Sentenza 4 marzo 2008
Massime • 1
In tema di valutazione della prova, i riscontri esterni alle chiamate in correità possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza; c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere.
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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19287 Anno 2013 Presidente: ESPOSITO ANTONIO Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA SENTENZA Sul ricorso proposto da Musone Giovanni nato a Marcianise (CE) 1/3/1964 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli sezione del riesame del 19/10/2012; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25/9/2012 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/03/2008, n. 13473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13473 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 04/03/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 248
Dott. CURZIO RO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 40179/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
LU US, n. a Palermo il 2.9.1958, e MA NT, n. a Palermo il 14.9.1952;
avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo, in data 12 gennaio 2007, di conferma della sentenza della Corte di Assise di Palermo, in data 28 giugno 2004;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere Dott. FIANDANESE Franco;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito l'Avv. AMATO Fausto Maria per la parti civili, Unione Regionale Siciliana dei Democratici di Sinistra, Democratici di Sinistra, VA OS, DI AL LA, DI AL SA, DI AL ZI, che ha aderito alle richieste del P.G. ha depositato conclusioni e note spesa;
Uditi i difensori, Avv. GIUNTA Fabrizia, difensore di LU US, e Avv. CLEMENTI Marco, difensore di MA ON, che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Assise di Appello di Palermo, con sentenza in data 12 gennaio 2007, confermava la condanna pronunciata il 28 giugno 2004 dalla Corte di Assise della stessa sede nei confronti di LU US e MA NT, ciascuno alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni due, perché dichiarati colpevoli del delitto di cui agli artt. 110, 575, 576 c.p., art. 577 c.p., n. 3, per avere, in concorso tra loro e con CU
OR, separatamente giudicato, e con altri soggetti nei cui confronti non sussistono sufficienti elementi probatori a carico, cagionato la morte dell'On. LA TORRE Pio e del suo autista DI AL SA, attingendo con colpi d'arma da fuoco al capo ed al corpo le vittime, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p.. In Palermo il 30 aprile 1982.
Solo dopo diversi anni dal fatto le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, SC MA IA, HE US e OR CU, fornivano indicazioni riguardanti la dinamica del fatto e le persone responsabili, in particolare il CU S. confessava di avere partecipato quale componente del commando omicida.
La sentenza impugnata ricostruisce i fatti, oltre che sulla base delle predette dichiarazioni, anche valutando le deposizioni di alcuni testi oculari, i reperti balistici rinvenuti sul posto, i rilievi tecnici eseguiti e quanto accertato con sentenze irrevocabili nei confronti del CU S., giudicato in separato processo con il rito abbreviato, e dei mandanti del duplice omicidio, cioè i componenti della ed. commissione provinciale di Cosa Nostra. La Corte di Assise di appello analizza il percorso che aveva portato il CU S. a collaborare, esaminando e confrontando, in particolare, le dichiarazioni rese sui fatti di causa prima di assumere la veste di collaborante, e conclude per la sua attendibilità soggettiva, vagliata anche in altri processi, per avere dimostrato sincera volontà di rottura di ogni vincolo criminale, pur nella consapevolezza dell'impossibilità di ricevei alcun trattamento di favore o benefici e vantaggi di alcun tipo, e per avere reso piena confessione in merito ai fatti di causa, senza che a suo carico esistesse in precedenza alcun elemento consistente probatorio.
La Corte procede, poi, ad analizzare la attendibilità delle dichiarazioni con le quali il CU S. aveva fra gli altri chiamato in correità LU US e MA ON, e rileva che esse fanno riferimento a talune modalità esecutive del fatto che potevano essere conosciute solo dai protagonisti della vicenda, e che sono state confermate dai testi oculari, in particolare l'utilizzo di due armi distinte, utilizza in tempi leggermente diversi. D'altro canto, le imprecisioni, peraltro modeste, ravvisabili nel racconto del CU S. possono agevolmente essere attribuite, ad avviso della Corte, alle difficoltà di focalizzazione del ricordo in dipendenza del lungo lasso di tempo trascorso dai fatti medesimi.
La Corte prende anche in esame la pista alternativa indicata dalla difesa del MA sulla base delle dichiarazioni del collaboratore ON SS e del colonnello dei carabinieri RICCIO HE, che indicavano come esecutore dell'omicidio LA TORRE tale ET IC, incaricato dai reggenti della famiglia mafiosa di Caltanissetta. Il giudice di appello conclude osservando la genericità, la mancanza di riscontri e la poca credibilità di tale versione dei fatti e la scarsa attendibilità del SS L.. La Corte di Assise di Appello esamina, poi, la sussistenza di riscontri individualizzanti alla chiamata in correità formulata dal CU S. a carico degli imputati e li indica nelle dichiarazioni dei collaboranti MA IA e US HE. Il IA M., in epoca antecedente le dichiarazioni del CU S. e quindi in modo autonomo, aveva riferito di avere appreso da IO TT LA e RO LO NO, detenuti insieme a lui e co-reggenti del suo stesso mandamento, che ad eseguire il duplice omicidio era stato IN GR PA, che si era portato sulla scena del delitto su una moto condotta da uno dei suoi uomini di fiducia e cioè LU US o IL MA;
che della organizzazione ed esecuzione di questo omicidio, peraltro deliberato dalla commissione, oltre ai predetti LU G. e IL M., si erano occupati anche altri, fra cui NT MA della famiglia di NA e HE LI, capo della famiglia di Corso dei Mille.
La Corte osserva che l'unica incertezza mostrata dal dichiarante, con specifico riguardo alla posizione del LU G., concerne con gia la partecipazione di questi all'agguato ma se mai il fatto se lo stesso, oppure MA IL, fosse alla guida della motocicletta su cui aveva preso posto IN GR PA;
ne' potrebbe riconoscersi valenza alcuna al rilievo difensivo secondo cui l'accusa nei confronti del LU G. sarebbe poco credibile avendo il IA F. M. accompagnato tale indicazione con la frase "se mal non ricordo, poiché il collaborante aveva adeguatamente spiegato che detta indicazione costituiva un intercalare cui faceva spesso ricorso nell'articolare il suo racconto, senza comunque che alla stessa dovesse attribuirsi la benché minima sua incertezza in ordine alla individuazione del citato imputato uno degli autori del delitto.
Il HE G. aveva dichiarato di avere appreso dettagliate notizie sul movente e sugli autori del duplice omicidio da suo fratello NT HE, nel corso di uno dei tanti colloqui che ebbero durante l'ora d'aria al carcere di Trani, nel periodo (1985) in cui erano ivi detenuti insieme.
Il fratello, compiacendosi di avere avuto anche lui un ruolo nell'agguato omicidiario, oltre a rivelargli che era stato un delitto voluto dalla commissione a causa dell'impegno mostrato dall'uomo politico nel "nel far approvare la legge contro i sequestri dei beni", gli aveva confidato che, fra gli esecutori materiali, vi erano stati US GR PA, MA IL e MA NT.
Propongono ricorso per cassazione i difensori degli imputati. Il difensore di LU G. deduce:
a) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ex art. 606 c.p.p., lett. b), con riferimento all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4. I giudici di merito non avrebbero affatto assolto al dettato normativo dell'art. 192 c.p.p., essendosi rivelata la chiamata in correità di CU OR isolata oltre che frammentaria e palesemente contraddittoria in più punti del racconto. L'esame delle dichiarazioni rese da CU OR, HE US e SC MA IA, avrebbero, infatti, posto in evidenza obiettive ed insuperabili discrasie tra le stesse su elementi di rilievo in ordine alle modalità di attuazione dell'agguato perpetrato ai danni dell'On. Pio LA TORRE e del suo autista SA DI AL, tali da inficiare la intrinseca attendibilità degli stessi chiamanti in correità; ma soprattutto le propalazioni accusatorie, acquisite in fase dibattimentale, non avrebbero dato conto in modo univoco, ad avviso della difesa della condotta eventualmente tenuta dall'imputato con riferimento ai fatti contestati.
Il vizio del percorso argomentativo del ragionamento giudiziale, in cui sarebbe incorso il giudice di merito, risiederebbe nel fatto che la chiamata in correità dei collaboratori di giustizia, una volta riscontrate in tema di ascrivibilità del delitto a Cosa Nostra, ci partecipazione degli incolpati all'ala militare dell'organizzazione mafiosa, di causale e modalità del delitto, sia stata ritenuta valida prova anche per quanto riguarda l'identità delle persone in questo coinvolte, nonostante la mancanza di riscontri individualizzanti a carico del singolo imputato. Variando per contro la composizione del gruppo di fuoco incaricato dell'esecuzione del delitto, di volta in volta, secondo le scelte deliberative, anche contingenti, del capo, si che non ne era immutabile la struttura soggettiva, il mero inserimento dell'imputato nell'ala militare lo avvicinerebbe all'area del delitto, ma, non lo collegherebbe ancora in modo diretto allo specifico crimine sotto il profilo dell'inerenza soggettiva del fatto.
Il difensore ricorrente evidenzia, inoltre, che CU OR avrebbe fornito agli inquirenti una versione dei fatti inizialmente differente rispetto a quella poi offerta in sede dibattimentale all'udienza del 14.3.03, durante il giudizio di primo grado. Le progressive modifiche nella ricostruzione, apportate dal CU S., avrebbero dovuto piuttosto far riflettere, ad avviso della difesa, sulla intrinseca attendibilità delle dichiarazioni medesime, palesandosi il racconto del collaboratore privo di quei requisiti di spontaneità, precisione, coerenza, costanza E univocità, richiesti, al fine di superare il vagliO di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, necessario, prima di procedere oltre nella valutazione della prova secondo il vigente sistema normativo.
Il ricorrente censura anche la motivazione della sentenza impugnata nel punto in cui ha ritenuto che le dichiarazioni del CU S. abbiano ricevuto un riscontro individualizzante dalle propalazione accusatorie indirette di SC MA IA. Tali dichiarazioni, secondo la tesi difensiva, sarebbero imprecise e generiche, poiché il IA F. M. non sarebbe certo del suo ricordo in ordine alla eventuale presenza del LU G. alla guida della motocicletta coinvolta nell'agguato e, inoltre escluderebbe dai componenti del commando incaricato dell'omicidio LA TORRE proprio OR CU.
In definitiva, poiché il IA F. M. non sarebbe in grado di fornire alcuno specifico apporto al compendio probatorio esistente, verrebbe a mancare ad avviso del ricorrente, il riscontro individualizzante.
b) Manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e).
Il ricorrente afferma che la pronuncia della Corte di Assise di Appello di Palermo merita censura, poiché le conclusioni a cui addiviene, riguardo alla ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento, non configurerebbero plausibili conseguenze delle premesse adottate, apparendo, viceversa, contraddittorie, ingiustificate o, comunque radicate sulla considerazione di massime d'esperienza opinabili perché contrastanti con il senso comune. In proposito, il ricorrente rileva che La Corte di Assise di Appello di Palermo ha espressamente riconosciuto che "l'incertezza del IA F. M. riguarda soltanto il ruolo avuto dal LU G...." e non la effettiva presenza del medesimo sul luogo dell'agguato; anche se poi, è lo stesso IA F. M., quando parla della moto da cui sparò IN GR ad esprimere dubbi circa il conducente della moto medesima, non sapendo decidere se si fosse trattato di LU G. o di MA IL.
Si tratterebbe di un "vuoto conoscitivo", che non avrebbe dovuto consentire, secondo la tesi difensiva, di pervenire ad una pronuncia di affermazione di responsabilità penale.
Il difensore di MA A. deduce:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità intrinseca del chiamante in correità CU OR.
Le sentenze sia di primo che di secondo grado, avrebbero omesso di verificare, con adeguato ragionamento, l'intrinseca consistenza delle dichiarazioni del CU S. alla luce di criteri quali quelli della precisione, completezza del narrazione dei fatti, coerenza e costanza.
Il ricorrente rileva a tal riguardo il contrasto argomentativo espresso dalle due sentenze in riferimento all'utilizzo dell'arma usata dal CU S. per l'omicidio, alle ragioni della sua scelta, ai motivi del suo occultamento.
Le due sentenze concordano sulla circostanza che il CU S. non sapeva chi sarebbe andato ad uccidere ma ciò contrasterebbe, secondo la tesi difensiva, con altra parte della motivazione, ove si afferma che la scelta dell'arma, tanto vetusta da risalire al periodo antecedente la guerra, si spiegherebbe con l'intento di dissimulare la natura mafiosa dell'omicidio, data la rilevanza politica e sociale della vittima.
Il contrasto logico motivazionale coinvolgerebbe entrambe le sentenze anche in relazione alle modalità di dispersione dell'arma da parte del CU S., che "secondo i giudici di primo grado si era disfatto della stessa in quanto avendo appreso dell'importanza delle vittime ed intuendo quindi la rilevanza ed il clamore conseguenti all'esecuzione dell'omicidio si era premurato di buttare l'arma in mare il giorno dopo (pag. 80 sent. 1 grado), mentre secondo i giudici dell'appello la dispersione dell'arma (secondo il riferito del collaborante) si sarebbe verificata in quanto sprovvisto di ulteriori munizioni e quindi inservibile per il futuro (pag. 16 sent. 11 grado)".
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per contraddittorietà della motivazione sulla ritenuta attendibilità estrinseca riguardo alle fasi dell'esecuzione dell'omicidio relativamente alle armi utilizzate, ai reperti balistici rinvenuti in sede autoptica. Il ricorrente afferma che dalle motivazioni delle sentenze dei giudici di merito, sulla base delle analisi balistiche, emergerebbe che le armi utilizzate sono state due e che i proiettili rinvenuti sui cadaveri delle vittime potevano essere stati esplosi da un mitra Tompson, e ciò dovrebbe portare alla conclusione che i mitra Tompson dovevano essere due;
ma tale rilievo argomentativo sarebbe in netto contrasto con altra parte della motivazione (pag. 78), laddove la stessa accredita la versione del CU S. secondo il quale il passeggero vittima, e cioè l'On.le LA TORRE P., sarebbe stato unicamente per una volta sola attinto dalla sua rivoltella. c) Violazione dell'art. 606 c.p.p. per difetto di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità intrinseca di CU OR a fronte delle dichiarazioni rese dal collaborante SS ON;
violazione dell'art. 192 c.p.p., n.
3. Il ricorrente censura le sentenze dei giudici cui entrambi i gradi di giudizio per avere ritenuto inattendibile il collaborante SS ON, le cui dichiarazioni, che coinvolgevano tale IC ET nella fase esecutiva del delitto, sarebbero state, invece, ritenute altamente attendibili dalla Polizia di Stato con informativa del 18 novembre 1992, allegata al ricorso, in relazione alla quale mancherebbe qualsiasi riferimento nella sentenza impugnata. d) Violazione dell'art. 606 c.p.p., per difetto di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità intrinseca di CU OR a fronte delle dichiarazioni rese su medesimi argomenti da MU SP. Violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3. Entrambi i collaboranti riferirebbero in termini assai diversi del luogo in cui si sarebbero incontrati i killer per effettuare l'omicidio.
CU S. riferisce del Fondo Pipitone di pertinenza della famiglia OL mentre il MU riferisce del Fondo Favarella nella disponibilità di HE GR dove nell'occasione ebbe ad incontrare proprio il CU S. (pag. 41 sentenza appello). Secondo il ricorrente sarebbe "singolare" il ragionamento adottato dai giudici, che ravviserebbero la smentita alle dichiarazioni del MU nelle dichiarazioni dello stesso CU S., il quale avrebbe negato l'episodio.
e) Violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, per mancanza di riscontri individualizzanti in ordine alle accuse rivolte al ricorrente nonché per difetto di motivazione sulla ritenuta attendibilità di MA IA e HE US. Il CU S. inserirebbe il MA A. in un contesto organizzativo e cronologico che non troverebbe corrispondenza in quanto riferito dal IA M..
Inoltre, le dichiarazioni di quest'ultimo, essendo de relato, avrebbero imposto al giudice di verificare la dichiarazione indiretta attraverso un riscontro con altri elementi di prova, mentre riferito del IA M. di avere appreso i fatti altri soggetti non avrebbe trovato in sentenza alcuna conferma oggettiva;
singolare, inoltre secondo il ricorrente, sarebbe il fatto che il MA IA non annoveri nel comando dei killer proprio il CU OR, principale del MA A. e soggetto autoincolpatosi dell'omicidio. Per quanto concerne le dichiarazioni di HE US, il ricorrente rileva che questi inserisce tra gli autori dell'omicidio il fratello NE nella fase esecutiva, a sua volta mai coinvolto ne' dal CU S. ne' dal IA M., mentre, non annovera fra i complici CU OR.
Il difensore ricorrente conclude, affermando che è incomprensibile che siano ritenute riscontrate reciprocamente fra di riferite accuse che non coincidono su punti essenziali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
In primo luogo, deve essere ritenuta infondata la violazione del disposto dell'art. 192 c.p.p., comma 3, denunciata da entrambi i ricorrenti.
L'art. 192 c.p.p., indica specifiche regole di giudizio, delle quali occorre individuare le modalità logicamente corrette di applicazione.
La valutazione delle chiamate di correo, deve attenersi a criteri ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, che ha chiarito il percorso logico che deve seguire il giudice di merito nella valutazione della chiamata stessa.
Ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a mente del disposto dell'art. 192 c.p.p., comma 3, il giudice deve, in primo luogo, sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confitente e accusatore) in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici;
in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. L'esame del giudice deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non procedere ad una valutazione unitaria della richiamata in correità e degli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè, indipendentemende dagli elementi di verifica esterni ad essa. In presenza di tutti i suddetti requisiti, la chiamata di correo ha valore di prova diretta contro l'accusato. (Sez. Un., 21/10/1992 - 22/2/1993 n. 1653, MA, riv. 192465; v. anche Sez. 5^, 18/1 - 20/4/2000, n. 4888, Orlando, Riv. 216047). Una distinzione deve essere fatta tra dichiarazioni provenienti da coimputati del medesimo reato o da imputati di reati connessi o interprobatoriamente collegati, sottoposte ai canoni di valutazione specificamente dettati dall'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, e dichiarazioni provenienti da soggetti i quali, pur essendo investiti della qualità "collaboratori di giustizia", non rientrino, però con riguardo al procedimento nel quale dichiarazioni debbono essere utilizzate, in alcuna delle categorie indicate nelle summenzionate disposizioni normative. La chiamata in reità può dunque acquistare la stessa valenza della testimonianza, senza che possa stabilirsi una gerarchia tra le due fonti probatorie, anche se deve comunque superare il vaglio di attendibilità, che deve essere particolarmente pregnante in relazione al grado di diffidenza che il dichiarante può suscitare. D'altro canto è sempre possibile l'applicabilità della tecnica del riscontro, quale tecnica generale di accertamento probatorio, che altro non è che la tecnica della convergenza di elementi probatori su un medesimo risultato probatorio. In ordine ai riscontri esterni (art. 192 c.p.p., comma 3), la Suprema Corte ha precisato che essi vanno valutati reciprocamente e complessivamente nella loro essenza ontologica di elementi integratori, idonei ad offrire garanzie certe circa l'attendibilità di colui che ha riferito il fatto oggetto di dimostrazione;
essi, cioè, hanno solo la funzione di confermare l'attendibilità intrinseca e la credibilità soggettiva del dichiarante;
gli elementi utilizzati a questo scopo possono essere di qualsiasi tipo e natura, sia rappresentativi che logici, purché idonei a quella funzione, non devono consistere in una prova autonoma di colpevolezza del chiamato, altrimenti le dichiarazioni del chiamante perderebbero la loro efficacia probatoria, come fonte autonoma di convincimento del giudice, e, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato, non entrerebbe in gioco la regola dell'art. 112 c.p.p., comma 3, ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice (fra le tante, Sez. 2^, 9/7/1991 - 23/3/1992, n. 3335, Lo Iacono, 190761; Sez. 6^, 22/1 - 13/6/1997, n. Dominante, riv. 208898;
Sez. 5^, 18/1 - 20/4/20 4888, Orlando, Riv. 216047). I riscontri esterni della chiamata in correità possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi:
a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
b) per la loro indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza;
c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. 2^, 30/4 - 9/6/1999, n. 7437, Cataldo, Riv. 213845; Sez. 2^, 17/12/1999 - 20/3/2000, n. 3616, Calascibetta, Riv. 215558; Sez. 5^, 15/6 - 10/8/2000, n. 9001, Madonia, Riv. 217729). Altro criterio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte è quello che attiene alla rilevanza probatoria delle dichiarazioni de relato, le quali non perdono, per ciò solo, la loro natura e la loro valenza, ma necessitano che la loro valutazione sia compiuta con maggior rigore, dovendo essere controllate non solo con riferimento al suo autore immediato, ma anche in relazione alla fonte originaria dell'accusa, che spesso resta estranea al processo (Sez. 2^, 18/1 - 18/4/1990, n. 5560, Stigliano, riv. 184069; Sez. 5^, 14/11/1992 - 11/3/1993, n. 2381, Madonia, riv. 193557; Sez. 1^, 24/2 - 7/4/1992, n. 4153, Barbieri, riv. 190764; Sez. 4^, 15/3 - 23/4/1996, n. 4727, Imparato, riv. 20454 Sez. 5^, 9/10 - 17/12/1996, n. 4144, Mannolo ri 206338; Sez. 5^, 22/9 - 24/11/1998, n. 512 ( 1 Natale, riv. 211926). La caratteristica de relato delle dichiarazioni accusatorie, peraltro, non esclude che esse possano essere riscontrate o, per converso, servano a riscontrare le dichiarazioni accusatorie che provengano da altri soggetti, delle quali sia stata valutata l'attendibilità e sia stata esclusa la sussistenza di collusione o di reciproco condizionamento di qualsiasi genere tra i soggetti che le rendono (Sez. 1^, 6/2 - 15/4/1992, n. 4689, Baraldi, riv. 189867;
Sez. 1^, 24/2 - 7/4/1992, n. 4153, Barbieri, riv. 190765; Sez. 6^, 18/1 - 11/3/1993, n. 113, Bono, riv. 193350; sez. 1^ 25/10 - 6/12/2001, n. 43928, Annaloro, riv. 220334). I necessari riscontri individualizzanti della chiamata in reità possono essere offerti, pertanto, anche da un'altra dichiarazione, sia pure de relato, purché sottoposta ad un pregnante vaglio critico e purché consenta di collegare l'imputato ai fatti a lui attribuiti dal chiamante in reità, non necessariamente, però, con specifico riferimento al frammento di fatto a cui quest'ultimo ha assistito (Sez. 1^, 21 novembre 2006 - 19 gennaio 2007, n. 1560, Missi, riv. 235801).
Orbene, tutti i suddetti principi hanno trovato corretta applicazione nelle sentenze dei giudici di entrambi i gradi di giudizio, le cui motivazioni, essendo conformi nei punti valutativi, si integrano, formando un complesso organico ed inscindibile.
Innanzitutto, la sentenza impugnata (e quella di primo grado) segue in modo lineare e puntuale, oltre che analitico e dettagliato, il percorso logico al quale il giudice di merito deve attenersi nella valutazione della chiamata in correità da parte del CU S., come è evidenziato sopra nella sintesi illustrativa del contenuto motivazionale della sentenza stessa.
I riscontri alle dichiarazioni del CU S. sono ravvisati nelle risultanze acquisite nel corso dell'istruzione dibattimentale e riguardanti il fatto - reato (5 punti individuati nella sentenza di primo grado: pag. 117 ss.); in particolare, il giudice di appello evidenzia i riscontri logici, attinenti soprattutto alla causale della vicenda omicidiaria (pagg. 45 ss).
I riscontri individualizzanti sono indicati nelle dichiarazioni dei collaboranti MA IA US HE, delle quali i giudici di merito sottolineano l'autonomia (le dichiarazioni del IA M. sono addirittura antecedenti alle dichiarazioni del CU S.), ed evidenzialo la natura qualificata delle fonti dalle quali i collaboranti avevano appreso notizie sul reato di e suoi autori (v., in particolare, sentenza di primo grado pagg. 100 e ss. e pag. 128 ss.).
In tal modo rigettato il contenuto principale delle censure dei ricorrenti, le ulteriori specifiche denunce di illogicità e contraddittorietà della motivazione appaiono manifestamente infondate ovvero non consentite nel giudizio di legittimità in quanto riproducono censure già formulate in appello, che hanno trovato puntuale risposta da parte dei giudici di merito e che sono fuori dall'ambito di cognizione di questo giudice legittimità;
esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. In particolare, con riferimento ai motivi di ricorso formulati dal difensore di LU G., occorre osservare:
a) la sentenza impugnata spiega compiutamente che la asserita diversità della versione dei fatti fornita dal CU S. agli inquirenti rispetto a quella offerta in sede dibattimentale trova giustificazione nella circostanza che le prime dichiarazioni furono rese nella veste di dissociato mentre quelle successive nella veste di collaborante e, quindi, più articolate, precise e dettagliate (sent. di appello pag. 28);
b) i giudici di merito chiariscono che le dichiarazioni del CU S. riferiscono modalità esecutive del fatto che potevano essere conosciute solo dai protagonisti della vicenda (sent. di appello pag. 29) e che "le imprecisioni, peraltro, modeste, ravvisabili nel racconto del CU S. possono agevolmente essere attribuite alle difficoltà di focalizzazione del ricordo in dipendenza del lungo lasso di tempo trascorso dai fatti medesimi" (sent. di appello pag. 33); la sentenza impugnata spiega che l'incertezza nelle dichiarazioni del IA F. M. riguardo al ruolo svolto da LU G. non inficia il carattere individualizzante del riscontro costituito dalle dichiarazioni dello stesso IA M. (sent. di appello pagg. 39 ss); i giudici di merito giustificano la mancata indicazione di CU S. da parte di IA M. fra i partecipi all'omicidio in rapporto al racconto parziale ricevuto da altri dal IA M." (sent. di primo grado pag. 131 e sent. di appello pag. 39).
Con riferimento ai motivi di ricorso formulati dal difensore di MA F. M., occorre osservare:
a) La ricostruzione dei fatti di causa operata dal giudice di primo grado (in particolare con riferimento alle armi usate nell'omicidio) è sostanzialmente accolta dal giudice di appello e non si ravvisano contrasti motivazionali i denunciati dal ricorrente (il quale, peraltro, rinvia in modo errato a pagine delle sentenze non corrispondenti, nel testo in atti, alle citazioni difensive), dovendosi, comunque, osservare che le illogicità (concetto nel quale rientrano anche le "contraddittorietà") rilevanti ex art. 606 c.p.c., lett. e), sono solo quelle "manifeste" cioè di spessore tale da inficiare la struttura logica della motivazione (Sez. 2^, 5 maggio 2006, n. 19584, Capri, riv. 233774); le considerazioni espresse dal ricorrente con riferimento alle armi utilizzate nell'omicidio non sono idonee ad evidenziare la denunciata contraddittorietà della motivazione, poiché si basano non su presupposti di fatto, bensì su ricostruzioni valutative del fatto stesso, che non possono essere sottoposte all'apprezzamento di questo giudice di legittimità; la pista alternativa indicata dal collaborante ON SS è stata compiutamente esaminata dai giudici di merito (pagg. 142 ss. della sent. di primo grado e pag. 52 della sent. di appello) e da essi ritenute prive di valore e, pertanto, è escluso qualsiasi diverso apprezzamento da parte di questo giudice di legittimità;
nessun rilievo assume il riferimento ad un atto, informativa della Polizia di Stato del 18 novembre 1992, posto che la novella dell'art.606 c.p.c., comma 1, lett. e), ad opera della L. n. 46 del 2006,
nella parte in cui consente, per la deduzione dei vizi della motivazione, il riferimento anche a specifici atti del processo, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che ha ad oggetto la verifica se il giudice del merito abbia trascurato di prendere in esame fatti decisivi ai fini del giudizio, e quindi fatti che, se convenientemente valutati, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa, e se abbia svolto un concreto apprezzamento delle risultanze processuali, restando pur sempre escluse dall'ambito del controllo di legittimità non soltanto le deduzioni circa l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi di prova, ma anche le incongruenze logiche che non siano assolutamente incompatibili con le conclusioni adottate dal giudice del merito in altri passaggi argomentativi (Sez. 2^, 14 giugno 2006, n. 31980, Brescia, riv. 234930); la divergenza delle dichiarazioni del CU S. rispetto a quelle di MU con riferimento al luogo dell'appuntamento che precedette il delitto è stata presa in considerazione da parte dei giudici di merito e ritenuta attribuibile "a verosimili sovrapposizioni di ricordi" nel racconto del MUTULO e, comunque, tale da non escludere l'attendibilità del CU S. (pagg. 145 ss. sent. di primo grado e pag. 41 della sent. di appello); la denunciata mancanza di verifica delle dichiarazioni indirette è manifestamente infondata alla luce delle ampie argomentazioni sviluppate dai giudici di merito e di cui già si è dato conto. I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati, con la conseguenza della condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. I ricorrenti devono essere condannati, altresì, alla rifusione in solido delle spese processuali sostenute dalle parti civili Unione Regionale Siciliana dei Democratici di Sinistra, Democratici di Sinistra, OS VA, LA DI AL, DI AL SA, ZI DI AL, con unica difesa, nella complessiva somma di Euro 33.750, di cui Euro 3.750,00, per spese oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Condanna, altresì, i ricorrenti alla rifusione in solido delle spese processuali sostenute dalle parti civili Unione Regionale Siciliana dei Democratici di Sinistra, Democratici di Sinistra, OS VA, LA DI AL, DI AL SA, ZI DI AL, con unica difesa, nella complessiva somma di Euro 33.750,00, di cui Euro 3.750,00, per spese oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2008