Articolo 17 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 16Articolo 18
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19 aprile 1942
Art. 17.

I termini, che secondo le disposizioni richiamate nell'articolo precedente decorrono dalla data del provvedimento di liquidazione o di nomina dei liquidatori o dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, decorrono dalla data in cui e' stato annotato nel registro il provvedimento che dispone la liquidazione generale della persona giuridica ai sensi del precedente art. 14.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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