Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2024, n. 38126
CASS
Sentenza 6 giugno 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il giudice d'appello, in presenza di un atto di impugnazione non ritenuto inammissibile per carenza di specificità, non può limitarsi al mero e tralatizio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, posto che, pur se il gravame ripropone questioni di fatto già dedotte e decise in prime cure, è tenuto a motivare, in modo puntuale e analitico, su ogni punto devoluto, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente.

Commentario1

  • 1Fatture per operazioni inesistenti: irrilevanza del flusso di ritorno e della dichiarazione integrativa (Cass. Pen. n. 1903/26)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 13 febbraio 2026

    La sentenza in commento si concentra su due principi di grande impatto in materia di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000): Il flusso di ritorno delle somme non è elemento costitutivo del reato. La dichiarazione integrativa non neutralizza la responsabilità penale. Si tratta di due temi che spesso vengono affrontati nei procedimenti per reati tributari. 1. Il flusso di ritorno non è requisito strutturale del reato Nel caso esaminato, la difesa aveva sostenuto che mancasse la prova del rientro delle somme pagate ai fornitori nella disponibilità dell'imputato. L'argomento, spesso utilizzato nei processi per fatture …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2024, n. 38126
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38126
Data del deposito : 6 giugno 2024

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