Sentenza 13 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di vizio della motivazione della sentenza, è ravvisabile una motivazione apparente allorchè il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell'imputato, senza contenere la valutazione critica ed argomentata compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo.
Commentario • 1
- 1. E' solo apparente la motivazione che richiama acriticamente il contenuto di atti processualiAccesso limitatoElvira Nadia La Rocca · https://www.altalex.com/ · 30 dicembre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/10/2015, n. 49168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49168 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2015 |
Testo completo
49 1 6 8 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE сп А Sent. n. sez.3353 Composta da Amedeo Franco - Presidente - U.P. 13/10/2015 Silvio Amoresano R.G.N. 29911/2015 Elisabetta Rosi Gastone Andreazza 1Relatore - Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA 21/11/1948; ん Sul ricorso proposto da : CI AN, n. a Civitella Casanova il avverso la sentenza del Tribunale di Pescara in data 24/01/2014; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S. Spinaci, che ha concluso per l'inammissibilità; RITENUTO IN FATTO 1. CI AN ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che lo ha condannato alla pena di euro 3.000 di ammenda per i reati di cui agli artt. 80 e 87, 122, 147 e 159 del d. lgs. n. 81 del 2008, per avere, quale legale rappresentante della ditta CI AN costruzioni, omesso di adottare misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre i rischi presenti nel cantiere, non avere realizzato adeguate impalcature o ponteggi e per avere omesso di provvedere all'installazione di normali parapetti con tavole fermapiede fissati a strutture esistenti lungo le rampe e le scale fisse in costruzione.
2. Con un unico motivo lamenta la mancanza di motivazione della sentenza che, senza considerare le ragioni specifiche sollevate dalla difesa, si è limitata a confermare quanto dichiarato nel verbale d'ispezione; nessuna spiegazione logica in ordine alla condotta di CI AN e nessuna spiegazione logica sul fatto concreto è stata data;
nella sentenza, inoltre, non vengono riportate le dichiarazioni testimoniali ma si parla soltanto di conferma in sede testimoniale non entrandosi mai nel merito della responsabilità affermata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata, per motivare la condanna dell'imputato, si è limitata ad affermare che "l'effettività dei fatti ascritti emerge dal verbale d'ispezione, confermato in sede testimoniale (Ispettore Marinelli sentito alla scorsa udienza dell'11/11/2013)" senza altro aggiungere. Sennonché, il mero richiamo al fatto storico del verbale d'ispezione e al fatto storico della testimonianza, senza che nulla sia specificato quanto al contenuto di nessuno dei due atti, e alla inferenza che da detto contenuto può conseguentemente trarsi circa la sussistenza dei fatti ascritti, e senza una sia pur minima valutazione critica delle risultanze, oltre a non consentire di ritenere che il giudice abbia fatto propri gli atti richiamati, impedisce di sottoporre a verifica la conclusione della sentenza nei termini di affermazione di responsabilità. Va infatti ribadito che sussiste il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. sotto il profilo della motivazione meramente apparente, allorché il provvedimento si limiti a indicare la fonte di prova della colpevolezza dell'imputato, senza che risultino invece indicati ne' valutati i concreti elementi probatori raccolti dall'organo di polizia giudiziaria, sui quali, una volti acquisiti al processo, doveva esercitarsi la valutazione critica del giudice (Sez. 3, n. 7134 del 30/04/1998, Campione, Rv. 211210). Va del resto ricordato che questa Corte ha anche, sia pure con riferimento alla motivazione dei provvedimenti di natura cautelare, ripetutamente affermato che l'obbligo di motivazione non può ritenersi assolto con la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto, occorrendo invece una valutazione critica ed argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate (tra le tante, Sez. 6, n. 18190 del 04/04/2012, Marino, Rv.253006); e, se tale onere vale per le motivazioni dei provvedimenti cautelari, lo stesso non 2 può non valere a fortiori, per la motivazione di una sentenza di condanna, tanto più laddove, come nella specie, il contenuto degli elementi di prova non sia stato neppure reso manifesto. Di qui, dunque, la apparenza di motivazione del provvedimento puntualmente eccepita dal ricorrente.
4. La sentenza va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Pescara per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Pescara. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Gaston Andreazza Amedeo Franco Anton Fran DEPOSITATA IN CANCELLERIA DIC 2015 IL CANCEALLORE Luanda 3