Sentenza 6 ottobre 2004
Massime • 1
Nella determinazione, in misura inferiore a quella massima consentita dalla legge, della riduzione di pena dovuta al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, il giudice puòvalorizzare anche i precedenti penali relativi a reati depenalizzati, trattandosi di fattispecie che rimangono significative di una predisposizione dell'imputato a violare la legge penale.
Commentario • 1
- 1. Operaio ruba nello spogliatoio del cantiere: è furto in abitazione.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 dicembre 2021
1. Il GM del Tribunale di Como, con sentenza del 20/6/2018, all'esito di giudizio abbreviato, condannava B.S., unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata e recidiva, alla pena, già così ridotta per il rito, di anni due di reclusione ed Euro quattrocento di multa per i reati:a. di cui all'art. 624 bis c.p. perché, al fine di trarne profitto, si appropriava del portafogli di proprietà di A.R. K, contenente i seguenti documenti: - permesso di soggiorno n. (OMISSIS); - carta d'identità n. (OMISSIS); - tesserino sanitario; - bancomat n. (OMISSIS) emesso da Banca Intesa San Paolo; - carta di credito n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2004, n. 45423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45423 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE FR - Presidente - del 06/10/2004
Dott. CALABRESE Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - N. 1421
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 40977/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GN ND nato il [...];
PE FR nato il [...];
UR NO nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 28-4-03 dalla Corte di appello di Trieste. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori, avv. Mario Marinelli per tutti gli imputati e avv. Antonio Mitolo per il UR, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 12-12-97 il Tribunale di Udine dichiarava GN ND, PP FR e UR NO responsabili, quali amministratori succedutisi nel tempo della srl Media, fallita il 17/1/91 di bancarotta fraudolenta patrimoniale;
con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva per il UR ed il PE li condannava a pene ritenute di giustizia.
Con decisione 28-4-03 la Corte di appello di Trieste assolveva il UR ed il PE da taluni episodi e rideterminava per i medesimi il trattamento sanzionatorio, confermava per il GN la gravata pronuncia.
Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati in base ai seguenti motivi.
1 - Violazione di legge e vizio motivazionale in punto ritenuta situazione di insolvenza della s.r.l Media.
La censura è manifestamente infondata.
Premesso che la situazione di insolvenza al momento delle distrazioni non è richiesta ai fini della configurabilità del reato di bancarotta, si rileva che i giudici di merito hanno evidenziato la ricorrenza della stessa al fine del riconoscimento della consapevolezza degli amministratori di recare danno ai creditori:
l'accertamento sul punto risulta congruamente operato con richiamo alla relazione ed alla deposizione del curatore nonché alle emergenze dei bilanci ne' può valere la diversa valutazione invocata dal ricorrente, fra l'altro senza considerare tutte le ragioni della decisione.
2 - Vizio di motivazione con riguardo alla posizione del GN in ordine alla ritenuta distrazione di lire 39.100.000 che costituivano in realtà corrispettivo per le svolte funzioni di amministratore ed in relazione all'addebito di emissione di un assegno con data successiva alla cessazione della sua carica.
La denuncia è preclusa in quanto sui punti in questione non v'era stata contestazione alcuna nell'atto di appello.
3 - Violazione dell'art. 133 c.p. e vizio di motivazione con riguardo alla posizione del PE e del UR per non essere stata riconosciuta la massima operatività delle attenuanti generiche, pur dichiarate prevalenti.
Le doglianza è manifestamente infondata poiché il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza non implica automaticamente l'applicabilità della massima riduzione. D'altro canto nel provvedimento sono state segnalate in termini adeguati e corretti le ragioni della contenuta diminuzione;
ne' in particolare può incidere l'obiezione difensiva del UR, secondo cui i precedenti a suo carico ivi richiamati sono relativi a reati depenalizzati: basti osservare che essi rimangono significativi di una predisposizione a violare la legge penale.
4 - Violazione di legge per il rigetto dell'istanza di perizia che sarebbe servita a dimostrare che gli assegni emessi erano in pagamento di debiti aziendali.
La censura è manifestamente infondata in quanto volta a sopperire all'onere incombente all'amministratore di rendere conto della concreta destinazione dei beni, onere che non può dirsi assolto con generiche affermazioni, ma richiede specifiche allegazioni in relazione alle quali semmai potrà essere disposta una perizia, la quale invece non può invocarsi solo ad explorandum.
Infine è stata richiesta a questa Corte l'applicazione della L. 134/03 per il PE ed il UR.
Al proposito è sufficiente ribadire che secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione la disposizione di cui all'art. 5 L. 134/03 è dettata esclusivamente per il giudizio di primo grado e non può trovare applicazione in quelli di impugnazione (Cass. S.U. 10/12/03 n. 47289 RV. 226073). S'impone pertanto declaratoria di inammissibilità dei ricorsi con condanna degli impugnanti in solido al pagamento delle spese del procedimento e di ciascuno di loro al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutata la vicenda processuale, si stima equo fissare in 500 euro.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno di loro al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di 500 euro.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2004