Sentenza 6 aprile 2017
Massime • 2
L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati. (In motivazione la S.C. ha precisato che non può ritenersi integrato il reato associativo per il solo fatto della frequente commissione di reati da parte degli stessi soggetti nel diverso ruolo di acquirente e venditore, essendo invece necessario che tale reiterazione si collochi nell'ambito dell'esecuzione del programma associativo di commissione di una serie indeterminata di reati).
In tema di presupposti per l'ammissibilità delle intercettazioni telefoniche, la valutazione del reato per il quale si procede, da cui dipende l'applicazione della disciplina ordinaria ovvero quella speciale per la criminalità organizzata, va fatta con riguardo all'indagine nel suo complesso e non con riferimento alla responsabilità di ciascun indagato.
Commentari • 3
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(dieci soluzioni pratiche per sopravvivere al nuovo articolo 291 c.p.p.) Sommario: premessa: Il nuovo istituto e gli operatori del diritto: dalla fase dello sconcerto a quella dell'applicazione. Dieci questioni pratiche. 1. Il regime applicabile alle richieste di misura cautelare pendenti al 25 agosto 2024. 2. Pluralità di imputazioni e pluralità di indagati: il conflitto di norme tra regola ed eccezione e la disciplina da applicare. A) Pluralità di reati. B) Pluralità di indagati. C) Coesistenza di esigenze cautelari. D) Coesistenza di richieste cautelari eterogenee. E) Il conflitto di norme derivante dall'intervento del giudice della cautela. 3. Le soluzioni possibili. 4. Trattazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2017, n. 28252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28252 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2017 |
Testo completo
2 8252-1 7 REPUBBLICA ITALIANA M In nome DE Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 6/4/2017 Sent. n. sez. 575/2017 Composta da: REGISTRO GENERALE GIACOMO AONI Presidente N 44963/2016 44493 ANDREA TRONCI STEFANO MOGINI PIERLUIGI DI STEFANO - Rel. Consigliere FABRIZIO D'ARCLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI PA ON nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza DE 28/01/2016 DEla Corte di APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA DE 6/4/2017, la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO AO CANE Verhi Udito il Procuratore Generale in persona DE PG XXXXXX che ha concluso per: Di PA AN: annullamento con rinvio, limitatamente al giudizio di comparazione tra circostanze;
rigetto nel resto. Di PA EL: annullamento con rinvio, limitatamente al diniego DEle attenuanti generiche;
rigetto nel resto. Di PA AT: annullamento con rinvio, limitatamente al giudizio di comparazione tra circostanze;
rigetto nel resto. UG AN e ER AN: inammissibilità DE ricorso. EL AN: annullamento con rinvio sul trattamento sanzionatorio;
rigetto nel resto. AR IO: annullamento con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio ed al diniego di riconoscimento DEla richiesta di applicazione DEla continuazione;
rigetto nel resto. IN FA, SA NC, FA LO, ES GI: annullamento con rinvio sulla qualificazione ai sensi DEl'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990; rigetto nel resto. Uditi i difensori avv. MAURO DEZIO, LO LEONE, CO IN, RG PI, BERNARDO BRANCACCIO che hanno concluso per i propri assistiti, anche per conto dei difensori da loro rappresentati, chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO La Corte di Appello di Napoli con sentenza DE 28 gennaio 2016 ha deciso sull'appello proposto, tra gli altri, da Di PA AN, Di PA AT, Di PA EL, UG AN, AR IO, EL AN, CE AN, SA NC, ES GI, IN FA e FA LO avverso la sentenza DE giudice per l'udienza preliminare DE Tribunale di Napoli che il 6 dicembre 2013 li condannava in sede di giudizio abbreviato per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, DE tipo cocaina ed hashish, nu-merosi reati fine, violazioni DEl'art. 73 d.p.r. 309/1990, nonchè un reato di deten-zione abusiva di armi (una pistola). Rinviando alle specifiche posizioni l'indicazione dei reati contestati a ciascuno, si rileva dalla sentenza impugnata che: Le attività di indagine finalizzate alla repressione DEla criminalità organizzata operante nel territorio di Torre DE GR (Na) consentivano di scoprire il traffico di stupefacente gestito da di Di PA AN che, unitamente alla convivente Di PA AT ed al cognato Di PA EL, rivendeva cocaina e hashish ad una pluralità di spacciatori di droga;
con alcuni di tali soggetti l'attività era stabile e continuativa, ritenendosi quindi sussistere una associazione ex art. 74 d.p.r. 309/1990 tra i Di PA ed i loro acquirenti abituali. All'esito DEla decisione in appello, che confermava 2 la esistenza DE reato associativo, la cui attività era accertata per il periodo di da svolgimento di indagini mediata/intercettazioni (prima metà DE 2010), gli ulteriori as- sociati, oltre ai Di PA, erano individuati in: UG AN, che rivendeva la droga a spacciatori nell'area di Torre DE GR;
AR IO, che rivendeva la droga a spacciatori nell'area di Modena;
EL AN -coadiuvato dal cognato ER AN che gestiva di- rettamente la vendita al dettaglio in provincia e di Benevento. Con il EL, inoltre, secondo l'iniziale tesi di accusa, Di PA curava anche l'attività di acquisto DEla droga da rivendere, in alcuni casi gestendo direttamente l'importazione dall'estero. La Corte di Appello, invece, ha escluso l'aggravante DEla transazionalità che la sentenza di primo grado aveva fatto discendere dalle attività DE EL in territorio francese (ove era stato arrestato perchè trasportava hashish, approfittando DEla sua attività di autotrasportatore); non vi è motivazione specifica sul perché tale aggravante sia stata eliminata ma, dal contesto complessivo DEla decisione ed in assenza di elementi diretti utilizzati dalla sentenza di primo grado per ricollegare il trasporto di hashish alle attività DE Di PA, trafficante principalmente in cocaina, si comprende che in sede di impugnazione è stato escluso che il Di PA, e con fui l'associazione, avesse un ruolo in tale operazione. La Corte di Appello ha invece assolto dal reato associativo soggetti che operavano per conto dei venditori sopra indicati. Per individuare l'entità DE mercato, la Corte di Appello segnala in particolare il sequestro di kg 120 di cocaina in possesso DE Di PA AN e DE EL. All'iniziale materiale probatorio, fondato essenzialmente su intercettazioni di con- versazioni, si sono aggiunte, all'esito DEla applicazione di misure cautelari, varie ammissioni in sede di interrogatorio dei destinatari di tali misure;
i giudici di merito hanno valorizzato soprattutto le dichiarazioni rese dallo stesso di PA AN quanto alle proporzioni DE proprio mercato illecito con specifica indicazione dei soggetti che lui riforniva. Si valutano, quindi, le posizioni dei singoli ricorrenti:
1. Di PA AN Ritenuto il principale gestore DEla associazione in questione, la Corte di Appello ne ha confermato la responsabilità previa assoluzione dal reato di cui al capo N) per- ché il fatto non sussiste ed esclusione DEl'aggravante di cui agli articoli 3-4 L. 3 146/2006 (transazionalità); ha quindi ridotto la pena ad anni diciassette e mesi sei di reclusione. Presenta ricorso a firma DE difensore. Primo motivo: deduce il vizio di motivazione in quanto, a fronte DEla obiezione difensiva che non era sufficiente per ritenere reato associativo il solo dato DEla commissione di reati per un determinato arco di tempo, la Corte ha offerto solo risposte generiche. Inoltre, anche il ruolo di promotore DE ricorrente è stato affermato sulla sola scorta DE numero di reati fine accertati. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione nel trattamento san- zionatorio, nonché violazione DE divieto di trattamento peggiorativo in appello. Difatti, mentre il primo giudice applicava le attenuanti generiche, il giudice di appello le negava.
2. Di PA AT Di PA AT è stata condannata per il reato associativo, per i reati continuati di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990 contestati ai capi E), I), W), AI) e per il reato di de- tenzione d'arma di cui al capo BF). La Corte di Appello, previa esclusione DEl'ag- gravante DEla "transnazionalità", ha ridotto la pena ad anni otto di reclusione. La Corte ha ritenuto infondato l'argomento principale, ovvero di avere la Di PA operato solo episodicamente per semplice ausilio al convivente Di PA AN, richiamando la motivazione DEle decisione di primo grado;
in particolare le con- versazioni in essa trascritte, da cui risultava che l'imputata era a conoscenza DEl'attività criminale DE convivente e, quindi, nel prestargli ausilio era ben consa- pevole di fornire un apporto alla associazione in quanto tale. Con riferimento alle singole contestazioni in materia di droga, la Corte ha escluso l'ulteriore argomento, ovvero che vi fosse una forma di soggezione DEla imputata tale da escludere il suo dolo di concorso. Quanto alla detenzione di una pistola, era determinante la esistenza di una conversazione intercettata nel corso DEla quale la donna espressamente chiedeva al convivente dove l'arma fosse conservata per poterla occultare in caso di intervento DEla polizia giudiziaria.
2.1 Di PA propone ricorso a mezzo DE proprio difensore. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in tema di reato associati- vo. Ritiene che la motivazione DEla Corte di Appello, limitata a «l'imputata, quale compagna DE capo DEl'associazione, è perfettamente a conoscenza DEl'attività criminosa DE Di PA AN e, quindi, nel fornire il proprio contributo causale, anche se in una posizione subordinata rispetto a quest'ultimo, agisce nella piena consapevolezza DEl'esistenza DEla consorteria dispiegando i propri rapporti con diversi sodali sia pure come ambasciatrice o esecutrice degli ordini impartiti dal capo DEl'organizzazione>>, sia da ritenersi carente in quanto si tratta di affermazioni generiche senza alcuna indicazione di specifici elementi probatori. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione per essere quella sviluppata esclusivamente una acritica motivazione per relationem. Con terzo motivo deduce la carenza di motivazione nel giudizio di equivalenza;
a seguito DEla esclusione DEla aggravante DEla transnazionalità, la Corte di Appello avrebbe dovuto procedere nuovamente ad un giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti e non limitarsi alla semplice conferma DEla valutazione DE primo giudice sul punto.
3. Di PA EL È stato condannato per il reato associativo, nonché per i reati di cui ai capi B), D), J), BF), i primi due reati continuati di detenzione di sostanza stupefacente ed il terzo reato di detenzione di pistola. La Corte di Appello lo ha invece assolto dai capi E) ed N), nonché escluso l'aggravante DEla "transnazionalità", riducendo la pena alla misura di anni dieci di reclusione. Di PA ricorre avverso tale sentenza a mezzo DE difensore, deducendo: Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla contestazione di reato associativo. Previo richiamo DEle regole in tema di reato associativo, con- sidera che «Nello specifico la sentenza impugnata elude DE tutto i motivi di grava- me a cui nemmeno fa riferimento, limitandosi a ritenere, senza ovviamente spende- re un solo rigo di motivazione, che i rilievi DE primo giudicante risultano fondati». Ciò comporta la assoluta carenza di motivazione. Secondo motivo: vizio di motivazione per violazione DEle regole in tema di moti- vazione per relationem, essendovi solo un generico richiamo alla sentenza di primo grado. Terzo motivo: vizio di motivazione perché DE tutto assente in tema di trattamento sanzionatorio e di disparità di trattamento. Mentre sono state concesse le attenuanti generiche a Di PA AN in equivalenza alle varie aggravanti a lui contestate, ivi compresa la recidiva, nella sentenza di appello vengono negate al ricorrente le attenuanti generiche, pur se incensurato, per la gravità dei fatti ascritti. Il capo DEla associazione, quindi, ha ricevuto un ingiustificato migliore trattamento.
4. UG AN 5 È stato condannato per il reato associativo e per il reato continuato di cui all'articolo 73 d.p.r. 309/1990 (capi J-AA). La Corte di Appello gli ha applicato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed alla reci- diva, riducendo la pena ad anni otto di reclusione. Con ricorso a firma DE difensore formula doglianze generiche sulla decisione.
5. AR IO AR IO è stato condannato per il reato associativo nonché per i reati di cui ai capi K), R), Y), AC), AD), AE), AG), BA), BB). La Corte di Appello ha escluso il suo ruolo di promotore con conseguente riduzione DEla pena ad anni dodici di reclusione. In risposta ai motivi di appello, nella parte in cui AR contestava il proprio ruolo di associato, pur ammettendo che si rifornisse di droga dal Di PA AN per rivenderla in Modena, la Corte osservava essere «esatta configurazione giuridica fornita dal primo giudicante che lo stabile acquirente dall'associazione, contri- buendo in tal modo alla vita DEl'organizzazione, deve ritenersi partecipe DEl'associazione fornendo un contributo causale consapevole» e «La condotta DElo "stabile acquirente" dall'associazione va valutata in modo oggettivo nella sua finalità di contribuire, anche implicitamente, alla vita DEl'associazione assicurando lo stabile rifornimento di droga dalla stessa con la piena consapevolezza DEl'esistenza DEl'organizzazione come dimostrano i contatti avuti non solo con il Di PA AN>> Considerava, però, come il ricorrente non avesse alcun autonomia decisionale non potendosi ritenere, quindi, un promotore. Svolgeva anche brevi considerazioni sui capi R) ed H).
5.1 AR propone ricorso a mezzo DE difensore: primo motivo: violazione di legge per essere stato ritenuto partecipe alla associa- zione finalizzata allo spaccio. L'interpretazione DEl'art. 74 d.p.r. 309/1990 fornita dalla Corte di Appello contrasta con le regole affermate dalla giurisprudenza di le- gittimità: in sentenza si tiene conto DE solo profilo oggettivo e non anche di quello soggettivo, sostenendosi che la sola condotta di stabile acquisto di droga basti a ri- tenere l'adesione alla associazione. Peraltro, per quanto riguarda l'area di Modena, non è stata accertata la presenza di alcun altro associato. La Corte, avendo ritenuto sufficiente la sola reiterazione degli acquisti, non ha preso in considerazione gli elementi che il ricorrente aveva indicato in sede di impugnazione per escludere il suo ruolo nella associazione: non aveva avuto alcun altro contatto oltre a quelli con il Di PA con il qua- le comunicava per telefono ed incontrava solo occasionalmente;
anche la sua presenza con il Di PA quando costui consegnava droga a AR (il 19 giugno 2010) era meramente casuale perché aveva accompagnato Di PA da Boscoreale a Modena;
- non risultava mai coinvolto nella organizzazione, nella gestione dei proventi dai compartecipi né risultava che fosse consapevole DEla presenza di altri soggetti oltre Di PA;
- il AR non aveva alcun rapporto "esclusivo" con Di PA in quanto acqui- stava sostanza stupefacente anche tramite altri canali di approvvigionamento;
lo stesso Di PA, in sede di interrogatorio, smentiva la partecipazione DE AR all'associazione. Con secondo motivo deduce il vizio di motivazione in tema di equivalenza DEle circostanze generiche con le aggravanti. Indica gli elementi che dovevano portare ad una diversa valutazione in tema di bilanciamento.
6. EL AN EL AN è stato condannato per il reato associativo e per una serie singoli reati di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. La Corte di Appello ne ha confermato la responsabilità, previa esclusione DEla qualità di promotore nonché DEl'aggravante DEla "transnazionalità" e, applicate le circostanze attenuanti gene- riche equivalenti alle aggravanti contestategli, ha ridotto la pena ad anni sedici di reclusione. Secondo l'accusa, EL svolgeva attività di spaccio nella provincia di Benevento alle dirette dipendenze DE Di PA AN, avvalendosi di una rete di spacciatori. Da considerare che la medesima sentenza impugnata ha escluso che i singoli spacciatori fossero partecipi DEla associazione.
6.1 La Corte di Appello, in risposta ai rilievi DEl'imputato, osservava: - erroneamente il ricorrente riteneva che il primo giudice avesse errato nel valorizzare la confessione da parte DE Di PA AN in ordine al reato associativo. Il gip, ben consapevole che Di PA aveva ammesso solo i singoli reati fine, aveva valorizzato la confessione solo per le singole violazioni DEl'articolo 73 d.p.r. 309/1990 cercando altrove le prove a carico di EL in ordine al reato associativo;
quanto alla tesi difensiva secondo la quale EL si riforniva di stupefacente da Di PA AN al solo fine DEl'uso personale e non per rivenderlo a sua volta ad altre persone in zona di Torrecuso, la smentita risultava dalle intercettazioni trascritte dalla pagina 70 in poi DEla sentenza impugnata in cui proprio Di PA e EL si esprimevano in termini espliciti sull'essere la droga destinata 7 a terze persone;
EL, in particolare, precisava di dovere verificare la serietà DEla volontà di acquisto. - Non era corretto valorizzare il presunto minimo mercato DE ricorrente attesa la scarsa dimensione DE Comune di residenza in quanto era ben più rilevante l'ambito spaziale DEl'attività DE ricorrente, arrestato in Francia in possesso di stupefacente. - Pur non escludendo che, come sosteneva il difensore, il ricorrente avesse creato una propria autonoma rete di spaccio, non riteneva che ciò fosse indice DEla sua estraneità al gruppo DE Di PA perché per un ampio periodo di tempo aveva operato di fatto alle dipendenze di Di PA AN, Di PA LU e Di PA AT («periodo preso in considerazione in sentenza e durante il quale il EL ha svolto, inequivocabilmente, il ruolo di partecipe all'associazione de qua come testimoniano le numerose intercettazioni telefoniche trascritte alle pagg. 453 ss. DEla sentenza impugnata, con riguardo alle quali merita di essere ricordata la conversazione nella quale il Di PA AN rivolgendosi al EL gli comunica che per entrambi i guadagni DEl'attività illecita sarebbero aumentati, a testimonianza DE comune interesse che perseguono entrambi gli imputati»). Rileva che è corretta la lettura DEle intercettazioni data dal primo giudice da pagina 70 in poi DEla sentenza, tutte indicative DEla subordinazione DE EL al Di PA, ritenendo chiaramente infondata la lettura alternativa proposta dalla difesa. Lo dimostra anche il fatto che Di PA non si limitava a pretendere il pagamento da parte DE EL ma valutava le argomentazioni di quest'ultimo nel giustificare i ritardi dei pagamenti da parte dei clienti. La lettura alternativa proposta dalla difesa era smentita dal fatto che, in riferimento alle singole contestazioni, non può sostenersi da un lato che il ricorrente intendesse ritardare il pagamento DEla sostanza destinata al suo uso personale e dall'altro che egli attendesse che gli pervenissero i pagamenti DEla sua autonoma attività di spaccio. La Corte, in definitiva, riteneva che «il EL provvedeva a spacciare la droga per conto DE Di PA AN seguendo le sue direttive e dando conto allo stesso di tutte le operazioni di cessione nell'ambito di un rapporto associativo che vede il EL pienamente "intraneo" alla consorteria essendo messo a conoscenza dal Di PA di tutta l'attività gestionale DEl'associazione». Riteneva, però, non sostenibile il ruolo di promotore, così escludendo la relativa aggravante.
6.2 EL ricorre a mezzo DE difensore Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione. 8 Il motivo, sostanzialmente, consiste nella lunga elencazione di tutte le questioni specifiche cui non sarebbe stata data risposta e che, secondo il ricorrente, smentivano la ipotesi accusatoria fatta propria dal primo giudice. Quindi espone quella che era la propria ricostruzione DEla vicenda come rappresentata al giudice di appello con indicazione degli elementi a sostegno. Tra questi: l'arco temporale dei rapporti tra ricorrente e di PA era limitato al periodo gennaio 2010-luglio 2010; in questo periodo risulta che EL aveva versato a Di PA, mediante accreditamento di somme sulla carta di credito "poste pay", solo € 2700; - in sede di appello era stato specificato come fosse significativo DEla assenza di una affectio societatis la circostanza che il ricorrente si approvvigionasse di droga anche da altri fornitori. Lo stesso primo giudice considerava che il ricorrente vendeva in proprio hashish comprando dal Di PA la cocaina;
il rapporto era stato svolto esclusivamente con Di PA AN e con nessun altro dei presunti associati per cui il ricorrente non era affatto consapevole DE relazionarsi ad un'associazione criminale;
risultava un dato certo che all'inizio il EL acquistasse droga soltanto per il proprio uso personale;
di sua esclusiva iniziativa procedeva alla rivendita di parte DEla sostanza acquistata;
- era stato espressamente segnalato il primo giudice come vi fossero conversazioni puntualmente indicative DEla condotta di millanteria DE ricorrente nei confronti di PA;
Quindi argomento principale era quello DEl'assenza di qualsiasi compendio probatorio tale da dimostrare il rapporto associativo. Il secondo motivo deduce la violazione di legge con riferimento all'applicazione e comparazione DEle circostanze ed alla determinazione DEla pena: il giudice di secondo grado, all'esito DEla propria valutazione, aveva escluso la sussistenza di qualsiasi circostanza aggravante per cui erroneamente aveva proceduto ad un giudizio di equivalenza. Svolge varie altre argomentazioni in tema di determinazione DEla pena. Con terzo motivo deduce violazione legge e vizio di motivazione per la totale as- senza di motivazione in ordine alla responsabilità per i reati di cui ai capi F), T), X), Z), AH), AL), AM), BB). Il ricorrente con i propri motivi di impugnazione aveva osservato come parte dei capi fossero DE tutto generici nell'individuare i fatti contestati, in altri casi che non vi fosse alcuna indicazione DE cessionario DEla presunta droga nonché di tipologie e quantitativo di droga in contestazione. 9 7. CE AN CE AN è il cognato di EL AN, marito DEla sorella. È stato condannato per il reato associativo nonché per i reati continuati di cui ai capi F), W), AH), AQ), AZ), BE).
7.1 La Corte di Appello: confermava la sua per responsabilità per il reato associativo sulla scorta de- gli innumerevoli inviti DE Di PA AN a EL a "far lavorare" il cognato, oppure le conversazioni in cui Di PA si informa DE "lavoro" DE CE». - Richiamava gli argomenti DE primo giudice per contrastare le rinnovate ecce- zioni in tema di utilizzabilità DEle intercettazioni precisando che, pur se vi era una indicazione erronea di un numero di utenza telefonica, non era dubbio che il soggetto intercettato fosse il ricorrente. Inoltre, osserva, «è da disattendere la degradazione dei sufficienti indizi nella categoria di "mera utilità" operata dal difensore così come arbitraria risulta l'affermazione per cui l'epoca in cui è stata disposta l'intercettazione già era successiva all'emersione DEl'associazione criminale»> contestava gli argomenti di merito quanto ad essere il ricorrente un semplice consumatore di droga. Richiama espressamente una conversazione intervenuta tra Di PA e EL nel corso DEla quale il primo dice al secondo di invitare il ricorrente a lavorare. - Confermava che «.... il materiale intercettivo dimostra l'inserimento di CE AN nella rete di spacciatori DE sodalizio di Di PA AN, DE quale quindi l'imputato fa parte. Sebbene infatti il CE non si rapporti col Di PA né con alcun altro sodalo se non EL, la sostanza stupefacente che egli spaccia con comprovata assiduità non è da lui acquistata volta per volta da fornitori occasionali, ma sempre e solo da EL AN». - Negava il rilievo DEla presunta impossibilità fisica DE ricorrente ad allontanar- si dal domicilio. In definitiva, confermava in pieno la responsabilità, applicando le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, così riducendo la pena.
7.2 ER propone ricorso contro tale decisione con atto a firma DE difensore: Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione. Ripropone le questioni in tema di utilizzabilità DEle intercettazioni nei suoi con- fronti. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione. Sostanzialmente rileva la totale assenza di risposte alle questioni in tema di sussistenza di elementi 10 indicativi DEla partecipazione alla associazione criminale, pur se quanto da lui dedotto dimostrava seriamente che non vi era alcuna ragione per ritenere che il CE operasse sotto le direttive DE EL, circostanza che era stata desunta esclusivamente da millanteria di quest'ultimo nei confronti DE di PA. Risultava che il CE: non era a conoscenza DEl'esistenza di qualsivoglia sodalizio criminoso di cui facesse asseritamente parte il EL;
- non si rapportava giammai con il Di PA, intrattenendo un rapporto esclusivamente con EL, DEla non spacciava affatto la sostanza stupefacente di pertinenza associazione.
8. SA NC La Corte di Appello lo ha assolto dal reato associativo in quanto «dalle risultanze istruttorie non è dato evincere i requisiti DEla stabilità e continuità che devono connotare il vincolo associativo» e ne ha, invece, confermato la condanna per il rea- to di cui al capo g) in quanto «dalle conversazioni trascritte riportate ( per cui v. pag. 147 ss. DEla sentenza impugnata) si evince che il SA si rivolge al Di PA AN nell'interesse di un terzo che si è rivolto a lui per acquistare droga». Ha quindi rideterminato la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 6.000,00 di multa SA propone ricorso a mezzo DE difensore deducendo con unico motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione: non vi è motivazione sulla interpretazione DEle intercettazioni, nel senso non vi è alcuna indicazione sul perché sia stato escluso che si sia trattato di un acquisto per uso personale e di gruppo, che non si sia trattato di droga di tipo "leIggero", che non si sia trattato di droga la cui quantità doveva portare all'applicazione DEl'articolo 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Riporta il contenuto DEle singole conversazioni intercettate.
9. ES GI È stato condannato per reato continuato di cui al capo AN (art. 73 d.p.r. 309/1990). La Corte di Appello, ritenuti infondati gli argomenti DEla difensa relativi alla erronea interpretazione DEle conversazioni, in particolare in ordine al reale significato di espressioni ritenute "in codice", ha ridotto la pena ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 6.000,00 di multa. Propone ricorso a firma DE difensore. 11 Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione. Rileva che gli elementi a carico consistono in due sole intercettazioni che, certamente caratterizzate da linguaggio criptico, comunque risultano interpretate in modo arbitrario non risultando alcun riferimento specifico a quantità o tipologia di stupefacente come emerge dalla stessa imputazione. Vi è quindi un ragionevole dubbio sulla colpevolezza. Secondo motivo: violazione di legge in relazione al diniego di qualificazione DE fatto ai sensi DEl'articolo 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ed al diniego DEle attenuanti generiche. 10. IN FA il giudice di primo grado condannava IN per i reati continuati di cui all'articolo 73, d.p.r. 309/1990 di cui ai capi H), S), W), AI). Secondo l'accusa il ricorrente veniva rifornito da EL AN per poi provvedere alla vendita al dettaglio. La Corte di Appello, previa concessione DEle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, riduceva la pena ad anni cinque di reclusione ed euro 8.000,00 di multa. In risposta ai motivi di impugnazione, la Corte di merito, con una motivazione riferita a ciascuna singola contestazione, ha escluso che si trattasse di acquisti per uso di gruppo o personale. Per quanto riguarda la applicazione DEla aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.p.r. 309/1990, ha osservato la Corte che «se è vero che il IN ha avuto rapporti con il EL, nondimeno lo stesso era ben consapevole che quest'ultimo era solo un intermediario DE Di PA AN concretizzandosi, pertanto, una fattispecie concorsuale che è insita nella ratio DEl'aggravante in oggetto». La Corte, infine, rivedeva il trattamento sanzionatorio con riferimento alla disci- plina in tema di "droghe leggere". IN ricorre a mezzo DE difensore e deduce: Primo motivo: vizio di motivazione e violazione di legge. Il giudice di secondo grado, nel rigettare doglianze DEla difesa, ha fondato la decisione di condanna per il reato DE capo H sulla scorta DEle conversazioni 2003 e 2005 DE 10 aprile 2010, intercorse tra persone diverse dall'imputato. Rileva che si tratta di conversazioni per le quali non è stato motivato il perché il nomignolo «digestivo» sia riferibile al ricorrente, non sono state individuate circostanze di riscontro pur se intervenute tra terze persone e, in ogni caso, si tratta di conversazioni di massima genericità. 12 Secondo motivo: violazione di legge quanto alle disposizioni in tema di intercetta- zioni rilevando che nei confronti DE ricorrente non vi era neanche la condizione di "sufficienza" degli indizi prevista per i reati di criminalità organizzata. Terzo motivo: violazione legge e vizio di motivazione per tutte le contestazioni rilevando la assenza di prove dirette o prove indiziarie DEla cessione DEla droga da parte DE ricorrente e la incertezza di tutti i dati in tema di quantità e destinazione DEla sostanza. Quarto motivo: violazione DE comma 5 DEl'art. 73 d.p.r. 309/1990 e vizio di motivazione. Erroneamente è stata esclusa tale meno grave ipotesi di reato nonostan- te i ridotti quantitativi di droga di cui si riferisce nelle telefonate. Quinto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata ritenuta la aggravante di cui al comma 6 DEl'articolo 73 d.p.r. 309/1990 e DEl'art. 112 cod. pen.. Per quanto riguarda quest'ultimo, in particolare, non ricorre il secondo comma non essendo ascrivibile al ricorrente alcun ruolo di quelli previsti dalla norma. Nè risulta alcun rapporto con imputati diversi dal EL. Sesto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione DEla attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. laddove la stessa sentenza riconosce una posizione secondaria DE ricorrente. Settimo motivo: illegittimità DEla pena in quanto, riconosciuta la equivalenza DEle attenuanti generiche alle contestate aggravanti con riduzione DEla pena da anni sei di reclusione ed euro 12000 di multa ad anni cinque di reclusione ed euro 8000 di multa, non è stato dato alcun criterio DEla determinazione DEla pena. 11. FA LO È stato condannato per il reato continuato di cui al capo BB. Si trattava di una fornitura di droga fatta da di PA a AR IO e da quest'ultimo rivenduta in parte al ricorrente per la cessione a consumatori. La Corte di Appello rigettava l'argomento in ordine alla destinazione ad uso comune DEla droga sulla scorta di uno specifico riferimento fatto in una conversazione alla destinazione DEla sostanza alla ulteriore vendita. Pur rideterminando la pena, ridotta ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, la Corte: escludeva la applicabilità DE comma 5 art. 73 d.p.r. 309/1990 «Il contesto associativo, in ragione DEle modalità complessive DEl'azione che connotano l'ipotesi di lieve entità di cui all'articolo 73 comma 5° D.P.R. 309/90, portano ad escludere la ravvisabilità di un fatto di lieve entità»>; 13 riteneva sussistere l'aggravante DEl'art. 73, comma 6, d.p.r. 309/1990 in considerazione DE numero dei concorrenti DE reato≫; - negava le attenuanti generiche «per mancanza dei presupposti ex articolo 62 bis cod. pen.». Nel suo interesse sono stati presentati due ricorsi: primo ricorso, a firma degli avvocati ARani ed Alesci: Primo motivo: nullità DEla sentenza per mancanza DEla motivazione. Rileva la inidoneità DEla risposta DEla Corte di Appello a fronte DEla contestazione DEla verificabilità DEle prove a carico, in relazione al contenuto DEle conversazioni intercettate, nonché in ordine al diniego DEla applicazione DEla ipotesi di cui al comma 5 DEl'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, basata su un elemento inesistente, la commissione DE reato in contesto associativo, poiché il ricorrente era stato assolto dal reato associativo. Erroneamente, inoltre, è stata confermata la aggravante di cui al comma 6 DEl'articolo 73 d.p.r. 309/1990 ancorché si trattasse di cessioni intercorrenti fra due persone;
censura anche il diniego DEle attenuanti generiche. Secondo motivo: nullità DEla sentenza per erronea applicazione DEl'art. 533 cod. proc. pen. non essendovi sufficiente certezza per la condanna. terzo motivo: erronea applicazione DE comma 6 DEl'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Secondo ricorso, a firma DEl'avvocato ARani: primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione. Rileva che in sede di appello si era offerta una lettura alternativa DEle intercettazioni telefoniche che ri- guardano il ricorrente ma la Corte di Appello ha preso atto DE contenuto di una sola telefonata (22 giugno 2010 ore 12:04). Secondo motivo: nullità DEla sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego di applicazione DEla ipotesi di cui al comma 5 DEl'articolo 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La sentenza non tiene conto DEla assoluzione DE ricorrente dal reato associativo, DEl'acquisto da parte DE ricorrente di pochi grammi di sostanza, che la stessa decisione afferma che l'attività DE ricorrente era di piccolo spaccio, occasionale ed avente ad oggetto modesti quantitativi di droga. Terzo motivo. Nullità DEla sentenza per vizio di motivazione e violazione legge. Lo stesso capo di imputazione fa riferimento ad una cessione avvenuta esclusivamente tra AR e FA. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego DEle attenuanti generiche. Si era rilevato come vi fossero elementi ulteriori rispetto al mero 14 dato DEla incensuratezza ed il diniego motivato dal giudice DEl'udienza preliminare sulla gravità dei fatti contestati e la mancanza di elementi favorevoli era erroneo non potendosi ritenere i fatti contestati "gravi". CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Di PA AN Il suo ricorso è infondato. Il primo motivo è infondato. Per quanto sintetica, la motivazione, che conferma la decisione DE primo giudice integrandosi con la stessa, offre una adeguata risposta al motivo di impugnazione che contestava la decisione di primo grado nella parte in cui questa basava la prova DE reato associativo sul mero dato DEla reiterazione di reati fine. Difatti, a prescindere dal fatto che è corretto valorizzare ai fini DEla prova DE reato associativo la reiterazione di singole condotte di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990, certamente nel caso di specie tale reiterazione non esauriva affatto gli elementi di prova utilizzati;
basti considerare come nella sentenza di primo grado (pag. 345 e ss), con valutazione che non risulta messa in dubbio, si chiarisca come proprio il ricorrente, che aveva assunto un atteggiamento collaborativo per il quale gli sono state applicate le attenuanti generiche, abbia ammesso nel corso di un che interrogatorio come le sue singole condotte rappresentassero lo svolgimento DEla sua attività stabile di commercio di stupefacente. A fronte di tali premesse indiscusse, le contestazioni mosse con il motivo di ricorso sono DE tutto generiche e, comunque, mirate a valutazioni di fatto incompatibili con il giudizio di legittimità. Il secondo motivo è DE tutto generico nel dolersi DE trattamento sanzionatorio e DE tutto inconsistente sul tema DEle attenuanti generiche: il fatto che il giudice di secondo grado le abbia erroneamente negate, non considerando che erano state già applicate in primo grado, non ha portato ad alcuna conseguenza concreta negativa, non avendo inciso sulla pena.
2. Di PA AT Il suo ricorso è fondato nei limiti di cui appresso. Il primo motivo è infondato. A fronte DEla complessiva motivazione DEle sentenze di primo e secondo grado, certamente completa e priva di palesi errori logici nel ricostruire la responsabilità per il reato associativo, il motivo si limita alla elencazione di giurisprudenza sulla materia ed a generiche asserzioni sull'avere la Di PA svolto le attività a lei contestate in modo inconsapevole, quale mera obbedienza» al compagno. Si tratta, quindi, di argomenti di palese inconsistenza. 15 Il secondo motivo è infondato in quanto si limita ad una generica negazione DEla possibilità di motivare per relationem, modalità che è invece pacificamente ammessa nei rapporti tra sentenza di primo e secondo grado, non individuando alcun profilo di inadeguatezza DEla motivazione nel caso concreto. È invece fondato il terzo motivo. Una volta esclusa dal giudice di appello la aggravante DEla "transnazionalità", il trattamento punitivo complessivo andava riconsiderato, procedendosi ad un nuovo giudizio di comparazione e non potendosi confermare apoditticamente la decisione sul punto DE giudice di primo grado;
neanche in modo implicito;
difatti, è stata giustificata la scelta DEla sostanziale irrilevanza DEla esclusione di tale circostanza. In conseguenza, va disposto annullamento con rinvio perché venga valutata la conseguenza concreta DEla esclusione DEla aggravante in questione;
nel giudizio di rinvio andrà peraltro rivalutata anche la applicabilità DEla aggravante di cui all'art. 74 comma 3 d.p.r. 309/1990, dovendo la Corte di Appello riconsiderare, nell'ambito DEla decisione complessiva, quanti sono gli effettivi partecipanti alla associazione e, quindi, se ricorra il numero che fa scattare tale circostanza. L'annullamento con rinvio deve essere, pertanto, disposto in riferimento al complessivo trattamento sanzionatorio.
3. Di PA EL Il suo ricorso è fondato nei limiti di cui appresso. Il primo motivo è infondato. A fronte DEla complessiva motivazione DEle sentenze di primo e secondo grado, certamente completa e priva di palesi errori logici nel ricostruire la responsabilità per il reato associativo, il motivo si limita alla elencazione di giurisprudenza sulla materia ed a generiche asserzioni sulla presunta mancata risposta ai motivi di appello. Si tratta, quindi, di argomenti di palese inconsistenza. Il secondo motivo è infondato in quanto si limita ad una generica negazione DEla possibilità di motivare per relationem, non individuando inadeguatezza DEla motivazione nel caso concreto. È invece parzialmente fondato il terzo motivo. Innanzitutto questo è infondato nella parte in cui sviluppa l'argomento "comparativo" quanto al diniego DEle attenuanti generiche, dolendosi DE fatto che siano state date a chi, Di PA EL, era il capo indiscusso DE gruppo criminale. La sentenza di primo grado, difatti, ben chiariva come le attenuanti andassero 16 riconosciute al capobanda per l'atteggiamento collaborativo che, invece, il Di PA EL non ha avuto. Il motivo è, invece, fondato nella parte in cui rileva la totale assenza di valutazioni in ordine al trattamento sanzionatorio, tema proposto in sede di impugnazione di merito. L'annullamento con rinvio deve essere, quindi, disposto in riferimento al trattamento sanzionatorio.
4. UG AN il ricorso è inammissibile, non essendo stati sviluppati motivi. Va applicato, però, l'effetto estensivo, per la identità di posizione con CE AN e AR IO la cui impugnazione in tema di partecipazione al reato associativo deve essere accolta. In tali limiti, quindi, va disposto annullamento con rinvio in ordine alla sua posizione.
5. AR IO 5.1 Il suo ricorso è fondato quanto al primo motivo, restando assorbito il secondo motivo che, attenendo al profilo DE trattamento sanzionatorio, andrà riconsiderato dal giudice di rinvio all'esito DE giudizio sulla responsabilità. A prescindere dalla dedotta assenza di risposta agli argomenti con i quali il ricorrente intendeva segnalare la assenza di elementi indicativi di una partecipazione alla associazione, va considerato innanzitutto come vi sia un evidente errore di diritto DEla Corte di Appello nel definire la condotta DE reato di cui all'art. 74 d.p.r. 309/1990. La sentenza impugnata ha ritenuto di confermare la responsabilità per tale reato considerando che la sua obiettività possa consistere non soltanto in un rapporto di tipo "associativo" ma anche in un rapporto di reiterata fornitura di droga. («consolidato orientamento giurisprudenziale DEla S.C. ritiene che lo stabile ' acquirente dall'associazione, contribuendo in tal modo alla vita DEl'organizzazione, deve ritenersi partecipe DEl'associazione fornendo un contributo causale consapevole»).
5.2 Il principio così affermato è, però, erroneo per la sua genericità. Innanzitutto non è DE tutto chiaro se la Corte di Appello, nella breve affermazione con la quale risolve il tema, ritenga che si sia in presenza di una partecipazione al reato associativo ovvero di una ipotesi di concorso ex art. 110 cod. pen. in tale stesso reato associativo;
sembra indicare tale seconda ipotesi la espressione «contribuendo alla vita DEl'organizzazione» quale attività diversa dalla commissione DEla condotta 17 tipica (e, quindi, tale contributo sarebbe punito in ragione DEl'effetto estensivo di cui all'art. 110 cod. pen.). La lettura complessiva DEla decisione di appello, DEla decisione di primo grado (pur se ampiamente rivisitata proprio nella ricostruzione DE reato associativo) e, DE resto, la mancata specificazione DEla diversa ricostruzione DEla responsabilità DE ricorrente rispetto a quella dei Di PA, fa, però, ritenere che l'ipotesi considerata dalla Corte di Appello sia quella DEl'essere la condotta contestata una tipica manifestazione DE reato ex art. 74 1. cit. Va quindi affermato che non può ritenersi integrato il reato in questione per il solo fatto DEla frequente commissione di reati da parte degli stessi soggetti nel diverso ruolo di acquirente e venditore. È necessario, invece, dimostrare che tale reiterazione si collochi nell'ambito DEla esecuzione DE programma associativo di commissione di una serie indeterminata di reati. Effettivamente il reato associativo non consiste, nonostante la apparente similitudine terminologica, in una necessaria relazione tra più soggetti che possa riportarsi ad uno schema "societario", ovvero di svolgimento di una serie di azioni comuni in vista di una finalità unica e comune a tutti i partecipi. Pur se questo è lo schema in concreto più diffuso, va considerato che non è una condizione necessaria di tale reato. La associazione per DEinquere è un reato che è caratterizzato da un accordo per la commissione di una serie indeterminata di reati che, quindi, ben può prescindere dal perseguimento di un fine comune. Come chiarito dalla giurisprudenza che ha affrontato il tema DEla differenza in concreto tra la associazione per DEinquere ed il concorso di persone nel reato continuato, la prima si distingue proprio per la presenza di un "accordo", quindi con la manifestazione di una "intenzione" per la propria futura condotta.
5.3 Perciò, in termini generali che valgono per tutti i reati associativi, è ben possibile che l'accordo per la commissione di più reati veda i soggetti in ruoli ben differenziati e finalizzati a scopi diversi per ciascuno;
può essere il comune rapporto fra ladri e ricettatori e, caso molto frequente, fra fornitore di stupefacente ed acquirenti di tale sostanza per ragioni diverse dall'uso personale. Ciò che deve contraddistinguere la associazione caratterizzata da tali condizioni, è che vi sia un accordo stabile e, quindi, un reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati. Se, invece, con riferimento alla droga, il venditore si riserva il diritto di offrire o meno in vendita la sostanza e il secondo di comprarla o meno ovvero di comprare da 18 altri alla ricerca DE miglior prezzo di acquisto, si potrà avere una catena di reati commessi in concorso (e probabilmente in continuazione) ma, a fronte di tale libertà di contrarre, non si potrà parlare DE reciproco impegno che integra l'accordo stabile che costituisce il reato associativo. Per fare un paragone, è come dire che non è sufficiente la reiterazione di contratti di compravendita in ragione DEla generica preferenza DE compratore che, però, decide di volta in volta in tutta libertà di recarsi dal medesimo negoziante, ma va dimostrata la sussistenza di una sorta di contratto di somministrazione in cui la reiterazione DEle singole condotte di compravendita si colloca nel programma di impegno reciproco. Si tratta di affermazioni assolutamente comuni nella giurisprudenza di legittimità (".... purché l'acquirente-rivenditore sia stabilmente disponibile, inoltre, a ricevere le sostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento DEla complessiva ed articolata struttura organizzativa Sez. 5, Sentenza n. 1291 DE 17/03/1997 Cc. (dep. 05/07/1997) Rv. 208231"; "nell'ipotesi di un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato DE consumo Sez. 6, Sentenza n. 3509 DE 10/01/2012 Ud. (dep. 27/01/2012) Rv. 251574"). La corretta conclusione è, quindi, che la reiterazione di condotte non è di per sé la prova DEl'associazione ma è un rilevantissimo indizio da valutare, però, unitamente agli altri elementi che valgano a dimostrare che vi sia stata una comune programmazione di fatti DEittuosi. Tali altri elementi la Corte, in conseguenza DEla erronea premessa in diritto (la sufficienza DEla commissione in concorso di reati fine), non li ha cercati o, comunque, considerati, pur se necessari;
peraltro sul punto la parte aveva espressamente dedotto e, comunque, la decisione di appello ha per la prima volta sostenuto tale configurazione DE rapporto tra gli associati, avendo il primo giudice ritenuto che gli associati quali AR facessero parte di una comune struttura organizzativa.
5.4 Quindi si impone l'annullamento perché venga valutato, sulla scorta DE principio di diritto come sopra descritto, se vi siano elementi per ritenere che la reiterazione di condotte si collocasse in un contesto associativo, tenendo conto peraltro DEla deduzione DEla difesa, restata priva di risposta nella sentenza di appello, secondo la quale il AR non aveva alcun rapporto "esclusivo" con Di PA come dimostrerebbe il fatto che acquistava sostanza stupefacente anche tramite altri canali di approvvigionamento. 19 6. EL AN Il suo ricorso è fondato.
6.1 In ordine al primo motivo, è innanzitutto evidente che, come rileva il EL in modo analitico, la motivazione DEla sentenza impugnata era assolutamente generica rispetto alle dettagliate, e non manifestamente infondate, argomentazioni DEl'atto di appello. replice Solo la risposta negativa data dalla Corte in risposta all' affermazione che parte degli acquisti di droga DE EL erano finalizzati all'uso personale è specifica, se letta unitamente alla decisione di primo grado, in quanto fondata su premesse correttamente rappresentate nelle due sentenze. E' invece DE tutto apodittica la risposta sulla dedotta assenza di un rapporto continuativo di stabile collaborazione tra Di PA e EL, tenuto peraltro conto che la stessa sentenza di appello ha escluso la fondatezza DEla tesi di accusa quale accolta in primo grado. Mentre, difatti, il primo giudice aveva ritenuto che EL gestisse una rete di spacciatori per conto ed alle dipendenze DE Di PA, la Corte di Appello ha invece assolto dal reato associativo tutti gli spacciatori asseritamente facenti capo al EL, così affermando la sua gestione in autonomia DElo spaccio nella zona di residenza;
inoltre, escludendo la aggravante DEla trasnazionalità che, nei limiti in cui era stata accolta dal primo giudice, consisteva nella pretesa ascrivibilità alla associazione in questione DEla operazione di traffico di droga per la quale EL era stato arrestato in Francia, aveva riconosciuto che EL svolgeva una propria ed autonoma attività illecita, senza collegamento con quella DE Di PA. In tale contesto, in cui la posizione di EL, che avrebbe fatto partecipare anche il cognato ER, si riduceva a quella di collaboratore DE Di PA, la sentenza avrebbe dovuto configurare il modo di partecipazione DEl'imputato alla associazione.
6.2 Invece la sentenza impugnata offre argomentazioni assai generiche e che fanno apparire DE tutto carente la motivazione, in sé ed alla luce DEle risposte che non poteva non dare a molte DEle (pur se inutilmente lunghe) deduzioni DEl'atto di appello che risultavano puntuali e rilevanti. In particolare, nonostante avesse escluso che il gruppo di spacciatori DE EL operasse per l'impresa" di Di PA, la Corte di merito utilizza elementi generici ed equivoci per confermare che l'attività di EL fosse comune allo stesso Di PA. Tra questi, è centrale nella prospettiva DEla Corte di Appello il fatto che EL giustificasse il suo ritardo dei pagamenti dei debiti con Di PA con il ritardo dei pagamenti da parte dei soggetti da lui riforniti;
senza alcuna altra specificazione, non si comprende perché tale dialogo non avesse I' ovvio significato che EL volesse giustificare il suo ritardo. Per come riportato 2 20 0 in sentenza, si tratta di un chiaro travisamento DE dato di fatto (la conversazione), peraltro in contrasto con l'affermazione che gli spacciatori non svolgevano attività per conto di Di PA. In definitiva lo stesso testo DEla sentenza impugnata appare totalmente carente nell'indicare elementi fattuali che giustificassero l'affermazione di esservi un rapporto subordinato (o comunque "associativo") DE EL al Di PA. Alla intrinseca carenza DEla motivazione, si aggiunge la mancanza di risposta ai rilievi DEla difesa in sede di motivi di appello, sopra riportati in sintesi, tesi a dimostrare che il EL aveva un rapporto con il solo Di PA e non con altri associati, che il rapporto avesse un limite obiettivo dimostrato dal controvalore DEle quantità commerciate, che EL avesse rapporti con una pluralità di fornitori di stupefacente. È fondato anche il terzo motivo, in tale caso risultando "testualmente" la pressoché totale assenza di motivazione sui motivi di appello che contestavano la responsabilità DE ricorrente per i singoli reati fine. Quanto al secondo motivo, riferito a presunti errori nella determinazione DEla pena, la decisione va rimessa al giudice di rinvio che, all'esito DE giudizio sulla responsabilità, rivaluterà comunque la correttezza DEla pena alla luce DEle osservazioni sul presunto errore DEla Corte di Appello nell'effettuare il giudizio di comparazione tra circostanze e, comunque, esaminerà i motivi di appello sulla pena. In definitiva, va disposto annullamento perché venga rivalutata, la sussistenza DE reato associativo, anche tenuto conto di quanto detto nella risposta al ricorso di AR in ordine al rapporto tra venditore ed acquirente per finalità di spaccio e valutando le specifiche contestazioni DEla difesa. La sussistenza dei singoli reati fine valutando i motivi di appello al riguardo. Anche in caso di conferma DEla decisione sulla responsabilità, la sussistenza DEle varie circostanze ed il relativo giudizio di comparazione nonché la valutazione specifica dei motivi di appello sulla pena.
7. CE AN Il ricorso è fondato quanto alla ritenuta responsabilità per il reato associativo. Il primo motivo è infondato in quanto, come già considerato dai giudici di merito, sono state applicate le comuni regole in tema di intercettazioni in procedimenti di criminalità organizzata. E invece fondato il secondo motivo. 212 1 Mentre è infondato il tema relativo ad essere il ricorrente un semplice consumatore di droga, rispetto ai quali sono richiamati e valutati in sentenza (sempre da leggere unitamente a quella di primo grado) gli elementi indicativi DEla ben diversa posizione di spacciatore, con corretto giudizio in fatto non sindacabile in questa sede, la motivazione in tema di reato associativo è invece pressoché inesistente. Si limita, difatti, a quanto sopra trascritto, ovvero una solo generica affermazione di inserimento nella "rete di spacciatori", (spacciatori che, peraltro, proprio la stessa Corte di Appello ha ritenuto non inseriti nella associazione) nonché il semplice dato di aver comprato droga con la abitualità dal cognato EL, elemento privo, per come rappresentato in sentenza, di ogni attitudine a dimostrare l'"affiliazione". A tale carenza intrinseca DEla motivazione, si aggiunge la sostanziale assenza di motivazione specifica in ordine ai motivi di appello. Va quindi disposto annullamento con rinvio per la rivalutazione DEla responsabilità per il reato associativo.
8. SA NC Il ricorso è fondato in ordine alla qualificazione DE fatto. Il motivo proposto pone in dubbio che si sia in presenza di un acquisto di droga finalizzato all'uso diverso da quello personale, che si tratti di droga diversa dalla canapa indiana e, comunque, il reato integrato in ipotesi sarebbe la meno grave ipotesi di cui al comma 5 DEl'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Sul primo punto, la destinazione DEla sostanza alla rivendita a terzi, la decisione è corretta sulla scorta DE rinvio fatto alla sentenza di primo grado che individuava un contenuto di una intercettazione da cui emergeva come il ricorrente rivendesse la droga. È una valutazione non oggetto di specifica contestazione e, comunque, logica rispetto alla premessa, per cui non vi è alcuna valutazione residua di spettanza di questo giudice di legittimità. È invece fondata la doglianza sulla totale assenza di motivazione sulla tipologia di sostanza e sull'essere la condotta, sulla scorta DEla quantità di droga trafficata, da inquadrarsi nella più grave o meno grave ipotesi DEl'art. 73 d.P.R. 309/1990. Gli unici elementi fattuali individuati nella sentenza di primo grado, non oggetto di ulteriori valutazioni nella sentenza impugnata nonostante le deduzioni DE SA, sono insalata 100 pezzi» quale definizione DEla fornitura di droga nonché la indicazione da parte DEla Di PA AT che la somma che le era stata data dal SA per tale droga era «euro 150». 22 2 2 Va quindi considerato che innanzitutto, per l'entità DEla pena, pur nella genericità DEla motivazione che non fa subito capire quali siano state le disposizioni applicate, a fronte DEle contestazioni al riguardo, si comprende che la stessa è stata determinata confermandosi la contestazione di cui all'articolo 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione a droga non leggera (cocaina). Difatti: - il capo di imputazione non precisa di che droga si trattasse;
la sentenza di primo grado nulla diceva al riguardo;
- la sentenza di secondo grado, pur applicando una pena inferiore al minimo di anni sei (senza specificare la eventuale applicazione di attenuanti), la determina in misura decisamente eccedente rispetto alla pena edittale per la canapa indiana, così dimostrando implicitamente di aver escluso che si trattasse di tale sostanza. Invero gli elementi fattuali riportati nella sentenza di primo grado, a fronte DEla contestazione specifica DEla difesa, non possono essere ritenuti di così chiara significatività nel senso di un rilevante traffico di droga da integrare il reato più grave, né di introdurre con certezza il dato DE trattarsi DEla ben più gravemente punita "droga pesante". Si impone quindi l'annullamento DEla sentenza sul punto con rinvio per nuovo giudizio innanzitutto sulla qualificazione DE fatto quale ipotesi maggiore o minore DEl'articolo 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e, poi, sulla qualità DEla sostanza, incidente sia sulla diversa pena edittale rispetto alla ipotesi DEl'art. 73 comma 4 che, nell'ambito DEla ipotesi DE comma 5, ai fini di specifica gravità DE fatto concreto.
9. ES GI il ricorso è fondato limitatamente al tema DE trattamento sanzionatorio. Il primo motivo è infondato perché dalla complessiva valutazione DEla motivazione DEle decisioni di primo e secondo grado emerge una logica ricostruzione degli elementi di fatto per dedurne il ruolo DE ES di acquirente di droga per il successivo spaccio. E invece fondato il secondo motivo sotto il profilo DEla assenza di una motivazione per ritenere che non ricorra la ipotesi di cui al comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Mentre, difatti, può ritenersi non dovuta una specifica motivazione in tema di attenuanti generiche a fronte DEla implicita considerazione DEla caratura criminale DE ricorrente in diverso contesto criminale (dato indicato nel corpo DEle decisioni) e DEla mancata allegazione da parte DEla difesa di seri elementi che imponessero ai giudici di merito quantomeno una considerazione DEla loro applicabilità con adeguata motivazione DE diniego, lo stesso non può dirsi per quanto 23 riguarda la qualificazione DE fatto. Vi era stata una deduzione sulla assenza di motivazione sulla portata degli elementi accertati a qualificare il fatto per il reato ritenuto dal primo giudice (in un contesto di genericità DEla stessa imputazione che nulla diceva su quantità e qualità DEla sostanza), per cui la Corte di Appello doveva valutare in via specifica, motivando, le ragioni per ritenere che il fatto costituisse l'uno o l'altro reato. Si rammenta, difatti, che nella attuale distinzione in autonomi reati DEle ipotesi "maggiore" (comma 1) o "minore" (comma 5) DE citato art. 73, a fronte di elementi non univoci non può essere ritenuta, automaticamente, la ipotesi "maggiore" diversamente da quando la questione riguardava l'individuazione DEle condizioni per la applicazione DE comma 5 quale circostanza attenuante. Va, pertanto, disposto annullamento con rinvio per la nuova considerazione DEla corretta qualificazione DE fatto, in assenza di alcuna traccia DEl' avere la sentenza impugnata deciso in un senso o nell'altro. 10. IN FA Il suo ricorso va accolto per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio. In questo caso, è stato espressamente ritenuto che i fatti contestati riguardassero droga leggera. Il primo motivo è manifestamente infondato. La motivazione DEle due sentenze dimostra come siano stati individuati elementi concreti per l'accusa a suo carico, anche per quanto riguarda l'attribuzione DE soprannome;
DE resto il ricorrente è riduttivo nel ritenere che non vi sia stata individuazione di ulteriori elementi oltre alle conversazioni fra terze persone in quanto nella sentenza di primo grado già si dava atto di come la correlazione tra conversazioni in cui IN partecipava direttamente dimostrassero che a lui era riferito il dato soprannome e, comunque, tali stesse conversazioni cui lui partecipava dimostravano le sue attività in materia di stupefacenti. È DE tutto infondato il secondo motivo con il quale viene riproposto il tema DEla non autorizzabilità DEle intercettazioni nei confronti di IN. È sufficiente rammentare che la valutazione sul reato per il quale si procede con conseguente applicazione DEla disciplina ordinaria ovvero di quella speciale (per la "criminalità organizzata") va fatta con riferimento alla indagine complessiva, quindi per tutti reati per i quali vi sia quantomeno connessione probatoria (vale, al riguardo, quanto elaborato in tema di identità o diversità di procedimento ai sensi DEl'articolo 270 cod. proc. pen. ) e non certo con riferimento ad ogni singolo indagato. Del resto, si 24 rammenta, il concetto di gravità o sufficienza degli indizi ai fini degli artt. 266 e ss cod. proc. pen. è riferito alla esistenza DE reato e non alla responsabilità di ciascun singolo facendosi, da parte DE ricorrente, una evidente confusione per la identità terminologica rispetto ai presupposti DEla misura cautelare. il terzo motivo è manifestamente infondato nella parte in cui contesta la prova DEla cessione DEla droga o detenzione finalizzata alla cessione tenuto conto che, pro- prio nel caso DE ricorrente, la sentenza ha dato risposta specifica per le singole contestazioni. Il sesto motivo è manifestamente infondato poiché l'articolo 114 cod. pen. ri- guarda la ipotesi di "minima importanza" che non è certo il ruolo rivestito dal ri- corrente, il cui ruolo era inevitabilmente necessario in quanto era l'unico acquirente nelle singole operazioni di acquisto di droga da spacciare a lui contestati. La manifesta inconsistenza DEla deduzione rende irrilevante la lamentata assenza di una risposta allo specifico motivo di appello. Sono invece fondati gli altri motivi, tutti riguardanti il trattamento sanzionatorio: anche in questo caso, non è stata effettuata una valutazione in ordine al reato configurabile non essendo stata considerata la effettiva portata DE traffico di droga che riguarda il ricorrente sulla scorta DEle intercettazioni, tenuto conto che è semplicemente riportata nella sentenza di primo grado una generica affermazione DE Di PA di aver fornito al IN droga in "kilogrammi" senza considerare se tale peculiare accusa abbia riscontri oggettivi che la rendano utilizzabile (va da sé che la conferma DE trafficare in kg non può certamente trovarsi nell'accertamento di un singolo episodio di spaccio di singole dosi). La motivazione DEla sentenza è solo apparente in quanto si limita alla apodittica affermazione «La gravità dei fatti per cui si procede, valutate le complessive modalità DEle azioni, porta ad escludere la ravvisabilità di un'ipotesi di lieve entità come richiesta dalla Difesa», che, evidentemente, né è una concreta motivazione né, comunque, sembra tener conto DE carattere di reato autonomo, e non più di attenuante, DEl'invocato comma 5. Anche in tema di applicabilità DEle aggravanti DE comma 6 art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 112 cod. pen. (per essere i reati commessi da più di tre/cinque persone) la sentenza presenta una motivazione palesemente inadeguata per dimostrare le stesse. Sono contestate DEle condotte di fornitura di droga da un solo soggetto ad un altro solo soggetto. Che l'acquirente possa essere stato consapevole che, come DE resto è abbastanza ovvio (fuori DE caso DEl'acquisto di droga dal suo produttore), il suo venditore avesse alle spalle un fornitore DElo stupefacente, non significa che la 25 singola cessione sia ascrivibile anche al fornitore DE fornitore per sostenere che il fatto è commesso da "tre o più persone". Peraltro, tali cessioni sono contestate al solo EL e non anche al Di PA, il che contraddice tale dato di partecipazione di più di due persone. Ma anche considerata la fondatezza DEla settimo motivo, di cui si dovrà tener conto laddove il giudice di rinvio ritenga di confermare la contestazione attuale nonché DEle aggravanti: ritenuta la equivalenza tra attenuanti generiche ed aggravanti, va data specifica motivazione quanto alla determinazione DEla pena. 11. FA LO I suoi ricorsi sono fondati per quanto riguarda la qualificazione giuridica ed il trattamento sanzionatorio. Sono infondati i motivi relativi alla responsabilità. A fronte di un accertamento DEla commissione DE reato continuato per il quale si rileva una corretta motivazione sulla scorta DEla lettura congiunta DEle decisioni di merito, il secondo motivo DE primo ricorso ed il primo motivo DE secondo ricorso vanno rigettati in quanto, anziché dedurre specifiche carenze o vizi logici DEla motivazione, pongono questioni in tema di valutazione degli elementi a carico, così invocando poteri che non spettano al giudice di legittimità. Per quanto riguarda, invece, la qualificazione DE fatto ai sensi DEl'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nonché quanto alla configurabilità DEla aggravante di cui all'articolo 73, comma 6, I. cit., va ritenuta la fondatezza dei ricorsi sulla scorta dei medesimi argomenti svolti per ES e IN. In particolare, quanto alla aggravante DE numero DEle persone, anche in questo caso certamente si tratta di cessione di droga tra un acquirente ed un venditore nelle stesse condizioni riferite per IN. Invero per il reato di cui al capo BB sono stati condannati anche EL, con decisione non definitiva in quanto vi è annullamento con rinvio per tale capo, nonché di Di PA, che per i reati fine non ha proposto ricorso;
il che, in ogni caso, non esclude una diversa valutazione per il ricorrente, sia sul piano dei soggetti partecipanti al reato che DEla sua consapevolezza DEla presenza di "mandanti" DE suo fornitore AR. Quanto alla qualificazione giuridica DE fatto, nel caso DE FA vi è anche una motivazione DEla Corte per escludere l'ipotesi di cui al comma 5, che è però palesemente generica e tautologica. 26 I motivi sono fondati anche quanto al diniego DEle attenuanti generiche, negate senza alcuna motivazione;
anche in questo caso, a fronte di specifiche deduzioni, la motivazione è ridotta ad una mera tautologia. L'annullamento con rinvio, quindi, oltre al tema DEla qualificazione, comporta anche la complessiva rivisitazione DE trattamento sanzionatorio.
PQM
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di EL AN e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione DEla Corte di Appello di Napoli. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CE AN, AR IO e, per l'effetto estensivo, nei confronti di UG AN, limitatamente alla loro ritenuta partecipazione al reato associativo di cui al capo a); rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione DEla Corte di Appello di Napoli. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti imputati. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Di PA EL e Di PA AT limitatamente al trattamento punitivo e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione DEla corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti imputati. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IN FA, SA NC, FA LO e ES GI limitatamente all'omessa valutazione DEla qualificabilità dei fatti loro rispettivamente ascritti ai sensi DEl'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990 e ai trattamenti punitivi loro applicati;
rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione DEla Corte di Appello di Napoli. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti imputati. Rigetta il ricorso di Di PA AN che condanna al pagamento DEle spese processuali. Roma, così deciso nella camera di consiglio DE 6 aprile 2017 Il Consigliere estensore il Presidente Giacomo LOni Pierluigi Di Stefano Kitch DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 7 GIU 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piora Esposito R P 272 2