Sentenza 4 luglio 2013
Massime • 1
Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti la vita e le attività del sodalizio criminoso, appresi come componente dello stesso, seppure non sono assimilabili a dichiarazioni "de relato", possono assumere rilievo probatorio, purché supportate da validi elementi di verifica che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati, in aggiunta ai normali riscontri richiesti ex art. 192 cod. proc. pen.
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- 1. Le dichiarazioni de relato non bastano: serve una rigorosa verifica della fonte e dei riscontri individualizzanti (Cass. Pen. n. 21867/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 giugno 2025
1. Premessa In tema di misure cautelari fondate su dichiarazioni accusatorie provenienti da collaboratori di giustizia, la Cassazione ribadisce un principio tanto consolidato quanto essenziale: non è sufficiente evocare una pluralità di dichiarazioni convergenti per fondare un giudizio di gravità indiziaria, se queste si rivelano prive di autonoma attendibilità, risultano inquinate da circolarità o si fondano su fonti di conoscenza non adeguatamente identificate. 2. Il fatto Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 20 gennaio 2025, disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di Am.Cl., ritenuto gravemente indiziato, in concorso con Ma.Ro., dell'omicidio di Ma.An., avvenuto …
Leggi di più… - 2. Rilievo probatorio delle dichiarazioni dei collaboratori di giustiziaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 luglio 2022
Quando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia su fatti e circostanze relative alla vita del sodalizio criminoso di appartenenza hanno rilievo probatorio Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto La Prima Sezione penale della Cassazione annullava una ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva confermato una ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro che, a sua volta, aveva disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ad una persona accusata di avere commesso un delitto di omicidio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/07/2013, n. 29923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29923 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 04/07/2013
Dott. GENTILE OM - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 1777
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 51034/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA IO, nato ad [...] in data [...];
PI GI, nato a [...] in data [...];
PI AU, nato a [...] in data [...];
PA OM, nato a [...] in data [...];
avverso la sentenza 10.3.2012 della Corte d'appello di Palermo, sez. 6^ pen.;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Aurelio Galasso, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati;
Udito l'Avv. Perconti Giuseppe Onofrio, difensore delle parti civili AN IO, Leto AS e Leto CO, nonché in sostituzione dell'Avv. Katia La Barbera per la parte civile CU NA, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese. Udito il difensore di PA, Avv. Sandro Furfaro anche in sostit. dell'Avv. Michele Giovinco, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
A. Con sentenza del 10.3.2012, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della pronunzia 11.1.2011 del Tribunale di Sciacca, appellata dagli imputati (per altra posizione dal P.M.), fra l'altro, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen., comma 4 ridusse le pene inflitte a:
TA IO ad anni 12 mesi 3 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa;
PI GI ad anni 12 di reclusione ed Euro 1.700,00 di multa;
PI AU ad anni 13 mesi 6 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa;
PA OM ad anni 14 mesi 9 di reclusione ed Euro 2.300,00 di multa, per le imputazioni di cui ai capi: A (associazione di tipo mafioso) ascritta a tutti i predetti;
B (estorsione aggravata) ascritta a TA, PI AU e PA;
C (estorsione aggravata) ascritta a PI AU e PA;
E (estorsione aggravata) ascritta a tutti i predetti;
F (danneggiamento seguito da pericolo di incendio) ascritta a TA, PI AU e PA;
G (detenzione e porto illegale di armi) ascritta a TA, PI AU e PA;
L (danneggiamento seguito da pericolo di incendio) ascritta a PA;
M (estorsione aggravata) ascritta a PA. Furono confermate le statuizioni civili e gli imputati furono condannati alla rifusione delle ulteriori spese di giudizio a favore delle parti civili: AN IO (TA IO, PI AU e PA OM); CU NA (TA IO, PI AU e PA OM); Leto CO (PI AU e PA OM); Leto AS quale legale rappresentante della LGM S.r.l. (PI AU e PA OM);
FAI Federazione delle Associazioni Antiusura ed antiracket Italiane (tutti), nei confronti delle quali il Tribunale di Sciacca aveva condannato gli imputati al risarcimento dei danni ed alle rifusione delle spese sostenute dalle predette parti civili come sopra precisato.
B. Ricorrono per cassazione gli imputati sopra indicati. B 1. TA IO e PI GI, a mezzo del difensore Avv. LO PA, deducono:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di associazione mafiosa;
la Corte territoriale ha ritenuto l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso, distinta da Cosa NO, operante nel territorio di BI e organizzata dai fratelli PI, dal loro zio TA e dal loro cugino e dipendente PA OM, la cui finalità sarebbe stata quella di assicurare alla loro impresa ZI Beton 00, l'acquisizione di tutte le forniture di calcestruzzo ed inerti, nonché i lavori di sbancamento indispensabili alle imprese appaltatrici di lavori pubblici nel territorio di BI;
la finalità in questione sarebbe stata perseguita mediante reati di estorsione;
tuttavia la condotta materiale attribuita agli imputati integrerebbe al più il reato di cui all'art. 513 bis cod. pen.; non sussisterebbero elementi per ritenere l'esistenza della forza di intimidazione, tanto che il G.I.P. aveva rigettato le richieste di misure cautelari per il reato associativo;
Di GA OM, collaboratore di giustizia, ha escluso che gli imputati fossero uomini d'onore; negli episodi di cui ai capi L ed M sarebbe emerso un dissidio fra PA e PI AU;
non sarebbe quindi configurabile il reato associativo;
la sentenza impugnata sarebbe carente di motivazione in ordine alla sussistenza della forza di intimidazione;
travisando il significato dei motivi di appello la Corte di merito non ha confrontato la fattispecie di cui all'art. 416 bis cod. pen con quella di cui all'art. 513 bis cod. pen.; erroneamente, sulla base di un "pizzino" sarebbe stata ritenuta l'esistenza di contatti fra gli imputati e Lo PI AL, senza spiegare perché gli "amici di BI" dovessero identificarsi negli imputali;
2. vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi B e G in quanto la Corte d'appello avrebbe cercato di salvare le dichiarazioni di CU NA riscontrandole con quelle dei testi Di ZA e SC, i quali direbbero tutt'altro ed hanno negato di aver ricevuto minacce;
la frase attribuita da CU a PI AU "non ti immischiare" non avrebbe valenza di minaccia;
solo sull'assunto che gli imputati avessero minacciato Di ZA e SC gli stessi sono stati ritenuti responsabili della collocazione di una bottiglia contenente liquido infiammabile due cartucce di fucile;
alla luce di tale convincimento sono stati disattesi tutti gli elementi di segno contrario come le trattative con SO AE e la spiegazione fornita da SC delle ragioni che lo avevano indotto ad assegnare l'incarico agli imputati;
3. vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo E;
la Corte d'appello si sarebbe limitata a riportare il contenuto di alcune intercettazioni senza valutarle;
4. violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche solo in ragione della gravità delle contestazioni. B 2. PI GI, a mezzo del difensore Avv. Fabrizio Merluzzi, deduce:
1. violazione della legge processuale e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata avrebbe ignorato i criteri imposti dall'art. 238 bis cod. proc. pen. laddove, utilizzando la cd. sentenza TE da un lato avrebbe ignorato i fatti ivi accertati e dall'altro omesso di verificarne la condivisibilità; la difesa aveva devoluto il contenuto della sentenza citata per evidenziare l'irritazione di esponenti criminali nei confronti di PI reo di non assoggettarsi al volere delle imprese criminali e di acquisire commesse attraverso prezzi molto competitivi;
sono stati ignorati i fatti descritti nella sentenza in questione fra i quali le intimidazioni patite dall'impresa del padre del ricorrente che infine aveva pagato con la vita la sua competitività; attraverso una diversa lettura della sentenza TE la Corte di merito ha ipotizzato l'esistenza di un clan PI, motivando i reati scopo con metodi ritenuti mafiosi, così ponendo in essere un ragionamento tautologico;
gli atti di intimidazione subiti dal ricorrente sarebbero incompatibili con l'appartenenza ad un famiglia di stiddari;
in relazione al capo E la sentenza impugnata eluderebbe un dato oggettivo e cioè la esistenza di un rapporto di fornitura pregresso a quello iniziato da AN;
su tale doglianza svolta nei motivi di appello vi sarebbe vuoto motivazionale;
la difesa aveva anche evidenziato come si ponesse al di fuori di ogni logica estorsiva una contemporanea collaborazione della ZI Beton 00 e della ditta di AN al medesimo appalto;
non avrebbe pregio il richiamo al collocamento di una bottiglia incendiaria e fiammiferi su un mezzo meccanico, posto che, nella conversazione intercettata, AT si sarebbe limitato ad esprimere una propria opinione, di cui non è indicata la fonte di conoscenza;
AT non è peraltro inserito nel contesto criminale e ciò farebbe escludere che un mafioso possa rivelare ad un dipendente di essere autore di un gesto intimidatorio;
la bottiglia incendiaria venne collocata pochi giorni dopo che AN aveva iniziato le forniture con SS sicché sarebbe illogico sia l'assunto secondo il quale l'episodio sarebbe legato alle conversazioni intercettate (perché successive di qualche mese) sia l'accostamento al ricorrente dell'episodio; sarebbe stato perciò doveroso per la Corte di merito motivare in ordine alla qualificazione dei fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni o ai sensi dell'art. 513 bis cod. pen.; l'impianto motivazionale prende le mosse dai reati scopo per sostenere l'esistenza del reato associativo, ma ogni reato viene valutato non nella sua essenza storica, ma alla luce della supposta esistenza di un sodalizio;
peraltro il ricorrente da molti anni viveva a Parma e nell'intercettazione posta a fondamento della condanna egli prese le difese del fratello e non le proprie;
con la motivazione omnicomprensiva sarebbe stato negato il principio costituzionale della responsabilità personale e mancherebbe motivazione su ogni singolo episodio delittuoso;
l'assunto sarebbe stato rivestito di dichiarazioni di collaboratori contraddittorie e generiche come quelle di PO sulla riconducibilità ai PI dell'omicidio Di EN (il quale aveva invece consentito al padre del ricorrente di trovare un accordo sui pagamenti e far cessare le minacce), quelle di UT e MI (la cui fonte di conoscenza è sempre PO); le dichiarazioni del Di GA sono state abbandonate dei giudici di merito perché generiche rispetto alla riscossione del pizzo e prive di riscontri;
quanto ai pizzini rinvenuti presso l'abitazione del Lo PI non vi sarebbe motivazione rispetto alla identificazione negli imputati dei soggetti di BI;
a fronte delle doglianze difensive svolte sul punto vi sarebbe la semplice trascrizione della sentenza di primo grado;
2. mancanza di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche ed alla misura della pena.
B 3. PI AU, a mezzo del difensore, deduce:
1. violazione della legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di associazione di tipo mafioso in quanto la Corte territoriale, anziché verificare la corrispondenza fra la fattispecie astratta ed i fatti emergenti agli atti avrebbe disquisito sotto il profilo sociologico circa la possibile esistenza di organismi criminali in concorrenza con Cosa NO, finendo per individuare solo la ST, che peraltro sarebbe una filiazione di Cosa NO che ha dovuto ingaggiare con quest'ultima una cruenta lotta generatrice di centinaia di omicidi (a riprova della tendenza monopolistica di Cosa NO) e caratterizzata da un adeguato numero di appartenenti in grado di affrontare una guerra di mafia;
nel caso in esame invece l'organismo criminoso sarebbe costituito solo da quattro soggetti;
il fatto che Cosa NO abbia consentito in provincia di Agrigento ad associazioni criminali minori di compiere limitate tipologie di reati sarebbe notazione sociologica priva di agganci alle risultanze processuali;
sarebbe generico il riferimento alle sentenze irrevocabili quale Akragas 1, il cui uso è consentito ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., ma nel caso di specie non risulterebbero fatti accertati di rilievo nella vicenda qui esaminata;
non avrebbero fondamento i riferimenti alle dichiarazioni dei collaboratori NO, Di GA AU, MI PA e UT GI relative alle "famighiedde", la cui riconducibilità alla fattispecie di cui all'art. 416 bis cod. pen. sarebbe da dimostrare;
la motivazione non sarebbe idonea a far comprendere i fatti posti a base della decisione;
la Corte d'appello ha richiamato la sentenza 9.6.1998 della Corte d'assise di Agrigento a carico di PO IO, Di EN IO e EN AN dalla quale è desunta una faida fra i PO ed i PI;
da ciò si desume che l'associazione ravvisata sarebbe stata già esistente quando PI NA era ancora in vita, trascurando che PI AU alla data della morte del padre aveva appena 20 anni;
la faida che avrebbe portato all'uccisione di PI NA e PI CA, così come la esistenza della "famighiedda" non sarebbe però stata oggetto di accertamento in tale sentenza, trattandosi di fatti non devoluti alla cognizione di quel giudice;
in particolare quella sentenza non trattò di PI AU;
non sarebbe perciò possibile utilizzare le dichiarazioni dei collaboratori quale riscontro alla sentenza in questione;
peraltro le dichiarazioni di MI PA, de relato da UT, il quale avrebbe ricevuto tali notizie da LL IO o dai suoi sodali, sarebbero sostanzialmente di provenienza anonima;
il giudizio di attendibilità desunto da sentenze non indicate, la mancanza di convergenza e la violazione dell'art. 238 bis cod. proc. pen. non consentirebbero di fondare alcunché sulle stesse;
le dichiarazioni di MI PA se lette completamente sarebbero inattendibili (in proposito nel ricorso vengono richiamati interrogatori resi da costui al P.M.); la valutazione è complessiva per tutti i soggetti ed il rapporto fra PI AU, DI LE e Di ZA ZO sarebbe frutto di travisamento della prova, riscontrabile anche a proposito del riferimento a Di GA e Lo PI;
sarebbe apodittica l'affermazione contenuta a p. 37 della sentenza impugnata in quanto nessun elemento processuale autorizzerebbe a ritenere che il ricorrente, anteriormente ai fatti per cui si procede, avesse tenuto condotte illecite;
quanto a Di GA sarebbero state trascurate le dichiarazioni rese in sede di controesame, nelle quali erano emerse contraddizioni elencate alle p. 13 e 14 del ricorso;
sarebbero state pretermesse le dichiarazioni del Di GA incompatibili con la tesi accusatoria citate a p. 14 del ricorso;
nei motivi di appello era stata dedotta la questione della identificazione nei PI degli amici di BI indicati nel "pizzino" sequestrato a Lo PI e comunque si criticava l'attribuzione collettiva a tutti i PI di tale identificazione;
la sentenza impugnata non avrebbe motivato su tali punti;
non vi sarebbe motivazione sull'esistenza della forza di intimidazione promanante dalla ipotizzata associazione;
la situazione di assoggettamento e di omertà sarebbe stata confusa con gli effetti che reati di minaccia provocano sulle vittime;
la sentenza impugnata avrebbe perciò eluso le doglianze svolte nei motivi di appello secondo le quali era stato confuso il concorso di persone nel reato continuato con il reato associativo;
è stata esclusa in capo agli imputati l'accusa di aver costituito l'associazione, ma i giudici di merito non si sarebbero dati pena di spiegare chi avesse costituito l'associazione, tanto più che esclusa l'aggravante dell'associazione armata, gli associati neppure avrebbero avuto disponibilità di armi;
l'esistenza del sodalizio sarebbe stata fatta derivare dai singoli reati fine;
2. violazione della legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione come estorsione di fatti che avrebbero dovuto essere inquadrati nella fattispecie di cui all'art. 513 bis cod. pen.; pur ponendo le dichiarazioni di CU NA a fondamento dei reati di cui ai capi B e G, la sentenza impugnata non avrebbe risposto alle doglianze relative all'attendibilità delle dichiarazioni di CU e non sarebbe stata esaminata l'impugnazione dell'ordinanza 22.9.2010 del Tribunale di Sciacca, con la quale non era stata accolta la richiesta difensiva di acquisire al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese da CU NA al P.M. il 31.5.2010, nel quale costui avrebbe confessato le menzogne riferite come testimone;
3. violazione della legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per l'estorsione in danno di CU NA, Di ZA TO e dei responsabili di ATI Irede S.r.l. ed Itaca S.r.l. (capo B e G); la sentenza impugnata ha ritenuto che il principale riscontro alle dichiarazioni di CU fossero quelle del Di ZA, il quale aveva ammesso di aver incontrato TA, PI e PA;
tuttavia il tema da affrontare non riguardava l'incontro fra i tre imputati e Di ZA, ma se, in occasione di tale incontro gli imputati avessero proferito o meno minacce;
anche alla deposizione di SC sarebbe stato attribuito erroneamente il carattere di riscontro alle dichiarazioni di CU;
sarebbe stata violata la legge processuale perché, sulla base del presunto mendacio dei testi Di ZA e SC è stata ritenuto vero l'opposto della ipotizzata bugia;
non sarebbe stata data risposta alle doglianze svolte nei motivi di appello;
in relazione all'estorsione in danno di CU NA ed altri di cui al capo C ed all'estorsione di cui al capo E la sentenza impugnata sarebbe priva di reale motivazione, essendosi il giudice di appello limitato a richiamare la pronunzia di primo grado;
in relazione al danneggiamento di cui al capo F non sarebbe stato preso in esame il presupposto indispensabile che avrebbe giustificato l'azione delittuosa e cioè l'assenza di qualunque interesse economico;
il ricorrente è stato individuato in colui che Di GA aveva genericamente indicato in PI, solo sulla base della carica di amministratore unico della ZI Beton, dimenticando che a p. 37 aveva ritenuto fungibili tutti gli appartenenti al gruppo;
4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche solo sulla base della ritenuta gravità delle contestazioni.
B 4. PA OM, a mezzo dei difensori deduce:
1. violazione della legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in ordine alle affermazioni di responsabilità ed all'omesso esame dei motivi di appello;
la riferibilità a PA delle condotte contestate sarebbe frutto di un ragionamento tautologico laddove da un lato egli era considerato il braccio armato dei PI (capi B, C e F), dall'altro sostenitore morale (capo E) ed in altri casi autonomamente anche in contrasto con gli interessi del gruppo (capi L ed M); la documentazione prodotta dalla difesa non sarebbe stata oggetto di adeguata valutazione o confutazione nel corpo della sentenza, ove non si sarebbe dato conto dei risultati acquisiti e dei criteri adottati come imposto dall'art. 192 cod. proc. pen.; la motivazione sarebbe altresì in contrasto con quanto previsto dall'art. 546 cod. proc. pen.; sarebbe stato omesso l'esame della documentazione prodotta dalla difesa in relazione alla contesta attendibilità del teste assistito ed agente provocatore CU NA e delle sue dichiarazioni;
non sarebbe stato colto il reale significato della documentazione prodotta tra cui la certificazione del Comune di BI (allegata al ricorso) con elenco dei contratti stipulati;
infatti la documentazione era finalizzata a provare che CU e PA operavano in settori diversi, sicché fra loro non vi era concorrenza;
non si intendeva dimostrare l'esistenza di un monopolio in capo a CU, ma l'assenza di esso in capo ai PI;
l'ammontare dei contratti dell'impresa di CU dipenderebbe dalla capacità economica della stessa e non dall'asserito clima intimidatorio instaurato degli imputati;
sarebbe stato travisato il contenuto delle intercettazioni;
le doglianze svolte nei motivi di appello circa l'esatto significato non avrebbero trovato riscontro alcuno;
l'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione in danno di AN IO e EL IO (capo E) a titolo di concorso morale sarebbe avvenuta sulla base di alcune conversazioni intercettate fra il ricorrente e PI GI;
dal testo della telefonata riportata in sentenza emergerebbe soltanto che PI GI stava informando PA di quanto accadeva in BI e PA accenna solo alla ipotesi di recarsi a BI;
non sarebbe ipotizzabile alcun concorso;
la Corte territoriale non avrebbe risposto alle specifiche doglianze svolte sul punto con i motivi di appello;
l'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi L ed M sarebbe basata su risultanze processuali non gravi, precise e concordanti e che non supererebbero la soglia del dubbio ragionevole;
a p. 62 della sentenza impugnata sarebbe espresso un pregiudizio nei confronti del ricorrente;
la Corte di merito si è fondata su alcune intercettazioni e sulle dichiarazioni di CU, senza verificare l'attendibilità dei soggetti captati e la genuinità delle loro conoscenze;
tutte le conversazioni intercettate sono antecedenti rispetto alla fornitura effettuata dal ricorrente alla società vittima della pretesa estorsione;
l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo E, riposerebbe sulla base di alcune dichiarazioni rese da Di GA AU prive di riscontri, come riconosciuto anche dalla Procura generale della Repubblica ed in assenza di dati certi;
la motivazione sarebbe frutto di pregiudizio;
in relazione al capo C non sarebbero state apprezzate le doglianze difensive sull'attendibilità delle dichiarazioni dei membri della famiglia Leto;
PA sarebbe del tutto estraneo alla minaccia subita da CU NA;
le dichiarazioni dei testi, laddove non in sintonia con il pregiudizio della Corte di merito sono state ritenute reticenti;
sarebbero state valorizzate eccessivamente le dichiarazioni della persona offesa;
non sarebbero state valute le doglianze svolte con i motivi di appello nuovi (riportati in parte nel ricorso); l'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi B e G sarebbe avvenuta in assenza di elementi sufficienti a superare il dubbio ragionevole;
mancherebbe una valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni di CU e vi sarebbe un salto logico nella valutazione come riscontri delle dichiarazioni del Di ZA e dello SC;
l'affermazione di responsabilità per il reato associativo di cui al capo A sarebbe avvenuta in assenza di elementi atti a provare l'esistenza dell'associazione, sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Di GA AU, MI PA e UT GI, nonché della sentenza TE e dei reati fine, trascurando che si potesse essere in presenza di concorso nel reato continuato;
non sarebbe stato individuato il momento di costituzione di tale associazione, della durata e permanenza del vincolo;
le dichiarazioni del Di GA sarebbero generiche e non riscontrate;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche solo in ragione della gravità dei fatti valutata cumulativamente e senza considerazione alcuna della soggettività giudicata;
3. violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione sia della pena base che degli aumenti per continuazione. B 5. Con motivi nuovi PA OM, tramite il difensore, deduce il mancato superamento del dubbio ragionevole per l'affermazione di responsabilità, l'insufficienza del richiamo alla sentenza di primo grado, delle dichiarazioni di CU e delle intercettazioni (della cui effettuazione CU era a conoscenza), nonché l'insussistenza dell'associazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di TA IO e PI GI dall'Avv. LO PA, il primo motivo proposto nell'interesse di PI GI dall'Avv. Fabrizio Merluzzi per la parte relativa alla violazione dell'art. 238 bis cod. proc. pen. al reato associativo, il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di PI AU ed il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di PA OM per la parte relativa al reato associativo sono manifestamente infondati, talora generici e - prospettando un'interpretazione alternativa dei fatti - si risolvono in censure di merito non consentite in questa sede di legittimità.
Sono manifestamente infondate le questioni di violazione di legge processuale e sostanziale dedotte.
Anzitutto non ha fondamento alcuno ed è generica la doglianza svolta nell'interesse di PI GI (primo motivo del ricorso dell'Avv. Merluzzi) secondo la quale la Corte territoriale avrebbe ignorato i criteri imposti dall'art. 238 bis cod. proc. pen. laddove, utilizzando la ed sentenza TE da un lato avrebbe ignorato i fatti ivi accertati e dall'altro omesso di verificarne la condivisibilità.
La Corte territoriale ha richiamato i fatti accertati dalla sentenza 9.6.1998 della Corte d'assise di Agrigento, irrevocabile, e li ha inquadrati nel contesto complessivo dei fatti oggetto di esame nel presente processo (p. 31 e ss. sentenza impugnata), traendo elementi di valutazione dal contesto in cui gli omicidi erano maturati. L'assunto secondo il quale tali risultanze non sarebbero condivisibili è supportato solo dalla diversa lettura offerta dalla difesa (l'irritazione di esponenti criminali nei confronti di PI reo di non assoggettarsi al volere delle imprese criminali e di acquisire commesse attraverso prezzi molto competitivi), ma ciò da un lato non integra alcuna violazione della legge processuale e dall'altro sconfina in censure di merito, ancorché presentate sotto il profilo del vizio di motivazione non ravvisatale nella sentenza impugnata.
Sul punto, anche riguardo alle censure che saranno successivamente esaminate, va ricordato che, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza. (V., con riferimento a massime di esperienza alternative, Cass. Sez. 1 sent. n. 13528 del 11.11.1998 dep. 22.12.1998 rv 212054). Nel caso in esame si deve escludere che sia inconfutabile che le intimidazioni patite dall'impresa del padre del ricorrente, il quale aveva pagato con la vita, siano da riferire alla sua competitività piuttosto che, come ritenuto dai giudici di merito, all'esistenza di un clan PI, ovvero che gli atti di intimidazione subiti dal ricorrente sarebbero incompatibili con l'appartenenza ad un famiglia di stiddari.
Le considerazioni svolte rispondono alle analoghe doglianze svolte nell'interesse di PI AU.
Si deve solo aggiungere che il fatto che la faida che avrebbe portato all'uccisione di PI NA e PI CA, così come la esistenza della "famighiedda" non fosse oggetto di accertamento nella sentenza richiamata 9.6.1988 della Corte d'assise di Agrigento e che quella sentenza non trattò di PI AU, non impedisce di trarre dalla stessa elementi di prova, da valutare nel complessivo contesto.
Manifestamente infondata è la doglianza (svolta nel primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di TA IO e PI GI dall'Avv. LO PA) secondo la quale la condotta materiale attribuita agli imputati integrerebbe al più il reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. e non quello di cui all'art. 416 bis cod. pen.. La norma incriminatrice dei fatti di illecita concorrenza mediante violenza o minaccia non è speciale rispetto a quella incriminatrice dell'associazione per delinquere di tipo mafioso, sicché i due reati, attesa l'episodicità del primo e la struttura associativa del secondo, possono concorrere. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12785 del 18/02/2011 dep. 29/03/2011 Rv. 249676). Come si riconosce nel predetto motivo di ricorso, la Corte territoriale ha ritenuto l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso, distinta da Cosa NO, operante nel territorio di BI e organizzata dai fratelli PI, dal loro zio TA e dal loro cugino e dipendente PA OM, la cui finalità sarebbe stata quella di assicurare alla loro impresa ZI Beton 00, l'acquisizione di tutte le forniture di calcestruzzo ed inerti, nonché i lavori di sbancamento indispensabili alle imprese appaltatrici di lavori pubblici nel territorio di BI;
la finalità in questione sarebbe stata perseguita mediante reati di estorsione.
Siffatta valutazione non è in violazione di legge, dal momento che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, per qualificare come mafiosa un'organizzazione criminale è necessaria la capacità potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati all'organismo criminale. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5888 del 10/01/2012 dep. 15/02/2012 Rv. 252418. Nella specie, è stata ritenuta mafiosa un'organizzazione criminale costituitasi autonomamente in Liguria che ripeteva le caratteristiche strutturali dei locali di "ndrangheta" calabresi, si ispirava alle regole interne di questi ultimi e con essi manteneva stretti collegamenti). Si afferma tuttavia nel motivo di ricorso che non sussisterebbero elementi per ritenere l'esistenza della forza di intimidazione. A sostegno di tale assunto si afferma che il G.I.P. aveva rigettato le richieste di misure cautelari per il reato associativo dimenticando che la manifesta illogicità è quella della sentenza rispetto a se stessa e non ad altre decisioni.
La sentenza impugnata ha fatto riferimento, richiamando le dichiarazioni del Di GA, alla l'intimidazione sistematica" atta a creare nell'imprenditoria "un clima di assoggettamento e di omertà" (p. 45 sentenza impugnata).
Stante la ritenuta autonomia dell'associazione ritenuta rispetto a Cosa NO è irrilevante che Di GA OM, collaboratore di giustizia, abbia escluso che gli imputati fossero uomini d'onore. Neppure può ragionevolmente escludersi la configurabilità di un'associazione soltanto per l'esistenza di contrasti fra taluni degli associati, come si afferma sarebbe emerso negli episodi di cui ai capi L ed M fra PA e PI AU, giacché l'esistenza di una stabile struttura non è inficiata da episodici scontri interni fra gli associati.
Non è vero che la sentenza impugnata sia carente di motivazione in ordine alla sussistenza della forza di intimidazione, tanto che con altre censure di segno opposto si afferma che sarebbe stata desunta l'esistenza dell'associazione da reati fine commessi con minaccia. Squisitamente di merito è la doglianza svolta sia nell'interesse di TA IO e PI GI che nell'interesse di PI AU, in cui si contesta che gli imputati siano da identificare negli "amici di BI", sulla base di un "pizzino" rinvenuto a Lo PI AL.
La Corte territoriale ha ricondotto gli "amici di BI" agli imputati in ragione delle imprese coinvolte nei lavori (p. 42 sentenza impugnata) ed in tale motivazione non vi è alcuna manifesta illogicità.
Quanto alle ulteriori doglianze svolte nell'interesse di PI AU e di PA OM, va subito che precisato che non è vero che la Corte territoriale, anziché verificare la corrispondenza fra la fattispecie astratta ed i fatti emergenti agli atti avrebbe disquisito sotto il profilo sociologico circa la possibile esistenza di organismi criminali in concorrenza con Cosa NO, finendo per individuare solo la ST, che sarebbe peraltro una filiazione di Cosa NO.
La Corte d'appello ha richiamato alcune considerazioni di carattere generale al fine di confutare la tesi difensiva dell'impossibilità dell'esistenza in Sicilia di associazioni di tipo mafioso diverse da Cosa NO (p. 28 e ss. sentenza impugnala). Tali considerazioni, peraltro non sono soltanto un'analisi sociologica, ma si fondano sulle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia (Di GA AU, MI PA e UT GI) sulle
"famighiedde", tollerate nei limiti in cui non intralciavano l'attività di Cosa NO ed a sentenze irrevocabili quale Akragas 1.
Il fatto che l'associazione ravvisata sia stata ritenuta già esistente quando PI NA era ancora in vita, ed il fatto che PI AU alla data della morte del padre aveva appena 20 anni è nuovamente censura di merito.
Non ha pregio alcuno a doglianza secondo la quale le dichiarazioni di MI PA, de relato da UT, il quale avrebbe ricevuto tali notizie da LL IO o dai suoi sodali, sarebbero sostanzialmente di provenienza anonima. Infatti, quando, in relazione all'attività di associazioni di tipo mafioso o comunque di associazioni per delinquere fortemente strutturate, quelle riferite sono di notizie di conoscenza comune nell'ambiente, non possono essere considerate come narrate de relato dal dichiarante, ma riferite da lui come di sua diretta conoscenza. Sul punto questa Corte ha infatti affermato che in tema di dichiarazioni provenienti da collaboratore di giustizia che abbia militato all'interno di un'associazione mafiosa, occorre tenere distinte le informazioni che lo stesso sia in grado di rendere in quanto riconducibili ad un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati di quel determinato sodalizio dalle ordinarie dichiarazioni "de relato", che non sono utilizzabili se non attraverso la particolare procedura prevista dall'art. 195 cod. proc. pen., in quanto l'impossibilità di esperire, nel primo caso, l'anzidetta procedura rende le stesse propalazioni meno affidabili e, come tali, inidonee di per sè a giustificare un'affermazione di colpevolezza;
nondimeno, le stesse possono assumere rilievo probatorio a condizione che siano supportate da validi elementi di verifica in ordine al fatto che la notizia riferita costituisca, davvero, oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati, in aggiunta ai normali riscontri richiesti per le propalazioni dei collaboratori di giustizia (Cass. Sez. 5 sent. 24711 del 10.4.2002 dep. 26.6.2002).
Le censure sulla ritenuta attendibilità dei collaboratori di giustizia anche sulla scorta di travisamenti di prova o mancato esame di alcune dichiarazioni sono inficiate da genericità. È infatti inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, cosi da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11910 del 22.1.2010 dep. 26.3.2010 rv 246552). Generica è anche la doglianza secondo la quale la situazione di assoggettamento e di omertà sarebbe stata confusa con gli effetti che reati di minaccia provocano sulle vittime, dal momento che neppure è precisato quali sarebbero questi effetti ed in che cosa si differenziano dalla situazione di omertà ed assoggettamento. Quanto al fatto che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non sarebbero riscontrate, oltre a quanto richiamato nella sentenza impugnata, è sufficiente ricordare che i riscontri esterni della chiamata in correità possono essere ricavati anche da una pluralità di chiamate convergenti;
il requisito della convergenza tuttavia non va inteso come piena sovrapponibilità delle diverse chiamate (che sarebbe, oltretutto, sospetta), ma come concordanza dei nuclei essenziali delle dichiarazioni, in relazione al "thema decidendum", dovendo piuttosto il giudice verificare che tale consonanza non sia frutto di condizionamenti, collusioni e reciproche influenze (Cass. Sez. 5 sent. n. 9001 del 15.6.00 dep. 10.8,00 rv 217729). La sentenza impugnata non ha eluso le doglianze svolte nei motivi di appello secondo le quali era stato confuso il concorso di persone nel reato continuato con il reato associativo, essendosi invece diffusa ad illustrare l'esistenza di una stabile organizzazione, fatta risalire a PI NA, vanno perciò disattese le doglianze svolte nell'interresse di PI AU e PA OM. Se è vero che è stata esclusa l'aggravante dell'essere l'associazione armata, nondimeno i giudici di merito hanno ritenuto che gli associati abbiano fatto ricorso a danneggiamento con pericolo di incendio, come emerge dalle affermazioni di responsabilità per i reati fine per i reati di cui ai capi F (nei confronti di NE AU e PA OM) ed L (nei confronti di PA OM).
Va poi ricordato che, in tema di associazione per delinquere (nella specie, di stampo mafioso) è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2740 del 19/12/2012 dep. 18/01/2013 Rv. 254233).
2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso proposti nell'interesse di TA IO e PI GI dall'Avv. LO PA, il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di PI GI dall'Avv. Fabrizio Merluzzi per la parte relativa al reato di cui al capo E, il secondo ed il terzo motivo di ricorso proposti nell'interesse di PI AU ed il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di PA OM per la parte relativa ai reati fine sono manifestamente infondati, generici e svolgono censure di merito.
Le doglianza svolte nell'interesse di TA IO, PI GI, PI AU, in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi B e G, secondo la quale la Corte d'appello avrebbe cercato di salvare le dichiarazioni di CU NA riscontrandole con quelle dei testi Di ZA e SC, i quali direbbero tutt'altro ed hanno negato di aver ricevuto minacce e le ulteriori doglianze analoghe svolte nell'interesse di PI AU per i capi C ed E sono generiche non essendo state integralmente trascritte od allegate le dichiarazioni che si assumono travisate.
Sono di merito le censure secondo le quali la frase attribuita da RT a PI AU "non ti immischiare" non avrebbe valenza di minaccia;
che solo sull'assunto che gli imputati avessero minacciato Di ZA e SC gli stessi sono stati ritenuti responsabili della collocazione di una bottiglia contenente liquido infiammabile due cartucce di fucile;
che alla luce di tale convincimento sono stati disattesi tutti gli elementi di segno contrario come le trattative con SO AE e la spiegazione fornita da SC delle ragioni che lo avevano indotto ad assegnare l'incarico agli imputati. Infatti tutte le predette doglianze si risolvono nella prospettazione di ricostruzioni alternative.
Anche le doglianze svolte in relazione al reato al capo E svolgono censure di merito.
È possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. (Cass. Sez. 2 sent. n. 38915 del 17.10.2007 dep. 19.10.2007 rv 237994). La Corte territoriale ha ampiamente ricostruito al vicenda sulla base della pronunzia di primo grado e delle intercettazioni richiamate. Nei motivi di ricorso si tenta di sottoporre a questa Corte una ricostruzione alternativa dei fatti, come quando si afferma che i reati scopo sarebbero stati valutati alla luce dell'associazione ritenuta esistente e si contestano le ricostruzioni operate dai giudici di merito.
Anche le articolate doglianze svolte nell'interesse di PA OM si risolvono nella prospettazione di una diversa interpretazione dei fatti e quindi in inammissibili censure di merito.
In relazione alle doglianze svolte nell'interesse di PI AU secondo la quale non sarebbe stata esaminata l'impugnazione dell'ordinanza 22.9.2010 del Tribunale di Sciacca va rilevato che la decisione sul punto è implicita nella ordinanza 7.2.2012, con la quale la Corte d'appello ha deciso sulle richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
La doglianza secondo (a quale mancherebbe motivazione in ordine alla qualificazione dei fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni o ai sensi dell'art. 513 bis cod. pen. è manifestamente infondato.
Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è solo quello in fatto e non quello in diritto (Cass. Sez. 2, sent. n. 3706 del 21.1.2009 dep. 27.1.2009 rv 242634). Infatti l'eventuale violazione di legge è denunziabile ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c) e non ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e).
Peraltro la doglianza è manifestamente infondata anche sotto il profilo della violazione di legge in quanto il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, previsto dall'art. 513 bis cod. pen. e avente natura di reato complesso, non può essere assorbito nel delitto di estorsione, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, sicché, ove ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i delitti, si ha il concorso formale degli stessi. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24172 del 31/03/2010 dep. 23/06/2010 Rv. 247946).
3. Il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di TA IO e PI GI dall'Avv. LO PA, il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di PI GI dall'Avv. Fabrizio Merluzzi, il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di PI AU, il secondo ed il terzo motivo di ricorso proposti nell'interesse di PA OM sono manifestamente infondati e svolgono censure di merito. Le attenuanti generiche sono state negate in ragione della particolare spregiudicatezza degli imputati, della reiterazione degli episodi, della spiccata pericolosità e pervicace spinta al delitto (p. 99 sentenza impugnata) ed in tale motivazione non vi è ne' violazione di legge ne' vizio di motivazione censurabile in questa sede.
La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242).
4. Tutti i ricorsi proposti devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.
5. La inammissibilità del ricorso principale comporta, ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 4, la inammissibilità dei motivi nuovi proposti nell'interesse di PA OM.
6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
7. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalla parti civili per questo grado di giudizio, liquidate come segue, alla luce dell'attività difensiva svolta e poste a carico degli imputati delle singole fattispecie produttive di danno come di seguito precisato, con distrazione a favore del difensore, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., Avv. Giuseppe Perconti: a favore della parte civile AN IO Euro 3.000,00 oltre IVA. e C.P.A., a carico in solido di TA IO, PI AU e PA OM;
a favore della parte civile CU NA Euro 3.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A., a carico in solido di TA IO, PI AU e PA OM;
a favore della parte civile Leto CO Euro 3.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A., a carico in solido di PI AU e PA OM;
a favore della parte civile Leto AS quale legale rappresentante della LGM S.r.l. Euro 3.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A., a carico in solido PI AU e PA OM;
con esclusione del rimborso forfettario delle spese non più previsto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Condanna:
TA IO, PI AU e PA OM in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile AN IO liquidate in Euro 3.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A.;
TA IO, PI AU e PA OM in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile CU NA liquidate in Euro 3.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A.;
PI AU e PA OM in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Leto CO liquidate in Euro 3.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A.;
PI AU e PA OM in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Leto AS quale legale rappresentante della LGM S.r.l. liquidate in Euro 3.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A.;
con distrazione di tali spese a favore dell'Avv. antistatario Giuseppe Perconti.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2013