Cass. pen., SS.UU., sentenza 14/12/2023, n. 27727
CASS
Sentenza 14 dicembre 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 27727/2023 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali, presieduta da Margherita Cassano. Le parti in causa, tre imputati, hanno presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado. Gli imputati contestavano la sussistenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, sostenendo che le prove non dimostrassero un legame stabile e continuativo tra i membri del presunto sodalizio. Inoltre, richiedevano la riqualificazione dei reati in quelli di lieve entità, invocando l'applicazione dell'art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti.

La Corte ha rigettato i ricorsi, affermando che il medesimo fatto storico può essere qualificato diversamente per i vari concorrenti, a seconda delle specifiche circostanze e del grado di disvalore delle condotte. Ha sottolineato che, nel caso di associazioni per delinquere, è sufficiente una struttura rudimentale per configurare il reato, e che la gravità delle condotte e la loro reiterazione escludevano la possibilità di considerarle di lieve entità. La Corte ha quindi confermato la responsabilità penale degli imputati, evidenziando la coerenza e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.

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Massime3

In tema di concorso apparente di norme, l'art. 15 cod. pen. si riferisce alla sola specialità unilaterale, poiché le altre tipologie di relazioni tra norme, quali la specialità reciproca o bilaterale, non evidenziano alcun rapporto di "genus" a "speciem".

Nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese.

In tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 1 ovvero comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e nei confronti di altro concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 14/12/2023, n. 27727
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27727
Data del deposito : 14 dicembre 2023

Testo completo