli faceva parte dell'organizzazione, sia pure senza compiti precisi.
Ed è proprio partendo da tale ultima dichiarazione che il tribunale, prima, e la corte di appello, dopo, hanno costruito, sulla scorta delle dichiarazioni rese dagli altri collaboratori sopra citati ma, soprattutto, delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, puntualmente e ampiamente riportate in sentenza, la loro decisione, affermando che gli elementi sopra riportati avevano dato vita ad un convincente e strutturato quadro probatorio su cui hanno fondato la dichiarazione di responsabilità dell'imputato.
L'avere quindi fatto esclusivo riferimento, nei motivi di ricorso, soltanto alle dichiarazioni dello NÌ MA del 1995 e non anche a quelle del 2001 toglie qualsiasi valenza alle censure di travisamento della prova avanzate dal ricorrente, basate su un parziale e non completo esame delle risultanze processuali. Nè può lamentarsi che i giudici della corte territoriale abbiano preso in esame soltanto le nuove dichiarazioni di NÌ MA, trascurando le vecchie, perché con l'atto di appello nulla era stato dedotto a proposito delle rivelazioni più recenti.
Secondo il ricorrente, l'avere ravvisato nella sua condotta, così come era emersa dalle risultanze processuali, gli estremi del reato di associazione mafiosa sarebbe comunque una vera e propria forzatura giuridica in base alla considerazione che egli non aveva partecipato ad attività illecite tipiche dell'organizzazione, nell'ambito della quale non aveva alcun ruolo specifico, avendo avuto soltanto rapporti di tipo personale con il padre e, in ogni caso, faceva difetto l'elemento psicologico del reato associativo, e cioè la volontà di far parte della associazione, condividendone le finalità. Ora, a parte gli aspetti di tipo fattuale che connotano tali censure, si è sottolineato da parte dei giudici di merito che lo AN F. è risultato avere agito in stretto rapporto di collaborazione con il padre, ed era stato oggetto di un attentato, per cui - ha osservato la Corte territoriale - l'imputato non si è limitato ad avere rapporti di tipo familiare con il genitore, ma ha fornito un consapevole e stabile contributo all'associazione nella sua interezza per il conseguimento delle sue finalità criminose.
Si è trattato, quindi - e i giudici di merito ne hanno dato convincente dimostrazione - di una stabile e permanente attività di supporto, sotto molteplici aspetti, dell'organizzazione, protrattasi per un apprezzabile periodo di tempo, durante il quale ne ha condiviso le finalità, e, quindi, perfettamente inquadrarle nella fattispecie criminosa di cui all'art. 416 bis c.p.. A nulla rileva, ovviamente, il fatto che l'imputato non abbia materialmente posto in essere alcun delitto tipico dell'associazione, dato che il reato associativo è una fattispecie criminosa a forma libera, e qualsiasi comportamento che realizzi un contributo all'esistenza e al rafforzamento della organizzazione da luogo all'elemento materiale del reato.
Nè può dirsi che egli non avesse alcun ruolo nell'ambito del sodalizio perché, anzi, le mansioni da lui svolte erano particolarmente delicate, oltre che finalisticamente efficaci e confacenti agli scopi della associazione.
Non è poi indispensabile, ai fini della sussistenza del reato associativo, che l'associato sia conosciuto anche dagli altri sodali, essendo sufficienti un rapporto privilegiato anche con un singolo componente di vertice e il compimento, come nella specie, di attività che abbia come scopo quello di rafforzare e mantenere la compagine associativa, pur se in forma riservata rispetto agli altri sodali.
Quanto all'elemento psicologico, non pare a questa Corte che si possano mettere in dubbio le considerazioni svolte dai giudici di merito, che hanno fatto riferimento al comportamento concreto dell'imputato per inferirne la esistenza.
Per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche, appare del tutto destituita di fondamento l'affermazione del ricorrente, secondo cui il diniego di tali attenuanti sarebbe del tutto privo di motivazione. Risulta, invece, che la Corte ha fatto riferimento ai gravissimi delitti realizzati dal gruppo di appartenenza e che connotavano molto negativamente la personalità dell'imputato, aspetti più che sufficienti per giustificare il diniego delle suddette attenuanti.
Il ricorso va quindi respinto e lo AN F. va condannato al pagamento in solido delle spese processuali.
9) AN AL.
La sua condanna per associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico ed estorsione si basa sulle concordi dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, meglio indicati nella parte dedicata allo svolgimento del processo, i quali lo hanno, in maniera convergente, indicato, relativamente ad un certo periodo, come il capo della "stidda", con la precisazione che si occupava personalmente di omicidi, usura, appalti ed estorsioni, e che, pur dopo il suo trasferimento a Torino, ove aveva continuato l'attività di spaccio di stupefacenti, era rimasto in contatto con gli altri esponenti della consorteria rimasti a Gela.
Secondo quanto rilevato dai giudici di merito, tale posizione di vertice era emersa anche dal contenuto di diverse intercettazioni telefoniche, dal tenore inequivoco, e comprovante il fatto che egli mantenne tale ruolo di supremazia anche dopo il suo trasferimento a Torino, per modo che si era formato a carico dello AN F. un solido, ponderoso e articolato contesto probatorio, che non poteva dare adito a dubbi di sorta circa la sua responsabilità in ordine ai reati a lui ascritti.
Secondo gli stessi giudici, era poi da escludere che si potesse ravvisare la continuazione tra i fatti oggetto del presente processo e quelli, commessi a Torino, oggetto di altro processo conclusosi con sentenza 25.1.1995 della Corte di Appello di quella città. Ciò, sia per la diversità di contesto temporale, sia perché era da escludere, in considerazione del distacco dovuto all'improvviso, non programmato e necessitato trasferimento, la ravvisabilità di una preventiva deliberazione di continuare l'attività criminosa in diversa regione d'Italia.
Si sostiene da parte del ricorrente che i giudici di merito avevano fatto un uso improprio, e in definitiva non conforme a legge, delle rivelazioni dei collaboratori di giustizia, non avendo tenuto conto delle osservazioni difensive, concernenti il fatto che egli, in realtà era un capo "di facciata", che non contava niente e, inoltre, si era trasferito a Torino già nel dicembre 1987, per modo che non avrebbero potuto ravvisarsi a suo carico attività associative che, secondo la contestazione, si sarebbero protratte sino al 2.8.1989, mentre alcuni dei collaboratori lo avevano indicato come uno dei capi "storici" della "stidda" che erano stati soppiantati da altri più giovani esponenti della compagine associativa.
Tali doglianze sono infondate.
1. Per quanto riguarda le chiamate in correità, le considerazioni svolte dai giudici del tribunale e della corte di appello danno piena contezza della esistenza di molteplici elementi di prova a sostegno della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di associazione mafiosa, sia per il numero dei chiamanti che per la specificità dei riferimenti, che ne fanno un blocco probatorio sufficientemente solido e articolato.
Gli appunti e le critiche del ricorrente, aventi carattere essenzialmente riduttivo del valore delle chiamate, si appalesano prive di reale consistenza e si scontrano contro le convincenti considerazioni svolte in contrario dai giudici di merito. Ed invero, il quadro probatorio non si esaurisce soltanto nelle plurime chiamate in correità sopra evidenziate, reciprocamente riscontratisi, ma hanno trovato un formidabile supporto, difficilmente contestabile, nelle conversazioni intercettate e delle quali si è dato puntualmente e diffusamente conto nella sentenza impugnata, anche perché contengono palesi ammissioni di responsabilità, laddove l'imputato fa riferimento a fatti criminosi anche di una certa gravità, da lui voluti e organizzati. Intanto, già la provenienza di una identica accusa da parte di più fonti, relativamente alle quali si è dimostrata l'autonomia dei riferimenti e l'assenza di reciproche interferenze per la diversità dei contesti temporali nei quali le rivelazioni sono state fatte, rappresenta e costituisce, di per sè sola, quel coacervo di riscontri esterni, di cui infondatamente si lamenta l'inesistenza. Ma, come se ciò non bastasse, la Corte territoriale ha poi fatto riferimento a tutta una serie di altri elementi di natura obiettiva, come i risultati delle molteplici intercettazioni e gli esiti di appostamenti svolti dalla Polizia, che contribuiscono ulteriormente a rafforzare la categoria dei riscontri esterni, anche di tipo individualizzante, alle chiamate, e degli indici rivelatori della affiliazione, in posizione apicale, alla "stidda". Non risponde al vero, poi, che la Corte territoriale non si sia fatto carico di rispondere ai rilievi mossi dalla difesa a proposito della reale portata delle rivelazioni fatte dai collaboratori di giustizia sul ricorrente e della presunta posizione marginale dello stesso in seno alla organizzazione criminosa, laddove si è precisato che gli elementi di prova acquisiti a carico dell'imputato erano numerosi e pregnanti, avuto riguardo al fatto che molti dei collaboratori di giustizia, che lo avevano indicato come appartenente all'organizzazione, avevano sottolineato il ruolo direttivo da lui ricoperto (v. pagg. 83 e segg. sentenza impugnata).
In tal modo le censure del ricorrente, che qualificano le argomentazioni dei giudici di merito come affermazioni apodittiche e generiche, finiscono per apparire, nella sostanza, se non nella forma, come riproposizione di doglianze, già approfonditamente esaminate e respinte in sede di merito.
2. È altrettanto incongrua l'affermazione del ricorrente, secondo cui il giudizio di colpevolezza in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, formulato dai giudici di secondo grado, riguarderebbe un lasso di tempo (anno 1992) successivo a quello di cui al capo di imputazione, facente riferimento, come data del commesso reato, ad un periodo precedente (fino al 2 agosto 1989).
Infatti, come si è più avanti rilevato, nella specie il giudizio di colpevolezza non è fondato tanto sulla chiamata in correità dei collaboranti, quanto sui risultati delle numerose intercettazioni telefoniche, nelle quali, secondo quanto rilevato dai giudici di merito, il riferimento alle attività di spaccio inserite in una organizzazione parallela alla "stidda" delinea un quadro probatorio sufficientemente solido.
Per altro, le rivelazioni di cui sopra - provenienti da collaboranti, sulla cui attendibilità intrinseca relativamente a tale capo di imputazione non sono state mosse dal ricorrente serie censure, stanti l'indubbio coinvolgimento dei medesimi nell'attività di spaccio e, di conseguenza, la innegabile conoscenza che gli stessi avevano della organizzazione e delle persone in essa inserite (v., in particolare le dichiarazioni di AG IO e di NÌ MA, che hanno parlato di una vera e propria "organizzazione" operante a livello nazionale in Val d'Aosta, Sardegna, Torino, Milano, Verona ecc.) - non escludono affatto, come vorrebbe fare intendere il ricorrente, lo svolgimento della suddetta attività di spaccio anche nel periodo interessato dalla contestazione, avendo i predetti soltanto fatto presente che la stessa, per quanto era a loro conoscenza, ebbe inizio nel 1988 e si protrasse sino al 1992, allorché lo AN F. venne arrestato a Torino.
Le diverse osservazioni, fatte dal ricorrente, circa la scarsa significatività delle chiamate ai fini della possibilità di ravvisare nella fattispecie gli estremi della associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, assumono inevitabilmente il carattere di censure aventi natura fattuale, non prospettabili in questa sede, una volta che le argomentazioni addotte dai giudici di merito non presentano aspetti di illogicità o di incongruenza concettuale, apparendo, anzi, plausibili e convincenti (si vedano, a tal proposito, le osservazioni contenute nella sentenza impugnata a pag. 117 e segg., laddove l'esistenza di una vera e propria struttura parallela alla "stidda", finalizzata al narcotraffico e avente ramificazioni in molte parti d'Italia, appare convincentemente dimostrata con agganci a precise risultanze processuali).
Le altre argomentazioni svolte dal ricorrente a proposito della presunta illogicità della motivazione si risolvono in osservazioni che propongono, nella sostanza, una rivalutazione e una riconsiderazione in chiave diversa delle risultanze processuali, ed esprimono comunque valutazioni fattuali incensurabili in questa sede, avendone la Corte di Appello di Caltanissetta dato sufficiente e logica giustificazione.
Si tratta in pratica di osservazioni e critiche, parziali nella scelta degli argomenti e incomplete nella valutazione del quadro probatorio, aventi come obiettivo principale quello di svilire la portate delle accuse dei collaboratori, con lo scopo precipuo di affermarne il mendacio e di dimostrare che le loro rivelazioni erano generiche e prive di riscontri. A tal proposito non appare inutile sottolineare che in ogni caso "la mancanza e la illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti, effettuata dal giudice di merito, una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica" (v., ex plurimis, Cass, Sez. Un., sent n. 12 del 31.5.2000, Jakani).
3. Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine alle doglianze concernenti l'imputazione di estorsione continuata. Ed invero, a prescindere dalla evidente genericità delle censure, le argomentazioni addotte dalla corte territoriale per sostenere la propria decisione di condanna appaiono coerenti, logiche e convincenti.
I due episodi estorsivi sono stati opportunamente inquadrati dai giudici di merito nella più ampia attività di imposizione di tangenti ai danni di commercianti e industriali della zona, alla quale era particolarmente dedito, secondo quanto concordemente rivelato da numerosi collaboratori di giustizia, lo AN AL.
La prova della responsabilità dell'imputato relativamente ai due episodi dei quali il ricorrente è stato ritenuto responsabile è stata ricavata dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche, dal cui tenore il pieno coinvolgimento del medesimo come mandante e organizzatore appare del tutto incontestabile, tanto evidenti appaiono i riferimenti alla sua persona.
4. Per quanto attiene al quarto motivo di doglianza, concernente il diniego delle attenuanti generiche, va ribadito che la concessione delle suddette attenuanti non costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento, e risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Qualora il giudice di merito, nell'ambito del suo potere discrezionale, abbia ritenuto, come nella specie, l'imputato immeritevole di tale beneficio e di tale convincimento abbia dato logica e convincente motivazione con riguardo alla personalità dell'imputato, ritenuto personaggio di spicco di una agguerrita e pericolosissima organizzazione di stampo mafioso, il giudizio in tal modo espresso si sottrae ad ogni controllo di legittimità. Nè, ovviamente, possono avere rilievo, ai fini del riconoscimento delle suddette attenuanti, le osservazioni del ricorrente circa il suo allontanamento forzoso da Gela, che rappresenterebbe una sorta di dissociazione dal gruppo, una volta che risulta per tabulas che egli continuò a delinquere anche nella nuova residenza.
5. Il quinto motivo di doglianza, concernente il mancato riconoscimento della continuazione tra i delitti associativi contestati nel processo odierno e i reati di associazione finalizzata al narcotraffico e spaccio di cui alla sentenza 25.1.1995 della Corte di Appello di Torino, illustrato ed ampliato con memoria difensiva, si basa essenzialmente sul rilievo che la decisione di rigetto è stata motivata con riferimento all'elemento cronologico (i fatti si sono svolti in periodi di tempo totalmente diversi) e alla diversa natura dei reati commessi, senza tenere conto del fatto che si tratterebbe di elementi non risolutivi, essendo evidente che si trattava pur sempre di fatti comunque riconducibili alla medesima scelta delinquenziale, iniziata a Gela e proseguita, quasi senza soluzione di continuità, a Torino.
Le suddette censure sono infondate.
Innanzitutto va osservato preliminarmente che la asserita diversa collocazione temporale dei fatti di Torino (1992 anziché marzo 1993) non ha alcuna valenza ai fini della ravvisabilità o meno della continuazione, essendo del tutto irrilevante la data di inizio della diversa attività criminosa.
Non è poi vero che la Corte di Appello si sia limitata a prendere in esame soltanto gli aspetti per così dire oggettivi (data di commissione e natura dei reati), trascurando totalmente l'aspetto soggettivo o intellettivo, e cioè "la previsione di una sequenza ordinata di azioni criminose", nella quale la continuazione essenzialmente si sostanzia. Al contrario, non potendosi concepire l'organizzazione di una nuova compagine associativa, volta a porre in essere una diversa attività di spaccio di stupefacenti, senza dimostrare una volontà frazionata nel tempo e non deliberata ab inizio, la corte suddetta ha esaminato, oltre all'aspetto cronologico col porre in risalto il notevole lasso temporale intercorrente tra l'una e l'altra attività criminosa, anche l'aspetto soggettivo, ponendo in rilievo il fatto che egli non potè programmare preventivamente anche la successiva attività criminosa, per essere stato costretto ad allontanarsi frettolosamente da Gela per sfuggire ai pericoli di un possibile agguato e, quindi, per ragioni contingenti e non preventivate.
La medesima Corte territoriale ha quindi dato atto che, per quanto concerneva specificamente il ricorrente, vi era un evidente iato tra le due associazioni per delinquere alle quali il predetto aveva nel tempo aderito, esplicitando le ragioni per le quali fosse da escludere che la seconda organizzazione, come asserito dal ricorrente, fosse frutto dell'evoluzione della prima. Il fatto che egli, insieme ad altri sodali, una volta allontanatosi da Gela, avesse dato vita alla seconda non significa affetto, di per sè, che egli avesse ab origine ideato e concepito l'inserimento nell'altra consorteria.
Ha inoltre spiegato come e perché l'esame degli atti induceva ad escludere la ravvisabilità, in capo allo AN F., di un unico originario disegno criminoso, che prevedesse, in maniera chiara e definita, la commissione di tali ulteriori reati nell'ambito di un nuovo accordo associativo.
Pertanto, una volta che le ragioni per le quali la Corte di merito ha ritenuto inapplicabile la continuazione appaiono chiaramente ed incontestabilmente delineate, le diverse considerazioni svolte dal ricorrente per dimostrare la sussistenza di un unico disegno criminoso, a parte le implicazioni di ordine fattuale che le connotano, non possono essere accolte.
In particolare, non possono non essere condivise le argomentazioni della Corte territoriale circa l'epoca di commissione dei vari reati, la disomogeneità degli stessi e l'inesistenza di riferimenti che dessero la concreta dimostrazione che gli altri reati fossero stati previsti e programmati, sia pure nelle linee essenziali, fin dalla prima adesione alla consorteria criminosa di Gela.
Questa Corte ha infatti reiteratamente affermato che la sussistenza del medesimo disegno criminoso non può essere presunto, ma va provato in concreto e "ricorre solamente quando i vari reati siano stati presenti nella mente dell'agente almeno nelle linee fondamentali sin dal momento in cui viene posto in essere il primo reato, e che è cosa diversa dal generico programma delinquenziale, che costituisce elemento costitutivo del reato di associazione per delinquere". (Cass., Sez. 1^, sent. n. 799 dell'1-12-1993, Russo;
negli stessi sensi, Sez. 6^, sent. n. 2960 del 27-9-1999, Ingarao, ecc.).
Non vale, poi, osservare che tali affermazioni sarebbero in contrasto con quella secondo cui lo AN F. avrebbe mantenuto la propria posizione verticistica all'interno dell'associazione mafiosa, posto che, come è pacificamente assodato, le due compagini associative, e cioè quella di stampo mafioso e quella finalizzata allo spaccio di stupefacenti, anche se possono concorrere tra di loro, ben possono mantenere, sia dal punto di vista giuridico che sotto l'aspetto funzionale, la loro totale autonomia.
Il ricorso dello AN F. va pertanto respinto, con conseguente condanna del medesimo al pagamento solidale delle spese processuali. 10) AN CO.
Ha concordato la pena ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4. Ciò premesso, rileva la Corte che i motivi addotti a sostegno del ricorso sono, per un verso, manifestamente infondati e, per l'altro, non ammissibili in questa sede.
Ed invero, l'eccezione di incompetenza territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è stata regolarmente presa in esame e respinta dalla Corte di appello (v. pagg. 117 e 118 sent. imp.), mentre l'altro motivo è decisamente non proponibile. Una volta che il giudizio è stato definito con il cosiddetto patteggiamento in appello, e cioè con la determinazione della pena da applicare con il consenso del P.G. e previa rinuncia agli altri motivi, come già rilevato esaminando la posizione di altri ricorrenti, la possibilità di impugnare la decisione è limitata esclusivamente ai casi di violazione di legge.
Essendo rimasto accertato, come nella fattispecie in esame, che il rappresentante dell'accusa ha prestato il proprio consenso alla pena richiesta dall'imputato e che nel corso del processo non si sono verificate irregolarità comportanti nullità assolute ed insanabili, ogni rilievo concernente la fondatezza dell'accusa o la misura della pena è improponibile.
Conformemente alle conclusioni del P.G., il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento solidale delle spese processuali e, inoltre, della somma, ritenuta congrua in relazione alla palese pretestuosità del gravame, di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
11) AN OV.
Pur avendo presentato dichiarazione di ricorso in cassazione, non ha presentato motivi. Va pertanto emessa declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento solidale delle spese processuali, oltre al versamento della somma, ritenuta congrua avuto riguardo ai profili di colpa palesemente ravvisabili nel gravame, di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
12) NI AL.
Come il predetto AN G., pur avendo presentato dichiarazione di ricorso in cassazione, non ha presentato motivi.
Va pertanto emessa declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento solidale delle spese processuali, oltre al versamento della somma, ritenuta congrua avuto riguardo ai profili di colpa palesemente ravvisabili nel gravame, di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
13) IS LO.
La sua condanna in primo grado per il reato di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico è stata confermata in appello.
La responsabilità del predetto è stata affermata sulla scorta delle dichiarazioni di NÌ MA, che avevano poi trovato riscontro in diverse intercettazioni telefoniche, in alcune nelle quali lo stesso imputato era interlocutore, dal cui contenuto era inequivocabilmente emerso che egli si occupava sistematicamente dell'attività di spaccio di stupefacenti.
I tre motivi di doglianza su cui il suo ricorso è basato sono privi di fondamento.
Il primo, di natura processuale, con il quale si lamenta violazione dell'art. 457 c.p.p., comma 2, abr., è puramente assertivo, in quanto non si è spiegato sotto quale profilo tale norma sarebbe stata violata, posto che la stessa consentiva invece di assumere nuovi testimoni e acquisire documenti non prodotti sia in riferimento a mezzi di prova nuovi, sia in relazione a mezzi di prova già assunti nell'istruzione.
Parimenti infondato appare il secondo motivo di gravame, concernente l'affermazione di responsabilità dell'imputato.
Infatti, nella specie il giudizio di colpevolezza non è fondato soltanto sulla chiamata in correità del collaboratore di giustizia NÌ MA, ma anche e sopratutto sui risultati delle intercettazioni telefoniche, nelle quali, secondo quanto rilevato dai giudici di merito, il riferimento alle attività di spaccio inserite in una organizzazione parallela alla "stidda" delinea un quadro probatorio sufficientemente solido.
Per altro, le rivelazioni di cui sopra provengono da un collaborante, la cui attendibilità intrinseca relativamente a tale capo di imputazione, è stata messa infondatamente in dubbio dal ricorrente, stante l'innegabile coinvolgimento del predetto NÌ M. nell'attività di spaccio e, di conseguenza, la conseguente conoscenza che lo stesso aveva dell'organizzazione e delle persone in essa inserite, fra cui era ricompreso l'IS C.. Le diverse osservazioni, fatte dal ricorrente circa la mancata identificazione di alcuni interlocutori delle conversazioni telefoniche, o circa il fatto che il Giudice Istruttore del Tribunale di Caltanissetta aveva annullato l'ordine di arresto a suo tempo emesso dalla locale Procura, o in ordine alla circostanza che altro coimputato (TA RO) era stato assolto dalla stessa imputazione, hanno indubbiamente scarsa significatività rispetto al fine di negare l'estraneità del ricorrente al sodalizio, sia perché, comunque, il tribunale del riesame aveva poi ripristinato lo stato di detenzione dell'IS C., sia perché le stesse assumono inevitabilmente il carattere di censure aventi natura fattuale, non prospettabili in questa sede, una volta che le argomentazioni addotte dai giudici di merito non presentano aspetti di illogicità o di incongruenza concettuale, apparendo anzi plausibili e convincenti. Quanto all'assunto secondo cui numerosi altri collaboranti, fra l'altro occupanti posizione di vertice dell'associazione, avrebbero smentito lo NÌ MA a proposito della intraneità del ricorrente nella compagine associativa, va rilevato che, in realtà, come evidenziato dalla sentenza impugnata, i predetti non hanno fatto alcun riferimento all'IS C., che è cosa ben diversa dall'averne escluso l'appartenenza.
Le altre argomentazioni svolte dal ricorrente a proposito della presunta illogicità della motivazione si risolvono in osservazioni che propongono, nella sostanza, una rivalutazione e una riconsiderazione in chiave diversa delle risultanze processuali, ed esprimono comunque valutazioni fattuali incensurabili in questa sede, avendone la Corte di Appello di Caltanissetta data sufficiente e logica giustificazione.
Si tratta in pratica di osservazioni e critiche volte a rivalutare il quadro probatorio, che si presenta invece sostanzialmente robusto e resistente alle critiche.
Anche in questo caso appare utile sottolineare che "la mancanza e la illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti, effettuata dal giudice di merito, una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica" (v., Cass, Sez. Un., sent. n. 12 del 31.5.2000, Jakani, già citata in precedenza nel capitolo dedicato alla posizione di AN AL).
Per quanto riguarda, infine, il terzo motivo di doglianza, concernente il diniego delle attenuanti generiche, a parte la generica asserzione che la Corte territoriale avrebbe dovuto concedere le predette attenuanti, non sono state prospettate serie ragioni di censura, ad eccezione di una timida rappresentazione di un dolo che sarebbe stato "assai affievolito". Ma, quando il giudice di merito, nell'ambito del suo potere discrezionale, abbia ritenuto, come nella specie, l'imputato immeritevole di tale beneficio e di tale convincimento abbia dato logica e convincente motivazione con riguardo alla personalità dell'imputato, ritenuto personaggio di spicco di una agguerrita e pericolosissima organizzazione di stampo mafioso, il giudizio in tal modo espresso si sottrae ad ogni controllo di legittimità.
14) LA RO.
La condanna del LA R. per associazione mafiosa si basa sulle dichiarazioni di numerosi collaboranti, appartenenti ad entrambi i gruppi contrapposti, che lo hanno indicato concordemente e senza alcun tentennamento come "uomo d'onore" intraneo al clan IA, facente capo a "cosa nostra".
Si sostiene da parte del ricorrente che i giudici di merito avevano valorizzato a fini probatori affermazioni del tutto generiche dei collaboratori di giustizia, nonostante la mancanza assoluta di indicazioni specifiche circa il ruolo da lui svolto, in seno al gruppo e in ordine ad eventuali fatti di concreta partecipazione alla vita di esso.
Tali doglianze sono infondate.
Ed invero, la corte territoriale, rinviando anche alle considerazioni svolte dalla pronuncia di primo grado, ha sufficientemente indugiato nel dimostrare il suo pieno inserimento nella consorteria mafiosa a seguito delle dirette conoscenze che i chiamanti avevano di cose, fatti e persone gravitanti negli ambienti malavitosi di Gela e stante la concordanza delle loro affermazioni, tutte nel senso della appartenenza del LA R. al predetto clan, a carico del quale il compendio probatorio emerso è stato motivatamente ritenuto come sufficientemente solido.
Anche la censura concernente l'asserita carenza motivazionale in ordine alla attendibilità dei collaboratori di giustizia che lo avevano accusato è priva di fondamento, in quanto le rivelazioni di cui sopra provengono da soggetti, la cui attendibilità intrinseca, relativamente a tale capo di imputazione, è comprovata dal pacifico inserimento dei predetti nelle compagini dei due clan avversi e nel loro coinvolgimento nelle attività criminose perseguite dagli stessi can e, di conseguenza, dalla innegabile conoscenza che gli stessi avevano delle organizzazioni e delle persone inserite in ciascuna di esse, fra cui il LA R..
Analoghe osservazioni vanno fatte per quanto riguarda la affermata inesistenza di riscontri esterni.
Ed infatti, la provenienza di una identica accusa da parte di più fonti, relativamente alle quali si è dimostrata l'autonomia dei riferimenti e l'assenza di reciproche interferenze per la diversità dei contesti temporali nei quali le rivelazioni sono state fatte, rappresenta e costituisce, di per sè sola, quel coacervo di riscontri esterni, di cui infondatamente si lamenta l'inesistenza. Nè può avere valenza escludente la prova della responsabilità la lamentata mancanza di propalazioni specifiche circa commissione di delitti rientranti negli scopi dell'associazione, allorché ci si trovi, come nella specie, in presenza di significativi "facta concludentia", indubitabilmente idonei a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione e all'apprezzabile apporto dato alla sopravvivenza e al rafforzamento dell'associazione.
È pertanto incongrua l'affermazione del ricorrente, secondo cui il giudizio di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p., formulato dai giudici di secondo grado, sarebbe fondato soltanto sulla attribuzione di una mera "appartenenza" alla consorteria mafiosa da parte dai collaboranti, e che tale affermazione sarebbe in contrasto con gli insegnamenti di questa Corte, secondo cui la mera qualifica di "uomo d'onore" non può costituire indice di partecipazione ad associazione mafiosa. Appare quindi corretta l'affermazione della Corte territoriale, secondo cui non è richiesta, ai fini dell'affermazione di responsabilità per il reato di associazione mafiosa, ne' la commissione di ulteriori delitti ne' un quid pluris rispetto alla dimostrazione della pura e semplice affiliazione alla organizzazione. Questa Corte ha già avuto modo di affermare, infatti, che "ai fini dell'affermazione di responsabilità di taluno in ordine al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, non occorre la prova che egli abbia personalmente posto in essere attività di tipo mafioso, essendo, al contrario, sufficiente la sola sua aggregazione ad un'organizzazione le cui obiettive caratteristiche siano tali da farla rientrare nelle previsioni dell'art. 416 bis c.p." (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 6992 del 16-06-1992, Altadonna). Si è stabilito altresì che: ai fini della configurazione del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., non occorre che ogni partecipe si renda protagonista di specifici atti delittuosi attraverso i quali il sodalizio raggiunge i suoi scopi, e che l'elemento materiale del reato consiste anche nella condotta di semplice partecipazione ad associazione di tipo mafioso, intendendosi per "partecipazione" la stabile permanenza di vincolo associativo tra gli autori del reato allo scopo di realizzare una serie indeterminata di attività tipiche dell'associazione, e per "tipo mafioso" la sussistenza degli elementi elencati nel terzo comma del citato articolo. (V., fra le tante, Cass., Sez. 1^, sent. n. 2348 del 27-06-1994, Clementi;
Sez. 2^, sent. n. 5386 del 10-05-1994, Matrone, ecc.). È ovvio che la condotta di partecipazione può assumere poi forme e contenuti diversi e variabili, e può consistere in qualsiasi contributo all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione, qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolga nell'ambito della medesima, dovendosi comunque considerare associato colui che si rappresenta la propria condotta come innestata sulla altrui comportamento concorsuale, rappresentandosi e conoscendo, non soltanto gli altri sodali, ma anche il programma criminoso cui deve oggettivamente contribuire.
In tal modo le censure del ricorrente, che qualificano le argomentazioni dei giudici di merito come affermazioni apodittiche e generiche, finiscono per apparire, nella sostanza, se non nella forma, come riproposizione di doglianze, già approfonditamente esaminate e respinte in sede di merito, rappresentate anche con l'apparente conforto di frammentari ed incongrui richiami ad arresti giurisprudenziali, totalmente avulsi dal loro contesto decisionale. Per ciò che concerne il secondo motivo di doglianza, riguardante la carenza motivazionale in ordine alla sussistenza dell'aggravante della disponibilità di anni di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4, la stessa non può essere qui presa in esame, in quanto trattasi di doglianza non proposta con i motivi di appello.
Anche il ricorso del LA R. va pertanto respinto, con conseguente condanna del medesimo al pagamento solidale delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di CA AN, RI AN, RI EL, AN CO, AN OV e NI AL, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
Rigetta i ricorsi di BI RO, OS OR, Di PA PE, TT LE, AN RA, AN AL, IS LO e LA RO, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2007