Sentenza 20 febbraio 2013
Massime • 1
La motivazione cumulativa di diniego delle attenuanti generiche a più coimputati consociati non difetta di genericità ove riferita alla gravità del fatto e della pericolosità dei soggetti, desunta, quest'ultima, dalla gravità del reato e dal quadro di ambiente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2013, n. 21690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21690 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2013 |
Testo completo
21690/13 REPUBBLICA ITALIANA А сп IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 20/02/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 515/2013 Dott. ALDO FIALE - Consigliere- REGISTRO GENERAL! Dott. RENATO GRILLO N. 21321/2012- Consigliere - Dott. GIULIO SARNO Rel. Consigliere - Dott. LORENZO ORILIA Dott. ELISABETTA ROSI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO UI N. IL 21/04/1943 NO EL N. IL 07/11/1974 LO ST MM N. IL 06/10/1964 CI RE N. IL 14/07/1965 avverso la sentenza n. 1669/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 19/12/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA che ha concluso jer l'annullamento senza rinvio bermunto a trend the Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ветника ale riconoscita aggresante di cui art. 80 e com wwvis fear - Rigetto dei ricorsi nd resto decen pr la terminazione Uditi i difensori The haves concluso per l'accoglimento di ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Nel procedimento penale relativo al traffico di cocaina svoltosi tra il 2004 e 2005 sull'asse Milano-RM, la Corte d'Appello di Milano con sentenza 19.12.2011, escludendo l'aggravante della ingente quantità per la fornitura inferiore a tre Kg (capi Ce D della rubrica), ha ridotto ad anni 15 e mesi due di reclusione ed €. 99.000 di multa la pena inflitta dal locale Tribunale a BU UI (per i reati di cui ai capi C, D, E, F) e ha confermato la condanna degli altri imputati OR, Lo PR e IA alla pena di anni 10 e mesi sei di reclusione e €. 75.000 di multa ciascuno per il reato sub G. La Corte di merito, condividendo la decisione dei primi giudici, ha motivato la conferma del giudizio di responsabilità degli imputati sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia UC NI e AN AN e del riscontri effettuati dalla Squadra Mobile di Milano anche attraverso Intercettazioni.
2. Per l'annullamento della sentenza gli imputati ricorrono in cassazione con separati ricorsi. Tutti denunziano la violazione dell'art. 192 comma 3 cpp e il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della attendibilità delle dichiarazioni dei due collaboratori, da essi giudicate inattendibili e prive di riscontri. Il BO incentra la sua censura sui singoli passaggi della sentenza ritenuti contraddittori rapportandoli ai profili di Inattendibilità delle dichiarazioni dei predetti. Lo PR e IA denunziano la contraddizione tra la pronuncia di assoluzione per il reato di cui al capo E della rubrica e la condanna per il capo G, trattandosi di analoghi episodi di cessione in relazione ai quali le dichiarazioni dei collaboratori sono state ritenute rispettivamente - con riferimento agli episodi di cui al capo E - generiche (per usare la formula adoperata dal Lo PR) o inattendibili (secondo la formula usata dal IA) e poi attendibill (per i fatti di cui al capo G). Lo PR, OR e IA criticano la sentenza in ordine al riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 comma 2 DPR n. 309/1990, nonostante la mancanza di analisi della sostanza mal sequestrata. Lo PR e OR denunziano inoltre la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche: il Lo PR rileva che la Corte si è limitata ad un mero rinvio ad astratti principi socio-criminali, mentre il OR evidenzia la sua posizione marginale nella vicenda e lamenta la mancanza di una risposta personalizzata e specifica da parte della Corte di merito, che invece ha motivato per tutti il rigetto in maniera generica. Il NN e il Lo PR propongono anche motivi aggiunti a sostegno delle rispettive impugnazioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 A) LA VIOLAZIONE DELL'ART. 192 COMMA 3 CPP E IL VIZIO MOTIVAZIONALE IN ORDINE ALLA RITENUTA ATTENDIBILITÀ DELLE DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI UC E EL. E' questo il nucleo centrale dell'impugnazione di tutti gli imputati. La questione di diritto posta all'esame della Corte è duplice: criteri per la valutazione delle chiamate in correità e sindacato sul vizi della motivazione. 1 Sotto quest'ultimo aspetto, va osservato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. cass. sez. terza 19.3.2009 n. 12110; cass.
6.6.06 n. 23528). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, slano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano Ө splegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cass. Sez. 3, Sentenza n. 35397 del 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007; Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794). 2 Sul piano generale, ed al fine della verifica della consistenza del rillevi mossi alia sentenza della Corte d'appello, occorre ribadire che siffatta decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la decisione di primo grado, dal momento che l'iter motivazionale di entrambe si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (Sez. 6, Sentenza n. 4157 del 09/10/2012 Ud. dep. 28/01/2013 Rv. 254292; cass. Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, dep. 11/04/2008, Rv. 239735). Nel caso portato alla cognizione di questa Corte, in particolare, ci si trova dinanzi a due pronunce, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme. 3 L'altra questione, oggetto di diffusa e reiterata trattazione nei vari ricorsi, si pone come la più rilevante premessa del sillogismo logico della decisione impugnata. La tematica della chiamata in correità evoca sul piano normativo la disciplina di cui all'art. 192 c.p.p., co. 3 c.p.p. e, in concreto, la coerenza giuridica ed ermeneutica delle motivazioni al riguardo illustrate dalla corte distrettuale, con riferimento alle 3 accuse mosse agli imputati ricorrenti da parte dei due collaboratori di giustizia, UC e AN. Quanto al profili di più stretto diritto, rammenta il Collegio che in costanza di valutazione probatoria della chiamata di correo, secondo la metodologia più volte indicata da questa Corte (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 35627 del 18/04/2012 Ud. dep. 18/09/2012 Rv. 253457; sez. 6A, del 20/04/2005, Aglieri, e ivi citate Cass. S.U. n. 1653 del 22/02/1993, Marino, sez. 2^ n. 15756 del 3/04/2003, Papalia e n. 2350 del 26/01/2005, Contrada) al fine della necessaria rigorosa verifica della sua attendibilità, Il giudice non può esimersi dall'affrontare innanzitutto il problema della credibilità del dichiarante, in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio- economiche, al suo passato e ai suoi rapporti con l'accusato, alla genesi e alle ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici. Deve, in secondo luogo, verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della spontaneità ed autonomia, precisione, completezza della narrazione dei fatti, coerenza e costanza (sent. Aglieri, citata). Deve infine, ai fini della necessaria conferma di attendibilità, autonomamente esaminare i riscontri esterni cogliendone le possibili implicazioni e diversi significati, ma senza tentare di adattarne ad ogni costo la lettura alle dichiarazioni del collaborante. I riscontri necessari ex art. 192 c.p.p., comma 3, per superare il "deficit" probatorio intrinseco alla chiamata in correità possono quindi consistere in elementi di qualsivoglia natura, e dunque anche in altre dichiarazioni aventi il medesimo rango probatorio, ma essi debbono, comunque, fornire argomenti, fattuali o logici, "esterni" alla chiamata, allo scopo di evitare che la verifica sia per l'appunto "circolare", e cioè "tautologica ed autoreferente", in guisa da utilizzare come sostegno dell'ipotesi probatoria che si trae dalla chiamata, la chiamata stessa, riferita de relato, e cioè lo stesso dato da riscontrare (sez. 4^, sent. 6343 del 31/03/1998). Ed è necessario che detti riscontri esterni slano individualizzanti, ossia riguardino direttamente e sicuramente l'imputato e lo specifico fatto storico a lui contestato. Tanto premesso, la motivazione impugnata si appalesa rispettosa degli esposti principi in relazione alla valutazione della prova desunta dalle chiamate in correità di UC e AN. E' altresì opportuno richiamare il principio secondo cuil in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'esclusione di attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento a quelle altre parti che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno, sempre che, però, non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti e l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per accertato contrasto con altre sicure risultanze di prova, da compromettere la stessa credibilità del dichlarante (cass. Sez. 6, Sentenza n. 6221 del 20/04/2005 Ud. dep. 16/02/2006 Rv. 233095; sez. 4, Sentenza n. 5821 del 10/12/2004 Ud. dep. 16/02/2005 Rv. 231300. 4. Essendo la spontaneità e l'autonomia rispettivamente l'opposto dell'imposizione e del condizionamento, le medesime, quali elementi idonei a connotare di attendibilità una dichiarazione accusatoria resa da un coimputato o imputato in un procedimento connesso, non possono essere negate solo in base alla conoscenza che il dichiarante abbia avuto di un analoga precedente dichiarazione di altro coimputato: in siffatta ipotesi dovrà semplicemente accertarsi con maggior rigore che la coincidenza tra le dichiarazioni non sia meramente fittizia ed in particolare che quelle successive non sono frutto di influenze subite e non rappresentino puro allineamento alle precedenti (cfr. cass. Sez. 6, Sentenza n. 295 del 18/11/1994 Ud. dep. 16/01/1995 Rv. 200839; cass. Sez. 1, Sentenza n. 6992 del 30/01/1992 Ud. dep. 16/06/1992 Rv. 190651).
5. La chiamata in reità può, senza diventare inattendibile, attuarsi in progressione e arricchirsi nel tempo, specie quando i nuovi dati forniti costituiscano un completamento e una integrazione del precedenti. Peraltro, qualora intervengano aggiustamenti in ordine alla partecipazione al reato di persone precedentemente non coinvolte dal chiamante in correità, vanno motivate con un più penetrante rigore logico le ragioni per le quali le imprecisioni della chiamata in correità non sono state di per sè sufficienti ad escludere l'attendibilità della dichiarazione (cass. Sez. 6, Sentenza n. 17248 del 02/02/2004 Ud. dep. 14/04/2004 Rv. 228661; cass. Sez. 1, Sentenza n. 6954 del 19/12/1996 Cc. dep. 17/03/1997 Rv. 207089). Con riferimento alla attendibilità del collaboratori UC e AN la Corte territoriale ha valutato criticamente i rilievi attraverso cui le varie difese ne hanno sostenuto l'inattendibilità, rillevi che possono così sintetizzarsi: 6) rilievi sulla attendibilità del UC con riferimento alla genesi del processo: la Corte di merito ha risposto alle osservazioni dei difensori circa la non immediatezza delle sue dichiarazioni, rispetto a quelle fatte all'inizio della sua collaborazione con la Procura Distrettuale Antimafia di RM, osservando che il traffico di sostanze stupefacenti nell'hinterland milanese non costituiva certo in quel momento l'illecito più rilevante né di maggior interesse per la Procura siciliana, sicché appariva ovvio e comprensibile che solo in seguito il traffico di droga sull'asse Milano RM venisse approfondito e sviscerato con maggiori dettagli. Ciò spiega, ad avviso della Corte perché solo in un secondo momento determinati particolari siano stati riferiti agli Inquirenti milanesi (cfr. pag. 23). 7) Rilievi sulla attendibilità del AN e influenza esercitata dalla lettura delle pregresse dichiarazioni rese dal UC: la Corte anche in tal caso ha dato una risposta osservando che il collaboratore innanzitutto ha ammesso i fatti che lo coinvolgevano, e che la sincerità e autonomia del racconto è dimostrato dalla assai modeste divergenze rinvenibili rispetto alle dichiarazioni del UC. Ha inoltre osservato che i due 5 collaboratori operavano in ambiti territoriali diversi sicché le visuali dell'attività svolta, rispettivamente a Milano e a RM erano necessariamente diverse. Ha motivato anche sull'asserito astio che poteva animare AN verso BO (astio che secondo 1 difensori era dovuto ad una carente assistenza economica durante la detenzione domiciliare) ed al riguardo ha osservato che la responsabilità di BO non è stata mai fondata sulle dichiarazioni del solo AN;
ha richiamato le valutazioni espresse dal primo gludice. E il Tribunale (pag. 27) aveva affermato che lo scopo perseguito non era quello di vendicarsi di piccoli torti quanto piuttosto di uscire dal carcere attraverso una leale collaborazione. 8) Rilievi sulle discordanze tra le due versioni (soprattutto con riferimento al luogo dei pagamenti in ordine all'episodio di cui al capo C): la Corte ha motivato osservando che esse si spiegano con la molteplicità degli episodi descritti, ravvicinati nel tempo, che ben possono avere generato confusioni precisando che trattasi di particolari secondari mentre invece la parte fondamentale del racconti, l'origine dei contatti, l'occasione del primo Incontro, il ruolo del soggetti, il quantitativo e il prezzo della sostanza coincide: le piccole divergenze, ad avviso della Corte di merito, ne rafforza la valenza probatoria. B) I SINGOLI RICORSI 1 RICORSO DI NO UI I) BO è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi C), D), E) ed F) (artt. 110 e 81 cpv cp, 73 e 80 comma 2 DPR n. 309/1990 con l'ulteriore aggravante della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa di cui all'art. 7 DL n. 152/1991 (conv. nella legge 203/1991). Gli episodi contestati vedono coinvolti anche altri soggetti giudicati separatamente: Capo C: cessione di kg. 2 di cocaina avvenuta in Cesano Boscone e altrove nel settembre del 2004. Al BO è stato contestato il ruolo di acquirente della sostanza insieme a AN (dai fornitori D'AM e da Cangelosi) successivamente venduta a UC, Di SA e IA IO. Capo D: cessione di 3 kg di cocaina in Cesano Boscone alla fine del 2004. La sostanza era stata acquistata presso i medesimi fornitori di cui al capo c). Capo E: cessione, insieme al AN, di 10 kg di cocaina (fornitori D'AM e NO MA AT) in favore di Di SA, IA e Lo PR ed altri soggetti alla fine del 2004. Fatto avvenuto a fine 2004 in Cologno Monzese, Cesano Boscone e altrove. Capo F:
5-6 cessioni di 5, 6 kg di cocaina ciascuna, dalla fine del 2004 al maggio del 2005 in Cologno Monzese, Cesano Boscone e altrove: il BO è stato ritenuto intermediario (insieme al fratello RL e al AN) tra i fornitori D'AM e NO MA AT e l'acquirente Di SA. 6 L'impugnazione del BO che si sviluppa in un unica complessa censura illustrata da motivi nuovi denunzia la violazione dell'art. 192 comma 3 cpp. - L'Inosservanza del criterio di valutazione della prova dichiarativa di soggetti esaminati ai sensi dell'art. 210 cpp e, comunque la mancanza, la mera apparenza e la manifesta illogicità della motivazione (art. 606 comma 1 lett. c ed e cpp). Esordisce il ricorrente segnalando l'illegittima acquisizione del provvedimento di fermo emesso nel gennaio 2008 nei confronti del BO e del LA (basato sulle dichiarazioni del UC) e l'omessa pronuncia sulla relativa eccezione, evidenziando che II UC, in sede di indagini preliminari aveva parlato di rapporti col solo AN, mentre aveva menzionato il coinvolgimento del BO solo successivamente e che su tale rilievo, non era stata data risposta. Rimprovera ai giudici di non avere tratto le dovute conseguenze dalla premessa logica secondo cui il carattere della immediatezza rende la chiamata più attendibile: il ritardato coinvolgimento del BO doveva pertanto essere valutato con particolare rigore e serietà, così come doveva essere valutato con rigore il fatto che le dichiarazioni del AN non potevano definirsi autonome rispetto a quelle rese in precedenza dal UC proprio perché conosciute perfettamente dal AN in quanto riportate nel provvedimento di fermo a lui notificato: ciò rendeva debole e affievolita a capacità confermativa delle altrul dichiarazioni accusatorie. Altro profilo di illogicità e apparenza nella motivazione consiste nell'avere considerato modeste divergenze quelle che invece erano palesi contraddizioni e di non avere dato giusto peso agli accertamenti di Polizia giudiziaria da cui era risultato un unico viaggio aereo del UC da RM a Milano (in occasione di un incontro di calcio Inter RM nel settembre 2004) e l'assenza di asserite assidue frequentazioni, da parte del AN, della tabaccheria della figlia del BO. Sottolinea che in altri procedimenti i chiamati dal solo AN sono stati assolti (ad eccezione del Di PA per una vicenda però estranea al traffico Milano RM), il che avrebbe dovuto indurre la Corte di merito a considerare privo di sbocchi il contributo del AN, così come lamentato dalla difesa. Si sofferma quindi ad esporre le contraddizioni emerse tra le dichiarazioni dei due collaboranti relativamente ai fatti (capo C) riguardanti la prima fornitura di 2 Kg di cocaina (pagg. 12 e ss ricorso), la seconda fornitura di 3 Kg (capo D: pagg. 15 e ss ricorso), gli episodi di cui al capo F (pag. 17) e capo E (pag. 18)e conclude rilevando: la totale assenza di riscontri obiettivi, la mancanza di convergenza della - chiamata di AN con altra eventuale chiamata, e l'impossibilità di trovare altri elementi confermativi della'attendibilità dell'unico chiamante. Con i motivi nuovi il difensore del BO affronta il vizio motivazionale sotto altro profilo segnalando che sulle cessioni di stupefacenti al "milanesi" AU (Kg 2) e AL (Kg. 1) (cessioni richiamate nelle imputazioni sub D) ed E) e 7 menzionate nelle sole dichiarazioni del AN) la sentenza non ha motivato, nonostante fosse stata sollevata la relativa questione. Il ricorso è infondato.
1.1 La censura riguardante l'illegittima acquisizione del fermo non contiene l'indicazione delle ragioni di diritto su cui si fonda e pertanto non può essere presa in esame, stante il principio della specificità dei motivi (art. 581 lett. c e 591 lett. c cpp).
1.2 Quanto alla questione della lettura da parte del AN delle dichiarazioni rese dal UC nel provvedimento di fermo, la Corte (cfr. sopra) ha dato una risposta priva di vizi logici alle critiche mosse, motivando adeguatamente sulla assenza di condizionamenti subiti dal AN (desumendola innanzitutto dalla ammissione I fatti che lo coinvolgevano, dalle modeste divergenze rinvenibili rispetto alle dichiarazioni del UC, e dall'unico intento che poteva avere indotto il AN a collaborare: necessità di abbreviare la detenzione).
1.3 La critica all'attendibilità del UC per effetto della chiamata ex novo del BO, non menzionato nelle precedenti dichiarazioni accusatorie è infondata perché, ferma la ammissibilità di una "progressione della chiamata" (cfr. sopra), le argomentazioni svolte dalla Corte di merito appaiono logicamente coerenti: esse si fondano sulla natura dell'indagine presso gli uffici palermitani, mentre la critica del ricorrente sul comportamento tenuto dal collaboratore si risolve in definitiva in una diversa valutazione della attendibilità del UC.
1.4 Gli altri profili di inattendibilità delle dichiarazioni del collaboratori sono stati esaminati correttamente dal giudici di merito con valutazioni congrue e immuni da vizi logici. E' appena il caso di rilevare che dalla sentenza del Tribunale, a pag. 4 non risulta affatto che il UC non abbia mai riconosciuto il BO "neppure in fotografia" (cfr. pag. 8 ricorso): la sentenza indica come non riconosciuto solo FI NS.
1.5 La sentenza di primo grado dà atto di una pluralità di viaggi del UC e del Di SA basandosi sui riscontri effettuati dalla PG: infatti, oltre al viaggio in occasione dell'incontro di calcio Inter RM (settembre 2004), è stato riscontrato un volo RM Bologna su cui hanno viaggiato il UC e IO IN (nome che secondo UC era utilizzato dal Di SA in base a un falso documento); e sono stati riscontrati altresì altri voli fatti da NI UC, NI Di SA e NI IN, anche se non si può escludere l'esistenza di omonimi (pag. 19 sentenza), 1.6 L'argomento dell'avvenuta assoluzione di altri imputati in separata sede è stato valutato criticamente dalla Corte di merito laddove (pagg. 21 e ss) ha considerato che la formula di proscioglimento ex art. 425 cpp è stata adoperata dal GUP solo nei casi in cul le accuse erano basate sulle dichiarazioni di uno solo del collaboratori, senza che emergessero ulteriori riscontri. E analoghe considerazioni ha svolto in ordine alle assoluzioni pronunciate sempre dalla Corte d'Appello nell'altro processo, precisando che le due sentenze hanno confermato comunque il giudizio di credibilità di entrambi i collaboratori.
1.7 Le divergenze tra le dichiarazioni che il ricorrente considera determinanti per minarne in radice l'attendibilità sono state in ogni caso valutate dai gludici di merito che le hanno attribuite a possibili confusioni dovute alle molteplicità degli episodi descritti (cfr. pag. 25 in ordine all'imputazione sub C) ritenendo invece che la parte fondamentale dei racconti riguardante l'origine dei contatti, la quantità delle varie forniture, il prezzo, coincide. Quanto al capo D) la Corte ha ritenuto che le due chiamate si riscontrano mentre le divergenze sono irrilevanti. Ed ha richiamato, senza nulla aggiungere, quanto osservato dal primi giudici i quali a loro volta avevano ricostruito le modalità del fatto partendo dal viaggio a Milano-via Bologna sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori (pagg. 30 e ss sentenza di primo grado). La Corte, poi, quanto al reato sub E) ha considerato anche le convergenti dichiarazioni del NZ (altro collaboratore già affiliato a "Cosa Nostra" e non coinvolto direttamente nella vicenda) il quale ha riferito di essere a conoscenza del traffico di droga del UC tra Milano e RM e del fatto che a Milano il loro canale di rifornimento era UI BO;
la Corte ha motivato sulla permanenza del BO nella tabaccheria gestita dalla figlia.
1.8 La critica mossa con i motivi aggiunti in ordine alla omessa motivazione sulle cessioni poste in essere in favore dei "milanesi" AU, BO e LO (capi D ed E) è infondata perché dalla lettura delle due sentenze si evince che tali episodi, seppur formalmente enunciati nel capi di imputazione e sflorati dalle deposizioni del solo AN (v. pagg. 31 e 34 sentenza di primo grado), in realtà non sono stati proprio valutati dai giudici di merito nel fondare il giudizio di responsabilità penale del BO (cfr. pagg. 32 e 34 sentenza di primo grado che, nel ricostruire le due vicende, richiama solo i passaggi relativi alla fornitura ai siciliani). E lo stesso dicasi per la sentenza di appello (cfr. pagg. 26 e 27). In definitiva la critica si risolve in una diversa valutazione del materiale probatorio, che in questa sede non è consentita, 2. RICORSO DI NO EL (in ordine al reato di cui al capo G).
2.1 Il OR è stato ritenuto colpevole del reato di cui al capo G Insieme ad altri imputati, tra cui Lo PR e IA (cessione di cinque kg di cocaina nell'aprile maggio del 2005). Col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 192 comma 3 cpp in relazione all'art. 73 DPR 309/1990 nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b ed e cpp. Osserva in particolare che la Corte milanese non ha rispettato I principi consolidati in ambito di valutazione della chiamata di correo perché la ricostruzione dei fatti operata dai collaboratori non aveva trovato nessun riscontro specifico esterno individualizzante. Afferma Inoltre che la convergenza del molteplice ritenuta dalla Corte di merito avrebbe dovuto trovare maggior sostegno motivazionale sia nei fatti che nella attendibilità del singolo episodio perché l'assunzione diretta di responsabilità per costituire metro di giudizio di una valutazione di attendibilità, deve comunque affiancarsi ad altri indici di veridicità che denotino nel complesso la plausibilità del racconto;
secondo il ricorrente, l'attendibilità dei collaboratori, seppur dimostrata in relazione ad altri capi di imputazione, non poteva trasferirsi automaticamente anche al capo G senza trovare adeguato compendio di riscontri. In definitiva, la sua condanna, se confrontata con quanto asserito dal tribunale nel giudizio di primo grado e con quanto censurato con l'atto di appello, evidenza una chiara omissione motivazionale. Il motivo è infondato. La Corte d'Appello (pag. 28) ha motivato sulla responsabilità dell'imputato osservando sempre sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboratori che OR - "figlioccio" di Di SA" aveva portato la droga a RM e che la stessa era stata presa in consegna da Di SA, IA e Lo PR..... Ha osservato inoltre che OR ne aveva tenuto mezzo chilo;
ha poi richiamato gli accertamenti di PG riferiti dal teste LI circa i rapporti tra OR e AN, tra quest'ultimo e Lo PR, tra Di SA e OR, la comune detenzione di entrambi a Voghera, la permanenza di AN nel periodo di Pasqua 2005. Ha comunque ritenuto rigorose le valutazioni dei primi giudici sulla responsabilità dell'imputato, Il percorso motivazionale, certamente sintetico, è comunque congruo avendo la Corte dato conto precedentemente della attendibilità dei collaboratori e degli elementi di fatto da cui ha poi tratto il proprio convincimento.
2.2. Il OR enuncia altre due censure, relative, rispettivamente alla ritenuta aggravante della ingente quantità di stupefacente e al diniego della attenuanti generiche: per evidenti ragioni di sintesi espositiva, di esse si tratterà appresso (cfr. infra sub paragrafi 5 e 6).
3. RICORSO DI LO ST MM (in ordine al reato di cui al capo G).
3.1 Con la prima censura illustrata da motivo aggiunto l'imputato lamenta la - violazione dell'art. 606 lett. e cpp in relazione all'art. 125 comma 2 n. 3 cpp e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione. Rileva in particolare che la Corte milanese, pur utilizzando le medesime fonti di prova (cioè le chiamate di correo del UC e del AN) ed i medesimi criteri di valutazione della prova, in modo del tutto paradossale, applattendosi sulle argomentazioni svolte dal primi giudici, glunge dapprima all'assoluzione dal reato sub E (ritenendo generiche e prive di riscontri esterni individualizzanti le dichiarazioni dei collaboratori) per poi ritenerlo responsabile del reato di cui al capo G (mutando in tal caso radicalmente Il giudizio nei confronti del due propalanti con argomentazioni contraddittorie e di scarso pregio logico-giuridico), benché le due imputazioni si differenziassero solo per ciò che concerne il momento 10 storico della presunta consumazione. In sostanza, a dire del ricorrente, la Corte milanese ha valutato in modo difforme gli stessi elementi probatori a carico, costituiti dalle medesime dichiarazioni di correo, generando in tal modo un percorso argomentativo carente, distonico ed illogico. Coi motivi aggiunti critica nuovamente la decisione ritenendola priva di motivazione sulle specifiche censure formulate con l'atto di appello. 13.2 Col secondo motivo anch'esso illustrato da motivo aggiunto lamenta la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cpp con riferimento agli artt. 110 cp, 73 DPR n. 309/1990, 192 comma 3 e 533 cpp. Osserva in particolare che il giudice di merito ha dedotto la responsabilità penale del ricorrente da risultanze di equivoco valore e significato e soprattutto da condotte insignificanti sotto il profilo penale, idonee (così testualmente, n.d.r) a dimostrare che l'imputato abbia ricevuto o comunque detenuto 5 Kg di cocaina nell'aprile-maggio 2005. Insiste nuovamente sull'assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni dei due collaboratori, il cui contributo definisce vago e generico osservando che sulla scorta di una ipotizzata società (IA, Di SA e Lo PR), viene in realtà traslata integralmente in capo al Lo PR l'accusa mossa in realtà al solo Di SA e rilevando che - contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito- le dichiarazioni dell'altro collaboratore, il AN, non sono riuscite a fornire una visione precisa della vicenda, rendendo così del tutto insignificanti ed inidonee le dichiarazioni del UC. Nega quindi la affermata sussistenza della convergenza del molteplice, rimproverando ancora una volta alla Corte milanese di aver operato un implicito rinvio per relationem alla decisione dei primo grado sottraendosi così al doveroso compito di controllo. Procede poi ad una rassegna della giurisprudenza in ordine ai criteri di valutazione della chiamata di correo, e conclude per l'assenza di elementi tali da giustificare, oltre ogni ragionevole dubbio, una affermazione di responsabilità. Con i motivi aggiunti insiste, attraverso ulteriori richiami giurisprudenziali, sulla violazione dei criteri di valutazione della dichiarazione dei collaboratori. Le due censure, strettamente connesse per il tipo di vizio dedotto, vanno esaminate congiuntamente e rigettate. Quanto alla critica sulla diversità di giudizio in ordine alle imputazioni di cui ai capi E) e G), non emerge nessuna contraddittorietà tra le due pronunce perché quella assolutoria emessa dal Tribunale (relativa ad un episodio completamente diverso: acquisto di 7 kg avvenuto alla fine del 2004: capo E) si fonda sull'assenza di elementi per la "genericità delle dichiarazioni" circa l'appartenenza al gruppo di Di SA, ma con riferimento a quel traffici sopra descritti (cioè alla consegna di kg 7 di cocaina presi da Di SA a Natale del 2004 e non per la inattendibilità dei dichiaranti, che è tutt'altro concetto). 11 In ordine al coinvolgimento del Lo PR nell'episodio di cui al capo G, la Corte di merito ha motivato congruamente sulla attendibilità dei collaboratori nel rispetto di criteri di cui si è detto sopra sub A. Ha quindi osservato (pag. 28) che dalla descrizione della vicenda fatta da UC e AN la droga portata a RM dal OR era stata presa da Di SA, IA e Lo PR "che erano in società tra loro e che l'avevano pagata un poco alla volta..". Ha ritenuto l'episodio descritto in maniera circostanziata anche attraverso riferimenti temporali. La Corte d'Appello ha ritenuto rigorose le valutazioni della sentenza di primo grado. E il Tribunale di Milano, sulla base delle dichiarazioni di UC e AN, aveva sottolineato il ruolo di Lo PR, insieme a IA nel risolvere la situazione del 5 kg di cocaina vaganti per RM (a causa dell'assenza di domanda), prendendola quasi tutta, smerciandola e pagandola poco alla volta (pagg. 34 e ss).
3.3. Dei restanti terzo e quarto motivo - riguardanti l'aggravante dell'ingente quantità e il diniego delle generiche - si tratterà appresso per le stesse ragioni indicate sopra.
4. RICORSO DI CI RE(in ordine al reato di cui al capo G). Col primo motivo, il ricorrente IA lamenta la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 cpp rimproverando alla Corte l'errore nella valutazione dell'attendibilità intrinseca del correo (operata in maniera sommaria e generica, senza operare una distinzione tra le varie posizioni degli imputati). Evidenzia la illogicità del ragionamento laddove per violazioni della stessa norma in tempi diversi le dichiarazioni dei collaboratori sono state ritenute in un caso attendibili e nell'altro inattendibili. Rileva inoltre che l'affermazione circa la sua appartenenza al Gruppo Di SA non risulta supportata da alcun riscontro esterno, anche con riferimento agli accertamenti di Polizia Giudiziaria riferiti dal teste LI. Rimprovera inoltre l'errore nel considerare attendibile il AN il quale aveva deciso di collaborare dopo quere letto l'ordinanza cautelare e quindi le dichiarazioni dell'altro collaboratore UC. Secondo il ricorrente, le dichiarazioni dei due collaboratori sono state in più punti divergenti ed inoltre la sentenza si rivela illogica perché il ragionamento si fonda su mere congetture.
4.2. Con un secondo motivo di ricorso il IA denunzia il vizio di motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano con riferimento al ruolo da lui rivestito nella vicenda contestata sub G). Secondo il ricorrente, la Corte milanese ha richiamato la decisione del primo giudice senza dare alcuna risposta alle specifiche censure riguardanti la contraddittorietà tra l'assoluzione dal reato di cui al capo E) e la condanna pronunciata per il reato di cui al capo G), non avendo il giudice di merito Indicato alcun elemento individualizzante circa il ruolo del IA in occasione dei fatti per i quali è stato ritenuto colpevole (capo G). 12 4.3. Vizio di motivazione sulla colpevolezza nel reato sub G. E' questo il terzo motivo, con il quale il IA si duole nuovamente della mancanza di motivazione sul suo ruolo nella vicenda, osservando che la mera dichiarazione di un collaboratore (confermata dall'altro che ne ha preso conoscenza attraverso la lettura dell'ordinanza cautelare) è solo un indizio. -4.4 Queste censure che involgendo il profilo motivazionale ben possono essere esaminiate congiuntamente - sono infondate. Premesso che sarebbe stato preciso onere del ricorrente evidenziare i profili di contrasto tra le dichiarazioni dei collaboratori e di indicare i punti della decisione fondati su mere congetture, va richiamato quanto già rilevato sopra circa l'attendibilità dei chiamanti e circa l'asserita contraddittorietà delle pronunce intervenute sui capi E) e G) della rubrica. Sulla asserita lettura delle dichiarazioni del UC da parte del AN (e quindi sulla assenza di originalità delle stesse) la Corte di merito ha dato una motivazione esauriente nel ritenere tale particolare irrilevante ai fini della attendibilità del AN (cfr. sopra sub A). Sul coinvolgimento nel reato sub G, valgono le considerazioni sopra svolte nell'esame del ricorso Lo PR a cui pertanto si rimanda.
5. RICORSI DEGLI IMPUTATI LO ST, NO E CI SULLA APPLICAZIONE DELL'AGGRAVANTE DELL'INGENTE QUANTITA' DI CUI ALL'ART. 80 DEL DPR N. 309/1990. 5.1 Viene denunziata dal OR (secondo motivo), dal Lo PR (terzo motivo), e dal IA (quarto motivo) la violazione di legge in relazione all'art. 80 DPR n. 309/1990 (artt. 606 comma 1 lett. b cpp). Il primo e il terzo imputato denunziano altresì il vizio di motivazione della sentenza impugnata (artt. 606 comma 1 lett. e cpp). Il OR osserva che la Corte di merito innanzitutto avrebbe dovuto valutare l'applicabilità dell'aggravante in relazione ad ogni singolo episodio ed inoltre ha errate nel fondare l'aggravate sulla posizione verticistica dei soggetti coinvolti perché ciò che conta è solamente la specifica quantità sella sostanza oggetto della singola transazione e la sua qualità, ma non certe il ruolo dei compartecipi (cfr. pag. 13 del ricorso). Ancora, sottolinea la mancata analisi della sostanza al fine di verificarne la qualità e la quantità, ed in ogni caso, la pessima qualità della stessa, secondo le dichiarazioni del collaboratori. Il Lo PR rimprovera alla Corte di merito di non avere considerato che il mercato era ormai saturo, come riferito dagli stessi collaboratori, e quindi non c'era il rischio di maggiore diffusione (cfr. pag. 14 del ricorso). Nei motivi aggiunti richiama la recente giurisprudenza delle sezioni unite (che si fonda interamente sulla sostanza quantificata in concreto) per sottolineare l'inapplicabilità dell'aggravante al caso di specie, non essendo possibile la sua quantificazione. 13 Il IA, a sua volta, rileva che la mancanza di analisi quantitative della sostanza (dovuta alla assenza di sequestri) e la pessima qualità della stessa, confermata dai collaboratori e riconosciuta dalla Corte d'Appello, si pone in contraddizione con il riconoscimento dell'aggravante, che in sostanza si fonda solo sul mero dato ponderale.
5.2 L'identità della censura e la parziale coincidenza delle argomentazioni poste dagli imputati a sostegno della stessa inducono ad una trattazione unitaria. La censura è fondata. Le sezioni unite, risolvendo i contrasti giurisprudenziali sorti sul concetto di quantità ingenti di sostanze stupefacenti adoperato dal legislatore, hanno affermato il seguente principio di diritto: in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata (cfr. Sez. U, Sentenza n. 36258 del 24/05/2012 Ud. dep. 20/09/2012 Rv. 253150). La Corte d'Appello ha invece motivato osservando che, anche se l'assenza di sequestri non ha reso possibile l'effettuazione di analisi quantitative e che in taluni casi, come gli stessi collaboratori hanno riferito, si è trattato di droga di pessima qualità, la collocazione al vertici di questo genere di traffici dei soggetti nei medesimi coinvolti e, conseguentemente i tagli cui la sostanza era necessariamente destinata prima della sua immissione ultima sul mercato (per questo certo di notevole д estensione) non consentono l'esclusione, per tali quantitativi, della contestata aggravante (cfr. pag. 25). La decisione non appare condivisibile alla stregua dell'esposto principio, al quale si intende dare senz'altro continuità. Nel caso di specie, infatti, non essendosi mai proceduto alla quantificazione e all'analisi della sostanza (mai sequestrata), mancavano addirittura i presupposti per valutare la sussistenza della predetta aggravante che pertanto deve necessariamente essere eliminata, annullandosi in tal senso la sentenza impugnata senza rinvio. Per la successiva rideterminazione della pena, va invece disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Milano, trattandosi di attività rimessa alla valutazione del giudice di merito.
6. RICORSI DEGLI IMPUTATI LO ST E NO SUL DINIEGO DELLE ATTENUANTI GENERICHE 6.1 Gli imputati Lo PR e OR denunziano la violazione dell'art. 62 bis cp e il vizio di motivazione dolendosi del dinlego delle attenuanti generiche (quarto motivo Lo PR e terzo motivo OR). 14 Il Lo PR (pag. 15 ricorso) rileva che la Corte si è limitata ad un mero rinvio ad astratti principi socio-criminali, laddove invece avrebbe dovuto basarsi Su comportamenti specifici e concreti indicando i parametri utilizzati per giustificare II diniego, mentre il OR (pagg. 21 e ss) evidenzia la sua posizione marginale nella vicenda (essendo imputato solo per un episodio ed estraneo al generale commercio messo in piedi dai colmputati), lamentando altresì la mancanza di una risposta personalizzata e specifica da parte della Corte di merito, che invece ha motivato per tutti il rigetto in maniera generica.
6.2 Anche questo motivo, per le stesse ragioni di cui sopra, si presta a trattazione unitaria, ma, a differenza del precedente, si rivela privo di fondamento. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, Sentenza n. 41365 del 28/10/2010 Ud. dep. 23/11/2010 Rv. 248737; Sez. 2, Sentenza n. 3609 del 18/01/2011 Ud. dep. 01/02/2011 Rv. 249163). E' stato altresì affermato che la motivazione cumulativa di diniego delle attenuanti generiche ............ non pecca di genericità qualora, riferendosi a più correl consociati, il tema privilegiato sia quello della gravità del fatto e della pericolosità dei soggetti, desunta quest'ultima dalla gravità del reato e dal quadro di ambiente (cfr. cass. Sez. 1, Sentenza n. 3104 del 09/12/1983 Ud. (dep. 05/04/1984) Rv. 163518. Nel caso di specie, la Corte di Milano ha argomentato il diniego delle attenuanti generiche considerando la molteplicità degli episodi e i quantitativi trattati, significativi di un inserimento degli imputati ad alto livello nell'illecito traffico di cui si discute, la caratura criminale di tutti i predetti pluricondannati per gravi reati, anche in materia di stupefacenti, e ha aggiunto di non avere riscontrato alcun elemento positivo di valutazione cui ancorare le invocate attenuanti o tale da giustificare una riduzione della pena irrogata, che appare congrua e adeguata (cfr. pag. 29 sentenza impugnata). Come si vede la Corte, attraverso un percorso privo di salti logici, ha considerato la gravità del fatti e la personalità degli imputati sottolineando i loro precedenti penali, anche specifici: dunque, la decisione non è qui sindacabile.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di OR, Lo PR e IA limitatamente alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 80 del DPR n. 309/1990, che elimina. Annulla la sentenza medesima, nel confronti di OR, Lo PR e IA, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, per la rideterminazione della pena. 15 Rigetta i ricorsi nel delle spese processuali. Così deciso in Roma Il cons. est. finns oil resto e condanna il ricorrente BO UI al pagamento il 20.2.2013. Il Presidente Aero file DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 21 MAG 2013 A M E R P 203 IL CANCELLIERE Luana Mariani 16