Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2014, n. 32081
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Sentenza 24 giugno 2014

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In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile - riconducibile all'"affectio societatis" -, può ritenersi avvenuto solo se il giudicante verifica, attraverso l'esame delle circostanze di fatto, e, in particolare, della durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, delle modalità di azione e collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale, che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2014, n. 32081
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32081
    Data del deposito : 24 giugno 2014

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