Sentenza 18 luglio 2014
Massime • 2
In tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità.
È inammissibile Il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato.
Commentari • 23
- 1. Art. 533 - Condanna dell’imputatohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Condanna dell'imputato (art. 533) Principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio (sentenze di condanna) Il principio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, da considerarsi un pilastro del sistema, non costituisce solo una regola di giudizio ma proietta la propria rilevanza anche sul piano della formazione della prova, imponendo l'acquisizione di materiale probatorio di fonte non unilaterale, in modo che la decisione giudiziale possa fondarsi sull'apporto dialettico di elementi dimostrativi di provenienza contrapposta, sì da dar vita a una feconda dialettica conoscitiva e a un quadro probatorio caratterizzato da ricchezza ed affidabilità di apporti …
Leggi di più… - 2. BENI CULTURALI ED AMBIENTALI: Nozione di immobili e zone vincolate.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 28/07/2016 (ud. 08/03/2016) Sentenza n.33043 – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Beni sottoposti a vincolo paesaggistico – Immobili o aree o intere zone – Nozione di immobili e zone vincolate – Artt. 3, 32 e 44, lett. e), d.P.R. n.380/2001 – Artt. 136, 138, 141, 142 e 181, c.1 bis, d.lgs. n.42/2004. La nozione di “immobile” sottoposto a vincolo ai sensi del d.lgs. 42 del 2004, è un concetto normativo, per la cui integrazione l'art. 3 T.U.E. rinvia espressamente alle norme in materia ambientale, dalle quali si evince che i beni sottoposti a vincolo paesaggistico possono essere immobili o aree, o intere zone. Ed è la stessa natura di alcuni vincoli …
Leggi di più… - 3. La Cassazione tra reati-associativi e reati-scopo: nessunaJacopo Della Torre · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 4. Patto di quota lite è circonvenzione di incapace? (Cass. 8022/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2025
Costituisce deficienza psichica la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, di intensità tale da agevolare la suggestionabilità della vittima e ridurne i poteri di difesa contro le altrui insidie: è situazione di deficienza psichica della persona offesa a carattere oggettivo, che tuttavia non deve necessariamente essere percepita immediatamente da chiunque, atteso che la relativa consapevolezza è richiesta soltanto in capo all'autore del reato, che abbia instaurato con la predetta una conoscenza significativa (certamente ricorrente nel caso in esame) alla cui stregua si sia potuto rendere conto, anche per la sua anomalia e, …
Leggi di più… - 5. Omicidio colposo: la posizione di garanzia può essere generata anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garantehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
RITENUTO IN FATTO 1. La sera del (OMISSIS) in (OMISSIS) alcuni passanti avevano visto fiamme provenienti dalla palazzina sita di fronte alla Asl e si erano fermati in prossimità dell'edificio dove vivevano Sp.An., la madre Bu.An. e la sorella S.A.. Uno dei passanti era sceso dall'auto e aveva citofonato per avvisare dell'incendio, vedendo al primo piano dietro una finestra due donne, che però avevano chiuso la serranda. Subito dopo erano iniziati gli spari provenienti dalla palazzina, che avevano colpito uno dei passanti e, successivamente, anche un metronotte che si era fermato per soccorrerlo. La sparatoria era proseguita anche dopo l'arrivo delle forze di polizia che, entrate nello …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/07/2014, n. 44882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44882 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 18/07/2014
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 2466
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 38308/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA NI, nato a [...] il [...];
EL NT, nato a [...] il [...];
RL IO, nato a [...] il [...];
OM LV, nato a [...] il [...];
LE RE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 26/07/2013 della Corte di appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D'AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
udito per l'imputato EL l'avv. Tinarelli RE quale sostituto processuale dell'avv. Gemeliaro che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato, per quanto qui interessa, la pronuncia con la quale il Tribunale della medesima città aveva dichiarato:
1) CA NI colpevole dei reati a lui ascritti ai capi G) ed L), riuniti sotto il vincolo della continuazione e previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni sei e mesi dieci di reclusione ed Euro 24.000 di multa;
2) EL NT colpevole dei reati a lui ascritti ai capi E) ed F), riuniti sotto il vincolo della continuazione, e per l'effetto lo aveva condannato alla pena di anni sette di reclusione ed Euro 28.000 di multa;
3) RL IO colpevole del reato a lui ascritto al capo O) e, ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni sette di reclusione ed Euro 28.000 di multa;
4) OM PE colpevole del reato ascrittogli al capo C) e, ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 30.000 di multa;
5) LE RE colpevole dei reati a lui ascritti ai capi P), Q) ed R), riuniti sono il vincolo della continuazione, e lo aveva condannato alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione e Euro 30.000 di multa.-
I ricorrenti sono accusati, ognuno per proprio conto, di aver illecitamente detenuto sostanze stupefacenti del tipo cocaina e, in più occasioni, di averla ceduta (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73), a LI BE e ON NI;
LE è
accusato di averla ceduta anche a D'NG IO;
RL anche ad LE RE.
I fatti risultano commessi in Messina nel corso degli anni 1992 e 1993.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, CA NI, EL NT, RL IO, OM LV e
LE RE hanno proposto personalmente o a mezzo dei rispettivi difensori ricorso per cassazione con i motivi di seguito specificati.
2.1. Con un motivo a tutti comune (il primo ed il secondo motivo del ricorso RL e OM sono comunque riconducibili ad un'unica doglianza circa la valutazione della prova e la chiamata di correo) deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione (violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e)) con riferimento alla valutazione della prova dichiarativa sul rilievo che le chiamate in correità del LI e del ON sarebbero sfornire di idonei riscontri e sarebbero intrinsecamente inattendibili in quanto affette da contagio dichiarativo per avere i chiamanti preso conoscenza l'uno dell'altro delle rispettive dichiarazioni accusatorie.
2.2. Con un secondo motivo comune ai ricorrenti CA, EL, RL e OM, lamentano violazione di legge e difetto di motivazione (violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)) sui criteri adottati per la determinazione della pena e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
2.3. Con altri due motivi proposti dal solo CA, viene dedotta la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., con riferimento al capo G), assumendo che il ricorrente fosse stato già condannato per lo stesso fatto e dolendosi che la Corte territoriale, pur potendo decidere la questione, l'abbia rimessa al giudice dell'esecuzione nonché violazione ed erronea applicazione della legge penale o di altre nome di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale con riferimento alla mancata concessione della diminuente prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, nonostante la sua fattiva collaborazione processuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza o perché proposti nei casi non consentiti.
2. Quanto alla prima doglianza, comune a tutti i ricorrenti, la questione è stata posta negli stessi termini alla Corte di appello che, con logica ed adeguata motivazione, insuscettibile pertanto di essere sottoposta al sindacato di legittimità, l'ha respinta ricordando come i fatti di reato, ascritti ai ricorrenti, siano emersi a seguito delle significative rivelazioni dei collaboratori di giustizia, ON NO e LI BE, che avevano definito la loro posizione avanti al GUP, col rito abbreviato. Le dichiarazioni hanno riguardato fatti di spaccio di sostanze stupefacenti accaduti agli inizi degli anni novanta quando costoro erano organicamente inseriti in un gruppo mafioso facente capo a CA NI che ricopriva un ruolo di rilievo nel più vasto ed agguerrito clan RA, avendo avuto in tal modo l'opportunità di crearsi una cellula autonoma dedita soprattutto allo spaccio di sostanze stupefacenti.
LI e ON hanno ammesso la propria responsabilità anche per reati molto più gravi e, in occasione di queste propalazioni, hanno coinvolto i loro complici con la conseguenza che, nell'economia generale della valutazione della prova, all'attendibilità intrinseca delle fonti dichiarative si è aggiunta quella estrinseca ed individualizzante costituta dal riscontro del rispettivo dichiarato, non inficiato dalla circolante delle informazioni tanto che le dichiarazioni che hanno attinto i ricorrenti sono state arricchite da quelle sia pure parziali, ma non per questo meno significative ai fini della valutazione delle chiamate in correità, del CA nonché da quelle di IO EO, sia pure in relazione ad un specifico episodio.
La Corte territoriale dunque si è attenuta nella valutazione della prova dichiarativa alla giurisprudenza di questa Corte che, in tema di chiamata di correo, ha chiarito che i riscontri, dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente, e quindi anche in altre chiamate in correità purché, come nella specie, la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto reato ma anche la riferibilita dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente", perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata in correità (Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004, 16/02/2005, Alfieri ed altri, Rv. 231301).
Peraltro i Giudici del merito hanno conformemente escluso, con corretta motivazione, l'ipotesi di una fraudolenta concertazione sicché, in tali casi, è corretto attribuire, con le precisazioni in precedenza delineate sulla necessità individualizzante del riscontro, a ciascuna dichiarazione i connotati della reciproca indipendenza ed originalità, ritenendo positivamente integrato il riscontro e rispettata la regola di giudizio richiesta dall'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4. Va anche ricordato il principio per il quale il ricorso per cassazione è inammissibile qualora sia fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insidacabilità, come già anticipato, delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, e sia per la genericità dei motivi di ricorso che, in tal modo, solo apparentemente ma non specificamente denunciano un errore logico o giuridico determinato.
3. Il medesimo vizio di aspecificità affligge i motivi riguardanti la doglianza sul trattamento sanzionatorio e quella circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto va anche considerato come le pene irrogate siano state determinate in prossimità del minimo edittale, avuto riguardo alla forbice sanzionatoria che per tali fatti prevedeva, a seguito della successione delle leggi nel tempo, una pena detentiva da sei a venti anni di reclusione, ed il diniego delle attenuanti generiche è stato fondato sulla corretta motivazione, neppure specificamente censurata, che ha fatto leva sulla negativa personalità dei ricorrenti, con la conseguenza che sia la dosimetria della pena e sia il mancato riconoscimento delle generiche appaiono insuscettibili di radicare il vizio di motivazione denunciato.
4. Inammissibile è anche la doglianza mossa dal CA con riferimento al ne bis in idem.
La Corte territoriale, come chiaramente si evince dal testo del provvedimento impugnato, non ha infatti ricusato di decidere sull'eccezione del giudicato rimandando la questione al giudice dell'esecuzione, come a torto lamenta il ricorrente. La Corte di appello ha invece precisato che dagli atti in suo possesso, dei quali ha indicato il contenuto (pregressa condanna del ricorrente per associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti e per reati fine non sovrapponibili con quello oggetto del procedimento) non emergeva il ne bis in idem e dunque non ha rilevato alcun effetto preclusivo alla sua pronuncia di merito sul gravame, chiarendo che, qualora fosse provato il ne bis in idem, l'interessato poteva eventualmente investire della questione il giudice dell'esecuzione.
Il ricorrente, venendo meno al principio di autosufficienza del ricorso, non indica la ragione per la quale la decisione della Corte d'appello sia errata e si limita a ripetere, in modo del tutto assertivo, di essere stato giudicato per lo stesso fatto ma non fornisce alcun elemento sul quale fonda la sua asserzione.
5. Anche il motivo sulla mancata concessione dell'attenuante della collaborazione processuale, D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 7, è inammissibile.
La Corte del merito (pag. 3 e 4) ha precisato come il contenuto della proclamata collaborazione con la giustizia del CA non fosse conosciuto nei termini necessari per consentire di stabilire o meno la ricorrenza della diminuente ed anzi i Giudici del merito hanno affermato come, dalle risultanze processuali, emergesse che il ricorrente si fosse limitato ad ammettere la responsabilità solo per i reati in ordine ai quali era stato già giudicato.
Al cospetto di tale motivazione, il motivo di ricorso si lascia apprezzare al pari del precedente, per la sua estrema genericità perché completamente sganciato dagli elementi della fattispecie rivendicata che non richiedono la semplice confessione ma una fattiva attività, ulteriore rispetto al fatto proprio, diretta ad evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, anche concretamente aiutando l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2014