Sentenza 12 ottobre 2021
Massime • 1
In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, l'assenza di una c.d. «cassa comune» non è ostativa al riconoscimento dell'associazione, essendo sufficiente, anche nell'ipotesi di una gestione degli utili non paritaria né condivisa con tra i vari sodali, che tra questi sussista un comune e durevole interesse ad immettere nel mercato sostanza stupefacente, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una sia pur minima organizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/10/2021, n. 2394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2394 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2021 |
Testo completo
02394-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 1575 Stefano Mogini Presidente - Sent. n. sez. MA Silvia Giorgi -CC 12/10/2021 R.G.N. 25104/2021 Riccardo Amoroso Martino Rosati - relatore Benedetto Paternò Raddusa ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NA QU, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/03/2021 del Tribunale di Catanzaro;
letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Rocco Crusco, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ribadendone i motivi. RITENUTO IN FATTO 1. Attraverso il proprio difensore, QU NA ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 30 marzo scorso, che ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 4 marzo precedente, con cui gli è stata applicata la custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione finalizzata a! traffico di stupefacenti, per vari "reati-scopo" e per quello di tentata estorsione, aggravata ex art. 416-bis.1, cod. pen.. 2. L'impugnazione consta di tre motivi.
2.1. Con il primo si deducono la violazione dell'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, e l'omissione di motivazione sulle specifiche doglianze rassegnate sul punto con la richiesta di riesame. Nell'ordinanza impugnata, il ricorrente viene descritto come gestore, con l'ausilio di tale IO, di una c.d. "piazza di spaccio" nel comune di Scalea e nei territori limitrofi, alimentata attraverso l'abituale rifornimento presso il gruppo di tale LI, operante nel vicino comune di Cetraro. Secondo il Tribunale, depongono nel senso di uno duraturo rapporto collaborativo, inquadrabile nella fattispecie associativa, la stabilità di tali relazioni d'affari, la pluralità e la frequenza delle forniture, l'invito a recuperare un proprio credito presso terzi, derivante da una fornitura di stupefacente, rivolto in un'occasione da LI al NA. Replica la difesa che il ricorrente non può considerarsi parte di alcun accordo stabile, funzionale alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti in materia di stupefacenti e sorretto da una pur rudimentale organizzazione, come invece presuppone la norma incriminatrice. A tal fine evidenzia che: a) il rapporto d'affari tra lui e LI non prevedeva alcun vincolo di esclusiva, né per l'uno, né per l'altro; b) egli si è rifiutato di adempiere alla richiesta di recuperargli il credito vantato verso un altro acquirente, rivoltagli da LI;
c) il suo presunto gruppo non disponeva di alcuna struttura organizzativa e, inoltre, constava di sole due persone (egli stesso e IO), insufficienti, come tali, per l'esistenza di un'associazione criminale;
d) non vi era alcuna cassa comune tra le due formazioni;
e) LI ed i suoi uomini non hanno riservato alcuna esclusiva a NA per lo spaccio a Scalea, né gli hanno mai fornito sostanza con riserva di pagamento. Inoltre, con particolare riferimento all'incarico di recupero del credito, la difesa lamenta che il Tribunale non avrebbe indicato la fonte di prova da cui l'ha desunto né chi fossero i terzi debitori, e comunque sottolinea che NA risulterebbe estraneo a quel gruppo: parlando della vicenda con IO, infatti, egli specifica che LI ed i suoi «devono recuperare». Quanto, invece, alla conversazione con IO anche questa valorizzata - dall'ordinanza in cui NA farebbe i conti della loro attività criminale, rileva il difensore che i relativi estremi identificativi non sono indicati e che, comunque, non vi sono elementi per escludere che tali guadagni derivassero da altre attività. Infine, l'assenza di addebiti dal 2016 al 2018 escluderebbe la volontà del NA di far parte di un'organizzazione dedita ad una serie indeterminata di delitti, perciò non sussistendo il dolo. 547 2 Con tutte queste circostanze, evidenziate con la richiesta di riesame, il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi, redigendo una motivazione esclusivamente narrativa. Ed altrettanto avrebbe fatto per quel che attiene ai singoli episodi di detenzione e cessione, omettendo di pronunciarsi sulla questione della riqualificazione come ipotesi di lieve entità, anch'essa dedotta con l'istanza di riesame.
2.2. Il secondo motivo denuncia le medesime carenze motivazionali in relazione all'addebito di tentata estorsione in danno di tale DA FO: al quale NA e sua moglie, AN MA ZO, avrebbero chiesto di rinunciare all'appalto aggiudicatosi per lo svolgimento dell'attività di pulizia presso un villaggio turistico del luogo, affinché la stessa potesse essere svolta da altra impresa, che si era impegnata a contribuire al mantenimento dei detenuti della cosca Stummo-Valente della "'ndrangheta". Deduce la difesa che nessuna minaccia sarebbe stata rivolta al FO, il quale non ha avvertito alcuna intimidazione, reagendo vigorosamente alla richiesta e sporgendo denuncia il giorno appresso. La condotta non sarebbe stata comunque caratterizzata dal "metodo mafioso", non solo per quanto s'è appena detto, ma altresì perché: l'esistenza di detta cosca non è provata;
NA e sua moglie non sono mai stati neppure indagati per partecipazione ad associazione mafiosa;
essi, parlando con FO, non hanno fatto espresso riferimento ai familiari di costei, in tesi appartenenti a quella formazione mafiosa;
comunque, per la configurabilità dell'aggravante, la forza intimidatrice deve sprigionare dall'entità collettiva, non dal singolo esponente. Né potrebbe ravvisarsi la finalità agevolativa di quel sodalizio mafioso, invece anch'essa ritenuta dal Tribunale. Questa, infatti, deve rappresentare lo scopo diretto dell'azione, né può rilevare l'intenzione dell'agente di favorire un singolo esponente della consorteria, quantunque di vertice: nello specifico, invece, la ZO avrebbe semmai agito esclusivamente per aiutare i propri parenti detenuti. Anche su tutti questi profili, dunque, l'ordinanza avrebbe eluso il confronto.
2.3. L'ultima doglianza attinge il tema delle esigenze cautelari e denuncia il silenzio dell'ordinanza sul tempo decorso dai fatti e sull'assenza di addebiti per larga parte di esso, evidenziati dalla difesa al Tribunale per sostenere l'assenza di tali esigenze e, comunque, l'adeguatezza degli arresti domiciliari con il controllo elettronico. stu 3 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, per difetto d'interesse e, comunque, perché fondato su censure in fatto, non consentite in questa sede.
4. Ha depositato memoria di replica la difesa ricorrente, sostanzialmente ribadendo le ragioni del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, in tema di gravità indiziaria per il delitto associativo, non è fondato.
1.1. L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di un'organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 6, n. 17467 del 18055 del 21/11/2018, Noure El Hadij Malick, Rv. 275550; Sez. 6, n. 10/01/2018, Canale, Rv. 273008). Non occorre, però, che tale organizzazione sia complessa, articolata o dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (tra moltissime altre: Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165; Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Calì, Rv. 251011; Sez. 1, n. 4967 del 22/12/2009, Galioto, Rv. 246112). In presenza di tali presupposti, gli aspetti di cui il ricorso segnala la mancanza, benché indubbiamente suggestivi laddove presenti, non sono tuttavia necessari per l'esistenza della fattispecie associativa: ciò vale per il rapporto di esclusiva nelle forniture (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265764), ma anche per la c.d. "cassa comune", ben potendo un'attività organizzata conciliarsi anche con una gestione degli utili non paritaria né condivisa tra i socii sceleris. E' sufficiente, infatti, che tra questi ultimi esista un comune e durevole interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una pur minima organizzazione. Non è di ostacolo alla St 4 costituzione del rapporto associativo, invece, la diversità degli scopi personali e degli utili che costoro, si tratti di fornitori, di acquirenti o di addetti ad altre mansioni, si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale, potendo, anzi, gli interessi individuali, secondari e mediati, addirittura confliggere, come fisiologicamente accade, ad esempio, tra il fornitore e l'acquirente, senza che per questo venga meno lo scopo, invece primario, essenziale e comune tra loro, della commercializzazione e diffusione di tali sostanze (tra altre, Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, Morabito, Rv. 276068; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, Bandera, Rv. 269150).
5.2. Tanto premesso, le risultanze investigative valorizzate nell'ordinanza, ad una necessaria lettura complessiva e coordinata, si presentano idonee e sufficienti a sorreggere un giudizio di gravità indiziaria.
5.2.1. L'incarico di recuperare presso terzi il proprio credito da forniture di stupefacenti, anzitutto, affidato al NA da LI, può ragionevolmente intendersi espressivo di un collaudato rapporto fiduciario esistente tra costoro. Giova osservare, sul punto, che l'esclamazione resa dal ricorrente nel riferirne a IO ("... ho detto, ora che cazzo volete da me? Quello è agli arresti domiciliari, che devo fare?": pag. 7, ord.) non assume, al contrario di quanto sostiene la sua difesa, l'inequivoco significato di un rifiuto, non potendo perciò parlarsi di un travisamento del dato probatorio da parte del Tribunale del riesame e rimanendo la censura difensiva confinata, di conseguenza, nell'àmbito della valutazione della prova, preclusa al giudice di legittimità.
5.2.2. Egualmente eloquente, in senso consentaneo all'accusa, si rivela il dialogo intercettato sempre tra il ricorrente e IO (pag. 7, ord.), che li vede impegnati nei conteggi dei ricavi giornalieri dello spaccio e che, per i riferimenti ivi contenuti a diverse altre persone, ragionevolmente è stato dal Tribunale valutato come rappresentativo di un'attività illegale nient'affatto isolata od estemporanea. In proposito, la mancata indicazione nell'ordinanza dei relativi estremi identificativi costituisce un dato esclusivamente formale e di nessun rilievo (posto che l'esistenza del dato probatorio non è revocata in dubbio). Riguardo, poi, all'eventuale causale alternativa di quegli introiti, la difesa neppure prova ad adombrarne una, né essa si evince altrimenti da quanto esposto nell'ordinanza; sicché la censura rimane insuperabilmente generica.
5.2.3. Con le predette emergenze, infine, si coniuga senza alcuna forzatura l'ulteriore conversazione intercettata e riportata nell'ordinanza impugnata (pag. 5 s.), nella quale il ricorrente, nell'accompagnare un'acquirente da LI, le rappresenta che "tutto lui dirige là, dove andiamo sempre noi, tutto lui fornisce". 5 Sol Peraltro, proprio l'esistenza di tali stabili rapporti commerciali dell'indagato e di IO, a monte, con LI e la sua organizzazione, nonché, a valle, con una rete di soggetti impegnati nella distribuzione delle sostanze sul territorio, rende manifestamente infondata la censura relativa al difetto del numero minimo di componenti necessario per la configurabilità del reato associativo.
5.3. Generica, infine, è la doglianza relativa ai singoli episodi di spaccio ed alla loro riqualificazione come fatti di lieve entità. Sul punto, il ricorso si limita a far leva sul solo dato quantitativo (meglio: sulla misura non precisata dell'entità delle varie transazioni), che tuttavia non esaurisce lo spettro d'indagine del giudice in questa materia (cfr. Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).
2. Neppure il secondo motivo di ricorso è fondato, non essendovi spazio per dubbi sulla configurabilità dell'ipotizzato tentativo di estorsione. La formulazione di una richiesta patentemente illegittima ed ingiustificata, accompagnata dall'espressa evocazione della strumentalità della stessa al fine ultimo di provvedere all'assistenza di persone detenute, reca con sé la minaccia, implicita ma inequivoca, di ritorsioni, poiché il destinatario percepisce immediatamente di trovarsi al cospetto di soggetti capaci di compiere gravi atti illeciti. A nulla rileva, poi, che, in concreto, la persona offesa abbia reagito alla condotta dell'indagato ed abbia altresì sporto denuncia. Quel che conta è che la minaccia abbia un'oggettiva carica intimidatrice, la quale nello specifico si presenta indiscutibile, dal momento che il destinatario non solo ha espressamente riferito agli inquirenti di esserne rimasto intimorito, ma di tanto ha reso partecipe anche una sua amica nel corso di una loro conversazione intercettata e, soprattutto, alla fine, ha rinunciato alla commessa aggiudicatasi, quantunque non in favore della ditta segnalata dagli indagati.
3. L'inferenza dei giudici del riesame circa la sussistenza del metodo mafioso e della finalità agevolativa di una cosca di tal genere (nello specifico, quella cui apparterrebbero i familiari della compagna e correa dell'indagato), in quanto fondata sull'espressa correlazione della richiesta al sostentamento dei detenuti e delle loro famiglie, non è manifestamente illogica, perciò sottraendosi a censura in questa sede. Decisivo, infatti, è il dato di contesto, per cui, da un canto, la mutualità verso gli affiliati rappresenta una delle più qualificate e ricorrenti espressioni del patto mafioso;
e, dall'altro, quella condotta si è manifestata 507 6 all'interno di un àmbito socio-territoriale di tradizionale radicamento del fenomeno mafioso. E' indiscusso, poi, che la relativa aggravante, nella forma dell'impiego del metodo mafioso, non presupponga l'appartenenza degli autori del delitto alla consorteria mafiosa né, anzi, la stessa sussistenza effettiva di una tale compagine (in tal senso, tra le più recenti, Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033). Quanto s'è detto, peraltro, svilisce di rilevanza le censure in tema di direzione dello scopo agevolativo, se, cioè, la condotta fosse rivolta a beneficio della cosca nel suo complesso o di singoli componenti di essa, benché di rilievo. Anzi, per il vero, una volta ritenuta la gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, è l'intera doglianza riguardante la configurabilità dell'aggravante in rassegna a perdere d'interesse, dal momento che, quand'anche fondata, dal relativo accoglimento non potrebbe derivare alcun riflesso favorevole sulla posizione cautelare del ricorrente.
4. Manifestamente destituito di fondamento, infine, è il motivo riguardante le esigenze cautelari. Non si ravvisa, infatti, il denunciato silenzio dell'ordinanza, la quale non si è affatto limitata a valorizzare la presunzione legale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma ha dato ampia contezza delle ragioni per le quali deve ravvisarsi un concreto ed attuale pericolo di recidiva (presenza di precedenti specifici, manifestazione di propositi di vendetta) e dell'insufficienza degli arresti domiciliari a recidere i rapporti tra l'indagato ed il contesto criminale di riferimento, pur se assistiti dal controllo elettronico (pag. 12).
5. Il ricorso, dunque, dev'essere respinto. Al rigetto segue per legge la condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 616, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Martino Rosati Depositato in Cancelleria Stefano Mogini Strofin 如 20 GEN 2022 oggi. IL CAறுச்சர்ந்தார் IL CANCELLORE Patrizio Di Laurenzio