Sentenza 16 aprile 2013
Massime • 1
Non è configurabile il delitto di associazione per delinquere quando, pur in presenza di plurime condotte delittuose, siano stati predisposti complessi accorgimenti organizzativi al solo fine di perseguire lo scopo criminoso preventivamente individuato, e non di realizzare una struttura stabile, funzionalmente destinata alla commissione di una serie indeterminata di delitti. (Fattispecie relativa alla sottrazione ed al procacciamento illecito della disponibilità di volumi e manoscritti d'interesse storico-artistico provenienti da una biblioteca statale, in cui la S.C. ha escluso il reato associativo, ritenendo sussistente un'ipotesi di concorso di persone nel reato).
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- 1. Calunnia: sussiste anche se il reato attribuito alla persona innocente sia prescrittoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Il delitto di calunnia è realizzato anche quando il reato attribuito all'innocente è estinto per prescrizione al momento della denuncia in quanto l'accertamento dell'estinzione del reato presuppone comunque la verifica della configurabilità dell'ipotesi criminosa e l'analisi dell'individuazione della decorrenza del termine prescrizionale, elementi che richiedono un accertamento già idoneo a realizzare lo sviamento dell'amministrazione della giustizia poiché si sviluppa su circostanze non veritiere (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La …
Leggi di più… - 2. Calunnia: va condannato chi addebita ad un terzo innocente un fatto concreto e determinatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima In tema di rapporto tra diritto di difesa e accuse calunniose, l'imputato, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, ma commette il reato di calunnia quando non si limita a ribadire la insussistenza delle accuse a lui addebitate, ma assume ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore - di cui pure conosce l'innocenza - nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale RITENUTO IN …
Leggi di più… - 3. Calunnia: non sussiste se i fatti addebitati sono assurdi, inverosimili e grotteschiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente …
Leggi di più… - 4. In cosa consiste l’elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 maggio 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 110 e 416) Il fatto La Corte d'appello di Torino, respingendo il gravame proposto dall'odierno ricorrente, aveva confermato la sentenza con cui, all'esito del giudizio abbreviato, il medesimo era stato condannato alle pene di legge per i reati previsti dall'art. 416 c.p. e D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 quater, per essersi associato con altri, essendo gli aderenti almeno dieci ed essendo egli organizzatore, al fine di commettere reati tributari e di altra natura e per aver ripetutamente utilizzato in compensazione crediti inesistenti in concorso con numerosi contribuenti. Volume consigliato Esecuzione del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2013, n. 19783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19783 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 16/04/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 728
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 46706/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
nei confronti di:
DE CA MO NO N. IL 04/01/1973;
LO LE OY N. IL 10/08/1969;
AN LO LA N. IL 19/06/1977;
avverso l'ordinanza n. 4787/2012 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 27/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. SCARDACCIONE Eduardo, per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore avv. Mercurio (per De AR) per il rigetto (anche in sost. avv. Volo).
CONSIDERATO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli con ordinanza del 27.6-22.10.12 ha annullato il provvedimento di applicazione della custodia carceraria, emesso dal locale GIP in data 7.6.2012 nei confronti di DE CA SS RI, LO OD EJ e NA RE OL, per il reato di cui all'art. 416 c.p., nel contesto di vicenda descritta come spoglio della Biblioteca Statale Oratoriale annessa al Monumento Nazionale dei IR, in Napoli. L'associazione, secondo l'imputazione provvisoria, aveva ad oggetto la commissione di delitti contro la pubblica amministrazione e il patrimonio, con "stabile organizzazione in funzione della sottrazione e comunque del procacciamento illecito della disponibilità di volumi e manoscritti d'interesse storico-artistico proveniente da biblioteche pubbliche e private e successiva immissione dei beni librari così acquisiti nei circuiti commerciali anche clandestini attivi all'interno e fuori del territorio nazionale". In tale contesto, la biblioteca de qua era stata oggetto di "un mirato programma di smembramento e mutilazione". DE CA è indicato come promotore e organizzatore, LO come organizzatore dell'operazione IR (insieme con OS), NA come partecipe, insieme con altri.
Il Giudice collegiale della cautela, osservato che in precedenza lo stesso Riesame aveva confermato precedente misura del 22.5.12, adottata nei confronti anche dei tre indagati de quibus ed avente ad oggetto plurime ipotesi di concorso in peculato, e dopo aver ripercorso il quadro probatorio afferente la giudicata certa sottrazione di oltre 2200 volumi, con la loro successiva commercializzazione e le posizioni individuali, ha in sostanza escluso che, allo stato degli atti, "l'attività massiccia di spoliazione della biblioteca", pur oggetto di "un ben congegnato sistema criminoso" che aveva trovato nella nomina del DE CA a direttore non già l'occasione ma lo strumento per le successive plurime attività illecite, facesse parte di un programma permanente ed indeterminato di azioni illecite del medesimo genere, piuttosto che costituire articolato concorso di persone per la consumazione di più reati tuttavia in unico disegno criminoso, finalizzato allo spoglio di pezzi pregiati della sola raccolta e biblioteca napoletana. "In altre parole, non risulta dagli atti di indagine compiuti che l'accordo criminoso intercorso tra DE CA e i suoi "assistenti" fosse destinato a perdurare anche dopo l'eventuale totale saccheggio della biblioteca dei I", da ritenersi, allo stato degli atti, unico e determinato obiettivo perseguito dai correi. Osservava infatti il Tribunale che, quanto alla residua ed iniziale parte dell'imputazione, il fatto delle visite di DE CA alle biblioteche della Congregazione dell'ordine di s. Filippo Neri a Perugia e Siviglia, riferito da un teste e unico elemento adombrante un progetto più ampio, costituiva allo stato solo un "interessante spunto investigativo".
2. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione enunciando due motivi (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale;
mancanza e manifesta illogicità della motivazione) che sono poi trattati congiuntamente.
In definitiva la parte pubblica, con articolate argomentazioni, deduce che manifestamente illogico sarebbe aver escluso la riconducibilità al fenomeno dell'accordo e della struttura associativa le diversificate condotte di ideazione, promozione, organizzazione e pratica realizzazione di "un'impresa criminale dalle gigantesche dimensioni e difficoltà", che vengono poi evidenziate nelle loro componenti di fatto, per circa un anno, con Interruzione del "saccheggio" solo a seguito di inaspettata denuncia di un funzionario interno alla struttura della biblioteca. "Illogica e irragionevole" sarebbe la conclusione che il sodalizio sarebbe stato destinato a non più operare dopo lo spoglio della biblioteca dei IR, sia perché questo avrebbe continuato ad operare dopo l'arresto di alcuni suoi componenti sia perché, ancora, la complessità dell'intervento nonché la necessità di relazioni anche internazionali e di risorse (a fronte del numero complessivo dei libri raccolti nella biblioteca, 170.000 circa), nonché la pervicacia dimostrate sarebbero incompatibili con l'attuazione di occasionali ed estemporanee intese. In altri termini, il Tribunale avrebbe "smarrito la percezione della reale complessità della pianificazione delittuosa alla base della devastazione della storica biblioteca napoletana", così "oscurando la realtà della struttura organizzata concretamente realizzatasi", con stabilità necessaria ed adeguata agli obiettivi delle finalità criminose avute di mira e caratterizzata dalla consumazione di una pluralità di reati anche oltre la mera illecita appropriazione continuata, unica considerata dal Riesame.
2.1 Nell'interesse dei tre sottoposti alle indagini, il comune difensore ha depositato memoria difensiva, evidenziando la natura sostanzialmente di merito delle censure del ricorso, volto a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio, a fronte di motivazione articolata ed immune da vizi logici che ha ricondotto l'intera vicenda ad uno specifico e determinato medesimo disegno criminoso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
Il Tribunale ha innanzitutto osservato che la parte iniziale dell'imputazione provvisoria, che contesta la condotta associativa in relazione a plurime biblioteche pubbliche e private, tra l'altro con predisposizione di basi logistiche, ingenti risorse finanziarie, estesa e ramificata rete di distribuzione clandestina del provento dei vari reati fine (quindi una serie indeterminata di reati e di obiettivi, rispetto ai quali la struttura stabile e articolata costituisce il supporto permanente e autonomo) è risultata allo stato del tutto sprovvista di prova. Sul punto, ha indicato il solo elemento della visita di DE CA a due biblioteche di un ordine religioso, commentandolo nei termini di mero interessante spunto per ulteriori indagini.
Questo primo radicale apprezzamento del Tribunale (che porta alla caducazione dell'idea stessa di una struttura permanente che vada oltre la singola vicenda dei Gerolamini) non è stato oggetto di rilievi da parte della parte pubblica ricorrente.
Il Giudice collegiale ha poi in definitiva valorizzato la locuzione che lo stesso capo di imputazione utilizza per introdurre la vicenda napoletana: un "mirato programma" di smembramento e mutilazione della Biblioteca Statale Oratoriale annessa al Monumento Nazionale dei IR, quindi una pur complessa ed articolata attività finalizzata a quello specifico e (allo stato degli atti e per quanto prima ricordato) unico scopo. In altri termini, una condotta che sorge ed è destinata ad esaurirsi con lo spoglio dei più pregiati pezzi della raccolta (in fatto risultando provato l'asporto di più di 2000 volumi dei 170.000 in dotazione a quella Biblioteca) se non addirittura il "totale saccheggio" della stessa.
Da qui ha ritenuto sussistere nella fattispecie l'ipotesi del concorso di più persone in plurimi reati posti in essere all'interno di un preciso specifico ed univoco unico scopo (il totale saccheggio), ma non quella del reato associativo caratterizzato dalla predisposizione di una struttura stabile destinata a operare anche dopo tale contingente saccheggio, nei confronti di altre indistinte e non preventivate biblioteche.
Le censure della parte pubblica ricorrente paiono orientarsi verso due direzioni: la valorizzazione della struttura (di persone e mezzi) necessaria comunque per portare a termine anche il "solo" obiettivo dello spoglio della Biblioteca partenopea;
la indeterminatezza, al momento dell'iniziale disegno di spoglio, dei reati che sarebbe stato necessario compiere e consumare per perseguire lo scopo prefissato (aspetto, questo, fatto proprio dal procuratore generale di udienza). L'una e l'altra imporrebbero la configurabilità del reato associativo anche accettando la valutazione in fatto del Tribunale (del resto, come detto, non contraddetta in ricorso) della presenza di elementi di prova concretanti gravità indiziaria solo in relazione al "mirato" (e unico, predeterminato) programma di smembramento della Biblioteca dei IR.
Tali censure non sono fondate in diritto e, per quanto attiene alle prospettive di rivalutazione del quadro probatorio, risultano inammissibili laddove si risolvono in censure di merito non consentite.
Proprio alla luce della ricordata impostazione del ricorso, deve prendersi atto che il Tribunale ha giudicato allo stato provata solo l'operazione IR, con apprezzamento che la stessa parte pubblica non contesta: un intento specifico, determinato e consapevolmente perseguito con comportamenti e predisposizione di modalità e mezzi idonei al perseguimento di quello specifico e unico scopo, raggiunto il quale l'accordo contingente tra i correi si sarebbe esaurito, venendo meno ogni allarme sociale. In tale contesto, caratterizzato dalla mancanza di alcun vincolo associativo che prescinda dalla commissione dei singoli reati necessari al perseguimento dell'obiettivo - unico - predeterminato, gli accorgimenti organizzativi (per acquisire la disponibilità illecita dei singoli volumi e per il loro successivo eventuale smercio) sono strettamente strumentali al perseguimento del solo obiettivo specifico. La eventuale complessità delle singole operazioni, la loro pluralità, non possono rilevare per mutare la natura del contesto criminoso, perché da esse non è possibile trarre (nè la stessa parte pubblica lo deduce) la conclusione di una immutazione della qualità del collegamento tra i sodali, da un'unione occasionale per il raggiungimento dello scopo unico ad un'unione stabile destinata, e nella comune consapevolezza, a durare a prescindere dalla sorte dell'operazione contingente in corso e dagli eventuali reati consumati (per tutte, Sez. 6^, sent. 4825/1995). In altri termini, la "complessità organizzativà non è elemento per sè idoneo ad imporre la qualifica associativa dell'azione collettiva, perché essa è del tutto compatibile anche con la predisposizione delle peculiari articolate condotte rese necessarie dalla corrispondente peculiarità dell'unico obiettivo e dal contesto di fatto in cui questo si colloca e concretizza. In altri termini, la complessità dell'obiettivo specifico, e solo, perseguito non può determinare una sorta di automatica attivazione "temporanea" di un fenomeno associativo, tale temporaneità predeterminata essendo invece intrinsecamente ed insuperabilmente incongrua alla struttura propria della fattispecie associativa.
Anche in ordine alla presunta indeterminatezza dei reati posti in essere all'interno del programma criminoso unitario, altro è l'operare di tutti all'interno di un ambito ben definito di obiettivi specifici da perseguire (lasciando a chi volta per volta esegue la porzione di condotta complessiva la scelta dei tempi e mezzi più appropriati), altro è costituire una struttura tendenzialmente permanente destinata ad operare in un numero indefinito o indefinibile di casi (Sez. 5^, sent. 47739/2003).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2013