Cass. pen., sez. V, sentenza 13/07/2010, n. 34574
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Sentenza 13 luglio 2010

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Non è consentito utilizzare gli elementi posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203 (provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa) una seconda volta anche per giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, perché ciò condurrebbe a un'inammissibile ripetuta valorizzazione dei medesimi elementi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 13/07/2010, n. 34574
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34574
    Data del deposito : 13 luglio 2010

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