Sentenza 18 febbraio 2010
Massime • 1
In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto, invece, un contributo partecipativo - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito. (Fattispecie nella quale è stata qualificata come concorso nel reato la condotta dell'imputato che aveva aiutato altro soggetto ad innaffiare piante che sapeva essere di sostanza stupefacente).
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2010, n. 14606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14606 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 18/02/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere - N. 375
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 4507/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MM NI N. IL 23/09/1981;
avverso la sentenza n. 505/2008 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 29/09/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA Lina;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SELVAGGI Eugenio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l'Avv. Calvetta Domenico, in sostituzione dell'Avv. Muzzopappa Francesco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza in data 14-11-2007, con la quale il GUP del Tribunale di Vibo Valentia, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato MA NI colpevole del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 44 e, in concorso con IM AN,
dell'illecita detenzione e coltivazione di una piantagione di 200 piante di marijuana, di cui 125 aventi altezza variabile tra m. 1,20 e m. 2 circa, e 75 di altezza compresa tra m. 3 e m. 3,50 e, riconosciute le attenuanti generiche, equivalenti alla contestata recidiva, specifica e infraquinquennale, lo ha condannato, con la diminuente del rito, alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa.
Ricorre lo MA, mediante il suo difensore, denunciando con un unico, articolato motivo, la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
In particolare, nel premettere che l'attività di osservazione posta in essere dalla P.G. ha riguardato solo la zona in cui erano presenti 125 piante di marijuana, il ricorrente sostiene che la condotta posta in essere dall'imputato non è sufficiente ad integrare gli estremi del concorso del reato, in quanto il predetto si è limitato a recarsi sul posto, su invito dell'amico, per vedere la piantagione, e non ha aiutato il IM ne' nel collegare i tubi di gomma ne' nell'innaffiare le piante. Quanto alla seconda piantagione, posta ad oltre 350 metri di distanza dalla prima, non vi è alcun elemento che consenta di ricondurre la sua detenzione agli imputati, in quanto gli operanti non hanno visto questi ultimi su di essa, ma li hanno visti semplicemente inoltrarsi a piedi verso la zona in cui la stessa era ubicata. Il ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe potuto, al più, affermare la responsabilità del prevenuto per il reato di favoreggiamento personale nei confronti del IM, unico responsabile del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73. Si duole, inoltre, del mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, non essendo possibile ipotizzare, in base ai risultati del narcotest, le capacità psicotrope delle piantine rinvenute, il principio attivo e il numero di dosi ricavabili dalle stesse. Censura, infine, la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 114 c.p.. DIRITTO
1) Le censure mosse nel ricorso in esame in ordine all'affermazione di responsabilità del prevenuto sono inammissibili. La Corte di Appello, con motivazione esente da palesi vizi logici e tenendo in debito conto le deduzioni svolte dall'appellante, ha ritenuto certo, alla stregua delle risultanze della relazione di servizio, che entrambi gli imputati sono stati sorpresi dai carabinieri mentre effettuavano operazioni di irrigazione, collegando le tubature e spostandosi da un luogo all'altro delle due piantagioni;
e che entrambi, alla vista dei militari, hanno tentato di darsi alla fuga nella vegetazione, ma sono stati bloccati e tratti in arresto.
Legittimamente, pertanto, il giudice del gravame ha disatteso l'assunto difensivo della semplice connivenza e ritenuto il concorso dello MA nel reato contestato, avendo accertato, con apprezzamento in fatto sottratto al sindacato di questa Corte, che l'imputato ha aiutato il IM ad innaffiare piante che sapeva essere di sostanza stupefacente. Giova rammentare che, in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto, invece, un contributo partecipativo - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito (Cass. Sez. 4, 16- 1-2006 n. 11392; Sez. 4, 10-4-2006 n. 21441). Tale contributo può essere di qualsiasi genere, ed è stato, pertanto, correttamente ravvisato dai giudici di merito nella condotta dell'imputato, il quale, nell'occasione, lungi dal mantenere un atteggiamento meramente passivo, ha arrecato un contributo positivo alle operazioni di innaffiamento, utili per l'accrescimento e lo sviluppo delle piante di marijuana e, quindi, per la loro coltivazione.
L'acclarato concorso del prevenuto nel reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 rende priva di consistenza l'ulteriore deduzione della difesa, volta a sostenere la tesi del mero favoreggiamento ex art. 378 c.p.: ai fini della configurabilità di tale fattispecie delittuosa, infatti, è necessario che l'agente non abbia concorso nel reato principale, come invece è avvenuto nel caso in esame. Ne consegue la palese pretestuosità delle doglianze del ricorrente, il quale, nel negare di aver collaborato nelle operazioni di innaffiamento delle piante e di essersi recato col IM nella piantagione rinvenuta dai Carabinieri dopo l'arresto degli imputati, posta a distanza di circa 350 metri da quella in cui è stato materialmente avvistato, propone sostanziali censure di merito, che mirano ad ottenere una rinnovata valutazione delle emergenze processuali, al fine di pervenire a conclusioni diverse rispetto a quelle poste a base della pronuncia di condanna.
Ma, come è noto, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30-4- 1997 n. 6402). 2) Le censure sollevate in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 sono manifestamente infondate, avendo la Corte di Appello
correttamente escluso l'applicabilità dell'attenuante in parola in considerazione della quantità di piante essiccate (circa 55 kg.), constatata nel verbale in atti, e ai risultati del narcotest effettuato, che escludono che il fatto possa considerarsi di lieve entità.
3) Le deduzioni svolte in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche investono, in realtà, il mancato riconoscimento di tali attenuanti (già concesse con la sentenza di primo grado) in termini di prevalenza rispetto alla recidiva qualificata contestata. Simili doglianze sono inammissibili.
Come è stato puntualizzato da questa Corte, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, infatti, sono censurabili in cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di un mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione dell'equivalenza l'avere ritenuto tale soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass. Sez. 1, 18-03-1994 n. 3232;
Cass. Sez. 1, 26-01-1994 n. 758). Nel caso in esame, i giudici di merito hanno dato conto del corretto esercizio del potere discrezionale loro attribuito in materia dalla legge, esprimendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze di opposto segno in base ad una valutazione complessiva della vicenda, con la quale hanno tenuto conto dell'entità del fatto, delle modalità di commissione e dei precedenti penali dell'imputato.
4) L'impugnata sentenza risulta del tutto immune da censure anche nella parte in cui ha negato all'imputato il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., avendo la Corte di Appello correttamente motivato la sua decisione in base al rilievo che l'attività posta in essere dallo MA non può considerarsi marginale e di minore efficacia causale.
5) Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010