Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2019, n. 12623
CASS
Sentenza 13 dicembre 2019

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È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale. (In motivazione la Corte ha sottolineato, quanto alla censura riguardante la presunta violazione della CEDU, che le sue norme, per come interpretate dalla Corte EDU, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. sempre che siano conformi alla Costituzione e compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti).

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2019, n. 12623
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12623
Data del deposito : 13 dicembre 2019

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