Sentenza 16 ottobre 2013
Massime • 2
Per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza dell'associazione in un dato momento storico. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto il ruolo di partecipe al soggetto che risultava essere l'intestatario del contratto di locazione dell'immobile all'interno del quale era occultata e venduta la sostanza stupefacente).
L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati, assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio.
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- 1. Due sentenze della Cassazione in tema di condotta partecipativa aMonica Raimondi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Il fornitore e il rivenditore abituali devono considerarsi partecipi dell'associazione a delinquere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope?:…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 giugno 2022
Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni (Riferimento normativo: d.P.R. n. 309/1990, art. 74) 1. Il fatto Il Tribunale di Reggio Calabria rigettava un appello cautelare presentato nell'interesse di una persona attinta dalla misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui agli artt. 99 cod. pen., 74 d.P.R. 309/1990, commi 1, 2, 3, 4, 416 bis. 1 cod. pen.. 2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato che deduceva i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2013, n. 51716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51716 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2013 |
Testo completo
5 1 7 1 6 / 13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Udienza Pubblica del 16.10.2013 Sentenza n. 1742/2013 REG. GEN. n. 2425/2013 Composta dai Sigg.ri dott. VINCENZO ROMIS Presidente Consigliere rel. dott. CLAUDIO D'ISA dott. SC AR CIAMPI Consigliere dott. GI GRASSO Consigliere dott. DOVERE SALVATORE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: n. il 3.07.1975 MO SC n. il 9.04.1984 IR IL n. il 17.11.1976 DE SA AR n. il 23.02.1967 IL GI n. il 26.03.1957 NZ IC n. il 15.01.1969 IO CA n. il 13.11.1953 AN CH n. il 06.06.1980 ES TO LO LL LA n. il 06.02.1974 n. il 06.03.1984 LL IT n. il 23.06.1982 UO IC avverso la sentenza n. 414/2012 del Tribunale di Bari del 06.02.2012. Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso Udita in PUBBLICA UDIENZA del 16 ottobre 2013 la relazione fatta dal Consigliere dott. CLAUDIO D'ISA Udito il Procuratore Generale nella persona del dott.) Elisabetta Cesqui che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi. L'avv. Quarta Raffele, difensore di LV EP e per delega dell'avv. Quaranta NI, difensore di LI TA, chiede l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. ५ 1 RITENUTO IN FATTO 1 In data 5.07.2010 il GUP del Tribunale di Bari ha emesso sentenza di condanna nei confronti di :
1.MO SC in ordine al reato di cui all'art. 74, commi 1,2, e 4 del d.p.R. 309/90 (capo D2) 2. IR IL in ordine al reato di cui all'art. 74 (capo E6), commi 1,2, e 4 del d.p.R. 309/90 (capo E7) 3. DE SA AR in ordine al reato di cui all'art. 74, commi 1,2, e 4 del d.p.R. 309/90 (capo D1) 4. IL GI in ordine ai reati di cui all'art. 74, commi 1,2, e 4 del d.p.R. 309/90 (capo D2)e all'art. 73 d.P.R. 309/90 (capo D4) 5. NZ IC in ordine ai reati di cui all'art. 74 commi 1,2, e 4 del d.p.R. 309/90(capo D1), e di quelli previsti dagli artt. 81, 416, 624, 624 bis, 625 e 648 cod. pen(capo G) 6. IO CA in ordine ai reati di cui all'art. 74, commi 1,2, e 4 del d.p.R. 309/90 (capo D1), art. 10 e 14 L. 497/74 (capo N), art. 10 e 14 L. 497/74 (capo O) 7. AN CH in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (capo D4) 8. ES TO LO in ordine al reato di cui all'art. 74, commi 1,2, e 4 del d.p.R. 309/90 (capo D2) 9. LL LA in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 644, comma 5 n. 4 cod. pen. (capo E2), 61 n. 2, 110, 629, commi 1 e 2 cod. pen. (capo E3), artt. 110, 644 comma 5 n. 4 cod. pen.(capo E6, E13, E19) e art. 81, 62 n. 2, 110, 629, commi 1 e 2 cod. pen. (capo E7) 10. LL IT in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 61 n. 2, 110, 629 commi 1 e 2 cod. pen.(capo E7) 11. UO IC in ordine al reato di cui all'art. 74, commi 1,2, e 4 del d.p.R. 309/90 (capo D1) condannando ciascunodi essi alla pena ritenuta di giustizia. La Corte d'Appello di Bari, su gravame degli imputati, con la sentenza, indicata in epigrafe, in parziale riforma di quella di primo grado, ha assolto:IO CA dal reato ascritto al capo O) per non aver commesso il fatto;
NZ IC dal reato di cui al capo G) per non aver commesso il fatto;
LL LA dal reato di cui al capo E2) perché il fatto non sussiste;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del r 2 medesimo in ordine al capo E3) per difetto di querela, derubricato il reato di cui all'art. 629 in quello di esercizio arbitrario della proprie ragioni, ed, in ordine ai reati di cui ai capi E6) ed E13), perché estinti per intervenuta prescrizione, concessegli le attenuanti generiche ha rideterminato la pena per i capi residui;
concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui al 4° comma dell'art. 74 d.P.R. 309/90 agli imputati IR IL, UO IC e DE SA AR, concessa a IL GI, ad MO SC, per costui con riguardo all'imputazione di cui al capo D2), ed a ES TO LO l'attenuante di cui al 6° comma dell'art. 74 d.p.r 309/90, concesse a AN CH le attenuanti generiche ha rideterminato la pena nei loro confronti e nei confronti di LL IT, riducendo e/o eliminando le pene accessorie.
2 -Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. 2.1. -MO FR deduce violazione di legge per insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. Premesso che l'elemento primario, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, per la sussistenza del reato de quo è rappresentato dal vincolo permanente tra i sodali e, dunque, la necessità che il sodalizio criminoso si protragga per un apprezzabile periodo di tempo, con riferimento alla posizione processuale del ricorrente si evidenzia che l'unico elemento su cui si fonda la sentenza resa dal GUP è costituito dalle intercettazioni telefoniche, ma queste, sono pochissime ed in ordine ad esse non vi è alcun elemento di riscontro, atteso che, diversamente da altri coimputati, non è mai stato tratto in arresto e non gli è mai stato rinvenuto un solo grammo di sostanza stupefacente, né gli è mai stata sottoposta a sequestro alcuna somma di danaro. La Corte d'appello ha fondato il giudizio di colpevolezza sulla scorta di conversazioni telefoniche intercorse tra l'utenza n. 3492921262 e l'utenza n. 3494134944, ma né la prima e né la seconda risultano rispettivamente intestate all'MO ed al coimputato IL, diversamente da come si sostiene in sentenza. Inoltre, l'utenza telefonica n. 34929 21262 non è mai stata oggetto di intercettazione, e, soprattutto, non sono state svolte indagini per verificare che il "FR" cui si fa riferimento nelle conversazioni telefoniche sia il ricorrente. Agli atti, dunque, non vi è alcun elemento di riscontro, né alcuna consulenza fonica che attribuirebbe la voce intercettata al IL EP quale interlocutore dell'MO. 3 Ancora, si evidenzia che il tenore delle intercettazioni telefoniche che interessano il ricorrente riguarda in modo chiaro e non equivoco il commercio di "pesce e di prodotti ittici". Ed, infatti, è stato escusso il teste NA IO, ammesso dal GUP nell'ambito del giudizio abbreviato condizionato, gestore della trattoria denominata "Nonna Rosa", dalle cui dichiarazioni è emerso con chiarezza quello che era il reale contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, avendo il teste affermato che, proprio nel periodo delle intercettazioni telefoniche, l'MO era stato assunto, regolarmente (con autorizzazione del Tribunale sezione misure di prevenzione- essendo l'OD sottoposto a sorveglianza speciale) alle sue dipendenze con le mansioni di addetto all'approvvigionamento di pesce e prodotti ittici. Altro riscontro della erronea interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate è dato dalla circostanza che AL RI era il dipendente della pescheria "Alta Marea", dalla quale l'MO si riforniva di pesce, e non un acquirente di droga, come pure non era acquirente di sostanza stupefacente IA VI, collega di lavoro dell'MO. Si spiega, quindi, il tenore delle conversazioni nelle quali si fa riferimento a "spigole, orate, polpi" che altro non sono che prodotti ittici che l'MO acquistava nello svolgimento della propria attività lavorativa. La Corte distrettuale, nonostante il chiaro tenore delle conversazioni intercettate, comunque suscettibili di una diversa interpretazione altrettanto verosimile, ha utilizzato le dichiarazioni dell'NA solo al fine di conferire oggettiva ed indiretta conferma dell'identificazione certa del soggetto intercettato nelle anzidette conversazioni, quale appunto l'MO. Inoltre, si argomenta che il periodo di tempo limitato tra la prima intercettazione del 26.07.2003 e l'ultima del 10 settembre dello stesso anno, non consente di affermare una partecipazione del ricorrente al sodalizio. Così pure la mancanza di riscontri quali pedinamenti, appostamenti, non consente di affermarne l'adesione.
2.2. IR IL denuncia violazione di legge in relazione all'art. 74 comma 6 d.P.R. 309/90. Premesso che emerge dagli atti che la posizione della ricorrente è legata a quella del coimputato NZ, con il quale intratteneva una relazione sentimentale, si evidenzia che essa collaborava con costui nell'attività di spaccio al minuto, circostanza che risulta in modo incontrovertibile dagli atti processuali. Si fa, quindi riferimento alla posizione del NZ deducendosi che la condotta a lui ascritta rientra nella previsione della fattispecie 4 di cui al 6° comma dell'art. 74 d.P.R. 309/90, atteso che a carico dello stesso vi è un unico sequestro di sostanza stupefacente effettuato il 3.08.2003 relativo ad un quantitativo modesto (17 gr. di cocaina). Ridotti quantitativi di stupefacente, cessioni di singole dosi, modesti ricavi in termine di profitto disegnano un quadro fattuale sovrapponibile a quello descritto dalla norma richiamata. Sul punto si rileva vizio di motivazione non avendo la Corte spiegato per quale motivo non è applicabile tale fattispecie. 2. 3 - DE SA AR: Si denuncia, con il primo motivo, violazione di legge con riferimento agli artt 125, co. 3, 192, 546 lett. e) in relazione all'ipotesi contestata sub capo D) ex art. 74 co. 2 e 4 d. P.R. 309/90. Premesso che la penale responsabilità della ricorrente è stata affermata in quanto custode dello stupefacente presso un appartamento in Capurso, di cui essa era la formale intestataria del contratto di locazione, sulla base di sparute intercettazioni telefoniche, si afferma che tali risultanze probatorie, al contrario, denotano l'assoluta sua estraneità sia sotto il profilo psicologico che materiale del reato in seno alla compagine associativa. Si evidenzia che la DE SA non risponde di alcun reato fine tra quelli pure contestati ai coimputati, in sostanza si afferma che nessun apporto funzionalmente causale alla verificazione del reato è stato realizzato dalla ricorrente. La Difesa passa, quindi, all'analisi del contenuto di una conversazione telefonica intercettata tra la ricorrente ed il NZ CH laddove si evidenzia l'assoluta equivocità del tenore delle stesse aventi ad oggetto la richiesta del coimputato se era possibile prendere in locazione un appartamento che si trovava nello stesso edificio ove era sita la sua abitazione. Si analizzano inoltre altre conversazioni intercorse tra alcuni coimputati (TT, OR) nel corso delle quali si fa riferimento al nome della De IS), si conclude con l'evidenziare che entrambe le sentenze di merito non individuano alcuna condotta di partecipazione ascrivibile alla ricorrente. Anche se per assurdo il coimputato TT si fosse avvalso sporadicamente della collaborazione della giovane amica ciò non basterebbe ad individuare una condotta di partecipazione, essendo indispensabile la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio e, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza dell'esistenza di un 'associazione e la volontà di farvi parte. Al contrario dalle conversazioni emerge che la DE SA non si preoccupava di assicurare un contributo in seno al sodalizio, neppure garantendo la sua occasionale disponibilità al trasferimento dello stupefacente, né garantiva la sua 5 presenza all'interno dell'appartamento, si esimeva dal prendersi qualsiasi responsabilità. Sono gli stessi suoi ipotetici sodali a stigmatizzare il comportamento di trascuratezza della De IS. Si denuncia, poi, l'assoluta carenza di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante di cui al comma 4° dell'art. 74 L.S., i giudici si limitano ad escludere dal calcolo della pena base prevista per il reato di cui all'art. 74 L.S. l'aumento di pena previsto per la suddetta aggravante ad effetto speciale, per il giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche, ma, in sostanza la ritengono sussistente. Sostenere che si sia in presenza di un'associazione armata è avventato atteso che non è emerso alcun elemento dal quale ricavare che gli associati disponessero di armi e tanto meno che contassero su quelle appartenenti al sodalizio. La sentenza allo scopo di ritenere che anche per la ricorrente sussiste la contestata aggravante richiama alcune conversazioni che non infirmano la posizione della De IS. Con il secondo motivo si denunciano altra violazione di legge e carenza di motivazione per la mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi di cui al VI comma dell'art. 74 L.S.. Si censura sul punto la motivazione per relationem effettuata con riferimento alla posizione processuale del NZ, evidenziando che i giudici di merito hanno contravvenuto palesemente all'obbligo di motivare rinviando alla motivazione afferente a ben altri soggetti che certamente, secondo l'impostazione accusatoria, risultavano essere più gravati. Si rimarca in punto di fatto che la ricorrente non è accusata di reati fine e che dalle conversazioni emerge un suo ruolo del tutto marginale. Si aggiunge che l'impossibilità di sistemare esattamente nel tempo e nello spazio le asserite condotte di occultamento di sostanza stupefacente, affidate solo alle risultanze generiche ed indimostrate delle intercettazioni telefoniche, impongono di collocarne nell'arco temporale in cui l'imputata non era sottoposta ad alcuna misura restrittiva, ovvero dal 24 marzo al 2 luglio 2003. Difatti, si sostiene, da quella data in poi nulla si registra a carico della ricorrente. Con il terzo motivo la violazione di legge denunciata riguarda gli artt. 133 e 62 bis cod. pen.,si afferma che non si comprende, invero, la ragione per la quale la DESA abbia riportato la stessa pena inflitta alla coimputata IR ta la cui posizione in sentenza è tratta con maggiore rigore. ५ 6 Per la stessa ricorrente De SA è stato depositato altro ricorso a firma dell'avv. Rubio Di Ronzo che censura l'impugnata sentenza per non essere stata riconosciuta l'ipotesi di cui al 6° comma dell'art. 74 L.S. e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche . 2.4 -IL GI Con un unico motivo denuncia vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta colpevolezza. 2.5 -NZ IC denuncia violazione di legge circa il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui al 6° comma dell'art. 74 d.P.R. 309/90. Si premette che dagli atti processuali emerge in modo chiaro che il ricorrente si occupava prevalentemente della cessione al minuto della sostanza stupefacente, risulta a suo carico un unico sequestro di 17 grammi di cocaina (3 agosto 2003); con riferimento ad altri sequestri per quantitativi più importanti a carico di soggetti diversi dal NZ la Corte ha omesso di motivare sul perché detti quantitativi avessero una relazione immediata o mediata con la modestra attività di cessione del NZ. Vari soni gli elementi da cui emerge che l'attività di spaccio è estremamente modesta: spesso si trova nell'impossibilità di soddisfare gli acquirenti (lo dice la stessa sentenza di primo grado: il NZ svolgeva ruoli tutt'altro che apicali quali il piccolo spaccio - sentenza di 1° grado a pag. 53 e 64-; ed a pag. 117 e 118 emerge che egli è a corto di danaro tanto da essere costretto a rivolgersi alla moglie per ricevere modeste somme di danaro). La Corte attraverso una motivazione carente, illogica e contraddittoria non soddisfa l'obbligo di motivazione in ordine alla richiesta di ravvisare l'ipotesi attenuata. Con il secondo motivo si denuncia altro vizio di motivazione con riferimento ai commi 1 e 2 dell'art. 74 L.S., laddove è stato riconosciuto il ruolo di promotore del sodalizio criminoso. Si procede all'analisi di alcune conversazioni intercettate dalle quali emergerebbe che il NZ ha contatti telefonici solo con il IO e la IR, sua fidanzata, ma non anche con altri personaggi pure coinvolti, ciò a dimostrazione del suo ruolo di semplice compartecipe ex art. 74 2° comma L.S.. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al 4° comma dell'art. 73 L.S.. Premesso che il ricorrente aveva nella sua disponibilità una singola pistola, nella motivazione manca del tutto il riferimento a fatti e circostanze o episodi dai quali desumere che l'arma in questione sia stata utilizzata dal NZ o da 7 altro sodale per un uso diverso da quello esclusivamente personale, per altro non emerge che tale arma fosse dotata di particolare potenzialità offensiva. La Corte barese non ha indicato alcuna circostanza da cui desumere che l'associazione avesse nella sua disponibilità più armi e che le stesse fossero destinate o utilizzate al conseguimento degli scopi criminosi della stessa. Con motivi nuovi, depositati tempestivamente, si ribadiscono le ragioni poste a base delle censure relative al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al comma VI dell'art. 74 d.P.R. 309/90 e alle ritenute aggravanti di cui ai commi I e II dello stesso articolo per il ruolo di promotore addebitato al ricorrente ed a quella di cui al IV comma stessa norma. 2. 6 -IO CA: denuncia, con il primo motivo, violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al co. 6 dell'art. 74 L.S.. Le argomentazioni sono sostanzialmente quelle poste a base del ricorso del NZ con riferimento al ruolo svolto di spacciatore al minuto di sostanza stupefacente ed alla circostanza che è stato operato un solo sequestro di droga a suo carico (600 gr cocaina il 9.02.2004). Per gli altri sequestri la motivazione dell'impugnata sentenza è del tutto carente nello spiegare perché essi sono anche riferibili alla persona del ricorrente. Con il secondo motivo si denuncia altra violazione di legge degli artt. 81, 133, 62 bis cod. pen., per il mancato riconoscimento dell'aumento a titolo di continuazione con concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate. 2. 7 -AN CH: con un unico motivo si denuncia carenza di motivazione evidenziandosi che l'affermazione di responsabilità poggia solo su due conversazioni telefoniche intercettate. 2. 8-ES TO LO :con un unico motivo si denuncia vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla appartenenza dell'associazione di cui all'art. 74 L.S., adducendosi che da nessun atto si poteva trarre la prova della consapevolezza da parte del ricorrente di prestare la propria opera nell'interesse di un nucleo costituito da almeno tre persone, atteso che emerge in maniera chiara che il PE si relazionava con il solo IL. In motivazione non vengono neppure indicati i nominativi dei soggetti tra i quali si sarebbe costituito il vincolo associativo. I giudici dell'appello finiscono con l'ammettere, in manifesto contrasto con le premesse enunciate, che non vi sono 8 elementi per dimostrare che il ES sapesse dei rapporti tra il IL ed il duo O-. 2. 9 -LL IT: denuncia con il primo motivo vizio di motivazione con riferimento agli artt. 192 c.p.p. 629 c.p. e per la mancata derubricazione di tale reato in quello di cui all'art. 612 c.p.. Si premette che la corte non ha derubricato il reato di estorsione a quello di minaccia in quanto sarebbe attribuibile alla LL IT anche la paternità delle conversazioni nn. 3535 del 10.12.2003 e n. 8248 del 21.01.1004. Ciò emergerebbe dalla circostanza che lo stesso LL NI il 21.01.2004 chiedeva alla sorella TA di effettuare una telefonata di minaccia al De LÒ", a parere della Corte "la donna che si qualificava come LA era la stessa che aveva effettuato le prime due telefonate estorsive al De LÒ quelle su indicate con i nn. 3535 e 8248". Il ragionamento, per la ricorrente, è illogico e contraddittorio: la "LA" nel corso delle telefonate minatorie antecedenti pronuncia più volte il nome del De LÒ, dando la dimostrazione di conoscerlo, la Corte non spiega, però, la ragione per cui la LL, nella telefonata successiva, la n. 9203, a quelle su indicate da essa ammessa, chieda al fratello NI come si chiamasse il debitore da minacciare. E' chiaro che la "LA" non è da identificarsi nella ricorrente. Non si comprende, dunque, in assenza di un riconoscimento della voce a mezzo di perizia fonica ovvero da parte della stessa persona offesa come sia possibile attribuire con certezza alla ricorrente la paternità di quelle telefonate. E' evidente, invece, il coinvolgimento occasionale dell'imputata circoscritto all'unica conversazione n. 9204 richiamata. Anche a voler ritenere che la ricorrente sia da identificare nella "LA" interlocutrice delle telefonate incriminate, la Corte barese ha omesso qualsiasi motivazione in ordine alla configurabilità del reato di estorsione e alla mancata derubricazione del reato di minaccia. Si sostiene, inoltre, che la mancata contestazione alla ricorrente del reato di usura, diversamente da quanto opina la Corte, è estremamente rilevante in quanto è elemento idoneo ad escludere la consapevolezza dell'imputata del fine della minaccia. 2. 10 -LL LA: Con riguardo all'imputazione di estorsione /capo E7) in danno di De LÒ EN, con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione per la mancata derubricazione del reato nella forma tentata. Le conversazioni intercettati e poste a base del convincimento di colpevolezza in ordine al delitto di estorsione non si riferiscono ai due episodi di presunta usura 9 in danno del De LÒ, in riferimento ai quali è stato dichiarato n.d.p. dalla Corte per prescrizione, ma ad altri debiti contratti dal De LÒ e dei quali non è stata fornita la prova della loro natura usuraia. Ma in modo assolutamente illogico la Corte del merito, pur non contestando l'assunto difensivo ed, anzi, dando atto che tali telefonate si riferivano a diverse ed altre posizioni debitorie del De LÒ, ha ritenuto che quelle minacce avessero indotto la persona offesa a restituire il danaro comprese le somme riferibili alle due contestate usure. Con riguardo all'usura contesta sub capo E19) in danno di LE IO si eccepisce vizio di motivazione. Premesso che con i motivi di appello era stato evidenziato che non vi era alcun riscontro obiettivo alle generiche dichiarazioni del LE che aveva reso in merito ai presunti interessi usurai che lo LL avrebbe ottenuto in occasione di operazioni di cambio di assegni, la ہلا Corte non ha tento conto dei rilievi difensivi limitandosi a prendere atto che nel 2001 è stato riscontrato un flusso di assegni da RA verso LE per £ 27.900.000 e da LE verso il primo di £ 594.762.296 nel corso dello stesso anno. Ciò, però, in contrasto con le stesse affermazioni della persona offesa che ha dichiarato di aver ricevuto sempre soldi in contanti e qualche volta assegni. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena. Con memoria a firma di altro difensore (avv. Raffaele Quarta) si ribadiscono le ragioni già poste a base del ricorso. 2.11-UO IC: si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge. La Corte non fornisce alcuna spiegazione sul perché i contatti tra il UO con alcuni componenti della famiglia TT debbano per forza essere finalizzati all'attività illecita associativa e non si tiene conto, invece, della circostanza che l'imputato è il compagno di TT AR dalla quale ha avuto dei figli. La possibilità di un'interpretazione alternativa dei rapporti del OL con la famiglia TT non è stata presa in considerazione.. Il NZ CH in altro procedimento dinanzi alla Corte d'Assise di Bari aveva escluso qualsiasi coinvolgimento del UO nei fatti delittuosi, Il OL non è mai stato oggetto di sequestri di droga. Tutto questo non è stato considerato dalla Corte. Con il secondo motivo si denuncia altra violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al 4° comma dell'art. 74. r 10 RITENUTO IN DIRITTO 3. Tutti ricorsi, tranne quello dello LL NI che va rigettato, sono inammissibili. Il Collegio non può che ritenere le censure poste a base di tutti i ricorsi, ad eccezione di quelle del ricorso dello LI NI, ripetitive delle argomentazioni già sottoposte al vaglio del giudice dell'appello, manifestamente infondate e, in gran parte, dedotte con formulazioni generiche concernenti apprezzamenti di merito relativi alla valutazione degli elementi di prova incensurabile in questa sede. Nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato il seguente principio di diritto: "È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità" (in termini, Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012 Ud. (dep. 16/05/2012) Rv. 253849 Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005 Cc. (dep. 08/02/2005) Rv. 230751 Sez. 4, N. 256/98 ud. 18/9/1997 - RV. 210157; nello stesso senso Sez. 4, N. 1561/93 - ud. 15/12/1992 RV. 193046). Il ricorso per cassazione deve rappresentare censura alla sentenza impugnata, criticandone eventuali vizi in procedendo o in iudicando: esso, quindi, non può consistere in una supina riproposizione delle doglianze espresse con l'appello, ma deve consistere in una critica alle ragioni in fatto e/o in diritto sulla cui scorta il secondo giudice ha ritenuto di dover disattendere il gravame. 3. 2. Ciò posto, prima di analizzare le singole posizioni processuali per evidenziare come le censure esposte siano ripetitive delle argomentazioni già sottoposte all'esame della Corte distrettuale e come questa abbia dato un'adeguata e corretta risposta ad ognuna delle questioni poste, da condividersi pienamente, preliminarmente vanno esaminate quelle tematiche comuni a quasi tutti ricorsi quale il mancato riconoscimento per il caso di specie dell'ipotesi 11 "attenuata" di cui al comma sesto dell'art. 74 L.F., o della insussistenza dell'aggravante contestata prevista dal quarto comma del citato art. 74. Orbene, per l'esame di tali questioni, non si può prescindere da dati fattuali, cui ha fatto riferimento la Corte distrettuale per la configurazione giuridica del delitto associativo. La Corte barese, dopo una premessa sugli elementi che caratterizzano l'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 con richiamo alla giurisprudenza di legittimità [per la configurabilità dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di una struttura, anche rudimentale, desumibile dalla predisposizione di mezzi e suddivisione dei ruoli, per il perseguimento del fine comune, idonea a costituire un supporto stabile e duraturo alla realizzazione delle singole attività delittuose (in tal senso Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, P.G. in proc. Calì, Rv. 251011; Sez. 1, n. 4967 del 22/12/2009 dep. 08/02/2010, Galioto, Rv. 246112)], afferma che l'indagine ha dimostrato l'esistenza di una compagine associata, organizzata sui territori di Bari, Triggiano, Capurso, Noicottaro, Cellammare, Mola di Bari e Casamassima, con la disponibilità di due sedi operative, individuate nel civico di via Trento in Capurso e nell'appartamento del Residence Poggio delle Ginestre in Noicattaro ove venivano depositate le sostanze stupefacenti, successivamente preparate per l'attività di spaccio ed al cui interno i partecipi quotidianamente si incontravano per effettuare la rendicontazione delle entrate conseguenti allo svolgimento della lucrosa attività illecita e pianificare le strategie per effettuare il recupero dei crediti e programmare gli accertati collegamenti con il mercato napoletano e calabrese. La droga in prevalenza cocaina veniva acquistata prevalentemente dai - - calabresi, depositata negli anzidetti locali e successivamente venduta sul mercato ad acquirenti in contatto pressoché continuo con il NZ CH. CO, fratello del più noto AN (personaggio di spicco del clan OG di Bari) viene definito come elemento qualificato in quanto disponeva di notevoli quantità di droga (cocaina) che riceveva allo stato puro per poi occuparsi delle operazioni di taglio e confezionamento presso il locale di Capurso, condotto dalla De IS RI. Attorno alla figura del NZ, che attraverso l'attività di intercettazioni telefoniche ed ambientali, protrattesi per lunghi mesi, nonché tramite servizi di osservazione e conseguenti sequestri di droga, veniva qualificato come uno degli organizzatori dell'associazione, l 12 giravano le figure di IR IL e di DE SA RI, quali custodi dello stupefacente. La Corte prende in esame le posizioni di NZ e IR coinvolgenti inevitabilmente anche quelle di IO, DE SA e UO, tutti in vario modo collegati e consapevoli di far parte dell'associazione con mansioni di spacciatori al dettaglio. La sentenza impugnata, dunque, si è attenuta ai criteri enunciati ravvisando la sussistenza del delitto associativo contestato nell'accordo stabile e duraturo intercorso tra gli associati per la commissione di un numero indeterminato di delitti attinenti al traffico di stupefacenti, nella esistenza di una struttura organizzativa, con dotazione di immobili, adibiti a deposito ed a locali di confezionamento delle dosi da spacciare, e telefoni cellulari, suddivisione dei compiti tra gli associati ed attribuzione al NZ di un ruolo predominante, sia nella gestione di una vastissima clientela di tossicodipendenti che nei rapporti con gli altri associati. L'elemento aggiuntivo e distintivo del reato associativo rispetto alla contigua fattispecie del concorso di persone nel reato continuato (di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti) è stato correttamente ravvisato nel carattere dell'accordo criminoso che contemplava la commissione di una serie non previamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti che, anche al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati, assicuravano la propria disponibilità duratura e indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso proprio del sodalizio (in tal senso Sez. 5, n. 42635 del 04/10/2004, Collodo ed altri, Rv. 229906). A tali conclusioni la sentenza impugnata è pervenuta attraverso la valutazione analitica delle risultanze processuali (accertamenti di polizia giudiziaria, intercettazioni telefoniche ed ambientali) condotta in conformità ai criteri logici ed insuscettibili di ulteriore riesame di merito. La proposizione di interpretazioni alternative del contenuto di taluni brani di conversazioni intercettate riportate nei ricorsi si traduce nella surrettizia richiesta al giudice di legittimità di svolgere apprezzamenti di fatto difformi da quelli espressi dal competente giudice del merito. 3. 3 -Tutto quanto premesso, con riferimento alla richiesta di molti imputati (IR, DESA, NZ, IO, ES) di ravvisare l'ipotesi di cui al sesto comma dell'art. 74 d.P.R. 309/90, innanzitutto si rammenta che le SS.UU. di questa Corte, con sentenza n. 34475 del 23/06/2011 Cc. ( Rv. 250352), hanno affermato che il reato di associazione finalizzata al traffico di 13 sostanze stupefacenti costituita al fine di commettere fatti di lieve entità ex art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990 costituisce fattispecie autonoma di reato e non mera ipotesi attenuata del reato di cui all'art. 74, comma primo, d.P.R. cit. si evidenzia, poi, che il tema della riconducibilità dei fatti all'ipotesi ' prevista dall'art. 74, comma 6 cit. D.P.R., proposto dalle difese nei motivi di appello, è stato espressamente esaminato dalla Corte territoriale (pag. 170 sentenza) che ha escluso tale ipotesi in ragione delle "molteplici e ripetute forniture di sostanze stupefacenti, come chiaramente evincibili dal contenuto delle effettuate intercettazioni, e, soprattutto, di quelle ambientali, che hanno attestato inequivocabilmente la disponibilità da parte dei compartecipi dell'associazione criminale di dosi di cocaina in quantità rilevante che, in particolare il NZ ed il IO, dopo aver confezionato all'interno del residence di Poggio delle Ginestre, provvedevano a spacciare in favore dei numerosi acquirenti alcuni dei quali, a loro volta spacciatori". La motivazione (pag. 298) con la quale la Corte di appello ha escluso la "lieve entità" dei fatti in relazione al dato ponderale, all'elevato numero degli episodi di spaccio, all'attivismo degli associati, al rilevante numero dei tossicodipendenti riforniti, alla tipologia della sostanza trattata (cocaina) non mostra alcun vizio logico ed è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la circostanza attenuante speciale del fatto lieve prevista dall'art. 73, comma 5 cit. D.P.R., cui rimanda il comma sesto dell'art. 74 ai soli fini della configurabilità oggettiva e soggettiva, può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti ostativo, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911). Va poi rammentato, con riferimento alle censure comuni a diversi imputati (IR, DE SA, IO) secondo cui è necessario verificare l'apporto del singolo consociato, che se di lieve tenuità risponde dell'ipotesi di cui al sesto comma dell'art. 74 d.P.R. 309/90, che la consapevolezza di quanto attuato dalla associazione, della consistenza della sua organizzazione, della sua capacità di "servire" un territorio più o meno ampio, della continuità dell'attività illecita, basta ad e stendere anche a quei consociati, semplici spacciatori al minuto di My 14 piccoli quantitativi di sostanza stupefacente, l'imputazione di cui al primo comma dell'art. 74 d.P.R. 309/90. 3. 4 Relativamente al dedotto vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza dell'aggravante della disponibilità di armi da parte dell'associazione si evidenzia che in fatto è rimasto provato che il NZ era in possesso di che una pistola - circostanza non viene contestata -, e che, da alcune intercettazioni telefoniche ( che vedono come interlocutore proprio il NZ) è emerso la disponibilità da parte degli associati di altre armi da fuoco, ancorché non materialmente rinvenute. Riporta, poi la Corte del merito (v. pag. 172 e segg. ove vengono trascritte le conversazioni telefoniche, laddove, sebbene sia stato utilizzato un linguaggio criptico, si interpreta con sufficiente chiarezza il riferimento alla disponibilità di armi) che la possibilità di uso di armi da parte del gruppo monitorato e diretto dal NZ, è risultata confermata dalla teste ON FR, moglie di TO FR, non a caso vittima di un agguato di mafia, e dal collaboratore di giustizia, OR EP. Circa poi la specifica censura che mancherebbe in motivazione il riferimento a fatti e circostanze dai quali desumere che l'arma, nella disponibilità del NZ, o di altro sodale, fosse detenuta per un uso diverso da quello esclusivamente personale, ai fini della sussistenza della contestata aggravante essa non rileva atteso che questa Corte ha avuto modo di affermare che "l'aggravante dell'associazione armata, prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 4, diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416 bis c.p.p., comma 5 quanto all'associazione per delinquere di stampo mafioso, richiede unicamente la disponibilità di armi, non esigendo anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dall'associazione criminosa" (Sez. 5^, 13 marzo 1996, n. 4750, Rizzo, massima n. 204844). Tale indirizzo è stato recentemente ribadito (Sez. 2^, 8 gennaio 2009, n. 13682, Aveta, massima n. 243948). E, nell'occasione, questa Corte, dato atto del pregresso contrasto, lo ha risolto alla luce della considerazione - fatta anche propria da questo Collegio - che "la tesi .. del requisito della finalizzazione del possesso delle armi da parte della associazione .. non può essere considerata fondata sulla scorta del dato testuale della disposizione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, da raffrontarsi con quello dell'art. 416- bis c.p., comma 4. In quest'ultima il legislatore ha previsto che l'associazione per delinquere di tipo mafioso può essere considerata armata quando i partecipanti hanno la M 15 disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti. Viceversa la seconda parte del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4, definisce armata, l'associazione, quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, senza, peraltro, prevedere la finalità di perseguimento dello scopo dell'associazione.
4. Esaminate le eccezioni in diritto comuni a diversi ricorsi, passando dla trattazione delle singole posizioni processuali, in merito al ricorso di MO FR, ribadendo che in questa sede si ripropone una rivisitazione non consentita della valutazione degli elementi probatori acquisiti, la Corte d'Appello rileva che, nonostante la maggior parte delle conversazioni che riguardano l'OD sia avvenuta facendo ricorso ad un linguaggio volutamente criptico ed allusivo, in alcuni casi gli interlocutori hanno utilizzato delle espressioni che, se lette ed interpretate nel contesto dei rapporti intessuti in particolare dal IL con altri soggetti attivamente impegnati nei traffici di droga, come il MARI, NTĮ OT, non possono avere altro significato se non quello prospettato dall'accusa. Circa l'identificazione dell'imputato, quale interlocutore delle conversazioni intercettate la Corte del merito la ritiene certa essendo la stessa avvenuta nell'ambito del procedimento penale n. 23796/03 incardinato a seguito dell'omicidio di LE EP. E, quanto alla disponibilità dell'utenza telefonica n. 3492921262 rileva che essa risulta intestata a DI VI Letizia all'epoca fidanzata dell'OD. Il teste a discarico NA IO ha confermato l'identità dell'OD quale suo interlocutore nelle conversazioni intercettate sull'utenza predetta. Segue una compendiosa motivazione circa l'interpretazione del tenore delle telefonate intercorse tra l'MO ed altri soggetti. Si confuta in maniera esaustiva e logica la tesi difensiva circa la prospettata attività lavorativa del ricorrente di acquisto di prodotti ittici per conto della trattoria "Nonna Rosa". In particolare, si evidenzia che le prime telefonate sull'utenza intestata alla fidanzata dell'OD sono state intercettate in un periodo antecedente all'assunzione del medesimo presso la trattoria dell'NA (teste indicato a difesa per dimostrare quale fossero le mansioni lavorative svolte dall'imputato) ed il loro contenuto è chiaramente indicativo della illecita attività di cui al capo D2) svolto in concorso con il IL. Segue in sentenza la trascrizione delle conversazioni. Anche le telefonate intercettate tra l'MO nel mese di agosto 2003 vanno lette ed interpretate alla stregua 16 del rapporto che lo legava al IL ed il ES, con il risultato che va screditata la tesi difensiva che vuole ricondurre le espressioni utilizzate al commercio di prodotti ittici, visto che le attività di questi ultimi non riguardavano affatto tale commercio.
4.1. Quanto a IR IL la sua posizione processuale è chiaramente legata a quella del NZ come già si è esposto nella descrizione generale della struttura dell'associazione criminale che vede l'imputata, unitamente alla DE SA RI, custode dello stupefacente;
il principale motivo del ricorso che la riguarda attiene alla configurabilità nel caso di specie della ipotesi attenuata di cui al VI comma dell'art. 74 d.P.R. 309/90, censura già esaminata e ritenuta manifestamente infondata. Nel merito circa le condotte a lei contestate la sentenza impugnata si diffonde esaustivamente evidenziando che gli elementi acquisiti (ampiamente illustrati) hanno acclarato che il NZ ed il IO avevano posto a conoscenza della loro illecita attività rispettivamente la DESA RI, alla quale era affidato il compito di custodire lo stupefacente nell'appartamento dalla stessa locato in Capurso alla Via Trento (ove venne poi effettuato il primo sequestro di droga), e la IR, compagna del NZ, al corrente di tutti i loro “movimenti" ed a questa era affidato il compito di custodire la droga che sarebbe stata trasferita, unitamente agli "attrezzi" per l'attività di confezionamento dello stupefacente, presso il nuovo alloggio del residence di Poggio delle Ginestre.
4.2 Quanto alla DESA RI, della cui posizione processuale già si è parlato con riferimento al ruolo da essa ricoperto in seno all'associazione, anche le censure che la riguardano propongono, inammissibilmente, una rivisitazione delle prove a suo carico. La sentenza tratta della posizione della ricorrente a pag. 187-216 laddove, sulla base di una approfondita e minuziosa analisi della conversazioni intercettate tra la ricorrente ed altri coimputati (quotidianamente con il NZ), e di quelle avvenute tra altri coimputati facenti riferimento al nome della DESA, pone in rilievo lo stretto contatto con il NZ ed il IO ed il suo fattivo apporto nel procurare l'appartamento (nella disponibilità del NZ come emerso da appostamenti e pedinamenti) ove era custodita la droga (sequestrata il 2.07.2003 ) e dove la ricorrente si recava più volte con lo specifico compito di custodirla. 17 Gli elementi probatori acquisiti sono molteplici ed univoci da essi emerge in maniera certa la partecipazione della DESA al sodalizio con riferimento sia all'elemento materiale che psicologico, si esclude specificamente la tesi difensiva del c.d. concorso eventuale nel reato e della tesi della mera connivenza. Sul punto si rammenta che questa Corte ha costantemente affermato che in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso di persone nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone è richiesto un contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino la detenzione, l'occultamento e il controllo della droga, assicurando all'altro concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare (tra le tante V. sez. 4, Sentenza n. 214411 del 10/04/2006, Rv. 234569). Per il caso di specie è rimasto acquisito il vincolo solidale tra l'imputata ed i suoi correi, a prescindere da un atto formale di investitura, ed il suo contributo è da ritenersi essere stato fondamentale in quel periodo per l'associazione. La DESA ha svolto un indubbio ruolo di supporto logistico in quel di Capurso facendosi intestare il contratto di locazione dell'appartamento di Via Trento, ove i sodali occultavano e smerciavano la droga, in tal modo cooperando alla buona riuscita dei traffici illeciti di cui conosceva i presupposti dettagliati esecutivi e risvolti operativi. Quanto alla critica avente ad oggetto la quantificazione della pena non si evidenzia alcuna contraddittorietà nella motivazione sul punto con riguardo alla asserita disparità di trattamento con altre posizioni processuali (quella della IR) avendo la Corte del merito ben calibrato la pena alla luce dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., essendo, per altro, come già evidenziato, emerso a carico dell'imputata un contributo partecipativo uguale se non più grave di quello addebitato alla IR.
4.3 Quanto al ricorso del IL valgono le medesime considerazioni svolte per le posizioni già trattate;
è di tutta evidenza la genericità del ricorso basato esclusivamente sulla censura di carenza di motivazione, senza il confronto con le valutazioni probatorie esposte in sentenza, che tratta la posizione del ricorrente a pag. 273-315. La motivazione è ineccepibile vengono analizzate minuziosamente le conversazioni telefoniche intercettate dalle quali emergono i continui contatti con MA IM, IL PI e con i suoi 18 collaboratori MO e ES, emergendo in modo incontrovertibile la attività di spacciatore del IL per conto dell'organizzazione. 4. 4 I ricorsi del NZ e del IO, le cui posizioni processuali sono strettamente collegate, si incentrano nel sostenere la sussistenza dell'attenuante speciale di cui al VI comma dell'art. 74 d.P.R. 309/90 e della insussistenza dell'aggravante di cui al IV comma dello stesso articolo. Della manifesta infondatezza di tali censure si è già trattato. Quanto alla censura del IO " in ordine al mancato riconoscimento, dell'aumento per la ritenuta continuazione ex art. 81 cpv. con concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. prevalenti sulle contestate aggravanti, tanto ai fini di un'equa valutazione dei fatti reato contestati al prevenuti, secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.", per vero non ben si comprende la portata della censura ma, se ci si riferisce alla mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, a parte la genericità dell'assunto, la Corte territoriale ha specificamente motivato sul punto (V. pag. 186).
4.5 La manifesta infondatezza dell'unico motivo posto a base del ricorso di AN AR emerge dalla esaustiva e convincente parte motiva della sentenza che ha trattato la sua posizione processuale (pag. 289 e segg.). L'analisi delle conversazioni evidenziano, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'imputata, convivente EL NG (non ricorrente) e zia del IL, operava nel traffico di stupefacenti. La telefonata esaminata (quella dell'8.08.2003) fa riferimento ad una transazione di droga oggetto della contestazione (art. 73) da cui emerge che la ricorrente, oltre ad essere a conoscenza di quanto proposto dal IL, si mostra partecipe dell'operazione. La Corte, a seguito di approfondito esame delle conversazioni telefoniche, ricostruisce la vicenda che riguarda la AN ed altri correi in tal senso: il IL, venuto in possesso di una partita di cocaina fornitagli da IL PI l'aveva ceduta ai propri zii EL NG e RI AR, i quali, a loro volta, al fine di corrispondere al IL il corrispettivo prezzo avevano ceduto detta sostanza ad altri acquirenti tra i quali gente del clan BI che la pagava poco per volta e ciò avevano fatto tramite l'intermediazione dell'RI EP. Si richiama, per la sua significatività, la telefonata effettuata a quest'ultimo dalla ricorrente nella quale questa chiedeva insistentemente al suo interlocutore di pagare quanto le era dovuto. Segue 19 l'analisi di altre telefonate a mezzo delle quali l'EL e la AN cercano di recuperare la somma di danaro, prezzo della cessione, all'RI. 4. 6 Parimenti ripetitivo delle censure già proposte con l'appello, e finalizzato a richiedere una non consentita nuova lettura delle acquisizioni probatorie, è il ricorso del ES VI NG. La sentenza tratta della posizione del ES a pag. 314-319. Circa la partecipazione del ricorrente all'associazione solo apparentemente contraddittoria è la motivazione dell'impugnata sentenza sul punto, laddove la Corte, dopo aver premesso che l'assunto difensivo (consapevolezza del PE dell'esistenza del sodalizio criminoso) è smentito dall'accertata comunanza di interessi di traffici di droga tra il IL da un lato e NT e OT dall'altro, afferma che, con riferimento all'arresto del ES e della sua fidanzata ND IA trovati in possesso di più di 600 grammi di cocaina "non vi è, infatti, la prova certa che il ES fosse consapevole dei rapporti intercorrenti tra il suo fornitore, ossia il IL ed il duo O-." La circostanza che il presente imputato fosse attivamente impegnato nell'attività di spaccio agli ordini del IL è "I circostanza provata da una messe di elementi ..... Successivamente, però, a pag. 315 vengono esaminate una serie di conversazioni telefoniche tra il IL e lo IL nonché tra il primo ed il ES dalle quali emerge che quest'ultimo era sicuramente a conoscenza dei rapporti stabili tra i primi due, tanto che, da alcune conversazioni registrate il 6.07.2003, emerge che il ricorrente, su invito del IL, che aveva preso appuntamento con lo IL, si reca in via Principe Amedeo in Bari per incontrare proprio IL PI e TO FR. Ed ancora, dopo l'analisi di altre conversazioni, si evidenzia che "è verosimile, quindi, la consegna di sostanza stupefacente, nell'arco di due giorni, in favore del IL, di intesa con ES VI NG, da parte di IL PI e TO FR". Vengono poi riportate altre conversazioni più o meno dello stesso tenore dalle quali emerge la consapevolezza da parte del PE dei rapporti tra IL e O-. Altra significativa telefonata, comprovante la consapevolezza del ricorrente di far parte di un sodalizio criminoso operante nel traffico di sostanza stupefacente, è quella del 26.07.2003: il IL chiama il ES e gli chiede di raggiungerlo verso le ore 14.30 e di portargli metà dello stupefacente ricevuto il giorno precedente da IL, avendo cura di non deterioralo. M 2 20 0 L'apparente censurata contraddittorietà discende dal fatto che la Corte ritiene non provata, come sostenuto dalla P.A., "la ritenuta partecipazione del ES ad un'associazione volta alla commercializzazione di non modiche quantità di cocaina" (V. fondo pagina 317), ritiene invece provata, per quanto su esposto, la partecipazione del ES ad un'associazione dedita alla commercializzazione di sostanze stupefacenti, caratterizzata dall'ipotesi attenuata dal sesto comma dell'art. 74 d.P.R. 309/90. 4. 7 Con riguardo al ricorso presentato dalla LL TA destituita di qualsiasi fondamento è la censura che si muove alla sentenza relativa alla mancata motivazione circa la richiesta derubricazione, nella previsione della fattispecie criminosa di cui all'art. 612 cod. pen., del delitto contestato di estorsione, in concorso con il fratello LL NI, atteso che la parte motiva dell'impugnato provvedimento esordisce proprio con l'esame di tale doglianza. La Corte analizza una serie di telefonate, il cui tenore minatorio è indubbio, sono effettuate da una voce di donna, che si presenta come "LA" con il telefono in uso allo LI NI ed indirizzate a De LÒ Enzo. Relativamente alla identificazione della interlocutrice è la stessa ricorrente ad ammettere che su richiesta del fratello ha effettuato una sola telefonata al De LÒ, ed in ragione di tanto invoca il suo coinvolgimento occasionale nella vicenda. Ebbene, quanto alla attribuibilità alla LL di tutte le altre telefonate minatorie al De LÒ effettuate da tale "LA", ancorché in assenza di perizia fonica, viene desunta dalla Corte d'appello dagli elementi acquisiti che, con argomentazione logica, scevra da ogni censura, evidenzia che è proprio la vittima delle telefonate estorsive a riconoscere la voce della "LA" delle successive telefonate con quella della telefonata non contestata del 30 gennaio 2004. Parimenti condivisibile è la risposta che in sentenza viene data al rilievo, oggetto specifico di motivo del gravame di merito, secondo cui il reato di estorsione non sussisterebbe per la mancata contestazione alla ricorrente del delitto di usura (addebitato al fratello) di cui al capo E 6); infatti, per rispondere del delitto di estorsione è sufficiente la consapevolezza della illiceità delle telefonate, ancorchè finalizzate ad ottenere il pagamento del mutuo usuraio e dei relativi interessi oggetto del reato di usura commesso da altri, e ciò emerge, per il caso che occupa il Collegio, dal chiaro tenore delle telefonate indirizzate al De LÒ la LL si era prestata ad assecondare il proprio fratello in tali 今 21 richieste ben sapendo lo scopo per le quali venivano effettuate, tant'è che si presentava al suo interlocutore sotto falso nome. Del tutto generico è il motivo con cui si contesta la carenza di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima applicazione a fronte di una motivazione sul punto esaustiva e congrua per la corretta applicazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.. 4.8 Con riguardo alla posizione processuale dello LL NI, ed in riferimento alle contestazioni residue (capi E7 - estorsione- ed E19 - usura -) per le quali ha subito condanna, il Collegio ritiene che le censure esposte non si limitano a riproporre in maniera pedissequa quelle già oggetto dell'appello ma, pur confrontandosi con le argomentazioni svolte dalla Corte Distrettuale, sono, comunque, infondate e, pertanto, il ricorso va rigettato. In particolare, relativamente al denunciato vizio di motivazione circa la mancata derubricazione nella forma tentata del delitto di estorsione ai danni del De LÒ EN, la Corte d'appello affronta la questione, già oggetto del gravame di merito, in maniera specifica e puntuale. I giudici osservano, infatti, che le telefonate di minaccia, prevalentemente effettuate dal ricorrente, il più delle volte camuffando la propria voce, ed anche con l'aiuto della sorella (TA), coprono un periodo di tempo considerevole, dal 27.11.2003 al 28.04.2004, e, quindi non si limitano alle sole telefonate richiamate dalla difesa nelle quali si faceva riferimento ad altri e diversi importi o ad altre persone, e conclude, con una osservazione, logicamente ineccepibile, che anche le minacce riguardanti diverse ed altre posizioni debitorie del De LÒ effettuate con simili modalità nel periodo immediatamente precedente ed immediatamente successive al 19 e жемно розг 31 dicembre 2013 la vittima in quello stesso stato di comprensibile paura legato alla necessità di dovere quanto prima adempiere alle sue obbligazioni, ivi comprese le somme da restituire per le due contestate usure, onde evitare peggiori conseguenze. Passando, poi, all'analisi delle conversazioni telefoniche captate la Corte rileva che esse hanno offerto la prova dell'esito positivo delle minacce con esborso da parte della p.o. del danaro (anche con assegni bancari) usurato e degli interessi relativi. Parimenti infondata è la censura che denuncia vizio di motivazione con riferimento al delitto di usura di cui al capo E19) ai danni di LE IO avendo la Corte pugliese, in riferimento al rilievo difensivo della carenza di riscontri alle generiche dichiarazioni della persona usurata, LE, offre una 2 2 22 2 motivazione più che esaustiva riportando l'elencazione dei numerosi titoli di credito, facenti parte del vorticoso giro intercorso tra il ricorrente e la persona offesa, le cui causali non possono non essere individuate se non nei prestiti usurari effettuati dallo STRABELLI. Lapidaria è l'osservazione della Corte del merito: il carattere usuraio delle operazioni di cambio di assegni, quanto meno per l'anno 2001, si coglie i tutta evidenza in ragione della notevole sproporzione tra gli assegni corrisposti dal LE e familiari e quelli emessi dallo LL, ove si consideri che, a fronte di un capitale complessivo di B 27.900.000 dato a mutuo nel 2001 dallo STAMBELLI, vi è stata una restituzione di 594.762.296, nel corso dello stesso anno, ed il tasso di interesse superava il 2.000%. Del tutto irrilevante è l'osservazione del ricorrente circa il contrasto di quanto assunto dalla Corte con le stesse dichiarazioni del LE secondo cui avrebbe ricevuto in prestito dallo LL sempre soldi in contanti e qualche volta assegni, e, quindi, la rilevata sproporzione verrebbe a cadere, apparendo inverosimile, sul piano della logica, che il ricorrente avrebbe corrisposto rilevanti somme di danaro in prestito senza premunirsi di alcun documento (quietanza o altro) al fine di provare, a parte la liceità dei mutui, soprattutto l'effettivo esborso di danaro per poterne chiedere la restituzione in caso di inadempimento. Del tutto aspecifico è il motivo con cui si contesta la carenza di motivazione con riferimento la quantificazione della pena a fronte di una motivazione sul punto esaustiva e congrua per la corretta applicazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.. 4. 9 Da ultimo manifestamente infondato è il ricorso del UO CH. Il denunciato vizio di motivazione laddove si critica la Corte d'appello per non aver tenuto conto di un'interpretazione alternativa, dovuta a ragioni di "affectio familiaris", dei rapporti tra il ricorrente ed i componenti della famiglia NZ, cade nel nulla per avere la Corte territoriale riportato (apg. 252 e segg.), analiticamente, gli elementi probatori che danno ampia dimostrazione dell'organico inserimento dell'imputato nel sodalizio criminoso, attivamente impegnato insieme alla sua fidanzata TT AL. Pertanto essendo priva di vizi logici la motivazione sul punto è precluso a questa Corte prendere in considerazione una diversa interpretazione dei dati fattuali.
5. In definitiva, da quanto esposto si può affermare che sui punti controversi la Corte territoriale ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, 片 23 disicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. Questa Corte non rileva nel tessuto motivazionale del provvedimento impugnato: - ne' il vizio della contraddittorietà della motivazione che consiste nel concorso (dialetticamente irrisolto) di proposizioni (testuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente), concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa;
- ne' il vizio della illogicità manifesta che consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale e/o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 c.p.p., ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione. Epperò i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dai ricorrenti, fatta eccezione per il ricorso dello LL NI, benché inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 6. Conseguono il rigetto del ricorso dello LL NI con la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, e la declaratoria della inammissibilità dei ricorsi di tutti gli altri ricorrenti e la condanna di essi al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione - di ciascuno al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di OD FR, AT IL, IS RI, LV EP, TT CH, OR AR, RI AR. PE VI NG, LI TA e OL CH che condanna al pagamentom r 24 delle spese processuali, nonché, ciascuno al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 1000,00(mille). m Rigetta il ricorso di LI NI che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 16 ottobre 2013. Il Consigliere estensore Il Presidente mom EN Romis Claudio D'Isa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA| 23 DIC. 2013 UTCASS IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Giullo ManaTIBERIO 2 25 5