Sentenza 16 maggio 2013
Massime • 1
Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata e non rilevata dal giudice d'appello, pur se non dedotta in quella sede, e nonostante l'inammissibilità del ricorso per cassazione, ma solo se, a tal fine, non occorra alcuna attività di apprezzamento delle prove finalizzata all'individuazione di un "dies a quo" diverso da quello indicato nell'imputazione contestata e ritenuto nella sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/05/2013, n. 34891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34891 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 16/05/2013
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 1309
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 41470/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI EP N. IL 29/10/1963;
avverso la sentenza n. 515/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del 13/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CESQUI Elisabetta che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa in data 8 luglio 2009 dal Tribunale etneo in composizione monocratica, che aveva dichiarato HI EP colpevole dei reati di cui all'art. 646 c.p. (appropriazione indebita di mobili antichi per un valore di circa 50.000 Euro, affidatigli per il restauro dal proprietario, commessa in data antecedente e prossima al 14 luglio 2004) e art. 612 c.p. (minaccia semplice - così qualificata l'originaria imputazione - commessa il 14 luglio 2004), condannandolo, ritenuta la continuazione, e con la contestata recidiva, alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con l'ausilio del difensore, Avv. Maurizio Abbascià, iscritto nell'apposito albo speciale, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att., comma 1:
1 - (capo A) inosservanza dell'art. 192 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (lamentando che la Corte di appello si sia limitata a motivare per relationem e senza tener conto della contraddittorietà delle dichiarazioni della p.o.);
1 - (capo B) inosservanza dell'art. 192 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (lamentando ancora una volta che la Corte di appello si sia limitata a motivare per relationem e senza tener conto della contraddittorietà delle dichiarazioni della p.o.);
3 - mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 61 c.p., comma 1, nn. 2 e 7;
4 - vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
5 - inosservanza od erronea applicazione dell'art. 157 c.p.. Ha concluso chiedendo l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata.
3. All'odierna udienza pubblica, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per genericità, oltre che per manifesta infondatezza.
1. È necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che a parere di questa Corte Suprema la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione finalizzata a sovrapporre una propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento.
La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il cd. travisamento della prova, purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.
1.1. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, poi, deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivise, Cass. pen., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Spina, rv. 214794;
Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000 n. 12, Jakani, rv. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Petrella, rv. 226074). A tal riguardo, devono tuttora escludersi la possibilità di "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (Cass. pen., sez. 6, n. 14624 del 20 marzo 2006, Vecchio, rv. 233621; conforme, sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789), e la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099).
1.2. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intenda far valere il vizio di "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica) deve, inoltre, a pena di inammissibilità (Cass. pen., sez. 1, n. 20344 del 18 maggio 2006, Salaj, rv. 234115; sez. 6, n. 45036 del 2 dicembre 2010, Damiano, rv. 249035):
(a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
(b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
1.3. Il giudice di legittimità ha, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p., il compito di accertare (Cass. pen., sez. 6, n. 35964 del 28
settembre 2006, Foschini ed altro, rv. 234622; sez. 3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Belloccia ed altro, rv. 244623; sez. 5, n. 39048 del 25 settembre 2007, Casavola ed altri, rv. 238215; sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789):
(a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati);
(b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione);
(c) l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto (non essendo il giudice di legittimità obbligato a prendere visione degli atti processuali anche se specificamente indicati, ove non risulti detto requisito);
(d) la sussistenza di una prova omessa o inventata, e del cd. "travisamento del fatto", ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio).
1.4. Anche il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Cass. pen., sez. 6, n. 1307 del 26 settembre 2002, dep. 14 gennaio 2003, Delvai, rv. 223061).
1.4.1. In presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.
In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3, n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615).
1.5. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", presente nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale.
Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il "cagionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicché non si è in presenza di un diverso e più
rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, cfr. Cass. pen., Sez. un., n. 30328 del 10 luglio 2002, Franzese, rv. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (cfr. Cass. pen., sez. 2, n. 19575 del 21 aprile 2006, Serino ed altro, rv. 233785; sez. 2, n. 16357 del 2 aprile 2008, Crisiglione, rv. 23979; sez. 2, n. 7035 del 9 novembre 2012, dep. 13 febbraio 2013, De Bartolomei ed altro, rv. 254025).
1.6. Alla luce di queste necessarie premesse va esaminato l'odierno ricorso.
2. Il primo motivo ed il secondo motivo (che possono essere esaminati congiuntamente) sono inammissibili per genericità oltre che per manifesta infondatezza.
La Corte di appello (f. 3 ss.) è pervenuta all'affermazione di responsabilità valorizzando le dichiarazioni rese dalla parte offesa, motivatamente ritenute "sufficientemente precise e circostanziate", e "non (...) dettate da motivi di astio o risentimento nei confronti dell'imputato", e quindi attendibili;
come già ritenuto dal giudice di primo grado (le cui motivazioni integrano necessariamente quelle della sentenza impugnata, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), pur non essendo necessaria, secondo il consolidato orientamento di questa Corte Suprema (da ultimo, Sez. un., n. 41461 del 19 luglio 2012, Bell'Arte ed altri, rv. 253214: il processo era stato rimesso alle Sezioni unite in relazione a diversa questione controversa), l'acquisizione di riscontri alle dichiarazioni della p.o., detti riscontri erano comunque emergenti ex actis ("trattasi degli elenchi depositati dalla pubblica accusa in cui sono annotati i mobili consegnati al HI con le relative cifre di stima, recanti in calce la sottoscrizione dello stesso imputato o del socio di quest'ultimo, CO PA).
La Corte ha anche ritenuto l'incongruenza della versione difensiva, in più punti contraddittoria, evidenziando che lo stesso imputato:
- nel riferire che i mobili gli erano stati affidati per la vendita, conferma, almeno quanto alla acquisita disponibilità di essi, quanto dichiarato dalla p.o. (anche con riguardo alla circostanza di essersi avvalso della collaborazione del CO per il ritiro);
- nel riferire che il ricavato della presunta vendita era stato da lui versato alla p.o., riconosce che il ricavato non era stato direttamente incassato dalla p.o. (come al contrario sostenuto nell'atto di appello: cfr. f. 4 della sentenza impugnata, con rilievo non adeguatamente contestato dal ricorrente).
Con riguardo alla invocata consegna alla p.o. dei proventi della vendita, la Corte ha ritenuto illogico che, tenuto conto del valore non indifferente dei beni de quibus, l'imputato non disponesse delle relative ricevute.
Lo stesso CO ha decisivamente riscontrato la versione dei fatti resa dalla p.o. (f. 4).
E, quanto alla minaccia, il AL "ha confermato in dibattimento di averla chiaramente udita rispondendo fermamente alle domande del P.M." (f. 4).
A fronte di un tale ampio e rassicurante quadro probatorio, sono apparse prive di rilevanza le minime contraddizioni registrabili nella deposizione della p.o..
2.1. Ciò premesso, il denunciato vizio di motivazione si risolve in una critica di merito all'apprezzamento probatorio delle acquisite risultanze sulle quali è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato; su tutti i profili di rilievo, le motivazioni della Corte territoriale sono esaustive, giuridicamente corrette ed indenni da vizi logici rilevabili in questa sede. La difesa si limita a contrapporre alla ricostruzione dei fatti cui è motivatamente pervenuta la Corte di appello una propria congetturale versione, peraltro non corroborata dai raccolti elementi di prova, riproponendo più o meno pedissequamente le doglianze che avevano già costituito oggetto dell'appello.
2.2. Il terzo motivo è inammissibile perché del tutto generico in ordine alla contestata insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2 (in ordine alla quale le doglianze del ricorrente sono meramente assertive), e non tiene conto dei rilievi della Corte di appello in ordine alla valutazione di sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7 (a fondamento della quale la Corte ha posto, con rilievi esaurienti e logici, oltre che non contraddittori, come tali incensurabili in questa sede, l'accertato valore dei mobili de quibus).
2.3. Ugualmente inammissibile per genericità è la doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: il ricorrente non indica l'elemento/ipotesi non valutato o mal valutato, mentre la Corte di appello ha valorizzato, a fondamento del diniego, la preesistenza di diversi ed apprezzabili precedenti penali nonché della recidiva contestata, e l'assenza di elementi sintomatici di meritevolezza.
2.4. Ugualmente inammissibile è la doglianza inerente alla mancata declaratoria di prescrizione, fondata sul rilievo che, in ordine al tempus commissi delicti - dal quale occorre far decorrere i termini di prescrizione - il capo di imputazione sarebbe erroneamente formulato, poiché la data di commissione in esso indicata "coincide con la data di proposizione della querela della persona offesa e non già con la data di commissione di delitti da parte dell'imputato (...) che, in assenza di indicazioni certe, deve ritenersi siano stati commessi in data di gran lunga anteriore" (così il ricorso a f. 6).
2.4.1. È pacifico che la questione non sia stata dedotta in appello. In proposito il collegio, pur nella consapevolezza dell'esistenza al riguardo di più orientamenti contrastanti, condivide quello - più favorevole all'imputato - per il quale il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata e non rilevata dal giudice d'appello, pur se non dedotta in quella sede, e nonostante l'inammissibilità del ricorso per cassazione (sez. 2, n. 38704 del 7 luglio 2009, Ioime, rv. 244809; sez. 4, n. 49817 del 6 novembre 2012, Cursio ed altri, rv. 254092; sez. 5, n. 42950 del 17 settembre 2012, Xhini, rv. 254633; in senso contrario, tra le altre, sez. un. n. 23428 del 22 marzo 2005, Bracale, rv. 231164).
2.4.2. Cionondimeno, nel caso di specie la questione inerente al sollecitato rilievo della prescrizione asseritamente maturata prima della data della sentenza di appello, oltre ad essere stata posta genericamente, senza indicare quale sarebbe l'effettivo dies a quo del relativo termine, è inammissibile perché postula una valutazione in fatto senz'altro preclusa alla Corte di legittimità, e che, pertanto, avrebbe dovuto essere necessariamente richiesta al giudice d'appello, competente a svolgere gli accertamenti necessari all'individuazione, in ipotesi, di un diverso e più favorevole dies a quo: per tale ragione, la questione - implicante accertamenti ed apprezzamenti in fatto, non devoluti ai giudici del merito, ed esulanti dai poteri del giudice di legittimità - non può essere posta per la prima volta in questa sede.
Il principio innanzi condiviso opera, pertanto, soltanto nei casi in cui la declaratoria della prescrizione maturata prima della sentenza di appello, e non invocata ne' rilevata in quella sede, non esiga alcuna preliminare attività di apprezzamento nel contesto delle prove già raccolte, finalizzata all'individuazione di un dies a quo diverso da quello indicato nell'imputazione contestata e ritenuto nella sentenza di primo grado, perché tale attività è estranea ai compiti istituzionali della Corte di Cassazione.
Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto: "il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata e non rilevata dal giudice d'appello, pur se non dedotta in quella sede, e nonostante l'inammissibilità del ricorso per cassazione, soltanto nei casi in cui a tal fine non occorra, nel contesto delle prove già raccolte, alcuna attività di apprezzamento finalizzata all'individuazione di un dies a quo diverso da quello indicato nell'imputazione contestata e ritenuto nella sentenza di primo grado, perché tale attività è estranea ai compiti istituzionali della Corte di Cassazione".
2.5. Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso: la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen." (Cass. pen., Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso;
conforme, Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400).
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella udienza pubblica, il 16 maggio 2013. Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2013