Sentenza 29 novembre 2012
Massime • 1
In tema di associazione per delinquere, la condotta di partecipazione si distingue da quella del concorrente ex art. 110 cod. pen. perché, a differenza di questa, implica l'esistenza del "pactum sceleris", con riferimento alla consorteria criminale, e della "affectio societatis", in relazione alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un'associazione vietata; ne consegue che è punibile, a titolo di partecipazione e non in applicazione della disciplina del concorso esterno, colui che presta la sua adesione ed il suo contributo all'attività associativa, anche per una fase temporalmente limitata. (Nella specie, la condotta del partecipe è consistita nel mettere a disposizione dell'associazione la propria abitazione per la sistemazione di attrezzature telematiche funzionali a fornire ai candidati ai concorsi di ammissione a facoltà universitarie le risposte ai quesiti oggetto delle prove selettive).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/2012, n. 47602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47602 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 29/11/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - N. 2131
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 34480/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON AN N. IL 07/11/1962;
avverso l'ordinanza n. 1259/2012 TRIB. LIBERTÀ di BARI, del 06/08/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
sentite le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 6 agosto 2012, il Tribunale di Bari, sezione feriale, confermava L'ordinanza del GIP del Tribunale in sede, con la quale era stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di LI NC, gravemente indiziato dei reati di cui all'art. 416 c.p., commi 1 e 2, art. 640 c.p., commi 1 e 2, n. 2, art. 61 c.p., n. 9.
Il Tribunale, dato atto della complessa attività di indagine che aveva preso le mosse da segnalazione di irregolarità nei test preliminari di ammissione alla facoltà di medicina, in particolare al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (e più in particolare, per la posizione di LI per gli anni accademici 2007-2009) e che aveva consentito di accertare che ai candidati, previa corresponsione di elevati compensi in danaro (circa 30.000,00 Euro), venivano fornite, tramite sistema elettronico e invio di sms, le risposte ai quesiti ministeriali, osservava che il ruolo del LI era consistito nel mettere a disposizione la sua abitazione come luogo di sistemazione dei PC e dei portatili con i quali i correi realizzavano gli scambi telematici tra i candidati e gli altri associati che fornivano le risposte esatte. In particolare, il 4 settembre 2009, all'interno dell'abitazione del LI in Altamura veniva verificata L'esistenza di attrezzatura informatica, corredato dei domicili informatici gestiti dagli associati, collegati con i telefoni cellulari di alcuni del partecipanti ai test di ingresso presso le Università di Napoli, Foggia e Bari. Si individuavano i ruoli dei diversi sodali (BA EA, ME RD e MA MA, in veste di gregari del prof. Grassi, incaricati di prendere contatto con gli studenti candidati al test di ammissione) e si monitoravano i contatti telefonici e gli spostamenti degli stessi. Si dava conto quindi dei risultati delle perquisizioni e dei sequestri operati anche nei confronti dei candidati. La consapevolezza di LI di partecipare con la sua condotta alla complessa organizzazione posta in essere dall'associazione era provata dalla esistenza in casa sua della centrale operativa, con la contemporanea presenza degli altri associati, funzionale ad assicurare le informazioni telematiche utili a superare il test di accesso non solo per i suoi figli ma anche per tutti coloro che avevano pagato il prezzo del "servizio", allestito con impiego di mezzi e con investimento economico di rilievo, funzionale alla commissione di un numero indefinito di reati della stessa specie. L'estrema gravità delle condotte e la dimostrata pericolosità sociale di LI (che ha rispettato il ruolo a lui assegnato all'interno dell'organizzazione stabilita a livello apicale dal prof. Grassi con il quale era in rapporto diretto, attraverso un' attività prolungata nel tempo che dava introiti rilevanti) giustificavano il convincimento del pericolo di reiterazione a fronte del quale unica misura idonea appariva essere quella custodiate in atto.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso L'indagato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto L'annullamento per i seguenti motivi:
- violazione e/o erronea applicazione dell'art. 292 cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416 cod. pen. e delle esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen. per non aver dato risposta ai rilievi difensivi mossi in sede di riesame con l'quali si era evidenziato che già L'ordinanza genetica aveva dato conto che il ricorrente risponde esclusivamente dell'episodio realizzatosi nel settembre 2009 mentre è estraneo a quello risalente a due anni prima con la conseguenza che non è possibile configurare una permanenza con carattere retroattivo sulla base di un'adesione postuma al patto scellerato, con apodittico automatismo tra contributo pregnante e sintomaticità di consapevolezza del pregresso accordo criminoso;
- violazione e/o erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. circa L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza ex art. 416 cod. pen., per aver omesso di considerare che la condotta posta in essere non comportava L'adesione ad un programma indeterminato ma si esauriva nell'ausilio offerto al figlio in occasione delle prove del settembre 2009, dimostrato dalla circostanza che egli aveva proposto solo suo figlio come persona da aiutare e che non ha conseguito alcun ricavo. Non si è tenuto conto che egli conosceva solo il prof. Grassi e il dott. BA;
- violazione e/o erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. circa L'esistenza di specifiche esigenze cautelari, posto che egli non riveste alcun ruolo pubblico e che con il tentativo posto in essere nel settembre 2009 si è esaurito ogni accordo illecito. Difetta altresì il requisito dell'attualità a distanza di tre anni dall'unico episodio che lo ha visto coinvolto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo e secondo motivo di ricorso sono infondati per la parte in cui lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermata incompatibilità tra il dolo di partecipazione al delitto associativo e L'occasionalità della condotta posta in essere con il delitto fine.
È costante canone ermeneutico quello secondo il quale in tema di associazione per delinquere, perché assuma rilevanza la condotta individuale, occorre l'esistenza del "pactum sceleris", con riferimento alla consorteria criminale, e dell'affectio societatis", in relazione alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un'associazione vietata. È punibile, pertanto, a titolo di partecipazione, colui che presti la sua adesione e il suo contributo all'attività associativa, anche per una fase temporalmente limitata. Risponde, invece, a titolo di concorso nel reato associativo il soggetto che, estraneo alla struttura organica del sodalizio, si sia limitato anche ad occasionali prestazioni di singoli comportamenti aventi idoneità causale per conseguimento dello scopo sociale o per il mantenimento della struttura associativa, avendo la consapevolezza dell'esistenza dell'associazione e la coscienza del contributo che ad essa arreca (Cass. Sez. 1, 8.1.1993 n. 4805) Ed invero, si è ribadito che è giuridicamente corretto qualificare concorrenti eventuali nel delitto coloro che si aggiungono ai concorrenti necessari per svolgere attività di cooperazione, istigazione, aiuto, secondo le svariate manifestazioni in cui può estrinsecarsi il concorso previsto dall'art. 110 cod. pen.; è necessario tuttavia che le loro condotte risultino tutte finalisticamente orientate verso l'evento tipico di ciascuna figura criminosa, consentendo questa convergenza e coincidenza volitiva l'estensione della rilevanza penale a comportamenti i quali, avulsi dal contesto e singolarmente considerati, non rientrerebbero nell'attività esecutiva del reato descritta dalla norma.(Cass. Sez. 2, 23.8.94 n. 3635). Si tratta quindi eventualmente di verificare se nel caso in esame si versi in ipotesi di concorso esterno ex art. 110 cod. pen. ovvero di condotta sintomatica di partecipazione perché per quanto riguarda il dolo del delitto di associazione per delinquere è necessario che vi sia da parte dell'agente la coscienza e la volontà di compiere un atto di associazione, cioè la manifestazione di "affectio societatis scelerum" come tale e la commissione di uno o più delitti programmati dall'associazione non dimostra automaticamente l'adesione alla stessa. Tuttavia l'attività delittuosa conforme al piano associativo costituisce un elemento indiziante di grande rilevanza ai fini della dimostrazione della appartenenza ad essa quando attraverso le modalità esecutive e altri elementi di prova possa risalirsi all'esistenza del vincolo associativo e quando la pluralità delle condotte dimostri la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti con gli altri associati. Anche la partecipazione ad un episodio soltanto della attività delittuosa programmata può costituire elemento indiziante dell'appartenenza all'associazione, ma in tal caso il valore di tale indizio è sicuramente ridotto ed è necessario che dalla partecipazione al singolo episodio sia desumibile l"affectio societas" dell'agente, e che essa sia fonte di penale responsabilità a carico di chi la mette in atto. Quando infatti il soggetto abbia fornito un contributo alla realizzazione di un unico episodio rientrante nel programma associativo e a tale contributo non venga riconosciuta rilevanza penale, il valore indiziante ai fini della appartenenza all'associazione diventa minimo ed insufficiente ad un riconoscimento di responsabilità. (Cass. Sez. 6, 10.1.94 n. 11446; conf. Cass. Sez. 5, 24.9.97 n. 9457; Cass. Sez. 6, 23.1.97 n. 5970). In particolare si è affermato che in materia di applicazione di misure cautelari, la sussistenza di gravi indizi di cui all'art. 273 cod. proc. pen., in ordine all'esistenza di un'associazione a delinquere i può essere desunta anche da un singolo episodio criminoso, che attesti l'intervento di un gruppo che partecipa nel suo insieme ad un evento importante per l'associazione. Tuttavia, occorre pur sempre una adeguata motivazione in ordine alla partecipazione dell'indagato al reato associativo e al ruolo da lui stabilmente svolto, non esclusivamente nel singolo episodio, ma anche all'interno dell'organizzazione (Cass. Sez. 6, 14.1.2008 n. 6867;
conf. Cass. Sez. 6, 16.12.2011-7.3.2012 n. 9117). I giudici di merito hanno giustificato il convincimento della consapevole partecipazione, in ragione del determinante contributo prestato in occasione delle prove di esame del settembre 2009, protrattosi per un apprezzabile arco temporale, con cautele particolari nel)' uso dei mezzi di comunicazione (in particolare con L'uso di linguaggio criptico: v. pag. 13 ordinanza) e con rapporti privilegiati con il prof. Grassi di cui risulta essere amico oltre che allievo (v. ancora pag. 13 cit.). Non si tratta quindi di adesione postuma con effetto retroattivo, ma di adesione consapevole ad un programma criminoso ancorché ideato ed organizzato da altri, con L'offerta di un contributo determinante che, con motivazione non manifestamente illogica e quindi non censurabile in questa sede, è stato rtitenuto dimostrativo dell'inserimento in un sistema strutturato anche con L'impiego di costose attrezzature, destinato quindi a perdurare anche nel futuro.
2. Inammissibile è il terzo motivo di ricorso che attiene alle esigenze cautelari, che è sviluppato oltretutto introducendo argomenti di natura fattuale (quali le successive scelte professionali del figli), peraltro genericamente dedotti, come tali non valutabili in questa sede (posto che il Tribunale ha spiegato L'irrilevanza del dato a fronte di prospettabili rilevanti vantaggi di tipo patrimoniale). Ugualmente è a dirsi in ordine alla questione dell'attualità delle esigenze cautelari non essendo dato comprendere se essa era stata già esaminata e risolta con L'ordinanza genetica e se in conseguenza essa era stata oggetto di doglianza in sede di riesame. In maniera alternativa, e quindi ancora inammissibile, si propone una diversa valutazione dell'atteggiamento assunto dal ricorrente in occasione dell'interrogatorio di garanzia perché se ne pretende nuova considerazione in funzione di contenuti dello stesso che non risultano dal provvedimento impugnato, il quale al contrario ha valutato negativamente L'inverosimiglianza della pretesa ignoranza della presenza in casa sua dei soggetti che provvedevano all'invio delle informazioni telematiche durante lo svolgimento delle prove di ammissione.
3. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ed invero la rinuncia del solo difensore - non munito di procura speciale- è priva di effetto. Va ribadito che è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, a nulla rilevando che quest'ultimo abbia proposto l'impugnazione (Cass. Sez. 1, 16.10.2008 n. 44612; Cass. Sez. 5, 27.11.2009-2.2.2010 n. 4429; Cass. Sez. 4, 212.10.2010 n. 41557).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012