Articolo 345 del Codice di procedura penale
Articolo 352Articolo 350
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
3 agosto 2017
Art. 345. Difetto di una condizione di procedibilita'
Riproponibilita' dell'azione penale 1. Il provvedimento di archiviazione e la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, anche se non piu' soggetta a impugnazione, con i quali e' stata dichiarata la mancanza della querela, della istanza, della richiesta o dell'autorizzazione a procedere, non impediscono l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona se e' in seguito proposta la querela, l'istanza, la richiesta o e' concessa l'autorizzazione ovvero se e' venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria l'autorizzazione.
2. La stessa disposizione si applica quando il giudice accerta la mancanza di una condizione di procedibilita' diversa da quelle indicate nel comma 1 ((, nonche' quando, dopo che e' stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere a norma dell'articolo 72-bis, lo stato di incapacita' dell'imputato viene meno o si accerta che e' stato erroneamente dichiarato)) .
Entrata in vigore il 3 agosto 2017
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