Sentenza 20 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame.
Commentari • 6
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La massima Tra il delitto di riciclaggio e quello di cui all' art. 416 c.p. non vi è alcun rapporto di presupposizione, sicché non opera la clausola di esclusione di cui all' art. 648-bis c.p. , relativa a chi abbia concorso nel reato, con la conseguenza che il partecipe all'associazione per delinquere risponde anche del delitto di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine del sodalizio criminoso. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, diversamente, il delitto di cui all' art. 416-bis c.p. può costituire presupposto del reato di riciclaggio, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti immediatamente riconducibili al sodalizio criminale, …
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Omissione diagnostica Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata in un procedimento penale a carico di un medico pediatra, accusato di aver causato la morte di una paziente di due anni e mezzo che presentava sintomi di occlusione intestinale (in particolare, vomito caffeano). In particolare, al medico viene contestato il reato di omicidio colposo per avere, nonostante fosse informata dagli stessi genitori della bambina (di due anni e mezzo), del rifiuto della stessa di alimentarsi, della sussistenza nella piccola del sintomo del vomito incoercibile, divenuto caffeano, della sua grave disidratazione, omesso di prestare le adeguate cure alla bambina non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2016, n. 42207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42207 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2016 |
Testo completo
42207-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.1120/2016 RIStefania Di Tomassi - Relatore - UP 20/10/2016 Antonella Patrizia Mazzei R.G.N. 52723/2015 GI Fabrizio Mancuso Gaetano Di Giuro NT Minchella ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da LL OS, nato a [...] il [...], IM AR, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 10/07/2015 della CO di assise di appello di Napoli;
letti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, OS Cedrangolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di LL e l'inammissibilità del ricorso di IM;
udito il difensore di LL, avvocato NT Rocco Briganti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso;
udito il difensore di IM, avvocato Teresa Gigliotti in sostituzione dell'avvocato Civita Di RU, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il 1° giugno 2004, in Napoli, fu commesso il duplice omicidio di D'AM PP e di ZO AT, entrambi esponenti del clan camorristico फुर denominato "Stabile", egemone, all'epoca, nel territorio di Chiaiano-RInella dell'hinterland partenopeo. D'AM e ZO furono colpiti da più persone armate, appartenenti al contrapposto clan camorristico denominato "Lo RU", dominante nella zona di Miano-Secondigliano del Comune di Napoli.
Contro
D'AM PP furono esplosi dodici colpi di pistola calibro 9 e quattro colpi di pistola calibro 7,65, mentre lo stesso, a bordo della sua autovettura, armato a sua volta di una pistola calibro 9x19 con matricola abrasa e colpo in canna, scortava l'autoambulanza che trasportava ZO AT dall'ospedale Cardarelli di Napoli ad una clinica privata. Subito dopo l'omicidio di D'AM fu raggiunto ed ucciso ZO, a bordo dell'ambulanza su cui si trovava, seguita e bloccata dai componenti motorizzati del gruppo di fuoco, i quali, aperto il portellone posteriore, esplosero al suo indirizzo nove colpi di pistola calibro 7,65. Per tale duplice omicidio, aggravato dalla premeditazione, dai motivi abietti, dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione dell'attività del clan camorristico Lo RU, e per i delitti connessi (violazione della legge sulle armi, lesione pluriaggravata in danno della moglie di ZO, EL ON RI IA, presente all'interno dell'autoambulanza, ricettazione di uno dei motoveicoli utilizzati dai killers), sono stati celebrati tre processi, di cui il terzo chiamato, oggi, davanti alla CO. Il primo processo, definito con sentenza irrevocabile della CO di assise di Napoli del 15 giugno 2006, parzialmente modificata in appello, ha riconosciuto la responsabilità concorsuale, per entrambi gli omicidi, di Lo RU NT, RA AT e PO GI: i primi due sono stati condannati all'ergastolo (condanna divenuta irrevocabile il 13 marzo 2009) e il terzo, reo confesso, alla pena di ventitré anni e undici mesi di reclusione (condanna irrevocabile il 21 ottobre 2008), concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, diverse da quella prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 convertito in legge n. 203 del 1991; nell'ambito del medesimo processo, in sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di condanna, è stato invece assolto, per non aver commesso il fatto, il quarto imputato ON NT. Il secondo processo, definito con sentenza della CO di assise di appello di Napoli del 14 ottobre 2010, irrevocabile dal 28 febbraio 2011, ha riconosciuto la responsabilità di AL AS, reo confesso, condannato alla pena di anni venticinque di reclusione, con le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, diverse da quella prevista dall'art. 7 cit. Ch. 2 L'attuale terzo processo si fonda sulle dichiarazioni auto ed etero accusatorie di IM AR, già partecipante al clan Lo RU, arrestato il 2 aprile 2009 per detenzione di un'arma da guerra, il quale ha iniziato a collaborare con la giustizia il 26 giugno 2009. Egli ha riferito sugli omicidi di D'AM e ZO a partire dal 31 luglio 2009, dopo l'acquisita irrevocabilità della prima delle due sentenze pertinenti ai medesimi delitti. IM ha reso dichiarazioni divergenti, nella ricostruzione del duplice omicidio, rispetto a quelle che fondano la sentenza di condanna emessa nei confronti di RA AT e Lo RU NT all'esito del primo processo;
le sue dichiarazioni risultano, invece, coerenti con i ruoli svolti dai rei confessi PO GI e AL AS (quest'ultimo condannato nel secondo processo), ai quali si è aggiunto, nel corso del giudizio di appello dell'attuale processo, TO AF, a sua volta reo confesso di aver partecipato all'omicidio di ZO insieme a PO, AL e altro soggetto non coinvolto nei precedenti processi, tale RU FR, che risulta scomparso (probabile vittima della cosiddetta "lupara bianca"). Va subito precisato che la confessione e le chiamate in correità provenienti da IM non escludono la partecipazione al fatto di RA AT e Lo RU NT, ma ne definiscono i ruoli in termini diversi da quelli del giudicato che li riguarda, nell'ambito di una ricostruzione complessiva dell'eclatante azione di sangue conosciuta da IM per avervi personalmente partecipato, mentre i numerosi collaboratori esaminati nei precedenti giudizi (ZZ LO, SS PP, SS LI PA, Lo RU AT, NI IO, RR LE e EL CO IO) avevano reso sul fatto dichiarazioni de relato. Sulla base, dunque, della sopravvenuta collaborazione di IM, è stato instaurato l'attuale terzo processo, svoltosi con rito abbreviato nei confronti delle seguenti persone: TO AF (reo confesso in appello, come detto, e condannato alla pena di venti anni di reclusione con le attenuanti generiche equivalenti, non ricorrente); OT SQ (condannato all'ergastolo in primo grado e assolto in appello con sentenza non impugnata divenuta irrevocabile, avendo la CO ritenuto che la sua chiamata in correità, da parte di IM, fosse rimasta priva di riscontri individualizzanti); LL OS (chiamato in correità, per la prima volta, da IM e condannato all'ergastolo sia in primo sia in secondo grado, attuale ricorrente); lo stesso IM (condannato, con la sola circostanza attenuante di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, alla pena di tredici anni e quattro 3 mesi di reclusione, attuale ricorrente limitatamente al trattamento sanzionatorio). Si è proceduto, invece, separatamente con rito ordinario nei confronti di ZZ LO, AL CO e BO IN, a loro volta coimputati dei fatti in esame a seguito della suddetta collaborazione. IM AR ha attribuito l'esecuzione del duplice omicidio a due gruppi di fuoco: il primo composto da cinque persone a bordo di tre motoveicoli e il secondo da quattro persone a bordo di due motoveicoli. EL primo gruppo facevano parte, secondo il chiamante, lui stesso e Lo RU NT a bordo di una motocicletta Honda Transalp, condotta da IM e di sua proprietà; BO IN e OT SQ a bordo di un secondo motoveicolo, guidato da BO;
LL OS, da solo, conducente di un terzo motoveicolo. EL secondo gruppo facevano parte: AL AS e RU FR a bordo di una Honda Transalp, di proprietà del primo che la guidava;
PO GI e TO AF, a bordo di un'altra motocicletta condotta dal primo e risultata di provenienza furtiva. I due equipaggi, secondo il racconto di IM, partirono insieme da Miano, via Ianfolla, e raggiunsero disarmati la zona dell'ospedale Cardarelli dove erano in attesa altri affiliati, tali L'QU IO ed TO NT, che consegnarono loro le armi. Già qualche giorno prima, esattamente il 18 maggio, i componenti del clan Lo RU avevano cercato di uccidere ZO dell'opposto clan Stabile, senza riuscirvi, ma procurandogli le ferite che lo avevano costretto al ricovero presso l'ospedale Cardarelli. Grazie ad una informazione ricevuta da una persona interna alla struttura ospedaliera, individuata in AL CO, separatamente giudicato come detto- per aver scelto il rito ordinario, i componenti del clan Lo RU avevano saputo del trasferimento di ZO, disposto solo poche ore prima, dall'ospedale Cardarelli presso una clinica privata di San Giorgio a Cremano, e si erano subito mobilitati per ucciderlo. La scorta armata che avrebbe accompagnato ZO nella trasferta esigeva che si provvedesse prima alla eliminazione dei suoi componenti e, senza soluzione di continuità, a quella di ZO a bordo dell'autoambulanza. Da qui la programmata azione con doppia squadra e la destinazione all'uccisione della guardia armata di ZO, costituita nell'occasione dal solo D'AM PP che seguiva l'autoambulanza a bordo di una Fiat Punto, del gruppo più numeroso, composto da persone non conosciute dalla vittima tra cui, 4 secondo il racconto di IM, LL OS, detto o' malommo, viaggiante da solo per coprire le spalle ai designati sparatori: Lo RU e OT, a bordo, rispettivamente, dei motoveicoli condotti dallo stesso IM e da BO. Il primo gruppo entrò in azione dopo il segnale ricevuto da TO AF, facente parte del secondo gruppo ed unico conoscitore di D'AM PP, del quale, con un segno convenzionale, segnalò la presenza ai componenti del primo equipaggio, allontanandosi quindi velocemente a bordo del motoveicolo condotto da PO GI insieme ai componenti della seconda squadra: AL AS e RU FR, quest'ultimo soprannominato OB (da non confondere con il quasi omonimo Lo RU), che erano su un altro motoveicolo, in direzione dell'autoambulanza su cui viaggiava ZO AT seguita dalla Fiat Punto guida da D'AM. Quest'ultimo fu colpito, per primo, mentre usciva dall'area di una stazione di servizio, dove aveva brevemente sostato e prudenzialmente fatto scendere la passeggera (si accerterà che si trattava della cognata di ZO, sorella della moglie di quest'ultimo), poiché si era accorto del passaggio di TO AF del clan avverso e non voleva esporre la trasportata all'intuito pericolo, pronto a raggiungere velocemente ZO. Dopo i primi colpi l'autovettura avanzò di alcuni metri e il suo autista fu attinto da entrambi i lati: quattro proiettili raggiungessero la testa e ne determinarono l'immediata morte;
l'autovettura si arrestò girando su se stessa e scontrandosi con altri veicoli parcheggiati sul lato opposto della carreggiata;
indosso a D'AM fu trovata una pistola calibro 9×19, con matricola abrasa e colpo in canna. Come riferito da IM, nella fase finale dell'agguato, quando l'autovettura della vittima si era già arrestata e il capo di D'AM sporgeva sanguinante dal finestrino, egli notò dallo specchietto retrovisore LL OS avvicinarsi e sparare un altro colpo alla testa della vittima. Nel frattempo il secondo gruppo, come appreso successivamente da IM, aveva raggiunto l'autoambulanza; all'imbocco della tangenziale cittadina ne bloccò la marcia e, aperto il portellone, fu fatto fuoco sul trasportato, ZO, contro il quale furono esplosi almeno nove colpi che ne determinarono la morte immediata e il ferimento della moglie accompagnatrice, EL ON RI IA. Nella fuga PO e TO caddero dalla motocicletta, che rimase sul posto, e, dopo essere entrambi saliti sull'altra motocicletta, guidata da AL, si diressero in tre, a bordo dello stesso mezzo, verso il vicino quartiere denominato "Sanità", dove sapevano che avrebbero ricevuto protezione, loro assicurata dal 5 boss del rione, ZO LO, giudicato separatamente come si è detto;
il passeggero di AL, RU FR (detto BE), si allontanò invece a piedi, lasciando il suo posto ai predetti PO e TO, di cui il primo infortunatosi nella caduta dalla motocicletta, successivamente recuperata dagli inquirenti e risultata di provenienza furtiva. Il racconto di IM sul duplice omicidio incrocia la testimonianza di due agenti della polizia di Stato, CA e OL, testimoni ritenuti decisivi nel primo processo, i quali, nel giorno del fatto, ancora ignari dell'accaduto, incrociarono fortunosamente il motoveicolo su cui viaggiavano i tre fuggitivi e lo seguirono, perdendolo di vista solo per poco tempo, per poi raggiungerlo nel quartiere Sanità. Quivi notarono tre persone, appiedate, nella piazzetta San Severo, le quali volsero loro le spalle e si allontanarono velocemente;
la perlustrazione del posto portò i verbalizzanti nell'officina di RA AT, ubicata nella medesima piazzetta, dove fu trovata la motocicletta dei fuggitivi e furono viste tre persone che i verbalizzanti individuarono come quelle già notate in sella alla motocicletta poco prima inseguita. Tali persone furono riconosciute in RA AT, Lo RU NT e ON NT. I verbalizzanti precisarono, in particolare, che la persona individuata in Lo RU presentava una ferita sanguinante alla bocca che copriva con le mani. Il dato è rilevante nell'attuale processo, perché in contrasto con le dichiarazioni di IM sul ruolo del già giudicato Lo RU NT ed influente sulla posizione di LL OS, imputato del fatto solo a seguito della chiamata in correità di IM. Quest'ultimo ha, infatti, riferito che LL OS prese parte al primo delitto in danno di D'AM e, dopo l'omicidio, fece ritorno insieme agli altri componenti della prima squadra, tra cui Lo RU NT, nella zona di Miano ossia nel luogo da cui il commando era partito, e non nel diverso quartiere Sanità di Napoli;
giunti a Miano, Lo RU NT, in presenza di IM, rimproverò LL per aver sparato l'ultimo colpo con la pistola in sua dotazione senza che fosse necessario, poiché D'AM era stato già colpito a morte, così sporcando e rendendo inutilizzabile l'arma per ulteriori delitti. La presenza di Lo RU a Miano, subito dopo il delitto, risultava contraddetta dal suo riconoscimento nel diverso quartiere Sanità di Napoli, operato, nel medesimo contesto temporale, dai predetti agenti di polizia, OL e CA, testimoni chiave nel primo processo. سامان 6 Profili di contrasto con la rievocazione del fatto offerta da IM, intaccanti la sua generale attendibilità e non solo la specifica chiamata in correità di LL, sono stati ravvisati anche nella narrazione del duplice omicidio proveniente da altri collaboratori di giustizia (i predetti ZZ, i fratelli SS PP ed LI PA, Lo RU AT -zio dell'omonimo condannato NT-, NI, RR e EL CO), tra cui ex camorristi di rango, esaminati nel corso del primo processo, i quali avevano riferito, tutti de relato, quanto da loro appreso circa la dinamica del delitto in termini tali da ricondurre l'azione ad un unico commando, composto da sei (e non da nove) persone, che avrebbe eseguito entrambi gli omicidi, senza peraltro mai indicare tra i componenti di esso la persona di IM. La sentenza della CO di assise di appello di Napoli del 10 luglio 2015, oggetto degli attuali ricorsi di IM (che impugna il solo trattamento sanzionatorio) e di LL (che, invece, deduce la radicale illegittimità della doppia condanna subita nel giudizio di merito), risolve, innanzitutto, in senso favorevole al chiamante, IM, il tema della sua attendibilità intrinseca dichiaratamente privilegiando rispetto ad una impostazione soggettivistica, definita astratta, un approccio metodologico oggettivo e aderente alle risultanze di generica che dimostrerebbe, sul piano storico e logico, la maggiore affidabilità della ricostruzione del duplice omicidio offerta da IM rispetto a quella sostenuta nella prima sentenza sui medesimi fatti, emessa, come detto, dalla CO di assise di Napoli il 15 giugno 2006 e divenuta irrevocabile nei confronti di RA AT e Lo RU NT, entrambi condannati all'ergastolo. Non esistono, invece, profili di contrasto della ricostruzione offerta dal collaboratore con quella sostenuta nella sentenza, parimenti irrevocabile, emessa dalla CO di assise di appello di Napoli il 14 ottobre 2010, nel secondo processo per gli stessi fatti, a carico del solo AL AS, reo confesso. La CO territoriale, nella decisione del 10 luglio 2015 oggetto dell'attuale giudizio, insieme alla spontaneità della collaborazione di IM (non contraddetta dalla paura di essere ucciso dai suoi stessi sodali, come accaduto ad altri componenti del clan Lo RU, tra cui lo scomparso RU FR, ritenuto vittima della cosiddetta lupara bianca) ed alla originalità del suo contenuto auto ed etero accusatorio (posto che IM non era, neppure, sospettato di partecipazione al duplice omicidio e ha offerto una ricostruzione degli autori e specialmente dei ruoli svolti nell'azione omicida divergente dalle testimonianze dei verbalizzanti, CA e OL, e, in parte, da quelle dei precedenti chiamanti de relato, rivelando così la sua piena autonomia), sottolinea, con specifico riguardo alle relazioni tra IM ed il chiamato in 7 correità, LL, la non rilevanza della riconosciuta tensione tra i due a causa dal mancato pagamento di un orologio acquistato dal primo presso un negozio gestito da persona vicina al secondo, e, soprattutto, esalta la maggiore aderenza della descrizione della complessa azione criminale, resa dal collaboratore, ai dati di generica (specialmente balistici) e ai canoni della logica. E' balisticamente certo, come sottolinea la sentenza, che spararono quattro armi: tre
contro
D'AM ed una sola
contro
ZO. Le tre armi usate
contro
D'AM furono due pistole calibro 9x19 che esplosero dodici colpi ed una pistola 7,65 che esplose quattro colpi;
l'unica arma che sparò
contro
ZO fu una pistola 7,65 diversa da quella utilizzata
contro
D'AM ed esplose, come detto, almeno nove colpi. Se ne deduce, secondo la sentenza impugnata, che due e distinte furono le squadre di morte e che la prima fu composta da almeno cinque o sei persone, poiché tre furono gli sparatori con altrettante armi, sicché, escludendo i conducenti dei motoveicoli, concentrati nel governo dei rispettivi mezzi, è logico ritenere, secondo la CO di merito, che i mezzi utilizzati dagli aggressori nel primo omicidio fossero stati almeno tre, proprio come riferito da IM. Altri due motoveicoli con quattro persone furono poi impegnati nell'agguato
contro
ZO, come avvalorato dal rinvenimento di entrambi i mezzi: uno abbandonato sulla strada dopo la caduta dalla motocicletta di conducente e passeggero, a sparatoria ultimata, e l'altro individuato in quello ricoverato nell'officina di RA nel quartiere Sanità: il primo recante l'impronta digitale di PO GI, già condannato con sentenza irrevocabile, come si è detto, all'esito del primo processo;
il secondo di proprietà di AL AS, a sua volta definitivamente condannato nel secondo processo, sul quale furono rilevate tracce biologiche dello stesso AL, estratte da un paio di guanti rinvenuti all'interno del motociclo e risultati anche positivi al test dello stub. Non solo la balistica, dunque, risulta coerente col numero di mezzi e di soggetti mobilitati nell'esecuzione del duplice omicidio, come riferiti da IM, ma anche la logica milita, secondo la sentenza d'appello, a favore della versione resa dal collaboratore. Un agguato complesso, come quello in esame, effettuato su strada in pieno giorno, nel popoloso quartiere napoletano di Capodimonte, in danno di persona trasportata a bordo di autoambulanza, richiedeva un'organizzazione che, seppure velocemente predisposta dato il breve tempo a disposizione tra la decisione del trasporto assistito e l'intervento attuato a seguito della "soffiata" ricevuta, doveva essere accurata per evitare di mancare per la seconda volta la vittima 8 сри designata nella persona di un esponente di rilievo del clan avverso, quale era ZO AT. Coerente con la complessità dell'azione su due fronti, dovendo essere prima neutralizzata la scorta armata del boss e, quindi, attaccato quest'ultimo sull'ambulanza, fu dunque la predisposizione di due gruppi di fuoco, di cui ragionevolmente, secondo la sentenza impugnata avallante la credibilità di IM, fu potenziato quello destinato ad attaccare gli uomini o l'uomo della scorta, certamente armati e in grado quindi di rispondere al fuoco. L'intervento di LL, armato, a bordo da solo di un terzo motoveicolo, in aggiunta ai due guidati da altrettanti conducenti che trasportavano i designati sparatori, era giustificato, ad avviso della CO territoriale, dalla più articolata distribuzione di compiti funzionale alla buona riuscita del primo agguato che postulava anche un eventuale intervento armato di copertura, assicurato appunto da LL, ove gli uomini o l'uomo di scorta al boss, certamente armati o armato, avessero o avesse reagito e messo in difficoltà gli attentatori. E ciò spiega, secondo il Giudice di appello, il disappunto espresso da Lo RU, alla presenza di IM, nei confronti di LL ad agguato ultimato, quando i componenti della prima squadra si ritrovarono a Miano e Lo RU rimproverò LL per aver sparato senza che ve ne fosse la necessità. Indipendentemente dai colpi effettivamente esplosi da LL con la pistola 7,65 che, in realtà, furono più di uno (certamente quattro come da rilievi balistici), resta salva, secondo il giudizio della CO di merito, la ragione del rimprovero di Lo RU a LL per aver sporcato inutilmente l'arma; e tanto sia ritenendo che Lo RU avesse percepito, nella concitazione dell'azione, solo l'ultimo colpo esploso da LL contro la vittima, sia ammettendo la sua consapevolezza che i colpi erano stati più numerosi, essendo state utilizzate anche le altre due armi, calibro 9x19, che avevano esploso ben dodici colpi contro la stessa vittima. La CO di assise di appello sottolinea che la versione di IM, con riguardo al ruolo svolto da LL e alla "ramanzina" di Lo RU nei suoi confronti, non solo è intrinsecamente attendibile, ma trova puntuali riscontri individualizzanti nelle dichiarazioni dei collaboratori Lo RU AT e EL CO IO. Nell'ambito di una analitica disamina delle dichiarazioni dei numerosi collaboratori, ex camorristi, sentiti nel primo processo, la CO di merito mette in rilievo, quanto alla conferma della partecipazione di LL all'azione criminale, le dichiarazioni dei predetti Lo RU e EL CO: il primo zio di Lo RU NT e TO AF, nonché suocero di PO GI;
il secondo compagno di detenzione di LL dopo alcuni anni dal fatto. 9 Lo RU AT, persona dotata di indubbio carisma criminale anche in ragione dell'età matura e contrario alle azioni violente poste in essere dai suoi nipoti, aveva appreso, sia pure a grandi linee, modalità e autori del delitto proprio dai congiunti e, in particolare, era stato destinatario della confidenza dell'omonimo nipote, NT, circa l'improvvido uso della pistola da parte di LL che aveva inutilmente "sporcato" l'arma. A sua volta EL CO, erede del disgregato clan "SS", in contatto con LL, nel frattempo divenuto membro influente del clan "Lo RU", aveva appreso dallo stesso LL, alcuni anni dopo gli omicidi di D'AM e ZO, la sua partecipazione ad essi e anche la coltivata intenzione di uccidere IM, non attuata per la collaborazione intrapresa da quest'ultimo. In sintesi, la versione di IM con riguardo alla ricostruzione dei fatti nel loro insieme e al concreto contributo ad essi dato da LL deve ritenersi, secondo la CO di assise di appello, non solo intrinsecamente attendibile, ma anche estrinsecamente confermata con riguardo sia agli elementi di generica, sia alla specifica partecipazione al fatto di LL, come da riscontri individualizzanti discendenti dalle dichiarazioni di altri chiamanti, tra i quali i predetti Lo RU AT e EL CO, portatori di conoscenze del tutto autonome da quelle di IM. Da qui il rigetto dell'appello proposto e la conferma della condanna di LL all'ergastolo per i plurimi reati ascrittigli, senza isolamento diurno stante il rito abbreviato. In merito all'appello di IM, pertinente al solo trattamento sanzionatorio, la CO di assise ha escluso la ricorrenza di altri elementi, in aggiunta alla efficace collaborazione prestata, già determinante l'applicazione dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, idonei al riconoscimento delle richieste attenuanti generiche;
ha però ritenuto che fosse equo, alla luce dei parametri indicati nell'art. 133 cod. pen., ridurre la pena da sedici anni di reclusione (inflitta in primo grado) a tredici anni e quattro mesi, al netto della diminuzione per il rito abbreviato.
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia LL, sia IM tramite i rispettivi difensori.
3. OS LL ha presentato due atti di ricorso tramite gli avvocati IO Aricò e NT Rocco Briganti.
3.1. L'avvocato Aricò, con unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., denuncia testualmente "violazione di legge e manifesta 10 illogicità e falsa applicazione della legge, in relazione all'art. 192, comma 3, e 238 (e 238 bis, n.d.r.) cod. proc. pen.". Premette, in diritto, che il processo pone il tema della corretta applicazione delle norme in materia di valutazione della chiamata in correità e del contenuto di precedenti giudicati pertinenti ai medesimi fatti, tra i quali annovera non solo la sentenza irrevocabile del 15 giugno 2006 (confermata in appello il 29 aprile 2008), all'esito del primo processo, ma anche l'ordinanza del tribunale del riesame di annullamento della misura cautelare della custodia in carcere applicata a LL nell'attuale processo, sulla base delle dichiarazioni accusatorie di IM, già ritenute inattendibili nel giudizio cautelare. L'ordinanza di annullamento della misura cautelare era divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per cassazione del pubblico ministero, giusta sentenza in cui il giudice di legittimità aveva espressamente apprezzato come "logico e coerente" il "metodo di esame e di valutazione degli apporti indiziari" da parte del tribunale del riesame, esaltante le contraddizioni tra la versione dell'ultimo chiamante, IM, e quelle rese dai testimoni (verbalizzanti) e dai collaboratori esaminati nel precedente processo. Secondo il ricorrente, la CO di assise di appello di Napoli non ha operato un'accurata ricognizione di attendibilità intrinseca del chiamante, IM, in particolare omettendo di motivare e, comunque, illogicamente svalutando il precedente rapporto conflittuale tra IM e LL, a causa del quale essi erano addirittura venuti alle mani. Tale contrasto, generatore di astio e discredito della caratura camorristica di IM da parte di LL, aveva trovato conferma nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, TO Ciro, illogicamente svalutate dalla CO. Ulteriore e non meno rilevante elemento ignorato dalla CO, in contrasto con la doverosa valutazione di attendibilità intrinseca del chiamante in correità, è indicato dal ricorrente nelle dichiarazioni dello stesso IM in merito alla negatagli disponibilità di un'arma, per la sua difesa personale, da parte di LL, divenuto capo del clan "Lo RU" dopo il duplice omicidio di D'AM e ZO. La paura di IM di essere ucciso, indicata dalla CO territoriale come ragione determinante la sua collaborazione, discendeva proprio dal comportamento dell'attuale ricorrente, con la conseguenza che non avrebbe dovuto essere ignorata la doppia ragione di rancore di IM nei confronti di LL, sia per il suddetto contrasto interpersonale (taciuto dal collaboratore), sia soprattutto per l'attribuzione allo stesso LL della paventata decisione di 11 eliminare colui dal quale sarebbe stato, per la prima volta, accusato di aver partecipato al duplice omicidio di D'AM e ZO. Alla luce dei predetti elementi, illogicamente trascurati dalla CO, la valutazione di intrinseca attendibilità soggettiva di IM avrebbe dovuto concludersi negativamente con riguardo alle accuse mosse nei confronti di LL, e tanto basterebbe per l'annullamento della sentenza impugnata. Sempre illogicamente e su basi meramente congetturali la sentenza impugnata aveva risolto i seguenti contrasti tra i contenuti dichiarativi di IM e gli accertamenti consacrati nella precedente sentenza irrevocabile, emessa nei confronti di RA, Lo RU e PO: a) numero di esecutori dei due omicidi, indicato in sei persone appartenenti ad un'unica squadra nella prima sentenza, e riferito invece dal collaboratore come composto da nove persone operanti in due distinte squadre;
b) presenza di Lo RU NT nel gruppo che uccise ZO e, dopo il delitto, raggiunse il quartiere Sanità, secondo la sentenza irrevocabile che si fonda sulla testimonianza degli agenti di polizia, OL e CA, e indicata partecipazione invece di Lo RU NT all'omicidio di D'AM con successivo rientro a Miano, zona diversa e distante dalla Sanità, dove, secondo le dichiarazioni di IM, si sarebbe verificato l'alterco tra lo stesso Lo RU e LL, accusato dal primo di aver sparato inutilmente
contro
D'AM, "sporcando" l'arma; c) numero di colpi attribuito a LL secondo le dichiarazioni del collaboratore, quale ha parlato di un unico ed ultimo colpo che sarebbe stato esploso da LL alla testa di D'AM, meritandogli il rimprovero successivo di Lo RU che, a sua volta, avrebbe contestato a LL l'esplosione di un solo colpo, mentre gli accertamenti balistici indicano in quattro il numero dei proiettili provenienti dalla pistola calibro 7,65, che, secondo la versione di IM, era impugnata da LL. Tutte le predette antinomie sarebbero state superate dalla CO territoriale sulla base di ragionamenti puramente congetturali e meramente presuntivi, non rispettosi delle oggettive risultanze istruttorie, nello sforzo di attribuire comunque attendibilità alla versione del collaboratore. Il ricorrente esamina, nel prosieguo, il tema della rilevanza dei precedenti giudicati ex art. 238-bis cod. proc. pen. e dei riscontri estrinseci della chiamata in correità. Denuncia, innanzitutto, la violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. per avere la CO di merito ignorato il contenuto, pur oggetto di devoluzione nel giudizio di appello, del giudicato cautelare a seguito della sentenza della CO di cassazione che aveva respinto il ricorso avverso la decisione in data 11 (rectius: 13) dicembre 2012 del Tribunale del riesame di annullamento dell'ordinanza di 12 custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di LL sulla base della chiamata in correità di IM, e ciò sebbene la scelta del giudizio abbreviato da parte di LL avesse consegnato al giudice della cognizione lo stesso materiale valutato dal giudice della misura cautelare, ponendosi la valutazione del primo in aperto e non giustificato contrasto con quella del secondo;
in particolare sarebbe stata elusa la chiara indicazione metodologica contenuta nella sentenza di legittimità circa il doveroso raffronto tra il contenuto della sopravvenuta collaborazione di IM e le prove già formate ed utilizzate nei precedenti processi definiti con sentenze irrevocabili. L'ultimo tema affrontato nel ricorso dell'avvocato Aricò riguarda la denunciata violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in punto di pretesi riscontri estrinseci individualizzanti della chiamata in correità di LL da parte di IM. Come si è detto, essi sono stati individuati dalla CO di merito nelle propalazioni de relato di Lo RU AT e EL CO IO. Nell'esame di tali apporti la CO di merito si è posta, secondo il ricorrente, in aperto quanto insanabile contrasto con la corretta interpretazione della chiamata de relato, non asseverata dalla fonte primaria, violando i canoni ermeneutici fissati nella sentenza di questa CO, sezioni unite, n. 20804 del 29/11/2012. La CO territoriale aveva eluso l'esame del cosiddetto "evento narrazione", comprendente le circostanze concrete di tempo e di luogo in cui il dichiarante de relato aveva appreso i fatti riferitigli dalla fonte di riferimento, e la natura dei rapporti tra gli interlocutori, tale da giustificare le confidenze ricevute, con successiva verifica di attendibilità intrinseca ed estrinseca del propalante de relato. La sentenza impugnata si sarebbe limitata a considerare la possibilità che Lo RU AT avesse appreso dai nipoti, TO e Lo RU NT, la partecipazione di LL al delitto e, analogamente, avrebbe solo genericamente riconosciuto i rapporti tra LL e EL CO, nell'ambito dei quali il primo, secondo la versione del secondo, gli aveva riferito la sua partecipazione al duplice omicidio di ZO e D'AM. Sulla base delle predette censure, il difensore di LL ha dunque concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
4. Analoghi, seppure più analiticamente esposti, sono i vizi denunciati nel ricorso a firma dell'avvocato NT Rocco Briganti, nell'interesse di OS 13 of LL, sotto il titolo di violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e di mancanza e illogicità della motivazione. Il ricorso muove dalla premessa della non conformità del percorso motivazionale delle due sentenze di merito, pur nella identità della soluzione decisoria, avendo la CO di assise di appello dichiaratamente proceduto ad una nuova e personale analisi del racconto del collaboratore, IM, sulla base di argomentazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle già espresse dal Giudice dell'udienza preliminare nella prima sentenza. La novità delle argomentazioni addotte dal giudice di appello a sostegno della decisione rende necessaria, secondo il ricorrente, una dettagliata critica della sentenza impugnata che investe, nel diffuso ricorso, quasi tutti i temi esaminati dalla CO territoriale, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
4.1. Il ricorrente denuncia, innanzitutto, la genericità, l'illogicità e la contraddittorietà del giudizio di credibilità intrinseca di IM con argomenti in gran parte analoghi a quelli espressi nel ricorso dell'avvocato Aricò.
4.2. Sono inoltre valorizzati, a sostegno dell'illegittimità del ragionamento decisorio, i seguenti elementi: il contrasto tra le propalazioni di IM e le altre dichiarazioni sul medesimo fatto e, segnatamente, quelle utilizzate nelle sentenze irrevocabili che hanno preceduto la decisione attuale circa la composizione del commando omicida per numero di persone e mezzi utilizzati;
l'assenza di riscontri sul diverso numero degli esecutori degli omicidi e sul loro frazionamento in due distinti gruppi, come riferito da IM;
il procedere del ragionamento della CO di assise di appello sulla base di doppie presunzioni e mere congetture (come quella secondo cui i conducenti delle motociclette non avrebbero sparato), del tutto avulse dalle emergenze obiettive, e l'incompatibilità logica con la sostenuta partecipazione di LL al delitto come sparatore, sebbene fosse da solo sul motoveicolo.
4.3. Il ricorrente deduce, in particolare, il vizio di motivazione sul ruolo di copertura che avrebbe assunto LL nella spedizione omicidiaria e l'illogico svilimento della tesi difensiva circa l'insuperabile contrasto tra il singolo colpo attribuito a LL e gli accertamenti balistici sui quattro colpi esplosi dalla pistola 7,65 in suo possesso nel medesimo contesto, secondo la versione del collaboratore;
la carenza assoluta di motivazione sulla inattendibilità della dichiarazione di IM di aver visto LL sparare tramite lo specchietto retrovisore del motoveicolo da lui condotto;
l'ulteriore tautologia motivazionale con riguardo al preteso rimprovero di Lo RU NT a LL post delictum, dal quale la CO territoriale, violando il divieto di doppia presunzione, ricava la 14 conferma del ruolo e della funzione di copertura assegnata al ricorrente e da questi violata, sparando sulla vittima senza necessità; l'illogicità dell'argomentazione secondo la quale Lo RU NT aveva avuto cognizione o era convinto che un unico colpo fosse stato sparato da LL, con ulteriore violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; la circolarità del riscontro logico delle dichiarazioni del collaboratore, ravvisato nel rilievo che LL ben poteva assommare nella sua persona le mansioni di autista e di sparatore, come si legge in sentenza;
l'illogicità delle argomentazioni con le quali sono state ritenute attendibili le dichiarazioni di IM relative alle fasi esecutive dell'agguato; il travisamento degli elementi di prova segnalati nei motivi di gravame circa le incongruenze intercorrenti tra le dichiarazioni di IM e le risultanze già acquisite nei precedenti processi sulla fase esecutiva dell'omicidio di D'AM.
4.4. Specifica censura attiene alla manifesta illogicità e apparenza della motivazione sul contrasto tra quanto riferito da IM con riferimento al rimprovero che LL avrebbe subito, in Miano, da parte di Lo RU NT, e la presenza di quest'ultimo, nello stesso contesto temporale, nel rione Sanità di Napoli, secondo le testimonianze dei verbalizzanti, OL e CA, sulle quali si fonda la sentenza, già irrevocabile, emessa nel primo processo.
4.5. Ulteriore denuncia riguarda l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione per aver ritenuto la sussistenza di convergenti dichiarazioni sulla partecipazione di LL al delitto, e la violazione del canone di giudizio che impone la condanna solo quando la prova della responsabilità superi ogni ragionevole dubbio. Il ricorrente censura, in particolare, la sentenza impugnata per le seguenti ragioni: illogicità della rilevanza attribuita alle dichiarazioni di IM nel giudizio di responsabilità di LL;
illogico superamento dei contrasti tra le dichiarazioni di IM e quelle di ZZ LO (quest'ultimo, come altri collaboratori, aveva indicato Lo RU NT presente, dopo gli omicidi, insieme a PO e a TO, nel quartiere Sanità e non a Miano); illogica affermazione di convergenza delle dichiarazioni di IM con quelle rese dai collaboratori, SS PP, SS LI PA e IN AT;
apoditticità del giudizio circa la credibilità di quest'ultimo valutata come minore rispetto a quella di altro collaboratore, ZZ LO, e contraddittorietà dell'affermazione secondo la quale IN confermerebbe la partecipazione di LL al duplice omicidio;
illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo alle dichiarazioni del collaboratore, Lo RU AT, assunte come riscontro della chiamata in correità di LL da parte di IM, nonostante 15 palesi divergenze sulla dislocazione post delictum degli informatori di Lo RU AT (il genero PO e l'omonimo nipote, NT, indicati, in contrasto con la versione di IM, come presenti rispettivamente in Miano e nel rione Sanità); illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento al giudizio di attendibilità di EL CO IO ed alla ritenuta convergenza delle sue dichiarazioni con quelle di IM sul duplice omicidio.
4.6. L'ultima censura riguarda l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il difensore di LL ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
5. OS LL ha personalmente proposto, il 2 settembre 2016, motivi aggiunti ai quali però ha rinunciato con dichiarazione resa l'8 settembre 2016 ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. Nella medesima data dell'8 settembre u.s. il ricorrente ha, però, riproposto i medesimi motivi aggiunti ai quali aveva dichiarato di rinunciare, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e per vizio della motivazione, con denuncia di errori nella valutazione delle posizioni di Lo RU NT, IM AR, Lo RU AT e EL CO IO, in termini analoghi a quelli sostenuti dal suo difensore, avvocato Briganti.
6. Il ricorso di IM AR è stato proposto dal difensore, avvocato Civita Di RU, e denuncia tre motivi attinenti esclusivamente all'entità del trattamento sanzionatorio.
6.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione per mancanza e contraddittorietà in relazione all'applicazione, in misura largamente inferiore al massimo, dell'attenuante ex art. 8 d.l. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, nonostante l'eccezionale contributo prestato da IM alla piena ricostruzione dei complessi fatti oggetto di giudizio, con il chiarimento della posizione di RA AT, il quale non partecipò alla sparatoria, e lo smascheramento degli errati riconoscimenti operati dai verbalizzanti nelle persone di Lo RU NT, RA AT e ON NT, indicati come fuggitivi a bordo del motoveicolo che aveva trovato riparo nel garage di RA, nel rione Sanità. La CO di merito avrebbe ignorato tutti gli specifici motivi addotti dalla difesa per reclamare l'applicazione della massima 16 riduzione di pena consentita dal riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale, di cui al predetto art. 8. 6.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in relazione all'eccessivo aumento per la continuazione pari ad anni cinque (per il concorso nel secondo omicidio) e a mesi dodici (complessivamente) per gli ulteriori reati in materia di armi, lesioni e ricettazione della motocicletta di provenienza delittuosa, abbandonata nel corso del secondo agguato, donde la complessiva pena di anni venti, ridotta di un terzo ad anni tredici e mesi quattro. Anche gli eccessivi aumenti per i delitti satelliti, denunciati nei motivi di appello, sarebbero stati ignorati nella sentenza impugnata.
6.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia il vizio di motivazione con riguardo alla negata concessione delle attenuanti generiche, sussistendo elementi favorevoli ulteriori rispetto alla prestata collaborazione con la giustizia, come la resipiscenza dimostrata da IM autoaccusatosi di gravissimi delitti per i quali non era mai stato neppure indagato, a dimostrazione di una seria e definitiva presa di distanza dal contesto criminale di pregressa appartenenza e di un "profondissimo mutamento di personalità", pur rappresentato dal difensore ma illegittimamente ignorato dalla CO nella rideterminazione della pena. Il difensore di IM ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto dai difensori di LL è infondato, quello presentato dal difensore di IM è inammissibile.
1. Entrambi i difensori di LL, avvocati Aricò e Briganti, denunciano la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., e il vizio di motivazione nella valutazione della chiamata in correità di IM;
l'avvocato Aricò, in particolare, deduce anche la violazione degli artt. 238 e 238 bis cod. proc. pen. I ricorsi dei predetti difensori possono, pertanto, essere esaminati unitariamente. Due premesse in diritto si impongono.
1.1. La prima concerne l'erronea qualificazione in termini di violazione di legge della pretesa inosservanza od erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in tema di valutazione della prova. Tale disposizione non è, infatti, assimilabile ad una norma di diritto penale o ad altra norma giuridica di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge 17 cp- penale, come indicato nell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., integrando piuttosto una norma processuale non stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ai sensi del predetto art. 606, comma 1, lett. c), giacché l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. non è in tal modo sanzionata (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159; Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248); ne consegue che la dedotta violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. rileva solo come vizio di motivazione nei limiti indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame;
con la precisazione che il concetto di mancanza di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione od errore che concernano l'analisi di determinati, specifici elementi probatori, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212053); e con l'ulteriore annotazione di inammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione che censurano l'erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. sulla base di argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, senza denunciare uno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153). A tali parametri si atterrà la disamina che segue nell'analisi delle censure, tutte sostanzialmente motivazionali, sollevate dai difensori di OS LL, al di là della errata qualificazione data dai ricorrenti ai motivi proposti.
1.2. La seconda premessa concerne la dedotta inosservanza degli artt. 238 e 238 bis cod. proc. pen., anch'essa erroneamente indicata come violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., senza che sia stata denunciata l'utilizzazione di prove acquisite e di sentenze emesse in altri processi contro i divieti di legge, riconducibile peraltro al diverso caso di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. c) [e non b)]. In proposito, entrambi i difensori di LL deducono in realtà il vizio di motivazione della sentenza impugnata, poiché la positiva valutazione di attendibilità della chiamata in correità di LL, da parte di IM, si porrebbe in insanabile contrasto con precedente sentenza irrevocabile sugli 18 stessi fatti (la citata decisione della CO di assise di Napoli del 15 giugno 2006 di condanna all'ergastolo di Lo RU NT e RA AT, contenente una ricostruzione del duplice omicidio diversa da quella riferita dal collaboratore), e anche con il giudicato cautelare -incidentale a questo stesso procedimento- di annullamento della prima ordinanza di custodia in carcere emessa il 14 novembre 2012 nei confronti di LL sulla base delle dichiarazioni accusatorie di IM (si tratta della suddetta ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli in data 13 dicembre 2012, divenuta definitiva il 20 giugno 2013 a seguito della dichiarata inammissibilità del ricorso proposto dal pubblico ministero). Va subito rilevato che i provvedimenti cautelari, ancorché definitivi, non rientrano nel novero degli atti processuali previsti dagli artt. 238 e 238 bis cod. proc. pen., e neppure sono sussumibili nella generale categoria dei documenti disciplinati nel capo VII del titolo II del libro III del codice di procedura penale, con la conseguenza che essi, in ragione della loro intrinseca provvisorietà, non possono essere assunti, come preteso nel ricorso del difensore Aricò, quale termine di raffronto per apprezzare la tenuta logica della motivazione della sentenza che definisce il giudizio. Il richiamato art. 238 bis cod. proc. pen. attribuisce rilevanza, ai fini della prova del fatto in esse accertato, solo alle sentenze divenute irrevocabili, che, tuttavia, devono essere valutate a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, dello stesso codice;
con la conseguente esclusione, per il giudice del procedimento in cui sono acquisite, di alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti da esse accertati e, tanto meno, dei giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della loro motivazione;
il giudice procedente conserva integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 1, n. 11140 de! 15/12/2015, dep. 2016, Daccò, Rv. 266338; Sez. 1, n. 12595 del 16/11/1998, Hass, Rv. 211768), come da espressa disposizione normativa che non attribuisce alla sentenza divenuta irrevocabile efficacia vincolante, dovendo essere liberamente apprezzata dal giudice insieme agli altri elementi di prova (Sez. 1, n. 4704 del 08/01/2014, Adamo, Rv. 259414; Sez. 3, n. 8823 del 13/01/2009, Cafarella, Rv. 242767). Ne discende la legittimità del percorso argomentativo seguito nell'attuale processo, ispirato a dialettico e critico confronto con le valutazioni espresse nella prima sentenza irrevocabile sui medesimi delitti fino a contraddirne gli esiti decisori sulla base di elementi sopravvenuti adeguatamente e coerentemente vagliati, come si dirà. 19 1.3. Tanto premesso, il nodo cruciale del presente processo affrontato nei ricorsi di entrambi i difensori dell'imputato LL è, come detto, squisitamente motivazionale e attiene alla sufficienza, coerenza e logicità della motivazione dei giudici di merito e, segnatamente, della CO di assise di appello di Napoli, laddove ha ritenuto la ricostruzione della complessa vicenda delittuosa del 1° giugno 2004, offerta da IM dopo cinque anni dalla commissione dei fatti, più credibile ed estrinsecamente avvalorata, sul piano generico e specifico, rispetto a quella diversamente accertata nella predetta sentenza irrevocabile del 15 giugno 2006 emessa dalla stessa CO di assise partenopea prima della collaborazione di IM, intrapresa il 26 giugno 2009. Secondo entrambi i difensori ricorrenti, la sentenza della CO territoriale avrebbe risolto il contrasto tra i contenuti del precedente giudicato e quelli della versione resa da IM sui medesimi fatti con argomentazioni manifestamente illogiche e contraddittorie e, prima ancora, attribuendo al chiamante IM una attendibilità non giustificata dalle emergenze probatorie. La critica è infondata. Come anticipato in narrativa, la contrapposizione tra la rievocazione del collaboratore e quanto accertato nella sentenza irrevocabile della CO di assise investe sia la dinamica sia gli autori dei fatti delittuosi, con implicazioni di indubbia rilevanza, posto che IM, in contrasto con le prove assunte nel primo processo, tra cui le testimonianze di due agenti della polizia di Stato, OL e CA, ha sottratto dalla scena dell'omicidio di ZO AT, Lo RU NT e RA AT, già condannati all'ergastolo per tale specifico delitto, e ha indicato, invece, come partecipi alla spedizione omicida, sia pure come esecutori materiali dell'altro omicidio, quello in danno di D'AM PP, se stesso e OS LL, entrambi mai prima neppure indagati per la vicenda criminosa in esame. Nel dirimere la complessa vicenda la CO territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dai difensori di LL, si è astenuta da una ingiustificata ed acritica adesione alla versione di IM, assumendo come dichiarato canone di giudizio sia dell'intrinseca credibilità di chiamante e chiamata in correità, sia degli elementi ad essa esterni, un metro rigorosamente oggettivo nell'inesausto confronto tra il dichiarato del collaboratore e tutte e ciascuna delle acquisizioni probatorie raccolte nel precedente giudizio ed entrate nell'attuale processo trattato secondo il rito abbreviato, tra cui anche le dichiarazioni di numerosi chiamanti in reità, tutti "de relato" sui medesimi fatti, ragionevolmente ritenuti meno attendibili di IM, reo confesso del plurimo agguato omicida, al quale ha materialmente partecipato. 20 ch Sul tema della credibilità intrinseca del chiamante, da cui ha preso avvio la densa motivazione della sentenza impugnata, la CO di merito non si è appagata di valutazioni meramente soggettive, ma, in armonia con la più recente giurisprudenza di legittimità, ha correttamente instaurato uno stretto legame tra l'attendibilità del dichiarante e quella del dichiarato, secondo un percorso valutativo non segnato da passaggi rigidamente separati, «in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145). In particolare, nelle pagine da 22 a 39 della sentenza impugnata cui si rinvia, è stata condotta una completa e coerente disamina unitaria dell'attendibilità di AR IM senza eludere alcuna delle articolate censure difensive sul tema, ma puntualmente replicando a ciascuna di esse. Parimenti rigorosa sul piano storico e logico è stata l'analisi delle dichiarazioni di IM messe a confronto con gli altri elementi di prova, analisi complicata dalla stratificazione di decisioni che sono intervenute sui medesimi fatti, sia prima sia in concomitanza con la collaborazione prestata da IM. In tale verifica la CO territoriale ha proceduto con estremo rigore e cura, valorizzando le ritenute conferme storiche e logiche della versione del collaboratore e, nel contempo, facendosi carico del pur emerso contrasto di essa con la ricostruzione operata, in particolare, nel primo giudicato. Tale contrasto investe il numero di persone e di mezzi coinvolti nei due omicidi, ma anche la presenza o meno di Lo RU NT tra gli esecutori dell'omicidio di ZO AT nell'autoambulanza, all'imbocco della tangenziale cittadina, con successivo spostamento nel quartiere Sanità di Napoli, dove fu riconosciuto dai verbalizzanti, OL e CA, testimoni principali nel primo processo;
mentre, secondo il racconto di IM, Lo RU era tra gli esecutori dell'omicidio della guardia armata di ZO, D'AM PP, commesso pochi minuti prima sulla strada, in viale Colli Aminei di Napoli, e successivamente si spostò con gli altri killers, tra i quali lo stesso IM, in Miano, dove proprio Lo RU fece una ramanzina a LL per aver inutilmente sparato. Distinguendo, per chiarezza espositiva il tema di prova generica da quello di prova specifica, il collegio non ravvisa, nella sentenza impugnata, manifeste illogicità o contraddittorietà motivazionali e, tanto meno, carenze argomentative nella preferenza accordata alla dinamica del fatto come ricostruita da IM. سامان 2122 1 Ampia e coerente ragione è data nelle pagine 30-40 della sentenza in esame con riguardo alla ritenuta attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni del collaboratore circa il numero delle squadre coinvolte nel duplice omicidio e sulla loro composizione. Furono impiegate due squadre, di cui la prima composta da almeno cinque persone impegnate nell'omicidio di D'AM a bordo di tre motociclette, come confermato dai rilievi balistici indicanti tre armi utilizzate nell'azione, e la seconda composta da altre quattro persone impegnate nell'omicidio di ZO, a bordo di due motociclette, entrambe rinvenute, una abbandonata sul luogo dell'agguato e l'altra ricoverata nell'officina di RA AT nel quartiere Sanità. Le censure difensive al riguardo sono meramente confutative e reiterative di rilievi critici già sollevati, ai quali la CO di assise di appello ha dato esauriente e completa risposta, risultando, pertanto, in parte qua, inammissibili anche per la tendenza dei ricorrenti ad atomizzare gli elementi di prova sottraendoli ad una visione critica unitaria, correttamente operata invece dalla CO territoriale con equilibrata integrazione degli elementi dichiarativi con quelli logici. Passando al più delicato tema di prova specifica, la sentenza impugnata non oblitera, come anticipato, il vistoso contrasto tra la presenza di Lo RU NT al quartiere Sanità e immediatamente prima nella squadra che assalì l'ambulanza su cui viaggiava ZO, data per certa dai verbalizzanti, OL e CA, nel primo processo, e la presenza invece dello stesso Lo RU nella squadra che soppresse D'AM, guardia armata di ZO, riparando, dopo il delitto, nel vicino comune di Miano. La CO territoriale motiva ampiamente il ritenuto errore in cui sarebbero incorsi i verbalizzanti nel riferito riconoscimento di Lo RU nel quartiere Sanità (c.f.r., in particolare, le pagine 48-52), attribuendo ad esso connotazione colposa contro la falsità della loro testimonianza ravvisata dal primo giudice, con disposta trasmissione degli atti al pubblico ministero per le determinazioni di competenza;
ma, al di là di alcune forzature motivazionali per attenuare la posizione dei verbalizzanti, quel che viene valorizzato nella sentenza impugnata è un dato oltremodo eloquente. La pretesa presenza di Lo RU nella squadra che eseguì l'omicidio di ZO e subito dopo raggiunse il quartiere Sanità, oltre ad essere smentita da IM, è in contrasto con le confessioni di partecipazione al medesimo delitto rese da PO GI già nel primo processo (quello definito con sentenza divenuta irrevocabile nei suoi confronti il 21 ottobre 2008); da AL AS, conducente e proprietario del motoveicolo con tre persone a bordo, incrociato e inseguito dagli agenti, OL e CA, subito dopo l'omicidio di ZO, fino al quartiere Sanità (come concorrente nel medesimo 22 delitto AL è già stato condannato con la ricordata sentenza del 14 ottobre 2010 irrevocabile il 28 febbraio 2011); e, per ultimo, da TO AF nel giudizio di appello dell'attuale processo con spontanee dichiarazioni rese nell'udienza del 16 giugno 2015. Quest'ultimo non solo ha confessato la sua partecipazione all'esecuzione dell'omicidio di ZO, ma ha indicato anche gli altri esecutori nelle persone dei predetti PO e AL, cui ha aggiunto RU FR, detto BE, persona successivamente scomparsa, escludendo, a sua volta, Lo RU NT dal novero degli esecutori del delitto che raggiunsero il quartiere Sanità (c.f.r. pag. 42 della sentenza impugnata). Tali confessioni sono corroborate, come sottolineato dalla CO territoriale, dagli esiti delle prove tecniche che hanno accertato la presenza delle impronte di PO sulla motocicletta abbandonata subito dopo il delitto e risultata di provenienza furtiva, dalla quale caddero lo stesso PO (conducente) e l'altro occupante del mezzo, TO AF (trasportato e sparatore), e dall'esito positivo dello stub nonché dall'appartenenza a AL delle tracce biologiche rilevate sull'altra motocicletta, a bordo della quale si allontanarono l'infortunatosi PO insieme a TO e allo stesso AL, quest'ultimo proprietario e conducente del motoveicolo, incrociato e inseguito dai verbalizzanti e rinvenuto nell'officina di RA nel quartiere Sanità. Dei componenti la squadra dei sicari di ZO il solo RU FR, già trasportato sul motoveicolo di AL, si allontanò a piedi. La versione di IM, dunque, circa la mancata presenza di Lo RU tra gli autori materiali dell'omicidio di ZO ha trovato specifico riscontro nei predetti elementi e, in particolare, nelle dichiarazioni di TO. Va aggiunto che i riconoscimenti, da parte degli agenti OL e CA, delle persone viste nel quartiere Sanità subito dopo il delitto e ritenute coincidenti con i tre occupanti il motociclo inseguito, riguardarono, oltre a Lo RU NT, RA AT e ON NT. Essi risultano contraddetti non solo dalle dichiarazioni di LL e TO, di cui si è detto, ma anche dall'assoluzione definitiva di ON nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti nel primo processo, mentre nei riguardi di RA risulta instaurato il giudizio di revisione della subita condanna all'ergastolo per l'omicidio di ZO. Verificata intrinsecamente ed estrinsecamente l'attendibilità della versione di IM con riguardo a dinamica ed esecutori dell'omicidio di ZO, la rievocazione del coevo omicidio di D'AM da parte della diversa squadra composta, secondo la versione del collaboratore, dallo stesso IM, da Lo RU NT e dall'attuale ricorrente, LL OS, insieme a BO 23 IN e OT SQ, oltre ad essere riscontrata sul piano generico dai dati balistici e logici diffusamente richiamati nella sentenza d'appello (c.f.r. le già ricordate pagg. 30-40), è stata oggetto di rigorosa verifica estrinseca individualizzante nei confronti di LL, imputato per la prima volta degli omicidi di D'AM e ZO nel presente processo. Con motivazione adeguata e coerente, che si sottrae alle censure difensive al limite della inammissibilità, la CO territoriale ha osservato che la chiamata in correità di LL, da parte di IM, ha trovato conferma nelle dichiarazioni di Lo RU AT, zio di Lo RU NT e di TO AF, oltre che suocero di PO GI, personaggio apicale all'epoca del clan Lo RU, in contrapposizione al clan Stabile di appartenenza delle vittime. Lo RU AT, in particolare, ha riportato la descrizione del delitto a lui fatta dai nipoti e, segnatamente, da Lo RU NT, il quale ebbe a riferirgli il particolare (coincidente con quello rievocato da IM) del rimprovero da lui rivolto a LL, subito dopo l'omicidio, per avere quest'ultimo inutilmente sparato
contro
D'AM, rendendo l'arma inutilizzabile per altre imprese criminose (c.f.r. pagg. 89-92 della sentenza impugnata comprendenti anche la verifica dell'attendibilità intrinseca del chiamante, congiunto autorevole del chiamato); e, in effetti, D'AM fu attinto dai colpi di due diverse pistole calibro 9x19 e da quattro proiettili esplosi da una terza pistola calibro 7,65, per un numero di sparatori (stante l'implausibilità logica di una stessa persona utilizzante più armi) pari a tre, individuati da IM nello stesso Lo RU NT, da lui trasportato;
in OT SQ, trasportato da BO IN;
e nell'attuale ricorrente, LL, cui era stato assegnato un ruolo di copertura a bordo di un terzo motoveicolo, ruolo che non prevedeva l'uso dell'arma se non in caso di emergenza (il commando, infatti, ignorava da quante persone fosse composta la scorta armata di ZO, limitata, nell'occasione, ad una sola persona per la repentinità della decisione di trasferire l'infermo dall'ospedale pubblico in una clinica privata;
tale decisione, oggetto di tempestiva "soffiata" al gruppo Lo RU, determinò subito la sua mobilitazione, in grande forza, per colpire ZO, esponente del contrapposto gruppo Stabile e ritenuto bersaglio irrinunciabile, già vittima pochi giorni prima di un attentato da parte dello stesso clan Lo RU, nel quale aveva riportato le ferite per cui era stato ricoverato). Nel valorizzare lo specifico riscontro costituito dalle dichiarazioni di Lo RU AT, cui si aggiungono le dichiarazioni parimenti de relato di altro collaboratore, EL CO IO, già appartenente al clan Savarese del rione Sanità, circa la confidenza a lui fatta dallo stesso LL, a distanza di circa 24 cinque anni dai fatti, di aver partecipato al fatto delittuoso in esame e di aver progettato l'uccisione di IM, resa impossibile dal suo pentimento (v. pagg. 96-98 della sentenza), la CO territoriale compie minuziosa verifica di tutte le altre fonti dichiarative de relato, nelle convergenze e divergenze reciproche e rispetto alle propalazioni di IM (c.f.r. pagg. 74-88 della sentenza impugnata), motivando in modo puntuale e coerente l'attendibilità anche estrinseca del narrato del collaboratore, corroborato, come detto, nella chiamata in correità di LL, dalle dichiarazioni di Lo RU AT e EL CO IO;
non altrettanto confortato, invece, da riscontri individualizzanti nella chiamata in correità di OT SQ, uscito infatti assolto dal giudizio di appello per non aver commesso il fatto, in forza della medesima sentenza qui impugnata, ad ulteriore dimostrazione del rigore col quale la CO partenopea ha valutato le dichiarazioni di IM, senza acritica e preconcetta adesione ad esse, secondo l'infondata denuncia dei difensori di LL. Preme qui ribadire che tutte e ciascuna delle minuziose obiezioni difensive alla credibilità del racconto di IM e della sua chiamata in correità di LL sono state puntualmente esaminate dalla CO territoriale con motivazione adeguata e coerente, esente da alcuna patologia rilevante in questa sede. In particolare, diffusa trattazione è stata dedicata al tema dell'unico colpo che avrebbe esploso LL senza necessità, contravvenendo al suo ruolo di guardaspalle dei killers e per il quale fu rimproverato da Lo RU NT subito dopo il fatto, mentre sul teatro dell'agguato a D'AM furono trovati quattro bossoli dell'arma, una pistola calibro 7,65, attribuita a LL (c.f.r. la diffusa trattazione del tema, non incrinante l'attendibilità della circostanza riferita dal collaboratore e confermata da Lo RU AT, nelle pagg. 55-56 e 61-63, 69-70, 89-90 della sentenza impugnata); così come ampio esame, esente da illogicità e contraddittorietà, è stato dedicato al tema della posizione assunta dall'autovettura guidata da D'AM, dopo i primi spari che lo colsero in uscita da una stazione di servizio dove, avendo fiutato il pericolo, D'AM aveva fatto una brevissima sosta per far scendere la sua passeggera (si accerterà corrispondere alla cognata di ZO), e, ancora, alla plausibilità dell'ultimo colpo alla testa di D'AM, già sporgente sanguinante dal finestrino, inferto da LL, il quale fu notato dal chiamante, IM, attraverso lo specchietto retrovisore del motoveicolo condotto dallo stesso collaboratore con a bordo Lo RU NT (c.f.r. pagg. 56-60 della sentenza de qua). La trattazione finora svolta, con i richiami testuali operati, esaurisce le censure motivazionali in tema di ricostruzione generica dei fatti e di partecipazione di LL ad essi, proposte da entrambi i suoi difensori e 25 Ch riportate nella prima parte di questa sentenza, ai paragrafi numeri 3, 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. e 4.5., dovendo intendersi assorbito nella unitaria valutazione correttamente operata dalla CO territoriale ogni altro specifico rilievo motivazionale già sollevato in appello e inammissibilmente riproposto in questa sede, salve le censure già esaminate e ritenute infondate, come sopra.
1.4. Resta l'ultimo motivo (sopra indicato sub 4.6.) proposto dall'avvocato Briganti in tema di trattamento sanzionatorio riservato a LL, col quale si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione per il negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Esso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile a fronte della precisa e coerente motivazione della sentenza impugnata in punto di assenza delle condizioni per il riconoscimento a LL delle invocate attenuanti e, comunque, per una riduzione della pena applicata, tenuto conto dell'estrema gravità dei fatti e dell'elevata intensità del dolo (v. pag. 112 della decisione). In conclusione, alla luce delle osservazioni che precedono, risultando correttamente motivata ritenuta attendibilità della chiamata in correità di LL, da parte di IM, e puntualmente e coerentemente condotta la sua verifica esterna, sul piano generico e specifico, con giustificato trattamento sanzionatorio di massimo rigore, il ricorso dei suoi difensori, affidato a due atti distinti, si rivela complessivamente infondato e deve essere respinto, con la conseguente condanna di LL al pagamento delle spese processuali.
2. Passando all'esame del ricorso proposto dal difensore di IM, esso, come anticipato, investe il solo trattamento sanzionatorio ed è inammissibile perché deduce motivi non consentiti attinenti al merito della valutazione sulla pena operata dalla CO di assise di appello con motivazione corretta, completa e coerente;
e, comunque, denuncia vizi motivazionali manifestamente inesistenti.
2.1. Il primo motivo tende a sindacare, attraverso la denuncia di un preteso vizio di motivazione, la mancata applicazione della massima riduzione di pena per la riconosciuta attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, ponendo in risalto l'importanza della collaborazione prestata da IM. In proposito, va ricordato che la CO territoriale ha già disposto una riduzione della pena rispetto a quella inflitta dal primo giudice, irrogando, per il primo omicidio in danno di D'AM (capo a), la pena base di quattordici anni prossima al minimo edittale di dodici anni, giustificandola proprio con la valenza dell'importante contributo apportato da IM, non ritenuto tuttavia 26 r meritevole della massima riduzione secondo una valutazione di puro merito non censurabile nel giudizio di legittimità (c.f.r. pag. 111 della sentenza).
2.2. Il secondo motivo lamenta, sempre attraverso la denuncia di un preteso vizio motivazionale, l'eccessiva entità degli aumenti disposti per i reati in continuazione, determinati in anni cinque per il secondo omicidio di ZO (capo b), in mesi sei per le lesioni pluriaggravate inferte a EL ON RI IA, moglie di ZO che era con lui sull'autoambulanza assalita (capo c), in tre mesi per le violazioni in materia di armi (capo d) e ancora in tre mesi per il delitto di ricettazione (capo e). Si tratta di aumenti contenuti in relazione alla sottolineata, in sentenza, estrema gravità dei fatti, i quali esprimono la ponderata discrezionalità del giudice nella quantificazione della pena e, come tali, sfuggono al sindacato di legittimità.
2.3. Il terzo motivo propone, attraverso un ulteriore preteso vizio di motivazione, una critica alla sentenza d'appello per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in aggiunta a quella ad effetto speciale pertinente alla collaborazione prestata, mostrando di ignorare la perspicua e diffusa motivazione negativa resa, sul punto, dalla CO territoriale. Nelle pagine 106-108 è, infatti, spiegato che il riconoscimento delle attenuanti generiche non può esaurirsi nella ulteriore valorizzazione del contributo dato dal chiamante per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli autori di essi, risolvendosi in una sorta di duplicazione della riduzione di pena già prevista dall'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, cit.; e si precisa che, in aggiunta al positivo contributo prestato non può accreditarsi a IM una condizione di resipiscenza idonea a giustificare le invocate attenuanti, poiché la sua collaborazione è stata mossa soprattutto dall'esigenza di tutelare la propria incolumità personale, dopo la scomparsa di alcuni membri del clan Stabile, tra i quali il predetto RU FR coesecutore dell'omicidio di ZO, e il declassamento subito dallo stesso IM ad opera di LL, nuovo leader del gruppo, il quale gli aveva negato la disponibilità di un'arma per la difesa personale (c.f.r. pagg. 107 e 26-29 della decisione sui rapporti tra i due imputati). Ineccepibile appare, dunque, la motivazione della sentenza impugnata nella negazione delle attenuanti generiche a IM, in sintonia con la giurisprudenza di legittimità secondo cui: «Gli elementi posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (cosiddetta attenuante della "dissociazione attuosa"), non possono essere utilizzati una 27 seconda volta per giustificare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche» (Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv. 258136; Sez. 5, n. 34574 del 13/07/2010, RU, Rv. 248176; Sez. 1, n. 14527 del 03/02/2006, Cariolo, Rv. 233938). Ne discende la manifesta infondatezza del dedotto vizio motivazionale con riguardo alla negazione delle attenuanti generiche. In conclusione, il ricorso di IM deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (CO Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in euro millecinquecento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di LL OS e dichiara inammissibile il ricorso di IM AR. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e il IM al versamento altresì della somma di millecinquecento euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 20/10/2016. Il presidente Il consigliere estensore Antonella Patrizia Mazzei RIStefania Di Tomassi Antonettop mun DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 SET 2017 E R CANCELLIERE P U S Pietro D eo O E N D * 28