Sentenza 24 giugno 2014
Massime • 1
In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile - riconducibile all'"affectio societatis" -, può ritenersi avvenuto solo se il giudicante verifica, attraverso l'esame delle circostanze di fatto, e, in particolare, della durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, delle modalità di azione e collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale, che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2014, n. 32081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32081 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 24/06/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 978
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 20781/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti dai difensori di:
ER IS, nato a [...], il [...];
avverso l'ordinanza dell'11/3/2014 del Tribunale di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Volpe Giuseppe che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi per l'indagato gli avv. Fasano Francesco e Grosso Carlo Federico, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Lecce in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta da ER IS avverso il provvedimento con cui gli era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, sostituiva quest'ultima con quella degli arresti domiciliari per i reati di partecipazione ad associazione dedita al traffico di stupefacenti, nonché per quello di spaccio di stupefacenti, previa esclusione della contestata aggravante di cui alla L. n. 152 del 1991, art. 7. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato a mezzo dei propri difensori che hanno proposto autonomi atti d'impugnazione.
2.1 Il ricorso proposto dall'avv. Grosso articola due motivi. Con il primo deduce vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi della colpevolezza dell'indagato per i reati contestatigli, osservando come la difesa avesse documentato attraverso le indagini difensive la destinazione della cocaina sequestrata il 12 aprile 2013 all'uso personale del ER, come del resto dichiarato da quest'ultimo, mentre il fatto ritenuto dal Tribunale che egli svolgesse attività di cessione e trasporto di stupefacenti per conto del sodalizio costituirebbe una mera illazione tratta da poche conversazioni intrattenuto con due solo appartenenti al medesimo per di più a distanza di diversi mesi le une dalle altre. Non di meno i giudici del riesame avrebbero omesso di rispondere alle suddette obiezioni e a quelle ulteriori svolte dalla difesa in ordine al significato delle suddette intercettazioni. Analoghi vizi della motivazione lamenta il ricorrente con il secondo motivo in punto di esigenze cautelari, rilevando la contraddittorietà tra le affermazioni impegnate dal Tribunale per lumeggiare in senso negativo la personalità dell'indagato e quelle invece (positive) utilizzate per ritenere adeguata anche una misura meno afflittiva della custodia carceraria. Non di meno i giudici del riesame avrebbero omesso di considerare che il ER non solo non risulta avere avuto più contatti con l'ambiente criminale cui è stato associato, ma altresì che nel frattempo è stato autorizzato a seguire un programma terapeutico.
2.2 Il ricorso proposto dall'avv. Fasano articola parimenti due motivi. Con il primo vengono denunciati in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza vizi di motivazione analoghi a quelli illustrati in precedenza, osservandosi in particolare come dal tenore delle intercettazioni emerga comunque che il ER al più fosse un consumatore cliente del Causo e non uno spacciatore alle sue dipendenze, come del resto avvalorato dal fatto che egli risulta essere tossicodipendente, circostanza del tutto ignorata dal provvedimento impugnato. Anche il secondo motivo ripercorre le linee argomentative del corrispondente motivo proposto dall'altro difensore, lamentando l'omessa motivazione da parte dei giudici del riesame sull'attualità delle esigenze cautelari e il difetto di confutazione delle specifiche circostanze prospettate dalla difesa per evidenziarne l'assenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito verranno illustrati.
2. Invero infondate sono le censure mosse da entrambi i difensori alla ricostruzione del sequestro di stupefacente effettuato a carico dell'indagato il 12 aprile 2013. Per un verso infatti il tentativo del ricorrente di prospettare una diversa interpretazione del fatto si risolve nella prospettazione di una lettura soggettivamente orientata del materiale probatorio alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito nello sforzo di sollecitare quello di legittimità ad una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, che invece gli sono precluse ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e). Per l'altro i ricorsi non si confrontano con gli elementi di fatto da cui il Tribunale ha tratto le proprie conclusioni e cioè i contatti intervenuti nei giorni precedenti e nella stessa giornata del 12 aprile tra il ER e il Sabato e culminati nell'sms con cui il secondo convocava il primo su ordine del Montedoro per le 18.30. L'ipotesi difensiva che tale incontro, nonostante fosse stato fissato dopo una laboriosa trattativa, non si sia tenuto e che ciò venga dimostrato dal fatto che il ER sia stato arrestato in luogo diverso dal luogo in cui si suppone abitualmente egli spacciasse è in realtà una mera congettura fondata su evidenti paralogismi e su una interpretazione dell'intercettazione del 29 aprile 2013 che non trova conforto nella trascrizione della medesima riportata dall'ordinanza e da cui si evince invece come la cocaina (la "bianca") sequestrata all'indagato gli fosse effettivamente stata consegnata dal Sabato.
3. Infondate sono altresì le censure mosse alla motivazione del provvedimento impugnato sulla destinazione dello stupefacente sequestrato all'uso personale del ER, atteso che il Tribunale ha logicamente escluso la circostanza sulla base del valore ponderale del quantitativo rinvenuto e sulla possibilità di estrarre dal medesimo fino a 411 dosi, valutazione che comporta l'implicita confutazione della rilevanza delle circostanze di cui il ricorrente ha lamentato l'omessa considerazione.
4. Colgono invece nel segno le lamentele del ricorrente sulla sussistenza dei gravi indizi della partecipazione del ER al sodalizio guidato dal Montedoro e dal Sabato e degli episodi di acquisto a fine di cessione contestati all'indagato, con il conseguente assorbimento di quelle relative alla configurabilità delle esigenze cautelari.
4.1 I giudici del riesame sembrano sul punto essersi implicitamente richiamati al consolidato principio giurisprudenziale per cui l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è configurabile non solo nel caso vengano registrati comportamenti convergenti di tre o più persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del profitto mediante il commercio di droga, ma anche nell'ipotesi in cui venga rilevata l'esistenza di un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga ai suoi acquirenti non terminali, i quali in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune ne' la diversità di scopo personale, ne' la diversità dell'utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale (ex multis Sez. 6, n. 3509 del 10 gennaio 2012, Ambrosio e altri, Rv. 251574; Sez. 5, n. 51400 del 26 novembre 2013, Abbondanza e altri, Rv. 257991). Ma non hanno poi motivato sulle ragioni per cui in concreto il compendio probatorio sia effettivamente in grado di dimostrare che i rapporti tra l'imputato e l'associazione fossero effettivamente caratterizzati da un coefficiente di stabilità tale da rispecchiare la situazione in relazione alla quale il suddetto principio è stato affermato.
4.2 Infatti la ratio dell'attrazione "di fatto" - e cioè a prescindere dal formale inserimento nel suo organico - dell'abituale acquirente (o fornitore) nell'area che perimetra il sodalizio dedito al commercio di stupefacenti, risiede nella reciproca consapevolezza (tanto dell'acquirente - o fornitore - che delle sue controparti) che la stabilità del rapporto così instaurato garantisce l'operatività dell'associazione in quanto tale, rivelando così l'affectio societatis dello stesso acquirente o fornitore. Ed in tal senso la mera registrazione operata dalla sentenza di rapporti tanto sporadici da essere intervenuti a distanza di una anno gli uni dagli altri tra l'indagato e membri del sodalizio non è di per sè sufficiente a costituire dimostrazione del presupposto che consentirebbe di ritenere il ER associato nel traffico di stupefacenti al sodalizio descritto nel capo B).
4.3 Per ritenere avvenuto il passaggio da un rapporto di reciproco affidamento fra soggetti diversi all'instaurazione fra gli stessi di una relazione riconducibile alla menzionata affectio societatis il giudice deve invece dimostrare di avere operato un vaglio molto attento e particolarmente stringente delle circostanze di fatto. Tra queste meritano uno specifico rilievo: la durata dell'accordo criminoso, le modalità di azione e collaborazione, il contenuto economico delle transazioni, la rilevanza obiettiva che il contraente, cliente o fornitore che sia, riveste per l'associazione. In particolare, deve potersi accertare se e in che misura la cessazione delle condotte illecite dell'acquirente inciderebbe sulla operatività del sodalizio criminoso, così come se e in che misura la volontà dei contraenti ha superato la soglia del rapporto sinallagmatico per integrarsi nella realizzazione di un rapporto societario che riconduce la partecipazione del singolo al progetto criminoso stabile e indeterminato nel numero dei reati fine proprio del reato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (Sez. 3 n. 21755 del 12 marzo 2014, Anastasi, non massimata).
4.4 Ma nemmeno le laconiche - ed invero apodittiche - osservazioni compiute dal Tribunale sul significato che deve essere attribuito alle conversazioni intercettate nel maggio del 2012 appaiono sufficienti a costituire una esauriente dimostrazione dello stabile inserimento del ER nella catena distributiva del sodalizio anche solo a quell'epoca. E pervero il difetto di qualsiasi elaborazione critica da parte dei giudici del riesame del materiale probatorio assunto a fondamento della decisione impugnata non consente neanche di ritenere assolto l'onere motivazionale in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dell'indagato per i reati fine dell'associazione contestatigli, mancando soprattutto un autonomo apparato argomentativo che, secondo una effettiva sequenza logica, dimostri che il contenuto delle conversazioni evidenziate dall'ordinanza rivelino che gli acquisti eventualmente addebitabili al ER non avessero ad oggetto quantitativi destinati al suo uso personale, trattandosi di soggetto tossicodipendente, circostanza peraltro nemmeno presa in considerazione di Tribunale.
4.5 E le evidenziate lacune motivazionali a maggior ragione rilevano nel caso in cui dovesse concludersi che il Tribunale abbia voluto invece affermare l'organico inserimento del ER nel sodalizio criminoso, sostanzialmente dedotto dall'episodio cui è seguito l'arresto dell'indagato, l'unico per cui sono stati acquisiti elementi sufficienti per sostenere che la fornitura di stupefacente trascendeva il soddisfacimento delle esigenze personali dello stesso.
5. Conseguentemente il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2014