Sentenza 23 maggio 2007
Massime • 2
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto.
In tema di prevenzione antinfortunistica, perchè la condotta colposa del lavoratore faccia venir meno la responsabilità del datore di lavoro, occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, configurabile come un fatto assolutamente eccezionale, del tutto al di fuori della normale prevedibilità. (Fattispecie in tema di omicidio colposo causato dalla violazione di norme antinfortunistiche, in cui la Corte ha rigettato il ricorso del datore di lavoro non ritenendo abnorme il comportamento del lavoratore che aveva rimosso prematuramente due "cristi" che sorreggevano una trave di cemento armato, la cui gettata era di recente esecuzione, rimanendo travolto dal crollo della stessa).
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Il compito del datore di lavoro è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori, e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure: di tal che, ove dette misure consistano in particolari cose o strumenti, è necessario che questi strumenti siano messi a portata di mano del lavoratore. Il datore di lavoro deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore, e non deve perciò limitarsi ad informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2007, n. 25532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25532 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 23/05/2007
Dott. BRUSCO Carlo PE - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 796
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 11056/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensori di IN CI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 7 novembre 2002 dalla Corte di appello di Firenze;
- udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. IANNELLI Mario, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
- uditi i difensori di fiducia dell'imputato, avv. SCHIAVOTTI Umberto di Firenze e avv. Carlo ANCILLOTTI di Empoli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermava la condanna, alla pena di mesi otto di reclusione, di CI AL IN per il delitto di omicidio colposo (art.589 c.p.) commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in Capannori il 28 dicembre 1994, in danno di LU IN DEL MONDO.
1.1. All'imputato, legale rappresentante della S.r.l. MML, era stato addebitato di avere, per negligenza e violando le norme anzidette, omesso di disporre e di esigere che i disarmi delle travi fossero eseguiti con la sorveglianza del capo cantiere e con l'autorizzazione del direttore dei lavori.
Il IN, nel rimuovere due "cristi" che sorreggevano una trave di cemento armato la cui gettata era di recente esecuzione, era stato travolto dal crollo della trave.
Il Tribunale di LUCCA, con sentenza in data 29 ottobre 2001, aveva condannato l'imputato alla pena sopra menzionata.
Secondo il primo giudice, l'infortunio era maturato in un cantiere in cui i dipendenti "versavano ... in una situazione di abbandono", per la mancanza di misure di sicurezza e di controlli.
L'imputato non aveva predisposto alcun piano di sicurezza ne' aveva inviato in cantiere persone responsabili del controllo.
1.2. La Corte di appello di Firenze confermava - come si è detto - la sentenza di primo grado.
1.2.1. Affrontava, anzi tutto, ritenendola priva di fondamento, la dedotta questione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio perché preceduta da avviso di conclusione delle indagini preliminari dal quale non era dato evincersi chi concorresse con il IN nel reato ipotizzato.
Rilevava la Corte territoriale che l'imputato non aveva interesse alcuno a coltivare quella doglianza, atteso che, dopo l'assoluzione in primo grado di NT EZ, indicato come capo cantiere della MML, era rimasto l'unico a dover rispondere del reato di omicidio colposo.
In ogni caso - precisava la Corte - la denunciata omissione non sussisteva perché il nome di NT EZ era rilevabile "quanto meno dall'indirizzo apposto sull'avviso stesso".
1.2.2. Nel merito la Corte osservava:
- che la MML operava in regime di subappalto, non quale mero fornitore di manodopera (l'appaltante procurava soltanto cemento e ferro, ragione per cui il restante materiale, tra cui il legname, era fornito dalla MML);
- che, quand'anche si fosse trattato di mero appalto di manodopera, la responsabilità dell'imputato non sarebbe venuta meno, gravando sul medesimo il dovere di accertarsi che l'ambiente di lavoro (nella specie, il cantiere edile apprestato dall'appaltante) avesse i requisiti di affidabilità e di legalità quanto a presidi infortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, nonché il dovere di vigilare costantemente a che le condizioni di sicurezza fossero mantenute per tutto il tempo in cui sarebbe stata prestata l'opera (come affermato da Cass. S.U. 11 marzo 1999, Loparco);
- che, inoltre, dal contratto di subappalto risultava come l'imputato si fosse assunto "l'obbligo di curare l'adozione ... di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni" ed avesse, al contempo, dichiarato di esonerare la Cooperativa SA da ogni responsabilità "per qualsiasi infortunio ... delle proprie maestranze";
- che, per contro, mai l'imputato si era preoccupato della sicurezza delle proprie maestranze (secondo le dichiarazioni di ZE, non aveva mai messo piede in cantiere e, al momento dell'infortunio, si trovava a Napoli per trascorrervi le festività natalizie;
a detta dell'ispettore VENTURI "il cantiere mancava delle più elementari prescrizioni in tema di sicurezza"; come dichiarato dal maresciallo MEI "in cantiere regnava totale confusione");
- che non rispondeva al vero che gli operai fossero stati "seguiti" da SA VA, dipendente e capocantiere della subappaltante Cooperativa SA (Muratori, sterratori & affini); questi, tra l'altro, considerava come capocantiere della MML PE EZ (che in realtà si chiamava NT);
- che era da escludersi, inoltre, quanto affermato dal IN, e cioè che gli operai reclutati fossero molto esperti (le false generalità non deponevano certo in tal senso ed il IN era stato assunto il giorno prima);
- che l'imputato avrebbe, in ogni caso, dovuto nominare un delegato alla sicurezza (che non avrebbe potuto essere il VA, la cui presenza in cantiere non dipendeva dalla volontà del IN e neppure NT EZ, che non ne aveva le capacità professionali;
- che era irrilevante che l'imputato avesse aderito al piano di sicurezza redatto dalla Cooperativa SA in quanto l'adesione non lo esonerava dal predisporne uno proprio "per ciò che più direttamente gli competeva";
che, inoltre, l'imputato si era contrattualmente obbligato a predisporre, tramite un responsabile di cantiere, prima dell'inizio dei lavori un piano per la sicurezza fisica dei lavoratori.
1.2.3. Concludeva la Corte territoriale, confermando la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 589 c.p., comma 2, (fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro).
Nel capo di imputazione era stata, invero, esplicitamente contestata la "inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro". Nel corso del dibattimento era, poi, emerso trattarsi non della violazione della disposizione di cui al D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 67 (effettivamente ravvisabile soltanto per le armature di grandi opere ex D.P.R. n. 164 del 1956, art. 64, comma 2), quanto piuttosto della violazione del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 4, che fa carico al datore di lavoro di attuare le misure di sicurezza, di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti, di disporre e di esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione posti a loro disposizione.
2. Avverso l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, affidandosi a due distinti atti.
2.1. Con il primo motivo del primo ricorso deduce l'erronea applicazione del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 67, lamentando la conseguente illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
Non sussistendo la violazione del citato art. 67, da cui l'imputazione fa discendere direttamente l'evento, ne consegue - afferma il ricorrente - l'insussistenza del fatto.
La contraddittorieta della motivazione e la sua illogicità si coglierebbero, invece, nella parte in cui la Corte afferma che all'imputato era stata contestata non tanto l'assenza di una persona che vigilasse sul lavoro dei suoi operai, quanto la circostanza che in cantiere non fosse presente una persona, da lui designata, che sovrintendesse alla sicurezza.
Il modo di argomentare sarebbe palesemente illogico, atteso che, nel momento in cui si riconosce che esistevano un capocantiere preposto al controllo dell'osservanza della normativa antinfortunistica (il citato VA) ed un piano di sicurezza attuato dall'appaltante, nessuna censura avrebbe potuto essere mossa all'imputato. La sentenza impugnata sarebbe, inoltre, illogica nella parte in cui, affrontando il problema della qualificazione giuridica del negozio intercorso tra la Cooperativa SA e la MML, richiama la citata sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in data 11 marzo 1999 nel procedimento Loparco. Nella sentenza in questione, la responsabilità del subappaltante deriva dal fatto che, benché consapevole della carenza di impalcature, avesse lasciato operare il dipendente in condizioni di rischio illegale.
Nel caso di specie, la situazione oggettiva era, invece, del tutto diversa perché l'imputato sapeva che i propri dipendenti operavano sotto il controllo di una persona capace come il VA, al quale competeva di controllare il disarmo del solaio.
2.2. Con il secondo motivo del primo atto e con il settimo motivo del secondo atto il ricorrente sostiene che l'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 589 c.p.p., comma 2 ("non risultando violato il citato D.P.R. n. 164 del 1956, art. 67") determina la prescrizione del reato (commesso il 28 dicembre 1994) a seguito dell'avvenuta concessione (nel corso del giudizio di primo grado) delle circostanze attenuanti generiche.
Nè potrebbe sostenersi - come affermato dalla Corte territoriale - che il generico riferimento, contenuto nel capo di imputazione, alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ricomprende anche la violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art.
4. Tale soluzione urterebbe, invero, con il principio del contraddittorio, che presuppone la precisa contestazione del fatto all'imputato nei suoi elementi essenziali ed accidentali.
2.3. Con il terzo motivo del primo ricorso e con l'ottavo motivo del secondo ricorso il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello si sia "dimenticata" di motivare espressamente in ordine alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, così come richiesto nell'atto di appello.
La Corte territoriale avrebbe, dunque, trascurato di affrontare un punto specifico, oggetto di gravame, della decisione impugnata.
2.4. Con il primo motivo del secondo ricorso il ricorrente insiste nel denunciare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio perché preceduta da avviso di conclusione delle indagini preliminari nullo "per incertezza assoluta in ordine all'attribuzione soggettiva del concorso di persone nel reato di cui all'art. 589 c.p.". L'incertezza deriverebbe dal fatto che, essendovi due imputati corrispondenti al cognome EZ (NT e PE), non appariva chiaro, dalla lettura dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, quale dei due concorresse con il IN nel contestato omicidio colposo.
Soltanto nella copia dell'avviso notificata al difensore era stato aggiunto a penna il nome NT, ma ciò non aveva risolto l'incertezza. Il vizio inficia, quale nullità di ordine generale, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari poiché l'art. 415 bis c.p.p. prevede che esso contenga la "sommaria enunciazione del fatto", locuzione che imporrebbe "un'attribuzione soggettiva determinata ed in equivoca, si da consentire lo sviluppo dei diritti di difesa consequenziali, tra i quali, non ultimo, l'interrogatorio dell'indagato".
Tale vizio è fonte di nullità derivata, ai sensi dell'art. 416 c.p.p., della richiesta di rinvio a giudizio.
Neppure oggi - sottolinea il ricorrente - sarebbe indifferente sapere se il reato sia attribuito in concorso oppure no.
IN aveva diritto ad un avviso che fosse, quanto al concorso di persone, soggettivamente determinato e qualificato.
2.5. Con il secondo motivo del secondo ricorso il ricorrente denuncia la contraddittorietà e l'intrinseca illogicità della motivazione della sentenza impugnata in punto di qualificazione del contratto. A suo avviso il contratto stipulato sarebbe in realtà un subappalto di manodopera.
In altre parole, la cooperativa SA aveva fornito tutto quanto necessario (cemento, ferro, pannelli prefabbricati, legname, ecc.) per la realizzazione delle opere e la MML aveva messo a disposizione soltanto la manodopera.
D'altra parte, l'opera prevista era individuata nel c.d. grezzo e gran parte del lavoro avveniva mediante l'incastro di pannelli prefabbricati, il cui assemblaggio prevedeva esclusivamente l'uso della manodopera.
E per questa ragione il cantiere era nel possesso esclusivo della Cooperativa SA;
il geometra SA VA, dipendente della Cooperativa medesima, era addetto a controllare l'esecuzione dei lavori e ad impartire le istruzioni anche ai lavoratori mesi a disposizione dalla MML;
esisteva un piano di sicurezza predisposto dalla committente.
In conclusione, in apparenza si era in presenza di un "vero" contratto di appalto che dissimulava, tuttavia, un appalto di mere prestazioni di lavoro, vietato dal L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art.
1. Appariva, dunque, intrinsecamente contraddittoria - secondo il ricorrente - la sentenza impugnata, atteso che, da un lato, affermava che non era stata raccolta prova alcuna del fatto che ci si trovasse al cospetto di un appalto di manodopera, dall'altro, spiegava che l'istruttoria dibattimentale aveva posto in evidenza che era la Cooperativa SA a procurare il cemento ed il ferro.
Se è vero - conclude il ricorrente - che la giurisprudenza pone a carico dell'intermediario di manodopera il dovere di accertarsi che l'ambiente di lavoro abbia i requisiti di affidabilità e di legalità, è altrettanto vero che la mancata incriminazione dei rappresentanti della Cooperativa SA postula l'esistenza di una condotta pienamente legittima quanto a presidi antinfortunistici, escludendo, di riflesso, qualsivoglia responsabilità omissiva della committente.
Non sussistendo, dunque, omissione penalmente rilevante addebitabile alla committente, non potrebbe sussistere colposa cooperazione dell'intermediario.
In sintesi, la contraddizione logica della motivazione conseguirebbe all'errata qualificazione giuridica del contratto stipulato.
2.6. Con il terzo motivo del secondo ricorso il ricorrente deduce la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 589 e 113 c.p., e art. 40 c.p., comma 2, nonché della citata L. n. 1369 del 1960, art.1, osservando che le censure svolte con il precedente motivo si estendono anche all'erronea applicazione delle disposizioni anzidette sotto il profilo dell'inesatta individuazione del rapporto di causalità tra omissione ed evento.
La sentenza impugnata non avrebbe - si ribadisce - tenuto conto del fatto che la responsabilità attribuibile all'intermediario di manodopera è qualificabile come "cooperazione colposa" sussidiaria alla condotta del datore di lavoro.
2.7. Con il quarto motivo del secondo ricorso il ricorrente si duole della manifesta illogicità della sentenza impugnata in punto di qualificazione della condotta della vittima, nonché della contraddittorietà intrinseca della motivazione in ordine alla "confusione", elevata a "fattore causale" della condotta della vittima.
I sostegni, che in edilizia si usano con largo impiego in cantiere ogni volta che si debba puntellare un peso, erano a disposizione in gran quantità, senza pertanto che fosse necessario prelevarli da quelli messi in opera.
La Corte non avrebbe mai dato atto, tuttavia, della circostanza che la vittima avesse realizzato una condotta atipica ed inopinabile andando a prendere "i cristi in opera" anziché quelli esistenti nel deposito e prelevandoli, tra l'altro, "da sotto la trave gettata il giorno prima da lui stesso".
Sotto questo profilo, pertanto, la sentenza si caratterizzerebbe per illogicità perché non "evidenzia ... l'insussistente nesso causale tra la condotta attribuita all'imputato e l'evento" e non approfondirebbe il tema della incidenza causale della condotta tenuta dalla vittima.
2.8. Con il quinto motivo del secondo ricorso il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 589 c.p., e art. 40 c.p., comma 2. Il ricorrente torna, in sostanza, sul tema trattato nel motivo precedente, affermando che il rapporto di causalità tra condotta dell'imputato ed evento sarebbe stato reciso ed interrotto dal comportamento della vittima.
2.9. Con il sesto motivo del secondo ricorso il ricorrente si duole della contraddittorietà logica della motivazione della sentenza impugnata che, da un lato, afferma che l'evento non si sarebbe verificato se IN, nell'esecuzione del disarmo, fosse stato "controllato", dall'altro, limita la colpa specifica addebitata alla violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art.
4. Anche in tal caso il ricorrente censura la condotta della vittima, particolarmente ingiustificata dato che IN era stato "perfettamente istruito".
2.10. Con l'ottavo motivo del secondo ricorso il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in punto di gravità della condotta e di bilanciamento fra circostanze aggravanti ed attenuanti.
La Corte di appello aveva dichiarato insussistente la violazione del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 67, e ciò avrebbe dovuto indurre ad una rivisitazione del giudizio di bilanciamento. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
3.1. Va, anzitutto, esaminato il primo motivo del secondo ricorso (v. supra. 2.4), avendo il medesimo ad oggetto l'asserita inosservanza di disposizioni processuali stabilite a pena di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e, di riflesso, della richiesta di rinvio a giudizio. Il motivo è destituito di fondamento.
L'art. 416 c.p.p., comma 1, stabilisce che la richiesta di rinvio a giudizio è nulla "se non è preceduta dall'avviso previsto dall'art.415 bis c.p.p.". È naturalmente necessario, ad evitare l'anzidetta nullità, che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari non sia, a sua volta, viziato da nullità non sanate.
E, nella specie, l'avviso non è viziato da alcuna nullità. Lo scopo che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari si propone è quello di porre l'indagato in condizione, se lo ritiene, di contrastare, già nella fase delle indagini, la preannunciata intenzione del pubblico ministero di esercitare l'azione penale nei suoi confronti.
Il contenuto dell'avviso è, dunque, modulato in vista del raggiungimento di detto scopo.
L'indagato deve essere messo al corrente della possibilità di avere accesso agli atti ed informato della possibilità di integrare il quadro probatorio (con memorie, documenti, investigazioni difensive e sollecitazioni per ulteriori indagini) e di attivare l'autodifesa (mediante le dichiarazioni o l'interrogatorio).
Sempre in questa prospettiva l'articolo 415 bis c.p.p., prevede, al comma 2, che l'avviso debba contenere "la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto".
L'avviso deve, in altre parole, contenere l'addebito preliminare, la cui enunciazione, per quanto "sommaria", deve comunque essere funzionale al perseguimento degli scopi anzidetto. L'incolpazione preliminare deve essere enunciata in modo tale da non determinare alcuna apprezzabile compromissione delle facoltà difensive in relazione alle quali l'avviso è apprestato. Orbene, nel caso di specie è da escludere che l'asserita mancanza di chiarezza dell'avviso in ordine all'individuazione del soggetto concorrente nel fatto addebitato abbia pregiudicato il diritto di difesa dell'indagato.
Il quale - si badi bene - non lamenta insanabili carenze dell'enunciazione del fatto addebitatogli, ma si duole di non avere compreso a chi fosse stato contestato il "concorso" nell'omicidio colposo, trascurando che, vertendosi in tema di cooperazione colposa (o di concorso di cause indipendenti), ciò che in ogni caso rileva è che sia stata compiutamente enunciata (e, nel caso in esame, lo è stata) la condotta colposa ipotizzata a carico del destinatario dell'avviso.
Va detto, comunque, per completezza che la Corte territoriale ha chiarito che la denunciata incertezza era da ritenersi insussistente perché il nome di NT EZ era, comunque, rilevabile "dall'indirizzo apposto sull'avviso".
Circostanza - è opportuno rilevarlo - che il ricorrente non ha contestato, se non con censure generiche, come tali inammissibili.
3.2. Il primo motivo del ricorso è infondato.
Esso propone questioni insuscettibili di considerazione nel giudizio di legittimità perché essenzialmente dirette a contestare i presupposti di fatto dai quali muove la sentenza impugnata per pervenire all'affermazione di responsabilità.
Soltanto nella parte in cui il ricorrente deduce contraddittorietà ed illogicità della motivazione il motivo è ammissibile, ma infondato.
La motivazione della sentenza impugnata non presenta, invero, le asserite illogicità e contraddittorietà.
In particolare, la sentenza, con argomentazioni adeguate ed immuni da vizi logici, individua la condotta colposa causativa dell'evento, sia facendo esplicito riferimento alla violazione del più volte citato D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4, sia affermando, e più volte ribadendo, che l'imputato non aveva predisposto alcun piano di sicurezza, ne' aveva inviato in cantiere persone responsabili del controllo sui rischi inerenti all'attività in svolgimento. La Corte territoriale ha, inoltre, escluso che detta ultima attività fosse stata effettivamente svolta dal VA, dipendente della Cooperativa SA.
In altre parole, non era affatto dimostrato che i lavoratori della MML operassero sotto il controllo e con le istruzioni del VA.
3.3. Il secondo motivo del primo ricorso ed il settimo motivo del secondo ricorso (v. supra 2.2) sono infondati.
Non è dubitabile, invero, che ci si trovi in presenza di un infortunio sul lavoro, verificatosi a causa della violazione delle regole cautelari di cui si è detto al punto precedente. Sussiste, pertanto, la relativa circostanza aggravante (ne deriva che il termine prescrizionale - quindici anni ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 1, n. 3 e art. 160 c.p.p., comma 3, nel testo vigente in epoca anteriore alle modificazioni apportate dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 - non è decorso) ed è, al contempo, da escludere la violazione di regole concernenti la contestazione della medesima. In proposito va ricordato che questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. ex plurimis Cass. 1^, 23 ottobre 1997, Geremia, RV 209136; Cass. 4^, 17 novembre 2005, Tucci, RV 232973) che, nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, a quello originariamente contestato (nella specie, oltre alla "generica negligenza", la violazione delle norme cautelari indicate) non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all'articolo 516 c.p.p. e dell'eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 c.p.p.. 3.4. Il secondo ed il terzo motivo del secondo ricorso, che possono essere congiuntamente trattati perché attengono alla denunciata erroneità della qualificazione giuridica del contratto intercorso tra la Cooperativa SA e la MML, sono infondati.
Si tratta di censure che, pur se articolate con diffuse argomentazioni, attengono a valutazioni di risultanze probatorie fondate su una serie di apprezzamenti di fatto, sottratti come tali al sindacato di legittimità perché sorretti da adeguata motivazione.
La Corte territoriale fonda, invero, il proprio convincimento (trattarsi di vero e proprio contratto di subappalto) sulla base di valutazioni certamente non illogiche.
Afferma, in particolare, dopo aver ricordato che parte dei materiali necessari per la realizzazione del lavoro era stata messa a disposizione dalla MML, che non si era in presenza di mera intermediazione di manodopera perché la MML non era risultata sottoposta, durante l'esecuzione dei lavori, all'effettiva direzione della Cooperativa SA (e neppure all'attività di controllo del VA).
Non vi era, dunque, in quel cantiere un solo datore di lavoro che si avvaleva di manodopera fornitagli dal IN e sul quale concentrare li obblighi di prevenzione;
ve n'erano due, ciascuno responsabile della sicurezza dei propri dipendenti. In ogni caso, dovendo il dato sostanziale prevalere su quello formale, sussisteva in capo all'imputato il dovere di accertarsi che l'ambiente di lavoro avesse i requisiti di affidabilità e di legalità previsti.
3.5. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo del secondo ricorso (v. supra 2.7, 2.8 e 2.9), che possono essere congiuntamente trattati perché attengono all'asserita responsabilità esclusiva del dipendente, sono infondati.
In relazione ad essi è sufficiente osservare che, come più volte questa Corte ha ribadito, perché la condotta colposa del lavoratore faccia venire meno la responsabilità del datore di lavoro, occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, che esuli dalle normali operazioni produttive.
In altre parole, la condotta del lavoratore, per giungere ad interrompere il nesso causale (tra condotta colposa del datore di lavoro o chi per esso, ed evento lesivo) e ad escludere, in definitiva, la responsabilità del garante, deve configurarsi come un fatto assolutamente eccezionale, del tutto al di fuori della normale prevedibilità (v. ex plurimis Cass. 4^, 27 novembre 1996, Maestrini, secondo cui il datore di lavoro è esonerato da responsabilità soltanto quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che o sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro).
E, nel caso in esame, non possono essere considerate abnormi le condotte tenute dal IN.
Si aggiunga che le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo lo scopo di impedire l'insorgere di pericoli, anche se del tutto eventuali e remoti, in qualsiasi fase del lavoro, sono dirette a tutelare il lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da un suo comportamento colposo e dei quali, conseguentemente, l'imprenditore è chiamato a rispondere per il semplice fatto del mancato apprestamento delle idonee misure protettive, anche in presenza di condotta deviante del lavoratore (v. Cass. 3^, 20 ottobre 1982, Vedovato, RV 158239-41; del lavoratore (v. Cass. 3^, 20 ottobre 1982, Vedovato, RV 158239-41; Cass. 4^, 3 ottobre 1990, Mandala, secondo cui il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure il dipendente ne faccia effettivamente uso;
Cass. 4^, 23 giugno 2005, Minotti;
Cass. 4^, 29 settembre 2005, Riccio).
3.6. L'ottavo motivo del secondo ricorso (v. supra 2.10) è infondato. Con ampia motivazione, immune da vizi logici, la Corte di merito ha ritenuto l'imputato non meritevole di un trattamento sanzionatorio più mite di quello riservatogli dal giudice di primo grado (mesi otto di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta circostanza aggravante).
I giudici di appello si soffermano, in particolare, sulla gravità delle omissioni e sull'esistenza di precedenti penali anche specifici (tra l'altro, per fatti successivi a quello oggetto del presente processo, a dimostrazione che le vicende pregresse non avevano esercitato su di lui alcuna efficacia dissuasiva).
Mostra in sostanza la Corte di ritenere eccessivamente gratificante l'avvenuta concessione, nel giudizio di primo grado, delle circostanze attenuanti generiche, sicché ogni considerazione sul ricorrente in ordine all'asserita necessità di una rivisitazione del giudizio di bilanciamento si scontra con l'anzidetto apprezzamento, incensurabile in questa sede perché adeguatamente argomentato e certamente non illogico. Si ricordi, in ogni caso, che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in Cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto, come nel caso in esame, detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr. ex plurimis Cass. 1^, 13 aprile 2001, Pelini, RV 219263).
3.7. Anche il terzo motivo del primo ricorso e l'ottavo motivo del secondo ricorso sono infondati.
Come si è sopra accennato, il giudice dell'impugnazione si è, invero, pronunciato sul tema devolutogli (sospensione condizionale della pena) là dove ha formulato un'implicita prognosi negativa, valorizzando la circostanza che l'imputato avesse già riportato condanne per violazioni della stessa indole, senza recepirne il messaggio deterrente e dissuasivo.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2007