Sentenza 6 giugno 2024
Massime • 1
Il giudice d'appello, in presenza di un atto di impugnazione non ritenuto inammissibile per carenza di specificità, non può limitarsi al mero e tralatizio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, posto che, pur se il gravame ripropone questioni di fatto già dedotte e decise in prime cure, è tenuto a motivare, in modo puntuale e analitico, su ogni punto devoluto, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente.
Commentario • 1
- 1. Fatture per operazioni inesistenti: irrilevanza del flusso di ritorno e della dichiarazione integrativa (Cass. Pen. n. 1903/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 13 febbraio 2026
La sentenza in commento si concentra su due principi di grande impatto in materia di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000): Il flusso di ritorno delle somme non è elemento costitutivo del reato. La dichiarazione integrativa non neutralizza la responsabilità penale. Si tratta di due temi che spesso vengono affrontati nei procedimenti per reati tributari. 1. Il flusso di ritorno non è requisito strutturale del reato Nel caso esaminato, la difesa aveva sostenuto che mancasse la prova del rientro delle somme pagate ai fornitori nella disponibilità dell'imputato. L'argomento, spesso utilizzato nei processi per fatture …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2024, n. 38126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38126 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
vis gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere DR IA AN;
jotta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio, limitatamente alle posizioni di AN OL e AN " LI, e che i restanti ricorsi siano dichiarati inammissibili. RITENUTO IN FATTO ре हे 1. Con sentenza del 10 febbraio 2021, il Tribunale di Torino, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche agli imputati, ha condannato per la parte che qui interessa RE OL alla pena di anni 2 e - mesi 9 di reclusione, AN LI e AN OL alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, nonché De IO IO alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, per i reati meglio specificati ai seguenti capi di imputazione: a) RE OL, per il delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, al fine di consentire ad altri di evadere le imposte sui redditi e sull'Iva, emetteva fatture per operazioni inesistenti, per un imponibile complessivo, di € 1.547.399,55, con Iva di € 315.555,54, per il 2011, da cui detrarre l'ammontare delle fatture emesse in data antecedente al 15 settembre 2011, per essere i fatti, commessi fino a quel giorno, estinti per prescrizione;
di € 791.853, con Iva di € 166.289,07, per il 2012; di € 24.413,20, con Iva di € 5.344,90 per il 2013; di € 655.133,43, con Iva di € 144.131,35, per il 2014; di € 313.612,90, con Iva di € 297,00, per il 2015; b) RE OL, per il reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, al fine di evadere le imposte sui redditi e l'IVA e di consentire l'evasione a terzi, occultato e distrutto le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione e, in particolare, le fatture attive di cui al precedente capo a), nonché i libri ed i registri relativi agli anni di imposta dal 2010 al 2015, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari per detti periodi d'imposta; c) NO OL, per il delitto previsto dagli artt. 81 e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, essendovi obbligato, ometteva di presentare la dichiarazione fiscale modello unico persone fisiche, relativa agli anni 2010-2012 e 2014, così evadendo un'Iva di € 194.354,22, per il 2010, € 315.555,54, per il 2011, di € 166.289,07, per il 2012, e di € 144.131,35, per il 2014; d) AN LI, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale legale rappresentante della A.A. Pallets s.n.c., al fine di evadere l'Iva avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti emessa dalla ditta individuale RE OL, relativamente al biennio 2010-2012, indicava nelle dichiarazioni annuali modello unico società di persone elementi passivi fittizi di importo pari a: € 101.427,06, con Iva di € 20.285,41, per il 2010; di € 460.236,20, con Iva di 93,748,75, per il 2011; di € 110.467,00, con Iva di 23.298,07, per il 2012; а 2 e) AN OL e De IO IO, per i delitti di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. e 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, AN OL, quale titolare della ditta individuale Trasporti AN, in concorso con De IO, limitatamente alle fatture per operazioni inesistenti apparentemente emesse da costui nell'anno 2014, ma di fatto formate dallo stesso AN, avendo a disposizione il blocchettario delle fatture fornitogli dal De IO, al fine di evadere le imposte sui redditi e l'Iva, avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti emesse dalla ditta individuale RE OL per un importo di: € 21.813,20, con IVA di 4.798,00, per il 2013; € 177.593,00, con IVA di 39.070,46, per il 2014 - dalla ditta individuale De IO IO per un importo di: € 36.256,00 con IVA di € 7.976,31, per il 2013; € 80.223,30, con IVA di € 17.649,13, per il 2014 – nonché di quelle apparentemente - - per un imponibile di € emesse dalla ditta individuale di De IO IO indicava nelle dichiarazioni309.000,00, con IVA di € 67.980,00, per il 2014 - annuali modello unico persone fisiche, relativamente ai periodi di imposta 2013 e 2014, i summenzionati elementi passivi fittizi;
f) De IO IO, per il reato ex artt. 81 cod. pen. e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, al fine di consentire alla ditta individuale Trasporti AN di AN OL di evadere le imposte sui redditi e !'Iva, emetteva le fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, per un imponibile complessivo di: € 36.256,00, con IVA di € 7.976,31, per il 2013; € 80.223,30, con IVA di € 17.649,13, per il 2014; g) De IO IO, per il delitto di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale titolare dell'omonima ditta individuale, al fine di evadere e di consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi e sull'IVA, occultava o distruggeva le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatorio la conservazione, omettendo di esibire al Gruppo della Guardia di Finanza di Torino, le fatture attive, indicate nel precedente capo h). Con medesima sentenza, il Tribunale di Torino ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RE OL, in relazione al reato contestato al capo a), limitatamente alle fatture emesse nell'anno 2010 e, quanto all'anno 2011, alle fatture emesse in data antecedente al 15 settembre 2011, per essere i fatti estinti per intervenuta prescrizione. Visto l'art. 12 del d.lgs. n. 74 del 2000, inoltre, la sentenza di primo grado ha condannato gli imputati alle pene accessorie, ha concesso i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione ad AN LI e De IO IO ed ha disposto la confisca per equivalente del denaro, dei beni e delle utilità, nei confronti di RE OL, AN LI e AN OL, 3 sino alla concorrenza delle somme, rispettivamente, di € 820.330,10, € 137.232,23 ed € 137.474,80. È stata altresì disposta la pubblicazione della sentenza sul sito del Ministero della Giustizia.
1.1. All'esito di concordato in appello, previa rinuncia ai motivi di gravame diversi da quelli afferenti al trattamento sanzionatorio, proposto dal solo RE OL ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Torino, con sentenza del 17 aprile 2023, in parziale riforma del provvedimento di primo grado, ha per lui rideterminato la pena in anni 2 e mesi 2 di reclusione, escludendo l'invocata sostituzione con la pena alternativa del lavoro di pubblica utilità. Tale provvedimento ha, inoltre, dichiarato non doversi procedere nei confronti di AN LI, relativamente ai fatti di cui agli anni 2010 e 2011, perché estinti per intervenuta prescrizione, ed ha assolto De IO IO dal reato di cui al capo g), perché il fatto non sussiste, così rideterminando le pene rispettivamente irrogate a ciascuno di tali imputati, in: anni 1 di reclusione, per AN LI;
anni 1 e mesi 2 di reclusione per AN OL e De IO IO. L'ammontare della confisca disposta nei confronti di AN LI è stato ridotto ad € 23.298,07. 2. Avverso la sentenza, RE OL, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di censura, il difetto di motivazione in ordine alla rideterminazione della pena, per avere la Corte di appello di Torino erroneamente omesso qualsivoglia argomentazione, anche sintetica, a sostegno del positivo accoglimento dell'accordo formulato dalle parti.
3. La sentenza è stata impugnata, mediante i propri difensori, anche da AN OL e AN LI, i quali, corredando le proprie argomentazioni con tabelle di confronto tra la motivazione della sentenza di primo grado e quella della pronuncia di appello, deducono, con un'unica doglianza, la violazione degli artt. 546, comma 1, lettera e), e 125, comma 3, cod. proc. pen., ed il connesso vizio della motivazione con riferimento ai capi e) e d) dell'imputazione, per essere la sentenza impugnata una mera trascrizione della decisione di primo grado, con conseguente sostanziale apparenza della motivazione con la quale sono state disattese le censure difensive.
3.1. Dopo avere analizzato le caratteristiche del giudizio di appello e i poteri di cognizione del giudice, altresì richiamando la giurisprudenza di legittimità sviluppatasi in tema di motivazione per relationem, sostengono i ricorrenti che, quanto alla posizione della ricorrente AN LI, i giudici dell'appello non avrebbero fornito alcuna valutazione della testimonianza della funzionaria dell'Agenzia delle Entrate, ancorché espressamente richiesta dagli appellanti, né ле alcuna spiegazione in ordine alla circostanza che tali dichiarazioni fossero avvalorate da quelle rese dal teste Hrictu. Né, con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima astensione, si sarebbero, infine, considerati gli ulteriori elementi passibili di positiva valutazione, quali: il comportamento collaborativo sia nei confronti dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate che degli operanti della Guardia di Finanza;
l'impegno posto in essere dall'imputata al fine di addivenire ad un accordo transattivo con l'amministrazione finanziaria, sia pur soltanto parzialmente adempiuto per le sue difficoltose condizioni economiche;
le dichiarazioni da costei rese in dibattimento, volte a spiegare la nascita della società e le difficoltà in cui era incorsa a causa della sua inesperienza.
3.2. Quanto alla posizione del ricorrente AN OL, lamenta la difesa che non vi sarebbe stata alcuna disamina delle censure proposte in appello né in ordine al mancato raggiungimento della prova circa la sussistenza del fatto di reato, né con riguardo alla ritenuta insussistenza del reato medesimo con conseguente - richiesta di assoluzione in relazione agli anni di imposta 2013 e 2014 e alla contestuale richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen, in ordine alle dichiarazioni a fini Iva, in ragione della natura istantanea del delitto in contestazione e, dunque, della irrilevanza quantomeno ai fini penali della - presentazione della dichiarazione integrativa. Anche con riferimento al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello di Torino si sarebbe limitata a riproporre acriticamente le argomentazioni dei giudici di primo grado, pretermettendo l'esame degli invocati benefici di legge, omettendo di motivare in ordine al ritenuto eccessivo aumento disposto per la continuazione, ed astenendosi altresì dal considerare gli ulteriori elementi, rappresentati dalla difesa, a sostegno della richiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, quali: la collaborazione prestata sia alla Guardia di Finanza che all'Agenzia delle Entrate;
la situazione di grande difficoltà economica, causa di altri problemi giudiziari del ricorrente, da costui affrontati con grande senso di responsabilità; le modalità della condotta, tali da essere connotate non già da fraudolenza, ma da una condizione imprenditoriale di difficoltà.
3.3. Con successiva memoria, datata 31 maggio 2024, la difesa ha depositato conclusioni scritte, con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso.
4. Avverso la sentenza, ha, infine, proposto ricorso per cassazione De IO IO, chiedendone l'annullamento.
4.1. Con un primo motivo di impugnazione, si lamenta la violazione degli artt. 110 cod. pen. e 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto integrata la fattispecie di concorso nel reato di 5 dichiarazione fraudolenta, nonostante che il De IO, lungi dal voler contribuire alla realizzazione della fattispecie criminosa, si sia limitato ad usufruire dei locali dell'agente, ivi conservando i propri strumenti di lavoro, tra cui il blocchetto delle fatture da compilare. A sostegno di ciò, sostiene il ricorrente che il reato di dichiarazione fraudolenta sarebbe un reato proprio, punito a titolo di dolo specifico e caratterizzato da una condotta tipica, consistente nella presentazione di una dichiarazione dei redditi o dell'Iva, fondata su documenti falsi, il cui soggetto attivo sarebbe, pertanto, solo il contribuente che presti la dichiarazione annuale. Secondo la prospettazione difensiva, dunque, conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del d.lgs. n. 74 del 2000 e a quanto statuito sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, il concorso del terzo può ravvisar i soltanto qualora costui partecipi intenzionalmente alla creazione del meccanismo fraudolento che consenta all'amministratore della società di avvalersi della documentazione fiscale fittizia, mentre, in caso contrario, si configurerebbe l'esistenza di un accordo tra i due soggetti, in virtù del quale la condotta dell'extraneus potrebbe integrare, al massimo, non già il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, bensì quello ex art. 8 del medesimo decreto.
4.2. Con un secondo motivo di impugnazione, ci si duole della carenza di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza della condotta concorsuale dell'imputato. Secondo la difesa, vi è un grave difetto motivazionale della pronuncia, la quale h accoglie la prospettazione accusatoria secondo cui l'attuale imputato avrebbe concorso nel reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, sulla base della disponibilità, da parte di AN OL, del bollettario delle fatture del De IO, senza tuttavia spiegare in che modo l'imputato avrebbe contribuito, volontariamente e consapevolmente, alla realizzazione della fattispecie delittuosa contestata. Né il giudice dell'appello avrebbe debitamente preso in considerazione le risultanze probatorie, da cui sarebbe emersa una abituale utilizzazione, da parte del De IO, dei locali di lavoro dell'AN, non avendone a disposizione di propri. La Corte di appello di Torino, inoltre, avrebbe omesso di spiegare per quale ragione l'imputato avrebbe emesso, nel medesimo anno, fatture recanti la stessa numerazione di documenti già esistenti, ma con date ed importi diversi, senza fornire alcuna motivazione in ordine alla circostanza che la collaborazione tra i due si sarebbe limitata al biennio 2013-2014, mentre la dichiarazione integrativa sarebbe stata presentata dall'AN nel 2016, una volta cessato ogni rapporto. Non sarebbe stata considerata la tesi difensiva, per cui De IO si sarebbe limitato ad emettere le fatture di cui ha riconosciuto la paternità, mentre, successivamente, sarebbe stato AN, di propria iniziativa, a formare ed utilizzare per la sua dichiarazione integrativa, fatture recanti la stessa 6 Al numerazione di quelle già in precedenza emesse da De IO, ma con importi superiori.
4.3. Con un'ultima censura, si lamenta, infine, il difetto motivazionale, relativamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Contrariamente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, i giudici dell'appello avrebbero omesso di confrontarsi con le argomentazioni della difesa, mancando, nello specifico, di valutare gli elementi addotti a sostegno di una diversa quantificazione della pena, quali la collaborazione dell'imputato nel corso delle indagini, nonché i motivi a delinquere e le condizioni di vita individuale, sociale e familiare, caratterizzate da difficoltà economica e da una protratta sindrome ansioso-depressiva.
4.4. Con memoria depositata in data 26 maggio 2024, in replica alle conclusioni del Pubblico Ministero, la difesa ha ribadito le argomentazioni già espresse nei motivi di impugnazione, altresì precisando che il gravame si limita ad evidenziare il ritenuto vizio motivazionale relativo alla capacità dimostrativa degli elementi probatori, senza proporre alcuna interpretazione alternativa dei fatti, come tale preclusa al sindacato di questa Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di RE OL e De IO IO devono dichiararsi inammissibili, mentre fondati devono ritenersi i ricorsi di AN OL e AN LI.
2. L'unico motivo di ricorso di RE OL, con il quale si lamenta il difetto di motivazione in ordine alla rideterminazione della pena concordata in appello dalle parti, è inammissibile, giacché non consentito in sede di legittimità avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. In tema di concordato in appello, infatti, è ammissibile il ricorso avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, restando inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali, ovvero diversa da quella prevista dalla legge (ex plurimis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102; Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Rv. 278114). Ne consegue che, qualora le parti abbiano prestato il proprio 7 AR consenso all'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, esse non possono poi dolersi della successiva ratifica del patto da parte del giudice, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto hanno implicitamente esonerato quest'ultimo dall'obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione.
3. L'unico motivo di censura proposto da AN OL e AN LI relativo alla sostanziale mancanza di autonoma motivazione della sentenza di appello in relazione ai motivi di doglianza proposti - è, invece, fondato. Nel caso di specie, la Corte di appello di Torino ha motivato la decisione in termini che la difesa ha stigmatizzato come inadeguati e sostanzialmente elusivi dell'obbligo, per il giudice di secondo grado, di dare conto delle ragioni per le quali abbia ritenuto di disattendere le doglianze difensive, limitandosi invece a richiamare le considerazioni spese dal Tribunale nella pur ampia ed articolata motivazione che, tuttavia, avrebbe lasciato irrisolte - o risolte in maniera ritenuta insoddisfacente una serie di questioni rilevati.- Ciò impone alcune considerazioni di carattere generale sulle caratteristiche del giudizio di appello e le conseguenti responsabilità e compiti del giudice di merito di secondo grado. Il giudizio di appello, infatti, possiede connotati diversi da quelli che, invece, sono propri del giudizio di legittimità, in cui, davanti alla Corte di cassazione, si instaura un giudizio a critica vincolata e circoscritta entro i confini rigorosamente delineati dal catalogo predisposto dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. L'appello, al contrario, introduce un giudizio a critica libera, nel quale i motivi di impugnazione non sono predeterminati o tipizzati dal legislatore;
il giudice di appello, infatti, pur nell'ambito del principio di devoluzione, possiede una cognizione piena con incondizionato accesso agli atti dell'istruttoria ed agli elementi acquisiti al processo, cui può e deve attingere per confrontarsi con le argomentazioni della difesa, condividendole o dissentendo da esse. Come correttamente ed ampiamento sottolineato da questa Corte, a fronte di un atto di impugnazione, dunque, la Corte di appello ha due soluzioni: dichiarare l'appello inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. o prenderne cognizione a norma dell'art. 597 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 274719). In particolare, la inammissibilità dell'appello oltre che per cause formali (quali la tardività del gravame o l'irritualità del mezzo utilizzato) - può derivare, soprattutto all'esito della novella del 2017 ma, invero, anche nel precedente contesto normativo, dalla mancanza di specificità dei motivi di gravame che, come pure è noto, ben può essere rilevata anche dalla Corte di cassazione, essendo l'inammissibilità rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015). 8 Аа Sulla specificità dell'atto di appello sono intervenute, come è noto, le Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza Galtelli, hanno affermato il principio secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 288822). In quell'occasione, le Sezioni Unite, dopo avere chiarito che, per "specificità estrinseca", deve intendersi la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, hanno spiegato che l'impugnazione deve esplicarsi attraverso una critica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di decisione corretta in diritto ed in fatto, sottolineando che le esigenze di specificità dei motivi non sono, dunque, attenuate in appello, pur essendo l'oggetto del giudizio esteso alla rivalutazione del fatto. Poiché l'appello è un'impugnazione devolutiva, tale rivalutazione può e deve avvenire nei rigorosi limiti di quanto la parte appellante ha legittimamente sottoposto al giudice d'appello con i motivi di impugnazione, che servono sia a circoscrivere l'ambito dei poteri del giudice stesso sia ad evitare le iniziative meramente dilatorie che pregiudicano il corretto utilizzo delle risorse giudiziarie, limitate e preziose, e la realizzazione del principio della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost. Con particolare riferimento all'ipotesi in cui, con l'atto di appello, siano riproposte questioni di fatto già dedotte e vagliate in primo grado, poi, le Sezioni Unite hanno spiegato che la diversità strutturale tra i due giudizi deve indurre ad escludere che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell'appello, atteso che il giudizio di appello ha per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo, mentre il giudizio di cassazione può avere per oggetto i soli vizi di mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, tassativamente indicati nell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.; con la conseguenza che il motivo di ricorso non può, per definizione, risolversi in una mera riproposizione del motivo di appello, perché deve avere come punto di riferimento non già il fatto in sé, ma il costrutto logico- argomentativo della sentenza di appello che ha valutato il fatto;
ben diversamente, al contrario, nel giudizio d'appello sono certamente deducibili questioni già prospettate e disattese dal primo giudice, ancorché l'appello, in quanto soggetto alla disciplina generale delle impugnazioni, deve essere connotato da motivi caratterizzati da specificità, cioè basati su argomenti che siano strettamente 9 collegati agli accertamenti della sentenza di primo grado. Ed ancora, le Sezioni Unite hanno sottolineato che il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere - a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione o per l'appello civile - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello, dal momento che essa non è espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione; di conseguenza il giudice d'appello non potrà fare ricorso alla speciale procedura prevista dall'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca.
3.1. Ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità ha concluso nel senso che, in presenza di un atto di appello che non sia da ritenere inammissibile per carenza di specificità, il giudice d'appello non può limitarsi al mero e tralatizio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche laddove l'atto di gravame riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto devoluto (ex plurimis, Sez. 2, n. 43496 del 17/09/2021; Sez. 2, n. 20451 del 04/02/2020; Sez. 2, n. 39486 del 07/05/2020; Sez. 2, n. 254 del 12/07/2019; Sez. 2, n. 35485 del 23/05/2019; Sez. 2, n. 56295 del 23/11/2017, Rv. 271700; Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, Rv. 259316; Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014; Rv. 259666). D'altra parte, anche le sentenze che hanno a loro volta tralatiziamente ribadito il principio secondo cui è consentito al giudice di appello di richiamare per relationem la motivazione di primo grado qualora le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013; Sez. 4, n. 38824 del 17/09/2008) non sono affatto insensibili al dovere di prendere comunque cognizione e fornire una risposta autonoma ai rilievi della difesa. Infatti, la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: a) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, ad un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
b) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
c) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, 0 Al 1011 di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U., n. 17 del 21/06/2000, Rv. 216664; Sez. 55199 del 29/05/2018, Rv. 274252; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Rv. 261839).
3.2. Ebbene, nel caso di specie, la Corte di appello ha affrontato la posizione di AN OL ed AN LI alle pagg. 83-91, ma si è limitata a condividere le considerazioni e le conclusioni contenute nella sentenza impugnata, venendo meno all'obbligo di motivazione, avendo prodotto una motivazione all'evidenza apparente. Così, quanto alla posizione di AN LI, la Corte territoriale ha omesso del tutto di valutare la presunta incompatibilità - pur specificamente denunciata della sentenza di primo grado con le dichiarazioni rese dalla teste Pesson, funzionaria dell'Agenzia delle Entrate e del teste Hrictu, dipendente della A.A. Pallets s.n.c., pretermettendo, dunque, sul punto qualsivoglia risposta alle censure avanzate dalla difesa. Del pari, con riferimento alla posizione di AN OL, risultano del tutto mancanti l'effettiva analisi ed esplicitazione, pur sollecitate dalla difesa, dei contenuti e delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria e, segnatamente, delle risultanze probatorie disponibili per i singoli clienti del fornitore al fine di verificare, o meno, la veridicità di almeno una parte delle fatture in oggetto, mancando altresì di fornire qualsivoglia risposta alla doglianza in diritto in ordine alla ritenuta insussistenza del fatto, con riguardo alle imposte sui redditi per le annualità 2013-2014, per l'irrilevanza, a fini penali, della presentazione della dichiarazione integrativa, tenuto conto della natura a consumazione istantanea del reato in esame.
3.3. L'evidenziato difetto motivazionale comporta l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua e induce a ritenere interamente assorbite le ulteriori doglianze, formulate con il medesimo motivo di ricorso, in quanto afferenti al vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione dei benefici di legge.
4. A ciò si aggiunga che la non manifesta infondatezza della doglianza, proposta nell'interesse di AN LI, avendo determinato la valida instaurazione del presente grado giurisdizionale, conduce alla dichiarazione, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., della estinzione del residuo reato a lei contestato, per maturata prescrizione (Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. U., n. 23428 del 22/03/2005, Rv. 231164, Sez. U, n. 21 del 11/1171994, dep. 1995, Rv. 199903), con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei suoi confronti. Nel caso di specie, infatti, dall'esame degli atti a disposizione di questa Corte, risulta che i termini di prescrizione sono già decorsi. Ed invero, per la dichiarazione fraudolenta, di cui 11 Ае all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, trova applicazione, ai sensi degli artt. 157 e 161, cod. pen., e 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000, il termine complessivo di dieci anni, cui deve aggiungersi il periodo di sospensione di complessivi 64 giorni, per rinvio dovuto ad emergenza sanitaria Covid-19, giungendosi così - essendosi il reato consumato in data 24 settembre 2013 - alla data finale del 27 novembre 2023, precedente alla pronuncia della presente sentenza.
5. Il ricorso proposto da De IO IO deve, invece, essere dichiarato inammissibile.
5.1. Il primo motivo di doglianza - riferito alla violazione degli artt. 110 cod. pen. e 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere la Corte di appello di Torino erroneamente ritenuto integrata la fattispecie di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta - è inammissibile. In punto di diritto, giova preliminarmente precisare che è configurabile il concorso nel reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 di coloro che pur - essendo estranei e non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta - abbiano, in qualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all'amministratore della società, sottoscrittore della predetta dichiarazione, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia, non ostando a ciò la natura istantanea del reato (Sez. 3, n. 14497 del 18/10/2016, dep. 2017, Rv. 269392; Sez. 3, n. 14815 del 30/11/2016, dep. 2017, Rv. 269650; Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013, Rv. 256579). A ciò si aggiunga che la disposizione prevista dall'art. 9 del d.lgs. n. 74 del 2000, che al fine di evitare che la medesima condotta sostanziale sia punita due volte, esclude la configurabilità del concorso di chi emette la fattura per operazioni inesistenti nel reato di chi si avvale e viceversa, non impedisce il concorso nell'emissione della fattura, secondo le regole ordinarie dell'art. 110 cod. pen., di soggetti diversi dall'utilizzatore. Una diversa interpretazione di tale deroga, del resto, comporterebbe una situazione di irrilevanza penale nei confronti di chi abbia concorso nell'emissione delle fatture fittizie, ma che poi non abbia utilizzato la documentazione illecita che aveva contribuito a predisporre (Sez. 3, n. 14862 del 17/03/2010). Ebbene, nel caso in esame, la sommaria e perplessa prospettazione difensiva si scontra con la corretta ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, allorché, muovendo dalla posizione di AN OL, essi hanno correttamente rilevato il concorso nel reato ex art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 del De IO IO, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., non potendosi ravvisare, nella specie, alcuna forma di autonomia di quest'ultimo nell'emissione di quelle stesse fatture 12 Al -e, segnatamente, le fatture nn. 29- oggetto della sola contestazione in concorso 196 del 2014, per un imponibile complessivo di € 309.000,00, con Iva di € 67.980,00 - per essersi il ricorrente limitato, all'opposto, a mettere a disposizione dell'AN la propria strumentazione, affinché costui, dunque, commettesse il reato. Tenuto conto di quanto statuito dall'art. 9 del d.lgs. n. 74 del 2000 - che, in deroga alla regola generale fissata dall'art. 110 cod. pen., esclude la rilevanza penale del concorso dell'utilizzatore nelle condotte del diverso soggetto emittente, al fine di evitare che la medesima condotta sostanziale sua punita due volte infatti, nel caso di concorso nell'avvalimento delle fatture per operazioni inesistenti, rispondono del reato di dichiarazione fraudolenta tutti i concorrenti nel reato medesimo, salvo coloro che abbiano contestualmente commesso il reato di emissione di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000: tanto che, nel caso di specie, il De IO risponde a titolo di concorso per fatture che egli non ha emesso in prima persona, ma nella cui emissione ha concorso, e, a titolo proprio, sub capo f) dell'imputazione, per le diverse fatture nn. 266-367, per un importo complessivo di € 36.256,00, con Iva di € 7.976,31, relativamente all'anno di imposta 2013; nn. 4-195, per un imponibile pari a € 80.223,30, con Iva di € 17.649,13 per il 2014 che egli ha invece personalmente ed autonomamente emesso.- 5.2. Il secondo motivo di impugnazione con il quale si deduce la carenza di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza della condotta concorsuale dell'imputato è anch'esso inammissibile. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la sentenza impugnata, con motivazione esaustiva e coerente, ha chiarito, alle pagg. 89-90 del provvedimento gravato, l'impossibilità di ricondurre alla ditta individuale De IO, l'ingente mole di fatture emesse per importi alquanto rilevanti, nel biennio 2013-2014. Si sono valorizzati, in maniera del tutto logica, non solo il rinvenimento, in sede di perquisizione presso la Trasporti AN di AN OL, del blocchettario delle fatture di vendita dell'odierno ricorrente, ma anche l'accertata inesistenza della ditta individuale a lui intestata, sulla base della mancanza di una sede operativa, nonché la natura di evasore totale dell'imputato, privo di qualsivoglia mezzo necessario all'espletamento delle operazioni economiche relative alla fatture emesse nei confronti dell'AN, così giungendo, dunque, a motivare adeguatamente in ordine alle ragioni poste a fondamento dell'accertato concorso del De IO nel reato commesso dall'AN, in violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. 5.3. Infine, anche il terzo motivo di censura, relativo al difetto motivazionale, con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, deve ritenersi inammissibile. 13 Al Nello specifico, ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia dato compiutamente conto delle ragioni per le quali la pena irrogata debba ritenersi congrua, in relazione alle modalità della condotta e all'entità dell'evasione, considerato altresì che la stessa risulta estremamente contenuta - giacché irrogata in misura addirittura inferiore al minimo edittale con aumenti irrisori per la continuazione. In tema di reato continuato, del resto, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per il quale il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005-01; Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 279770). 6.
Per questi motivi
, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di AN LI, per essere il residuo reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, relativo all'anno d'imposta 2012, estinto per prescrizione, con conseguente revoca della disposta confisca per equivalente. Inoltre, ferma restando l'inammissibilità del ricorso di De IO IO, la medesima sentenza deve essere annullata con rinvio nei confronti di AN OL e del medesimo De IO, per quest'ultimo limitatamente al reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. L'imputato, infatti, risponde del reato di dichiarazione fraudolenta in concorso con AN OL, cosicché si avvantaggia dell'annullamento della sentenza, per il rilevato difetto motivazionale in punto di responsabilità penale. Del resto, l'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova anche nei confronti del coimputato che ha proposto ricorso per motivi diversi da quelli accolti, con conseguente applicabilità della disciplina prevista dall'art. 627, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 6, Ord. 46202 del 02/10/2013, Rv. 258155). Tale disposizione prevede espressamente che se taluno dei coimputati condannati con la sentenza annullata non aveva proposto ricorso, l'annullamento con rinvio pronunciato rispetto al ricorrente giova anche al non ricorrente, salvo che il motivo dell'annullamento sia esclusivamente personale, dovendosi, peraltro, considerare "non ricorrente" - a questi fini - anche il coimputato presente nel giudizio di legittimità ma che, come nel caso di specie, non abbia impugnato quel punto della decisione. Infatti, il ricorso attribuisce la cognizione alla Corte di legittimità in relazione esclusivamente ai singoli motivi effettivamente proposti, con le sole tassative eccezioni previste dal capoverso dell'art. 609 cod. proc. pen. Del resto, che si tratti di coimputato che non ha per nulla impugnato la sentenza ovvero di coimputato che ha proposto ricorso ma per motivi diversi, le due posizioni rispetto 14 Ае al diverso motivo non esclusivamente personale proposto da altro coimputato diligente sono assolutamente sovrapponibili, sicché non solo non vi è una ragione sistematica per differenziarle ma, ove un differenza fosse affermata, la palese assenza di ragionevolezza che la caratterizzerebbe porrebbe con immediatezza evidenti vizi di disparità ingiustificata di trattamento (Sez. 1, n. 45576 del 2010). Infine, deve dichiararsi inammissibile il ricorso di RE OL. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AN LI per essere il residuo reato estinto per prescrizione ed elimina la confisca disposta nei suoi confronti;
annulla la stessa sentenza nei confronti di AN OL e De IO IO, per quest'ultimo limitatamente al reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di De IO IO. Dichiara inammissibile il ricorso di RE OL, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente DR IA AN AS EA Depositata in Cancelleria Oggi, 17 OTT. 2024 IL FUNZIONARАму Luana IAnLuana 15