Sentenza 8 ottobre 2013
Massime • 1
Si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, un patto che ha in sé la cosiddetta "affectio societatis", in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/10/2013, n. 43327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43327 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 08/10/2013
Dott. DAVIGO P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 2189
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 52287/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SH NI nato a [...] [...];
2) QJ AT nato a [...] [...];
3) IC IR nato a [...] [...];
4) MA IN nato a [...] [...];
5) RN AN detto EK AN o AN nato a [...] [...];
6) KO LI nata a [...] [...];
7) AR DU detto DD nato a [...] [...];
8) LA MO alias LA KS nato PE (ANia) 2/9/1977
9) EL ER (oggi Mensuri ER per cambio cognome) nato a [...] [...];
10) LA BU nato a [...] [...];
11) AN SS detto BU nato a [...] [...];
avverso la sentenza del 20/4/2012 della Corte di Appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ERo Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Stabile Carmine, che ha concluso chiedendo che tutti i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
uditi gli avvocati Di Rezze Velio per SH NI, Orsini Claudia anche in sostituzione di Aiello Giuseppe per MA IN, IN RD per TE AN, CH CA in sostituzione di OL Di IO per RE LI, PP RA per AR UA, in sostituzione di FI RC per LA BU ed in sostituzione di NC LC per QJ AT, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 20/4/2012, la Corte d'Appello di Appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Perugia del 19/5/2010, tra l'altro, riduceva la pena inflitta a SH NI ad anni tre e mesi otto di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa per il reato a lui ascritto al capo Z) - 81 c.p., comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1;
riduceva la pena inflitta a AN SS ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa per il reato a lui ascritto al capo M 1) - art. 81 c.p., comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1;
riduceva la pena inflitta a QJ AT ad anni cinque e mesi sei di reclusione ed Euro 32.000,00 di multa per i reati a lui ascritti ai capi B) - art. 81 c.p., comma 2, art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, art. 80, comma 1, lett. b) e c) e art. 2 ed
L) art. 81 c.p., comma 2, art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 1, art. 80, comma 1, lett. b), comma 2;
rideterminava la pena inflitta a IC IR in anni cinque di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa per il reato a lui ascritto al capo B) - art. 81 c.p., comma 2, art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, art. 80, comma 1, lett. b) e c) e comma 2;
riduceva la pena inflitta a RE LI ad anni tre e mesi otto di reclusione ed Euro 27.000,00 di multa per il reato a lei ascritto al capo B) - art. 81 c.p., comma 2, art. 110, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, art. 80, comma 1, lett. b) e c) e comma
2;
riduceva la pena inflitta a EL ER ad anni tre di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa per il reato a lui ascritto al capo F) D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1;
riduceva la pena inflitta a MA IN ad anni sei di reclusione per i reati a lui ascritti ai capi A) D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74; e B) - art. 81 c.p., comma 2 e art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, art. 80, comma 1, lett. b) e c) e comma 2;
riduceva la pena inflitta a LA BU ad anni sei di reclusione per il reato a lui ascritto al capo A) D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74;
riduceva la pena inflitta ad TE AN ad anni sei e mesi due di reclusione per i reati a lui ascritti ai capi A) D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e B) - art. 81 c.p., comma 2, art. 110 c.p., art. 73,
comma 1, art. 80, comma 1, lett. b) e c) e comma 2;
confermava nel resto la decisione con la quale, tra l'altro, ER MO era stato condannato alla pena anni nove di reclusione per i reati a lui ascritti ai capi A) D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e B) - art. 81 c.p., comma 2 e art. 110 c.p., D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 1, art. 80, comma 1, lett. b) e c) e comma 2 e AR DU era stato condannato alla pena di anni otto di reclusione per il reato al lui ascritto al capo A) D.P.R. n.309 del 1990, art. 74. 1.1. La Corte di Appello di Perugia, respingeva le censure mosse con gli atti d'appello proposti dagli imputati ed in particolare quello proposto da SH NI in relazione all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche, alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato allo stesso ascritto ed all'applicazione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5;
quello proposto da QJ AT in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i reati allo stesso ascritti;
quello proposto da IC IR in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato allo stesso ascritto ed al trattamento sanzionatorio irrogato con riferimento anche alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
quello proposto da RE LI in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputata per il reato alla stessa ascritto;
quello proposto da EL ER in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato allo stesso ascritto ed in ordine alla mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5;
quello proposto da AN SS in ordine al riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5;
quello proposto da MA IN in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti ed alla configurabilita dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5; quello proposto da TE AN in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti ed alla configurabilità dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5; quello proposto da LA MO in ordine all'utilizzazione delle intercettazioni, alla violazione dell'art. 546 c.p.p. per la mancata indicazione nella sentenza di primo grado dei reati contestati all'imputato, in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato associativo ed alla configurabilità dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5; quello proposto da LA BE in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti;
quello proposto da AR UA in ordine al reato allo stesso ascritto ed al trattamento sanzionatorio irrogato con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
2. Avverso tale sentenza propongono separati ricorsi gli imputati, sollevando i seguenti motivi di gravame:
QJ AT:
2.1. Violazione ed erronea applicazione di norme processuali nonché carenza e/o illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 125 c.p.p.,
comma 3, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), art. 192 c.p.p., commi 1, 2 e 3. Ci si duole, al riguardo, dell'omessa valutazione delle argomentazioni difensive in ordine all'assoluta carenza di elementi certi idonei a fondare la responsabilità del ricorrente in ordine ai reati ascrittigli. Si evidenzia che la condotta accertata, consistita solo nell'accompagnamento del connazionale UL e nella presenza sul luogo del delitto, non ha arrecato alcun contributo alla realizzazione dei reati contestati.
IC IR:
2.2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 192 c.p.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Evidenzia, al riguardo, che la sentenza impugnata si limita a fare proprie le argomentazioni del giudice di primo grado, omettendo qualsiasi valutazione critica alla luce delle doglianze mosse con i motivi di appello con particolare riferimento all'interpretazione delle intercettazioni ed all'individuazione degli interlocutori.
2.3. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 125 c.p.p. e artt. 62 bis, 132 e 133 c.p., per essere eccessiva l'entità della pena irrogata e per non essere state concesse le attenuanti generiche.
MA IN:
2.4. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). Eccepisce il mancato esame da parte della Corte territoriale del quarto motivo di appello nel quale si evidenziava la mancata indicazione, nella sentenza di primo grado, del tipo e degli asseriti quantitativi di sostanza stupefacente spacciati nonché la mancata applicazione dell'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. 2.5. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). Ci si vuole riferire, in primo luogo, alla motivazione dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni ed in particolare di quelle all'interno dell'autovettura del UL, alla motivazione inerente l'uso di impianti diversi da quelli della Procura ed alla sussistenza delle ragioni di urgenza. Si evidenzia poi il travisamento dei fatti in ordine alla ritenuta appartenenza del ricorrente al sodalizio criminoso, essendo emersa soltanto una conoscenza dello stesso con il UL, nonché la contraddittorietà della motivazione in relazione all'assoluzione di alcuni dei coimputati dal reato associativo, per non essere risultata provata la coscienza e volontà di prendere parte al contesto associativo;
si evidenzia poi l'assenza riscontri in ordine all'asserita attività di spaccio, ne' in termini di individuazione della natura sostanza spacciata, ne' in termini di quantitativi della stessa. Si rileva poi che la sentenza di primo grado era totalmente priva di motivazione e che in tale ipotesi alla Corte d'appello non è consentito supplire a tale difetto con le proprie argomentazioni.
TE AN:
2.6. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'interpretazione delle intercettazioni per non essere specificati gli elementi dai quali è stata dedotta l'esistenza del vincolo associativo. In particolare si rileva che non è stato precisato l'effettivo contributo dell'imputato alla realizzazione dei reati allo stesso ascritti ed in particolare in relazione al vincolo associativo.
2.7. Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale per essere errata la qualificazione del fatto nella fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Si evidenzia, al riguardo, che i fatti che riguardano il ricorrente vanno collocati in un ristretto arco temporale di soli due mesi, non risultando individuati ulteriori criteri per fondare l'appartenenza dell'imputato al sodalizio. RE LI:
2.8. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputata quale partecipe del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 con riferimento anche all'individuazione del contributo personale offerto dall'imputata alla realizzazione della condotta concorsuale. Evidenzia, al riguardo, che la Corte territoriale ha valorizzato solo gli esiti delle intercettazioni, dalle quali emergeva al più un ausilio non convertitosi in un apporto effettivo e perdurante alla realizzazione del fatto criminoso.
LA MO:
2.9. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 192 c.p.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Ci si duole, al riguardo, della motivazione posta a fondamento della sussistenza del reato associativo, sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo.
2.10. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), con riferimento alla mancata applicazione dell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. 2.11. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 125 c.p.p. e artt. 62 bis, 132 e 133 c.p., per essere eccessiva l'entità della pena irrogata e per non essere state concesse le attenuanti generiche.
LA BU:
2.12. Erronea applicazione della legge penale in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Evidenzia, al riguardo, che non sono state valutate le condotte specifiche dell'imputato per stabilire se le stesse potessero essere sintomatiche di una partecipazione dello stesso al sodalizio, trattandosi in realtà di condotte riferibili esclusivamente alla mera attività di spaccio.
2.13. Contraddittorietà della motivazione con riferimento alla posizione di altri coimputati, alcuni dei quali, come SH NI e QJ AT, sono stati considerati non partecipi del sodalizio.
2.14. Erronea applicazione dell'art. 81 c.p. e motivazione illogica con riferimento all'eccessivo aumento per la continuazione. Si rileva, al riguardo, che la Corte territoriale non ha in alcun modo spiegato perché ritenesse eccessivo l'aumento per la continuazione operato dal giudice di prime cure e sulla base di quali criteri riteneva di operare la riduzione, calcolata, peraltro, in misura estremamente ridotta.
SH NI:
2.15. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). Evidenzia, al riguardo, che nell'imputazione non era contestato alcun acquisto di droga da UL RT, come invece ritenuto nella sentenza impugnata;
eccepisce che le intercettazioni sono inutilizzabili, perché autorizzate in un procedimento diverso nel quale il ricorrente è estraneo ed inoltre dalle stesse non può evincersi una prova certa dei fatti contestati.
2.16. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per non essere stata ritenuta l'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 5.
AR UA:
2.17. illogicità della motivazione con riferimento al reato associativo, per non essere emerse dalle intercettazioni elementi tali da corroborare l'ipotesi della partecipazione dell'imputato ad un'organizzazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti.
2.18. Mancanza di motivazione con riferimento al reato di cui al capo B) con riferimento all'estrema genericità dell'imputazione che manca di alcun riferimento specifico.
2.19. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Con memoria depositata in cancelleria insisteva per l'annullamento della sentenza impugnata evidenziando ancora le carenze della motivazione denunciate con il ricorso in ordine alla ritenuta sussistenza del reato associativo.
EL ER:
2.20. Violazione di legge e difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 530 e 192 c.p.p.. Rileva, al riguardo, che la Corte territoriale non ha trattato la questione relativa alla quantità della sostanza trattata che risulta imprecisata, in quanto i riferimenti alle intercettazioni ambientali sarebbero inidonei a provare la responsabilità penale dell'imputato in ordine ai fatti ascrittigli.
2.21. Violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione dell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. AN SS:
2.22. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), con riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 ed al trattamento sanzionatorio inflitto nonché relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi proposti da QJ AT, IC IR, MA IN, TE AN, RE LI, LA MO, MB BU devono essere rigettati per essere infondati i motivi dedotti;
i ricorsi proposti da SH NI, AR UA, EL ER e AN SS devono essere dichiarati inammissibili per essere manifestamente infondati i motivi dedotti.
3.1. Il ricorso proposto da QJ AT è infondato. Difatti la Corte territoriale ha evidenziato come, attraverso l'esame delle conversazioni intercettate, siano emersi nel corso delle indagini numerosissimi e frequenti contatti del ricorrente con il UL, finalizzati al traffico di sostanze stupefacenti organizzato dal primo e nel quale risultava essere direttamente coinvolto anche l'attuale ricorrente;
è stata poi valorizzata la circostanza oggettiva rappresentata dall'arresto del ricorrente, unitamente al UL, perché entrambi colti nella flagrante detenzione di 1 kg. sostanza stupefacente del tipo cocaina. Ed al riguardo, con specifico riferimento a quest'ultimo episodio costituente il reato contestato al capo L), nella sentenza impugnata si rinviene un'adeguata risposta alle doglianze difensive volte a sostenere, sulla base delle dichiarazioni del UL e dello stesso ricorrente, l'estraneità di quest'ultimo dalla detenzione della droga;
il riferimento è alle risultanze del verbale di arresto, riproducente quanto direttamente osservato dagli operatori di polizia giudiziaria, che ha consentito ai giudici di merito, sulla base di dati di fatto non contestati nonché attraverso ragionevoli considerazioni logiche, di verificare la piena compartecipazione, sia sul piano oggettivo che su quello psicologico, del ricorrente al reato contestato. Sulla base di tali risultanze probatorie i giudici di merito hanno, legittimamente, escluso la ricorrenza dell'ipotesi della semplice connivenza non punibile, che presuppone, al contrario di quanto verificatosi nel caso di specie, un comportamento meramente passivo inidoneo ad apportare qualsiasi contributo alla realizzazione del fatto (sez. 6 n. 14606 del 18/2/2010, Rv. 247127).
3.2. I motivi di ricorsi proposti da IC IR risultano entrambi infondati. Quanto al primo motivo proposto, la Corte territoriale, attraverso un nuovo esame del materiale probatorio raccolto nelle indagini preliminari effettuato alla luce delle censure mosse alla sentenza di primo grado con i motivi di appello, evidenzia come sia risultata pienamente provata la responsabilità del ricorrente in ordine al reato allo stesso ascritto al capo B).
Segnatamente la sentenza, ragionevolmente, rappresenta come ci si trovi di fronte ad una serie di dialoghi aventi ad oggetto un quantitativo non trascurabile di cocaina che il ricorrente aveva acquistato dal UL per destinarla allo spaccio nella zona di residenza dello stesso, cioè Genova, droga che gli era stata consegnata tramite i coimputati AJ EN e CC NO;
inoltre viene evidenziato come dai dialoghi intercettati fosse emerso che vi erano state in precedenza anche altre consegne di droga in favore dell'imputato, oltre a quella ora descritta. Con riferimento, poi, all'interpretazione delle intercettazioni ed all'individuazione degli interlocutori, il ricorrente si limita a criticare genericamente la lettura del compendio probatorio raccolto nelle indagini preliminari, lettura effettuata nell'ambito del giudizio abbreviato, omettendo di fornire plausibili elementi che possano far propendere per un'interpretazione diversa. Ed ancora con specifico riguardo alla tematica relativa all'individuazione degli interlocutori dei dialoghi intercettati, significativamente, viene dato atto che l'attuale ricorrente era stato identificato dagli investigatori, i quali il 26 ed il 27 aprile 2005 si erano recati a Genova dopo avere rintracciato l'utenza coinvolta nelle conversazioni intercettate.
3.3. Quanto poi al secondo motivo proposto, attinente al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata rende conto dell'adeguatezza della pena irrogata, salvo la correzione dell'errore in cui era incorso il giudice di prime cure nel calcolo della diminuente speciale per la scelta del rito;
contiene, inoltre, adeguata motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, facendosi riferimento alla gravità della condotta posta in essere in relazione al quantitativo di sostanza stupefacente acquistata ed alla connessa capacità organizzativa nonché alla personalità dell'imputato quale emergente dal grave precedente penale già riportato. Trattasi di valutazioni di fatto, congruamente motivate e, pertanto, non censurabili in questa sede.
3.4. I motivi di ricorso proposti da MA IN risultano infondati. Quanto al primo motivo proposto, la Corte territoriale, dopo avere analiticamente esaminato il compendio probatorio raccolto nelle indagini preliminari a carico dell'imputato, ha evidenziato che il ricorrente era coinvolto in una continuativa attività di spaccio, nell'ambito della quale lo stesso cedeva al UL e ad altri soggetti sostanze stupefacenti del tipo cocaina, a nulla rilevando, la mancanza di precise indicazioni quantitative in ordine agli stupefacenti spacciati.
Quanto poi alla mancata applicazione dell'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, nella sentenza impugnata è possibile cogliere, oltre ad una premessa di carattere generale in ordine ai criteri applicati dai giudici di merito per non riconoscere l'ipotesi invocata, un'adeguata motivazione che, sia pure implicitamente, non ha consentito di qualificare il fatto come di lieve entità e come tale meritevole di un'attenuazione della pena;
in tale direzione la Corte territoriale si è diffusa sul ruolo assunto dall'imputato nel sodalizio criminale ed ha tenuto conto dei frequenti rapporti dallo stesso intrattenuti con il soggetto posto al vertice dell'organizzazione nonché con numerosi altri soggetti coinvolti nell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. E la decisione adottata risulta conforme al costante orientamento espresso sul punto da questa Corte di legittimità, in base al quale ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi sia quelli concernenti l'azione (mezzo, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (sez. U n. 35737 del 24/6/2010, Rv. 247911; sez. 4 n. 6732 del 22/12/2011, Rv. 251942). Passando al secondo motivo di ricorso proposto dal medesimo ricorrente, rileva il Collegio come la Corte territoriale, in adesione ai principi di diritto costantemente affermati da questa Corte di legittimità, abbia respinto le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni proposte con i motivi di appello;
segnatamente, con riferimento alle intercettazioni effettuate all'interno dell'autovettura di UL RT, si è dato atto della sussistenza di adeguata motivazione in ordine alle ragioni di urgenza di cui all'art. 267 c.p.p., comma 2, facendosi riferimento all'esito dell'attività d'indagine dalla quale risultava l'imminente immissione sul mercato perugino di una partita di sostanze stupefacenti e l'utilizzo, a tal fine, dell'autovettura del suddetto UL;
quanto poi all'utilizzo di impianti diversi da quelli installati presso la Procura, si è fatto riferimento alla necessità di monitorare l'attività di spaccio, allora in essere, e di programmare immediatamente gli interventi operativi resisi necessari in conseguenza di quanto emergente dall'attività di ascolto. E la decisione si pone perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, laddove si è affermato che, qualora l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni sia disposta, ai sensi dell'art. 267 c.p.p., comma 2, dal pubblico ministero per ragioni di urgenza derivanti dal pericolo di grave pregiudizio alle indagini, tali ragioni possono valere anche a giustificare, sotto il profilo delle eccezionali ragioni di urgenza, l'utilizzazione, ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, di impianti diversi da quelli installati presso la Procura della Repubblica;
per cui, ove tale utilizzazione sia stata disposta già nel decreto del pubblico ministero, in funzione anche dell'esigenza di un pronto intervento da effettuarsi nei pressi della fonte sonora, ciò può soddisfare anche le esigenze di motivazione di cui al citato art. 268 c.p.p., comma 3, una volta che sul decreto emesso dal pubblico ministero sia intervenuta la convalida del giudice, anorché questi non abbia investito anche il profilo dell'utilizzazione degli impianti esterni (sez. 6 n. 25255 del 15/11/2005, Rv. 234836). Quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine al reato associativo, la sentenza impugnata ha evidenziato, attraverso l'esame delle conversazioni intercettate, il ruolo assunto dall'imputato all'interno del sodalizio criminoso, rappresentando come lo stesso non solo intrattenesse frequenti contatti con il capo dell'organizzazione individuato nel UL, ma si interessasse di curare i rapporti anche con altri soggetti gravitanti nell'ambito del sodalizio, avendo anche frequenti contatti con altri soggetti ai quali vendeva la droga. Rispetto a tali dati di fatto la Corte territoriale ha rappresentato come non ci si trovi di fronte a meri rapporti fra uno stabile fornitore ed un singolo spacciatore, essendo, invece, risultato che l'imputato aveva gestito stabilmente il traffico dello stupefacente per conto del UL e si era dimostrato, costantemente, interessato all'andamento degli affari comuni. Ciò ha, legittimamente, consentito ai giudici di merito, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte (sez. 6 n. 8046 del 8/5/1995, Rv. 202031; sez. 6 n. 3846 del 20/11/2000, Rv. 218418), di ritenere integrato sia l'elemento materiale, che quello psicologico del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74; in tal senso, infatti, si è detto che si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta fra tre o più persone si stringa, anche di fatto, cioè senza un preventivo accordo formale, un patto, che ha in sè la cosiddetta affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale. Ciò che ha rilevanza, secondo la suddetta decisione, non è un accordo consacrato in atti di costituzione, statuto, regolamento, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma l'esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta il contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune. E con specifico riferimento alla circostanza, pure dedotta nel motivo in esame in ordine ai rapporti intrattenuti dal ricorrente solo con il UL, la sentenza impugnata si è adeguata al costante indirizzo giurisprudenziale espresso sullo specifico punto in esame da questa Corte di legittimità (sez. 6 n. 11733 del 16/2/2012, Rv. 252232), in base al quale per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. A nulla rileva poi, ai fini della denunciata contraddittorietà della motivazione, l'intervenuta assoluzione da parte del giudice di prime cure di alcuni dei coimputati dal reato associativo, non essendovi stata alcuna impugnazione da parte del pubblico ministero e non essendo il relativo punto della decisione stato devoluto al giudice di secondo grado.
Con riferimento, infine, alla pretesa nullità della sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha evidenziato come ci si trovi in presenza di una motivazione scarna, cioè insufficiente, ma non totalmente mancante, in relazione alla quale si è posta la necessità d'integrarla alla luce dei motivi di appello proposti. Del resto deve evidenziarsi che, in ogni caso, anche la mancanza assoluta di motivazione, che non ricorre nel caso di specie, non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (sez. U. n. 3287 del 27/11/2008, Rv. 244118;
sez. 6 n. 26075 del 8/6/2011, Rv. 250513).
3.5. I motivi di ricorso proposti da TE AN sono entrambi infondati. Difatti la Corte territoriale, all'esito dell'esame delle conversazioni intercettate, è giunta alla ragionevole conclusione della piena partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso di cui al capo A). In tal senso viene dato atto che, sia pure nell'arco di un periodo di soli due mesi, TE AN era in costante contatto telefonico con i membri dell'organizzazione ed in particolare con il UL e con essi concordava acquisti di cocaina, partecipando ad incontri finalizzati alla consegna della droga ed al pagamento del prezzo. Alla luce degli elementi raccolti nelle indagini preliminari, lo stesso è stato considerato il referente del sodalizio in Firenze, ben al corrente delle vicende del gruppo, ed a tale titolo lo stesso risultava avere ricevuto, da parte di altri membri dell'organizzazione operanti in Perugia, forniture di droga in Arezzo. Sulla base, quindi, dei suddetti elementi di fatto, non censurabili in questa sede, la sentenza impugnata, con argomentazioni prive di contraddittorietà o manifesta illogicità, ha individuato gli elementi che hanno consentito di ritenere acquisita la prova della partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso: in tale direzione si è dato atto di come le modalità di commissione dei singoli fatti delittuosi siano chiaramente rivelatrici di una volontà non occasionale di adesione da parte del ricorrente al contesto associativo, con coscienza e volontà di farne parte e contribuire al suo sviluppo. In tal senso risulta del tutto corretta la qualificazione giuridica dei fatti accertati nell'ambito della violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, apparendo, al riguardo, estremamente significative le considerazioni svolte dai giudici di appello in linea generale con riferimento a tutti gli imputati che erano stati ritenuti partecipi del sodalizio criminoso;
ci si vuole riferire all'accertata articolazione dell'organizzazione ed al ruolo di vertice ricoperto all'interno della stessa dal UL JA ed al costante rapporto da quest'ultimo intrattenuto con i coimputati, fra i quali l'attuale ricorrente, i quali erano risultati pienamente inseriti nel contesto associativo, contribuendo con le loro condotte all'interesse comune. E sul punto vale ricordare che per la configurabilità dell'associazione dedita al narco traffico non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza dei strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione dei mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (sez. 1 n. 4967 del 22/12/2009, Rv. 246112; sez. 1 n. 30463 del 7/7/2011, Rv. 251011).
3.6. Il ricorso proposto da RE LI risulta infondato. Va, difatti, evidenziato che nella sentenza impugnata è stato ricostruito, con argomentare privo di contraddittorietà o manifeste illogicità, attraverso un analitico esame delle conversazioni intercettate, il ruolo ricoperto dalla ricorrente nell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, alla quale era stabilmente dedito il compagno UL RT;
si è dato, altresì, atto che la ricorrente aveva intrattenuto rapporti anche con altri soggetti ritenuti partecipi dell'organizzazione. Ed in modo significativo i giudici di appello, richiamando la decisione di primo, nell'ambito della quale la ricorrente era stata mandata assolta dal reato associativo di cui al capo A) anche ad ella ascritto, hanno dato atto del ruolo dalla stessa ricoperto, di collaborazione con il UL in reiterati episodi di spaccio ed anche in attività preparatorie dei traffici illeciti nei quali il primo era coinvolto. La Corte territoriale ha ritenuto, ragionevolmente, di dovere confermare, all'esito della valutazione delle doglianze mosse con i motivi di appello, le conclusioni alle quali era pervenuto il giudice di prime cure, ritenendo provato, alla luce delle conversazioni intercettate, un diretto e fattivo coinvolgimento della ricorrente nell'attività di spaccio di cui al capo B). In tal senso si è dato atto che l'imputata, attraverso la condotta posta in essere, ha fornito un contributo di partecipazione materiale all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, non potendo detta condotta essere qualificata in termini di pura connivenza, irrilevante da un punto di vista penale. La decisione adottata risulta conforme agli indirizzi giurisprudenziali di questa Corte (sez. 2 n. 3240 del 14/11/1983, Rv. 163599; sez. 6 n. 3523 del 10/1/1984, Rv. 163742), condivisi dal Collegio, in base ai quali concorre nel reato non soltanto chi partecipa materialmente all'esecuzione dello stesso, ma anche chi fornisce i mezzi che ne consentano o facilitino l'esecuzione, come risulta essere avvenuto nel caso di specie, essendo stato accertato, sulla base degli elementi di fatto citati nelle decisioni di merito, che l'imputata aveva consapevolmente partecipato alla riscossione dei proventi dell'attività di spaccio. Ciò correttamente ha imposto di escludere la ricorrenza dell'ipotesi della semplice connivenza non punibile, che presuppone, al contrario di quanto verificatosi nel caso di specie, un comportamento meramente passivo inidoneo ad apportare qualsiasi contributo alla realizzazione del fatto (sez. 6 n. 14606 del 18/2/2010, Rv. 247127).
3.7. I motivi di ricorso proposti da LA MO sono infondati. Con riguardo al primo motivo proposto, attinente alla ritenuta integrazione del delitto associativo, il Collegio rileva come nella sentenza impugnata sia bene evidenziato il ruolo ricoperto dall'imputato, quale stretto collaboratore del UL, nel sodalizio criminoso;
segnatamente i giudici di appello hanno rappresentato che, a fronte di conversazioni poco intellegibili facenti comunque riferimento a traffici illeciti, a riscossione di somme ed a consegne, vi sono le intercettazioni ambientali, il cui contenuto appare chiaro ed inequivoco: viene, in particolare, evidenziato come il ricorrente non svolgeva un'autonoma attività di spaccio, continuando a dipendere dal UL anche dopo l'acquisto della droga;
lo stesso veniva coinvolto poi in una serie di attività facenti capo al gruppo e manteneva contatti anche con altri soggetti facenti parte del sodalizio. Gli elementi valorizzati dai giudici di merito fanno, chiaramente, riferimento alla sussistenza, nel caso di specie, a carico dell'attuale ricorrente, sia dell'elemento materiale che di quello psicologico del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.74 contestato al capo A). Anche in questo caso valgono le considerazioni sopra svolte circa la correttezza del ragionamento dei giudici di merito che hanno, ragionevolmente, ritenuto di potere dedurre dalle sole intercettazioni materiale probatorio sufficiente per ritenere provata la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso di cui al capo A).
Quanto, poi, alla mancata applicazione, in relazione al reato di cui al capo B), dell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, la sentenza impugnata, ha reso conto di come le condotte accertate afferenti diversi episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, non si prestavano ad essere inquadrate nell'ambito del citato comma 5, per non potere essere oggettivamente qualificate come di lieve entità.
Analogamente, con riferimento all'entità della pena irrogata ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, il giudice di appello ha ritenuto del tutto congrua la pena determinata dal giudice di primo grado, evidenziando, ragionevolmente, come la gravità e reiterazione delle condotte nonché la personalità dell'imputato, già gravato da due precedenti specifici, erano ostative alla concessione delle attenuanti generiche. Trattasi di valutazioni di fatto, congruamente motivate, che, come tali, non si prestano ad essere sindacate in sede di legittimità.
3.8. I motivi di ricorso proposti da LA BU sono infondati. Segnatamente, con riferimento alla ritenuta partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso, a cui attiene il primo motivo, la Corte territoriale ha, adeguatamente, descritto il ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione dal ricorrente, stretto collaboratore del UL con il quale è risultato intrattenere numerosi e reiterati contatti e dal quale veniva messo al corrente di particolari significativi per l'attività dell'associazione, quali il nascondiglio dello stupefacente e l'appartamento utilizzato come deposito della droga. Si è fatto, poi, riferimento alla circostanza che il ricorrente risultava intrattenere rapporti, aventi il medesimo contenuto illecito, anche con altri soggetti gravitanti nell'orbita del UL, con il quale poi manteneva i contatti anche quando il primo si recava in ANia. Alla luce di tali elementi di fatto, ragionevolmente, i giudici di appello hanno considerato il ricorrente partecipe di più vicende che, lungi dal costituire semplici ipotesi di concorso nel reato, si inseriscono pienamente, anche alla luce delle altre considerazioni sopra svolte in relazione agli altri ricorrenti ritenuti responsabili del reato di cui al cit. D.P.R., art. 74, nel contesto associativo facente capo al UL. Già si è detto, poi, in ordine alla posizione degli altri coimputati, originariamente accusati anche loro del delitto associativo e poi prosciolti dal Giudice per l'udienza preliminare. Nessuna contraddizione, al riguardo, è ravvisabile nella decisione impugnata, avendo il giudice di appello, correttamente, valutato, alla luce delle doglianze sollevate, la posizione dell'attuale imputato, prescindendo dalla decisione adottata nei confronti dei coimputati dal giudice di primo grado, non facente parte della cognizione del giudice di grado superiore.
Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all'aumento per la continuazione, risulta evidente che in secondo grado si è inteso solo leggermente ridimensionare l'aumento per la continuazione disposto dal giudice di prime cure, condividendosi, invece, le motivazioni poste a base del calcolo.
3.9. Il ricorso proposto da SH NI si basa su motivi manifestamente infondati. Segnatamente dalla lettura della sentenza impugnata si evince che non vi è stata alcuna violazione del principio di correlazione fra l'accusa contestata e la sentenza:
difatti nella contestazione si è fatto riferimento all'acquisto ed alla detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, sostanza, appunto, detenuta e successivamente venduta a vari soggetti tra i quali LA BU e nella sentenza impugnata si è rappresentata l'acquisizione di elementi probatori in ordine alle suddette condotte con la precisazione che parte della droga era stata acquistata dal UL.
Quanto all'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, la relativa questione, sollevata con i motivi di appello, è stata affrontata in modo esaustivo nella sentenza impugnata, evidenziandosi come, nel caso di specie, non ricorresse l'ipotesi di cui all'art.270 c.p.p.; difatti le intercettazioni non erano state, affatto,
autorizzate nell'ambito di un procedimento diverso, ma nello stesso procedimento di cui al presente ricorso e nell'ambito di un'unica attività investigativa dalla quale erano scaturite le imputazioni elevate nei confronti dell'attuale ricorrente.
Anche con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, di cui si occupa il secondo motivo di ricorso proposto da SH NI, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato, alla luce dei criteri sopra evidenziati, facendo riferimento ai quantitativi di sostanze stupefacenti di cui si parla nel corso delle conversazioni intercettate ed al ruolo ricoperto dal ricorrente nell'attività di spaccio.
3.10. I motivi di ricorso proposti da AR UA risultano manifestamente infondati. Quanto al primo motivo proposto, la sentenza impugnata ha evidenziato come, sia pure nell'arco del limitato periodo di tempo di soli due mesi circa, interrotto dall'arresto in flagranza del ricorrente in data 21/3/2005, perché trovato in possesso di grammi 121 di cocaina, erano emersi numerosissimi e reiterati contatti di valenza indiziante in ordine alla piena partecipazione dello stesso al sodalizio criminoso;
segnatamente veniva evidenziato come dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali registrate nel suddetto periodo, la maggior parte delle quali con il UL, era emerso il pieno coinvolgimento dello AR UA nelle diverse attività connesse ai traffici di sostanze stupefacenti alle quali era dedito il sodalizio. Al riguardo i giudici di merito si sono adeguati al costante orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, in base al quale si è ritenuto che gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;
b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile;
c) concordanti, cioè non contrastanti fra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (sez. 4 n. 22391 del 2/4/2003, Rv. 224962; sez. 6 n. 3882 del 4/11/2011, Rv. 251527). Nel caso si specie, appunto, la sentenza impugnata ha dato atto che i risultati delle intercettazioni risultano connotati da caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati ed assenza di ambiguità, evidenziando come la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo del dialogo captato (sez. 6 n. 29350 del 3/5/2006, Rv. 235088). Quanto all'eccezione di genericità della contestazione di cui al capo B), dalla lettura dell'imputazione, per quel che interessa, emerge che il ricorrente era accusato di avere ceduto, dietro corrispettivo in denaro, vari quantitativi di sostanze stupefacenti e nella sentenza impugnata si è dato atto di come sia stato accertato che l'imputato acquistava droga dal UL per poi rivenderla ai "marocchini". Il fatto risulta compiutamente individuato anche con riferimento al contesto spazio temporale in cui erano state accertate le condotte contestate.
La sentenza impugnata, attraverso il richiamo di numerose conversazioni intercettate e di quanto altro risultante dalla scheda redatta dalla polizia giudiziaria riepilogativa di tutti gli elementi probatori emersi durante le indagini a carico del ricorrente, contiene un'esaustiva motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del reato di cui al capo B), facendosi, come sopra detto, riferimento alla frequenza degli acquisti di stupefacente del tipo cocaina, poi dallo stesso rivenduto ai consumatori finali. Con riferimento, poi, alla denunciata violazione del principio del ne bis in idem, la doglianza risulta palesemente generica e come tale inammissibile, non avendo il ricorrente fornito alcuna specificazione riferita al fatto per il quale il ricorrente sarebbe stato già giudicato con sentenza irrevocabile.
Quanto, infine, al terzo motivo di ricorso che attiene alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte territoriale, ragionevolmente ed in linea con le costanti affermazioni di questa Corte, ha ritenuto l'imputato non meritevole del beneficio avuto riguardo alla pluralità e gravità dei fatti nei quali lo stesso è risultato coinvolto con riferimento alla complessiva quantità di droga acquistata e rivenduta con cadenza pressocche giornaliera nell'arco di due mesi nonché tenuto che lo stesso è risultato coinvolto in un'organizzazione criminale dedita stabilmente allo spaccio di sostanze stupefacenti.
3.11. I motivi di ricorso proposti da EL ER risultano manifestamente infondati. Con riferimento al primo motivo, attinente alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine al reato allo stesso ascritto, la sentenza impugnata contiene un analitica analisi degli elementi probatori emersi dalle intercettazioni alla luce dei quali è stato, ragionevolmente, ritenuto, stante il tenore inequivoco delle conversazioni, in adesione alle conclusioni alle quali era pervenuto il giudice di prime cure, integrato il reato di cessione di sostanze stupefacente. La Corte territoriale ha, legittimamente, ritenuto che tali elementi fossero idonei a fondare la responsabilità dell'imputato, a nulla rilevando la mancata indicazione del quantitativo di droga ceduta, essendo invece evidenziato, contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso, che si trattava di cocaina. Inoltre, in altra parte della motivazione della sentenza, espressamente richiamata, viene evidenziato come dai colloqui intercettati sia emerso in modo inequivoco che l'oggetto dei dialoghi era la droga, ritenendosi, in adesione ai sopra richiamati orientamenti espressi sul punto da questa Corte di legittimità, che i suddetti elementi probatori non costituiscano meri indizi, ma prove in ordine alla avvenuta cessione da parte dell'imputato ad altri soggetti, tra i quali quello risultato essere il vertice dell'organizzazione, di un quantitativo non meglio precisato di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Anche la doglianza relativa alla mancata applicazione dell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, di cui si occupa il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondata;
la Corte territoriale argomenta, con motivazione esaustiva e coerente con i principi di diritto affermati da questa Corte, come il fatto non possa essere considerato di lieve entità, evidenziando che da un lato che il ricorrente costituiva un canale di rifornimento di un articolato gruppo associativo facente capo al UL e, da un altro lato, che nelle conversazioni intercettate si faceva riferimento a non modesti quantitativi di sostanze stupefacenti, nell'ordine anche di 1 kg.
3.12. Il ricorso proposto da AN SS risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha adeguatamente motivato, alla luce dei criteri sopra evidenziati, in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 5, facendo riferimento ai quantitativi di sostanze stupefacenti richiesti dal ricorrente ed alla reiterazione nel tempo delle condotte Quanto poi alla determinazione del trattamento sanzionatorio, il giudice d'appello, ha ritenuto di potere concedere le attenuanti generiche valutando proprio quelle circostanze dedotte nel ricorso per cassazione e ritenendo, in tale direzione, di dovere rideterminare la pena.
4. Per il disposto dell'art. 616 c.p.p., tutti i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali;
mentre i soli ricorrenti SH NI AR UA e AN SS devono anche essere condannati al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 per ciascuno.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi QJ PA, IC IR, MA IN, TE AN, RE LI, LA MO, LA BU;
dichiara inammissibili i ricorsi di SH NI, AR UA, EL ER, AN SS.
Condanna tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e SH, AR, EL e AN anche al versamento di Euro 1.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2013