Sentenza 17 ottobre 2012
Massime • 1
Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., con riferimento all'attendibilità dei testimoni dell'accusa, la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata, atteso che il vizio di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione o errore che concerna l'analisi di determinati e specifici elementi probatori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2012, n. 44901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44901 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 17/10/2012
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 2417
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere - N. 32310/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) F.A. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 441/2003 CORTE APPELLO di MILANO, del 24/01/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 25.1.2008 la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che aveva condannato F.A. alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione in ordine al reato continuato aggravato di cui all'art. 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., n. 1 e art. 61 c.p., n. 11 commesso dal (omesso) in danno della sorella M. e quindi anche nel periodo in cui la stessa non aveva ancora compiuto gli anni quattordici.
Ha rilevato la Corte di merito che le dichiarazioni della persona offesa apparivano credibili anche alla luce dei riscontri esterni costituiti dalle intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni rese dal cognato, mentre non si ravvisava nessuna delle contraddizioni segnalate dalla difesa dell'imputato e neppure l'opportunità di disporre una perizia psichiatrica. Il F. , previa restituzione nel termine disposta ai sensi dell'art. 175 c.p.p. dalla Corte d'Appello di Milano con ordinanza 15.6.2011, ricorre per la cassazione della sentenza deducendo con tre motivi l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, la violazione dell'art. 192 c.p.p., e art. 546 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. c) e la mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606 c.p.p., lett. d) in relazione all'art.89 c.p., e art. 609 bis c.p., u.c., criticando in sostanza le argomentazioni sulla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa e del cognato nonché sull'inopportunità di disporre una perizia psichiatrica sull'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1. La dedotta violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. c) con riferimento all'art. 192 c.p.p., la censura è inammissibile. La giurisprudenza di legittimità è costante, infatti, nel ritenere che poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata, (cass.
8.1.2004 n. 7336; cass. 21.5.1993 n. 9392).
Più approfonditamente, si è affermato che "la specificità dell'art. 606 c.p.p., lett. e), dettato in tema di ricorso per Cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che tale norma possa essere dilatata per effetto delle regole processuali concernenti la motivazione, attraverso l'utilizzazione del vizio di violazione di legge di cui al cit. articolo, lett. c). E ciò, sia perché la deducibilità per Cassazione è ammessa solo per la violazione di norme processuali stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sia perché la puntuale indicazione di cui al punto e) ricollega ai limiti in questo indicati ogni vizio motivazionale;
sicché il concetto di mancanza di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione od errore che concernano l'analisi di determinati, specifici elementi probatori". (cass. 26.11.1998 - dep. 26.1.1999 n. 1088).
2.2. La censura riguardante il vizio di motivazione è anch'essa inammissibile.
La giurisprudenza di questa Corte ha affermato più volte che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. cass. sez. terza 19.3.2009 n. 12110; cass.
6.6.06 n. 23528). Si è altresì affermato in giurisprudenza che nell'ipotesi di ricorso per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il sindacato in sede di legittimità è limitato alla sola verifica della sussistenza dell'esposizione dei fatti probatori e dei criteri adottati al fine di apprezzarne la rilevanza giuridica nonché della congruità logica del ragionamento sviluppato nel testo del provvedimento impugnato rispetto alle decisioni conclusive. Ne consegue che resta esclusa la possibilità di sindacare le scelte compiute dal giudice in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche (cfr. cass. sez. terza 12.10.2007 n. 40542). Il ricorrente evidenzia l'inattendibilità della parte offesa e del cognato Da..Ma. (legati sentimentalmente e decisi a escogitare un sistema per provocare l'allontanamento della ragazza dalla famiglia); evidenzia altresì l'illogicità del riferimento alla telefonata tra la madre di M. e l'altra figlia, e del riferimento all'episodio del lavaggio delle lenzuola di notte da parte di M. (che avrebbe dovuto destare sospetto per l'uso della lavatrice); evidenzia ancora contraddizioni sulla collocazione spazio temporale dell'episodio di cui al capo b e sulla valutazione in ordine alla richiesta di perizia psichiatrica.
La Corte di merito ha ritenuto che le dichiarazioni della parte offesa F.M. nel descrivere le violenze e le minacce subite hanno trovato riscontro nell'intercettazione telefonica della conversazione tra la madre e l'altra figlia, in cui si parlava di una "ammissione" fatta dall'Imputato davanti alla madre, nonché dalla dichiarazione del cognato di M. , Da..Ma. , il quale ha riferito che A. "aveva ammesso piangendo".
Ha motivato sulla attendibilità del Ma. sulla scorta del comportamento tenuto dallo stesso appena venuto a conoscenza dei fatti, rispondendo così ai sospetti avanzati dalla difesa che aveva fatto leva su un accordo tra il Ma. e la ragazza, legati da un rapporto sentimentale (documentato anche da una lettera), nonché sul mancato rinvenimento di tracce di sangue sulle lenzuola e sulla "resistenza" opposta dalla vittima alla violenza. Ancora, ha motivato sulla collocazione spazio temporale del secondo episodio (quello indicato al capo b dell'imputazione e riguardante la violenza commessa il (omesso)) svoltosi nella casa dei genitori, rilevando la mancanza di contraddizioni nella versione della ragazza perché la permanenza presso la sorella G. si era protratta non già per tutto il mese di luglio, ma solo per una settimana come confermato dalla stessa G. . Ha motivato sulla inattendibilità delle dichiarazioni del padre rilevandone la confusione sulla base di uno specifico episodio riguardante il modo di apprendimento dei fatti. Infine, ha motivato sulla inesistenza di patologie tali da giustificare una perizia psichiatrica sull'imputato. Il percorso argomentativo dell'impugnata sentenza, ad avviso del Collegio, ha una sua logica e coerenza interna e nessuna rivisitazione è consentita a questa Corte, se non a rischio di operare una nuova lettura degli elementi del processo sulla base di nuovi parametri di valutazione.
A tale stregua, pertanto, le censure attinenti al vizio motivazionale risultano manifestamente infondate: con esse si invoca esattamente ciò che non è qui richiedibile (cass. sez. 4, 17.9.04 n. 36769) e, cioè, una nuova valutazione delle risultanze processuali attraverso una diversa valutazione delle dichiarazioni della parte offesa, della deposizione resa dal Ma. e delle condizioni psichiatriche dell'imputato.
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p. nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012