Sentenza 15 settembre 2016
Massime • 1
Nel procedimento innanzi al giudice di pace non si applica la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., prevista esclusivamente per il procedimento davanti al giudice ordinario, trovando invece applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/09/2016, n. 47523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47523 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2016 |
Testo completo
4 7 5 2 3/ 1 6 1: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 15/09/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2277/2016 MAURIZIO FUMO Presidente - REGISTRO GENERALE N.23810/2016 FRANCESCA MORELLI GRAZIA MICCOLI LUCA PISTORELLI Rel. Consigliere - ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL OL nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 04/05/2015 del TRIBUNALE di TIVOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/09/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del ROBERTO ANIELLO che ha concluso per Udit i difensor Avv.; نام Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. R. Aniello, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con riguardo al reato di ingiuria, il rigetto nel resto, con rinvio per la rideterminazione della pena. Udito altresì per la ricorrente l'avv. V. Orlandi, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 04/05/2015, il Tribunale di Tivoli ha confermato la sentenza del 14/05/2014 con la quale il Giudice di pace di Subiaco dichiarava OL RG responsabile dei reati di ingiuria, lesioni personale e minaccia in danno di EL Orlandi TI e, ritenuta la continuazione tra detti reati, condannava l'imputata alla pena della multa di euro 2.100 e al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede.
2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Tivoli ha proposto ricorso per cassazione OL RG, attraverso il difensore avv. V. Orlandi, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione. Le testimonianze della persona offesa e della teste NO sono entrate in contraddizione in ordine all'indicazione del luogo della colluttazione e alle minacce asseritamente pronunciate dall'imputata, laddove il giudice di appello non ha valutato le argomentazioni articolate con l'atto di appello circa l'attendibilità di tali testimonianze. Il secondo motivo deduce l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In premessa, la Corte rileva d'ufficio che, in forza dell'art. 1, comma 1, lett c), d. lgs. n. 15 gennaio 2016, n. 7, l'art. 594 cod. pen. è stato abrogato: di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Resta precluso l'esame di questa Corte agli effetti civili in relazione al predetto capo, per il quale era intervenuta condanna al risarcimento del danno. 2 2. Passando all'esame del ricorso con riferimento alle imputazioni di lesioni personali e minaccia, il primo motivo è inammissibile. Lungi dall'offrire un quadro esaustivo delle testimonianze prese in considerazione dai giudici di merito e svolgere, in riferimento a tale analitico e completo quadro di riferimento, le critiche alla decisione impugnata, il ricorso si limita a segnalare, in modo del tutto frammentario, alcuni profili di tali testimonianze, così rimettendo, in buona sostanza, al giudice di legittimità una inammissibile rivalutazione generale e complessiva del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito: il ricorso si è quindi sottratto all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali che intende far valere, non essendo sufficiente, per l'apprezzamento del vizio dedotto, «la citazione di alcuni brani» dei medesimi atti (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012, S., Rv. 252349). A ciò si aggiunga che, nel valutare le censure proposte con il gravame, la sentenza impugnata ha valorizzato, attribuendogli particolare valenza dimostrativa, il referto medico attestante le lesioni subìte dalla persona offesa, dato, questo, del tutto trascurato dal ricorso, che, sotto questo profilo, risulta carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Del resto, lo stesso atto di appello non contestava la lite intervenuta tra l'imputata e la persona offesa, ma deduceva la reciprocità delle lesioni, il che, all'evidenza, priva di consistenza argomentativa la denunciata contraddittorietà tra le testimonianze in ordine al luogo della colluttazione.
3. Non merita accoglimento il motivo relativo all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare che nel procedimento dinanzi al giudice di pace non trova applicazione la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., prevista esclusivamente per il procedimento davanti al giudice ordinario (Sez. 4, n. 31920 del 14/07/2015 - dep. 21/07/2015, Marzola, Rv. 264420; conf.: Sez. F, n. 38876 del 20/08/2015 - dep. 24/09/2015, Morreale, Rv. 264700; Sez. 7, n. 1510 del 04/12/2015 - dep. 15/01/2016, Bellomo, Rv. 265491). L'orientamento appena richiamato è condiviso dal Collegio, per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Per un compiuto esame della questione rimessa alla cognizione di questa Corte, mette conto richiamare, in estrema sintesi, i molteplici profili che differenziano le due fattispecie di cui all'art. 34 d. lgs. n. 274 del 2000 e all'art. 131 bis cod. pen. 3 Da un primo punto di vista, la delimitazione dell'area dei reati suscettibili di declaratoria di improcedibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 34 cit. non conosce-a differenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cit. (applicabile ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni) - alcuna limitazione quoad poenam. Significative, anche se parziali, sono poi le divergenze tra i due istituti sul piano della definizione normativa dei relativi presupposti applicativi. Se nell'uno e nell'altro caso, punto di riferimento dell'accertamento giudiziale è la fattispecie concreta (così, per l'art. 34 cit., ex plurimis, Sez. 5, n. 29831 del 13/03/2015 - dep. 10/07/2015, La Greca, Rv. 265143 e, per l'art. 131 bis cod. pen., Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 dep. 06/04/2016, Tushaj), la declaratoria di improcedibilità per la particolare tenuità del fatto nel procedimento davanti al giudice di pace implica la valutazione congiunta degli indici normativamente indicati, ossia l'esiguità del danno o del pericolo, il grado di colpevolezza e l'occasionalità del fatto (Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009 - dep. 04/09/2009, Scalzo, Rv. 244910): valutazione, questa, alla quale deve associarsi la considerazione del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato, ossia la considerazione di interessi individuali "in conflitto" con l'istanza punitiva. D'altra parte, la causa di non punibilità introdotta con l'art. 131 bis cod. pen. fa leva su un giudizio di particolare tenuità del fatto e di non abitualità della condotta ancorato ad «una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen.» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj); la novella del 2015 ha poi delineato una serie di parametri di definizione negativa della "particolare tenuità" del fatto (art. 131 bis, secondo comma, cod. pen.) e di definizione positiva dell'abitualità del comportamento (art. 131 bis, terzo comma, cod. pen.): nell'una e nell'altra direzione, detti parametri si riferiscono ad elementi ostativi alla configurabilità della causa di non punibilità. Netta è poi la divaricazione tra i due istituti in punto definizione del ruolo della persona offesa nel perfezionamento delle fattispecie. La disciplina di cui all'art. 34 cit. attribuisce alla persona offesa una «facoltà inibitoria» ricollegabile alla valutazione del legislatore circa la natura eminentemente "conciliativa" della giurisdizione di pace, che dà risalto peculiare alla posizione dell'offeso del reato» (Sez. U, n. 43264 del 16/07/2015 - dep. 27/10/2015, Steger); al contrario, l'istituto previsto dall'art. 131 bis cod. pen. non prevede (salvo che per la particolare ipotesi di cui all'art. 469 cod. proc. pen.) «alcun vincolo procedurale conseguente al dissenso delle parti» (Sez. 4, n. 31920 del 4 14/07/2015, Marzola, cit.). Il diverso ruolo riconosciuto alla persona offesa nella definizione normativa dei presupposti applicativi della causa di non punibilità codicistica e di quelli della causa di improcedibilità ex art. 34 cit. rinviene il proprio fondamento giustificativo, come rilevato dalla sentenza Steger, nella finalità conciliativa, che rappresenta un tratto fondamentale del sistema delineato dal d. lgs. n. 274 del 2000: infatti, come ha più volte sottolineato la giurisprudenza costituzionale, la "finalità conciliativa" «costituisce il principale obiettivo della giurisdizione penale del giudice di pace» (Corte Cost., ord. n. 349 del 2004; conf. ord. n. 231 del 2003; ordd. nn. 10, 11, 55, 56, 57 e 201 del 2004), sicché al giudice di pace «è istituzionalmente assegnato il compito di favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti» (Corte cost., ord. n. 27 del 2007; ord. n. 11 del 2004; ord. n. 231 del 2003); al quadro normativo che riconosce un particolare favor alla conciliazione tra le parti (Corte cost., ord. n. 228 del 2005) sono ricollegabili anche i tratti di semplificazione e snellezza del procedimento, tratti che, appunto, ne esaltano la funzione conciliativa (Corte cost., ord. n. 64 del 2009). In linea con la ricostruzione offerta dal giudice delle leggi è la giurisprudenza di questa Corte, che sottolinea come al giudice di pace il legislatore affidi «una funzione conciliativa che connota l'intero rito regolato>> dal d. lgs. n. 274 del 2000 (Cass., Sez.
5. n. 16494 del 20/04/2006, Catanzaro, rv. 234459; conf. ex plurimis, Cass., Sez.
5. n. 14070 del 24/03/2005, PM in proc. Dal Testa, rv. 231777).
3.2. Le divergenze nella disciplina dei due istituti con riguardo alla definizione normativa dei relativi presupposti applicativi, da un lato, e la riconducibilità di esse principalmente alla "finalità conciliativa" propria della giurisdizione penale del giudice di pace, dall'altro, rendono ragione dell'inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace. I connotati di specialità rinvenibili, soprattutto sotto il profilo del ruolo della persona offesa, nella disciplina dettata dall'art. 34 d. lgs. n. 274 del 2000 escludono senz'altro che detta norma sia stata tacitamente abrogata dalla novella del 2015, non sussistendo il presupposto dell'incompatibilità tra le due diverse discipline, come confermato dai lavori preparatori della novella del 2015 (cfr. Sez. F, n. 38876 del 20/08/2015, Morreale, cit.). I medesimi connotati conducono ad escludere che per i reati di competenza del giudice di pace possa trovare applicazione la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., soluzione, questa, imposta dalla disciplina dettata dall'art. 16 cod. pen. e destinata appunto a regolare i rapporti tra il codice penale e le altre leggi penali (Sez. 3, n. 739 del 10/12/1980 - dep. 04/02/1981, Lauringer, Rv. 147510); espressione del principio di specialità (Sez. 3, n. 1511 del 07/12/1970 - dep. 5 08/04/1971, De Biase, Rv. 117558), l'art. 16 cod. pen. conferma la conclusione secondo cui nei rapporti tra il codice penale, come legge generale, e le leggi speciali, le disposizioni del primo si applicano anche alle materie regolate dalle seconde in quanto non sia da queste diversamente stabilito (Sez. 1, n. 1807 del 19/11/1965 - dep. 03/01/1966, Stadio, Rv. 100030): ricorre quest'ultima ipotesi nel caso in esame alla luce dei profili di specialità propri della disciplina ad hoc delineata dall'art. 34 cit. passati in rassegna. Prima ancora che sul terreno processuale (e, dunque, sulla base della disciplina ex art. 2, comma 1, d. lgs. n. 274 del 2000), l'art. 16 cod. pen. esclude, sul terreno sostanziale, l'applicabilità della norma codicistica ai reati di competenza del giudice di pace. Soluzione, questa, che, oltre ad essere imposta dalla norma regolatrice dei rapporti tra il codice penale e le altre leggi penali dettata dall'art. 16 cod. pen., è coerente con l'interpretazione sistematica orientata a valorizzare il favor per la conciliazione tra le parti che ispira la giurisdizione penale del giudice penale: è di tutta evidenza, infatti, che la "finalità conciliativa" propria di tale giurisdizione verrebbe, inevitabilmente, compromessa dall'applicabilità della causa di non punibilità codicistica svincolata dai peculiari profili della disciplina di cui all'art. 34 cit. messi in luce.
4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio impugnata limitatamente all'imputazione di ingiuria, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato. Questa Corte non può procedere alla rideterminazione della pena per i residui reati di lesioni e di minaccia, perché il giudice di primo grado, riconosciuta la continuazione tra i reati e individuato nel reato di lesioni la violazione più grave, non ha determinato la pena in aumento per ciascuno dei due reati satelliti di ingiuria e di minaccia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla imputazione di cui all'art. 594 cod. pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
rigetta nel resto il ricorso e rinvia al Tribunale di Tivoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Così deciso il 15/09/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Агуево Сеть ехніziny PORTATA IN CANCELLERIA adul 10 NOV 2016 au une IL FUNZIONARIO GHEDIAMO Camp Larg e