Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2023, n. 37100
CASS
Sentenza 7 luglio 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di impugnazione di misure cautelari reali, rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente, sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al "fumus commissi delicti", è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2023, n. 37100
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37100
    Data del deposito : 7 luglio 2023

    Testo completo