Sentenza 22 settembre 2015
Massime • 1
In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, integra la connivenza non punibile una condotta meramente passiva, consistente nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse sufficiente per configurare il concorso nella detenzione di sostanza stupefacente l'accertamento di un rapporto di coabitazione nell'appartamento in cui la droga era custodita, non ravvisando a carico del convivente alcun obbligo giuridico di impedire l'evento ex art. 40 cod. pen.).
Commentari • 8
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E' connivenza non punibile solo una condotta meramente passiva, consistente nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso suddetto nel caso in cui si offra un consapevole apporto, anche solo ideale, all'altrui condotta criminosa, in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente. Corte di Cassazione sez I, ud. 11 luglio 2023 (dep. 9 ottobre 2023), n. 45194 Ritenuto in fatto Con ordinanza 8 febbraio 2023 il G.i.p. del Tribunale di Torino applicava a C.S. e U.V. la misura cautelare della custodia in carcere, relativamente al reato di tentato …
Leggi di più… - 4. Tribunale di Nola - 982/21 - GM Raffaele Muzzica - Stupefacenti - CondannaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 febbraio 2022
Tribunale Nola, 05/05/2021, (ud. 05/05/2021, dep. 05/05/2021), n.982 Giudice: Raffaele Muzzica Reato: 73 comma 5, D.P.R. 309/1990 Esito: Condanna (anni due e mesi due di reclusione ed euro 2000,00 di multa - anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 3000,00 di multa) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Sezione Penale il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Raffaele Muzzica, alla pubblica udienza del 5/5/2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA (con redazione contestuale dei motivi) nei confronti di: 1) (...), nato a (...) il (...), residente in (...), elettivamente …
Leggi di più… - 5. Integra il concorso nel reato di furto la condotta della moglie che, alla guida dell’autovettura, accompagna il marito a rubareErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 27 aprile 2021
Cass., Sez. V,11 dicembre 2020, n. 5212 È esclusa la configurabilità di una connivenza non punibile quando la presenza del concorrente nel luogo è necessaria o utile alla commissione del fatto tipico, non solo per mera compagnia, integrando il contributo concorsuale sotto il profilo materiale (la moglie guidava l'autovettura attraverso cui il marito, privo di patente, si spostava per commettere una serie di furti; ed era inequivocabile la consapevolezza del contributo apportato per l'osservazione preventiva dei luoghi e delle persone, per la presenza durante le spedizioni predatorie, per l'occultamento dei proventi nei luoghi disponibili anche al partecipe), oltre che sotto il profilo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2015, n. 41055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41055 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2015 |
Testo completo
41 0 5 5 / 15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE ACR 3137 Composta da Sent. n. sez. Claudia Squassoni U.P. 22/09/2015 Presidente -- Renato Grillo R.G.N. 42298/201 Elisabetta Rosi Gastone Andreazza - Relatore - Andrea Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da : AP BL, n. a Valona (Albania) il 21/03/1979; HD NA, n. in Russia il 25/11/1982; avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna in data 07/02/2014; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale C. Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi;
udito il Difensore di fiducia di HD NA, Avv. B. Salernitano, che ha chiesto l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1.AP BL e HD NA hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna di conferma della sentenza del Tribunale di Bologna di condanna rispettivamente per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla cessione di cocaina in quantità non accertate (capo 16) e per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione al concorso nella detenzione per conto terzi di cocaina (capo 23).
2. Con un unico motivo AP lamenta la nullità assoluta del decreto di latitanza e di tutti gli atti successivi essendo egli stato privato della possibilità di nominare, se non in appello, un difensore di fiducia, di partecipare alle udienze ed accedere ai riti alternativi. In particolare sarebbero state effettuate le ricerche di rito unicamente presso quella che sarebbe stata l'ultima residenza in Italia, e precisamente a Perugia, quando invece egli era già emigrato altrove nel 2007, mentre nessuna ricerca è stata svolta in Albania, paese di origine. Inoltre mancherebbe il necessario presupposto della sottrazione volontaria alla custodia cautelare essendo stato il provvedimento restrittivo emesso dopo almeno un anno dalla propria emigrazione, versandosi invece in mera situazione di irreperibilità non volontaria. :
3. Con un primo motivo HD NA lamenta la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità fondata sulla disponibilità dell'appartamento in cui sarebbe stata detenuta la cocaina, ivi mai rinvenuta, tanto più essendo emerso che, in quel medesimo periodo (agosto 2006 marzo 2007), ella si era trasferita presso l'abitazione della sorella per un grave incidente occorso al marito. Né gli elementi probatori desunti da condotte del cugino TN potrebbero essere a lei ricondotte.
3.1. Con un secondo motivo la ricorrente lamenta difetto di motivazione in ordine alla attribuibilità di una specifica utenza telefonica, a lei ricondotta unicamente sulla base del riconoscimento vocale della p.g. nonostante risultasse intestata ad altra donna e mai risultassero elementi indicativi di tale attribuzione;
lamenta quindi la mancata assunzione di una perizia fonica e ribadisce la mancanza di qualunque elemento di prova in ordine alle accuse rivoltele, neppure la collaboratrice di giustizia TI IA avendo mai riferito alcunché sul suo conto.
3.2. Con un terzo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 114 cp contestando il mancato riconoscimento dell'attenuante ivi prevista. Infatti, ove i fatti contestati fossero stati veri, la ricorrente avrebbe comunque unicamente messo a disposizione di terzi il proprio appartamento. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso di AP BL è inammissibile attesa la indeducibilità in questa sede della nullità lamentata. Questa Corte ha infatti più volte enunciato che le nullità derivanti dall'erronea F dichiarazione di latitanza sono a carattere generale, ma non assolute;
sicché, da un lato, ed in via pregiudiziale, la doglianza si appalesa inammissibile atteso che la stessa non è stata dedotta a suo tempo, dal difensore di fiducia nominato, con l'atto di appello, e, dall'altro, in ogni caso, la natura di nullità a regime intermedio dell'eventuale erronea dichiarazione di latitanza per irritualità o incompletezza delle ricerche determina la necessità che la stessa venga dedotta prima della pronuncia della sentenza di primo grado (tra le altre, Sez. 6, n. 10957 del 24/02/2015, Benmimoun, Rv. 252634; Sez. 6, n. 53599 del 10/12/2014, dep. 23/12/2014, Rv. 261872); nella specie, non risulta in alcun modo che detta nullità sia stata dedotta prima della pronuncia della sentenza del Tribunale di Bologna.
5. Quanto al ricorso di HD NA, è infondato il secondo motivo, in realtà di carattere logicamente pregiudiziale rispetto al primo, con cui, invocandosi la necessità di espletamento di una perizia fonica, si lamenta l'immotivata riconducibilità all'imputata della utenza telefonica (nella sentenza impugnata identificata con il numero 3889308848) intestata a terzi ed attraverso la quale sono intervenute le conversazioni che dimostrerebbero in tesi accusatoria la presenza della donna nell'appartamento ove era detenuto lo stupefacente e il suo ruolo collaterale di supporto a TN Vitaliy, posto che a ciò si sarebbe pervenuti mediante il mero riconoscimento vocale degli agenti di p.g. operanti. Sennonché, dalla sentenza impugnata si deduce che la Corte territoriale ha in realtà sottolineato, a conferma di tale riconoscimento, il significativo elemento dato, nella telefonata del 23/2/2007 intercorsa con HI AY, dall'espresso riferimento alla presenza in casa di "Carmine", ovvero proprio del marito della HD (Cappa Carmine), quale ragione dell'impossibilità per la donna di uscire in quel momento;
e del resto, sempre nella sentenza, a dimostrazione che la donna presente in casa e conversante al telefono, era proprio la HD, si sottolinea in termini logici, e dunque insindacabili in questa sede, il riferimento della interlocutrice all'intenzione di acquistare un'autovettura di piccola cilindrata, circostanza poi successivamente effettivamente posta in essere proprio dalla HD. 3 5.1. Appare invece fondato il primo motivo di ricorso con cui si contestano le argomentazioni dei giudici della Corte territoriale in ordine alla ritenuta sussistenza del contestato concorso. La sentenza impugnata ha affermato che il concorso dell'imputata nella condotta di detenzione, nell'appartamento di via Gramsci 341 in Modena, dello stupefacente da parte di TN, che ivi abitava, per conto del gruppo criminale gestito da LL e HI, sarebbe disceso dalla disponibilità dell'appartamento stesso, condotto, a quanto pare di comprendere, dalla donna in locazione, a nulla rilevando che la stessa fosse assente in alcuni periodi e a nulla rilevando che nello stesso immobile non sia mai stata rinvenuta droga posto che la presenza di questa è emersa dal contenuto delle intercettazioni operate. Va però ricordato che questa Corte ha più volte affermato che colui che coabiti con il soggetto autore di attività di "spaccio" di sostanze stupefacenti ne risponde a titolo di concorso ove abbia quanto meno agevolato la detenzione della sostanza, consentendone l'occultamento, mentre non ne risponde se si sia limitato a conoscere di tale attività (Sez. 3, n. 9842 del 10/12/2008, Gentiluomini, Rv. 242996). E' necessario, quindi, un contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa mentre la semplice conoscenza o anche l'adesione morale, l'assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale (Sez. 4, n. 3924 del 05/02/1998, Brescia, Rv. 210638; cfr. anche Sez. 6, n.11383 del 20/10/1994, Bonaffini, Rv. 199634). Deve quindi, in altri termini, essere escluso il concorso del convivente ex art. 110 c.p. in ipotesi di semplice comportamento negativo di quest'ultimo che si limiti ad assistere passivamente alla perpetrazione del reato e non ne impedisca od ostacoli in vario modo la esecuzione, dato che non sussiste in tale caso un obbligo giuridico di impedire : l'evento ex art. 40 c.p. giacché il solo comportamento omissivo di mancata opposizione alla detenzione in casa di droga da parte di altri non costituisce segno univoco di partecipazione morale. Di contro, per la configurazione del concorso, è sufficiente la partecipazione all'altrui attività criminosa con la volontà di adesione, che può manifestarsi in forme agevolative della detenzione, consistente nella consapevolezza di apportare un contributo causale alla condotta altrui già in atto, assicurando all'agente una certa sicurezza ovvero garantendo, anche implicitamente, una collaborazione in caso di bisogno, in modo da consolidare la consapevolezza nell'altro di poter contare su una propria attiva collaborazione (cfr., con riferimento al concorso del coniuge, Sez. 6, n. : 9986 del 20/05/1998, Costantino, Rv. 211587). 4 Ciò posto, nella specie, come appena detto, la Corte appare essersi limitata a far discendere una condotta di concorso materiale nella detenzione dello stupefacente dalla mera circostanza della disponibilità dell'appartamento ove lo stupefacente era detenuto e ove abitava anche TN, ovvero il "gestore" del traffico illecito;
ma tale solo elemento, specie in assenza di specificazioni (che la sentenza non opera in alcun modo) circa il fatto che l'uso dell'immobile da parte di TN sia stato consentito dalla donna dopo che questa già aveva avuto conoscenza della illecita attività e dunque proprio in vista della detenzione dello stupefacente e senza che nulla si dica su quali fossero le modalità di custodia, all'interno del locale, dello stupefacente e degli strumenti di confezionamento e taglio, non appare di per sé qualificante, alla luce dei principi richiamati, nel senso dell' individuazione di una condotta di concorso e non di sola connivenza, di per sé, come già detto, penalmente lecita. Né la sentenza ha spiegato perché gli spezzoni di frasi attribuibili alla donna conversante al telefono sarebbero eventualmente significative di una condotta di agevolazione nella detenzione della sostanza e non invece di una semplice conoscenza di una altrui sia pure illecita attività.
6. La sentenza impugnata va, in definitiva, annullata limitatamente all'imputata HD dovendo invece il ricorso di AP BL essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla sentenza impugnata per l'imputata HD NA con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna: Dichiara inammissibile il ricorso di AP BL e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2015 Il Consigliere extensore Il Presidente Gastone Andreazza DEPOSITATA IN CANCELLERIA Claudia Squassoni IL 13 OTT 2015 5IL CANCELLIERE E T R Luana O C