Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2013, n. 51716
CASS
Sentenza 16 ottobre 2013

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Per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza dell'associazione in un dato momento storico. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto il ruolo di partecipe al soggetto che risultava essere l'intestatario del contratto di locazione dell'immobile all'interno del quale era occultata e venduta la sostanza stupefacente).

L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati, assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2013, n. 51716
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51716
Data del deposito : 16 ottobre 2013

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