Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/04/2006, n. 21441
CASS
Sentenza 10 aprile 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso di persone nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone è richiesto un contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino la detenzione, l'occultamento e il controllo della droga, assicurando all'altro concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare. (La Corte ha così condiviso la decisione di merito che aveva ritenuto il concorso punibile, e non la mera connivenza invocata dalla difesa, essendo stato accertato che l'imputata - convivente con il detentore della droga- aveva positivamente contribuito alla custodia della sostanza e alla gestione del traffico illecito di spaccio posto in essere dal correo).

Commentario1

  • 1La detenzione di sostanze stupefacenti: tra favoreggiamento e responsabilità concorsuale
    Ilenia Vitobello · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/04/2006, n. 21441
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21441
Data del deposito : 10 aprile 2006

Testo completo