Sentenza 22 dicembre 2009
Massime • 1
Per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati.
Commentario • 1
- 1. Mancato rilascio delle intercettazioni, diritto di difesa violato (Cass. 38409/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/2009, n. 4967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4967 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 22/12/2009
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI IO - Consigliere - N. 3517
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 37704/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO AN, N. IL 31/01/1950;
avverso l'ordinanza n. 255/2009 TRIB. LIBERTÀ di CAGLIARI, del 14/08/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AN SILVESTRI;
sentite le conclusioni del PG Dott. GALATI IO, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14.8.2009, il Tribunale di Cagliari, costituito a norma dell'art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame proposta da LI IO e, per l'effetto, confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 20.7.2009 dal GIP presso lo stesso tribunale per il reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e per vari episodi di cessione di sostanza stupefacente. Premesso che erano state ammesse dall'indagato le contestate condotte di spaccio, il tribunale rilevava che il numero degli episodi compiuti, la quantità e qualità della droga trattata, i rapporti con altri membri dell'associazione e il periodo delle attività criminose dall'aprile al giugno 2006 integrano la condizione della gravità indiziaria in ordine alla partecipazione al sodalizio quale promotore ed organizzatore con il ruolo di fornitore di sostanza stupefacente. Infine, il tribunale riconosceva esistenti le esigenze cautelari, aggiungendo che nella specie doveva trovare applicazione la presunzione stabilita dal terzo comma dell'art. 275 c.p.p.. Il difensore dell'indagato proponeva ricorso per Cassazione denunciando la nullità dell'ordinanza per violazione di legge nonché per contraddittorietà e per manifesta illogicità della motivazione, sull'assunto che era stata affermata l'esistenza del vincolo associativo sulla scorta di elementi e di circostanze ininfluenti e non significativi, sicché, tenuto anche conto della brevità del periodo considerato, dovevano considerarsi assenti gli elementi costitutivi del reato associativo e doveva ritenersi del tutto carente la dimostrazione dell'esistenza della struttura associativa finalizzata al narcotraffico. Decisivi difetti motivazionali venivano segnalati quanto all'attribuzione del ruolo di organizzatore e di promotore dell'associazione nonché alla sussistenza delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che i motivi di ricorso investono esclusivamente la partecipazione dell'indagato, con il ruolo di promotore e di organizzatore, all'associazione finalizzata al narcotraffico e non anche le singole cessioni di droga contestate ai capi 16), 17), 18), 19), 21) e 28), l'impugnazione proposta dal LI risulta priva di giuridico fondamento e deve essere, pertanto, rigettata. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che l'elemento essenziale della fattispecie di reato prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 è costituito dall'accordo associativo che crea un vincolo stabile a causa della consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale;
ne deriva la secondarietà degli elementi organizzativi che si pongono a substrato del sodalizio, elementi la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano che l'accordo può dirsi seriamente contratto, nel senso cioè che l'assoluta mancanza di un supporto strumentale priva il delitto del requisito dell'offensività: tanto sta pure a significare che, sotto un profilo ontologico, è sufficiente un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni, e che la ricerca dei tratti organizzativi non è diretta a dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi del reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici, l'esistenza di quell'accordo fra tre o più persone diretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo di per sè si concreta (Cass., Sez. 1, 18 febbraio 2009, Urio, rv. 242897; Sez. 6, 25 settembre 1998, Villani, rv. 211743). Per la configurabilità della fattispecie delittuosa in esame occorre, cioè, che sia operante un'organizzazione criminale, connotata dalla peculiare finalità del commercio di sostanze stupefacenti, alla cui base è identificabile un accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati - parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti della stessa specie, preordinati alla cessione o al traffico di droga, con la particolarità che per la configurazione del reato associativo non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, col contributo dei singoli associati (Cass., Sez. 1, 22 dicembre 1997, Nobile ed altri;
Sez. 6, 12 maggio 1995, Mauriello;
Sez. 1, 31 maggio 1995, Barchiesi;
Sez. 6, 9 gennaio 1995, Lacedra). È stato, inoltre, precisato che la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Cass., Sez. 6, 13 dicembre 2000, Coco).
Alla luce degli esposti principi di diritto deve riconoscersi che il tribunale del riesame ha valutato in modo congruente ed adeguato le risultanze probatorie disponibili, ritenendo - in modo conforme ai canoni della logica e alla disposizione ex art. 74 cit. - che da esse potesse trarsi la dimostrazione degli elementi costitutivi del contestato delitto associativo. Invero, il giudice di merito ha accertato che il LI, marinaio imbarcato sulle navi della Tirrenia, riceveva sostanze stupefacenti da AG ZO e da CC RN, trasportava la droga in Sardegna per poi consegnarla ai vari canali di distribuzione: il tribunale ha altresì accertato che l'indagato disponeva di una rete di collaboratori che lo coadiuvavano e lo sostituivano nel trasporto di droga nell'isola allorché egli si trovava nell'impossibilità di provvedervi personalmente.
I dati fattuali testè esposti sono stati correttamente reputati quali indici altamente significativi di colpevolezza relativamente al reato associativo in puntuale sintonia con l'insegnamento di questa Corte secondo cui, in materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e le stesse siano espressione non occasionale della adesione al sodalizio criminoso e alle sue sorti, con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di farne parte e di contribuire al suo illecito sviluppo (Cass., Sez. 6, 21 giugno 2008, Cannizzo, rv. 242397). Inoltre mette conto osservare che, da un verso, la durata della condotta criminosa (aprile - giugno 2006) non influisce sulla configurabilità del reato associativo e che, dall'altro, il tribunale ha legittimamente confermato l'attribuzione del ruolo di promotore e di organizzatore, tenuto conto dell'importanza dell'attività di raccordo tra i fornitori di droga e i singoli spacciatori (cfr. Cass., Sez. 4, 23.10.2008, Cela, rv. 242032). Del tutto adeguata risulta, infine, la motivazione riguardante l'esistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura tanto in riferimento all'accertata pericolosità quanto alla presunzione legale risultante dall'art. 275 c.p.p., comma 3. In conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010