Articolo 125 del Codice civile
Articolo 124Articolo 126
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19 aprile 1942
Art. 125.

(Azione del pubblico ministero).

L'azione di nullita' non puo' essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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