Sentenza 13 novembre 2012
Massime • 1
In tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione; quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2012, n. 28411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28411 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO AN - Presidente - del 13/11/2012
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 1535
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 9297/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. AS VI, nato a [...] il [...];
2. ST AN, nato a [...] il [...];
3. DI TT NT, nato a [...] il [...];
4. LA LD, nato a [...] il [...];
5. LA AR, nato a [...] il [...];
6. LA LV, nato a [...] il [...];
7. GA IO, nato a [...] il [...];
8. IA NT, nato a [...] il [...];
9. TA TO, nato a [...] il [...];
10. UT LE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 16/06/2011 dalla Corte di Appello di Catania;
letti i ricorsi e la sentenza impugnata e udita in pubblica udienza la relazione del consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo, che ha concluso in via principale per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per le posizioni di tutti gli imputati e, in subordine, per il l'annullamento con rinvio per TT, EA e MO sulla misura della pena e per il rigetto nel resto;
uditi i difensori dei ricorrenti:
avv. Lipera PE per LD AN e AR AN;
avv. Marazzita Antonino per UT LE;
avv. Coppi Franco per NT MO;
avv. Peluso LO e avv. Gaito Alfredo per TT VI;
avv. Peluso LO, quale sostituto processuale dell'avv. Isabella Giuffrida, per NT Di TO;
avv. Calì LO per IO EA e TO NT;
difensori, tutti, che -nel riportarsi ai motivi delle rispettive impugnazioni- hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. All'esito di articolate indagini preliminari su plurimi fatti di criminalità organizzata mafiosa contrassegnati da molti episodi omicidiari ed estorsivi realizzati in un ampio periodo di tempo nella provincia di Catania, indagini che hanno dato luogo (anche a seguito di diversi "stralci" di posizioni processuali) alla formazione di più procedimenti penali suddivisi tra le competenti autorità giudiziarie di quell'area geografica (la Corte di Assise di Catania, in origine investita di tutte le regiudicande, ha circoscritto il proprio giudizio ai soli reati di omicidio), il Tribunale di Catania è stato investito del giudizio (p.p.
contro
LO AN + 22) concernente il reato di associazione per delinquere di natura mafiosa pluriaggravata, relativo ad una duplice aggregazione catanese di Cosa Nostra. Ciò con riguardo, in particolare, al nucleo "storico" più rilevante della criminalità mafiosa etnea facente capo alla famiglia di Cosa Nostra guidata da NT TO "IT", da anni detenuto in regime di massima sicurezza, e ai suoi luogotenenti e sodali esterni (ivi inclusi alcuni suoi prossimi congiunti), scandito da divergenze organizzative "interne", nonché con riguardo ad altro omologo sodalizio criminoso facente capo alla "famiglia" di ZZ NT.
In tale contesto ai dieci imputati generalizzati in epigrafe sono stati contestati il reato associativo ex art. 416 bis c.p. e il concorso in reati di estorsione mafiosa aggravata (imposizione del c.d. pizzo) in danno di più imprenditori.
2. Il giudizio di primo grado nei confronti dei predetti dieci imputati è stato definito con sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 1.4.2009. La sentenza ha riconosciuto colpevoli tutti gli imputati cui è stato contestato, in termini di semplice partecipazione ovvero di organizzazione e direzione, il reato di associazione mafiosa, cioè TT, ST, i tre AN, EA, TO NT (sodalizio facente capo a quest'ultimo: capo A della rubrica) e Di TO (aggregazione della famiglia di NT ZZ: capo C della rubrica). Ha altresì dichiarato il EA e lo UT colpevoli di concorso nelle estorsioni aggravate in danno degli imprenditori EAzzi e AR della società IRA Costruzioni s.r.l. (EA) e dei titolari della società RA AC (UT). I giudici di primo grado hanno mandato assolti per non aver commesso il fatto gli altri imputati ai quali sono stati attribuiti fatti reato estorsivi (ST: capi V-Z-GG; AR AN: capo FF;
MO NT: capi P-Q; TO NT: capo W;
).
2.1. Le fonti probatorie in base alle quali il Tribunale ha sviluppato il proprio giudizio decisorio sono costituite in primo luogo dai risultati di una articolata serie di prolungati servizi di intercettazione fonica, segnatamente ambientale, svolti nei confronti di più imputati in vari luoghi (tra cui l'infermeria del carcere di L'Aquila, le sale colloqui dei carceri di Palermo e di Catania, alcune strutture ospedaliere e studi professionali). Compendio probatorio in ampia misura rimaneggiato a seguito dell'ordinanza con cui in limine il Tribunale (ordinanza del 4.4.2007), accogliendo le eccezioni proposte da gran parte degli imputati, ha dichiarato inutilizzabili numerose intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria in base a decreti esecutivi del pubblico ministero non sorretti da congrua motivazione ex art. 268 c.p.p., comma 3. Le emergenze captative residue e in particolar modo valutate a fini di prova dal Tribunale sono rappresentate da una pluralità di intercettazioni ambientali, che registrano dialoghi attinenti agli assetti organizzativi e personali dei due gruppi mafiosi e alle dinamiche operative ad essi interne, intercorsi tra FI MI e PE MI ovvero tra costoro e RA La OC, tutti e tre personaggi di vertice (i due MI quali originari correi) della famiglia mafiosa catanese guidata dal NT. Ai dati rivenienti dalle captazioni foniche si sovrappongono i risultati di taluni servizi di p.g., le dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia anche intranei ai due sodalizi mafiosi integranti la regiudicanda ed in special modo, quanto alla dimostrazione della storica esistenza delle associazioni mafiose ascritte a tutti gli imputati, le molte sentenze susseguitesi nel tempo, spesso divenute definitive, che hanno conclamato tale evenienza in tutte le sue componenti di penale rilevanza per gli effetti di cui all'art. 416 bis c.p. (sentenza, p. 3: "...del resto non risulta che alcun difensore abbia impostato la propria linea difensiva sulla mancanza di prove che dimostrino l'esistenza dei sodalizi criminosi in questione, ma solo la non appartenenza agli stessi dei propri assistiti").
2.2. In base dell'analisi fraseologica ed inferenziale dei contenuti delle captazioni foniche e della disamina degli altri dati conoscitivi acquisiti nel dibattimento il Tribunale ha enunciato, nel quadro di una trama espositiva espressamente intitolata come "concisa motivazione in fatto e in diritto", gli elementi alla stregua dei quali ha ritenuto provata o meno la responsabilità degli imputati per i reati a ciascuno ascritti.
Per AN ST i giudici di primo grado, attesa l'inutilizzabilità delle intercettazioni costituenti preminente fonte indiziaria della sua partecipazione alle tre vicende estorsive contestategli, lo hanno prosciolto dalle corrispondenti imputazioni, non emergendo altri dati valutativi utili (generiche delineandosi le accuse del collaboratore di giustizia AN per l'estorsione in danno dell'imprenditore NO La RO). Provata è stata ritenuta, invece, la partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa creata da IT NT sulla base della chiamata in reità del c.d.g. IO AN e di una conversazione captata (20.9.2002) tra FI e PE MI e La OC
RA, esponenti di spicco di aggregazioni mafiose riconducibili alla cosca NT, che lo hanno indicato come sicuro aderente a tale sodalizio criminoso, particolarmente vicino al coimputato IO CC.
Il concorso di LE UT nella estorsione continuata ai danni della impresa RA AC è avvalorato dalle dichiarazioni di più collaboranti, tra cui in particolare quelle di ES LV, uno degli organizzatori dell'attività criminosa (che ha riferito di aver incaricato proprio lo UT di riscuotere le somme oggetto di estorsione).
Indicazioni accusatorie corroborate anche da una conversazione intercettata, che segnala il diretto coinvolgimento dell'imputato nella vicenda delittuosa.
Nell'articolato esame della posizione dell'imprenditore TT VI il Tribunale ha affrontato la nota tematica del discrimine tra imprenditore vittima di organizzazioni mafiose e imprenditore colluso con le stesse, cioè "entrato con la cosca in un rapporto sinallagmatico di cointeressenza tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti". Il TT ha certamente versato somme ingenti derivanti dalla sua attività produttiva alla famiglia mafiosa catanese (circa 100.000 Euro corrisposti ad MI FI), come è confermato anche dal collaborante Di ZI TO (che riferisce di essere stato contattato dal TT perché intenzionato a pagare la tangente pur dopo l'avvenuto arresto del suo "esattore"). Nondimeno lo stesso ha tratto, ad avviso del Tribunale, personali indebiti vantaggi di "posizione" per la sua attività di impresa, la stessa venendo favorita nell'aggiudicazione di commesse proprio dalla sua "vicinanza" alla associazione (conversando con il MI, RA La OC definisce TT "un familiare" della cosca). L'intraneità mafiosa dell'imputato (partecipazione nel reato plurisoggettivo sub A) è suffragata per il Tribunale da una serie di intercettazioni risalenti al settembre 2002 tra i MI e La OC attestanti la vicinanza mafiosa di TT anche nei suoi contatti con il sottogruppo della famiglia criminale facente capo ai fratelli AN. Sicché TT non è stato una semplice vittima dell'organizzazione mafiosa, ma ha tratto a sua volta vantaggi dal rapporto con i membri apicali della stessa, sì da dover essere definito come "imprenditore colluso". Le condotte associative criminose di AR AN (prosciolto dalla concorrente accusa di estorsione di cui al capo FF), AN LD e LV AN sono state ritenute dimostrate dalle numerose captazioni di conversazioni tra FI MI e La OC, accreditanti il sicuro inserimento nel sodalizio dei tre AN, facendo emergere anzi i dissapori insorti tra costoro e il MI nella gestione delle attività criminose della comune "famiglia" mafiosa (controllo delle estorsioni nei confronti dei gestori di supermercati catanesi;
destinazione dei proventi di attività illecite al nucleo familiare del "capo" NT TO). Alle intercettazioni si cumulano, in un contesto di reciproco riscontro, le chiamate in correità del collaborante LO OR.
Il Tribunale ha ritenuto NT Di TO associato alla diramazione o sottogruppo mafioso etneo denominato famiglia ZZ sulla base, anche in questo caso, di varie captazioni di dialoghi MI - La OC (avvenute nel 2003), che ne disegnano il ruolo -tra l'altro- di una sorta di intermediario o mezzo di collegamento tra le varie cosche locali spesso in competizione tra loro. La permanenza dell'adesione del Di TO al sodalizio mafioso, quanto meno fino al 2006, pur dopo precedente sentenza di condanna per il reato di cu all'art. 416 bis c.p. (evenienze che rende inapplicabile il principio del divieto di ne bis in idem invocato dalla difesa) è confortata dalle indicazioni accusatorie dei collaboratori LV ME e ettore IN. L'analisi della posizione processuale dell'imputato MO NT è descritta dai giudici di primo grado tra le più impegnative dell'intero processo (per le "difficoltà interpretative del comportamento dell'imputato"), ponendo -in termini assimilabili a quelli portati in luce dal ruolo del coimputato TT - il tema del discrimine tra la condotta del c.d. amico "buono" e quella dell'amico "cattivo" del soggetto sottoposto a taglieggiamenti mafiosi ("solo chi fa da intermediario tra gli estortori e la vittima nell'esclusivo. interesse di quest'ultima non risponde di concorso nel'estorsione stessa"). Il MO è amico da lungo tempo e consulente commerciale di RA LE, gestore della catena di supermercati MAR aperti in provincia di Catania. Ricevuta personalmente nel 1998 la richiesta di tangenti per i supermercati dell'LE da un esponente mafioso presentatosi nel suo studio professionale, MO riferisce la pretesa estorsiva all'LE, che lo invita a "sbrigarsela lui", non intendendo avere rapporti con alcuno e volendo solo stare tranquillo. Di qui l'iniziativa del MO, in accordo con l'LE (tenuto informato delle varie dazioni a suo carico), di corrispondere alla locale famiglia mafiosa (facente capo a IT NT) periodicamente somme di denaro per circa 36 milioni di lire mensili. Non si nasconde il Tribunale la peculiare difficoltà di valutare la condotta del MO, cui nel presente processo si contesta il concorso in due serie di estorsioni aggravate in pregiudizio dell'LE (in concorso con FI e AN MI: capi P e Q), attesa la sua partecipazione al sodalizio mafioso ex art. 416 bis c.p. ritenuta -alla stregua delle medesime emergenze investigative- dal Tribunale di Caltagirone con sentenza non definitiva ("in questa sede l'imputato risponde di fatti specifici sulla base di risultanze processuali che altro Tribunale ha ritenuto sufficienti a giustificare una condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p."). Nondimeno il Tribunale di Catania, nel privilegiare il principio del favor rei, ha prosciolto il MO, osservando che ne' le intercettazioni foniche (anche quelle ambientali eseguite presso il suo studio), ne' altri dati di indagine offrono prove o indizi persuasivi che l'imputato abbia tratto dalla sua azione interpositiva negli episodi di estorsione un qualsiasi personale vantaggio economico o di altra natura (sentenza p. 24: "è forma opinione del collegio che non sia emersa alcuna prova certa che egli abbia agito per proprio tornaconto economico o per avvantaggiare l'organizzazione mafiosa").
La sentenza di primo grado ha giudicato IO EA partecipe della associazione mafiosa NT-MI-AN e concorrente nel reato di estorsione continuata in danno della società edile I.R.A. Costruzioni s.r.l. (pp.oo. gli imprenditori EAzzi ER e RA AR), reati commessi a partire dal 2004, in epoca successiva alla sua già intervenuta condanna ex art. 416 bis c.p. sulla base dei suoi accertati ripetuti contatti con esponenti mafiosi e dei contenuti di captazioni foniche. Elementi rappresentativi della penale responsabilità del prevenuto, essendo in particolare emerso che il mafioso GI RE consegnava al EA il denaro frutto dell'estorsione e che l'imputato era ritenuto in grado risolvere situazione conflittuali createsi tra appartenenti al gruppo mafioso. A ciò aggiungendosi che uno degli imprenditori vittime dell'estorsione ha ricordato di aver consegnato denaro (id est tangenti) ad un soggetto presentatosi come emissario di "IO", cioè del EA (sentenza p. 26: "...la valutazione delle emergenze succintamente riportate, consente di affermare che uno degli autori dell'estorsione in questione fu sicuramente il EA e tale considerazione appare di valenza tale da far ritenere che nel periodo in questione l'imputato fosse sicuramente ancora appartenente all'organizzazione" (mafiosa)).
L'imputato TO NT, sebbene da anni detenuto in regime di massima sorveglianza per l'espiazione delle numerose e gravi condanne riportate nel suo ruolo apicale della famiglia catanese di Cosa Nostra, è giudicato dal Tribunale ancora un componente di vertice assoluto dell'aggregazione con poteri decisionali ed in grado di dirigere le operazioni delinquenziale del sodalizio. A tale conclusione il Tribunale è giunto attraverso l'esame delle conversazioni intercettate, avvenute anche tra esponenti mafiosi di primo piano della "famiglia", che costantemente rinnovano la propria fedeltà al capo storico, riconoscendogli un perdurante ruolo deliberativo e perfino dolendosi, a volte, di essere sospettati di legami con altri gruppi mafiosi. Del resto la carica apicale del NT (spesso definito come lo "zio IT") è avvalorata dalla stabile e rilevante remunerazione mensile assicurata ai congiunti dell'imputato e ai suoi figli e nipoti, alcuni coinvolti nel presente processo come in altri processi per fatti di criminalità mafiosa (sentenza, p. 28: "...tutti elementi che lasciano intendere come l'imputato non abbia mai abbandonato il suo ruolo di capo dell'organizzazione criminosa che porta il suo nome").
2.3. La decisione del Tribunale è stata appellata dal pubblico ministero, con riguardo alle statuizioni liberatorie adottate dal Tribunale per i fatti di estorsione ovvero alle entità delle pene inflitte agli imputati giudicati colpevoli, e dagli imputati (escluso il prosciolto MO), con riguardo alla loro affermata responsabilità e - in subordine - al trattamento sanzionatorio ad essi applicato. Sia il p.m. che gli imputati NT, TT, EA, Di TO e UT hanno impugnato anche l'ordinanza del Tribunale del 4.4.2007 in tema di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali valutate non sorrette da idonea motivazione sull'impiego di strumenti tecnici di captazione in uso agli organi di p.g. operanti. Da punti di vista ovviamente speculari e confliggenti il p.m. e gli imputati hanno sollecitato la revoca parziale della decisione istruttoria del Tribunale e, rispettivamente, la declaratoria di utilizzabilità di captazioni involgenti le posizioni degli imputati accusati di fatti estorsivi ovvero l'estensione della dichiarata nullità delle captazioni a quelle concernenti i singoli appellanti ed apprezzate come utilizzabili fonti di prova dalla decisione di primo grado.
3. La Corte di Appello di Catania ha definito il giudizio di secondo grado con la sentenza resa il 16.6.2011 richiamata in epigrafe.
3.1. In via preliminare, rigettate (ordinanza 30.5.2011) -sul presupposto della decidibilità della regiudicanda "allo stato degli atti"- le richieste di parziale rinnovazione dell'istruttoria formulate dal p.m. anche per l'esame di tre collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni accusatorie erano intervenute dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, la Corte di Appello ha dedicato ampio spazio all'esame della centrale questione della utilizzabilità o meno delle captazioni foniche non già dichiarate inutilizzabili dal Tribunale ai sensi dell'art. 271 c.p.p., comma 1. Attraverso un diffuso excursus (sentenza, pp. 7-17) sulla giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema, scandita da più decisioni delle Sezioni Unite (Cass. S.U., 31.10.2001 n. 42792, Policastro, rv. 220093; Cass. S.U., 26.11.2003 n. 919/04, Gatto, rv. 226486; Cass. S.U., 29.11.2005 n. 2737/06, Campennì, rv. 236754;
Cass. S.U., 12.7.2007 n. 30347, Aguneche, rv. 236755), i giudici di appello sono pervenuti alla conclusione del rigetto delle rinnovate eccezioni proposte da tutte le parti processuali e della integrale conferma dell'ordinanza emessa il 4.4.2007 dal Tribunale, laddove ha stimato parzialmente utilizzabili una serie di captazioni per essere i corrispondenti decreti autorizzativi o di proroga e i decreti esecutivi sorretti da sufficiente motivazione in punto di inidoneità (qualitativa e/o quantitativa) degli impianti di ascolto in uso presso la Procura della Repubblica ovvero di sussistenza di ineludibili ragioni di urgenza giustificanti il ricorso ad impianti della p.g..
3.2. A tale estesa analisi la Corte distrettuale ha fatto seguire, anteponendolo all'esame delle posizioni dei singoli imputati, l'assunto per cui l'esistenza delle due associazioni per delinquere di matrice mafiosa (clan NT, clan ZZ) oggetto del processo deve giudicarsi provata dalle numerose sentenze penali, spesso già irrevocabili, versate in atti a norma dell'art. 238 bis c.p.p. e vagliate alla stregua della regola dettata dall'art. 192 c.p.p., comma 3, di cui il Tribunale ha fatto buon uso, altresì
evidenziandosi che l'associazione mafiosa rappresenta la "causale" dei reati fine alla stessa riconducibili (sentenza, pp. 18-10:
"...forma l'elemento di raccordo e potenziamento dell'efficacia probatoria degli altri indicatori...essendo consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova del sodalizio criminoso dalla commissione di reati rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione stessa").
3.3. La sentenza di appello ha, quindi, preso in esame le posizioni di ciascun imputato appellante ovvero attinto dal gravame del pubblico ministero.
Per l'imputato TO NT la sentenza di secondo grado ha confermato la decisione del Tribunale, che lo ha riconosciuto colpevole del delitto di associazione mafiosa in veste direttiva (condanna alla pena di mesi tre di isolamento diurno nell'attuale regime esecutivo dell'ergastolo). Decisione di cui ha condiviso gli argomenti imperniati in particolare sui ripetuti riferimenti tratti da molte intercettazioni sul ruolo apicale mantenuto in seno alla sua famiglia mafiosa dal NT, per come descritto da coimputati o esponenti di rilievo della medesima aggregazione criminale, che hanno posto l'accento anche sulla stabile e consistente retribuzione (30.000,00 Euro al mese) del prevenuto e dei suoi congiunti (sentenza, p. 21: "l'obbedienza e la destinazione degli illeciti cospicuano gli elementi di ineludibile persistenza nella condotta censita in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p."). I giudici di appello hanno respinto il gravame del p.m. avverso l'assoluzione dell'imputato dalla contestata partecipazione, in veste di mandante, alle plurime estorsioni praticate nei confronti dell'imprenditore AL OS.
La Corte distrettuale ha confermato il giudizio di responsabilità di IO EA per le condotte di associato mafioso e di correo nell'estorsione consumata nei confronti della società I.R.A. Costruzioni, in quanto protrattesi anche dopo i fatti criminosi ex art. 416 bis c.p.p. per i quali è stato già condannato dalla Corte di Assise di Catania, in tal senso deponendo i suoi "frequenti contatti" con soggetti mafiosi (LO NI, LI RA e GI RE) e i molti dialoghi intercettati con la sua "focalizzante individuazione" quale percettore delle somme estorte alla predetta società. Nel ribadire la colpevolezza del EA, la sentenza di appello -accogliendo l'impugnazione del p.m. sull'entità della pena- ha sensibilmente inasprito il trattamento sanzionatorio, che ha aumentato a sedici anni di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa.
A quella del EA i giudici di secondo grado hanno assimilato, quanto alla sua partecipazione associativa mafiosa, la posizione di AN ST, cristallizzata dalla conversazione 20.9.2002 MI - La OC, in cui l'imputato (conosciuto dagli interlocutori attraverso il mafioso TO Di ZI) è indicato come membro del sodalizio criminoso vicino a IO CC, che avrebbe vanamente cercato di portare "dalla loro parte" anche i MI. Conversazione sorretta dal riscontro sull'inserimento mafioso dell'imputato proveniente dal collaborante AN IO, alle cui dichiarazioni non fanno velo le critiche difensive. Del resto lo "sciame indiziario" che investe l'imputato è altresì accresciuto dalle indicazioni eteroaccusatorie dei collaboranti AT Di AI e Daniele Mascali.
Per LD AN e AR AN, i cui pur separati appelli sono apprezzati con unitario giudizio, la sentenza della Corte distrettuale (p. 23) ha valutato infondate le subordinate doglianze sull'onerosità del trattamento sanzionatorio loro inflitto, che ha anzi accresciuto per AR AN in accoglimento del gravame del p.m., ritenendo sussistere la contestata ipotesi ex art. 416 bis c.p., comma 2 (ruolo organizzativo e direttivo) e per l'effetto incrementando la pena allo stesso irrogata a otto anni di reclusione. Agli stessi esiti incrementali della pena, parimenti accresciuta a otto anni di reclusione, è giunta la Corte di Appello per l'imputato LV AN (anche per costui accogliendo l'impugnazione del p.m.), evidenziandone il "ruolo di spessore" nel contesto delle attività economiche controllate dal clan sino a diventare il vero referente del gruppo familiare mafioso degli AN. Anche i giudici di appello riservano un maggiore spazio all'esame della condotta criminosa associativa di VI TT, di cui confermano la penale rilevanza, riprendendo gli stessi argomenti messi in luce dal Tribunale, ma qualificandola come concorso esterno in associazione mafiosa ai sensi degli artt. 110 e 416 bis c.p. Specifico peso accusatorio è attribuito alla contiguità anche conviviale con FI MI e il La OC, quale emersa dalle captazioni foniche, e alle richieste dell'imprenditore di interventi della cosca affinché lo favorisca nell'aggiudicazione di lavori stradali. Le emergenze processuali suffragano la "familiarità" mafiosa dell'imputato che dalla iniziale veste di vittima del sodalizio criminoso (cui ha versato tangenti per consistenti importi monetari) si è reso "complice volontario" del medesimo sodalizio (sentenza, p. 25: "TT ha operato una volontaria mutazione della propria iniziale situazione di assoggettamento, proponendosi ed esternando l'intento di una reciprocità utilistica attraverso l'approdo esterno al sodalizio con lo scambio di appalti e somme di denaro da versare nella consapevolezza che esse erano destinate alle illecite finalità dell'associazione"). I dati di conoscenza offerti dalle intercettazioni costituiscono, per la Corte etnea, la "prova piastrata" del concorso esterno mafioso del TT, che con la sua condotta atipica (non stabilmente inserito nella struttura criminale e privo di affectio societatis) ha "efficacemente condizionato" quella tipica dei membri del sodalizio criminoso. Accogliendo in parte, poi, l'appello quoad poenam del p.m., la Corte ha rimodulato il giudizio di bilanciamento delle già concesse attenuanti generiche, che ha stimato equivalenti (e non prevalenti come stabilito dal Tribunale) alle contestate aggravanti, con conseguente aumento della pena inflitta al TT da tre a cinque anni di reclusione.
La decisione di appello ha confermato l'affermazione di responsabilità, riproducendo le condivise valutazioni formulate dal Tribunale, degli imputati NT Di TO (reato associativo sub A) e LE UT (estorsione mafiosa alla ditta RA AC sub X). La sentenza di appello ha riaffermato che la partecipazione al sodalizio mafioso del Di TO si è protratta sino al 2006, a ciò inducendo i contenuti delle solite captazioni tra FI MI e La OC, riscontrati dalle propalazioni dei collaboratori IN e ME. Il coinvolgimento dello UT nel fatto estorsivo ascrittogli è fondato sulle captazioni che accreditano il suo ruolo di percettore delle tangenti per conto della famiglia catanese di Cosa Nostra e tali dati probatorii sono "cospicuati" dalle dichiarazioni del c.d.g. LV ES e di "altri" collaboranti.
Completamente capovolto è stato il giudizio espresso in secondo grado nei confronti dell'imputato NT MO (prosciolto dal Tribunale dagli episodi estorsivi in danno dell'imprenditore LE titolare di una catena di supermercati), che la Corte distrettuale - in accoglimento dell'appello del p.m.- ha dichiarato colpevole di concorso nell'estorsione continuata commessa nei confronti del titolare dei supermercati MAR. La rilettura delle fonti di prova compiuta dalla Corte di Appello imputa al Tribunale la sottovalutazione della separata condanna riportata dal MO (confermata anche in secondo grado) per partecipazione ad associazione mafiosa e della vicenda relativa alla controversia civilistica insorta tra l'imputato e la sua segretaria, per la cui risoluzione MO richiede l'intervento dei mafiosi ER e MI. Ad avviso dei giudici di appello le emergenze processuali, tra cui si collocano le costanti frequentazioni con esponenti mafiosi, molti dei quali - come accertato dalla p.g.- sono soliti recarsi presso lo studio del commercialista, pur non avendo alcuna ragione professionale per incontrarlo, conclamano lo stabile e organico inserimento del prevenuto nella struttura organizzativa della consorteria mafiosa e il suo concorso nell'estorsione ascrittagli, dalla quale lui stesso ha "ritratto illecito profitto" (in una conversazione captata La OC si mostrerebbe risentito per l'appropriazione della somma di 20.000,00 Euro da attribuirsi proprio al MO). Per l'effetto NT MO è stato condannato alla pena di tredici anni di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa.
4. La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dai dieci imputati, con atti personali o dei rispettivi difensori, che hanno dedotto cumulativi vizi di legittimità della decisione riconducibili alla tipologia della violazione di legge processuale o sostanziale ovvero della mancanza, contraddittorietà, illogicità palese della motivazione. Nei limiti di sintesi imposti dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, i motivi di impugnazione enunciati nell'interesse di ogni imputato possono riassumersi nei termini che seguono.
4.1. Ricorso di VI TT.
Per l'imputato sono stati presentati due ricorsi a cura dei difensori.
Ricorso dell'avv. Alfredo Gaito.
4.1.1. Erronea applicazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3 e art. 271 c.p.p. in riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni (di cui al decreto n. 60/2000, sub 46) attinenti alla posizione dell'imputato. La Corte di Appello ha recepito acriticamente le conclusioni enunciate al riguardo dal Tribunale (ordinanza 4.4.2007), ma non ha chiarito in quale misura dai decreti relativi alle captazioni utilizzabili possa evincersi l'effettiva insufficienza o inidoneità degli impianti della Procura della Repubblica ad assicurare la registrazione delle eseguite intercettazioni, il cui ascolto ben sarebbe stato possibile presso l'ufficio giudiziario inquirente mediante la tecnica di "remotizzazione" delle registrazioni, confusa dalla Corte con l'attività di "ascolto" della p.g. "sul territorio".
4.1.2. Violazione dell'art. 416 bis c.p.p. e insufficienza e illogicità della motivazione. La sentenza di secondo grado, anche in questo caso replicando le semplici congetture del Tribunale sulle presunte connotazioni di imprenditore colluso con la mafia di TT e trascurando di rispondere ai motivi di appello, ha valorizzato sporadici e occasionali dialoghi avvenuti inter alios, che in nessun modo dimostrano il preteso rapporto sinallagmatico che il ricorrente avrebbe instaurato con l'associazione criminosa, dalla quale ha invece subito una costante opera di taglieggiamento estorsivo, quale unico dato certo delineato dalle risultanze di causa.
4.1.3. Palese illogicità del trattamento sanzionatorio che, pur qualificando il contegno illecito dell'imputato come concorso esterno e non come partecipazione diretta alla associazione mafiosa, cioè in termini di inferiore gravità e pericolosità sociale della condotta, ha inasprito la condanna, revisionando per l'incensurato TT la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti riconosciutagli dal primo giudice.
4.1.4. Con motivi nuovi depositati il 19.10.2012 lo stesso difensore avv. Gaito ha approfondito la censura oggetto del secondo motivo di ricorso attinente al configurato concorso "esterno" mafioso dell'imputato, evidenziando - per quel che concerne l'elemento soggettivo del reato che avrebbe scandito i contegni del TT - l'assenza di specifici accertamenti nel corso delle indagini preliminari e la sostanziale mancanza di motivazione della sentenza di appello, non surrogabile dal pedissequo e perfino dissimulato richiamo alla decisione del Tribunale con la tecnica dell'argomentazione per relationem, avulsa da una reale disamina dei motivi di gravame dell'imputato.
Ricorso dell'avv. LO Peluso.
4.1.5. L'atto di impugnazione è focalizzato sull'analisi della fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa quale elaborata dalla giurisprudenza di legittimità e sull'applicazione che ne è stata operata dalla Corte di Appello di Catania per la posizione processuale di VI TT. Applicazione incongrua e priva di riferimenti specifici e concreti ai dati processuali, non chiarendosi in alcun modo come il preteso contributo "atipico" del concorrente esterno si sia sviluppato in rapporto di diretta causalità efficiente con l'attuazione del fatto criminoso collettivo (id est con la realizzazione della progettualità criminale della famiglia catanese di Cosa Nostra).
I giudici di appello, anche operando una non logica valutazione sequenziale delle non numerose captazioni foniche (dialoghi MI - La OC) in cui viene in luce la posizione del TT, non si sono fatti carico di vagliare i motivi di appello, ne' - in subordine - hanno offerto una pur parcellare dimostrazione del dolo necessariamente diretto caratterizzante l'agire dell'imputato, da intendersi nella duplice prospettiva della rappresentazione dell'utilità della propria condotta per attuare anche in parte il programma criminoso associativo e della volontà di interagire sinergicamente con i membri intranei del sodalizio per produrre l'evento lesivo del reato, integrato quanto meno dal consolidamento e/o dal perpetuarsi territoriale del sodalizio mafioso.
4.2. Ricorso di AN ST.
4.2.1. Mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla confermata responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art.416 bis c.p.. La costruzione decisoria della Corte di Appello è
soltanto apparente e distonica rispetto ai pur articolati motivi di appello, completamente ignorati nelle sole venti righe dedicate dalla sentenza impugnata alla posizione del ST. La sentenza sorvola sull'ambiguità del riferimento alla persona del ST contenuto nella conversazione MI - La OC del 20.9.2002, in cui si accenna anche al ruolo del fratello dell'imputato LV senza possibilità di definire la specifica attività mafiosa di AN ST. Nessun peso è poi attribuito alla genericità delle indicazioni del collaborante AN e soprattutto al pur argomentato rilievo sulla inconferenza delle propalazioni accusatorie del collaborante TO Di ZI, benché questi abbia chiarito in dibattimento che i suoi rapporti di conoscenza con l'imputato non vanno oltre il 1992.
4.2.2. Con l'appello si invocava, in subordine, l'esclusione della contestata aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 2, da nessun dato emergendo un ruolo direttivo dell'imputato in seno al gruppo mafioso, e la connessa rideterminazione della pena. La sentenza di appello fa registrare il più assoluto silenzio su tale pur specifica doglianza.
4.3. Ricorso di NT Di TO.
43.1. Violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3. La Corte territoriale ha respinto i rilievi dell'imputato sulla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni riguardanti la sua persona, limitandosi a far proprie le conclusioni rassegnate sul punto da Tribunale, benché non congrue sulla effettiva giustificazione del ricorso agli impianti tecnici della p.g. recata dai decreti esecutivi del p.m. fatti salvi dalla declaratoria di mancanza di motivazione adottata dal Tribunale.
4.3.2. A sostegno della partecipazione mafiosa dell'imputato la Corte di Appello ha valorizzato, al pari del Tribunale, le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti ME e IN, omettendo - però- qualsiasi verifica, pur sollecitata con l'appello, sulla credibilità intrinseca ed estrinseca di tali generiche propalazioni, così eludendo i principi ermeneutici fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di chiamata di correo.
4.3.3. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in tema di apprezzamento delle intercettazioni che definirebbero il ruolo di partecipe del sodalizio mafioso assegnato al Di TO. La sentenza impugnata non offre alcuna risposta ai rilievi secondo cui in oltre due anni di operazioni di captazione fonica non è registrata alcuna conversazione che veda il diretto intervento dell'imputato, di cui vi è traccia soltanto in alcune sporadiche e generiche conversazioni di altri soggetti.
4.3.4. Violazione dell'art. 81 c.p., comma 2 c.p. e difetto di motivazione. La Corte etnea, con scarna e superficiale motivazione (in pratica apparente), non ha applicato al Di TO l'istituto della continuazione criminosa con il reato associativo commesso fino a tutto il 2001 e per il quale egli è stato già giudicato con sentenza irrevocabile. Ciò benché in ambedue i casi si verta in tema di partecipazione del Di TO alla stessa frangia criminale riconducibile al capo-mafia NT ZZ.
4.3.5. La sentenza impugnata non ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche ne' l'invocata riduzione della pena in applicazione dei parametri dettati dall'art. 133 c.p.. 4.4. Ricorsi di LD AN e AR AN.
4.4.1. Erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p. per la posizione di entrambi gli imputati. I giudici del gravame si sono limitati a motivare, per altro in maniera sommaria, soltanto le (respinte) richieste subordinate degli appellanti imputati afferenti al trattamento sanzionatorio, omettendo ogni esame sulle richieste principali concernenti la rivalutazione delle fonti di prova asseveranti la intraneità mafiosa dei due prevenuti, che appare radicata soltanto su un generico riferimento, desunto da talune captazioni ambientali, ai "figli di lanu" (cioè di AN AS, sodale apicale del "capo" della famiglia catanese di Cosa Nostra IT NT), che si sarebbero recati presso la società I.R.A. Costruzioni per commettervi estorsioni mafiose. Nessuna verifica la Corte, come il Tribunale, ha creduto di svolgere sulla affidabilità delle indicazioni dell'unico c.d.g. OR LO, che indica LD AN come un affiliato al gruppo mafioso.
4.4.2. Sommaria e puramente formale è la motivazione con cui la sentenza impugnata ha disatteso l'invocata concessione delle attenuanti generiche e comunque l'attenuazione della pena, che anzi - in adesione all'appello del p.m. - ha in modo illogico aumentato in notevole misura per AR AN.
4.4.3. Erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p., comma 2, in relazione al ruolo di AR AN. I giudici di appello hanno attribuito all'imputato una veste direttiva o apicale in seno al sodalizio mafioso di riferimento, ma non hanno chiarito le ragioni di simile decisione, ne' hanno esposto alcun fatto o episodio che anche indirettamente consenta di reputare concreto e fondato il presunto ruolo di vertice dell'imputato.
4.5. Ricorso di LV AN.
45.1. Violazione dell'art. 416 bis c.p. e art. 192 c.p.p. e mancanza e contraddittorietà della motivazione. La Corte etnea non ha esaminato le censure avanzate con l'atto di appello, limitandosi a confermare la responsabilità associativa dell'imputato e facendo rinvio ai contenuti di captate conversazioni tra FI MI e La OC, dalle quali tuttavia emerge un ruolo direttivo del tutto indefinito dello "zio Turi", che per altro il MI riferisce di aver appreso unicamente dalle vaghe parole di AR AN. In ogni caso nulla è precisato sull'apporto causale recato all'associazione mafiosa dall'imputato, non potendo a tal fine valorizzarsi il semplice dato dell'essere stato il ricorrente già condannato per associazione mafiosa. Ribadito che i giudizi espressi dal MI e dal La OC sul conto di AN LV vanno qualificati come de relato (doppiamente: La OC non sembra credere al ruolo associativo dell'imputato che MI gli riferisce di aver appreso da AR AN), non può obliterarsi che il c.d.g. AT Di AI ha escluso un coinvolgimento del ricorrente in affari di mafia o comunque malavitosi. Nè può riconoscersi, infine, dignità indiziaria al vago cenno del MI e del La OC ad una avvenuta consegna di Euro 15.000,00 disposta su mandato di TO NT in favore dell'imputato, da lungo tempo ristretto in carcere e senza alcun familiare residente in Sicilia o nel Sud Italia.
4.5.2. Erronea applicazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3. Il decreto con cui il p.m. ha autorizzato l'impiego di strumenti captativi in uso alla p.g. in rapporto alle intercettazioni ritenute utilizzabili a fini probatori si limita a richiamare la stessa formula normativa senza spiegare le ragioni della insufficienza o inidoneità della strumentazione della Procura della Repubblica. La sentenza di appello non ha risposto ai rilievi espressi con l'appello dell'imputato sulla illegittimità del decreto autorizzativo del p.m..
4.6. Ricorso di IO EA.
4.6.1. Violazione degli artt. 125 e 546 c.p.p. e mancanza e illogicità della motivazione. La sentenza di appello, accogliendo l'impugnazione del p.m., ha aumentato in modo abnorme la pena inflitta all'imputato, di cui ha confermato la responsabilità per il reato associativo e per l'estorsione ai danni della società I.R.A., non esponendo alcuna motivazione sulle censure formulate con l'atto di appello, non confutate ma semplicemente ignorate. La sentenza si è limitata a copiare per intero, con minime interpolazioni, la decisione di condanna del Tribunale, ignorando -in particolare- un dato di assoluto rilievo, quale quello che ha visto il EA (a prescindere dall'eventuale applicabilità dell'art. 649 c.p.p.) già condannato per associazione mafiosa con sentenza definitiva del 18.11.1997, la corrispondente pena essendo stata ininterrottamente espiata dal prevenuto in regime di sorveglianza ex art. 41 bis O.P. sino alla sua scarcerazione avvenuta il 13.7.2004. Con la conseguenza che l'imputato avrebbe preso parte all'estorsione contestatagli con il capo B) della rubrica a partire da un periodo (aprile 2004) in cui era ancora detenuto. I frequenti contatti con personaggi del contesto mafioso locale evocati dalla sentenza non trovano riscontro alcuno nei pur stringenti servizi di osservazione e controllo di p.g. cui l'imputato è stato sottoposto dopo la scarcerazione e, d'altra parte, i collaboranti Di ZI e Di GA non forniscono indicazioni utili sulla perdurante mafiosità associata del EA. L'individuazione quale partecipe dei fatti estorsivi ascrittigli (in supposta veste di collettore delle tangenti) proveniente, secondo la Corte di Appello, dal c.d.g. RE è priva di consistenza e in sostanza smentita dagli stessi imprenditori persone offese AR e EAzzi, così come generici ed enfatici debbono considerarsi i riferimenti all'imputato che la Corte apoditticamente trae dagli intercettati dialoghi tra MI e La OC.
4.6.2. Violazione dell'art. 133 c.p., art. 63 c.p., comma 4 e L. n.203 del 1991, art. 7 e carenza e illogicità della motivazione. Nel
determinare in aumento la pena inflitta all'imputato la Corte territoriale è incorsa in una serie di errori, innanzitutto eludendo il disposto dell'art. 63 c.p., comma 4, secondo in cui in caso di concorso di circostanze aggravanti trova applicazione soltanto la circostanza più grave con eventuali incrementi della stessa, laddove la sentenza ha cumulato le circostanze aggravanti configurate per il più grave reato di estorsione (L. n. 203 del 1991, art. 7 e recidiva reiterata). Per altro la stessa Corte non ha idoneamente motivato la mancata esclusione dal profilo sanzionatorio della contestata recidiva e della aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 contestata per un fatto estorsivo che si inscrive nell'azione di una associazione criminosa mafiosa;
con l'effetto di dar luogo ad una impropria duplicazione sanzionatoria per una condotta mafiosa unitaria.
4.7. Ricorso di NT MO.
4.7.1. Violazione degli artt. 267, 268 e 271 c.p.p. e mancanza e illogicità della motivazione. La Corte di Appello ha ignorato l'eccezione di inutilizzabilità delle captazioni foniche coinvolgenti la persona dell'imputato formulata con ampia memoria difensiva depositata il 9.6.2011 sotto un duplice profilo di censura. Da un lato attinente alla palese carenza di motivazione dei decreti autorizzativi in punto di insufficienza e inidoneità degli impianti tecnici della Procura della Repubblica. Da un altro lato attinente alla illegittima prosecuzione delle operazioni di ascolto dopo il 26.12.2002. A tale data sono scadute le attività di ascolto autorizzate dal g.i.p., che -pur adito da tempestiva richiesta di proroga del p.m.- non ha proceduto entro il predetto termine, emettendo un nuovo decreto di autorizzazione il 28.12.2002, adottato senza la preventiva necessaria richiesta del procedente p.m. (sollecitante la sola proroga delle captazioni). Su tale specifica eccezione la sentenza impugnata lascia registrare il più assoluto mutismo.
4.7.2. Mancanza o contraddittorietà della motivazione in punto di ritenuta sussistenza degli elementi di prova specifica dei reati di estorsione attribuiti al ricorrente. In aderenza al vaglio delle risultanze processuali il Tribunale aveva assolto il MO, rilevando non esservi prova che dalla sua attività di intermediazione nell'estorsione consumata dal sodalizio mafioso catanese nei confronti dell'imprenditore RA LE il MO abbia tratto un qualsiasi personale vantaggio. Sovvertendo la pur logica decisione di primo grado, la Corte di Appello, sebbene abbia riconosciuto la condotta dell'imputato caratterizzata da ambiguità e incertezze, lo ha dichiarato colpevole del concorso in estorsione, attribuendo alla sua intermediazione (per il solo pagamento delle tangenti imposte all'imprenditore) connotazioni di causalità commissiva per finalità mafiose, senza offrire specifici dati di natura storico-fattuale dimostrativi di un simile assunto decisorio, abbandonandosi a considerazioni vacue e generiche, prive di ogni concretezza (fantomatici contatti con soggetti mafiosi). Non basta. Omettendo di individuare il reale apporto offerto dall'imputato al realizzarsi degli eventi della progettata ed eseguita estorsione continuata in pregiudizio dell'LE, la sentenza impugnata si appaga dell'asserita intraneità mafiosa del MO desunta dalla sua condanna per il reato associativo ex art. 416 bis c.p. nel separato processo svoltosi in primo grado davanti al Tribunale di Caltagirone. Nè a tale riguardo è possibile comprendere quale logica abbia ispirato la decisione di appello che ha ritenuto di affermare la colpevolezza del MO per l'estorsione di cui al capo P) della rubrica, commessa fino all'aprile del 2004, in implicita sintonia con il periodo della sua partecipazione associativa statuita nel separato processo a suo carico, confermando l'assoluzione dello steso MO per il reato di cui al capo Q) della rubrica, concernente la stessa condotta estorsiva compiuta in epoca successiva all'aprile 2004.
4.8. Ricorso di TO NT.
4.8.1. Violazione degli artt. 125 e 546 c.p.p. e mancanza di motivazione. Sul piano generale la sentenza di appello non può non essere censurata per la totale assenza di una seria motivazione sul ruolo di perdurante guida della famiglia mafiosa di Cosa Nostra assegnato al prevenuto, confermato in modo assertivo e senza alcun confronto con le confutazioni di tale tesi accusatoria contenute nell'appello contro la prima decisione.
4.8.2. Violazione dell'art. 192 c.p.p. e carenza e illogicità della motivazione con riguardo agli elementi indiziari suffraganti la confermata responsabilità dell'imputato. La Corte territoriale, facendo proprie in modo acritico le conclusioni del giudice di primo grado, non si è curata di chiarire in qual modo e con quale genere di comunicazioni il NT, detenuto in regime di massima sicurezza (art. 41 bis O.P.) fin dal 1993, sia stato in grado di far valere la sua persistente volontà di promotore, capo e organizzatore dell'associazione mafiosa che continua ad intestarsi al suo nome. Nè la Corte ha precisato quale autonomo ed effettivo contributo causale il NT abbia fornito per la perdurante operatività criminosa del sodalizio, sol che si osservi che egli non ha contatti con l'ambiente esterno ed è ignaro dell'eventuale spendita del proprio nome e di eventuali iniziative criminose assunte dietro lo schermo delle sue ipotetiche direttive. La carente motivazione della sentenza impugnata, che -non va taciuto- nulla ha argomentato sulla ricorrenza delle circostanze aggravanti qualificanti la fattispecie associativa contestata, è resa ancor più evidente quando si consideri che gli stessi FI MI e il La OC, i cui dialoghi pervadono l'intera trama del processo, mostrano di nutrire dubbi sulle asserite volontà o direttive del NT veicolate da soggetti aderenti al gruppo mafioso.
4.9. Ricorso di LE UT.
4.9.1. Violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3 e art. 271 c.p.p. e difetto di motivazione. Il motivo di doglianza riproduce, come i ricorsi di altri imputati, l'eccezione di inutilizzabilità delle captazioni foniche nella parte riguardante la posizione dell'imputato, per difetto di motivazione sull'autorizzato impiego della strumentazione tecnica in uso alla p.g..
4.9.2. Erronea applicazione dell'art. 629 c.p. e apparenza della motivazione. La sentenza di appello non indica gli elementi che valgono a radicare l'effettiva partecipazione dello UT all'attività estorsiva contestatagli e che trascendono una sua mera opera di intermediazione. Nel valorizzare le dichiarazioni accusatorie (chiamata in correità) di LV ES i giudici del gravame non hanno neppure preso in vaga considerazione i motivi di appello postulanti una diversa interpretazione del ruolo conferibile al ricorrente. In questa stessa linea decisoria la Corte territoriale non ha sviluppato alcuna verifica sull'attendibilità dei collaboranti Di AI, OR e AN, che fornirebbero indicazione accusatoria a carico dello UT, senza tuttavia menzionarlo come partecipe dell'estorsione alla ditta RA AC ne' di altri reati.
4.9.3. Erronea applicazione della L. n. 203 del 1991, art. 7 e difetto di motivazione. La sentenza impugnata ha omesso di affrontare la questione della compatibilità della aggravante della mafiosità della condotta con la fattispecie della estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629 c.p.p., comma 2. Questione sollevata con l'appello e rimasta senza risposta.
4.9.4. Violazione dell'art. 62 bis c.p. e difetto di motivazione. La sentenza ha negato la concessione delle attenuanti generiche e comunque una riduzione della confermata cospicua pena fissata dal primo giudice sulla base di una motivazione formale e incongrua, immemore dei rilievi formulati con l'atto di appello. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza di appello impugnata dai dieci ricorrenti deve essere annullata con rinvio nella sua interezza per la fondatezza dei motivi principali di ricorso prospettati da ciascun imputato in tema di insufficienza, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione concernente le loro individuali posizioni processuali. La decisione adottata dalla Corte territoriale catanese si mostra, infatti, come paradigmatico esempio di un giudizio apparente e distonico rispetto alle fonti di prova e alle complessive emergenze processuali involgenti le posizioni dei singoli ricorrenti, che ha finito per frustrare funzione e finalità proprie di un giudizio di merito di secondo grado, improntato ad una effettiva autonoma rivalutazione, adesa - nei limiti del principio devolutivo che governa le impugnazioni- ai rilievi critici espressi dagli imputati con gli appelli contro la sentenza del Tribunale di Catania. Rilievi ai quali la Corte etnea o non dato inspiegabilmente alcuna risposta ovvero ha dato risposte apparenti o fugaci, caratterizzate da genericità o da affermazioni di principio apodittiche e avulse da specifici dati probatori.
L'assetto gravemente deficitario della decisione, caratterizzata altresì da un linguaggio arcaico, da fuorvianti neologismi lessicali e da improprietà terminologiche tecnico-giuridiche, appare ancor più rilevante, quando si osservi che la sentenza si giustappone ad una decisione di primo grado che, pur offrendo risposte sufficientemente complete alle prospettazioni difensive degli imputati, si segnala in modo esplicito per essere ispirata a "concisione" e stringatezza della motivazione (che in taluni casi lo stesso Tribunale non esita a definire esplicitamente succinta), nonostante la oggettiva gravità dei fatti reato ascritti agli imputati e la consistenza quantitativa delle pene inflitte agli imputati giudicati colpevoli. Pene che la Corte di Appello, con motivazione per vero incongruamente ancor più sintetica, ha per alcuni imputati accresciuto in consistente misura a seguito dell'accoglimento dell'appello del p.m..
Lo squilibrio anche sistematico e organizzativo del tessuto della motivazione è fatto palese, del resto, dall'abnorme spazio dedicato all'analitica esegesi della giurisprudenza di legittimità in materia di ricorso ad impianti esterni alla Procura della Repubblica per operazioni di intercettazione fonica ritualmente autorizzate dal g.i.p. Esegesi all'esito della quale i giudici di secondo grado si sono uniformati alla già estesa motivazione resa dal Tribunale con ordinanza del 4.4.2007 sulla parziale utilizzabilità di captazioni foniche in tutto o in parte afferenti alle posizioni degli odierni imputati. Esito decisorio per più versi assertivo o, meglio, ripetitivo della prima decisione, che -se può valere a dare una qualche risposta ai motivi di appello articolati sul tema dagli imputati Di TO, UT e LV AN -, per certo non scaturisce da una reale disamina dei pur specifici e puntuali rilievi sollevati con gli atti di appello degli imputati MO (omessa proroga di autorizzazioni emesse ex uovo con crasi temporale nell'attività di ascolto) e TT (omessa registrazione delle captazioni presso la Procura con procedura di remotizzazione, benché giovi precisare - per completezza - che all'epoca cui risalgono le intercettazioni interessanti il processo tale procedura non era tecnicamente diffusa o realmente praticabile nè erano state emesse le decisioni di questa S.C. che hanno valutato la legittimità della remotizzazione come tecnica rispettosa del dettato degli artt. 267 e 268 c.p.p.).
2. Il sindacato del giudice di legittimità sul percorso giustificativo del provvedimento impugnato è -per espresso dettato normativo- racchiuso nella verifica che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica ed esenti da vistose ed insormontabili incongruenze. Il controllo di legittimità si appunta soltanto sulla coerenza strutturale interna della decisione, di cui accerta l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico ed argomentativo, essendo preclusi al giudice di legittimità, nel controllo della motivazione, il riesame o la rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Nè detta area referenziale del controllo di legittimità è alterata dal novellato testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8), che non ha fatto venire meno il limite della "testualità" del vizio conoscibile dalla S.C, connaturato all'ambito di cognizione del giudice di legittimità, il cui esame è incentrato sulla motivazione e non sulla decisione. La rimodulazione della citata norma non permette, infatti, a questa Corte una reinterpretazione delle fonti di prova, esulando dal giudizio di legittimità una verifica della correttezza della motivazione in relazione ai dati probatori. Nel senso che il significato e il valore delle prove debbono essere sempre definiti dal giudice del merito, non potendoli ricomporre il giudice di legittimità in base ad una non consentita lettura degli atti di causa, autonoma ovvero suggerita dal ricorrente (cfr., tra le molte decisioni: Cass. Sez. 6, 18.12.2006 n. 752, Romagnolo, rv. 235732;
Cass. Sez. 4, 7.11.2006 n. 2618, Librino, rv. 235782; Cass. Sez. 2, 11.1.2007 n. 7380, ES, rv. 235716). Tale indispensabile premessa metodologica si coniuga nel caso di specie alla immediata percezione dei veri e propri vuoti di motivazione in cui a più riprese incorre la sentenza di appello della Corte etnea, emergente dalla semplice lettura della motivazione in uno alla sommaria enunciazione (solo per titolazioni) dei motivi di appello proposti dagli imputati. Tant'è che, a doverosa dimostrazione della fondatezza delle delineate censure di mancanza e/o illogicità della motivazione rese oggetto dei rispettivi ricorsi, la maggior parte degli imputati si è vista costretta ad allegare al ricorso copia dell'atto di appello contro la sentenza di primo grado. Con l'ulteriore necessario effetto che anche questa Corte si è dovuta far carico dell'esame dei motivi di appello al fine di verificare adeguatezza e completezza delle risposte valutative offerte dai giudici di secondo grado. Esame che pone in luce la generalizzata (valida, in diversa misura, per tutti i ricorrenti) validità e ragionevolezza dei denunciati vizi di motivazione della sentenza di secondo grado.
3. Le ulteriori conseguenze assumono un'ineludibile duplice valenza inferenziale.
3.1. In primo luogo non vi è spazio nella situazione delineata dal presente processo per applicare il criterio di apprezzamento di congruità e completezza della motivazione del provvedimento impugnato, che il giudice di legittimità può compiere di fronte ad una sentenza di appello, facendo riferimento sia a detta sentenza che alla sentenza di primo grado. In base al rilievo che le due sentenze di merito si integrano vicendevolmente, dando origine ad enunciati ed esiti assertivi organici ed inseparabili, in conformità alla fisiologica e diacronica dinamica del processo decisionale di merito. Criterio che diviene ancor più incisivo quando, come nei casi degli attuali ricorsi, la sentenza di appello abbia confermato, con poche varianti (sola posizione MO), le statuizioni del primo giudice (cfr.: Cass. Sez. 6, 26.9.2002 n. 1307/03, Deivai, rv. 223061; Cass. Sez. 4, 4.6.2004 n. 36757, Perino, rv. 229688; Cass. Sez. 4, 24.10.2005 n. 1149, Mirabilia, rv. 233187; Cass. Sez. 4,14.2.2008 n. 15277, Baretti, rv. 239735). Senonché nel processo in esame il descritto criterio ricompositivo della decisione non può trovare utile attuazione, ostandovi sia la delineata sinteticità della sentenza di primo grado, sia la verificata specificità delle censure processuali e di merito formulate da tutti gli imputati con i rispettivi appelli. Censure che, non trovando risposta nella sentenza di appello, non possono essere risolte attraverso l'esame della (sola) decisione di primo grado. Se non altro perché la segnalata sinteticità di questa stessa decisione impedisce ogni efficace controllo sull'eventuale già avvenuta prospettazione in primo grado delle doglianze enunciate negli appelli. Nè va sottaciuto, d'altra parte, che -per quel che agevolmente si evince dalla comparativa lettura della sentenza di primo grado e dei motivi di appello degli attuali ricorrenti- in più casi o situazioni la sinteticità della sentenza del Tribunale di Catania dell'1.4.2009 rivela, a sua volta, carenze e illogicità degli enunciati valutativi propri di quella stessa decisione di primo grado. Con l'ulteriore e ovvio effetto, quindi, che la sorprendente sommarietà dei giudizi di merito esposti dalla sentenza di appello sulle posizioni di ciascun imputato neppure in parte diviene giustificabile in ragione di una eventuale carenza di specificità dei motivi di appello degli imputati, in quanto -in ipotesi- ripetitivi di profili di censura già vagliati e disattesi con apprezzamenti ritenuti dai giudici di secondo grado giuridicamente condivisibili in base a considerazioni che comunque debbono essere indicate e argomentate. Del che non vi è traccia alcuna nella sentenza impugnata.
3.2. In secondo luogo nella vicenda oggetto dei ricorsi non trova spazio neppure il riferimento alla consentita metodica della motivazione per relationem, per altro solo in parte evocata dalla Corte di Appello etnea in specifici passaggi relativi alle posizioni di alcuni imputati.
Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale decisorio può ritenersi legittima, quando: a) faccia riferimento ad altro provvedimento o atto del processo, la cui motivazione risulti congrua rispetto alla specifica esigenza di giustificazione propria del provvedimento recettizio di secondo grado;
b) rechi dimostrazione del fatto che il giudice richiamante abbia preso cognizione delle ragioni del provvedimento richiamato, ritenendole coerenti con la sua decisione in grado di appello rispetto alle censure prospettate dalle parti ai fini del rinnovato giudizio di merito (cfr., ex plurimis:
Cass. Sez. 4, 14.11.2007 n. 4181, Benincasa, rv. 238674; Cass. Sez. 2,16.1.2008 n. 9153, De Mauro, rv. 239589). Nella sentenza di appello oggetto dei ricorsi non è ravvisabile nessuno dei due indicati presupposti. La decisione, tradendo la sua precipua connotazione di revisio prioris instantiae correlata al canone del principio devolutivo dell'impugnazione, ha finito per eludere l'obbligo della motivazione sulle censure delineate dagli imputati in tema di loro affermata (e confermata) responsabilità. La sentenza di appello che confermi in tutto o in parte la decisione di primo grado è viziata per carenza o insufficienza della motivazione, allorché si limiti - come nei casi in verifica- a riprodurre la decisione o le sue parti confermate, affermando in termini meramente assertivi di aderirvi, ma omettendo di dar conto degli specifici motivi di appello che sottopongano a critica proprio le soluzioni ricostruttive e/o valutative assunte dal primo giudice e trascurando di chiarire le ragioni per cui tali motivi debbano reputarsi infondati o privi di pertinenza con la regiudicanda. Ciò è esattamente quel che deve constatarsi per la sentenza di appello della Corte etnea, sorretta da un apparato giustificativo che trascende il metodo della motivazione relazionale (v.: Cass. Sez. 6, 20.4.2005 n. 6221, Aglieri, rv. 233082; Cass. Sez. 6,12.6.2008 n. 35346, Bonarrigo, rv. 241188; Cass. Sez. 3, 13.5.2010 n. 24252, rv. 247287).
4. Il collegio giudicante non si esime dal rilevare che taluni motivi di doglianza prefigurati da alcuni ricorrenti si mostrano privi di pregio o manifestamente infondati o perfino indeducibili, di guisa che la schematicità valutativa o lo stesso silenzio della Corte di Appello su tali profili di censura possano giudicarsi irrilevanti o non decisivi. Si tratta, tuttavia, in ciascun caso di motivi di impugnazione subordinati che afferiscono ai temi del trattamento sanzionatorio. Sono i casi, a solo titolo esemplificativo: del secondo motivo di ricorso di AN ST, che si duole della mancata esclusione della aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 2, non avvedendosi che (come si desume anche dall'entità
della pena inflittagli e dalle posizioni analoghe di altri coimputati) siffatta aggravante (di un ruolo apicale o direttivo) non gli è mai stata formalmente addebitata;
dei motivi con cui Di TO NT censura il diniego della continuazione con un precedente giudicato per fatto associativo mafioso e il diniego delle circostanze attenuanti generiche sebbene non richieste con l'atto di appello;
della incompatibilità dell'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 con i fatti di estorsione aggravata (art. 629 c.p., comma 2) addotta da LE UT e da IO EA, malgrado la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo riconosciuto la compatibilità (concorso formale) delle due aggravanti (cfr: Cass. S.U., 28.3.2001 n. 10, Cinalli, rv. 218378; Cass. Sez. 6, 13.11.2008 n. 2696/09, P.m. in proc. D'Andrea, rv. 242686; Cass. Sez. 6,26.2.2009 n. 15483, Marsala, rv. 243576). L'illustrata emergenza non incide, quindi, sulla patente insufficienza della motivazione della sentenza di appello sui profili centrali o decisivi dei gravami degli imputati, dolutisi della sentenza di primo grado in riferimento alla loro affermata responsabilità penale. È senz'altro vero che il giudice di appello non è tenuto a fornire pedissequa risposta a tutti i motivi di gravame, allorché gli stessi siano soltanto enunciati o genericamente descritti nell'atto di appello, senza indicazioni utili o pertinenti degli elementi di fatto e di diritto su cui siano fondate le censure. Ed è del pari vero che l'obbligo per il giudice di appello di dare risposta a tutte le questioni sollevate dalle parti nei motivi di impugnazione, incontra un limite che è desumibile dal concetto stesso di "completezza" dell'atto impugnatorio e dei connessi motivi. Questi ultimi costituiscono, infatti, parte essenziale e inscuidibile dell'impugnazione e, pur nella riconosciuta libertà della loro formulazione, debbono essere, ai sensi dell'art. 581 c.p.p., lett. e), articolati in modo specifico. Debbono cioè indicare chiaramente, a pena di inammissibilità, le ragioni su cui si fonda la doglianza. In mancanza di ciò, viene meno l'obbligo del giudice di fornire una risposta a tutte le questioni proposte, perché tale obbligo trova un limite nella genericità della censura, l'ammissibilità dell'appello dipendendo proprio dal tasso di determinatezza dei motivi che lo sostengono (v.: Cass. Sez. 6, 28. 9,2006 n. 5777/07, Ferrante, rv. 236060; Cass. Sez. 4, 30.9.2008 n. 40243, Falcioni, rv. 241477; Cass. Sez. 6, 3.3.2011 n. 21873, Puddu, rv. 250246). Ma nessuno degli odierni ricorsi risulta non sonetto da motivi specifici e pertinenti sul tema della responsabilità penale del singolo ricorrente, sicché inopinatamente la Corte di Appello ha omesso di prenderli in considerazione con la indispensabile accuratezza ovvero di fornire idonee risposte dimostrative della loro eventuale infondatezza.
5. A fronte dello spessore della violazione dell'obbligo di motivazione in cui è incorsa la Corte di Appello sarebbe un fuor d'opera passare in rassegna tutti i singoli punti o temi di ciascun ricorso ai quali non è stata data, a conclusione del giudizio di secondo grado, una adeguata necessaria risposta. È innegabile che la Corte di Appello, come in precedenza lo stesso Tribunale, sconta in tutto o in parte anche una genetica carenza delle indagini preliminari, in parte accresciuta dai diversi "stralci" subiti dal processo originario dopo l'emissione del decreto dispositivo del giudizio. Indagini che non sempre sono state confortate da accertamenti e da esaustiva ricerca di fatti e dati volti a riscontrare le ipotesi di accusa avvalorate anche da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni dibattimentali non hanno introdotto elementi di particolare specificazione delle condotte attribuite ai diversi imputati. Ciò non esimeva, tuttavia, la Corte di Appello dal trarre, esperita una meditata analisi del compendio delle fonti di conoscenza disponibili e -se del caso- integrabili ex art. 603 c.p.p., di trarre le dovute conseguenze giuridiche sul piano della responsabilità degli imputati, in luogo di omettere una seria motivazione sulle posizioni processuali attinte da elementi di incertezza, non superabili con generici richiami a conversazioni captate, non sempre chiaramente intellegibili nei loro allusivi riferimenti personali, ovvero ad assunti accusatori di collaboranti non confortati da efficaci riscontri.
5.1. Delle carenze della motivazione relativa al rigetto delle rinnovate eccezioni di inutilizzabilità delle captazioni foniche formulate da più imputati si è già detto in precedenza. Se per talune eccezioni avrebbe potuto e potrebbe ritenersi sufficiente il richiamo (in questo caso lungamente e perfino ultroneamente argomentato dalla sentenza di appello) alla confermata ordinanza istruttoria del Tribunale, laddove ha giudicato utilizzabili sul piano probatorio alcune captazioni telefoniche e ambientali, ciò non può in alcun modo valere per i menzionati temi di critica esposti con gli atti di appello degli imputati TT e MO, quanto meno per i loro caratteri di novità rispetto alle problematiche prese già in considerazione dal Tribunale. Temi che la sentenza di appello ha lasciato senza alcuna risposta.
5.2. Alle già scarne valutazioni espresse dal Tribunale sul ruolo associativo svolto dall'imputato AN ST la sentenza di appello poco o nulla aggiunge, al di là dell'ipotizzato e assertivo "sciame indiziario" che ne distinguerebbe la posizione, per chiarire in quale misura alle sommarie indicazioni accusatorie tratte da un'unica conversazione captata tra il MI e il La OC si coniughino in guisa di riscontro le dichiarazioni dei collaboranti Di ZI e AN. Dichiarazioni pur sottoposte ad esame critico nell'appello dell'imputato, quanto meno sotto il profilo della collocazione temporale della attività partecipativa del ricorrente, che i giudici di appello lasciano in un'area di totale indeterminatezza.
5.3. Sommarie e insufficienti si mostrano le osservazioni con cui i giudici di appello credono di dare risposta ai rilievi critici esposti nell'appello di NT Di TO (ovviamente ripresi, sul piano della illogicità e carenza di motivazione, nell'attuale ricorso) in riferimento alle propalazioni dei collaboranti ME e IN, che varrebbero ad accreditare l'inserimento associativo dell'imputato emergente dalle conversazioni MI - La OC. La credibilità, intrinseca ed estrinseca, dei due collaboranti è assunta dalla Corte etnea come provata, senza che se ne indaghino le concrete valenze nell'ambito del presente processo e, in particolare, con riguardo ai dati riferiti dai due dichiaranti sul conto del Di TO.
5.4. Totale è il silenzio della Corte territoriale sui motivi di appello principali degli imputati LD AN e AN AR, limitandosi la sentenza impugnata a respingerne le sole richieste subordinate riguardanti il trattamento sanzionatorio.
5.5. Parimenti insufficiente e assertiva è l'analisi compiuta dalla sentenza di appello sulla posizione di LV AN. Nulla chiarisce la Corte distrettuale sulle valenze indirette delle indicazioni provenienti dai soliti MI - La OC (captazioni), per altro perplesse, e sul valore da attribuirsi alle dichiarazioni del c.d.g. Di AI, richiamate nell'appello dell'imputato, che parrebbero escludere un perdurante coinvolgimento associativo del ricorrente, benché se ne sia giudicata più grave la condotta criminosa, sì da incrementare (accolta la richiesta dell'appellante p.m.), con motivazione senz'altro definibile apparente, la pena inflittagli in primo grado.
5.6. Effettivamente i giudici di secondo grado, come si sostiene nel ricorso dell'imputato, non si sono preoccupati di esaminare i motivi principali di gravame dell'imputato IO EA, cui pure (ancora accogliendo l'appello del p.m.) è stata inflitta la considerevole maggior pena di sedici anni di reclusione. Il confermato giudizio di corresponsabilità dell'imputato nelle estorsioni mafiose consumate in danno della società I.R.A. Costruzioni e la partecipazione associativa dello stesso prevenuto pur dopo la sua scarcerazione del 2004 è sviluppato unicamente ponendo l'accento sulle propalazioni accusatorie del c.d.g. RE GI, di cui non è offerta alcuna collocazione temporale, e sulle evanescenti (perché indeterminate) frequentazioni che il EA, soggetto già condannato per associazione mafiosa, avrebbe continuato a coltivare con altri mafiosi. Le censure elaborate nell'appello, pertinenti e comunque meritevoli di essere prese in esame anche con riguardo agli indicati elementi favorevoli all'imputato, non sono state oggetto di alcuna analisi che ne chiarisca l'eventuale infondatezza.
5.7. Considerazioni non dissimili si impongono per le modalità con cui la sentenza impugnata ha trattato la posizione del "capo" dell'associazione mafiosa catanese TO NT. Lo spessore criminale e l'indubbia autorevolezza mafiosa del personaggio appaiono fuori discussione, ma certo non esentavano la Corte di Appello dall'apprezzarne la specifica posizione nel quadro del presente processo alla stregua dei consueti criteri di valutazione della prova dettati dagli artt. 192 e 195 c.p.p. Ciò tanto più quando si costati che gli stessi MI e La OC (i cui dialoghi sono la fonte principale di accusa per quasi tutti gli attuali imputati) effettivamente, per quel che si ricava dalla lettura delle due conformi decisioni di merito e come si adduce nel ricorso, non mancano di sollevare incertezze sul reale pensiero direttivo del "capo" in rapporto agli affari criminosi di cui a vario titolo si interessano in seno al sodalizio ancora intitolato al NT. La Corte di Appello ha semplicisticamente trascurato le indicazioni censorie esposte nell'appello dell'imputato, non chiarendo come, quando e su quali ripercorribili vicende illecite si sia manifestata la funzione associativa apicale riservata al ricorrente.
5.8. La confermata responsabilità di LE UT per il concorso nell'estorsione continuata ascrittagli (capo X della rubrica: tangenti imposte alla società RA AC) sarebbe "cospicuata", nella lettura dei dati processuali operata dalla sentenza di appello, dalla chiamata in correità di ES LV e dalle dichiarazioni di altri collaboranti, che non è dato comprendere cosa abbiano riferito e che non si indicano neppure per nome, elementi di cui - va aggiunto - non si rinviene alcuna traccia neppure nella scheletrica sentenza del Tribunale. Donde la palese congruenza delle doglianze del ricorrente sulla completa ignoranza da parte della Corte di Appello dei motivi di gravame articolati contro la decisione di primo grado.
6. Le maggiori criticità valutative, se così può dirsi, investono le posizioni dei ricorrenti TT e MO, alle quali la sentenza di appello (come già la prima decisione, benché con esiti opposti per MO) appare dedicare una maggiore attenzione, che nondimeno non elide, sul piano della logica ricostruttiva delle condotte dei due prevenuti e della linearità dell'analisi probatoria svolta sulle stesse, la fondatezza delle critiche con cui i ricorsi dei due imputati denunciano, per quanto di rispettivo interesse, l'insufficienza e la contraddittorietà della decisione di secondo grado.
6.1. Sul conto di VI TT la sentenza di appello si è limitata a replicare le considerazioni del Tribunale che, esaminata la problematica dell'imprenditore colluso con la mafia, lo ha ritenuto tale sulla base in prevalente misura dei dialoghi captati tra il MI e il La OC, valorizzando la definizione che del TT è offerta quale "familiare" (deve presumersi del consorzio mafioso) e le sollecitazioni che costui avrebbe rivolto ai suoi mentori mafiosi per ottenere l'affidamento di lavori per la sua impresa edile. Se può ammettersi, a tutto concedere, che TT, da lungo tempo sottoposto al versamento di tangenti mafiose che non cessano nonostante la sua consuetudine "familiare" con gli esponenti mafiosi locali, abbia cercato in qualche modo di ottenere un "ritorno" per la sua impresa dalle cospicue elargizioni al gruppo mafioso, non può non constatarsi che il rapporto sinallagmatico che per la Corte territoriale (come per il Tribunale) varrebbe a radicare il ruolo di imprenditore colluso del ricorrente risulta, come si sottolinea nel ricorso, privo di convincente dimostrazione. La sentenza di appello, trascurando di esaminare i puntuali rilievi dell'imputato, non individua gli eventi o le commesse imprenditoriali che si inscriverebbero nell'accordo di natura mafiosa che il TT, da concorrente esterno del gruppo (secondo la riqualificazione giuridica della sua condotta messa a punto dalla decisione di secondo grado), avrebbe stretto con i vertici della famiglia catanese di Cosa Nostra. Sembra sfuggire ai giudici di appello l'incidenza che assume a favore della tesi difensiva dell'imputato l'episodio, ricordato nella sentenza (e ripreso dalla prima decisione), del severo e intimidatorio monito rivolto dal MI al TT nell'apprendere da lui stesso che è stato contattato dagli AN nel quadro di un loro tentativo di sovrapposizione estorsiva intramafiosa e che egli possa eventualmente affidarsi ai componenti della aggregazione mafiosa degli AN. È chiaro o diviene causa di doveroso approfondimento (omesso dalla sentenza di appello) che la vicenda appare, a tacer d'altro, contraddire l'ipotizzata familiarità mafiosa dell'imputato, anche quando la si connoti di valenze "esterne" ex artt. 110 e 416 bis c.p.. Ferma la correttezza dei richiami della sentenza alle massime giurisprudenziali di legittimità che hanno puntualizzato il concetto di imprenditore colluso con la mafia (fra le molte: Cass. Sez. 5,1.10.2008 n. 39042, Samà, rv. 242318; Cass. Sez. 1,30.6.2010 n. 30534, Tallura, rv. 248321), i giudici di appello - a prescindere dalla mancata e pur necessaria disamina dell'elemento soggettivo del configurato concorso esterno mafioso del TT - si sono astenuti dall'elaborare la ridetta nozione collusiva in rapporto alla necessità di precisare in quali fatti e vicende si siano manifestati i "vantaggi" personali (per la sua impresa) conseguiti dall'imputato in regime di reciprocità biunivoca con la consorteria mafiosa. Al riguardo è appena il caso di segnalare come non possa, in assenza di concreti elementi probatori (che, ripetesi, i giudici di appello non indicano), definirsi colluso l'imprenditore che, vessato da un diffuso e costoso (per la consistenza delle tangenti erogate) contesto di intimidazione mafiosa, non tenti di venire a patti con l'aggregazione criminale, ma -cedendo all'imposizione di tangenti e al relativo ingiusto danno- si adoperi soltanto per raggiungere una sorta di intesa che valga a limitare il suo pregiudizio patrimoniale (cfr.: Cass. Sez. 1, 11.10.2005 n. 46552, D'Orio, rv. 232963).
6.2. Anche per la posizione di NT MO sono senz'altro appropriati i riferimenti di entrambe le sentenze di merito (che ne danno, però, letture radicalmente opposte) alle decisioni di questa S.C. che affrontano il tema della qualificabilità come concorrente o meno nel reato del soggetto che operi in funzione intermediaria in una vicenda di estorsione tra gli autori e ideatori dell'imposizione tangentizia e la vittima dell'illecita pretesa pecuniaria, chiarendo che deve ritenersi estraneo al reato l'agente che operi nell'esclusivo e solidaristico interesse della vittima, senza perseguire in alcun modo personali vantaggi, diretti o indiretti, dalla complessiva azione criminosa (cfr., ex multis, Cass. Sez. 2,19.6.2008 n. 26837, Alfiero, rv. 240701; Cass. Sez. 5, 3.7.2009 n. 30080, Briganti, rv. 244500). Suscita, tuttavia, fondate perplessità sotto il profilo della coerenza valutativa e (anche) espositiva l'applicazione che delle indicazioni concettuali di questa Corte ha creduto di effettuare la sentenza impugnata rispetto al MO. Per la semplice ragione che l'affermazione, in totale riforma della decisione liberatoria di primo grado, della sua responsabilità concorsuale nell'estorsione mafiosa consumata verso l'imprenditore LE si astiene dall'individuare i benefici personali che MO avrebbe ottenuto dall'interporsi nell'estorsione (sola consegna del denaro ai mafiosi, non offrendo la sentenza seria prova di una pretesa appropriazione pecuniaria confusamente ascritta all'imputato) e, altresì e soprattutto, che la responsabilità del ricorrente è in realtà fatta discendere, in modo esplicito e al di là della omessa analisi della specificità del contegno dell'imputato, dal preminente (se non esclusivo) dato della intervenuta sua condanna, in separato processo, per il connesso reato di partecipazione all'associazione mafiosa artefice dell'estorsione ai danni dell'LE.
A quest'ultimo riguardo la sentenza, che ipotizza la non definitività della confermata condanna ex art. 416 bis c.p. del MO (sentenza Corte Appello Catania 20.1.2010), richiama ai fini della utilizzabilità di tale decisione il combinato disposto dell'art. 238 bis c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 1. Il riferimento normativo processuale è corretto, ma anche in questo caso deviante deve considerarsene l'applicazione nell'alveo del giudizio di responsabilità del ricorrente imputato (parrebbe per la sola estorsione di cui al capo P, cioè per la individuazione temporale della condotta recata da tale imputazione).
Premesso per completezza storica che la condanna per il reato associativo è divenuta definitiva (ricorso dell'imputato dichiarato inammissibile con sentenza di questa S.C., Sez. 2, 4.2.2011 n. 5803), non vi è dubbio che il principio di prova contenuto nel giudicato penale, versato in atti ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., va apprezzato alla luce del criterio di valutazione stabilito dall'art.192 c.p.p., comma 3. Ma è di tutta evidenza che ciò non equivale,
come sembra supporre la sentenza di appello etnea, ad esimere il giudice di merito dal dovere di accertare la veridicità e attendibilità dei fatti ritenuti dimostrativi e rilevanti rispetto all'oggetto della prova, vale a dire nel caso in esame la dimostrazione del concreto concorso criminoso di MO nell'estorsione mafiosa ascrittagli, dal momento che la sentenza irrevocabile acquisita come documento storico, non produce effetti vincolanti per il giudice ad quem, che può e deve apprezzarla liberamente, nel quadro di una nuova e autonoma valutazione, congiunta agli altri elementi di prova che offrano supporto o riscontro di un altro fatto storico collegato al primo (cfr., ex plurimis: Cass. Sez. 2, 28.2.2007 n. 16626, Guarnieri, rv. 236650;
Cass. Sez. 6, 30.9.3200 8 n. 42799, Campesan, rv. 241860; Cass. Sez. 6, 19.4.2011 n. 23478, De Caro, rv. 250098). L'omessa individuazione di altri elementi probatori e non di mere illazioni o congetture non può essere surrogata, merita aggiungere, dal richiamo al tralaticio criterio inferenziale per cui la prova dell'esistenza di un sodalizio criminoso può desumersi anche dalla commissione di reati ricadenti nel programma criminoso collettivo (Cass. S.U., 28.3.2001 n. 10, Cinalli, rv. 218376; Cass. Sez. 5,4.5.2010 n. 21919, Procopio, rv. 247435). Criterio che non vale in senso inverso, non potendosi generalizzare la desumibilità del concorso nei reati fine, in difetto di concreti dati attestanti la particolare condotta del soggetto, dalla sola ritenuta adesione associativa criminale di quello stesso soggetto (ex plurimis: Cass. Sez. 2,9.5.2007 n. 32901, P.G. in proc. Batacchi, rv. 237490). Segnatamente se si tratti di un semplice partecipe dell'aggregazione criminale.
Il deficit di motivazione in punto di "prova specifica" (come si afferma nel ricorso dell'imputato) del fatto che l'interposizione del MO nell'estorsione ai danni dell'LE non si sia sviluppata nell'esclusivo interesse della persona offesa diviene vieppiù irrazionale e ingiustificato, quando si osservi che la sentenza di primo grado ha assolto il ricorrente dal reato concorsuale con ampia formula liberatoria in punto di fatto. In vero, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa S.C., la decisione del giudice di appello che determini la totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell'incompletezza, non correttezza o incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica, seguita da completa e convincente dimostrazione che dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati rispetto al primo giudice di merito. Con l'effetto che il giudice di appello, allorché prospetti ipotesi ricostruttive del fatto alternative a quelle ritenute dal primo giudice, non può limitarsi a formulare una mera possibilità, ma deve riferirsi a concreti elementi processuali posti a fondamento di un percorso logico che conduca, rifuggendo da asserti apodittici, a soluzioni divergenti da quelle delineate dal precedente giudice di merito sulla stessa regiudicanda (Cass. S.U., 30.10.2003 n. 45276, Andreotti, rv. 226092; Cass. S.U., 12.7.2005 n. 33748, Marinino, rv. 231679). In questa prospettiva particolare rilievo è stato attribuito dalle più recenti decisioni di questa Corte all'applicazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio dettato dall'art. 530 c.p.p., comma 1 (come novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46), principio pure confusamente evocato dall'impugnata sentenza di appello, ma da questa non applicato nella sua effettiva latitudine processuale e probatoria. Al particolare impegno della motivazione del giudice di appello che intenda capovolgere l'esito della sentenza di primo grado si sovrappone l'insufficienza (apprezzabile, appunto, come vizio di motivazione in sede di legittimità) di un percorso giustificativo di una decisione di condanna, in luogo di una anteriore decisione assolutoria, che si limiti a valutare maggiormente persuasiva una rilettura del materiale probatorio, formatosi integralmente in primo grado, idoneo a condurre ad una radicalmente diversa conclusione (v.: Cass. Sez. 6,3.11.2011 n. 40159, Galante, rv. 251066; Cass. Sez. 6, 26.10.2011 n. 4996/12, Abbate, rv. 251782; Cass. Sez. 2, 27.3.2012 n. 27018, Urciuoli, rv. 253407). In assenza di elementi sopravvenuti, l'eventuale reinterpretazione in senso deteriore svolta in grado di appello sullo stesso materiale probatorio già acquisito in primo grado e ivi reputato inidoneo a sostenere una pronuncia di colpevolezza, deve essere sorretta da dati dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, rendendola non più sostenibile. Sì che non residui alcun margine di incertezza sull'affermazione di responsabilità basata su una superiore forza persuasiva del dato probatorio, che escluda qualsiasi ragionevole dubbio in proposito. Perché, se la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la semplice non certezza della colpevolezza. Impostazione ermeneutica che trova conforto anche nella giurisprudenza della Corte E.D.U., che con recente decisione del 5.7.2011, nel caso Dan
contro
Moldavia, ha ravvisato la violazione dell'art. 6, comma 1, della Convenzione EDU in un caso in cui il processo di appello aveva dato luogo ad un capovolgimento dell'assoluzione di primo grado in mancanza di qualsiasi attività istruttoria e, quindi, sulla scorta dei soli dati assunti nel giudizio di primo grado.
7. A tal punto è possibile delineare le già anticipate conclusioni caducatorie della sentenza di appello impugnata dai ricorrenti imputati.
Avuto riguardo alle due connotazioni peculiari del giudizio di appello, rappresentate dalla pienezza della cognizione del giudice di secondo grado e dalla delimitazione del suo ambito ai punti della decisione anteriore devoluti con specifici motivi, il giudice di appello deve, con motivazione non apparente e immune dai vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità, confrontarsi con gli elementi e le ragioni indicati, a pena di inammissibilità del gravame, dalle parti appellanti (private e pubblica) a sostegno delle censure rivolte a specifici punti e statuizioni della precedente decisione di merito, dimostrando di aver sottoposto a rinnovato ed autonomo vaglio probatorio i temi della decisione devolutigli, solo in tal modo potendo consentire alle parti e al giudice di legittimità (in riferimento ai parametri delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) la verifica di coerenza, razionalità ed interna logicità che sorregge il percorso giustificativo della decisione.
Se il giudice di secondo grado può far ricorso alla tecnica di motivazione per relazione, riportandosi alle enunciazioni della precedente sentenza, quando l'appellante riproponga acriticamente questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte (secondo l'opinione del giudice di secondo grado) ovvero prospetti critiche generiche, superflue o palesemente infondate, tale tecnica non è praticabile allorché siano formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o che pongano in discussione, con ricchezza di argomenti, le contrarie delibazioni valutative del primo giudice. In questo secondo caso il giudice di appello non può esimersi dal valutare le censure e le osservazioni critiche dell'appellante, deliberandone il rigetto con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi e non sintonici con le risultanze probatorie portate in luce dal processo e dall'istruttoria dibattimentale (anche eventualmente, se necessario per la decisione, rinnovata nel giudizio di appello).
La sentenza della Corte di Appello di Catania impugnata dagli attuali imputati è venuta meno ai descritti obblighi di completezza e logicità della motivazione, configurandosi viziata nella sua complessiva struttura portante, in quanto scandita da una articolazione valutativa di mero e neppure esauriente riepilogo descrittivo delle emergenze di causa, non rese oggetto di rinnovata lettura e rivisitazione e apprezzate senza tener conto (o tenendone un conto sommario e impreciso) degli specifici motivi di appello e delle memorie difensive degli imputati (il ricorrente MO, assolto in primo grado e non appellante, ha depositato per il giudizio di appello una corposa memoria difensiva a sostegno dell'infondatezza dell'appello del p.m., memoria di cui non si rinviene alcun segno nella sentenza di secondo grado). Carenza di motivazione, ancor più rilevante in presenza -come già chiarito- di una decisione di primo grado connotata da estrema sinteticità, che impone l'annullamento della sentenza della Corte etnea con rinvio degli atti ad altra sezione della stessa Corte territoriale, affinché proceda a nuovo giudizio di appello che, anche uniformandosi ai principi di diritto incidentalmente indicati in parte narrativa, colmi le segnalate lacune della motivazione in riferimento alle posizioni di tutti e dieci gli imputati ricorrenti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Catania per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2013