Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/05/2017, n. 28659
CASS
Sentenza 18 maggio 2017

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali, emessa il 18 maggio 2017. Le parti in causa hanno sollevato questioni relative all'applicazione della continuazione tra reati e alla determinazione della pena. In particolare, il ricorrente ha contestato l'erronea applicazione dell'art. 81 del codice penale, sostenendo che il limite del triplo della pena per la violazione più grave fosse stato superato, nonostante fosse già stato riconosciuto il vincolo di continuazione in precedenti sentenze. La Corte ha dovuto decidere se il giudice dell'esecuzione fosse tenuto a rispettare tale limite o se dovesse applicare esclusivamente il criterio di somma delle pene inflitte, come previsto dall'art. 671 del codice di procedura penale.

La Corte ha accolto il ricorso, affermando che il giudice dell'esecuzione deve rispettare sia il limite del triplo della pena per la violazione più grave che il criterio di somma delle pene. Ha argomentato che l'introduzione dell'art. 671 ha reso necessaria l'applicazione della disciplina della continuazione in fase esecutiva, senza escludere il rispetto del limite di cui all'art. 81. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata, rideterminando la pena in anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 3098,73 di multa, confermando l'importanza di garantire un'applicazione equa e conforme ai principi di legalità e proporzionalità della pena.

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Massime2

Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.

Nel riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva il giudice, nella determinazione della pena, è tenuto al rispetto, oltre che del criterio indicato dall'art. 671, comma secondo, cod. proc. pen., anche del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave previsto dall'art. 81, commi primo e secondo, cod. pen..

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/05/2017, n. 28659
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28659
Data del deposito : 18 maggio 2017

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