Sentenza 7 dicembre 2023
Massime • 1
In tema di reato continuato, il giudice della cognizione che, riconosciuta la continuazione "esterna", individui il reato più grave in quello già giudicato con altre violazioni unificate a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., ferma restando la pena già determinata per tale reato, deve quantificare gli aumenti per i reati satellite secondo i parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., non potendo eccedere la misura già fissata nella sentenza irrevocabile per quelli già giudicati, ma senza essere tenuto, in mancanza di elementi indicativi della iniquità delle predette porzioni di pena, alla loro riduzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/12/2023, n. 3998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3998 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2023 |
Testo completo
0399 8-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.1423 Gaetano De Amicis UP 7/12/2023 Riccardo Amoroso Maria Sabina Vigna R.G.N. 28324/2023 Paola Di Nicola Travaglini Debora Tripiccione Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1)D'AN OM nato a [...] il [...] 2) IS UI nato a [...] il [...] 3) LL IR nato a [...] il [...] 4) LL IU nato a [...] il [...] 5)OR NT nato a [...] il [...] 6) ZZ CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 7 novembre 2022 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale IU Riccardi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi proposti da D'AN, IS, LL IR, LL IU e ZZ, e per l'inammissibilità del ricorso proposto da OR NT. uditi i difensori delle parti civili, Avv. Stefano Troiano per il Comune di Foggia, Avv. Nicoletta Viarani in sostituzione dell'Avv. Michele Laforgia per la Regione Puglia e dell'Avv. Niccolò ND Dello Russo per Confindustria Puglia e Confindustria Foggia, i quali hanno concluso per il rigetto dei ricorsi e la conferma delle statuizioni civili;
udito il difensore degli imputati IS, LL IR e OR NT, Avv. Francesca Aricò, in sostituzione dell'Avv. ET Censano, che ha insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari, per quanto rileva in questa Sede, ha così provveduto: -previo riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati di cui alla sentenza n. 3364/2017 della Corte di appello di Bari, ha rideterminato la pena inflitta a UI IS in anni dieci e mesi otto di reclusione;
- ha rideterminato la pena nei confronti di OM D'AN con le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti diverse da quelle di cui all'articolo 416-bis.1 cod. pen. e dalla recidiva, in anni tre, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 2000 di multa;
- escluso il ruolo di organizzatore di cui all'articolo 416-bis, comma secondo, cod. pen., ha rideterminato la pena nei confronti di IR LL, con le già concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, in anni nove, mesi nove e giorni dieci di reclusione;
- ha rideterminato la pena nei confronti di IU LL, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, in anni dodici di reclusione;
-ha rideterminato la pena nei confronti di NT OR, disapplicata la recidiva contestata e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, in anni sette e mesi otto di reclusione;
esclusa la recidiva in quanto non contestata nel capo di imputazione, ha rideterminato la pena nei confronti di CO ZZ, con le già concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, in anni quattordici di reclusione. 2 La sentenza impugnata ha, inoltre, revocato nei confronti di OM D'AN l'interdizione dai pubblici uffici e la misura di sicurezza della libertà vigilata;
ha, infine, confermato nel resto la sentenza impugnata, comprese le statuizioni civili.
2. Hanno proposto separati ricorsi per cassazione i difensori di OM D'AN, UI IS, IR LL, IU LL, NT OR e CO TI.
3. OM D'AN ha dedotto tre motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
3.1 Con il primo motivo di ricorso deduce vizi della motivazione e di travisamento della prova in ordine al giudizio di responsabilità relativo all'estorsione ai danni dell'esercizio commerciale "Caffè dell'Alba". Deduce il ricorrente che dalla conversazione numero 1505 del 7 ottobre 2017 emerge con evidenzia che il D'AN era intervenuto nell'esclusivo interesse della vittima. La sentenza impugnata, oltre ad escludere, in termini contraddittori, tale finalità dell'intervento del ricorrente, ha omesso di argomentare sulla compatibilità della conversazione tra LE e D'AN, in cui il primo dice Noi il piacere ce lo abbiamo fatto» e il secondo risponde ah 250 vi ha dato», con l'assunto di una partecipazione cosciente e volontaria del ricorrente al programma estorsivo. Sotto altro profilo, si deduce il carattere apodittico della motivazione relativa alla ritenuta partecipazione del ricorrente alla minaccia nei confronti della RI. La Corte territoriale, infatti, ha omesso di indicare da quali atti abbia tratto tale conclusione, posto che sia dalle conversazioni tra LE e ZZ del 3/11/2017 che dalle dichiarazioni del collaboratore ER - che non ha mai fatto il nome di D'AN, al pari degli altri collaboratori risulta che alla riscossione delle somme presso gli - esercizi commerciali provvedevano altri soggetti. Deduce, inoltre, che la Corte territoriale è incorsa in un travisamento della prova allorché ha affermato che il coinvolgimento del ricorrente emerge anche dalla conversazione tra LE e ZZ del febbraio 2018 in cui i due rievocano le volte in cui «al bar ha parlato EM, posto che detto IO non può in alcun modo identificarsi nel ricorrente. Si censura, infine, il vizio della motivazione relativa al diniego della rinnovazione dell'audizione della persona offesa RI IU in ordine al ruolo svolto dal ricorrente, fondato su una «presunta, apodittica e ipotetica problematicità della testimonianza >>. 3 Si evidenzia, infine, altro travisamento in cui è incorsa la Corte laddove ha interpretato come confessione l'espressione «ho sbagliato», pronunciata dal ricorrente all'udienza dinanzi al Tribunale del riesame del 7/1/2019 e riportata a verbale.
3.2 Con il secondo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen., in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. per la cui configurabilità è necessario che l'appartenenza dell'agente ad un'associazione di tipo mafioso sia accertata nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica l'aggravante, circostanza, questa, non ricorrente nel caso di specie.
3.3 Con il terzo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, con riferimento sia al metodo mafioso che all'agevolazione mafiosa. In primo luogo, si rileva che la motivazione della sentenza impugnata muove dall'erroneo presupposto che il D'AN si sia fatto portatore delle minacce dell'LE alla RI, mentre, in realtà, dopo la conversazione intercettata tra LE e D'AN non risultano altri colloqui, incontri o contatti tra quest'ultimo e la persona offesa. Inoltre, con riferimento alla finalità agevolatrice, la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che l'esistenza dell'organizzazione mafiosa nel territorio della Capitanata è stata riconosciuta da numerose sentenze irrevocabili, ma non ha specificato a quale territorio si faccia riferimento né le sentenze considerate. Inoltre, ha omesso di indicare da quale elemento possa evincersi che D'AN fosse consapevole della esistenza della compagine mafiosa e che abbia agito allo scopo di avvantaggiarla.
4. UI IS ha dedotto due motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
4.1 Con il primo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al diniego del riconoscimento del vincolo della continuazione esterna con i reati di cui alla sentenza n. 2188/2018 della Corte di appello di Bari, diniego fondato sulla estraneità del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, cui si riferiva detta condanna, alla finalità di agevolare la batteria Sinisi/LL. Si rileva, infatti, che tale motivazione non considerava i rilievi difensivi che, pur dando atto della esclusione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa in detto processo, ponevano l'accento sulle argomentazioni poste a sostegno della responsabilità di IS per il . reato di cui al capo 19, contestato nel presente processo, in relazione al quale la sentenza di primo grado, attingendo al materiale probatorio dell'altro procedimento 4 (c.d. "Saturno"), aveva sottolineato il ruolo apicale del IS, quale referente della batteria ES-LL, occupandosi, in particolare, dello spaccio di sostanze stupefacenti e della raccolta del denaro provento di tale illecita attività. Segnala, al riguardo, il ricorrente che anche nella sentenza n. 2188/2018 si affermava che IS, unitamente a UC CU, era coinvolto nel settore dello spaccio in cui impartiva ordini per conto dell'organizzazione criminale diretta di ER ES;
che l'esclusione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa era stata determinata dalla natura della droga oggetto di imputazione, trattandosi di hashish, e ciò in ragione del fatto che il clan ES-LL aveva il monopolio sul territorio del solo spaccio di cocaina.
4.2 Con il secondo motivo deduce il vizio di illegalità della pena in quanto, una volta riconosciuta la continuazione esterna con i reati di cui alla sentenza n. 3664/2017 e individuato il reato più grave nel tentato omicidio di VI NO LA, la Corte territoriale ha omesso di rideterminare la pena per i reati satellite già giudicati con detta sentenza.
5. IR LL ha dedotto due motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
5.1 Con il primo motivo deduce i vizi di violazione dell'art. 81 cod. pen. e di motivazione in relazione al punto della sentenza concernente i! diniego del riconoscimento del vincolo della continuazione esterna con i reati già giudicati con la sentenza n. 2114/2018, relativa alla condanna per il tentativo di estorsione in danno di IV AN ed ET AN, in concorso con IU LL ed altri, commesso a Foggia nel 2014, trattandosi di reato che, pur non contestato con la c.d. aggravante mafiosa, è riconducibile al contesto associativo mafioso foggiano. A sostegno dell'unicità del disegno criminoso si deducono, infatti, i seguenti elementi, trascurati dalla Corte territoriale: a) il sodalizio mafioso della "società foggiana" ha da sempre detenuto il monopolio delle estorsioni nella città di Foggia;
b) nella sentenza di primo grado relativa alla tentata estorsione si era posto l'accento sulle modalità della condotta, tipiche dell'agire "mafioso" (si fa riferimento, ad esempio, alla convocazione della vittima in una zona della città costituente un noto presidio dei LL;
alla formulazione di una richiesta perentoria con la prospettazione del rischio di "acquisizione" del bar "Street Cafè" in caso di mancato pagamento;
alla evocazione della restrizione in regime di 41-bis ord. pen. di taluni parenti e alla delusione dell'aspettativa di un contributo economico per le famiglie dei carceratific) la rilevanza della conversazione considerata nella sentenza di primo grado ed 5 T S intercorsa tra IV AN e NO EL;
d) le considerazioni espresse dal Tribunale circa la presenza di elementi sufficienti per ravvisare anche in relazione al tentativo di estorsione l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 159 del 1991. Aggiunge, inoltre, il ricorrente che proprio in quel periodo il ricorrente ed il fratello IU, dopo una lunga militanza nel clan ES-LL, capeggiato dallo zio ER ES, avevano intrapreso una storica operazione di "scissione" volta a dare vita ad una nuova articolazione della "società foggiana".
5.2 Con il secondo motivo eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. Quanto alla rilevanza della questione, deduce che, essendo stata confermata la recidiva reiterata qualificata, la Corte territoriale, pur riconoscendo l'equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti, ha dovuto applicare un aumento per il reato satellite nella misura fissa non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave (ciò in applicazione del principio affermato da Sez. U, n. 31669/2016). Ciò ha determinato una irragionevole e sproporzionata disparità di trattamento sanzionatorio tra il ricorrente e altri coimputati nei cui confronti è stata ritenuta la recidiva qualificata, chiamati a rispondere, a differenza del ricorrente, di più reati fine (quali Abbruzzese e DO), nonché tra il ricorrente e NT OR il quale, pur rispondendo dei medesimi reati ascritti al ricorrente, senza, tuttavia, la recidiva qualificata, ha potuto beneficiare di un trattamento sanzionatorio più favorevole. Si deduce, inoltre, che il limite minimo fissato dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. è irragionevole e determina «aumenti differenziati per identiche situazioni>>, soprattutto nelle ipotesi in cui gli imputati ritenuti recidivi sono chiamati a rispondere di un diverso numero di reati da porre in continuazione.
6. IU LL ha dedotto due motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
6.1 Con il primo motivo deduce i vizi di contraddittorietà ed illogicità della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla pena base, immotivatamente determinata in misura superiore a quella fissata per altri coimputati. Si deduce, in particolare, che la Corte territoriale ha determinato per il ricorrente la pena base in anni tredici e mesi sei di reclusione, ovvero in misura superiore non solo a quella stabilita per i capi del sodalizio mafioso (RE e LA), ma anche a quella stabilita per i coimputati con lo stesso ruolo (LE e DO). Si aggiunge, inoltre, che la sentenza ha motivato genericamente tale disparità di (un) trattamento facendo riferimento alla personalità dell'imputato, sebbene questo sia gravato da precedenti meno gravi di quelli degli altri coimputati, e del ruolo di primo lui piano da questo svolto.
6.2 Con il secondo motivo deduce il vizio di difetto della motivazione relativa alla conferma della recidiva. Rileva il ricorrente che la sentenza impugnata ha argomentato utilizzando una motivazione identica per tutti gli imputati, facendo riferimento alla molteplicità e gravità dei precedenti penali da cui è gravato l'imputato sebbene dall'analisi del casellario giudiziale risultino quattro condanne di cui solo una rilevante ai fini della recidiva, ma risalente a fatti commessi nel 2003. Manca nella sentenza qualunque motivazione in ordine alla maggiore colpevolezza e pericolosità dell'imputato, né la Corte ha valutato il suo comportamento processuale connotato dalla rinuncia a taluni motivi di appello.
7.NT OR, con un unico motivo, ha dedotto i vizi di violazione di legge e di mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'aumento di pena per la continuazione. Deduce il ricorrente che, pur essendo state accolte le sue doglianze relative alla applicazione della recidiva ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello, nel rivalutare il trattarnento sanzionatorio, ha determinato la pena base nel minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ma, pur avendo escluso la recidiva e riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti, ha applicato il medesimo aumento a titolo di continuazione di anni uno e mesi sei, sproporzionato rispetto a quello riservato agli altri imputati (ZZ e LE), chiamati a rispondere del medesimo reato ma con ruoli più significativi di quello rivestito dal ricorrente.
8. CO ZZ ha dedotto due motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
8.1 Con il primo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostante attenuanti generiche in regime di prevalenza. Assume il ricorrente che la Corte di appello, pur riconoscendo la lealtà del suo comportamento processuale, ha negato tale prevalenza applicando illogicamente il medesimo trattamento riservato agli imputati che hanno reso solo una confessione parziale. Altro profilo di censura attiene al punto della motivazione in cui la Corte territoriale ha considerato la rilevanza delle circostanze aggravanti ai fini del bilanciamento, attribuendo a queste un duplice effetto negativo ed omettendo di considerare sia il positivo comportamento processuale dell'imputato, che ha rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli concernenti il trattamento 7 22 sanzionatorio, sia l'esclusione d'ufficio della recidiva in quanto non contestata all'imputato.
7.2 Con il secondo motivo deduce il vizio di mancanza della motivazione sugli aumenti di pena a titolo di continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da OM D'AN è parzialmente fondato, limitatamente alle questioni dedotte con il secondo e terzo motivo, mentre è inammissibile nel resto.
1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente, invertendo l'ordine logico delle censure dedotte dal ricorrente nel corpo del motivo, va esaminata la doglianza relativa alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso l'esame della persona offesa. Va, al riguardo, rammentato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in virtù del principio di presunzione di completezza dell'indagine dibattimentale di primo grado, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello costituisce un'eventualità di carattere eccezionale subordinata alla sussistenza delle condizioni indicate dall'art. 603, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. In particolare, nelle ipotesi contemplate ai commi 1 (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) e 3 (rinnovazione "ex officio") è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità (assoluta nel caso del comma terzo) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio;
diversamente, nel caso previsto dal secondo comma, il giudice è tenuto a disporre l'ammissione delle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado negli stessi termini di cui all'art. 495, cod. proc. pen., con il solo limite costituito dalle richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, Rv. 269334 (Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Rv. 268657). Ciò premesso, rileva il Collegio che i generici rilievi difensivi non superano le argomentazioni della Corte territoriale che, con motivazione congrua ed esaustiva, con la quale il ricorrente omette il dovuto confronto critico, ha rigettato la richiesta di audizione della vittima, reputandola superflua, in considerazione del suo atteggiamento omertoso assunto sin dalle indagini preliminari. A tal fine, ha richiamato le argomentazioni già esposte dal Tribunale a pagina 146 della sentenza 2 di primo grado in ordine al fatto che la donna, il cui esercizio era compreso nell'elenco della c.d. "lista delle estorsioni" rinvenuta grazie al collaboratore di giustizia ER (si veda pagina 149 della sentenza di primo grado), pur confermando di avere subito delle rapine in passato, nonostante il contenuto delle conversazioni intercettate, aveva negato di avere pagato la somma di 500 euro e non aveva riconosciuto nessuna delle persone effigiate nelle fotografie che le erano state poste in visione. Sempre nella sentenza di primo grado, sono state, inoltre, considerate, quale ulteriore riscontro della omertà della vittima e della sussistenza dell'estorsione, le conversazioni intercettate successivamente alla convocazione in caserma della RI, in cui gli interlocutori manifestavano preoccupazione per la convocazione della donna da parte dei Carabinieri.
1.1.1 Venendo al profilo di doglianza concernente il giudizio di responsabilità e la ritenuta finalità altruistica dell'intervento del D'AN, rileva Collegio che le censure difensive sono generiche, versate in fatto e tendono a riproporre, sulla base di una non consentita rilettura di singoli brani estrapolati dalle conversazioni intercettate, la tesi dedotta sin dal giudizio di primo grado di un intervento del ricorrente presso la RI determinato dall'esclusivo interesse della persona offesa. La sentenza impugnata, infatti, saldandosi logicamente a quella di primo grado, con motivazione immune da vizi jogici o giuridici, ha esaustivamente ricostruito gli elementi probatori da cui ha desunto il concorso del ricorrente nella contestata estorsione (si veda il par. 10 della sentenza impugnata e il par.
3.1.5 della sentenza di primo grado), escludendo che abbia agito nel solo interesse della vittima. In particolare, è stato valorizzato il contenuto delle conversazioni intercettate da cui, secondo la lettura non illogica offerta dai Giudici di merito e, pertanto, non censurabile in questa Sede (S.U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), è emerso il ruolo del D'AN il quale, confrontandosi con LE in merito al pagamento dimezzato da parte della vittima della somma di denaro richiesta (250 euro anziché 500), veniva incaricato dal primo di ritornare da questa e riformulare l'inziale richiesta di 500 euro con la minaccia che sarebbero ricominciate le rapine. Sulla base di tali risultanze istruttorie, la sentenza impugnata, muovendosi nel solco tracciato dalla giurisprudenza di questa Corte, ha legittimamente escluso che il D'AN abbia agito per una finalità meramente altruistica, considerando l'idoneità del suo comportamento a contribuire alla pressione morale ed alla coazione psicologica della RI (si veda pagina 40 della sentenza impugnata). Va, infatti, ribadito che, ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione, è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio 9 comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita;
ne consegue che anche l'intermediario risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (così, da ultimo, Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723). Rileva, al riguardo, il Collegio che detta finalità non emerge dalla concorde ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di merito e il motivo in esame, insistendo genericamente sulla sua sussistenza, non allega alcun elemento specifico da cui questa possa desumersi. Va, tuttavia, dato atto che, come dedotto dal ricorrente, la sentenza impugnata non chiarisce le ragioni per cui la conversazione tra LE e ZZ del febbraio del 2018, in cui i due si riferiscono a tal "IO", costituisca un'ulteriore conferma del contributo del ricorrente. Manca, infatti, qualunque riferimento al motivo per cui il soggetto di nome IO sia identificabile proprio nel D'AN. Ritiene, tuttavia, il Collegio che siffatta criticità argomentativa non appare idonea a disarticolare la tenuta logica della motivazione, in cui la conversazione in questione viene considerata in funzione meramente corroborativa del già solido quadro probatorio desunto dalle conversazioni tra LE e D'AN. È, inoltre, generico e privo di pregio il profilo di doglianza relativo alla mancata indicazione del nominativo del ricorrente da parte del collaboratore ER. La sentenza impugnata ha, infatti, chiarito che il collaboratore aveva indicato i nomi dei soggetti incaricati alla riscossione, ruolo, questo, che non risulta attribuito al ricorrente. Quanto, infine, alla censura relativa all'erronea interpretazione delle parole ho sbagliato>>, pronunciate dal ricorrente all'udienza del 7/1/2019, rileva il Collegio che si tratta di una questione di merito non deducibile in questa Sede. Inoltre, come affermato dalla Corte territoriale e non censurato dal ricorrente, tale questione non è stata dedotta tra i motivi di appello, ma è stata proposta dal difensore solo nel corso della discussione (si veda la nota 9 a pagina 58 della sentenza). Va, infine, rilevato che la sentenza impugnata non ha attribuito alcuna rilevanza a tali dichiarazioni, essendosi limitata a dare atto della confessione resa e del fatto che tale comportamento processuale del D'AN è stato positivamente valutato dal Tribunale (che, come risulta a pagina 429 della sentenza di primo grado, in ragione di siffatta condotta, oltre che del ruolo subordinato rispetto a quello di ND LE, ha concesso al ricorrente le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza). 10 1.2 Il secondo motivo di ricorso è fondato. Preliminarmente, va esaminata d'ufficio la questione relativa alla sussistenza dell'interesse a ricorrere posto che l'aggravante in esame è stata ritenuta subvalente (dden) nel giudizio bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche. Ebbene, ritiene il рожа Collegio che, sebbene l'eventuale eliminazione dell'aggravante non potrebbe avere effetti sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, il ricorrente potrebbe, tuttavia, conseguire un beneficio in relazione al trattamento penitenziario, posto che dalla ritenuta sussistenza dell'aggravante conseguono le limitazioni in tema di benefici penitenziari previste dall'art.
4-bis, comma 1-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354. Ciò premesso, va considerato che la circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3 cod. pen. è configurabile nell'ipotesi in cui la violenza o la minaccia è posta in essere da un appartenente ad un'associazione mafiosa. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante in esame, non è necessario che l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso sia stata già accertata con sentenza definitiva, ma è sufficiente che tale accertamento sia avvenuto nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica la citata aggravante (così, da ultimo, Sez. 2, n. 33775 del 04/05/2016, Bianco Rv. 267850). La sentenza impugnata non ha fatto buon governo di tale principio di diritto e, con motivazione estremamente succinta e, come si dirà di seguito, in parte contraddittoria, senza considerare le argomentazioni del ricorrente, ha ritenuto sussistente l'aggravante in questione facendo riferimento, non ad un accertamento, anche non definitivo e interno al presente procedimento, ma ad una sorta di "fatto notorio", ovvero la "pacifica" appartenenza dell'LE al sodalizio mafioso. L'aggravante in esame, dunque, è stata ritenuta con riferimento alla condizione personale, non del ricorrente, ma del correo LE. A tale riguardo, va, inoltre, aggiunto che anche la questione relativa alla sua comunicabilità al ricorrente è stata esaminata dalla Corte territoriale con argomentazioni inadeguate e di carattere meramente assertivo, essendosi la sentenza impugnata limitata ad affermare, richiamando contraddittoriamente gli artt. 59, comma secondo, e 118 cod. pen., che il D'AN non può ritenersi incolpevole "tenuto conto del contesto da lui percepito o comunque colpevolmente ignorato", senza, tuttavia, indicare da quali specifici elementi ha desunto tale conclusione. 11 Va, al riguardo, considerato che la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso, ha natura soggettiva e rientra nella categoria delle circostanze concernenti una qualità personale del colpevole (così, da ultimo, Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso, Rv. 269365). Ne consegue, pertanto, che ai fini della sua applicazione, non trova applicazione il regime previsto dall'art. 118 cod. pen., cosicché non si richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità, potendosi comunicare ai concorrenti solo se conosciuta o ignorata per colpa, secondo il regime generale previsto dall'art. 59, comma secondo, cod. pen. (cfr. Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso, Rv. 269365; Sez. 6, n. 41514 del 25/9/2012, Adamo, Rv. 253807; Sez. 1, n. 5639 del 3/11/2005, dep. 2006, Calabrese, Rv. 233839). Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio sulla sussistenza dell'aggravante in esame e sulla sua comunicabilità al ricorrente.
1.3 Parimenti fondato è il terzo motivo di ricorso. Preliminarmente, va rammentato che la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso ha una natura "oggettiva" che si caratterizza e si esaurisce per le modalità dell'azione mafiosa (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, in motivazione). Essa, infatti, ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa, non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190). Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante iri esame è, inoltre, necessario l'effettivo ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al metodo mafioso, il quale deve essersi concretizzato in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata e non può essere desunto dalla mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall'agente (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900; Sez. 6, n. 28017 del 26/05/2011, Mitidieri, Rv. 250541; Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, Mauro, Rv. 236628). In questa prospettiva può, dunque, affermarsi che la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416 bis.1, c.p., è configurabile quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento 12 ovvero di intimidazione, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021; Marcianò, Rv. 281027; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222). Come chiarito dalle Sezioni Unite, la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha, invece, natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734). Ad avviso del Supremo Consesso, infatti, «qualora si rinvengano elementi di fatto suscettibili di dimostrare che l'intento dell'agente sia stato riconosciuto dal concorrente, e tale consapevolezza non lo abbia dissuaso dalla collaborazione, non vi è ragione per escludere l'estensione della sua applicazione, posto che lo specifico motivo a delinquere viene in tal modo reso oggettivo». Si è, inoltre, condivisibilmente affermato che, onde evitare il rischio della diluizione della circostanza nella semplice contestualità ambientale, la finalità perseguita dall'autore del delitto dev'essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova, sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199-02).
1.3.1 La Corte territoriale, senza tenere conto di tale consolidata ermeneusi sulla struttura delle due aggravanti in esame e sul loro differente regime di comunicabilità al concorrente, con motivazione anche in questo caso estremamente sintetica, si è limitata ad affermare la sussistenza dell'aggravante "c.d. mafiosa", in considerazione della "pacifica" appartenenza dei concorrenti all'associazione e delle modalità della minaccia di subire rapine, ritenute, in termini meramente assertivi, evocative "del potere di assoggettamento tipico dei poteri mafiosi" e dell'appartenenza degli estortori all'organizzazione mafiosa la cui esistenza ed operatività nel territorio della Capitanata sarebbe stato accertato da numerose sentenze irrevocabili. Così facendo, la Corte territoriale sembrerebbe avere ravvisato entrambe le due fattispecie aggravanti dell'utilizzo del metodo mafioso, in relazione ai quale manca, tuttavia, ogni argomentazione sulle ragioni per le quali la minaccia veicolata dal ricorrente sia riconducibile nell'ambito di tale categoria (secondo la nozione definita nel precedente paragrafo), e della finalità agevolatrice, in relazione alla quale si è, però, limitata a considerare il dato oggettivo del pregresso accertamento dell'esistenza del sodalizio 13 mafioso senza alcun approfondito esame in ordine alla finalità perseguita dal ricorrente o alla sua consapevolezza dello scopo perseguito dai correi, anche avuto riguardo alla effettiva consapevolezza della loro appartenenza al sodalizio mafioso. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata sul punto con rinvio per nuovo giudizio sulla configurabilità dell'aggravante in esame.
2. Il ricorso proposto da UI IS è infondato per le ragioni di seguito esposte.
2.1 Il primo motivo di ricorso è infondato. Va, innanzitutto, premesso che il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori quali - l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). L'identità del disegno criminoso postula, pertanto, che l'agente si sia previamente rappresentato ed abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, la sua opzione a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Qomiha, Rv. 284420; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615). Tali coordinate ermeneutiche rilevano anche allorché si ponga il tema della continuazione tra un reato associativo ed i reati fine. Anche in tal caso, infatti, in assenza di una preventiva programmazione, non può configurarsi la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili "ab origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (si veda, tra le tante, Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, 14 Raiano, Rv. 280595; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481).
2.1.1. Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che la sentenza impugnata, muovendosi nel solco della consolidata perimetrazione della nozione di "unicità del disegno criminoso", ne ha legittimamente escluso la sussistenza, ponendo l'accento sul fatto che la sentenza n. 2188/2018 escluso l'aggravante dell'agevolazione mafiosa in relazione al reato di cui aveva all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. A fronte di tale motivazione, il ricorrente si limita a contrapporre delle allegazioni fattuali concernenti la mera inquadrabilità del delitto di spaccio nella sfera di operatività del sodalizio mafioso, trascurando, tuttavia, di considerare il suo carattere occasionale rispetto al programma criminoso. Infatti, come risulta dalla pagina 3 del ricorso, l'aggravante dell'agevolazione mafiosa è stata esclusa proprio in considerazione del fatto che la condotta delittuosa per cui è stata emessa la sentenza di condanna riguardava lo spaccio di hashish, sostanza diversa da quella per cui il clan deteneva il monopolio nel territorio (cocaina).
2.2 Il secondo motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata, una volta individuato il reato più grave nel tentato omicidio giudicato con la sentenza n. 3664/2017, ha confermato gli aumenti di pena già disposti con detta sentenza per i reati satellite e determinato la misura dell'aumento di pena relativo al reato associativo oggetto del presente procedimento in anni quattro di reclusione, motivando adeguatamente in merito a siffatto aumento in considerazione sia della grave lesione all'ordine pubblico determinata dal sodalizio mafioso che dello spessore della partecipazione del IS. Il ricorrente, senza allegare specifici elementi che avrebbero potuto comportare una diversa determinazione dell'aumento di pena già stabilito per i reati satellite giudicati con la sentenza n. 3664/2017, invoca genericamente, a sostegno della dedotta illegalità della pena, la violazione del principio di diritto, più volte affermato da questa Corte in tema di continuazione in executivis, secondo quale il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati 15 D satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, Di Stefano, Rv. 245987). Ritiene, tuttavia, il Collegio che, anche applicando detto principio all'ipotesi di specie e, dunque, al riconoscimento della continuazione "esterna" ad opera del giudice della cognizione, è necessaria una precisazione sull'effettivo contenuto di tale operazione di rideterminazione degli aumenti di pena per i reati satellite. Ad avviso del Collegio, infatti, ove venga individuato quale reato più grave quello già giudicato in continuazione con altri reati con sentenza definitiva, il giudice della cognizione, ferma restando la pena già determinata per tale reato, deve necessariamente procedere alla determinazione degli aumenti di pena, secondo i parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., per tutti i reati satellite, siano questi oggetto della sua cognizione o già giudicati. Con riferimento a questi ultimi, tuttavia, la "rideterminazione" della porzione di pena se, da un lato, incontra il limite posto dal divieto di reformatio in peius - nel senso che il giudice non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite già giudicati in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (cfr. Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735) - dall'altro lato, non implica necessariarnente una riduzione delle singole porzioni di pena. Tale operazione, infatti, può risolversi anche nella conferma della medesima misura gia determinata nella sentenza definitiva di condanna, salvo che non emergano, in quanto rilevati d'ufficio o allegati dall'interessato, elementi dai quali possa evincersi una iniquità dei singoli aumenti, nel qual caso il giudice della cognizione potrà procedere ad una riduzione della relativa porzione di pena. In altre parole, dunque, l'onere di ricalcolo degli aumenti di pena per i reati già giudicati in continuazione con il reato individuato come reato più grave, non comporta che il giudice della cognizione debba necessariamente modificare in melius gli aumenti di pena già determinati;
tale operazione implica, infatti, una nuova valutazione dell'equità e proporzionalità della pena il cui esito non è, tuttavia, vincolato, potendo consistere in una conferma delle porzioni di pena già stabilite ovvero, sulla base di specifici elementi di cui il giudice dovrà dare conto in motivazione, in una loro riduzione. о 16 Venendo al caso in esame, ritiene il Collegio che la Corte territoriale, nel confermare la misura degli aumenti già stabiliti con la sentenza n. 3664/2017, non è incorsa in alcuna violazione di legge, avendo sostanzialmente ritenuto l'equità della relativa porzione di pena. Peraltro, tenuto conto della misura contenuta di tale aumento, di cui il ricorrente non lamenta la sproporzione o l'iniquità, siffatta implicita motivazione può ritenersi sufficiente, essendo stato chiarito da questa Corte, anche nel suo più ampio Consesso, che il grado di impegno motivazionale richiesto al giudice in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).
3. Il ricorso proposto da IR LL è infondato per le ragioni di seguito esposte.
3.1 Il primo motivo è infondato. Vanno innanzitutto richiamate le coordinate ermeneutiche tracciate ne! par.
2.1 sulla nozione di "identità del medesimo disegno criminoso" e, in particolare, sulla insufficienza della mera riconducibilità dei reati alla sfera di operatività di un sodalizio ove emerga il loro carattere meramente "occasionale" rispetto al programma associativo. Anche con riguardo al LL, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha legittimamente escluso la continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quello di tentata estorsione di cui alla sentenza n. 2114/2018, ponendo l'accento, oltre che sulla mancata contestazione in detto procedimento dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, sulle specifiche circostanze che hanno connotato la condotta criminosa ascritta al ricorrente, tutte collegate, specialmente il luogo di convocazione della vittima e i riferimenti alle necessità economiche familiari durante la detenzione dei fratelli, ad un contesto estraneo a quello associativo.
3.2 E', inoltre, manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata con il secondo motivo di ricorso. Va, innanzitutto, premesso che la medesima questione, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., è stata già reputata manifestamente infondata da questa Corte in 17 considerazione del fatto che l'aumento previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. trova la sua giustificazione nella sostanziale diversità delle situazioni regolate, avendo il legislatore facoltà di comminare le pene con aumenti differenziati in misura precostituita in ragione della minore o maggiore proclività a delinquere del reo, quest'ultima espressa dalla recidiva reiterata. Si è, pertanto, ritenuto che tale disposizione sia del tutto ragionevole, oltre che conforme al principio dell'emenda di cui all'art. 27 Cost., considerato che una pena non commisurata adeguatamente al valore dell'illecito, identificato anche in base alla propensione a delinquere che il reo esprime, sarebbe frustranea rispetto alla rieducazione del condannato (Sez. 5, n. 30630 del 09/04/2008, Nikolic, Rv. 240445; in termini conformi si veda anche Sez. 2, n. 18092 del 12/04/2016, Lovreglio, in motivazione). Peraltro, la Corte costituzionale, pronunciandosi in relazione ad analoga questione di legittimità costituzionale, pur dichiarandola inammissibile, ha posto l'accento sui limiti normativi alla complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio. Si è, infatti, osservato, da un lato, che nei casi di reato continuato la pena risultante dal cumulo giuridico non può, comunque, essere superiore a quella che, in concreto, il giudice avrebbe inflitto in caso di cumulo materiale e che detto limite, previsto dal comma terzo dello stesso art. 81 cod. pen., ha riguardo alla pena che il giudice ritiene adeguata alla fattispecie concreta, e non certo a quella massima edittale (Corte cost., sentenza n. 241 del 2015). Rileva, inoltre, il Collegio che l'individuazione di un limite minimo di aumento di pena per i reati commessi dal soggetto ritenuto recidivo reiterato appare rientrare nell'ambito della discrezionalità del legislatore che, al pari di quanto accade nella determinazione della pena edittale per ciascuna fattispecie incriminatrice, si è limitato a stabilire i termini della forbice edittale relativa al segmento della pena relativo ai reati in continuazione che, da un lato, non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave e, dall'altro lato, non può essere superiore a quella risultante dal cumulo materiale delle pene. Attraverso la previsione del limite minimo indicato al quarto comma dell'art. 81 cod. pen. è stata, dunque, normativamente prefissata la misura minima di incidenza sull'aumento della pena della precedente condotta del reo (art. 133, cornma secondo, n. 2, cod. pen.) quale effetto conseguente al riconoscimento, sulla base di una valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice, della sua valenza rivelatrice di una proclività a delinquere di significativa intensità tanto da giustificare l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. 18 a Va anche considerato, quanto alla concreta operatività di tale disposizione, che la giurisprudenza di questa Corte, facendo proprie anche talune indicazioni ermeneutiche della Corte costituzionale (si veda la sentenza n. 193 del 2008), ha costantemente affermato che il limite di aumento minimo per la continuazione, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato già ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede ( si veda, da ultimo, Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018, dep. 2019, Dal Pan, Rv. 276268) con esclusione, dunque, dell'ipotesi dell'imputato dichiarato recidivo reiterato in rapporto agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione, del cui trattamento sanzionatorio si discute. Inoltre, con riferimento alla concreta determinazione della porzione di pena, dal testo dell'art. 81, comma quarto, cod. pen. emerge chiaramente che la misura minima di tale aumento, benché predeterminata ex lege, va calcolata facendo riferimento, non alla pena edittale prevista per il reato base, ma a quella concretamente determinata dal giudice il quale, nell'esercizio del suo potere discrezionale, potrà tenere conto ai fini della sua quantificazione anche degli effetti che ne conseguono sul calcolo dell'aumento per la continuazione in conseguenza del riconoscimento dell'aggravante della recidiva reiterata. Infine, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, tale limite minimo di aumento della pena si riferisce, non alla misura di ciascun aumento successivo al primo singolo reato fine, ma all'aumento complessivo per la continuazione (cfr. da ultimo, Sez. 2, n. 18092 del 12/04/2016, Lovreglio, Rv. 266850). Tale interpretazione trova conferma nel dato testuale dell'art. 81, comma quarto, cod. pen., in cui, al pari di quanto previsto per il limite esterno indicato al terzo comma, si fa riferimento all'aumento "della quantità di pena" e non all'aumento per il singolo reato riunito in continuazione o in concorso formale. Rileva, peraltro, il Collegio che una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con la ratio sottesa all'istituto della continuazione, che, all'interno di una concezione gradualistica dell'illecito, in applicazione del principio del favor rei, deroga all'istituto del cumulo materiale delle pene ed attribuisce alla condotta criminosa attuata in continuazione un disvalore attenuato, in considerazione della minore riprovevolezza complessiva dell'agente il quale cede una sola volta all'impulso psichico a delinquere allorché concepisce il disegno criminoso (cfr. Sez. U, n. 21501 del 23/04/2009, Astone, in motivazione;
Sez. 1, n. 6248 del 27/11/1996, dep. 1997, Scalese, Rv. 206607). 19 女 4. Il ricorso proposto da IU LL è infondato per le ragioni di seguito esposte.
4.1 Il primo motivo è inammissibile in quanto sollecita una non consentita valutazione comparativa tra il trattamento sanzionatorio comminato al ricorrente e quello relativo ad altri coimputati. Va, infatti, considerato che, con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio nei confronti del ricorrente, la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed esente da manifesta illogicità, ha giustificato lo scostamento dal minimo edittale in considerazione del ruolo primario svolto dal LL e della sua personalità. A fronte di tale argomentazione il ricorrente, anziché allegare specifici elementi rivelatori della loro fallacia o illogicità, si è limitato ad opporre generiche e non consentite censure fondate sulla comparazione delle pene inflitte agli altri imputati e, addirittura, dei precedenti penali da cui ciascuno è gravato. Come anticipato, si tratta di censure non consentite in sede di legittimità considerato, peraltro, che i parametri nomativi dettati dall'art. 133 cod. pen., tra i quali non vi è alcuno spazio per siffatte valutazioni comparative, accanto agli elementi concernenti la gravità del reato, valorizzano gli indicatori della capacità a delinquere del reo (motivi a delinquere, precedenti penali e giudiziari, condotta contemporanea e susseguente al reato e condizioni di vita) al fine di pervenire ad una determinazione "individualizzata" della pena che le consenta di assolvere alle sue molteplici funzioni di prevenzione, generale e speciale, nonchè di difesa e di rieducazione sociale.
4.2 Il secondo motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici e coerente con la giurisprudenza di questa Corte, ha confermato l'applicazione della recidiva reiterata specifica in considerazione: a) della pregressa dichiarazione di recidiva dell'imputato, non contestata dal ricorrente;
b) dei "molteplici, specifici e gravissimi precedenti definitivi per reati contro il patrimonio e la persona ed in materia di armi", anche questi non contestati dal motivo in esame;
c) della valutazione della condotta illecita in esame, alla luce delle considerazioni di carattere generale sull'istituto e sui suoi presupposti contenute nel paragrafo 25 della sentenza impugnata, quale sintomo di maggiore riprovevolezza e colpevolezza (cfr. Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247839).
5. Il ricorso proposto da NT OR è fondato. 0 20 2 Sebbene, infatti, come già osservato nel par. 4.1, in sede di legittimità non siano consentite le doglianze volte a sollecitare una valutazione comparativa delle pene inflitte agli imputati, il motivo in esame coglie nel segno laddove deduce il difetto di motivazione in ordine all'aumento a titolo di continuazione posto che la relativa questione era stata specificamente devoluta con l'atto di appello. La sentenza impugnata, pur dando atto che a seguito delle rinunce parziali ai motivi di appello residuavano i motivi sul trattamento sanzionatorio, si è limitata a valutare e ad accogliere le sole questioni relative alla recidiva ed alle circostanze attenuanti generiche, omettendo, tuttavia, di esaminare l'ulteriore questione, dedotta a pagina 20 dell'atto di appello, concernente la mancanza di motivazione in ordine all'aumento per la continuazione. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio su tale aumento di pena.
6. Il ricorso proposto da CO ZZ è infondato per le ragioni di seguito esposte.
6.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico. La sentenza impugnata, con motivazione non manifestamente illogica e, pertanto, non sindacabile in questa Sede, ha confermato il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche, riconosciute in ragione del comportamento processuale dell'imputato, e le circostanze aggravanti in considerazione: a) della particolare rilevanza delle aggravanti "nell'economia complessiva e nella (van) commissione dei plurimi reati"; b) del ruolo di primo piano svolto all'imputato nella consorteria di appartenenza. Va, al riguardo, ribadito che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (così, da ultimo, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-02). Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non vi è stata nel caso in esame alcuna duplicazione degli effetti sanzionatori delle circostanze aggravanti, essendosi la Corte territoriale limitata ad attribuire rilevanza, ai fini del giudizio di bilanciamento, alla gravità dei reati ascritti al ricorrente (il quale risponde, oltre che del reato associativo, con ruolo di 21 organizzatore, di numerose estorsioni pluriaggravate, consumate e tentate, nonché del reato in materia di armi contestato al capo 18).
7.2 Il secondo motivo di ricorso è infondato. Va, in primo luogo, rilevato che il ricorrente non ha articolato in appello alcuna doglianza in merito alla motivazione relativa agli aumenti di pena a titolo di continuazione. Inoltre, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, ZZ ha rinunciato ai motivi relativi alla sua responsabilità per la partecipazione alla "Società Foggiana", cosicché la Corte territoriale si è limitata ad esaminare i motivi residui concernenti il bilanciamento tra le circostanze, la riduzione al minimo della pena, compreso l'aumento ex art. 81 cod. pen., e la revoca o riduzione della misura di sicurezza. La Corte ha rigettato il primo motivo e, accogliendo il secondo, ha confermato la misura della pena base, già determinata nel minimo edittale, e ridimensionato gli aumenti per la continuazione in mesi dieci per le estorsioni consumate, mesi cinque per quelle tentate e mesi tre per il restante reato (mentre nella sentenza di primo grado detti aumenti erano stati determinati, rispettivamente, nella misura di anni uno e mesi sei per le estorsioni consumate, anni uno per quelle tentate e mesi sei per il restante reato). Ritiene il Collegio che, a fronte di siffatta sensibile riduzione del trattamento sanzionatorio, l'onere di motivazione gravante sulla Corte territoriale può considerarsi adeguatamente assolto sulla base di una valutazione complessiva della trama argomentativa della sentenza impugnata. D'altronde, come già chiarito nel par. 2.2, le Sezioni Unite hanno affermato che, (allen) pur essendo necessaria una motivazione su ogni aumento di pena relativo al state, il grado di impegno motivazionale richiesto al giudice è correlato all'entità degli stessi (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). In particolare, le Sezioni Unite hanno riconosciuto la persuasività dei principio di diritto affermato da Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273533, secondo il quale, in tema di reato continuato, nel caso in cui il giudice, inflitta la pena nelia misura minima edittale, l'abbia aumentata per la continuazione in modo esiguo, non è tenuto a giustificare con motivazione esplicita il suo operato, sia perché deve escludersi che abbia abusato del potere discrezionale conferitogli dall'art. 132 cod. pen., sia perché deve ritenersi che egli abbia implicitamente valutato gli elementi obbiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della sua decisione. Si è, infatti, affermato che se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena 222 2 coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie di reato. Applicando tale principio al caso in esame, può, dunque, ritenersi che la determinazione della pena base nella misura minima edittale e degli aumenti per la (th) continuazione in misura inferiore al minimo edittale previsto per la fattispecie legali, consente di escludere l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. e dimostra, per implicito, che è stata operata la valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della decisione.
8. Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di OM D'AN, limitatamente alla circostanze aggravanti di cui agli artt. 629, secondo comma, e 416-bis. 1 cod. pen, e nei confronti di NT OR, limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione, con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Il ricorso di D'AN va dichiarato inammissibile nel resto mentre vanno, invece, rigettati i ricorsi proposti da IS, IR LL, IU LL e CO ZZ. Al rigetto dei ricorsi consegue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
9. Non possono, invece, essere accolte le richieste di liquidazione delle spese processuali sostenute nel grado dalle parti civili. Al riguardo, va effettuata una valutazione differenziata con riferimento alle posizioni dei ricorrenti. Invero, per quanto attiene a D'AN, il cui ricorso è stato parzialmente accolto, le parti civili potranno eventualmente ottenere la rifusione delle spese processuali nel giudizio di merito. Per quanto attiene, invece, agli altri imputati soccombenti, va considerato che, poiché i vizi da questi dedotti hanno riguardato il solo trattamento sanzionatorio, le parti civili, pur potendo partecipare alla discussione orale, non avevano alcun interesse concreto a formulare le rispettive conclusioni, non potendo derivare loro alcun pregiudizio dall'eventuale accoglimento dei ricorsi. accoglimentoVa, al riguardo, ribadito che qualora dall'eventuale dell'impugnazione proposta dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla 23 g 1 parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali (così, tra le tante, Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020, dep. 2021, Ascione, Rv. 280519; Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, Rv. 279514).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di OM D'AN, limitatamente alle circostanze aggravanti di cui agli artt. 629, secondo comma e 416-bis.1 cod. pen., rinviando per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti di NT OR, limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione, rinviando per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta i ricorsi di UI IS, IR LL, IU LL e CO ZZ che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano De Amicis Debora TripiccioneSiccione 1 SEZIONE VI PENALE 30 GEN 2024 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Do ssa seppina Cirimele 24