Sentenza 13 luglio 2010
Massime • 1
Non è consentito utilizzare gli elementi posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203 (provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa) una seconda volta anche per giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, perché ciò condurrebbe a un'inammissibile ripetuta valorizzazione dei medesimi elementi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/07/2010, n. 34574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34574 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2010 |
Testo completo
n.
34 574 / 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 13/07/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Presidente - Dott. GIANGIULIO AMBROSINI N.1869
- Consigliere - Dott. ARTURO CARROZZA
REGISTRO GENERALE Dott. MARIO ROTELLA Consigliere - N. 9987/2010
- Rel. Consigliere - Dott. GENNARO MARASCA
Dott. PAOLO OLDI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) SO PE N. IL 07/10/1972
avverso la sentenza n. 4/2008 CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTA, del 25/05/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per
Udito, per la parte civile,
Udit i difensor Avú.
Uditi i difensori delle parti civili avvocati Piergiacomo La Via per Musicagella parti Carmela, Francesco Tavella per VA Antonino Cristal Giuseppa,
Ии SA, VA Daniela & VA Irene, e Luigi Ticino per VA Marcella, che bandy conclage per MI sgpbilita de vicendo;
Udito il difensore dell'imputato avvocato Maria Carmela Guarino , che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
La Corte di Cassazione osserva :
SO IU è stato condannato in entrambi i gradi di giudizio sentenze del
GUP presso il Tribunale di Caltanisetta in data 8 maggio 2008 ex articolo
442c.p.p. e della Corte di Assise di Appello della stessa Città in data 25 febbraio
- alla pena di anni dieci e mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento 2009
dei danni in favore delle costituite parti civili , per il duplice omicidio "
commesso in concorso con altre persone, di MU PP e VA EL .
Al SO veniva riconosciuta l'attenuante di cui all'articolo 8 della legge 12
luglio 1991 n. 203, ma venivano negate le attenuanti generiche.
Con il ricorso per cassazione SO IU deduceva la violazione di legge in relazione alla omessa concessione delle attenuanti di cui all'articolo 62 bis c.p.,
2 non avendo i giudici di merito valutato oltre alla dissociazione il ' "
comportamento del SO improntato ad assoluta serietà e lealtà.
Contestava, inoltre, il ricorrente che si fosse tenuto conto dei trascorsi del ricorrente senza compararli con la avvenuta dissociazione.
Denunciava, infine, la insufficiente motivazione sul punto.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da SO IU non sono fondati, ed anzi sono ai limiti della ammissibilità.
Si omette qualsiasi motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità di
SO IU per i reati contestatigli perché sul punto non vi è alcun motivo di ricorso.
Come pure non sono oggetto di ricorso le altre statuizioni concernenti la sussistenza delle aggravanti contestate e la condanna al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.
L'unico punto da prendere in considerazione è l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche .
Il motivo è infondato perché i giudici di merito hanno indicato con molta precisione le ragioni del diniego e la motivazione è immune da manifeste illogicità.
I giudici, infatti, hanno fatto riferimento ai parametri previsti dall'articolo
133c.p. ovvero alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere manifestata dall'imputato, desumibile anche dai numerosi e gravi precedenti penali.
Siffatta motivazione non è censurabile in sede di legittimità.
3 In effetti il ricorrente, pur non negando la presenza di elementi non favorevoli all'imputato, ha in buona sostanza sostenuto che la dissociazione e la riflessione avviata dal SO sul suo deteriore stile di vita costituivano elementi tali da prevalere sui dati negativi ed indurre i giudici a riconoscere le attenuanti generiche.
La tesi non può trovare accoglimento.
Premesso che gli stessi elementi posti a fondamento della circostanza attenuante ad effetto speciale della collaborazione prevista dall'articolo 8 del decreto legge
13 maggio 1991 n. 152 non possono essere giudicati utili, una seconda volta,
anche quale fondamento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'articolo
62 bis c.p. perché ciò condurrebbe ad una inammissibile duplicazione di و
valorizzazione degli stessi identici elementi (vedi Cass., Sez. VI, 28 maggio
'2009, Belmonte ) va detto che i due istituti hanno finalità diverse e non coincidenti .
Ed, infatti, l'attenuante speciale della dissociazione è fondata sulla utilità
obiettiva consistente nel contributo proficuo fornito alle indagini, mentre le attenuanti generiche si fondano su una globale valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del colpevole (vedi Cass., Sez. I, 3 febbraio 2006,
n. 14527, Cariolo ed altri ) .
Né bisogna dimenticare che il legislatore con la introduzione dell'articolo 62 bis c.p. ha fornito al giudice uno strumento utile per adeguare la pena da infliggere al caso concreto e, quindi, alla gravità del fatto ed alla personalità dell'imputato.
E la Suprema Corte ha, altresì, stabilito che ben può il giudice di merito riconoscere alla natura e gravità del fatto o alla negativa personalità del
4 colpevole l'attitudine ad integrare estremi di disvalore di tale rilevanza da giustificare il diniego delle attenuanti generiche, anche prevalendo su indici positivi desumibili dalla collaborazione con la giustizia ( Cass. Sez. I 7
novembre 2001, n. 43241, Alfieri ed altri ) .
Orbene i giudici del merito hanno tenuto conto dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità ed hanno ritenuto che la dissociazione era stata molto utile alle indagini e che, pertanto, il SO era certamente meritevole della diminuzione di pena prevista dal più volte citato articolo 8 del decreto legge
152 del 1991.
I giudici dei primi due gradi, però, pur non sottovalutando affatto le ragioni della dissociazione e gli effetti prodotti dalla stessa sulle indagini, hanno posto in evidenza la oggettiva gravità del fatto commesso trattandosi di un duplice "
omicidio, dei quali uno ai danni di una giovane ragazza del tutto estranea ai fatti criminali che avevano originato il delitto, il movente abietto che aveva ispirato
-finalità di affermazione del prestigio criminale di una la condotta omicidiaria cosca nell'ambito di un determinato territorio " le allarmanti modalità di esecuzione del duplice delitto, caratterizzato dalla esplosione di numerosi colpi di arma da fuoco in luogo pubblico .
Inoltre i giudici di merito hanno chiarito che il SO si era reso responsabile di numerosi reati anche gravi , fatto che connotava negativamente la sua '
personalità.
La Corte di merito ha conclusivamente affermato che pur apprezzando le ragioni della dissociazione e l'avvio di una riflessione sulla negativa scelta di vita compiuta dal SO, gli elementi negativi dinanzi indicati si opponevano ad un riconoscimento delle attenuanti generiche .
5 Tra l'altro, ha ricordato ancora la Corte di secondo grado, la pena in concreto irrogata appariva del tutto congrua, cosicché non vi era alcuna necessità di adeguare la pena al caso concreto ricorrendo all'istituto di cui all'articolo 62 bis c.p..
Le brevi considerazioni del ricorrente non consentono di superare una motivazione dei giudici di merito precisa e puntuale, oltre che rispettosa delle norme richiamate e degli indirizzi giurisprudenziali della Corte di legittimità sul punto, ai quali si è già fatto riferimento, come è quella in sintesi richiamata.
Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deliberato in Camera di consiglio, in Roma, in data 13 luglio 2010
IL PRESIDENTE мне Il Consigliere estensore
Depositata in Cancelleria
Roma 23 SET. 2010.... LIERE
Lanzuise Cant
Jaujam 6