Sentenza 21 novembre 2019
Massime • 1
Lo stato di tossicodipendenza dell'imputato, ancorché dimostrato o altrimenti risultante dagli atti, non comporta l'automatica concessione delle circostanze attenuanti generiche, specialmente se ricorrono anche specifici fattori negativi, ma può concorrere a determinare quel complesso di elementi - oggettivi e soggettivi - non tipicamente previsti dalla legge, che il giudice prende in considerazione per adeguare maggiormente la sanzione al caso concreto.
Commentario • 1
- 1. Circostanze attenuanti genericheStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 15 dicembre 2021
COSA SONO LE CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE Le circostanze attenuanti generiche sono disciplinate dall'art. 62 bis del Codice Penale e permettono al Giudice di adeguare la pena al caso concreto. Diversamente dalle circostanze attenuanti comuni, le quali sono descritte in un elenco preciso di situazioni in cui il giudice può ritenere di applicarle al fine di diminuire la pena, le circostanze attenuanti generiche sono dal contenuto indefinito. La norma non descrive compiutamente le situazioni in relazione alle quali è prevista la diminuzione di pena, dunque sarà il Giudice, di volta in volta, a valutare una serie di elementi di natura oggettiva e soggettiva attinenti alla personalità del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2019, n. 2456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2456 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2019 |
Testo completo
02456-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente - Sent. n. sez. 2950/2019 MATILDE CAMMINO UP 21/11/2019 LUCIANO IMPERIALI MARIA DANIELA BORSELLINO R.G.N. 33294/2019 IGNAZIO PARDO Motivazione FABIO DI PISA - Relatore Semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/07/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza del 3 Luglio 2019, confermava la sentenza del Tribunale di Napoli in data 28 Gennaio 2019 in forza della quale SI LI era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di rapina in danno di RE SQ e SA DI.
2. L' SI, a mezzo difensore, propone ricorso per cassazione lamentando: a. violazione ed erronea applicazione dell'art. 628 cod. pen. Assume la corte di appello non aveva considerato che il reato non poteva dirsi consumato in quanto la sottrazione dei beni non si era pienamente realizzata essendo stata interrotta in itinere dall' intervento dei coniugi RE SQ e SA DI e, pertanto, non avendo mai il ricorrente conseguito la effettiva disponibilità delle refurtiva, 1 ولا doveva ritenersi configurabile l'ipotesi tentata e non già quella consumata. Precisa, altresì, che secondo quanto indicato nel medesimo atto di querela la somma di euro 20,00 era stata consegnata in ragione del constatato stato di bisogno della vittima;
b. manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta l' erroneità della motivazione nella parte in cui non erano state concesse le circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. in ragione dell' intervenuto riconoscimento dell' attenuante di cui all'art. 62 comma 4 cod. pen., non avendo la corte territoriale considerato che la relativa richiesta formulata in appello si fondava su elementi diversi, quali la personalità dell' imputato, la sua dipendenza dagli stupefacenti ed il leale comportamento processuale, rispetto a quelle circostanze che avevano indotto il primo giudice a ritenere il danno patrimoniale cagionato di "speciale tenuità".
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il primo motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. Osserva il collegio che il ricorrente, con tale motivo, nell' affermare che doveva ritenersi configurabile l' ipotesi tentata e non già quella consumata, ha riproposto censure già sostanzialmente prospettate con i motivi di appello, e sulle quali la Corte territoriale ha esaurientemente risposto. Come ampiamente chiarito dal Supremo Collegio SU, n. 52117 del 17/7/2014, il fondamento della giustapposizione tra il delitto tentato e quello consumato (e del differenziato regime sanzionatorio) risiede nella compromissione o meno - dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice. In ipotesi di rapina il momento in cui si verifica la completa lesione patrimoniale è quello dello spossessamento dell'avente diritto e del passaggio della cosa nella sfera di disponibilità dell'agente, il reato di rapina deve, quindi, ritenersi consumato non appena si sia realizzato l'impossessamento del beni. Deve ritenersi, invero, che ai fini della determinazione del momento in cui si verifica l'impossessamento che segna, come detto, la consumazione del delitto di rapina è - sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo ed anche nello stesso luogo in cui la sottrazione si è verificata, sotto il dominio esclusivo dell'agente mentre la circostanza che, ad esempio, il soggetto sia stato o venga inseguito e bloccato dalle forze dell' he ordine che lo aveva osservato a distanza non vale ad escludere l'ipotesi consumata, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena ed effettiva disponibilità della refurtiva, come verificatosi nella fattispecie in esame. -Secondo la ricostruzione in punto di fatto operata dai giudici di merito non censurabile in questa sede l' SI ha sottratto ai coniugi una borsa ed una catenina e - . paso di occhiali successivamente prelevato dall' autovettura un (telefono ed un telefono cellulare delle vittime sicché "le persone offese perdevano.... la materiale disponibilità dei beni, configurandosi il recupero dei predetti oggetti come una evenienza verificatasi per cause indipendenti dalla 2 je volontà del prevenuto", rimanendo del tutto irrilevante la questione concernente la volontaria consegna della somma di euro 20,00 da parte della vittima dopo l' occorso. Le conclusioni dei giudici di merito circa la configurabilità della fattispecie consumata tenuto conto dell' impossessamento della collana e di altri beni della vittima ad opera dell' SI, poi datosi alla fuga e, successivamente, immobilizzato dal RE, appaiono, quindi, logiche e correttamente motivate, con conseguente manifesta infondatezza del primo motivo che mira ad una differente ricostruzione degli accadimenti inammissibile in questa sede.
3.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. I giudici di merito, nel negare all' imputato le circostanze attenuanti generiche, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. evidenziando come i numerosi precedenti penali anche specifici dell' imputato sintomatici di elevata pericolosità dello stesso precludevano la concessione delle chieste attenuanti generiche pur tenuto conto dello stato di tossicodipendenza dell' imputato e della sua condotta collaborativa. Occorre, del resto, precisare che lo stato di tossicodipendenza dell'imputato, ancorché dimostrato o altrimenti risultante dagli atti, non comporta l'automatica concessione delle circostanze attenuanti generiche, specialmente se ricorrono anche specifici fattori negativi, ma può concorrere a determinare quel complesso di elementi (oggettivi e soggettivi) non tipicamente previsti dalla legge che il giudice prende in considerazione per adeguare maggiormente la sanzione al caso concreto. (Sez. 2, n. 44878 del 29/11/2011 - dep. 02/12/2011, P.G. in proc. Oliviero, Rv. 25136201).
4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 21 Novembre 2019 II presidente II consigliere estensore DEPOSITATO IN CANCELLERIA Fabio Di PisaSPRIDDIRIES Matilde Cammino SECONDA SEZIONE PENALE 22.1.2010 IL DICASS A H Cancel M ANC ZTERE E R Massimo PASSERINE 3