Sentenza 10 aprile 2006
Massime • 1
In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso di persone nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone è richiesto un contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino la detenzione, l'occultamento e il controllo della droga, assicurando all'altro concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare. (La Corte ha così condiviso la decisione di merito che aveva ritenuto il concorso punibile, e non la mera connivenza invocata dalla difesa, essendo stato accertato che l'imputata - convivente con il detentore della droga- aveva positivamente contribuito alla custodia della sostanza e alla gestione del traffico illecito di spaccio posto in essere dal correo).
Commentario • 1
- 1. La detenzione di sostanze stupefacenti: tra favoreggiamento e responsabilità concorsualeIlenia Vitobello · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/04/2006, n. 21441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21441 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 10/04/2006
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 554
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 001930/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PO RO, N. IL 06/09/1977;
avverso SENTENZA del 11/06/2002 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI Luisa;
udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. IANNELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore Avv. Barone Pierluigi del Foro di Ravenna. MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito di giudizio abbreviato, TI NN e PO RO sono stati ritenuti responsabili, in concorso tra loro, della detenzione continuata a fine di spaccio di cocaina (circa 145 gr.) ed eroina (circa 67 gr.) e di una pistola priva di numero di matricola e condannati il primo alla pena di 4 anni di reclusione e l'equivalente in Euro di L. 30 milioni di multa e la seconda, cui veniva riconosciuta l'attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, coma 5, alla pena di 8 mesi di reclusione e dell'equivalente in Euro di 4 milioni di multa.
Proposto appello da entrambi, il TI rinunciava all'impugnazione e la PO insisteva invece a sostenere la propria estraneità ai contestati reati assumendo che il TI era assuntore di cocaina e che ella pur essendone a conoscenza, non aveva niente a fare con la droga.
La Corte di appello non riteneva possibile ridurre il ruolo della donna alla mera connivenza;
infatti la costante e fidata presenza della donna, convivente del Taglietti, nell'appartamento disseminato di droga, di quant'altro era necessario all'attività di spaccio nonché di una rilevante somma denaro e della pistola, per sè sola costituiva, secondo il giudice di appello, per il TI un rafforzamento del proposito criminoso;
per di più il contributo doveva ritenersi non solo morale, ma anche materiale dal momento che, in assenza del TI, la casa poteva ugualmente essere frequentata dagli acquirenti come testimoniato dalla notizia di reato della squadra mobile che dava atto di un riscontrato "andirivieni" nell'appartamento, atto da considerarsi pienamente utilizzabile essendosi proceduto con rito abbreviato;
e come confermato dalla circostanza che, al momento dell'intervento della polizia, nell'appartamento, insieme alla PO e assente il TI, si trovava un marocchino con precedenti penali anche per droga.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la PO deducendo mancanza e manifesta illogicità di motivazione in relazione alla conferma della condanna di merito nonché in relazione alla conferma del sequestro della autovettura e delle somme di denaro. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. Le censure mosse dalla PO in ordine alla affermazione della sua responsabilità si rivelano infatti infondate, al limite della inammissibilità almeno nella misura in cui dissimulano il tentativo, appunto inammissibile, di ottenere in questa sede una diversa e più favorevole valutazione del materiale processuale ponendo in luce aspetti della vicenda che non sono stati affatto trascurati dal giudice di merito ma bensì considerati non significativi al fine di poter escludere la responsabilità del prevenuto.
Ed invero, è pacifico il principio, ripetutamente espresso da questa Corte, secondo cui la distinzione tra l'ipotesi della convivenza non punibile ed il concorso nel delitto va ravvisata nel fatto che mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso è richiesto un contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino la detenzione, l'occultamento ed il controllo della droga, assicurando all'altro concorrente una certa sicurezza o comunque garantendogli, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare.
Di tali concetti ha fatto corretta applicazione la sentenza impugnata ritenendo - sulla base di precisi elementi indiziari consistenti nella diffusa presenza nell'abitazione di stupefacente, armi e denaro, nel riscontrato andirivieni nell'appartamento anche quando TI non era in casa (come si è detto risultante dalla notizia di reato, utilizzabile nel rito abbreviato) e nella presenza del marocchino al momento dell'avvenuto controllo - l'apporto della convivente, necessariamente esteso non solo al rafforzamento del proposito criminoso ma anche ad un fattivo aiuto nella gestione del traffico.
Che poi alla donna sia stata in primo grado riconosciuta l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, non può portare ad un diverso convincimento trattandosi di valutazione opinabile, come già riconosciuto dalla Corte di appello, ma tuttavia coperta dal giudicato, e che comunque non esclude la ritenuta responsabilità.
Quanto poi alla richiesta di restituzione dell'autovettura, sostiene la ricorrente che non si è tenuto conto del fatto che era in corso il passaggio di proprietà da tale NT AN LA a lei stessa e dunque che non sarebbe stato possibile considerarla - come è stato invece fatto dai giudice dell'appello di proprietà del TI;
macroscopico sarebbe dunque l'errore dei giudici al riguardo che inoltre non hanno accolto la richiesta di assumere testimonianza volta a dimostrare che era in corso il passaggio di proprietà in suo favore;
sostiene inoltre che era lei a gestire l'attività di impresa edile.
Anche questo motivo di ricorso è infondato.
La misura ablatoria che ha colpito l'auto e le somme sottoposte al vincolo del sequestro preventivo è stata disposta con la sentenza di primo grado, anche per questo capo confermata dalla Corte di appello, in applicazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies che è norma speciale, poiché prevede ipotesi particolari di confisca a carico di condannati per taluni delitti tassativamente indicati aventi ad oggetto ogni bene di provenienza non giustificata. La confiscabilità ai sensi della suddetta disposizione speciale si estende anche a cose che non siano il prodotto o il profitto immediatamente individuabile siccome connesso allo specifico episodio imputato ed è diretta ad impedire che comunque il condannato possa trarre un utile dal reato commesso (cfr. sez. II n. 881 del 1999; la confisca può cadere solo su beni che di fatto appartengano al condannato e sui quali egli sia in grado di esercitare una qualificata signoria, anche a prescindere dal formale titolo giuridico e financo dalla stessa materiale detenzione;
e ciò in quanto l'istituto in questione -come già posto in evidenza dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 18 del 1996 - presenta "struttura e presupposti diversi dall'istituto generale previsto dall'art. 240 c.p.", giacché il necessario vincolo di pertinenzialità tra cose e reato, posto a fondamento della confisca "ordinaria", si dissolve totalmente nella particolare ipotesi di confisca prevista dalla norma speciale in discorso, assumendo per quest'ultima risalto non più la correlazione tra un determinato bene ed un certo reato, ma il ben diverso nesso che si stabilisce tra il patrimonio "ingiustificato" e la persona nei confronti della quale sia stata pronunciata condanna o disposta l'applicazione della pena". (Sez. 1^, Sentenza n. 5263 del 25/10/2000 (Cc. 25/09/2000) Rv. 217187). Nel caso di specie, sia il denaro impiegato per l'acquisto dell'auto che le somme confiscate sono state ritenute provento dell'attività di spaccio realizzata in prima persona dal TI, anche se coadiuvato dalla PO, e - a prescindere dalla intestazione formale - di proprietà di quest'ultimo; le contestazioni mosse al riguardo dalla donna con il presente ricorso si appalesano del tutto generiche e manifestamente infondate laddove non tengono conto dei principi che valgono in tema di vendita delle autovetture. Correttamente dunque la Corte di appello ha ritenuto la PO priva di legittimazione a chiedere ed ottenere la revoca della confisca e la restituzione dei beni.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2006