CASS
Sentenza 7 luglio 2023
Sentenza 7 luglio 2023
Massime • 1
In tema di impugnazione di misure cautelari reali, rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente, sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al "fumus commissi delicti", è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2023, n. 37100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37100 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di DE IS OM, nato a [...] il [...], avverso la ordinanza emessa in data 23 dicembre 2022 dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame reale, ex art. 324 cod. proc. pen., visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse in data 21 giugno 2023 dal difensore del ricorrente, avv. Giovanni Conti, che ha insistito per l'annullamento della ordinanza impugnata, così replicando alle conclusioni del Procuratore generale. Penale Sent. Sez. 2 Num. 37100 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa a seguito della udienza camerale del 23 dicembre 2022, il Tribunale di Milano, adito ex art. 324 cod. proc. pen., ha rigettato l'impugnazione proposta dal difensore dell'indagato ed ha per l'effetto confermato il titolo cautelare reale emesso dal G.i.p. del medesimo Tribunale in data 18 novembre 2022, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo della somma di euro 200.000,00 sul conto corrente bancario del quale il ricorrente è titolare. 1.1. Si procede in cautela reale per ipotesi (capo F della provvisoria imputazione) di truffa aggravata (anche dalla circostanza di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., per avere l'agente profittato delle condizioni di bisogno e vulnerabilità del sinistrato, persona offesa, che non aveva dimestichezza con pratiche stragiudiziali di risarcimento danni, che rende il reato procedibile di ufficio), consistita nell'aver contribuito -interfacciandosi onerosamente con la persona offesa, dalla quale riceveva la liquidazione della parcella di euro 200.000,00- alla illecita attività decettiva commessa da SC, SA e RB, che inducevano le persone danneggiate a ceder loro crediti futuri, attraverso la sottoscrizione di patti di quota lite per l'attività stragiudiziale da compiersi. Fatto contestato come commesso in Milano il 19 ottobre 2020. 2. Ricorre per cassazione avverso la richiamata ordinanza il difensore dell'indagato OM De AU, soggetto cui le cose sono state sequestrate, deducendo: 2.1. violazione della legge penale sostanziale (artt. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., 640 secondo comma, n. 2 bis, cod. pen.) e processuale (artt. 125, comma 3, 321 cod. proc. pen.) prevista a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen.), essendo la motivazione adottata in sede di riesame del tutto apparente ed eccentrica rispetto alle argomentazioni proposte dalla difesa con l'istanza di riesame, avendo la difesa in quella sede evidenziato che il presupposto del fumus commissi delicti ravvisato dal G.i.p. consisteva nell'aver identificato per il De AU il medesimo schema decettivo praticato dagli altri indagati, allorquando invece l'avv. De AU era intervenuto nella vicenda su sollecitazione della persona offesa, senza stringere alcun patto di quota lite e senza in alcun modo raggirarlo, ma anzi rendendo possibile il conseguimento di un risarcimento di gran lunga più vantaggioso di quello offerto dalla compagnia assicuratrice;
il legale, del resto, diversamente da quanto accaduto per altri indagati, riceveva la somma spettantegli secondo le tariffe professionali vigenti solo a seguito della liquidazione del danno ricevuto dal sinistrato (che ha manifestato, con vigore, volontà opposta alla querela del De AU). Né il ricorrente poteva aver profittato delle condizioni di minorata difesa del soggetto 2 danneggiato, giacché costui si rivolse al ricorrente avendo già un altro legale e con precisa e libera convinzione delle sue capacità professionali. 2.2. Inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento agli artt. 321 e 125, cod. proc. pen.), per omessa motivazione specifica in ordine al periculum in mora, privo di qualsivoglia concretezza. 2.3. violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) in riferimento agli artt. 640, comma terzo e 61, primo comma, n. 5, cod. pen., avendo il Tribunale ravvisato nella condotta del De AU gli estremi dell'abuso delle condizioni di minorata difesa psichica della persona raggirata, in assenza di qualsivoglia elemento indicativo in tal senso, sulle specifiche doglianze proposte con i motivi di riesame il Tribunale ha omesso ogni dovuta argomentazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è ammissibile e fondato. 1.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di impugnazione delle misure cautelari reali, l'omesso esame di punti decisivi per la valutazione (sia pur sommaria e non connotata da gravità) degli indizi sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro preventivo, si traduce in una violazione di legge per mancanza o mera apparenza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011 - 01; più recentemente Sez. 3, n. 30928 del 25/5/2021, n.m.); nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano infatti la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710 - 01). 1.2. Il ricorrente, nell'articolare plurime censure nei confronti dell'impugnata ordinanza, fondatamente rileva come detto provvedimento non ha tenuto conto del fatto che il presupposto del fumus commissi delicti ravvisato dal G.i.p. consisteva nell'avere il De AU collaborato con gli altri indagati nella realizzazione di uno schema fraudolento, che prevedeva la sottoscrizione di un patto di quota lite, il raggiro nel prospettare ipotesi di risarcimento inferiori rispetto 3 a quello realizzabile, l'abuso di condizioni disagiate e di bisogno, la cessione del credito futuro e la diretta corresponsione agli agenti delle sommeda liquidarsi. Tutti elementi questi che non hanno alcuna attinenza con quanto invece il De AU aveva realizzato, avendo costui offerto la sua opera professionale, senza sottoscrivere alcun patto di quota lite e ricevendo la parcella proporzionale al valore dell'accordo solo dopo la liquidazione del risarcimento al danneggiato e per il tramite di questi, senza peraltro averlo in alcun modo raggirato e senza profittare delle sue condizioni di debolezza psichica. Il rilievo è fondato, perché tale obiezione posta dalla difesa in sede di riesame avrebbe meritato, se non una smentita documentalmente sostenuta nei presupposti di fatto, quanto meno una argomentata giustificazione della inconferenza degli argomenti dedotti. Il Tribunale per il riesame ha dunque deciso senza fornire, nei limiti propri del giudizio cautelare, spiegazione alcuna circa la infondatezza, la indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti, così eludendo l'obbligo di motivazione e radicando, per l'effetto, la "violazione di legge" denunciata, cui consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. 2. Inoltre e sotto diverso profilo, è indubitabile che il Tribunale della cautela deve compiere, primariamente, una ponderata valutazione sulla sussistenza o meno del fumus commissi delicti, quale indefettibile requisito del sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., in forza del quale il giudice del riesame (o dell'appello cautelare) non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che, allo stato degli atti e fatto salvo il regime della progressione processuale, rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, con la sottolineatura che al giudice cautelare non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità e che, ai fini dell'integrazione del fumus, sono richiesti sufficienti indizi del reato (c.d. serietà degli indizi) e non gravi indizi di colpevolezza. Orbene, tale valutazione, sostituita dalla replica della descrizione di condotte altrui, cui il ricorrente dimostra di essere estraneo, è del tutto monca nei presupposti, fondandosi sulla mera iterazione di un tracciato argomentativo già percorso (con la medesima fallacia) nei precedenti stadi dell'incidente cautelare. Rispetto agli argomenti di fatto dedotti, con efficacia, dalla difesa, il Tribunale per il riesame non ha spiegato perché la condotta del De AU potesse integrare il fumus di artifizi idonei a raggirare il deceptus, né ha spiegato in cosa sia consistito l'abuso delle condizioni di minorata difesa della vittima, che ha personalmente smentito, con i fatti e con le espressioni verbali, 4 una tale ipotesi, il che renderebbe comunque il reato improcedibile, per difetto della querela, che la persona offesa ha- espressamente dichia-rato di non voler sporgere nei confronti del ricorrente. 2.1. Il secondo motivo di ricorso, speso in tema di difetto assoluto di dimostrazione del concreto periculum in mora, resta assorbito. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata al tribunale circondariale, che colmerà le evidenziate lacune motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse in data 21 giugno 2023 dal difensore del ricorrente, avv. Giovanni Conti, che ha insistito per l'annullamento della ordinanza impugnata, così replicando alle conclusioni del Procuratore generale. Penale Sent. Sez. 2 Num. 37100 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa a seguito della udienza camerale del 23 dicembre 2022, il Tribunale di Milano, adito ex art. 324 cod. proc. pen., ha rigettato l'impugnazione proposta dal difensore dell'indagato ed ha per l'effetto confermato il titolo cautelare reale emesso dal G.i.p. del medesimo Tribunale in data 18 novembre 2022, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo della somma di euro 200.000,00 sul conto corrente bancario del quale il ricorrente è titolare. 1.1. Si procede in cautela reale per ipotesi (capo F della provvisoria imputazione) di truffa aggravata (anche dalla circostanza di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., per avere l'agente profittato delle condizioni di bisogno e vulnerabilità del sinistrato, persona offesa, che non aveva dimestichezza con pratiche stragiudiziali di risarcimento danni, che rende il reato procedibile di ufficio), consistita nell'aver contribuito -interfacciandosi onerosamente con la persona offesa, dalla quale riceveva la liquidazione della parcella di euro 200.000,00- alla illecita attività decettiva commessa da SC, SA e RB, che inducevano le persone danneggiate a ceder loro crediti futuri, attraverso la sottoscrizione di patti di quota lite per l'attività stragiudiziale da compiersi. Fatto contestato come commesso in Milano il 19 ottobre 2020. 2. Ricorre per cassazione avverso la richiamata ordinanza il difensore dell'indagato OM De AU, soggetto cui le cose sono state sequestrate, deducendo: 2.1. violazione della legge penale sostanziale (artt. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., 640 secondo comma, n. 2 bis, cod. pen.) e processuale (artt. 125, comma 3, 321 cod. proc. pen.) prevista a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen.), essendo la motivazione adottata in sede di riesame del tutto apparente ed eccentrica rispetto alle argomentazioni proposte dalla difesa con l'istanza di riesame, avendo la difesa in quella sede evidenziato che il presupposto del fumus commissi delicti ravvisato dal G.i.p. consisteva nell'aver identificato per il De AU il medesimo schema decettivo praticato dagli altri indagati, allorquando invece l'avv. De AU era intervenuto nella vicenda su sollecitazione della persona offesa, senza stringere alcun patto di quota lite e senza in alcun modo raggirarlo, ma anzi rendendo possibile il conseguimento di un risarcimento di gran lunga più vantaggioso di quello offerto dalla compagnia assicuratrice;
il legale, del resto, diversamente da quanto accaduto per altri indagati, riceveva la somma spettantegli secondo le tariffe professionali vigenti solo a seguito della liquidazione del danno ricevuto dal sinistrato (che ha manifestato, con vigore, volontà opposta alla querela del De AU). Né il ricorrente poteva aver profittato delle condizioni di minorata difesa del soggetto 2 danneggiato, giacché costui si rivolse al ricorrente avendo già un altro legale e con precisa e libera convinzione delle sue capacità professionali. 2.2. Inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento agli artt. 321 e 125, cod. proc. pen.), per omessa motivazione specifica in ordine al periculum in mora, privo di qualsivoglia concretezza. 2.3. violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) in riferimento agli artt. 640, comma terzo e 61, primo comma, n. 5, cod. pen., avendo il Tribunale ravvisato nella condotta del De AU gli estremi dell'abuso delle condizioni di minorata difesa psichica della persona raggirata, in assenza di qualsivoglia elemento indicativo in tal senso, sulle specifiche doglianze proposte con i motivi di riesame il Tribunale ha omesso ogni dovuta argomentazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è ammissibile e fondato. 1.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di impugnazione delle misure cautelari reali, l'omesso esame di punti decisivi per la valutazione (sia pur sommaria e non connotata da gravità) degli indizi sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro preventivo, si traduce in una violazione di legge per mancanza o mera apparenza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011 - 01; più recentemente Sez. 3, n. 30928 del 25/5/2021, n.m.); nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano infatti la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710 - 01). 1.2. Il ricorrente, nell'articolare plurime censure nei confronti dell'impugnata ordinanza, fondatamente rileva come detto provvedimento non ha tenuto conto del fatto che il presupposto del fumus commissi delicti ravvisato dal G.i.p. consisteva nell'avere il De AU collaborato con gli altri indagati nella realizzazione di uno schema fraudolento, che prevedeva la sottoscrizione di un patto di quota lite, il raggiro nel prospettare ipotesi di risarcimento inferiori rispetto 3 a quello realizzabile, l'abuso di condizioni disagiate e di bisogno, la cessione del credito futuro e la diretta corresponsione agli agenti delle sommeda liquidarsi. Tutti elementi questi che non hanno alcuna attinenza con quanto invece il De AU aveva realizzato, avendo costui offerto la sua opera professionale, senza sottoscrivere alcun patto di quota lite e ricevendo la parcella proporzionale al valore dell'accordo solo dopo la liquidazione del risarcimento al danneggiato e per il tramite di questi, senza peraltro averlo in alcun modo raggirato e senza profittare delle sue condizioni di debolezza psichica. Il rilievo è fondato, perché tale obiezione posta dalla difesa in sede di riesame avrebbe meritato, se non una smentita documentalmente sostenuta nei presupposti di fatto, quanto meno una argomentata giustificazione della inconferenza degli argomenti dedotti. Il Tribunale per il riesame ha dunque deciso senza fornire, nei limiti propri del giudizio cautelare, spiegazione alcuna circa la infondatezza, la indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti, così eludendo l'obbligo di motivazione e radicando, per l'effetto, la "violazione di legge" denunciata, cui consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. 2. Inoltre e sotto diverso profilo, è indubitabile che il Tribunale della cautela deve compiere, primariamente, una ponderata valutazione sulla sussistenza o meno del fumus commissi delicti, quale indefettibile requisito del sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., in forza del quale il giudice del riesame (o dell'appello cautelare) non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che, allo stato degli atti e fatto salvo il regime della progressione processuale, rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, con la sottolineatura che al giudice cautelare non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità e che, ai fini dell'integrazione del fumus, sono richiesti sufficienti indizi del reato (c.d. serietà degli indizi) e non gravi indizi di colpevolezza. Orbene, tale valutazione, sostituita dalla replica della descrizione di condotte altrui, cui il ricorrente dimostra di essere estraneo, è del tutto monca nei presupposti, fondandosi sulla mera iterazione di un tracciato argomentativo già percorso (con la medesima fallacia) nei precedenti stadi dell'incidente cautelare. Rispetto agli argomenti di fatto dedotti, con efficacia, dalla difesa, il Tribunale per il riesame non ha spiegato perché la condotta del De AU potesse integrare il fumus di artifizi idonei a raggirare il deceptus, né ha spiegato in cosa sia consistito l'abuso delle condizioni di minorata difesa della vittima, che ha personalmente smentito, con i fatti e con le espressioni verbali, 4 una tale ipotesi, il che renderebbe comunque il reato improcedibile, per difetto della querela, che la persona offesa ha- espressamente dichia-rato di non voler sporgere nei confronti del ricorrente. 2.1. Il secondo motivo di ricorso, speso in tema di difetto assoluto di dimostrazione del concreto periculum in mora, resta assorbito. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata al tribunale circondariale, che colmerà le evidenziate lacune motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2023.