Sentenza 13 dicembre 2019
Massime • 1
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale. (In motivazione la Corte ha sottolineato, quanto alla censura riguardante la presunta violazione della CEDU, che le sue norme, per come interpretate dalla Corte EDU, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. sempre che siano conformi alla Costituzione e compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti).
Commentari • 4
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1. La Corte di Appello di Bologna, pronunciando sul gravame nel merito proposto dagli odierni ricorrenti St.Ni., Nw.Ud. e Ts.Va., con la sentenza in epigrafe ha riformato la sentenza di primo grado riconoscendo a tutti gli imputati il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale ex art. 175 cod. pen. e ha confermato per il resto la sentenza con cui il Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, il 30/01/2024, all'esito di giudizio ordinario, ne aveva affermato la penale responsabilità in quanto riconosciutili colpevoli (così in imputazione) del: "Reato previsto e punito dall'art. 41-113-589 c.p. (ora 590-sexies c.p.) perché, in cooperazione colposa tra …
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Il proprietario di un cane risponde a titolo di colpa delle lesioni cagionate a terzi dallo stesso animale anche qualora ne abbia affidato la custodia a persona non in grado di esercitare su di esso una effettiva custodia o di contenerne il naturale slancio. Cassazione penale sez. IV, ud. 15 settembre 2021 (dep. 5 ottobre 2021), n. 36151 Presidente Serrao – Relatore Pezzella Ritenuto in fatto 1. R.G. ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Palermo, il 19/2/2019, lo ha condannato alla pena di 500 Euro di multa in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 40 e 590 c.p. per aver cagionato lesioni personali a B.M. per negligenza, …
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Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2019, n. 12623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12623 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2019 |
Testo completo
12623-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: MATILDE CAMMINO - Presidente - Sent. n. sez. 2004/2019 CC 13/12/2019- ANDREA PELLEGRINO R.G.N. 42462/2019 SERGIO BELTRANI -Relatore Motivazione Semplificata TO IE MA PERROTTI na pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON NN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa in data 30/09/2019 dal TRIBUNALE di CATANIA - sez. nesame misure coercitive. Ociita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
ucite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
f RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza con la quale il G.I.P. del medesimo Tribunale, in data 10 settembre 2019, aveva disposto applicarsi nei confronti di NN ON la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di rapina aggravata ai danni di un locale della catena commerciale McDonald's. Contro tale provvedimento, l'indagato ha proposto, tempestivamente e ritualmente, ricorso per cassazione deducendo, in due motivi, plurime violazioni di legge (Costituzione, Convenzione EDU, c.p.p.) e vizi di motivazioni, per asserita carenza del necessario quadro indiziario, mancata considerazione degli elementi a sé favorevoli, assenza di esigenze cautelari e scelta della misura, conclusivamente chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. All'odierna udienza camerale, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi in parte non consentiti, in parte manifestamente infondati.
1. Questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 677 del 10/10/2014, dep. 12/01/2015, Rv. 261551) ha già chiarito che non è consentito il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme costituzionali, poiché l'inosservanza di disposizioni della Costituzione non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta.
1.1. Analoga sorte incontra la censura riguardante la presunta violazione di disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. (sempre che siano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti). Ma ancora una volta siffatta questione di legittimità costituzionale non risulta proposta in ricorso.
2. Nel resto, i motivi che riguardano i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato oggetto di 1 f cautela, la valutazione inerente alle esigenze cautelari e la scelta della misura, sono: privi della necessaria specificità, nella parte in cui reiterano, più o meno pedissequamente, . censure già dedotte dinanzi al Tribunale del riesame e già non accolte (Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133); non consentiti, nella parte in cui sollecitano una diversa "lettura" delle risultanze indiziarie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati;
manifestamente infondati.
2.1. Il Tribunale (dettagliatamente a partire da f. 1 dell'ordinanza impugnata, con diffuse argomentazioni che appare inutile ritrascrivere) ha incensurabilmente valorizzato, ad integrazione del necessario quadro indiziario in ordine all'imputazione provvisoria oggetto di cautela, un composito quadro di elementi (essenzialmente, dichiarazioni dei CC operanti, che nell'immediatezza avevano inseguito i quattro rapinatori, il riferimento ad un particolare modo di camminare del rapinatore dileguatosi e dell'indagato, i plurimi contatti telefonici accertati tra l'indagato ed i tre rapinatori già identificati, ed il rinvenimento, in disponibilità dell'indagato, di banconote e monetine compatibili con la "pezzatura" del denaro asportato dai rapinatori presso l'esercizio commerciale rapinato, disponibilità della quale l'indagato non ha fornito valida giustificazione).
2.2. I predetti elementi integrano certamente il necessario quadro indiziario con riferimento al ritenuto concorso nella contestata rapina.
2.3. Il Tribunale ha, inoltre, enucleato dalla condotta accertata le ritenute esigenze cautelari, ed in particolare il pericolo attuale e concreto di recidiva (desunto dalle specifiche modalità del fatto, particolarmente grave, e dai plurimi precedenti penali, sia pur non definitivi), per neutralizzare il quale la misura applicata è stata correttamente ritenuta necessaria.
2.4. A fronte di ciò, il ricorrente, in concreto, si limita a riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze acquisite (già concordemente valorizzate dal GIP e dal Tribunale), fondata su mere ed indimostrate congetture, o comunque in prevalenza su affermazioni meramente assertive, senza documentare nei modi di rito effettivi e decisivi travisamenti degli elementi valorizzati dal Tribunale.
3. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa, desumibile dal 2 -della somma di Euro duemila in favore della tenore della rilevata causa d'inammissibilità Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
3.1. La cancelleria provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 94, co.
1-ter, disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co.
1-ter, disp. att. c.p.p. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza camerale 13 dicembre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Cammino Sergio Beltrank шы ре DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 APR. 2020 IL MA CANCELLIERE E R P Claudia Pieneli 3