Sentenza 2 ottobre 2019
Massime • 3
In tema di integrazione delle motivazioni tra le sentenze conformi di primo e di secondo grado, il giudice dell'appello può motivare per relazione se l'impugnazione si limita a riproporre questioni di fatto o di diritto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, mentre, qualora siano formulate censure specifiche o introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore, è affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che si limiti a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici rispetto alle risultanze istruttorie.
In tema di ricorso in cassazione, non possono essere dedotti motivi attinenti al mancato riconoscimento della continuazione qualora, nel giudizio di appello, sia intervenuta rinuncia a tutti i motivi tranne quello relativo alla misura della pena, nel cui ambito non rientra la disciplina del reato continuato.
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti. (In motivazione, la Corte ha precisato che le intercettazioni vanno valutate verificando che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro).
Commentari • 3
- 1. Cass. Pen., Sez. I, 7 marzo 2022, n. 8123 sul concorso esterno in associazione di tipo mafiosa del libero professionistaFrancesco Martin · https://www.iusinitinere.it/
La massima. “Il concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso è configurabile nelle ipotesi in cui il libero professionista, pur non essendo inserito nella struttura organizzativa della consorteria, instaura con la stessa un rapporto sinallagmatico, incentrato su un sistema di reciproci vantaggi, economici e professionali“. (Cass. Pen, Sez. I, 07.03.2022, n. 8123). Il caso. La pronuncia in esame origina dal ricorso per cassazione presentato dai difensori dell'indagato avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria che aveva confermato quella di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, per i delitti di cui agli artt. 110 …
Leggi di più… - 2. Intercettazioni eteroaccusatorie e necessità di riscontriDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 novembre 2023
1. La questione delle intercettazioni Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria annullava un'ordinanza genetica limitatamente al reato di incendio aggravato, confermando per il resto la misura custodiale applicata all'indagato per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e tentata estorsione aggravata ex art. 416 bis.1 cod. pen., così qualificata l'originaria imputazione, oggetto di altri capi di accusa. Ciò posto, avverso questo provvedimento proponevano ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale ricavato elementi di prova a carico del ricorrente da conversazioni tra …
Leggi di più… - 3. Omicidio stradale: non è consentito in sede di legittimità ricostruire l'eziologia dell'incidenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 giugno 2023
Con la sentenza n. 24178/2023, la Quarta sezione ha affermato che in tema di omicidio stradale, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione. Cassazione penale sez. IV, 23/05/2023, (ud. 23/05/2023, dep. 06/06/2023), n.24178 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza in data 8 aprile 2022, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2019, n. 5224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5224 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2019 |
Testo completo
05224-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Stefano Mogini - Presidente - Sent.n.sez.1419/2019 Anna Criscuolo UP 2/10/2019 R.G.N.13126/2019Orlando Villoni NO De Amicis Maria Sabina Vigna - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:
1. PA GI MA nata a San Giorgio a [...] il [...] 2. MO NZ nato a [...] il [...] 3. LF ND nato a [...] il [...] 4. LF ND nato a [...] il [...] 5. LF RO nato a [...] il [...] 6. LF IO nato a [...] il [...] 7. NE EG nato a San Giorgio a [...] il [...] 8. IO CA nato a [...] il [...] 9. BU AT nato a [...] il [...] 10. AM IO nato a [...] il [...] 11. TE LO nato a [...] il [...] 12. ST LU nato a [...] il [...] 13. AR LO nato a [...] il [...] 14. AR NT nato a [...] il [...] 15. AR LU nato a [...] il [...] 16. AR RA nato a [...] il [...] 17. De CO CO nato a [...] il [...] 18. MP RO nato a [...] il [...] 19. LI DR nato a [...] il [...] 20. MI IO nato a [...] il [...] 21. SI CA nato a [...] il [...] 22. IS SE nato a [...] il [...] 23. RI IO nato a [...] il [...] 24. US IC nata a San Giorgio a [...] il [...] 25. AL NZ nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/06/2017 della Corte di assise di appello di NA visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore UC Tampieri che ha concluso chiedendo: -la declaratoria di inammissibilità del ricorso per i ricorrenti PA GI MA, MO NZ, LF ND, LF RO, LF IO, NE EG, BU AT, TE LO, ST LU, AR LO, AR NT, AR LU, AR RA, MP RO, LI DR, MI IO, SI CA, IS SE, US IC e AL NZ;
-il rigetto del ricorso per i ricorrenti IO CA, AM IO, RI IO;
-l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso e l'inammissibilità del ricorso nel resto per il ricorrente LF ND cl. 1979; al-l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente trattamento sanzionatorio (motivo n.2) e l'inammissibilità del ricorso nel resto per il ricorrente De CO CO. Uditi i difensori: -avvocati Stefano Sorrentino del foro di Torre NN e Saverio Senese del foro di NA in difesa di De CO CO, i quali si sono riportati ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; -avvocato RA De Simone del foro di NA in difesa di NE EG, il quale ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso;
2 W -avvocato RA De Simone in sostituzione dell' avvocato AT Impradice del foro di NA in difesa di PA GI MA, il quale si è riportato ai motivi del ricorso;
-avvocato Sergio Cola del foro di Nola in difesa di LF IO, il quale ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso;
avvocato Dario Vannetiello del foro di NA in difesa di AR RA e IS SE, il quale ha concluso insistendo per l'accoglimento dei ricorsi;
-avvocato Leopoldo Perone del foro di NA in difesa di LF ND, LF RO, LF IO, BU AT e AR NT, il quale si è riportato ai motivi dei ricorsi;
-avvocato EL Basile del foro di NA in difesa di LF ND, IO CA, AM IO, AR LU, AR RA, MI IO, SI CA, RI IO e AL NZ, anche in sostituzione (con delega orale) dell'avvocato Finizio Di Tommaso del foro di Santa Maria Capua Vetere in difesa di MO NZ, il quale si è riportato ai motivi dei ricorsi;
-avvocato VA Abet del foro di NA in difesa di MP RO, il quale ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso;
-avvocato Nicoletta Piergentili Piromallo in sostituzione dell'avvocato IM Krogh del foro di NA in difesa di AR LO, la quale si è riportata ai motivi di ricorso. 3 W RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di NA, in parziale riforma della sentenza emessa il 3 febbraio 2016 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di NA • ha assolto RU IC dal reato di cui agli artt. 453, 455 e 456 cod. pen. e 7 L. n. 203/1991 (capo 5) per non avere commesso il fatto;
ha rideterminato la pena inflitta ad ND ND cl. 1974, ND RO, SC EG, AT CA, SI IO, RO NT, RO LU, RO RA, DE CO CO, TR RO, CI DR, DA IO e IC IO, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle ritenute aggravanti comuni e alla recidiva, già riconosciuta la continuazione, nonché applicata la diminuente per il rito, nei seguenti termini: -per ND ND cl. 1974 in anni dodici e mesi otto di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. (capo 1); 319 e 479 cod. pen. e 7 L. 203/1991 (capo 10); -per ND RO in anni tre di reclusione ed euro duecento di multa in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, primo, terzo e quarto comma, cod. pen.; -per SC EG in anni sei di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 74 e 80, T.U. Stup. (capo 4); -per AT CA in anni sei di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 416-bis, primo, terzo e quarto comma, cod. pen. (capo 1); -per SI IO in anni sette di reclusione, esclusa l'aggravante di cui all'art. 291-quater, comma 3, d.P.R. 43/1973, in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis, primo, terzo e quarto comma, cod. pen. (capo 1); 291- quater d.P.R. 43/73 (capo 2); 629, primo, secondo e settimo comma, cod. pen. (capo 3), 453, 455 e 456 cod. pen. e 7 L. 203/1991 (capo 5); -- per RO NT in anni tre di reclusione ed euro quattromila di multa in relazione al reato di cui agli artt. 10, 12 e 14 L. 497/1974 e 7 L. 203/1991 (capo 7); -per RO LU in anni otto di reclusione, quale aumento per la continuazione sulla condanna a lui inflitta con sentenza della Corte di appello di NA in data 28 maggio 2004, esclusa l'aggravante di cui all'art. 291-quater, comma 3, d.P.R. 43/1973, in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis, secondo terzo e quarto comma, cod. pen. (capo 1); 291-quater d.P.R. 43/1973 (capo 2); 629, primo, secondo e settimo 4 的 comma, cod. pen. (capo 3); 453, 455 e 456 cod. pen. e 7 L. 203/1991 (capo 5); -per RO RA in anni dieci e mesi otto di reclusione, in essa assorbito l'aumento per la continuazione con la condanna a lui inflitta con sentenza della Corte di appello di NA in data 28 maggio 2004, in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. (capo 1); -· per DE CO CO in anni otto di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, primo, terzo e quarto comma, cod. pen. (capo 1); - per TR RO in anni tre di reclusione ed euro duecento di multa, quale aumento per la continuazione sulla condanna a lui inflitta con la sentenza della Corte di appello di NA in data 18 gennaio 2012, in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, primo, terzo e quarto comma, cod. pen. (capo 1); -per CI DR, con la già riconosciuta la diminuente di cui all'art. 8 L. 203/1991, in anni tre di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, primo, terzo e quarto comma, cod. pen. (capo 1); -per DA IO in anni otto di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, primo, terzo e quarto comma, cod. pen. (capo 1); per IC IO in anni sette di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, primo, terzo e quarto comma, cod. pen. (capo 1); ha rideterminato come segue, con la diminuente per il rito, la pena inflitta • a: -A GI MA, esclusa l'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 291-quater d.P.R. 43/73, in anni due e mesi otto di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 291-quater, commi 1 e 2 del suindicato d.P.R. (capo 2); - AM NZ, escluso l'aumento ai sensi dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., in anni dodici e mesi quattro di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. (capo 1); -· ND ND cl. 1979 in anni tredici e mesi quattro di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. (capo 1); BU AT in anni otto e mesi otto di in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, primo, terzo e quarto comma, cod. pen. (capo 1); CO LO in anni dieci di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 73, 80 T.U. Stup. (capo 4); 5 A 2 -P CA in anni otto di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, primo, terzo e quarto comma, cod. pen. (capo 1); SA SE, con l'esclusione dell'aumento per la recidiva, in anni sei e mesi otto di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, primo, terzo e quarto comma, cod. pen. (capo 1); -RU IC, esclusa l'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 291- quater d.P.R. 43/73, in anni due e mesi otto di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 291-quater, commi 1 e 2, del suindicato d.P.R. (capo 2); 453, 455 e 456 cod. pen. e 7 L. 203/1991 (capo 5); - SA NZ in anni otto di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, primo, terzo e quarto comma, cod. pen. (capo 1); ha confermato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di NA con • riferimento alle posizioni di: · ND IO condannato alla pena di anni otto di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, primo, terzo e quarto comma, cod. pen. (capo 1); IS LU condannato alla pena di anni otto di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. (capo 1); RO LO condannato alla pena dell'ergastolo in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. (capo 1); 575, 577, primo comma n. 3, cod. pen. e 7 L. 203/91 (capo 11); 10, 12 e 14 L. 497/1974 (capo 12).
1.1. La sentenza impugnata ha per oggetto gli approfondimenti investigativi svolti con riguardo alla associazione a delinquere di stampo mafioso denominata "clan RO" ed operante in NA nei quartieri di Barra e Ponticelli. L'esistenza del sodalizio oggetto di indagine viene indicata come fatto storico già accertato con sentenza divenuta irrevocabile del Tribunale di NA del 17- 18 aprile 2003, con la quale sono stati condannati numerosi degli odierni imputati in relazione alla attività svolta da tale associazione fino all'anno 2003. Sulla base del materiale probatorio offerto dalla accusa, le sentenze di merito hanno ritenuto che tale associazione mafiosa abbia protratto la sua esistenza anche negli anni successivi, continuando gli associati a operare il controllo mafioso nel territorio, mediante la consumazione dei singoli delitti scopo, in particolare estorsioni, uso di armi, traffico di droga, contrabbando di tabacchi lavorati esteri e anche delitti di sangue consumati in danno di altri gruppi camorristici. 6 h 1.2. Nella sentenza impugnata si da atto che, nel corso dell'udienza di appello, alcuni imputati ammettevano le proprie responsabilità rinunciando ai motivi di appello diversi da quelli relativi alle circostanze attenuanti e aggravanti e alla entità della pena. Si tratta in particolare di DE CO CO, DA IO, IC IO, RO NT (che ha solo parzialmente ammesso le proprie responsabilità, continuando sostenere di avere detenuto una pistola per ragioni non collegate all'attività del sodalizio criminoso), ND RO e SC EG. Dichiarazione ammissive erano fatte anche da RO LU, RO RA (riconoscendo la commissione dei fatti fino al 23 luglio 2008), ND ND cl. 1974, AT CA e SI IO. In relazione a tali imputati la Corte d'assise di appello di NA ha concesso le circostanze attenuanti generiche, negate a tutti indistintamente dal G.i.p. del Tribunale di NA, da ritenersi equivalenti alle eventualmente contestate aggravanti comuni e alla recidiva. Si procederà ora alla disamina delle singole posizioni degli imputati con i relativi motivi di ricorso, valutando dapprima quelle di coloro che sono indicati come rinuncianti ai motivi sul merito. IMPUTATI RINUNCIANTI AI MOTIVI SUL MERITO 2. ND ND cl. 1974, ricorre per cassazione, a mezzo dell'avvocato EL Basile, deducendo i seguenti motivi:
2.1. Violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 546, lett. e) cod. proc. pen., 81, secondo comma, cod. pen. in relazione agli artt. 671, comma 2, cod. proc. pen. e 187 norme di attuazione cod. proc. pen. La Corte distrettuale non si è pronunciata in relazione alla espressa richiesta formulata in appello di riduzione dell'aumento di pena apportato a titolo di continuazione con i fatti già giudicati con la sentenza di condanna ad anni tre e mesi sei di reclusione emessa in data 28 maggio 2004 dalla Corte di appello di NA.
2.2. Vizio di motivazione in relazione al combinato disposto degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 671, comma 2, cod. proc. pen. e 187 norme di attuazione cod. proc. pen. che impone al giudice di individuare la violazione più grave sulla quale apportare l'aumento di pena "in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto". 7 3. SC EG ricorre per cassazione, a mezzo dell'avvocato RA De Simone, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 74 e 73 T.U. Stup. e 110 cod. pen. La rinuncia ai motivi di ricorso a firma dell'imputato era limitata esclusivamente al primo motivo del ricorso in appello afferente la richiesta di - assoluzione per insussistenza dei fatti contestati e non riguardava, quindi, anche la richiesta di riqualificazione del fatto nei termini del concorso di persona nel reato di cui all'art. 73 T.U. Stup. e del riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 6 dell'art. 74 del predetto Testo Unico. La Corte d'appello distrettuale, invece, dopo avere indicato le diverse censure del ricorrente, ha concluso ritenendo che il predetto aveva rinunciato ai motivi di gravame non attinenti alle circostanze e all'entità della pena.
4. AT CA, SI IO e IC IO ricorrono per cassazione con un unico atto, a mezzo dell'avvocato EL Basile, e IC anche con altro atto a firma dell'avvocato AT Operetto. Nel primo ricorso si deducono i seguenti motivi:
4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione con i fatti oggetto della sentenza emessa in data 28/05/2004 dalla Corte di appello di NA (per SI e IC ) e della sentenza emessa in data 1/10/2015 dalla Corte di appello di NA (per tutti e tre gli imputati). La Corte territoriale ha omesso di esaminare tali richieste di continuazione avanzate con i motivi di impugnazione che, peraltro, non possono ritenersi oggetto di rinuncia in quanto, come si evince dalla lettura della sentenza, i ricorrenti hanno rinunciato unicamente ai motivi non attinenti alle circostanze e alla entità della pena. La difesa ha depositato, a tal fine, la copia della memoria difensiva e la produzione documentale del 23 maggio 2017 alla cancelleria della Corte di assise di appello con la quale si sollecitava la Corte ad esaminare le richieste di continuazione avanzate con i motivi d'impugnazione in quanto concernenti la determinazione della pena.
4.2. Per il solo IC si deduce anche la violazione dell'art. 597, comma 3 cod. proc. pen., poiché il ricorrente è stato condannato unicamente per il delitto di cui all'articolo 416-bis cod. pen., con la qualità di partecipe, e, in riferimento a tale contestazione, il giudice di primo grado aveva identificato quale pena base quella di anni nove di reclusione (poi aumentata per la recidiva ad anni quindici, e, infine, ridotta ad anni dieci per il rito). In violazione del principio del divieto di reformatio in peius, la Corte di assise di appello ha individuato quale pena base quella di anni dieci e mesi sei di 8 In reclusione (concesse le circostanze attenuanti generiche e senza l'aumento della recidiva).
4.3. Tale censura costituisce oggetto anche dell'altro ricorso nell'interesse di IC a firma dell'avvocato AT Operetto il quale sottolinea come la Corte di Assise di appello sia giunta ad individuare una pena superiore rispetto a quella riconosciuta dal primo giudice.
5. RO NT ricorre per cassazione, a mezzo dell'avvocato Leopoldo Perone, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 riconosciuta in relazione al reato di detenzione e porto illegale di armi. Il ricorrente ha ammesso la commissione del delitto, rinunciando ai motivi sulla responsabilità, ma ha negato che il reato fosse stato commesso per ragioni collegate all'attività del sodalizio criminoso. Non è, inoltre, vero che l'intercettazione captata il 16/01/2013 avveniva in contesto carcerario, bensì all'interno dell'autovettura di RO NN. Anche il G.i.p. ha riconosciuto che l'arma era stata usata dall'imputato per andare a rimproverare il cognato di avere fatto uso di hashish e, quindi, in un contesto parafamiliare.
6. RO LU ricorre per cassazione, a mezzo dell'avvocato EL Basile, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al calcolo della pena apportato a titolo di continuazione con la precedente sentenza del 28/05/2004 della Corte di appello di NA. Si delinea una disparità di trattamento con il coimputato RO EL, poiché la pena inflitta al ricorrente a titolo di continuazione è stata determinata in anni otto di reclusione, mentre per il coimputato, pur gravato dalla medesima condanna ad anni quattordici e mesi due di reclusione (inflitta con la suindicata sentenza) e dalle medesime imputazioni (violazione degli artt. 416-bis cod. pen., 74 T.U. Stup., 629 cod. pen. e 291-quater d.P.R. 43/1973), l'aumento di pena inflitta a titolo di continuazione è stato determinato in anni cinque e mesi quattro di reclusione. La differenza di trattamento sanzionatorio a carico di coimputati che versano nella medesima condizione processuale risulta illogica e, in quanto non sorretta da adeguato supporto motivazionale, esprime una irragionevole disparità di trattamento tra posizioni processuali identiche. La sentenza reca a carico del ricorrente un illegittimo calcolo della pena in quanto, pur avendo determinato, per ciascun reato satellite, un aumento in 9 continuazione pari ad anni otto di reclusione, non fa seguire alla pena la riduzione per il rito premiale.
7. RO RA ricorre per cassazione, a mezzo dell'avvocato EL Basile, deducendo i seguenti motivi:
7.1. Violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 546, lett. e), cod. proc. pen., 81, secondo comma, cod. pen. in relazione agli artt. 671, comma 2, cod. proc. pen. e 187 norme di attuazione cod. proc. pen. La difesa nei motivi di appello aveva richiesto non solo la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ma anche la riduzione della pena e dell'aumento apportato in continuazione per i fatti già giudicati con la sentenza di condanna emessa il 28/05/2004 dalla Corte di appello di NA, nonché il riconoscimento della continuazione con i fatti oggetto della sentenza della Corte di appello di NA del 8/10/2010. La Corte di assise di appello ha omesso di motivare su questi punti.
7.2. Violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. in relazione agli artt. 671, comma 2, cod. proc. pen. e 187 norme di attuazione cod. proc. pen. che impone al giudice, in caso di applicazione della disciplina del reato continuato, di individuare la violazione più grave sulla quale apportare l'aumento di pena in misura non superiore alla somma di quella inflitta con ciascuna sentenza o ciascun decreto. La sentenza impugnata ha, invece, applicato a titolo di continuazione, sulla pena di anni dodici di reclusione inflitta per la nuova e più grave violazione, la pena di anni quattro di reclusione per la violazione giudicata con la sentenza della Corte di appello di NA del 28/05/2004 che condannava RO alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione.
8. DE CO CO ricorre per cassazione, a mezzo dei difensore di fiducia, con tre distinti atti: uno a firma degli avvocati Sergio Cola e Stefano Sorrentino, uno a firma dell'avvocato Stefano Sorrentino e uno a firma degli avvocati Saverio Senese e Stefano Sorrentino.
8.1. Il primo e il terzo ricorso deducono, come motivo comune, la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 516-521 cod. proc. pen. nella parte in cui si è pervenuti alla affermazione della penale responsabilità del DE CO in relazione ad un fatto diverso (partecipazione con il ruolo di capo all'organizzazione criminale denominata "clan ND -RO"), da quello oggetto dell'esercizio dell'azione penale e della condanna di primo grado (mera partecipazione all'associazione predetta). Il fatto che quanto statuito non costituisca il frutto di mero errore discende dalla circostanza che è stata applicata quale pena base, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti 10 ے ک generiche, quella di anni dodici di reclusione che rientra appieno nella cornice sanzionatoria ante riforma del 2015 che prevedeva per i capi dell'associazione una pena da dodici a ventiquattro anni di reclusione. Ciò ha prodotto i suoi effetti incidendo direttamente sulla quantificazione della pena che è stata determinata dai giudici della Corte territoriale con riferimento a una ipotesi di reato diversa da quella contestata. Riscontra la violazione denunciata la circostanza rappresentata dal fatto che, a fronte della concessione delle circostanze attenuanti generiche, dello stato di incensuratezza del ricorrente e in assenza di recidiva, la pena è stata determinata dai giudici di appello in misura superiore rispetto a quella applicata ai coimputati del medesimo titolo di reato. In ogni caso, la Corte di assise di appello territoriale non ha fornito alcuna motivazione in ordine all'uso del proprio potere discrezionale nel determinare la pena.
8.2. Il secondo ricorso deduce che, essendo la contestazione associativa cristallizzata fino all'agosto 2012, la Corte di assise di appello avrebbe dovuto applicare la legge più favorevole e cioè quella anteriore all'inasprimento sanzionatorio entrato in vigore con la legge n. 69 del 27 maggio 2015. 8.3. In data 6/09/2019, con atto a firma dell'avvocato Stefano Sorrentino, sono stati depositati motivi nuovi da parte dell'imputato nei quali viene ribadito il difetto di correlazione tra contestazione e sentenza. Inoltre la Corte ha inflitto a RO RA e a DA IO, ai quali viene contestato il ruolo di capi promotori, la stessa pena base di anni 12 di reclusione.
8.4. In data 1/10/2019 è stata depositata una memoria difensiva a firma dell'avv. Stefano Sorrentino nella quale si sottolinea che il richiamo al trattamento sanzionatorio applicato ai coimputati del DE CO è finalizzato all'unico scopo di dimostrare come la Corte del merito abbia erroneamente ritenuto contestata al ricorrente la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 416-bis cod. pen.
9. TR RO ricorre per cassazione, a mezzo dell'avvocato VA Abet, lamentando, come unico motivo, che la rinuncia ex art. 599 cod. proc. pen. si riferiva al solo motivo principale di merito, mentre si richiedeva espressamente l'accoglimento dei motivi attinenti al trattamento sanzionatorio (attenuanti generiche) e l'applicazione della disciplina del reato continuato con i fatti di cui alla sentenza della Corte di assise di NA del 15/02/2001. La Corte distrettuale non ha valutato questa ulteriore richiesta. 11 M La difesa ha allegato, a dimostrazione di ciò, il verbale stenotipico dell'udienza del 7/02/2017 nel corso della quale l'imputato ha rinunciato al motivo di merito insistendo sul riconoscimento della continuazione. 10. DA IO ricorre per cassazione, a mezzo dell'avvocato EL Basile, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato esame dell'istanza della difesa di applicazione della disciplina del reato continuato con i fatti oggetto della sentenza emessa il 28/05/2004 dalla Corte di appello di NA. DA ha rinunciato unicamente ai motivi di gravame non attinenti le circostanze e l'entità della pena ed il motivo sulla continuazione rientra pacificamente in quelli relativi alla rideterminazione della pena. 11. ND RO ricorre per cassazione, a mezzo dell'avvocato Leopoldo Perone, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato esame della richiesta del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti del presente procedimento e quelli di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di NA il 29/11/2013, confermata dalla Corte di appello di NA il 27/03/2015. L'imputato ha rinunciato unicamente alla doglianza contenuta nei motivi di gravame con cui si chiedeva la sua assoluzione. Non vi è stata alcuna rinuncia sul punto relativo alla richiesta di continuazione. La continuazione era stata richiesta anche in primo grado e anche il G.i.p. aveva omesso di pronunciarsi. La difesa ha allegato, a dimostrazione di ciò, il verbale stenotipico di udienza dal quale risulta che il ricorrente aveva dichiarato di rinunciare alla assoluzione. IMPUTATI NON RINUNCIANTI AI MOTIVI SUL MERITO Saranno di seguito esaminati i ricorsi in relazione ai quali non è intervenuta rinuncia ai motivi sulla responsabilità. 12. AC GI MA ricorre per cassazione, a mezzo dell'avvocato AT Impradice, deducendo i seguenti motivi: 12.1. Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 in relazione al reato di associazione finalizzata a commettere una serie indeterminata di reati in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (svolgendo l'attività di custodia, di approvvigionamento e di trasporto del tabacco). Non vi è alcun elemento dal quale possa desumersi la consapevolezza da parte dell'imputata che l'attività fosse svolta nell'interesse del clan o che la predetta abbia agito con la volontà di agevolare l'associazione; nelle 12 intercettazioni non si fa riferimento ad una struttura organizzata di tipo camorristico né è stato dimostrato il collegamento dell'imputata ad ambienti criminosi. 12.2. Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, graficamente qualsivoglia difettando valutazione sul punto. 13. CI DR ricorre per cassazione, a mezzo dell'avvocato RI Sebastianelli, deducendo, come unico motivo, il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti. Ciò in considerazione del suo importante percorso collaborativo e del fatto che il ricorrente ha reciso ogni legame con l'ambiente criminale di provenienza. 14. SA NZ ricorre per cassazione, a mezzo dell'avvocato EL Basile, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81, secondo comma, cod. pen. Nei motivi di appello la difesa aveva chiesto il riconoscimento della continuazione con i fatti oggetto della sentenza della Corte di appello di NA del 28/05/2004 con la quale SA era stato condannato alla pena di anni quattordici e mesi dieci di reclusione per avere fatto parte di una associazione ex art. 416-bis cod. pen. operante in Barra con condotta perdurante fino al 2003. Il Giudice di appello ha rigettato l'istanza evidenziando che le adesioni succedutesi nel tempo a due diverse organizzazioni sono incompatibili con la loro strumentalità ad un'unica strategia e programma di azione. In realtà, nella sentenza del 2004 era configurata una associazione che riuniva una pluralità di soggetti i quali, pur organici di distinti gruppi malavitosi operanti nel territorio di Barra, si erano federati in una macrostruttura associativa alleata con le organizzazioni denominate "Alleanza di SE, clan De UC OS, clan DI, clan AL, clan A" al fine di contrastare la contrapposta organizzazione denominata "clan AR. La dedotta migrazione nelle fila dei RO è resa omettendo di valutare la natura e l'ambito della precedente contestazione associativa che ricostruiva un unico contesto ex art. 416-bis cod. pen. che federava il "clan RO" in una più vasta struttura associativa che riuniva una pluralità di famiglie malavitose operanti nel territorio di Barra. 15. AR CA ricorre per cassazione, a mezzo degli avvocati EL Basile e Mauro Iodice, deducendo i seguenti motivi: 13 15.1.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen., contestato alla predetta a titolo di partecipe. La Corte distrettuale non tiene conto del fatto che i vertici della associazione criminale si rifiutavano di parlare con lei perché donna e, in ogni caso, il suo apporto era stato sporadico e saltuario. L'imputata, trovata in possesso di appunti riferibili ad estorsioni, è indicata sui fogli come "addetta alla bisogna" e ciò fa venire meno la normale "messa a disposizione" in favore del clan. Il sequestro operato a casa dei coniugi AR-Velotto (quest'ultimo reo confesso) rende necessario distinguere tra la mera connivenza della AR e la partecipazione a pieno titolo del marito. La Corte non riporta i colloqui col marito in carcere che sarebbero indicativi del coinvolgimento diretto dell'imputata nella organizzazione camorristica. E' apparente la motivazione della sentenza impugnata allorquando richiama le dichiarazioni etero accusatorie di un collaboratore di giustizia del quale non viene riportato il nome, né, tantomeno, analizzata l'attendibilità intrinseca ed estrinseca. 15.2. Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle qualsivoglia circostanze attenuanti generiche, difettando graficamente valutazione sul punto. 16. AT LO ricorre per cassazione a mezzo dell'avvocato NI Dello Iacono, deducendo i seguenti motivi: 16.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 contestata sotto il profilo della agevolazione mafiosa in relazione al reato di cui all'art. 74 T.U. Stup. Sia la sentenza di primo grado che quella di secondo grado omettono di indicare le modalità con le quali AT avrebbe agevolato il clan RO. La Corte territoriale non si è attenuta al principio che richiede, perché possa ritenersi sussistente l'aggravante in questione nella condotta di chi non è organicamente inserito nell'organizzazione mafiosa, che il comportamento del predetto risulti assistito, sulla base di idonei dati indiziari o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio. Sono state travisate le intercettazioni nel corso delle quali AT ed ES commentano le vicissitudini processuali occorse ai componenti della famiglia RO. 16.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, difettando graficamente qualsivoglia valutazione sul punto. 14 Pr 17. SA SE ricorre per cassazione, a mezzo dell'avvocato Dario Vannetiello, deducendo i seguenti motivi: 17.1. Violazione di legge in relazione all'art. 416-bis cod. pen. (l'imputato è stato ritenuto partecipe dell'associazione con compiti, in particolare, nel settore estorsivo) essendo il ricorrente, al più, stato a disposizione del solo cognato ND ND cl. 1974 - come riferito dal collaboratore di giustizia ES NI per il limitato periodo temporale di un anno e non a disposizione della associazione operativa per ben quindici anni. In particolare, difetta la motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato anche in considerazione del fatto che ben quattordici collaboratori di giustizia hanno dichiarato di non avere mai sentito parlare di lui e di non averlo mai visto. Non vengono indicate le intercettazioni dalle quali emergerebbe l'attività estorsiva svolta in concorso con il cognato ND e si sorvola sulle prove captative ritenute dalla difesa indicative di lecita contrattazione, antitesi della imposizione ai negozianti dell'acquisto di prodotti di plastica. Quanto ai collaboratori di giustizia: -le dichiarazioni di AN SE sono contraddittorie, de relato e, per di più, generiche;
-le dichiarazioni di CI DR sono aspecifiche e, stante l'impossibilità di saggiare l'attendibilità della fonte diretta della sua conoscenza, discende l'inutilizzabilità della chiamata in correità del collaboratore;
Quanto alla imposizione dei gadget in occasione della festa del "Giglio Insuperabile", la sentenza irrevocabile emessa il 25/11/15 dal Tribunale di NA testimonia la estraneità del ricorrente al settore criminale delle estorsioni. La condotta illecita di SA, consistita nel chiedere cinquanta euro in una sola occasione e ad una sola persona (Dell'Ovo RO), non solo non trova riscontro nel narrato del padre del dichiarante, ma soprattutto non viene riferita da nessuno dei collaboratori di giustizia. Non a caso la pubblica accusa non ha elevato alcuna imputazione di estorsione a carico di SA. 17.2. Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, graficamente qualsivoglia difettando valutazione sul punto. 18. AM NZ ricorre per cassazione, a mezzo dell'avvocato Finizio Di Tommaso, deducendo i seguenti motivi: 18.1.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle prova della penale responsabilità del ricorrente. 15 R La sentenza impugnata fa riferimento unicamente alle convergenti dichiarazioni dei collaboratori e alla partecipazione da parte di AM alla estorsione ai danni di CA NZ. Le chiamate in correità sono generiche e prive di riscontro. La Corte territoriale omette di motivare sul fatto che nelle molte intercettazioni telefoniche agli atti il nome di AM non viene mai fatto. Si deduce, altresì, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al ruolo di capo riconosciuto all'imputato, posto che nessuno dei collaboratori di giustizia lo definisce tale. 18.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva e alla dosimetria della pena. 18.3. Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle difettando graficamente qualsivoglia circostanze attenuanti generiche, valutazione sul punto. 19. IS LU ricorre per cassazione, a mezzo dell'avvocato NI Dello Iacono, deducendo i seguenti motivi: 19.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. IS è raggiunto dalla chiamata in correità di ES NI e da quella in reità di CA NZ. La chiamata de relato deve trovare ulteriori elementi di riscontro. Nel caso in esame è stata ignorata la doglianza della difesa sulla identificazione del ricorrente da parte di ES il quale avrebbe ricevuto indicazioni direttamente dal Pubblico ministero. Nessun album fotografico è stato, inoltre, sottoposto a ES. Solo quest'ultimo ha introdotto l'argomento del sostentamento da parte del sodalizio e tale dato non ha trovato alcun altro riscontro in atti;
riscontro, peraltro, non ritenuto necessario dalla Corte di assise di appello di NA. Residua la dichiarazione di CA NZ che ha riferito di avere visto IS presso il bunker di RO LO e che IS si accompagnava al "clan di EL. Tale dichiarazione non riscontra, però, quella di ES. 19.2. Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, difettando graficamente qualsivoglia valutazione sul punto. 20. RU IC ricorre per cassazione, a mezzo dell'avvocato NT Iavarone, deducendo i seguenti motivi: 16 と 20.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di associazione a delinquere finalizzata a commettere i reati in materia di contrabbando. Nel provvedimento impugnato si afferma che la responsabilità della imputata si evince dalle intercettazioni, ma, in realtà, l'unica intercettazione richiamata è del tutto neutra. La Corte non può limitarsi ad affermare che le considerazioni svolte per la AC GI MA sono valide anche per la RU, dovendo la sentenza delineare autonomamente la posizione di quest'ultima. La riferita circostanza che l'imputata era ben consapevole di avere la casa piena di sigarette non è idonea a caratterizzare la colpevolezza della stessa poiché non è suffragata da alcun elemento oggettivo. 20.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91. Dal compendio delle captazioni non emerge alcun diretto coinvolgimento della ricorrente al fine di agevolare il "clan RO". 21. ND IO ricorre per cassazione, a mezzo degli avvocati Leopoldo Perrone e Sergio Cola, deducendo i seguenti motivi: 21.1. Vizio di motivazione con riferimento agli artt. 192, comma 3, 125-546 cod. proc. pen. in relazione alle censure avanzate nell'atto di appello aventi ad oggetto la attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia CI DR e GL RO e la mancata valutazione del contenuto dichiarativo del collaborante di giustizia ES NI, oltre che degli ulteriori collaboratori di giustizia LB IM, GE NO e ET SE. In particolare la difesa aveva evidenziato che le dichiarazioni di CI e GL, da un lato, e quelle di ES e NE, dall'altro, non convergevano in relazione all'asserito ruolo dell'imputato quale partecipe dell'associazione criminale. Le dichiarazioni dei primi due collaboratori afferiscono al primo al periodo (2009) in cui ND era minorenne, quelle di GL ad un unico episodio risalente all'anno 2011, con la conseguenza che tali propalazioni non potevano essere confermate da quelle rese da ES NI che sosteneva, invece, l'estraneità di ND rispetto ai circuiti associativi. Anche i collaboratori LB IM e GE NO hanno riferito che, per volontà del padre, l'imputato «stava fuori da tutto» e ET SE ha escluso ogni coinvolgimento del predetto poiché, nell'indicare tutti coloro che avevano preso parte al clan RO ND, non faceva cenno al ricorrente. 17 n Quanto all'omicidio di LO RO (non oggetto del presente procedimento), ES ha precisato che lo stesso era maturato nell'ambito di screzi fra giovani, non invece, in ragione di pretese logiche associative e/o criminali. A fronte delle puntuali censure della difesa con riferimento al contenuto delle conversazioni presenti agli atti, la motivazione della sentenza non da conto delle ragioni per le quali le dichiarazioni dei propalanti GL, CI, ES e NE debbano considerarsi idonee a formare unitamente alle conversazioni- - una legittima base probatoria da cui inferire la compromissione criminale di ND IO. 21.2. Vizio di motivazione in relazione alle censure avanzate nell'atto di appello con riferimento al contenuto delle conversazioni presenti agli atti. La sentenza attribuisce rilievo determinante alle conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura di ES CE aventi ad oggetto la partecipazione del ricorrente all'omicidio di LO RO, appartenente al rivale "clan" Formicola. E', in realtà, del tutto illegittimo attribuire valore probatorio a una intercettazione in cui i captati riferiscono fatti senza specificare da chi li hanno appresi. Nel provvedimento oggetto di gravame non si rinviene alcun passaggio argomentativo teso a spiegare le ragioni per le quali le conversazioni oggetto di captazione debbano assumere una valenza probatoria tale da fondare un giudizio di penale responsabilità di ND IO. Peraltro i soggetti oggetto di captazione erano diversi dall'odierno imputato. 21.3. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte in cui si è pervenuti alla condanna dell'ND in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Le circostanze evidenziate sono asintomatiche della affectio societatis. In particolare si valorizza la partecipazione di ND IO alla festa del "Giglio Insuperabile" di Barra senza tenere conto che gli elementi a carico dello stesso afferivano ad un arco temporale di gran lunga precedente rispetto alla condotta estorsiva che sarebbe stata da lui consumata alla festa suindicata tra il 2011 e il 2012. Nella sentenza impugnata si fa poi riferimento all'omicidio di LO RO che non rientra nel presente processo. Ciò nondimeno, secondo la Corte il fatto che le intercettazioni e le dichiarazioni dei collaboratori permettano verosimilmente di ricondurre l'omicidio ad ND IO e la circostanza che la causale di tale omicidio, alla luce delle intercettazioni, sia verosimilmente da ricondurre nell'ambito della faida camorristica tra gli ND-RO e il "clan Formicola", proverebbero il pieno inserimento dell'imputato nel cartello criminale dei RO. 18 or Si è fatta discendere da un dato incerto, e cioè il coinvolgimento di ND nell'omicidio di LO RO, anche la prova della responsabilità dell'imputato in ordine al delitto associativo. In realtà non è certo che l'omicidio di LO RO sia stato consumato da ND IO e che tale omicidio si inserisse in una logica di scontro fra fazioni contrapposte camorriste. Il collaboratore ES si limita a dichiarare che il ricorrente gli aveva riferito che un suo amico aveva litigato con LO e che allora aveva preso una pistola e con l'amico si era recato a San VA Teduccio dove venne ucciso LO. 21.4.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al fatto che non vengono esplicitati i criteri e le modalità seguiti per la determinazione della pena finale irrogata a carico di ND IO, tenuto conto che la stessa - anni otto di reclusione già applicata la riduzione per il rito (pena base anni dodici di reclusione) è di gran lunga superiore ai minimi edittali (pari a nove anni per il - partecipe all'associazione armata). Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, difettando graficamente qualsivoglia valutazione sul punto. 21.5. In data 13 settembre 2019 sono stati depositati da parte della difesa di ND motivi nuovi nei quali si ribadisce l'inadeguatezza del materiale probatorio posto a fondamento della sentenza di condanna, costituito unicamente da alcune conversazioni captate e dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia - rimaste senza riscontro - ritenuti inattendibili. Si ribadisce, inoltre, che la Corte non ha fornito risposte alle censure difensive. 22. RO LO cl. 1972 ricorre per cassazione a mezzo degli avvocati IM Krogh e Nicola SE Madia, deducendo i seguenti motivi: 22.1. Violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di valutazione della prova. Si contesta all'imputato di avere organizzato con premeditazione e, in parte, personalmente eseguito l'omicidio di VA RO, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen., nonché di avere illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico armi al fine di commettere tale omicidio. La sentenza impugnata fa riferimento alle intercettazioni (in particolare a quelle nei confronti di ES CE) e alle dichiarazioni dei collaboratori dei quali viene affermata l'attendibilità intrinseca ed estrinseca. Da ciò si ricava anche l'individuazione di RO LO cl. '1972 come capo indiscusso dell'associazione. La responsabilità del medesimo viene basata richiamando un incontro a casa di DA, a cui avrebbe partecipato l'imputato, dove si sarebbe parlato di progetti omicidiari. 19 Si è disatteso il percorso argomentativo dell'atto di appello nel quale vengono esaminate le dichiarazioni dei collaboratori pervenendo alla conclusione della loro inattendibilità e ponendo in risalto la scadente chiarezza e univocità delle intercettazioni. Si è ignorato che il 6 marzo 2018 RO presentò una denuncia al Procuratore della Repubblica di NA contro i collaboratori che lo avevano accusato. L'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei pentiti non è stata in alcun modo approfondita in sentenza, né è stato chiarito se il percorso captativo sia avvenuto nel rispetto delle norme di cui agli artt. 266 e seg. cod. proc. pen. Pare che manchi il presupposto dei gravi indizi di reato e non risulta vi sia stata una autorizzazione motivata. Non è stata data alcuna risposta alle specifiche censure di appello: nulla si dice sulla inattendibilità di ET che aveva ammesso di avere mentito, né sulle dichiarazioni rese da CI in relazione all'omicidio di VA RO. Nessuna risposta è stata, infine, fornita alla memoria difensiva in data 26 giugno 2017. 22.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena circa gli effetti derivanti dal rito abbreviato essendo stata la continuazione valutata con rigore scontato ed apodittico. 22.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di acquisizione istruttoria e mancata valutazione in ordine ala necessità di rinnovazione del dibattimento, in particolar modo risentendo i collaboratori di giustizia. 22.4. In data 17 luglio 2019 sono stati depositati motivi nuovi a firma dell'avvocato IM Krogh che ripercorrono le deduzioni sopra riportate. In particolare si evidenzia che: - dell'incontro a casa di DA avrebbe parlato un collaborante non confortato da alcun riscontro;
il predetto, peraltro, ha riferito di generiche minacce indirizzate da RO ai suoi nemici, tra i quali il VA;
la sentenza di primo grado aveva indicato come fonti di conoscenza IG RO, AT (detto "Totore") IA e la moglie di questi, tutte persone non esaminate;
GL RO aveva indicato quale movente dell'omicidio questioni che non riguardavano RO LO e il relativo clan di appartenenza. In conclusione, da nulla risulta la personale partecipazione del ricorrente all'omicidio del VA, né vi sono dichiarazioni convergenti sul conferimento del mandato omicidiario da parte sua. Le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia CI sono generiche e inconsistenti. Si tratta di una testimonianza de relato perché il collaboratore venne a conoscenza della dinamica dell'omicidio del VA ad opera 20 Or di RO dalla moglie e da tale "Totore" (AT) IA, mai identificato. 22.5. In data 20 settembre 2019 sono state depositate da parte della difesa delle note di discussione nelle quali si ribadisce il vizio di motivazione della impugnata sentenza in relazione al ruolo di capo clan attribuito all'imputato e al ruolo di organizzatore dell'omicidio VA. mezzo dell'avvocato 23. US AT ricorre per cassazione, a Leopoldo Perrone, deducendo i seguenti motivi: 23.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen. e conseguente violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. La sentenza impugnata non prende in considerazione le censure mosse in sede di appello e, in particolare, quella relativa all'insufficienza del materiale probatorio per giungere ad una sentenza di condanna. La Corte di assise di appello di NA afferma la responsabilità di US, quale partecipe all'associazione camorristica, sulla base delle dichiarazioni di CA NZ, VA FR, CI DR e GL RO. In relazione alle dichiarazioni dei collaboratori non vi è il necessario momento di riscontro previsto dal comma 3 dell'art. 192 cod. proc. pen. e, in ogni caso, da tali dichiarazioni non si evince il contributo fattuale specifico che US avrebbe dato per l'operatività dell'organizzazione. Il propalato dei collaboratori è generico e inidoneo rispetto al tema da provare. Emerge unicamente che US materialmente si accompagnava con partecipi dell'associazione. Non è provata né l'affectio societatis né il fattivo inserimento nell'organizzazione criminale. Per quanto concerne, inoltre, il riscontro alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, esso non può limitarsi ad accrescere l'attendibilità intrinseca del dichiarante, ma deve essere riferibile ai fatti delittuosi. Secondo i principi enunciati dalla sentenza Sez. U. n. 20804 del 29/11/2012, dep. 14/05/2013, Aqulina, Rv. 255145, le dichiarazioni di CI non potevano in alcun modo riscontrare quelle degli altri dichiaranti: infatti le dichiarazioni della VA peraltro de relato raccontano di episodi ulteriori e diversi da quelli del CI e del GL. Ciò era stato evidenziato nei motivi di appello, ma la sentenza impugnata ha pretermesso le considerazioni difensive che erano in grado di disarticolare il ragionamento della sentenza. Questo rende palese il vizio di legittimità del travisamento della prova. 23.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. proc. pen. Nulla viene detto nella sentenza impugnata sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato da parte del ricorrente e non è possibile dedurre la 21 consapevolezza dall'esistenza dell'armamento o, in alternativa, la sua colpevole misconoscenza, in base alle semplici dimensioni del sodalizio mafioso o alla caratura criminale dei partecipi. 23.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, difettando graficamente qualsivoglia valutazione sul punto e non potendo il giudizio di negazione basarsi a contrario sul giudizio di meritevolezza degli imputati che avevano confessato. 24. ND ND cl. 1979 ricorre per cassazione, a mezzo dell'avvocato Leopoldo Perrone, deducendo i seguenti motivi: 24.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 267 e 271 cod. proc. pen. con riferimento alle intercettazioni captate nell'autovettura Suzuki Swift di ES CE. La sentenza di appello non ha fornito alcuna risposta alle censure difensive relative alla inutilizzabilità dei colloqui che riguardavano la posizione del ricorrente in ragione della assoluta mancanza di provvedimento autorizzativo. Il G.i.p. presso il Tribunale di NA autorizzava, infatti, con decreto di convalida n. 873/2014, le intercettazioni dei colloqui dei detenuti ES CE e PI NZ presso il centro penitenziario di SE (dal 20/02/2014 al 27/03/2014). La sentenza di primo grado poneva a carico di ND le intercettazioni captate all'interno della Suzuki Swift ritenendo le stesse autorizzate con il medesimo decreto n. 873/2014. Manca agli atti il decreto con cui sarebbero state autorizzate le intercettazioni ambientali nell'autovettura Suzuki Swift. Le sentenze di merito si limitano a dare per scontato la bontà di quanto sostenuto, limitandosi ad affermare la non deducibilità della violazione per l'avvenuta scelta di celebrare il giudizio con le forme del rito abbreviato. Alcuno spunto motivazionale è poi rinvenibile in entrambe le sentenze di merito con riferimento alla censura relativa alla inutilizzabilità della conversazione del 18/02/2014 il cui contenuto viene indicato nella sentenza di primo grado come ulteriore elemento probatorio a carico di ND. Sul punto la censura atteneva alla circostanza che i decreti nn. 118/2013 (relativo ad intercettazioni terminate il 20/02/2013) e 1338/2013 (relativo ad intercettazioni terminate il 21/04/2013) autorizzavano le operazioni di captazione all'interno dell'autovettura Susuki Swift per un periodo precedente e terminavano prima della conversazione in cui la moglie di ES CE parlava della possibilità di giovarsi dell'aiuto di ND ND per le spese legali (conversazione del 18/02/2014). 24.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 416-bis e 192 cod. pen. e 533 cod. proc. pen. 22 Nei motivi di appello si eccepiva il fatto che il materiale probatorio posto a fondamento della sentenza di condanna non appariva adeguato a sostenere l'imputazione di associato a delinquere con il ruolo di capo. La Corte di Assise di appello si è limitata a sottolineare che non era emerso alcun elemento in grado di superare le considerazioni esposte nella sentenza impugnata circa il ruolo primario di ND descritto dai collaboratori ed emergente dalle dichiarazioni di CA e dalle intercettazioni di ES CE, i quali ne evidenziano la centralità nell'organizzazione. Relativamente alle dichiarazioni dei collaboratori non vi è il necessario momento di riscontro previsto dal comma dell'art. 192 cod. proc. pen. e, comunque, è impossibile dedurre dalle loro dichiarazioni la prova che l'imputato avesse rivestito un ruolo effettivo ed avesse apportato un contributo fattuale specifico per il mantenimento e l'operatività dell'associazione. La Corte avrebbe dovuto rilevare l'assoluta genericità del propalato. AN SE fa riferimento unicamente alla vicenda estorsiva del centro commerciale Auchan ove l'ND non ha rivestito alcun ruolo funzionale né operativo. Di ND si parla in maniera vaga quale soggetto imparentato con TE AT, per il cui tramite avrebbe ottenuto informazioni rilevanti per l'affare illecito in narrativa. AN SE, nei successivi racconti, non ha mai riferito di avere interloquito con ND. Né alcuna valenza probatoria può avere la sua dichiarazione nella parte in cui riferisce di un interessamento di ND alla gestione delle piazze di spaccio, essendo tale circostanza non riscontrata. Non possono costituire riscontro alle dichiarazioni di AN SE le propalazioni di AN AT il quale ha riferito di avere appreso de relato gli episodi delittuosi a cui ND avrebbe partecipato al fine di agevolare il clan di riferimento. In particolare gli furono riferiti da una persona con lui detenuta, che, a sua volta, ne era venuta a conoscenza da un soggetto sconosciuto. Il collaboratore CI riferisce di un unico episodio avvenuto nel 2014 successivamente alla sua scarcerazione rimasto privo di riscontri. I segmenti narrativi dei collaboratori sono eterogenei e riguardano episodi storici diversi, a prescindere dalla totale assenza di motivazione sulla attendibilità intrinseca dei singoli collaboratori. La sentenza impugnata ha pretermesso le considerazioni difensive che erano in grado di disarticolare il ragionamento della sentenza. Questo rende palese il vizio di legittimità del travisamento della prova. Non si evince in ogni caso il contributo fattuale specifico che ND avrebbe dato per l'operatività dell'organizzazione. 24.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 416-bis cod. pen. 23 Nella informativa della Questura di NA del 4/07/2014 si da atto che il ruolo di reggente del clan è da attribuirsi ad altro soggetto e cioè a RO LO fino al momento del suo arresto. 24.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. proc. pen. Nulla viene detto sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato da parte del ricorrente e non è possibile dedurre la consapevolezza dall'esistenza dell'armamento o, in alternativa, la sua colpevole misconoscenza in base alle semplici dimensioni del sodalizio mafioso o alla caratura criminale dei partecipi. 24.5. Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, difettando graficamente qualsivoglia valutazione sul punto e non potendo il giudizio di negazione basarsi a contrario sul giudizio di meritevolezza degli imputati che avevano confessato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di DE CO CO, SA SE, US AT e ND ND cl. 1979 sono fondati;
la sentenza impugnata deve essere conseguentemente annullata nei loro confronti con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di NA. I ricorsi di ND ND cl. 1974, SC EG, IC IO, ND RO, AC GI MA, RO RA sono parzialmente fondati con conseguente annullamento della sentenza impugnata nei limiti che saranno indicati trattando la posizione dei singoli imputati. I ricorsi di AT CA, SI IO, RO NT, RO LU, TR RO, DA IO, CI DR, SA NZ, AR CA, AT LO, AM NZ, IS LU, RU IC, ND IO e RO LO cl. 1972 sono inammissibili con conseguente condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
2. Il Collegio affronterà le questioni sottoposte al suo vaglio valutando, dapprima, le posizioni di coloro che hanno rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli sulla pena e, successivamente, le posizioni degli imputati che hanno insistito anche sui motivi aventi ad oggetto la loro responsabilità. - per i motivi eventualmente comuni allaSi rinvierà di volta in volta trattazione già svolta in relazione ad altra posizione, al fine di evitare inutili e antieconomiche ripetizioni. 24 Appare, però, opportuno trattare preliminarmente alcune questioni di diritto, comuni a molti ricorrenti, alle quale poi verrà fatto integrale richiamo.
3. In linea generale, occorre sin d'ora notare come debbano essere dichiarati inammissibili quei motivi che, da un lato, costituiscano mera riproposizione di questioni già dedotte in appello senza alcuna specifica controdeduzione rispetto alle argomentazioni svolte in risposta dal giudice distrettuale;
dall'altro lato, tendano a una rilettura delle emergenze processuali in un senso stimato più plausibile.
3.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, per un verso, sono inammissibili i motivi costituenti mera replica di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, in quanto non possono ritenersi specifici, ma risultano soltanto apparenti, dal momento che omettono di assolvere la típica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). In particolare, «la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cessazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione>> (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. n. 254584).
3.2. Per altro verso, sono inammissibili quelle doglianze che non denuncino violazioni di legge penale o processuale ovvero mancanze argomentative e illogicità ictu oculi percepibili dell'apparato argomentativo, ma tendano a ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiute dai giudici della cognizione, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 25 4. Sempre in via generale, mette conto ribadire il consolidato principio di diritto secondo il quale, a fronte della duplice condanna in primo e in secondo grado (c.d. doppia conforme), col ricorso per cassazione non può essere coltivato il vizio di travisamento della prova, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i Giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438).
5. Va inoltre sottolineato che, come più volte affermato da questa Corte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i Giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese e ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615). In altre parole, in tema d'integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati, come ha fatto nel caso di specie (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 4, 26 n. 15227 del 14/02/2008 Baretti, Rv. 239735). Pertanto, anche il silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame non rileva qualora questa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata perché non è necessario che il giudice confuti esplicitamente la specifica tesi difensiva disattesa, ma è sufficiente che evidenzi nella sentenza una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. Sez. 2, n. 12303 del 2010, non mass.). Quando invece sono formulate censure о contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte (Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 01/07/2013, Santapaola, Rv. 25643501). Nel caso di specie, in alcuni casi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili proprio perché non sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria essendo relativi a provvedimento emesso a seguito di anteriore impugnazione geneticamente inammissibile in ragione del principio di diritto secondo cui "l'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata" (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017 -, Galtelli, Rv. 268822).
6. Deve, ancora, ricordarsi che alla omessa considerazione di una memoria difensiva non consegue di per sé alcuna nullità, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, sicché le ragioni difensive vanno attentamente considerate dal giudice cui vengono rivolte, siano esse espresse in un motivo di impugnazione, in una memoria scritta o nell'ambito di un intervento orale, ma le conseguenze di una mancata considerazione rifluiscono sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che chiude la fase o il grado nel cui ambito tali ragioni, eccezioni, o motivi di impugnazione siano stati espressi (Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea, Rv. 272542; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252713).
6.1. Ne consegue pertanto che l'omessa valutazione della memoria difensiva regolarmente acquisita agli atti non può essere dedotta nei limiti del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. potendo invece dare luogo a vizio di motivazione nella misura in cui sia dimostrato che argomenti difensivi rilevanti e decisivi siano stati pretermessi dal giudice del merito. Esclusa 27 M pertanto l'automatica rilevanza della omessa valutazione di memorie quale causa di nullità, è onere della parte che deduca l'omessa valutazione indicare in fase di impugnazione quale argomento decisivo per la ricostruzione del fatto le memorie contenevano, altrimenti peccando di genericità il motivo di gravame proposto sul punto. Deve, quindi, affermarsi che, non essendo l'omessa valutazione di memorie prevista a pena di nullità del procedimento, il motivo di impugnazione che lamenti tale vizio deve specificare le argomentazioni contenute in detti atti che per decisività e rilevanza risultino pretermesse dal giudice del grado precedente.
6.2. Esclusa pertanto l'automatica rilevanza della omessa valutazione di memorie quale causa di nullità, è, quindi, onere della parte che deduca l'omessa valutazione indicare in fase di impugnazione quale argomento decisivo per la ricostruzione del fatto le memorie contenevano, altrimenti peccando di genericità il motivo di gravame proposto sul punto.
7. Sempre in via generale, appare opportuno evidenziare i principi di diritto che governano la fattispecie della partecipazione in associazione mafiosa/camorristica, fattispecie che, da decenni, ha formato oggetto di analisi da parte della dottrina e della giurisprudenza.
7.1. Mette conto ricordare che la condotta di partecipazione a un'associazione per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire alla associazione che si sia già formata, occorrendo invece la prestazione, da parte dello stesso, di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa. Nel caso dell'associazione di tipo mafioso, differenziandosi questa dalla comune associazione per delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati (ai quali si richiede di prestare, quando necessario, concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi che vengano a trovarsi in contatto con l'associazione e che ad essa eventualmente resistano), il detto contributo può essere costituito anche dalla dichiarata adesione all'associazione da parte del singolo, il quale presti la sua disponibilità ad agire come «uomo d'onore», ai fini anzidetti (cfr. Sez. 2, n. 2350 del 21/12/2004, Papalia, Rv. 230718). Può, dunque affermarsi che, in tema di associazione di stampo mafioso, la permanente disponibilità» al servizio dell'organizzazione mafiosa a porre in essere attività delittuose per il perseguimento dei fininecessarie 28 dell'organizzazione, indipendentemente dalla prova di una formale iniziazione e, quindi, dell'acquisizione della qualifica di «uomo d'onore», rappresenta univoco sintomo di inserimento strutturale nella compagine associativa e, quindi, di vera e propria partecipazione, ad un livello pur minimale, al sodalizio delinquenziale, mentre la «legalizzazione» con la qualifica di «uomo d'onore» costituisce uno stadio più evoluto nella progressione carrieristica del mafioso nell'organigramma piramidale del sodalizio (cfr. Sez. 5, n. 6101 del 21.11.2003, Bruno, Rv. 228058). Ciò appare assolutamente conforme ai principi affermati in materia dalla nota sentenza «Mannino» delle Sezioni Unite del Supremo Collegio, che, evidenziando la natura «dinamica» del contributo che il singolo sodale deve apportare alla compagine associativa perché esso possa essere definito in termini di «partecipazione» ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., ne individua l'essenza proprio nella «messa a disposizione» del singolo in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Rileva, infatti, il Supremo Collegio nella sua più autorevole espressione che in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte» al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi». Precisa, inoltre, la Corte, nel corpo della motivazione, che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di «osservazione» e «prova», l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di «uomo d'onore», la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi facta concludentia idonei senza alcun " automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo (Sez. U., n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670, nonché, nello stesso senso, Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, P.G. in proc. Addante e altri, Rv. 238839). Tale partecipazione ben può, dunque, esprimersi con la messa a disposizione» dell'organizzazione criminale, purché la stessa si rivolga incondizionatamente al sodalizio ed sia di natura ed ampiezza tale da dimostrare l'adesione permanente e volontaria ad esso per ogni fine illecito suo proprio. La messa a disposizione» rilevante ai fini della prova dell'adesione all'associazione 29 mafiosa non può risolversi perciò nella mera disponibilità eventualmente manifestata nei confronti di singoli associati, a servizio di loro interessi particolari, né con la promessa, e neppure con la prestazione, di contributi a specifiche attività, che, pur indirettamente funzionali alla vita dell'associazione, si risolvano in apporti delimitati, nel tempo e quanto a soggetti e oggetto cui sono rivolti.
8. Quanto all'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, il Collegio ritiene di dover richiamare l'orientamento interpretativo consolidato e, da ultimo, recepito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza del 19/12/2019, ric. Caruso, resa nelle more del deposito della presente sentenza, secondo il quale l'aggravante de qua ha natura soggettiva e dunque presuppone la prova del dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve costituire l'obiettivo «diretto» della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione (Sez. 6, n. 44698 del 22/09/2015, Cannizzaro, Rv. 265359). La circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, può qualificare anche la condotta di chi, senza essere organicamente inserito in un'associazione mafiosa, offra un contributo al perseguimento dei suoi fini, a condizione che tale comportamento risulti assistito, sulla base d'idonei dati indiziari o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265881; Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina, Rv. 253218; Sez. 6, n. 2696 del 13/11/2008, D'ND, Rv. 242686), sicché tale finalità perseguita dall'autore del delitto deve essere oggetto, onde evitare il rischio della diluizione della aggravante nella semplice contestualità ambientale, di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio;
detta consapevolezza non essendo per ciò stesso esclusa quando l'autore del reato persegua l'ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso (Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016, Basile, Rv. 266464; Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015, Platania, Rv. 262713; Sez. 6, n. 29311 del 03/12/2014, Cioffo, Rv. 264082). Deve, infine, ricordarsi che la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di una associazione 30 mafiosa, implica necessariamente la prova dell'esistenza reale a non semplicemente supposta di essa (Sez. 6, n. 1738 del 14/11/2018, dep. 15/01/2019, Mancuso, Rv. 274842). Nel caso in esame le sentenze di merito mettono puntualmente in evidenza che l'esistenza del sodalizio criminoso costituisce fatto storico già accertato con sentenza del Tribunale di NA del 17-18 aprile 2003, divenuta irrevocabile, emessa nei confronti di Acanfora + 79, con la quale sono stati condannati numerosi degli odierni imputati in relazione alla attività svolta da tale associazione fino all'anno 2003. 9. Appare, inoltre, opportuna una premessa di carattere generale in ordine alla corretta valutazione della chiamata in reità o in correità, stante il consistente numero di collaboratori di giustizia che hanno reso dichiarazioni nei confronti degli imputati.
9.1. La prova sugli elementi posti a fondamento della responsabilità di un indagato può essere fornita dalle dichiarazioni di un correo. Si tratta, però, di una prova che richiede mezzi di valutazione particolarmente attenti, attesi gli specifici rischi che le stesse norme regolatrici della materia (in particolare i commi 3 e 4 dell'art. 192 cod. proc. pen.), collegano alla chiamata in correità (Sez. 6, n. 8929 del 17/09/2014, Tagliavia, Rv. 263654). Le Sezioni unite di questa Corte (Sez. 1 n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145) hanno illustrato i presupposti sistematici che devono orientare la valutazione delle prove dichiarative, ed in particolare quelle consistenti nelle dichiarazioni dei collaboratori. Le Sezioni unite hanno in primo luogo confermato che la chiamata di correo è una prova che non si trova in una posizione ancillare che la renda apprezzabile solo nei casi in cui si affianchi ad una prova diversa e da sola sufficiente (vedi anche, ex multis, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607). Si deve aggiungere poi, che gli «altri elementi» utili per confermarne l'attendibilità possono consistere in una qualunque fonte di conoscenza, alla sola condizione che il loro valore confermativo sussista veramente. Così, perfino una chiamata di correo o una dichiarazione etero-accusatoria de relato possono essere riscontrate da una fonte narrativa del medesimo genere, sia pure a condizione dell'utilizzo di parametri proporzionati all'entità dei rischi» connaturati alla situazione (in tal senso, espressamente, S.U., n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255143). Allo stesso modo, non è necessario che l'elemento di riscontro sia rappresentato da una prova diretta o storica, ben potendo accadere, che la conferma sia ottenuta per il mezzo della prova logica (tra le molte, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607). Oggetto 31 h della prova sono i fatti che si riferiscono all'imputazione (comma 1 dell'art. 187 cod. proc. pen.). Ciò non vuol dire che siano ammissibili e valutabili solo prove concernenti gli elementi essenziali della fattispecie contestata (la condotta, l'evento, la causalità, l'elemento soggettivo), poiché il criterio di pertinenza attiene a tutte le circostanze utili per la verifica delle ipotesi ricostruttive formulate dalle parti (Sez. 2, Sentenza n. 2622 del 09/12/2003, Nucci, Rv. 227245). Nondimeno, l'oggetto diretto, minimo ed indispensabile dell'accertamento demandato al giudice è costituito proprio dagli elementi che fondano la colpevolezza dell'imputato per il reato ascrittogli, secondo il criterio dell'esclusione di ogni ragionevole dubbio (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.). Ne consegue che, in materia di apprezzamento della chiamata di correo, è necessario che gli elementi di conferma dell'ipotesi di accusa attengano non solo allo specifico fatto criminoso in contestazione, sotto il profilo della sussistenza e della corrispondenza alla fattispecie incriminatrice, ma è, altresì, necessario che gli elementi in discorso confermino in modo specifico la partecipazione al fatto della persona accusata, nei termini che fondano la relativa contestazione. Ciò non implica, come in sostanza già si è detto, che l'elemento confermativo non possa consistere nella prova logica desumibile dall'accertamento di una circostanza diversa. Occorre però che si tratti di una prova logica effettivamente pertinente al fatto, che lo confermi in modo puntuale, e non valga semplicemente ad incrementare, in termini generali ed astratti, la credibilità dell'accusa. In altre parole, non è necessario che gli elementi concorrenti riguardino la medesima circostanza di fatto che assume rilievo nell'economia della contestazione. In tal modo, verrebbe meno il criterio di sufficienza del riscontro logico sopra richiamato;
tuttavia si ribadisce la convergenza deve - - riguardare circostanze tutte pertinenti alla specifica partecipazione criminosa, come del resto più volte affermato da questa Corte (ad esempio, oltre a S.U., Aquilina, e Sez. 6, Tagliavia, più volte citate, si possono richiamare Sez. 1, n. 28221 del 14/02/2014, De Falco, Rv. 260936; Sez. 3, n. 3255/2010 del 10/12/2009, Genna, Rv. 245867; Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Lucchese, Rv. 239744; Sez. 1, n. 1263/07 del 20/10/2006, Alabiso, Rv. 235800; Sez. 6, n. 6221/06 del 20/04/2005, Aglieri, Rv. 233085). In conclusione, perché la chiamata in correità, possa assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità di costui, sono necessari una positiva valutazione in ordine alla sua intrinseca attendibilità (avuto riguardo, in primo luogo, alla personalità del chiamante, alle sue condizioni socio economiche e familiari, al suo passato, ai suoi rapporti con l'accusato, alla genesi remota e prossima della scelta processuale da lui compiuta;
in secondo luogo alle caratteristiche delle 32 dichiarazioni accusatorie, sotto il profilo della loro precisione, coerenza, costanza, spontaneità etc.), nonché riscontri estrinseci i quali, a differenza di quanto può ammettersi ai fini dell'adozione di misure cautelari, debbono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi a fatti che riguardano direttamente la persona dell'incolpato, in relazione a tutti gli specifici reati a lui addebitati (Sez. 6, n. 7240 del 16/04/1998, Civardi, Rv. 210734). Ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, il riscontro alla chiamata in correità può, quindi, dirsi individualizzante quando non consiste semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato (Sez. 1, n. 29679 del 13/06/2001, Chiofalo e altri, Rv. 219889).
9.2. Deve osservarsi, valutando la sentenza impugnata, che il G.i.p. del Tribunale di NA e la Corte di assise di appello di NA hanno analiticamente vagliato la posizione di ciascun collaboratore di giustizia, evidenziando che ad uno di essi (CI) era stata riconosciuta l'attenuante ex art. 8 della legge n. 203 del 1991 e che, comunque, i difensori non avevano dedotto argomenti specifici per metterne in dubbio l'affidabilità soggettiva. I giudici di merito hanno, poi, sottolineato l'attendibilità dei collaboratori, avendo gli stessi reso dichiarazioni spontanee, verosimili nel contesto probatorio già emerso, sufficientemente precise, descrivendo anche dettagli dei fatti raccontati, confermati dagli stessi imputati. I giudici si sono, infine, soffermati sulla coerenza delle propalazioni col complessivo quadro probatorio emerso in cui, da pluralità di fonti, sono rimaste accertate le condotte contestate agli imputati 9.3. Va, poi, sottolineato che la procedura di verifica delle dichiarazioni etero-accusatorie dei coimputati o degli imputati in procedimento connesso o collegato deve essere più attenta e rigorosa nei casi di conoscenza de auditu. Il giudizio di attendibilità del chiamante (c.d. attendibilità intrinseca soggettiva) e della specifica dichiarazione da costui resa (c.d. attendibilità intrinseca oggettiva) impone un'indagine molto attenta anche sulla causa scientiae del dichiarante, la cui conoscenza, traendo origine dalla trasmissione di informazioni a opera di un altro soggetto, può essere esposta a maggiori rischi di errore. La chiamata de relato, presentando una struttura analoga alla testimonianza indiretta, mutua da questa, almeno per quanto attiene alla valutazione dell'attendibilità intrinseca, il metodo di verifica, che implica necessariamente uno sdoppiamento della valutazione: occorre verificare non soltanto l'attendibilità intrinseca soggettiva e oggettiva del dichiarante in relazione al fatto storico della narrazione percepita, ma anche l'attendibilità della fonte primaria di conoscenza 33 m e la genuinità del suo narrato, che integra l'elemento di prova più significativo del fatto sub iudice. Con specifico riferimento alla chiamata de auditu, non asseverata dalla fonte primaria, la valutazione della credibilità intrinseca delle relative dichiarazioni impone di apprezzarne la spontaneità, la coerenza, la costanza e la precisione, indagando, in particolare, proprio per il maggiore rigore valutativo imposto dalla peculiarità del caso, sulle circostanze concrete di tempo e di luogo in cui avvenne il colloquio tra il loquens e il soggetto di riferimento nonché sulla natura dei rapporti (di frequentazione e di familiarità) tra i due, così da giustificare le confidenze, di tenore certamente compromettente, ricevute dal primo.
9.4. Nella specifica situazione risulta più complesso saggiare l'attendibilità intrinseca del soggetto di riferimento, il racconto del quale proviene dalla fonte de relato. Se questa, però, non avendo avuto un ruolo diretto nei fatti delittuosi in contestazione, fornisce particolari precisi, compatibili col quadro probatorio già acquisito e non contraddetti, per averli appresi dalla fonte primaria, con la quale intratteneva rapporti di frequentazione e di confidenza, e se non sussistono ragioni sintomatiche di una comunicazione di notizie false, può agevolmente ritenersi, per consequenzialità logica e in base a una consolidata massima di esperienza, la corrispondenza al vero della confidenza extraprocessuale proveniente dal soggetto di riferimento, anche se dal medesimo non asseverata in sede processuale. Dunque, l'operazione logica di verifica giudiziale della chiamata de relato, perché la stessa possa assurgere al rango di prova idonea a giustificare un'affermazione di responsabilità, necessita di «convergenti e individualizzanti riscontri esterni in relazione al fatto che forma oggetto dell'accusa e alla specifica condotta criminosa dell'incolpato, essendo necessario, per la natura indiretta dell'accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa» (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090).
9.5. Va, infine, rammentato che, in presenza di plurime dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o collegato, sulla base delle quali la sentenza di merito abbia affermato la responsabilità dell'imputato, non può validamente prospettarsi, in sede di legittimità, come motivo di censura, il solo fatto che le dichiarazioni accusatorie ritenute concordanti presentino in realtà fra loro divergenze e discrasie, quando queste attengano ad elementi di natura circostanziale e non vengano indicate (salvo che siano rilevabili ictu oculi) le ragioni per le quali, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuta attribuire loro una specifica e decisiva rilevanza nel senso sopra illustrato: la mancanza di una tale indicazione rende, quindi, di per sè, 34 ے ک inammissibile il ricorso per difetto dei necessari requisiti di specificità (Sez. 1, n. 19683 del 19/03/2003, Vitale, Rv. 223848).
9.6. Non sono consentite in questa sede censure che, pur lamentando l'erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., vengano a fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (tra tante, Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis, Rv. 266924).
9.7. Per quanto concerne, infine, la valenza probatoria delle intercettazioni di conversazioni intervenute tra soggetti diversi dall'imputato che riferiscono elementi accusatori a suo carico, deve evidenziarsi che il canone probatorio seguito dai giudici di merito è pienamente aderente ai principi espressi in sede di legittimità, ribaditi nella sentenza delle Sezioni Unite Sebbar nella quale si è affermato che «le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.» (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714, che richiama, peraltro, il costante orientamento di legittimità già affermato da Sez. 5, n. 13614 del 19/01/2001, Primerano, Rv. 218392 e da altre decisioni, tra cui Sez. 2, n. 4976 del 12/01/2012, Soriano, Rv. 25181; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747). Con specifico riferimento alla valutazione delle risultanze delle intercettazioni operate tra soggetti diversi dall'imputato i quali riferiscono di notizie apprese da terzi, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato, costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192, comma primo, cod. proc. pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno;
qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, Modica, Rv. 268042). Con riguardo, in particolare, alle intercettazioni operate tra soggetti appartenenti a un'organizzazione criminale i quali riferiscano e discutano di fatti appresi nel contesto associativo, si è affermato che «gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri 3 35 esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti» (Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266509). Più precisamente si è fatto riferimento all'esigenza che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro;
b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati;
d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro). 10. Sempre preliminarmente, va esaminata la questione, rilevante con riferimento a numerosi ricorsi, relativa alla possibilità di proporre in questa Sede censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati. La soluzione del quesito non può che essere negativa. In linea generale, deve ribadirsi che la rinuncia all'impugnazione c.d. parziale, che riguardi cioè quelle parti dell'impugnazione con cui si contesti e si chieda la riforma o l'annullamento di uno o più capi o punti del provvedimento impugnato, costituisce atto abdicativo di diritti e facoltà processuali già acquisiti, sia pure con effetti più limitati rispetto a quella totale (cfr. Sez. U. n. 12603 del 4/11/2015, dep. 25/03/2016, Celso, Rv. 266245). Si è pure chiarito, peraltro, che, a seguito dell'abrogazione del c.d. patteggiamento in appello (art. 599, commi 4 e 5, cod. proc. pen.), la rinunzia parziale ai motivi di appello deve ritenersi incondizionata e determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, con la conseguenza che la Corte d'Appello non ha l'onere di motivare in ordine ad essi (Sez. 2 n. 46053 del 21/11/2012, Lombardi, Rv 255069). Tale principio, del resto, è già stato affermato da questa Corte allorché ha riconosciuto che la rinuncia a tutti i motivi d'appello, ad esclusione di quello riguardante la misura della pena, comprende anche quelli concernenti la recidiva che, pur confluendo nella determinazione della pena come ogni altra circostanza, costituisce capo autonomo della decisione (Sez. 2 n. 11761 del 30/01/2014, Khribech, Rv. 259825), il riconoscimento di circostanze attenuanti (Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016, Castiglione, Rv. 268696) e la sussistenza delle circostanze aggravanti, dovendosi escludere che tali punti della decisione siano connessi, con vincolo di carattere essenziale, a quelli esclusi dalla rinuncia all'impugnazione, così da poter essere comunque sottoposti alla cognizione del giudice del gravame nonostante l'intervenuta l'abdicazione (Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese, Rv. 268385). 10.1. Alla luce dei rilievi svolti, con riferimento ai ricorsi con i quali gli imputati hanno rinunciato a tutti i motivi tranne che a quelli sulla pena e sulle circostanze, possono essere presi in esame esclusivamente i motivi di ricorso che 36 M riguardano il trattamento sanzionatorio. Tra essi non rientrano quelli relativi al riconoscimento della continuazione rispetto ad altro reato giudicato con autonoma sentenza e quelli in punto di violazione della disciplina del reato continuato, poiché gli stessi investono gli elementi strutturali del reato e sono, quindi, riconducibili nell'alveo della censure attinenti alla responsabilità penale (Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448). 11. Deve, infine, essere esaminata la censura, comune a molti ricorrenti non rinuncianti ai motivi di appello, in ordine alla omessa motivazione circa la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 11.1. Va ricordato che le attenuanti generiche, nel nostro ordinamento, hanno lo scopo di allargare le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole al reo, in considerazione di situazioni e circostanze particolari che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità di delinquere dell'imputato. Il riconoscimento di esse richiede, dunque, la dimostrazione di elementi di segno positivo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. -Anche il giudice di appello pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante - non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione. È stato, infine, affermato che la censurata motivazione cumulativa di diniego delle attenuanti generiche non pecca di genericità qualora, riferendosi a più correi consociati, il tema privilegiato sia quello della gravità del fatto e della pericolosità dei soggetti, desunta quest'ultima dalla gravità del reato e dal quadro di ambiente (cfr. Sez. 1, n. 3104 del 09/12/1983, dep. 05/04/1984, Cutolo, Rv. 163518; Sez. 3, n. 21690 del 20/02/2013, Orilia, Rv. 255773). 11.2. Nel caso in esame la Corte di assise di appello, con motivazione congrua ed esente da vizi logici censurabili in questa sede, ha sottolineato, considerando cumulativamente la posizione degli imputati non rinuncianti ai motivi sulla responsabilità, la complessiva gravità dei fatti, il disvalore del 37 contesto socio culturale in cui sono scaturite e prosperate le scelte criminali dei prevenuti, la persistenza del loro atteggiamento negatorio, pur in presenza della sopravvenuta resipiscenza dei coimputati. Tali elementi sono stati considerati indicativi di una personalità recalcitrante ad inquinare il quadro di tolleranza omertosa in cui prosperano la criminalità organizzata e le piccole individuali convenienze da essa coperte, tollerate e favorite nella dedizione alla illegalità. Nella fattispecie in esame, pertanto, la Corte di merito, nel corretto esercizio dei potere discrezionale riconosciutole in proposito dalla legge - in carenza di congrui elementi di segno positivo ha dato rilievo ad elementi di senso - contrario (vd. pag. 70 della sentenza impugnata): dunque, la decisione non è qui sindacabile. IMPUTATI INDICATI COME RINUNCIANTI AI MOTIVI SULLA REPONSABILITA' 12. ND ND cl. 1974 12.1. Il ricorso è fondato. 12.2. Rileva il Collegio che erroneamente in sentenza (vd. pag. 63) si sostiene che l'assorbimento della pena di anni tre e mesi sei di reclusione inflitta con la sentenza n. 285/04 del 28/05/2004 non è stato oggetto di impugnazione. Nei motivi di appello si chiede, invece, espressamente «la riduzione dell'aumento in continuazione perché sproporzionato rispetto agli indici di determinazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen.». La Corte distrettuale, così come il primo giudice, ha, quindi omesso di motivare le ragioni per le quali si è ritenuto di applicare alle pene inflitte al ricorrente il cumulo materiale che costituisce il limite legale all'aumento per la continuazione. Su un motivo per il quale non era intervenuta rinuncia, pertanto, la sentenza ha invece serbato un ingiustificato silenzio che rivela un evidente difetto di motivazione. Conseguentemente con riferimento al punto evidenziato la stessa deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di NA per nuovo esame. Non si deduce, invece, nei motivi di appello la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cpv. cod. pen., 671, comma 2, cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen.; tale motivo è quindi inammissibile perché tardivo, essendo stato dedotto per la prima volta in questa sede. 38 N 13. SC EG 13.1. Il ricorso è fondato. 13.2. Rileva il Collegio che la rinuncia depositata dall'imputato riguarda effettivamente il solo giudizio di responsabilità in merito all'attività di cessione della sostanza stupefacente. In tale atto si insiste, invece, sui residui motivi di impugnazione, ivi compresi quelli sulla riqualificazione giuridica del fatto, e la Corte di assise di appello è, sul punto, del tutto silente. Né può sostenersi la genericità del motivo di appello, posto che, a fronte di settanta pagine di motivazione della sentenza del G.i.p., che si limitano a riportare le intercettazioni intercorse in particolar modo fra SC e gli acquirenti dello stupefacente nell'arco di tredici giorni (anche se quasi tutte risalgono al 18/04/2013), e a concludere che «emerge pacificamente il ruolo di SC, quale stabile addetto allo spaccio di piazza di droghe leggere gestita da ES e AT, dal che si deduce che egli ha assicurato un contributo costante consapevole e apprezzabile al consesso associativo», nell'atto di appello si censura puntualmente l'assenza di motivazione in ordine alla prova della affectio societatis e quindi alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73 T.U. Stup. al posto di quella di cui all'art. 74 del suindicato Testo Unico. La sentenza impugnata non si confronta, inoltre, con la censura relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 6 dell'art. 74 T.U. Stup. avendo riguardo al fatto che l'arco temporale che vede l'imputato dedito all'attività di spaccio è stato, come si è detto, limitatissimo. essere annullataLa sentenza impugnata deve, conseguentemente, limitatamente alla prospettata diversa qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 4) ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 T.U. Stup. e all'invocata attenuante di cui all'art. 74, comma 6, di tale Testo Unico con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di assise di appello di NA. 14. AT CA, SI IO e IC IO 14.1. I ricorsi di AT CA e SI IO sono interamente inammissibili, mentre quello di IC IO è fondato limitatamente alla pena, mentre è inammissibile con riferimento al motivo comune con gli altri due ricorrenti. 14.2. Il motivo di ricorso di AT e SI relativo al riconoscimento della continuazione con i fatti di altra sentenza passata in giudicato è manifestamente infondato. Si richiama sul punto quanto evidenziato al paragrafo 10. del «Considerato in Diritto». 39 14.3. E', invece, fondato, il motivo di ricorso di IC concernente la lamentata reformatio in pejus. Effettivamente la sentenza di primo grado, nel determinare la pena, parte dalla pena base di anni nove di reclusione (pena minima per l'associazione armata), effettua l'aumento ad anni quindici di reclusione per la recidiva e la riduzione ad anni dieci di reclusione per il rito. La sentenza della Corte di assise di appello esclude la recidiva e, già concesse le circostanze attenuanti generiche, parte dalla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione, ridotta ad anni sette di reclusione per il rito. Rileva il Collegio che nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, Morales, Rv. 232066). 14.4. Conclusivamente il ricorso di AT, SI e IC relativo al riconoscimento della continuazione deve essere dichiarato inammissibile, mentre quello di IC relativo alla determinazione della pena deve essere accolto con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di NA per nuovo giudizio sul punto. AT e SI devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo quantificare in euro duemila. 15. RO NT 15.1. Il ricorso di RO NT è inammissibile per genericità e, comunque, manifesta infondatezza del motivo. 15.2. Il motivo è fondamentalmente incentrato sul difetto di motivazione perché non sarebbe stata presa in considerazione la versione dei fatti fornita dall'imputato il quale avrebbe portato con se la pistola in relazione alla quale viene contestata l'illiceità della detenzione e del porto - unicamente per andare a rimproverare suo cognato per avere fatto uso di hashish. E' sufficiente rilevare che il relativo motivo di appello in ordine al capo era stato articolato in modo generico. Il ricorrente aveva infatti criticato in termini generali la logicità ed adeguatezza della motivazione enucleando soltanto la critica specifica poi riportata nell'odierno ricorso. Pertanto, relativamente alle laconiche critiche sopra indicate, nessuna censura merita la sentenza impugnata che tale genericità ha rilevato, richiamando per relationem la motivazione della 40 sentenza di primo grado. Come di recente affermato, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Nel caso in esame, non può all'evidenza sostenersi che la sentenza di primo grado non avesse una struttura argomentativa più che adeguata e articolata, avendo puntualmente evidenziato come dall'intercettazione riportata (pag. 420 della sentenza primo grado) si evinceva pacificamente che il ricorrente era in possesso di un'arma e che la stessa era destinata ad essere usata sul territorio per assicurare la supremazia del "clan RO" e non certo per andare a muovere un rimprovero al cognato. Nella sentenza di primo grado si sottolinea, altresì, che l'intercettazione in questione è immediatamente successiva all'omicidio di LL RO ad opera di un affiliato al "clan RO" e che RO EL, temendo ritorsioni sui figli e nipoti, aveva ordinato al ricorrente di non uscire di casa (vedi intercettazione citata a pag. 422 della sentenza di primo grado). Nelle sentenze di merito si è, poi, riportata un'altra rilevante intercettazione nel corso della quale due appartenenti al clan commentano che ON (così è soprannominato l'imputato) è pronto a scendere in campo e che "se gli viene data una pistola fa una strage", lasciando quindi intendere che la volontà dell'imputato era unicamente quella di usare la pisola da lui detenuta e portata al di fuori dell'abitazione al fine esclusivo di intervenire a favore dell'associazione. Deve, infine, rilevarsi che la difesa ha correttamente sottolineato l'errore in cui è incorsa la Corte di assise di appello nel sostenere che l'intercettazione in questione era effettuata in ambito carcerario;
d'altra parte deve, però, escludersi il carattere decisivo di tale censura. Come si è detto, dalle intercettazioni in atti si evince pacificamente il dolo specifico dell'imputato di agevolare l'associazione camorristica, posto che ON deteneva e portava la pistola perché temeva ritorsioni sul "clan RO" dopo l'omicidio LL. Contrariamente all'assunto difensivo, quindi, la sentenza non incorre nei vizi denunciati, in quanto risulta esaminata ogni censura difensiva e confutata la prospettazione riduttiva o alternativa proposta e nuovamente reiterata, senza che il ricorso si confronti minimamente con il coerente percorso giustificativo della sentenza impugnata. 41 ن ے 15.3. Il ricorso di RO NT deve, quindi, essere dichiarato inammissibile e il predetto deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo quantificare in euro duemila. 16. RO LU 16.1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. 16.2. Deve evidenziarsi che, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., i vizi di legittimità del provvedimento sono sempre interni ad esso, con la conseguenza che non hanno alcun rilievo, sotto il profilo del vizio di motivazione o di qualsiasi altro tipizzato profilo di ricorso di legittimità ex art. 606 cod. proc. pen., la disparità di trattamento o il contrasto di giudizi con altro caso più o meno analogo (Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012, dep. 31/01/2013, TE, Rv. 254193). Peraltro, nel caso in esame non è ravvisabile alcuna disparità di trattamento rispetto alla posizione di RO EL, poiché le posizioni sono diverse in quanto a quest'ultimo non è stata contestata la recidiva, mentre a RO LU, tale aggravante ad effetto speciale, oltre a essere stata contestata, è stata anche ritenuta sussistente, ancorché non sia stato disposto uno specifico aumento di pena. Nella determinazione del trattamento sanzionatorio per RO LU, la Corte ha fatto correttamente riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. tra cui rientrano, appunto, i precedenti penali dell'imputato. 16.3. Il ricorso di RO LU deve, quindi, essere dichiarato inammissibile e il predetto deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo quantificare in euro duemila. 17. RO RA 17.1. Il ricorso di RO RA è fondato limitatamente al disposto aumento per la continuazione con i fatti giudicati con la sentenza della Corte di appello di NA del 28/05/2004, mentre deve essere dichiarato inammissibile nel resto. 17.2. Come evidenziato dalla difesa, infatti, nei motivi di appello RO aveva richiesto non solo la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ma anche la riduzione della pena e dell'aumento apportato con la continuazione per i fatti già giudicati con la suindicata sentenza. La sentenza impugnata aveva, invece, applicato a titolo di continuazione, sulla pena di anni dodici di reclusione inflitta per la nuova e più grave violazione, la pena di anni quattro di reclusione per la violazione giudicata con la sentenza della Corte di appello di NA del 42 سلام 28/05/2004 che condannava RO alla minor pena di anni tre e mesi sei di reclusione. Nessuna motivazione era stata fornita in ordine alla richiesta riduzione della pena. In particolare, in primo grado RO era stato condannato alla pena di anni sedici di reclusione, così determinata: pena base anni dodici di reclusione, aumentata per la recidiva ad anni venti di reclusione, aumentata per la continuazione con la precedente condanna ad anni ventiquattro di reclusione, poi ridotta per il rito. La Corte di appello ha escluso l'aumento per la recidiva, ha concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, ma è partita ugualmente dalla pena base di anni dodici di reclusione, aumentata di anni quattro di reclusione per l'assorbimento con fatti di altra sentenza e ridotta per il rito ad anni dieci e mesi otto di reclusione. Nessuna risposta è, però, stata fornita dalla Corte di appello in ordine alla richiesta di riduzione della pena applicata a titolo di continuazione, tenuto conto che la stessa superava la pena effettivamente applicata in relazione al reato di cui alla sentenza della Corte di appello di NA del 28/05/2004. In relazione a tale motivo, conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di NA. riconoscimento della17.3. Il residuo motivo relativo al mancato continuazione con i fatti oggetto della sentenza della Corte di appello di NA del 8/10/2010 è manifestamente infondato, posto che RO ha rinunciato a tutti i motivi tranne quelli sulla pena e sulle circostanze e tra essi non rientrano quelli relativi al riconoscimento della continuazione rispetto ad altro reato giudicato con autonoma sentenza e quelli in punto di violazione della disciplina del reato continuato, poiché, come evidenziato al paragrafo 10. del «Considerato in Diritto», investendo gli stessi elementi strutturali del reato, sono riconducibili nell'alveo della censure attinenti alla responsabilità penale (Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448). 18. DE CO CO 18.1. Il ricorso di DE CO merita accoglimento, essendo fondato il primo motivo che appare assorbente rispetto all'ulteriore motivo dedotto sulla normativa applicabile. 18.2. La Corte di assise di appello di NA ha condannato DE CO per un reato diverso e più grave rispetto a quello oggetto di contestazione e, precisamente, quello di capo e promotore di un'associazione mafiosa, nonostante al ricorrente fosse contestato quello di mero partecipe. Del resto la Corte 43 territoriale ha affermato testualmente che «la prova che il prevenuto sia stato capo di associazione armata con ruolo di primario rilievo è piena per le condivisibili argomentazioni del primo giudice» (vedi pag. 67 della sentenza di secondo grado). Nel capo di imputazione, invece, si dice unicamente che l'imputato ha collaborato con i vertici dell'organizzazione svolgendo compiti operativi nel settore delle estorsioni e della commercializzazione di sostanza stupefacente e la sentenza del G.i.p. del Tribunale di NA ha riconosciuto il ruolo di DE CO all'interno del clan RO senza evidenziare in alcun modo la funzione di capo (vedi pag. 276 della sentenza di primo grado). La Corte di assise di appello ha, quindi, confezionato una motivazione assolutamente perplessa. Occorre sottolineare che ricorre l'ipotesi della motivazione perplessa allorquando le varie alternative, proposte o prospettate dal giudicante, non vengano al fine risolte, sicché rimane, dal punto di vista motivazionale in relazione alla ratio decidendi del provvedimento, aperta ed insoluta la soluzione conclusiva, restando perciò indecifrabile il convincimento del giudice (in termini, Sez. 3, n. 39678 del 24/04/2018, N., Rv. 273816; Sez. 5, n. 10834 del 06/04/1988, Baldini, Rv. 179649). Nel caso in esame, come si è detto, la sentenza impugnata da un lato ha ritenuto corretta la qualificazione di partecipe del DE CO, dall'altro ha configurato la sua condotta come quella di un "capo" inquadrandola perciò all'interno di una fattispecie autonoma di reato. Sicché la sentenza impugnata va annullata con rinvio, dovendosi porre riparo al vizio motivazionale che, in parte qua, l'affligge e che si risolve nella verifica del ruolo rivestito dal ricorrente all'interno dell'associazione. 19. TR RO 19.1.Il ricorso è inammissibile perché era aspecifico il motivo di appello. 19.2. Effettivamente a pag. 46 della sentenza della Corte di assise di appello, pur dandosi atto che l'imputato non aveva rinunciato ai motivi sulla continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte di assise di NA del 15/02/2001, nulla si dice in ordine a tale richiesta. E', però, sufficiente rilevare che il relativo motivo di appello era stato articolato in modo generico, limitandosi a evidenziare che anche il G.i.p. aveva riconosciuto che il "clan De UC OS" era sempre stato alleato del gruppo RO almeno dal 1998. Pertanto, relativamente alle laconiche critiche sopra indicate, nessuna censura merita la sentenza impugnata che tale genericità ha rilevato, ritenendo inammissibile il motivo. 44 Come di recente affermato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Nel caso in esame, non può all'evidenza sostenersi che la sentenza di primo grado non avesse una struttura argomentativa più che adeguata e articolata. 19.3. Il ricorso di MP RO deve, quindi, essere dichiarato inammissibile e il predetto deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo quantificare in euro duemila. 20 DA IO 20.1. Il ricorso dell'imputato, avente ad oggetto il mancato esame dell'istanza di riconoscimento della continuazione con i fatti oggetto della sentenza emessa il 28/05/2004, è inammissibile, avendo il predetto rinunciato a tutti i motivi tranne a quelli sulla pena e sulle circostanze, per le ragioni esposte al paragrafo 10. del «Considerato in Diritto». 21. ND RO 21.1. Il ricorso di ND è fondato limitatamente alla invocata continuazione tra i fatti contestati e quelli di cui alla sentenza della Corte di appello di NA del 27 marzo 2015. 21.2. Rileva il Collegio che effettivamente l'imputato risulta avere rinunciato unicamente alla doglianza contenuta nei motivi di gravame con cui si chiedeva la sua assoluzione. Non vi è stata alcuna rinuncia sul punto relativo alla richiesta di continuazione che era stata richiesta anche in primo grado e sulla quale anche il G.i.p. aveva omesso di pronunciarsi. Deve, altresì, osservarsi che il motivo di appello relativo alla continuazione è tutt'altro che generico nell'evidenziare l'unicità del disegno criminoso fra il reato di associazione a delinquere di stampo camorristico oggetto del presente procedimento e quello di estorsione ai danni di CA oggetto della sentenza del Tribunale di NA del 29 novembre 2013, confermata dalla Corte di appello di NA il 27 marzo 2015. Proprio nel provvedimento impugnato, a riprova di ciò, è puntualmente sottolineato che le estorsioni ai danni di CA erano destinate a rimpinguare le casse del "clan RO". 45 A In relazione a tale motivo, conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di NA. IMPUTATI INDICATI COME NON RINUNCIANTI AI MOTIVI SULLA REPONSABILITA' 22. AC GI MA 22.1. Il ricorso dell'imputata è fondato limitatamente alla aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991, sulla sussistenza della quale la sentenza impugnata omette qualsivoglia motivazione. 22.2. Si è detto al paragrafo 8. del «Considerato in Diritto», che tale aggravante può qualificare anche la condotta di chi, come la AC, non sia organicamente inserito in un'associazione mafiosa, ma è pur sempre necessario che vi sia una rigorosa verifica in sede di formazione della prova sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio offra un contributo al perseguimento dei suoi fini (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265881; Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina, Rv. 253218; Sez. 6, n. 2696 del 13/11/2008, D'ND, Rv. 242686). Rileva il Collegio che la Corte di assise di appello di NA, al pari del G.i.p. di NA, non si confrontano con tale regula iuris, limitandosi unicamente a motivare la sussistenza della aggravante in questione facendo riferimento al contenuto di una intercettazione nel corso della quale l'imputata, legata sentimentalmente a ES CE, stretto collaboratore dei capi dell'associazione camorristica, sostiene che lo stipendio che il predetto percepiva era inadeguato rispetto alle sue responsabilità. La prova che la AC fosse a conoscenza che il proprio amante era alle dipendenze del clan non è sufficiente a dimostrare che la predetta, associata con ES e con altri imputati al fine di commettere una serie indeterminata di reati in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, ponesse in essere tale reato con una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale. La sentenza deve, quindi, essere annullata, limitatamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 con rinvio alla Corte di assise di appello di NA per nuovo giudizio sul punto. 22.3. E', invece, manifestamente infondato il motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si richiamano, sul punto, le osservazioni di cui al paragrafo 11. del «Considerato in Diritto». 46 h - 22.4. La sentenza impugnata deve, conclusivamente, essere annullata limitatamente alla aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 e rinviata per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di assise di appello di NA. 23. CI DR 23.1. A CI è stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91 (con conseguente esclusione dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della stessa legge) e sono state concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti. Il ricorso avente ad oggetto il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Con riferimento all'obbligo motivazionale del giudice rispetto all'utilizzo dello strumento di mitigazione della pena in esame, che consente cioè il suo adeguamento alle peculiari e non codificabili connotazioni, tanto del fatto quanto del soggetto, questa Corte ha già chiarito, da un lato, che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (cfr. Sez. 3 n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172); dall'altro, che detta funzione ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (cfr. Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv. 260627). 23.2.Nel caso in esame la Corte di assise di appello di NA ha puntualmente motivato (vedi pag. 61 della sentenza impugnata), evidenziando che il giudizio di comparazione doveva risolversi in termini di equivalenza in considerazione della gravità dei fatti contestati all'imputato. Alla luce delle sopra esposte considerazioni il ricorso di CI deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo quantificare in euro duemila. 47 24. SA NZ 24.1 Il ricorso dell'imputato è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo con il quale si censura il mancato riconoscimento della continuazione con i fatti oggetto della sentenza della Corte di appello di NA del 28 maggio 2004 che condannava il predetto alla pena di anni quattordici e mesi dieci di reclusione per avere fatto parte di una associazione camorristica operante in Barra con condotta perdurante fino al 2003. 24.2. Deve evidenziarsi che l'istituto della continuazione si fonda, come noto, sul riconoscimento del medesimo disegno criminoso da individuarsi nella anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, Di Maria, Rv. 243632). Tale unitaria ideazione può essere ricostruita sulla base di una serie di indici, dei quali ne sono sufficienti alcuni, purché significativi quali la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo, onde accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (Sez. 1, n. 8513 del 9/1/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). 24.3. Pacifica nella giurisprudenza di questa Corte, passando ad esaminare i principi in materia di continuazione e reato associativo, è l'affermazione che il vincolo della continuazione non può essere ravvisato in relazione a sodalizi formatisi in presenza di situazioni nuove e impreviste, incompatibili con l'identità del disegno criminoso (Sez. 1, n. 2167 del 10/12/1993, dep. 1994, Gissi, Rv. 197565) ovvero, in presenza della riconosciuta appartenenza da parte di un soggetto ad associazioni diverse del medesimo stampo, non essendo sufficiente a radicare il vincolo un generico piano di attività delinquenziale che si manifesta nel proposito di adesione a sodalizi di futura costituzione (Sez. 5, n. 10930 del 21/10/1996, Licciardi, Rv. 206539). Acutamente, con riguardo alla struttura ed alla tipologia delle associazioni di stampo mafioso, si è, altresì, affermato che il vincolo della continuazione non è incompatibile con la commissione di reati permanenti la cui consumazione sia frammentata da eventi interruttivi costituiti da fasi di detenzione o da condanne. Se, in genere, è vero che eventi imprevedibili come la detenzione o la condanna determinino una frattura che impedisce il mantenimento dell'identità del disegno criminoso che caratterizza la continuazione, questo può non essere vero in contesti delinquenziali come quelli determinati dalle associazioni di stampo mafioso nei quali periodi di detenzione o condanne definitive sono accettate dai sodali come prevedibili eventualità. In tali casi, si ritiene, il vincolo della continuazione non è incompatibile con un reato 48 0 ontologicamente unico, come quello di appartenenza ad una associazione di stampo mafioso, quando il segmento della condotta associativa successiva all'evento interruttivo trova la sua spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio (Sez. 6, n. 8851 del 13/03/1997, Capizzi, Rv. 209118, risalente principio di recente confermato in materia di applicazione della continuazione fra reati associativi in sede esecutiva da Sez. 1, n. 38486 del 19/05/2011, Rinzivillo, Rv. 251364). Ciò significa, a ben guardare, che per ravvisare il vincolo della continuazione, a fronte della riconosciuta appartenenza di un determinato soggetto ad una pluralità di sodalizi criminosi, non è sufficiente far riferimento alla tipologia del reato e all'omogeneità della condotta, ma occorre specificamente indagare sulla natura dei vari sodalizi, sulla concreta operatività degli stessi e sulla loro continuità nel tempo, in modo che possa dirsi che l'iniziale deliberazione criminosa ha trovato espressione concreta nella progressiva appartenenza di un soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero, se del caso, ad una medesima organizzazione, operante permanentemente. In tale quadro, assume peculiare rilievo sia l'aspetto della contiguità temporale tra condotte di partecipazione che quello della individuazione della compagine che concorre alla formazione del sodalizio, elementi certamente idonei a disvelare l'originaria unicità del momento deliberativo e il suo passaggio alla concreta fase attuativa (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569). 24.4. Nel caso in esame, la precedente appartenenza dell'imputato al diverso "clan AP" ed il fatto che l'associazione camorristica della quale SA è stato ritenuto partecipe (con i RO, gli AP e altri clan) con la sentenza della Corte di appello di NA del 28/05/2004 fosse comunque diversa da quella oggetto del presente giudizio (basti pensare che nella precedente associazione si avversava il "clan AR, mentre nella presente si stipulavano accordi con lo stesso), hanno, del tutto ragionevolmente, indotto la Corte di merito a ritenere che non emergessero indici positivi denotanti la permanenza del contributo, anche solo morale, prestato dal ricorrente alla precedente compagine associativa, e, di conseguenza, i giudici campani hanno escluso che si fosse in presenza di unicità del momento deliberativo che ha trovato concreta espressione nell'adesione a distinti sodalizi criminosi, e, quindi, la ricorrenza dei presupposti che legittimano il ricorso all'istituto della continuazione. 24.5. Alla luce delle sopra esposte considerazioni il ricorso di SA NZ deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere 49 condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo quantificare in euro duemila. 25. AR CA 25.1. Il ricorso dell'imputata è inammissibile. 25.2. Il primo motivo di ricorso relativo alla sussistenza degli estremi di cui all'art. 416-bis cod. pen. è generico e, comunque, manifestamente infondato. Lo stesso risulta, infatti, meramente riproduttivo delle censure già formulate in appello, disattese dai giudici di merito con motivazione puntuale, esaustiva, aderente ai principi affermati da questa Corte in tema di partecipazione associativa e per nulla apparente. Contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza non incorre nei vizi denunciati, in quanto risulta esaminata ogni censura difensiva e confutata la prospettazione riduttiva o alternativa proposta e nuovamente reiterata, senza minimamente confrontarsi con il coerente percorso giustificativo della sentenza impugnata. Il ricorso, infatti, si limita a svalutare la significatività degli elementi valorizzati in sentenza, analizzandoli singolarmente, segmentandoli e riproponendone l'interpretazione alternativa ed innocua, già disattesa dai giudici di merito, che invece, li hanno coordinati e letti unitariamente. 25.2.1. La motivazione contenuta nel provvedimento impugnato possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte distrettuale analiticamente spiegato come dalle intercettazioni in carcere fra l'imputata e il marito o fra l'imputata e terzi o, ancora, dalle intercettazioni di coimputati riportate per intero nella - sentenza di primo grado con la quale la sentenza della Corte d'assise di appello di NA si salda per formare un unico corpo argomentativo emerga pacificamente il ruolo di partecipe della AR all'associazione camorristica. La Corte fa, in particolare, riferimento: - a una conversazione con un familiare del coimputato TR, nel corso della quale la AR si lamenta del fatto che RO EL non le consegna più la "mesata" con la scusa di non volere parlare di tali argomenti con le donne, e sottolinea che ha, invece, parlato a lungo con lei che «lo ha servito per tre anni>>; - a una conversazione intercorsa con il marito durante la quale i due commentano la circostanza di essere riusciti a comunicare con RO EL, detenuto per duplice omicidio, il quale si era mostrato mortificato ed aveva garantito i soldi per le spese legali e rinnovato la fiducia in loro del clan;
50 A alla intercettazione in carcere di altro associato il quale riferisce ai familiari che è la AR a disporre delle somme da consegnare ad un detenuto per le vicende del clan. 25.2.2. Correttamente articolata e sorretta da congrua logica espositiva è la motivazione spesa dalla Corte territoriale allorché, al fine di provare la sussistenza degli estremi di cui all'art. 416-bis cod. pen., richiama gli esiti della perquisizione a casa dell'imputata - ove era rinvenuta la contabilità di estorsioni, usure e spacci di droga posti in essere dalla organizzazione camorristica nonché le dichiarazioni del coimputato ES CE il quale ha confermato che gli appunti, contenenti l'indicazione di importi di denaro, custoditi nella cartellina con il nome "CA" facevano, appunto, riferimento alla attività illecita svolta dalla predetta. 25.2.3. La Corte di assise di appello distrettuale, con motivazione saldamente ancorata alle obiettive risultanze processuali, ha ritenuto pienamente comprovanti la partecipazione della imputata al "clan RO" le dichiarazioni del tutto convergenti riportate nella sentenza di primo grado - di tre collaboratori di giustizia AN SE, AN AT e CI DR in ordine all'attività di spaccio di droga nell'interesse del clan da parte dei coniugi Velotto-P fino al 2014; attività, peraltro, confermata anche da ES CE. 25.2.4. Appare conclusivamente incensurabile la motivazione svolta valutate unitariamente le sentenze di primo e di secondo grado allorché dal - compendio probatorio sopra indicato si è ritenuto che la AR abbia fornito un effettivo contributo al mantenimento in vita della struttura organizzativa del clan e al perseguimento degli scopi dello stesso. Le valutazioni della Corte di assise di appello di NA risultano, peraltro, conformi ai principi dettati dalla nota sentenza «Mannino» delle Sezioni Unite del Supremo Collegio, che, evidenziando la natura «dinamica» del contributo che singolo sodale deve apportare alla compagine associativa perché esso possa essere definito in termini di «partecipazione» ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., ne individua l'essenza proprio nella «messa a disposizione» del singolo in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. 25.3. E', invece, manifestamente infondato il motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si richiamano, sul punto, le osservazioni di cui al paragrafo 11. del «Considerato in Diritto». 25.4. Alla luce delle sopra esposte considerazioni il ricorso di AR CA deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo quantificare in euro duemila. 51 W 26. AT LO 26.1. Il ricorso dell'imputato è inammissibile. 26.2. Il motivo di ricorso che censura il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 con riferimento al reato di cui all'art. 74 T.U. Stup. è generico e, comunque, manifestamente infondato. 26.2.1. Si è detto che la circostanza aggravante dell'art. 7 L. 203/1991 è configurabile rispetto ad ogni tipo di delitto che sia stato commesso al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nel senso che può qualificare l'illecita condotta di soggetti non appartenenti a compagini criminali, non essendo inseriti organicamente in detti sodalizi, ma che agiscono illecitamente, offrendo un contributo al perseguimento dei loro fini, a condizione che tale comportamento risulti assistito sulla base di idonei dati indiziari o sintomatici da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio medesimo. A tali parametri ermeneutici si è conformato la Corte di assise di appello là dove la sussistenza della circostanza aggravante della finalità agevolatrice del clan mafioso è stata evinta dal ruolo dirigenziale rivestito da AT nell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, posto che l'imputato affiancava pacificamente ES nella gestione della piazza di spaccio di Barra, e dal fatto che, alla luce delle intercettazioni richiamate, l'imputato risultava essere perfettamente a conoscenza che la propria attività all'interno dell'associazione di cui all'art. 74 T.U. Stup. era finalizzata ad agevolare il clan RO. Nel caso in esame la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente del G.i.p. del Tribunale di NA per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito concordano interamente nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e i giudici di secondo grado esaminano le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado. Deve evidenziarsi che ciò è legittimo quando, come nel caso in esame, i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (cfr. Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). 26.2.2. Con motivazione del tutto logica, incensurabile in questa sede, i giudici di merito hanno sottolineato come il tradizionale controllo da parte dei RO della piazza di stupefacenti di Barra rendeva inimmaginabile che 52 え l'iniziativa commerciale di ES e dei suoi collaboratori, fra i quali vi era AT, potesse prescindere dall'assenso del clan. Sono poi riportate nella sentenza di primo grado, richiamata per relationem da quella d'appello, le intercettazioni più rilevanti tra ES e AT ritenute indicative della sussistenza dell'aggravante contestata, come quella nel corso della quale ES riferiva a AT che proprio EL RO gli aveva concesso il permesso di aprire la piazza di spaccio, quella in cui ES confermava a AT che la sua remunerazione avveniva con il beneplacito e il tornaconto del "clan RO", nonché quella in cui il primo informava il secondo che RO EL aveva incaricato SI di aiutarlo nel reperimento della droga. 26.2.3. Quanto alle censure difensive in ordine al travisamento del contenuto delle intercettazioni, mette conto evidenziare che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 -dep. 2018-, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516), sicché sono inammissibili le generiche censure sviluppate nel ricorso in merito alla presunta illogicità dell'interpretazione offerta dai giudici di merito. Con motivazione esaustiva ed immune da censure, la Corte di appello ha, in conclusione ritenuto che il materiale probatorio raccolto fosse idoneo a dimostrare che AT, senza essere organicamente inserito nel "clan RO", avesse offerto un contributo al perseguimento dei suoi fini e che il suo comportamento fosse assistito da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale. 26.3. E', infine, manifestamente infondato il motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si richiamano, sul punto, le osservazioni di cui al paragrafo 11. del '>Considerato in Diritto>>. 26.4. Alla luce delle sopra esposte considerazioni il ricorso di AT LO deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo quantificare in euro duemila. 27. SA SE 27.1. Il ricorso di SA merita integrale accoglimento. 27.2.La censura relativa alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen. appare fondata. 53 wि 27.2.1. Sul punto deve sottolinearsi che «in presenza di un atto di appello non inammissibile per carenza di specificità, il giudice d'appello non può limitarsi al mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche laddove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto» (Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Di Schiena, Rv. 274719; in senso conforme vedi anche Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Breglia, Rv. 255392). In altre parole, la Corte di Appello, a fronte di un atto di impugnazione, ha due soluzioni: o dichiarare l'appello inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 581-591 cod. proc. pen. o prenderne cognizione a norma dell'art. 597 cod. proc. pen. Fra le cause di inammissibilità vi rientra, appunto, anche la carenza di specificità dei motivi di appello;
va osservato che, sulla questione si sono pronunciate le SSUU che, con la sentenza n. 8825/2017 hanno enunciato il seguente principio di diritto: «L'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata (...) Poiché l'appello è un'impugnazione devolutiva, tale rivalutazione può e deve avvenire nei rigorosi limiti di quanto la parte appellante ha legittimamente sottoposto al giudice d'appello con i motivi d'impugnazione, che servono sia a circoscrivere l'ambito dei poteri del giudice stesso sia a evitare le iniziative meramente dilatorie che pregiudicano il corretto utilizzo delle risorse giudiziarie, limitate e preziose, e la realizzazione del principio della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, comma 2, Cost.». In secondo luogo, le SSUU, si pongono il problema derivante dall'ipotesi in cui, con l'atto di appello, siano riproposte questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado. La risposta (§§ 8.1-8.2.) che è stata data è la seguente: «(....) la diversità strutturale tra i due giudizi [ndr: fra il giudizio di appello e quello di cassazione] deve indurre ad escludere che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell'appello. Il giudizio di appello ha infatti per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo. Con la conseguenza che il motivo di ricorso non può, per definizione, costituire una mera riproposizione del motivo di appello, perché deve avere come punto di riferimento non il fatto in sé, ma il costrutto logico-argomentativo della sentenza d'appello che ha valutato il fatto. Per contro lo si ribadisce se nel giudizio 54 d'appello sono certamente deducibili questioni già prospettate e disattese dal primo giudice, l'appello, in quanto soggetto alla disciplina generale delle impugnazioni, deve essere connotato da motivi caratterizzati da specificità, cioè basati su argomenti che siano strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo grado. In secondo luogo, va rimarcato che il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.,non può ricomprendere - a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l'appello civile - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello. La manifesta infondatezza non è infatti espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione. Dunque, il giudice d'appello non potrà fare ricorso alla speciale procedura prevista dall'art. 591, comma 2, cod. proc. pen. in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca». Alla stregua di quanto statuito dalle SSUU cit. si possono, quindi, trarre le conclusioni di seguito indicate. Innanzitutto, l'atto di appello non può essere ritenuto aspecifico e, quindi, inammissibile: infatti da un controllo del medesimo è risultato che la difesa - aveva analiticamente individuato i punti della sentenza di primo grado che, a suo giudizio, meritavano di essere censurati sicché, ove i motivi fossero stati accolti, la motivazione di condanna sarebbe rimasta disarticolata in modo tale che l'unica l'accoglimento soluzione possibile non avrebbe potuto che essere dell'impugnazione. D'altra parte è la stessa Corte di assise di appello che, lungi dal ritenere l'impugnazione inammissibile per carenza di specificità, ha ritenuto di entrare nel merito della vicenda processuale. Ma, invece di confutare in modo analitico le singole censure dedotte dall'appellante, si è limitata a un mero rinvio alle prove indicate nella motivazione del giudice di primo grado, ritenendole quindi sufficienti ed idonee a fondare un il giudizio di penale responsabilità del SA. La Corte territoriale, in tal modo, è venuta meno non solo all'obbligo di ma, di fatto, motivazione - adducendo una motivazione all'evidenza apparente - ha reso il giudizio di appello del tutto irrilevante. 27.2.2. La Corte d'assise di appello di NA deduce la sussistenza degli elementi costitutivi del reato dai continui contatti tra l'imputato e il cognato ND ND, cl. 1974, i quali sono stati ritenuti non spiegabili unicamente con i rapporti familiari in quanto «ND lo incarica di contattare soggetti che avevano obblighi verso di lui chiaramente nell'ambito di attività estorsive». La sentenza non si confronta però con le deduzioni della difesa in merito al fatto che 55 Pha non sono indicate le prove captative dalle quali emergerebbe «chiaramente» l'attività estorsiva svolta in concorso con il cognato. In particolare la Corte d'assise d'appello di NA si limita a riportare a questo proposito una unica telefonata nel corso della quale l'interlocutore del SA dice espressamente domani ti accompagno a cercare l'estorsione in quanto noi siamo inguaiati, ci servono i soldi». Trattasi, effettivamente, di una conversazione isolata ed estremamente generica, ove le intenzioni illecite vengono manifestate unicamente dall'interlocutore del ricorrente e nella sentenza impugnata non si spiegano le ragioni per le quali la stessa possa essere ritenuta idonea a integrare la attribuzione del ruolo di partecipe all'associazione camorristica, in assenza di altri elementi probatori indicativi del fatto che l'imputato, su incarico del cognato, poneva in essere attività estorsive per conto dell'associazione. Quanto alla molteplicità di conversazioni tra l'imputato e il cognato, la difesa aveva eccepito che la Questura di NA, pur attivando una serie di attività investigative di riscontro di tali conversazioni non aveva mai individuato a carico dei predetti alcune ipotesi di reato e che il riferimento a tale LO RO titolare di una impresa individuale - come vittima di una condotta estorsiva non era mai stato oggetto di contestazione in un giudizio, né la presunta vittima di estorsione era stata escussa al fine di verificare la fondatezza dell'ipotesi di reato. Anche su questo punto, la Corte di assise di appello di NA non si è in alcun modo confrontata con le censure difensive. 27.2.3. Nella sentenza impugnata, inoltre, non viene offerta motivazione alcuna in ordine alle doglianze difensive circa le contraddittorie dichiarazioni del collaboratore di giustizia AN SE il quale in una occasione aveva riferito di un regime di monopolio in capo al ricorrente nel settore della vendita di buste e stoviglie di plastica nell'interesse del clan, salvo poi riferire, a distanza di pochi giorni, che detto settore era gestito, sempre in regime di monopolio ed in maniera autonoma, dal fratello di tale IR o'pazzo". Nessuna risposta è, poi, fornita alla censura difensiva in merito alla fatto che le dichiarazioni di AN erano generiche, atteso che non era dato comprendere se SA avesse agito imponendo la fama intimidatrice del "clan RO" o, semplicemente, sfruttando il rapporto di parentela con il cognato ed agendo nell'interesse del solo ND ND. 27.2.4. La Corte di assise di appello di NA non si confronta, inoltre, con la deduzione difensiva relativa alla aspecificità delle dichiarazioni del collaboratore CI DR il quale, durante l'interrogatorio dell'8 ottobre 2014, aveva riferito testualmente: «mi risulta che andasse (SA) anche in giro a consegnare gli shoppers ai negozianti (...). Dopo che PO consegnato le buste, noi passavamo a prendere il denaro daiaveva 56 commercianti». Nella sentenza impugnata non viene, in particolare, spiegato per quale motivo da tali dichiarazioni che, peraltro, come evidenziato dal - ricorrente, stante l'espressione usata («mi risulta»), potrebbero ritenersi frutto di circostanze portate da altri a conoscenza del collaboratore dovesse desumersi che l'attività del ricorrente venisse gestita nell'interesse del clan e che i proventi della stessa andassero a finire nelle casse della organizzazione camorristica e, ancora, che l'imputato ne fosse consapevole. Sempre a proposito delle dichiarazioni di CI, riportate nella sentenza impugnata, aventi ad oggetto la partecipazione dell'imputato alle riunioni che si svolgevano a casa di RO dopo l'omicidio di BR RO, la Corte di assise di appello territoriale, come puntualmente evidenziato dalla difesa, non si confronta con la deduzione del ricorrente relativa al fatto che il collaboratore aveva dichiarato di non avere mai partecipato alle riunioni del clan perché era in regime di arresti domiciliari. Da ciò si desumeva la natura indiretta delle dichiarazioni di accusa in quanto provenienti da soggetto che non aveva conoscenza diretta del fatto narrato e che neppure aveva indicato la fonte della sua conoscenza. La Corte distrettuale è rimasta del tutto silente sul punto. 27.2.5. Deve evidenziarsi che nell'atto d'appello la difesa aveva espressamente richiamato le dichiarazioni di altro collaboratore di giustizia, ES NI, esponente del "clan RO" il quale aveva riferito testualmente «(SA) appartiene ad ND ND, lavora nel cimitero di Barra-Ponticelli, è soprannominato "P. So che svolge qualche attività di manovalanza per ND ND». Ciò al fine di evidenziare che l'imputato era legato unicamente ad ND ND, anche in virtù del rapporto di parentela che li univa, e non invece al "clan RO". Anche su questo punto la Corte d'assise di appello è rimasta silente, così come non ha fornito alcuna giustificazione in ordine alle ragioni logiche che la avevano portata a privilegiare il narrato dei due propalanti AN e CI, rispetto a quello dei restanti quattordici collaboratori di giustizia (IS SE, RN SQ, RN SE, RN AT, RN NZ, US DA, ES RO, MU EL, De UC RO, ER NE, ES SE, DE IO, LB IM, GL RO) i quali avevano dichiarato di non avere mai sentito parlare dell'imputato e di non averlo mai visto, non individuandolo neppure in sede di riconoscimento fotografico. 27.2.6. Nell'atto d'appello la difesa ha evidenziato, quanto al ruolo di SA quale addetto alla raccolta estorsiva in occasione della festa del "Giglio Insuperabile", che il ragionamento seguito dal primo giudice era stato reso senza valutare un dato probatorio decisivo ai fini del giudizio e cioè quello relativo al fatto che, con sentenza del 25 novembre 2015, il Tribunale di NA aveva 57 condannato persone diverse da SA per la commissione di tali fatti. Nella sentenza impugnata la deduzione difensiva non è stata in alcun modo affrontata. 27.3. In conclusione, alla luce di quanto sopra evidenziato, il motivo, incentrato sul vizio di motivazione apparente e difetto di motivazione in ordine alle doglianze difensive, deve essere accolto. E', quindi, inevitabile l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, con l' ovvia la precisazione che la mancata risposta alle doglianze non ne implica necessariamente la fondatezza (sicché il Giudice del rinvio è, in questi casi, nella pienezza della propria cognizione dovendo assolvere, quali siano le proprie conclusioni, all'obbligo di puntuale motivazione). 27.4. La seconda censura relativa alla concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi assorbita nell'accoglimento del primo motivo. 28. AM NZ. 28.1. Il ricorso di AM NZ è inammissibile. 28.2. Il motivo incentrato sul vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen., e alla sussistenza dell'aggravante di cui al secondo comma della predetta norma, nonché sul difetto di motivazione in ordine alle doglianze difensive, non può essere accolto. E' sufficiente rilevare che il relativo motivo di appello in ordine all'art. 416- bis cod. pen. era stato articolato in modo aspecifico. Il ricorrente aveva infatti criticato in termini generali: - la assenza di prove in ordine alla partecipazione di AM al "clan RO"; - la logicità ed adeguatezza della motivazione e la genericità delle dichiarazioni dei collaboratori, nonché l'assenza di riscontri alle loro propalazioni;
la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al ruolo di capo del "clan RO". Pertanto, relativamente alle laconiche critiche sopra indicate, nessuna censura merita la sentenza impugnata che tale aspecificità ha rilevato, richiamando per relationem la motivazione della sentenza di primo grado dotata di una struttura argomentativa più che adeguata e articolata. La motivazione contenuta nella sentenza del G.i.p. di NA possiede, in particolare, una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, in ordine alla penale responsabilità del ricorrente e al ruolo di capo rivestito dallo stesso all'interno del clan. Il G.i.p ha analiticamente spiegato le ragioni per cui ha ritenuto che AM, storico affiliato del clan (come tale, già condannato con più volte citata 58 sentenza del 17-18 aprile 2003), abbia continuato a farne parte, con ruolo apicale, fino al 2013. 28.2.1. Un primo elemento di riscontro della perdurante filiazione dell'imputato all'associazione camorristica in contestazione è stato tratto dalla vicenda, pur accertata giudizialmente, delle estorsioni commesse nei confronti dell'imprenditore CA NZ dal 2008 al 2013, in concorso con RO LO e ND ND cl. 1974. Dal racconto della vittima emergeva, infatti, che, quando ND ND era ristretto in una casa di lavoro, era l'imputato a farne le veci, ricevendo da CA le varie tranches delle estorsioni. 28.2.2. Il G.i.p. ha, poi, puntualmente evidenziato come le dichiarazioni dell'imprenditore CA sul ruolo apicale ricoperto dall'imputato trovavano conferma nelle coerenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ritenuti credibili e attendibili con motivazione congrua ed immune da vizi logici. In particolare, sono state richiamate le propalazioni di AN SE, il quale ha riferito che: -il "clan RO" era capeggiato da ND ND e da AM NZ;
-una certa piazza di spaccio era gestita da ND RO per conto dei vertici del "clan RO" e cioè ND ND, RO RA e AM NZ;
- le estorsioni all'interno del clan erano gestite da IC per conto di ND ND e AM NZ. Con motivazione ineccepibile tali dichiarazioni sono state ritenute riscontrate da quelle di RN NZ il quale ha riferito che: - uscito dal carcere si era incontrato con i responsabili del "clan RO" e cioè con ND e AM;
-nel 2007 il clan era retto da RA RO e, quando questi fu arrestato, da AM NZ. In sentenza si dà, infine, atto che entrambi i collaboratori hanno parlato del ruolo di killer di AM per conto dei RO. 28.2.3. In conclusione, deve ritenersi che la sentenza di primo grado abbia esaminato e puntualmente disatteso le diverse impostazioni ricostruttive prospettate dal ricorrente poi riproposte in appello e in cassazione, ponendone in rilievo l'assoluta genericità e la totale assenza di riscontri. A fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano i passaggi motivazionali della sentenza del G.i.p. di NA i motivi di appello appaiono, come già detto, del tutto aspecifici e, quindi, correttamente, nessuna censura merita la sentenza impugnata che tale genericità ha rilevato, richiamando per relationem la motivazione della sentenza di primo grado. 59 28.3. Del pari generico è il motivo sulla pena poiché il ricorrente non indica le ragioni per le quali avrebbe dovuto essere esclusa la recidiva. 28.4. E', infine, manifestamente infondato il motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si richiamano, sul punto, le osservazioni di cui al paragrafo 11. del «Considerato in Diritto». 28.5. Alla luce delle sopra esposte considerazioni il ricorso di AM NZ deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo quantificare in euro duemila. 29. IS LU 29.1. Il ricorso di IS è inammissibile per genericità e, comunque, manifesta infondatezza dei motivi. 29.2. Corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala deficienze o contraddizioni, è la motivazione spesa dalla Corte d'assise di appello di NA in ordine al riconoscimento della penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 29.2.1. La Corte territoriale ha, infatti, evidenziato che le molteplici condanne per usura ed estorsioni perpetrate da IS nell'interesse del "clan RO", alcune delle quali passate in giudicato, costituivano un importante riscontro alle dichiarazioni rese dal collaboratore ES NI il quale aveva riferito per conoscenza diretta e non de relato come sostenuto - dalla difesa di un inserimento di IS fra i sodali da sostenere - economicamente (con una cifra pari a 1.000-1.500 euro al mese) da parte del clan dopo l'arresto, nonché dalle dichiarazioni di CA NZ, imputato in procedimento connesso, che aveva riferito che l'imputato aveva accesso alle strutture riservate dell'organizzazione ove si svolgevano le riunioni organizzative ed era annoverato fra "quelli di EL. 29.2.2. Contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza non incorre nei vizi denunciati quanto alle modalità di identificazione dell'imputato, poiché sottolinea che CA NZ lo ha riconosciuto in fotografia. Quanto a ES NI i giudici di merito hanno puntualmente sottolineato che il predetto era stato sollecitato dal Pubblico ministero semplicemente a fare il nome di colui che era mantenuto dal clan e non ad accusare IS. 29.2.3. Mette conto evidenziare, con riferimento all'oggetto del riscontro, che la Corte di legittimità ha ripetutamente precisato, per un verso, che non è richiesto che il riscontro integri la prova del fatto, in quanto lo stesso perderebbe la sua funzione «gregaria» per tramutarsi nella prova principale, da sola 60 pov sufficiente, e, per altro verso, che l'elemento di riscontro individualizzante deve confermare non necessariamente in via diretta la condotta illecita ascritta all'accusato, bensì le dichiarazioni del propalante e quindi la loro attendibilità, nella parte di riferimento (Sez. U, n. 36267 del 30/052006, Spennato). Il carattere "individualizzante" si caratterizza infatti per il profilo dell'inerenza soggettiva al fatto, cioè del riferirsi ad ulteriori, specifiche, circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere» (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090). Si richiamano sul punto le osservazioni svolte al paragrafo 9.1. del Considerato in Diritto». La Corte distrettuale ha, quindi, dato corretta applicazione di tale principi ritenendo che le dichiarazioni di ES e quelle di CA debbano riscontrarsi a vicenda e che, conseguentemente, debba ritenersi provato il ruolo di partecipe al clan camorristico del ricorrente. 29.3. E', infine, manifestamente infondato il motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si richiamano, sul punto, le osservazioni di cui al paragrafo 11. del «Considerato in Diritto». 29.4. Alla luce delle sopra esposte considerazioni il ricorso di IS LU deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo quantificare in euro duemila. 30. RU IC. 30.1. Il ricorso dell'imputata è inammissibile per genericità e, comunque, per manifesta infondatezza di motivi. 30.2. Il primo motivo di ricorso concernente la responsabilità dell'imputata in relazione al reato di cui all'art. 291-quater d.P.R. 431/1973 è inammissibile perché tardivo, in quanto dedotto per la prima volta in questa sede, in difetto di un previo corrispondente motivo di appello (come all'evidenza desumibile dall'esame dell'atto di appello presente in atti). 30.2.1. Occorre evidenziare che il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen. il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), e art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della 61 decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve infatti essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. 30.2.2. In ogni caso, i giudici di merito mettono puntualmente in evidenza che le intercettazioni dalle quali si evince chiaramente la partecipazione dell'imputata all'associazione a delinquere di cui al capo 2) sono quelle nel corso delle quali la US dichiara di essere consapevole di avere la casa piena di sigarette, manifesta al marito ES CE la propria intenzione di accompagnarlo ed aiutarlo nell'attività di trasporto dei tabacchi, lo incita ad ampliare il giro di affari e, per evitare i controlli delle forze di polizia, gli comunica di avere l'intenzione di farsi fare un certificato medico che attesti una sua falsa gravidanza. Correttamente i giudici hanno attribuito particolare forza probatoria a tali captazione con riferimento al concorso nel reato associativo finalizzato al contrabbando. 30.3. Il motivo con il quale la RU censura la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 costituisce mera replica delle deduzioni già mosse col ricorso in appello e non si confronta con le - adeguate - risposte date dal G.i.p. con ciò omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). La Corte di assise di appello, con motivazione saldamente ancorata alle obiettive risultanze processuali, ha ritenuto provata la sussistenza dell'aggravante in questione alla luce degli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali riportate nella sentenza di primo grado alla quale la Corte distrettuale effettua un rinvio per relationem. In particolare, viene richiamata l'intercettazione nel corso della quale ES racconta alla RU che i coimputati devono fare dei turni di vigilanza per proteggere l'abitazione dei RO, nonché quella nel corso della quale la invita a spostare una pistola riposta in una busta di spazzatura, nascosta nella cantina di tale "RO o' Cardillo", raccomandandole di prestare attenzione perché 62 MY è un'arma che ha sparato («sta il morto dentro») e ottiene dalla stessa la rassicurazione che vi aveva già provveduto. Rileva il Collegio che i giudici di merito hanno dato corretta applicazione della regula iuris secondo la quale l'aggravante in questione richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi di un esponente del capomafia con quelli dell'organizzazione (Sez. 6, n. 31874 del 09/05/2017, Ferrante e altri, Rv. 270590; Sez. 6, n. 54481 del 06/11/2017, Madaffari, Rv. 271652). Nel caso in esame le sentenze di merito hanno motivato approfonditamente in ordine alla desumibilità dalle intercettazione riportate del dolo specifico di agevolare l'associazione in capo alla RU. 30.4. Alla luce delle sopra esposte considerazioni il ricorso di RU IC deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo quantificare in euro duemila. 31. ND IO 31.1. Il ricorso di ND IO è inammissibile, da un lato, perché proposto per motivi non consentiti, dall'altro per la genericità e, comunque, manifesta inammissibilità degli stessi. 31.2. Deve premettersi che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558; sul punto anche Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516), sicché sono inammissibili le generiche censure sviluppate nel ricorso in relazione alla presunta illogicità dell'interpretazione offerta dai giudici di merito con particolare riferimento alle intercettazioni a bordo dell'autovettura di ES CE aventi ad oggetto la partecipazione del ricorrente all'omicidio di un giovane appartenente al rivale "clan Formicola". 31.3. Quanto alle censure relative alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, rileva il Collegio che, a fronte della motivazione resa dai giudici della sentenza impugnata circa la rilevanza delle propalazioni di LI DR e GL RO i quali hanno indicato l'imputato come partecipe dell'associazione 63 criminale- il ricorrente svaluta, in termini del tutto generici, la valenza di tali dichiarazioni, proponendo, degli elementi relativi ai reati indicati, una lettura non correlata al quadro complessivo delineato dal provvedimento impugnato. 31.3.1. Correttamente la Corte ha, poi, sottolineato che l'ignoranza, invocata dalla difesa, da parte di alcuni collaboratori sulle vicende che hanno coinvolto l'imputato, non deve ritenersi decisiva posto che la non conoscenza del fatto non implica l'inesistenza dello stesso, fondato su positive dichiarazioni di altri e su contenuti di colloqui tenuti da affiliati caratterizzati dalla massima spontaneità. 31.3.2. Corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala deficienze o contraddizioni, è poi la motivazione spesa dalla Corte distrettuale - che, in parte, richiama per relationem la sentenza di primo grado in ordine alla pluralità e fondatezza degli elementi di riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori. In particolare, con motivazione congrua e immune da vizi logici, sono ritenuti ulteriore riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori circa la partecipazione di ND IO all'associazione gli elementi indiziari emersi a suo carico in relazione all'omicidio di LO RO del gennaio 2013, posto che lo stesso è stato riconosciuto come commesso da appartenenti al "clan RO" e che VA FR e i collaboratori di giustizia ES NI, CI DR, NE NO e GL RO, oltre a indicare il ricorrente come affiliato al clan RO, hanno riferito che lo stesso è stato l'autore dell'omicidio. Nelle sentenze di merito si è rimarcata, inoltre, la circostanza che ES NI ha ricordato di avere ricevuto la confessione da parte dell'imputato in ordine alla commissione dell'omicidio. -31.3.3. Altrettanto incensurabile è la motivazione svolta valutate unitariamente le sentenze di primo e di secondo grado allorché si è ritenuto decisivo riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori sulla appartenenza dell'imputato al "clan RO" la sentenza di condanna del ricorrente, in concorso con RO LO e ND ND, divenuta irrevocabile, per estorsione aggravata dall'art. 7 L. 203/91 commessa fino al 2012, quindi in costanza dell'associazione a delinquere. Il ricorrente è stato, in particolare, condannato per avere, in tempi diversi, costretto una pluralità di operatori commerciali e comuni cittadini del quartiere di Barra a corrispondere una somma di denaro quale finanziamento per il comitato organizzatore del " Giglio Insuperabile", emblema del "clan APREA - RO- ND", direttamente riconducibile ai componenti apicali del clan. I giudici di merito hanno evidenziato puntualmente che dalle intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (in particolare CI e 64 a GL) emergeva il ruolo attivo del ricorrente il quale, nel periodo in cui il padre era detenuto (2012), si dava da fare per esigere il pagamento del contributo estorsivo. Nella sentenza si è riportato, infine, il contenuto di una intercettazione nel corso della quale il ricorrente rivendicava proprio ruolo dominante: < O' masto 'e festa sono pure io, non gli altri». 31.3.4. Rileva, infine, il Collegio che la sentenza di primo grado, richiamata da quella di appello ha motivato puntualmente sulla attendibilità estrinseca ed intrinseca dei collaboratori di giustizia. Il motivo sulla inattendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia è assolutamente privo di specificità (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. n. 221693; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di assise di appello ha dettagliatamente posto a fondamento della contestata doglianza, valorizzando, a fondamento delle affermazioni di responsabilità, non soltanto le predette dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ma anche, a necessario riscontro, plurime conversazioni intercettate, di significato inequivocabile ed incensurabile. I presunti travisamenti denunciati dal ricorrente sono, in realtà, interpretazioni alternative, assertivamente enunciate, e sempre formulate senza esaminare specificamente le ragioni poste dalla Corte di appello a fondamento della propria interpretazione, ma ritrascrivendo più o meno pedissequamente i motivi di cui all'atto di appello, e quindi limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. Quanto poi alle dedotte discrasie, effettivamente la Corte di assise di appello non ha fornito risposta alle censure difensive, ma già il motivo di appello era aspecifico e quindi il ricorso per cassazione è inammissibile (S.U. Galtelli). Questa Corte ha più volte affermato che, in presenza di più fonti dichiarative, non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto;
e che comunque, spetta pur sempre al giudice il potere-dovere di valutare se eventuali discrasie possano trovare plausibile spiegazione in ragioni diverse da quelle ipotizzabili nel 65 mendacio di uno o più dichiaranti (Sez. 1, n. 2328 del 14/04/1995, Carbonaro, Rv. 201294) e che proprio le eventuali discrasie su alcuni punti possono talora confermarne la reciproca autonomia delle dichiarazioni, perché fisiologiche in presenza di narrazioni dello stesso fatto provenienti da soggetti diversi (Sez. 2, n. 25795 del 19/06/2012, Bernardo, Rv. 253418). Va, infine, rammentato che in presenza di plurime dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o collegato, sulla base delle quali la sentenza di merito abbia affermato la responsabilità dell'imputato, non può validamente prospettarsi, in sede di legittimità, come motivo di censura, il solo fatto che le dichiarazioni accusatorie ritenute concordanti presentino in realtà fra loro divergenze e discrasie, quando queste attengano ad elementi di natura circostanziale e non vengano indicate (salvo che siano rilevabili ictu oculi) le ragioni per le quali, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuta attribuire loro una specifica e decisiva rilevanza nel senso sopra illustrato: la mancanza di una tale indicazione rende, quindi, di per sè, inammissibile il ricorso per difetto dei necessari requisiti di specificità (Sez. 1, n. 19683 del 19/03/2003, Vitale, Rv. 223848). Nel caso in esame, la Corte di assise di appello, facendo buon governo dei richiamati principi, non ha sottovalutato in modo illogico gli elementi indicati nel gravame. 31.4. Quanto alla censura relativa alla determinazione della pena, la stessa è manifestamente infondata, posto che la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi sindacabili in questa Sede, ha evidenziato che « la gravità e la reiterazione di reati di recente compimento inducono a considerare congrua la pena di anni dodici di reclusione, ridotta per il rito ad anni otto di reclusione». 31.5. E', infine, manifestamente infondato il motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si richiamano, sul punto, le osservazioni di cui al paragrafo 11. del «Considerato in Diritto». 31.6. Alla luce delle sopra esposte considerazioni il ricorso di LF IO deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo quantificare in euro duemila. 32. RO LO cl. 1972 32.1. Il ricorso di RO LO è inammissibile per genericità e, comunque, manifesta infondatezza dei motivi. 32.2. Con il primo motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in punto di valutazione della prova con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia giudicati erroneamente attendibili 66 ritenute confortate dagli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali in relazioni alle quali non è chiarito se il percorso captativo sia avvenuto nel rispetto delle norme di cui agli artt. 266 e segg. cod. proc. pen. Si deduce, altresì, l'omesso esame da parte della Corte di assise di appello di NA della memoria difensiva in data 26/06/2017, nonché di molteplici censure contenute nell'atto di appello. 32.2.1. Deve preliminarmente evidenziarsi che la censura relativa alla mancata risposta ai motivi di appello è manifestamente infondata. L'appellante si limita, infatti, da un alto, alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, dall'altro prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate. La Corte di assise di appello di NA ha, quindi, ben motivato per relazione e trascurato di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati (come quello sulla inattendibilità di ET, le cui dichiarazioni però non sono in alcun modo state utilizzate ai fini probatori;
quello relativo alle dichiarazioni di CI in merito agli spari alla schiena come causa della morte di VA, smentita dalla autopsia, del tutto ininfluenti ai fine della ricostruzione complessiva della sparatoria, causa pacifica della morte del predetto;
quello relativo alle dichiarazioni del collaboratore NE in merito al movente dell'omicidio che è risultato, comunque, senza alcun dubbio, accertato grazie alla testimonianza della VA e alle dichiarazioni di numerosi altri collaboratori;
alla denuncia sporta dal ricorrente nei confronti di coloro che lo avevano accusato, priva, all'interno del contesto in cui è maturata, di alcun valore probatorio). Come si è detto al paragrafo 6. del «Considerato in diritto», il silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame non rileva qualora questa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata perché non è necessario che il giudice confuti esplicitamente la specifica tesi difensiva disattesa, ma è sufficiente che evidenzi nella sentenza una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. Sez. 2, n. 12303 del 2010, non mass.). 32.2.2. Quanto alla deduzione avente ad oggetto il mancato esame della memoria difensiva del 26/06/2017, si richiamano le considerazioni svolte al paragrafo 6.1. del «Considerato in Diritto», sottolineando come, esclusa l'automatica rilevanza della omessa valutazione di memorie quale causa di nullità, è onere della parte che deduca l'omessa valutazione indicare in fase di impugnazione quale argomento decisivo per la ricostruzione del fatto le memorie 67 contenevano, altrimenti peccando, come nel caso in esame, di genericità il motivo di gravame proposto sul punto. 32.2.3. Con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore ET deve evidenziarsi che le stesse non sono nemmeno state prese in considerazione ai fini di giungere al giudizio di penale responsabilità del ricorrente quale capo indiscusso del clan RO e responsabile dell'omicidio di VA RO e, comunque, il ricorrente non ha indicato le ragioni per cui tali dichiarazioni inficerebbero e comprometterebbero, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. 32.2.4. La censura relativa al fatto che nella sentenza gravata non vengono riportate le intercettazioni utilizzate per condannare è generica, non venendo neppure indicate le intercettazioni ritenute decisive ai fini di sovvertire il giudizio di penale responsabilità o, comunque, quelle dal contenuto idoneo a supportare il giudizio di colpevolezza, a fronte di una sentenza d'appello che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, si salda con quella di primo grado per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 32.2.5. Le deduzioni sulle intercettazioni sono, del pari, aspecifiche perché si limitano ad eccepire un mancato generico rispetto delle nome di cui agli artt. 266 e seg. cod. proc. pen. Deve rilevarsi che questa Corte (Sez. 4, n. 31391 del 18/05/2005, Rv. 231746; Sez. 2, n. 24925 del 11/04/2013, Rv. 256540; Sez. 2, n. 41142 del 19/09/2013, Rv. n. 257336) ha da tempo chiarito che il sindacato di legittimità, con riferimento al divieto di utilizzazione del risultato delle intercettazioni, può essere esercitato soltanto a condizione che l'atto asseritamente inutilizzabile (o dal quale consegue l'inutilizzabilità della prova) sia stato specificamente indicato (ed, inoltre, che esso faccia parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, atteso che pur trattandosi di motivo di carattere processuale e, pertanto, pur - essendo alla Corte consentito di esaminare il fascicolo del procedimento l'applicazione di tale principio presuppone in concreto che da parte del ricorrente venga quantomeno indicato l'atto viziato e che esso sia contenuto nel fascicolo), indicazione che - come premesso - nel caso di specie manca. 32.2.6. Il motivo di ricorso è, comunque, generico laddove denuncia la inutilizzabilità della prova senza indicare in cosa essa consista a fronte della compiuta valutazione del G.i.p. circa la presenza dei requisiti di legge in relazione ai decreti di autorizzazione, convalida e proroga (pag. 24 della sentenza di primo grado). 68 Peraltro, si è proceduto con rito abbreviato, sicché ogni questione su nullità, irregolarità e incompletezze degli elementi di prova è inammissibile perché preclusa. 32.2.7. Il motivo relativo alla attendibilità dei collaboratori di giustizia è priva di specificità, del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che i giudici di merito hanno dettagliatamente posto a fondamento della valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia. In particolare, la valutazione sull'attendibilità estrinseca e intrinseca dei collaboratori è correttamente effettuata a pag.31 e seg. della sentenza di primo grado richiamata puntualmente per relationem dalla sentenza impugnata - - ove si sottolinea che: - per molti di essi la attendibilità è già stata affermata nei provvedimenti cautelari e nelle sentenze emesse dalla Autorità giudiziaria;
-· le loro dichiarazioni rivestono particolare importanza ai fini della ricostruzione delle dinamiche interne al "clan RO"; - i predetti si sono autoaccusati di numerosi e gravi delitti in relazione ai quali non erano emersi a loro carico elementi indizianti;
- il loro narrato è coerente e mancano elementi per ritenere l'esistenza di finalità calunniatorie. Si richiamano, per il resto, le osservazioni svolte, con riferimento al valore probatorio delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, al paragrafo 9. del Considerato in diritto>>. 32.3. La deduzione avente ad oggetto la violazione degli artt. 416-bis cod. pen. e 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione in relazione al formulato giudizio di responsabilità per il reato di associazione mafiosa con il ruolo di capo è generica e, comunque, manifestamente infondata, avendo i giudici di merito valorizzato le dichiarazioni che si riscontrano - vicendevolmente- dei collaboratori AN SE, AN AT, ME CE, IS SE, OM IO, RN RO, RN NZ, RN SE, US DA, AR VA (motivatamente ritenute attendibili intrinsecamente, e riguardanti per la maggior parte dei casi notizie apprese per conoscenza diretta), i quali hanno concordemente indicato nel ricorrente il capo del "clan RO". Sul medesimo fatto, e cioè sul ruolo di capo rivestito da RO LO ha reso dichiarazioni rilevanti anche la teste di giustizia VA FR (la quale lo ha indicato, oltre che ideatore e autore dell'omicidio del marito VA RO, anche come colui che l'aveva minacciata di cacciarla dal quartiere Barra perché ritenuta 69 responsabile del pentimento di BR RO e dell'atteggiamento critico che VA stava assumendo nei confronti del clan). È innegabile, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, che la condotta tenuta dal ricorrente per come descritta dalla VA non possa che essere propria di chi riveste, all'interno di una associazione camorristica, un ruolo di vertice. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello. 32.4. La deduzione avente ad oggetto la violazione degli artt. 575-577 cod. pen. e 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione in relazione al formulato giudizio di responsabilità per i reati di omicidio e illegale detenzione e porto il luogo pubblico di arma da sparo è generica e, comunque, manifestamente infondata, avendo i giudici di merito posto a fondamento delle affermazioni di responsabilità, non solo le dichiarazioni di VA FR moglie della vittima e "testimone di giustizia" e le dichiarazioni dei - collaboratori di giustizia, che si riscontrano fra di loro, ma anche le plurime conversazioni intercettate, di significato inequivocabile, ed incensurabile interpretazione, in relazione alle quali il ricorrente non deduce né documenta travisamenti. 32.4.1. Con riferimento alle dichiarazioni della VA va, preliminarmente, ricordato e ribadito l'insegnamento di questa Corte, che il Collegio condivide, secondo il quale non è applicabile alle dichiarazioni dei c.d. "testimoni di giustizia" la disciplina prevista dall'art. 16-quater del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, introdotto dalla legge n. 45 del 13 febbraio 2001, ed in particolare il regime di valutazione delle prove disciplinato dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Infatti il "carattere di attendibilità" postulato dall'art. 16-quater non attiene ad una qualità soggettiva del dichiarante, tale da riverberare i suoi effetti in sede processuale, ma evidenzia soltanto la necessità di un sindacato di natura tipicamente amministrativa, destinato a verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle speciali misure di protezione in favore della nuova figura dei "testimoni di giustizia", di cui allo specifico capo II bis del d.l. citato (Sez. 1, n. 44356 del 13/07/2015, Bonavoglia, Rv. 265398; Sez. 2, n. 42851 del 21/11/2002, Bertuca, Rv. 223412). La Corte d'assise di appello di NA si è conformata a siffatto orientamento nel valutare le dichiarazioni della testimone di giustizia avendo unicamente riguardo a quanto previsto dall'art. 195 cod. proc. pen. In particolare, va considerato che, nei procedimenti celebrati, come nel caso in esame, con il rito abbreviato "incondizionato", ossia non subordinato ad integrazioni probatorie dichiarative, la testimonianza indiretta è pienamente 70 utilizzabile, alla stregua di qualsiasi altro elemento dichiarativo secondo le regole di giudizio stabilite per le prove orali in genere (Sez. 3, n. 29236 del 17/02/2017, D.B., Rv. 270258; Sez. 3, n. 11100 del 29/01/2008, G., Rv. 239080). Perciò, nel caso in esame, correttamente i Giudici del merito hanno attribuito valenza probatoria alle dichiarazioni indirette della VA (la quale ha riferito di avere saputo da tale AT "IA" e dalla moglie MA che l'autore dell'omicidio di VA era RO LO) e in tal senso va inteso il riferimento contenuto nel testo della sentenza impugnata all'espletamento del giudizio abbreviato, riferimento del quale erroneamente il ricorrente si duole, nel senso che la scelta del rito ha reso pienamente utilizzabili, senza la necessità che ne fosse disposta l'apposita audizione, le dichiarazioni indirette acquisite nella fase investigativa del procedimento. Sempre con riferimento alle dichiarazioni della VA, della quale i giudici di merito hanno motivatamente ritenuto l'attendibilità, la sentenza impugnata, con motivazione saldamente ancorata alle obiettive risultanze processuali, ha sottolineato come la stessa abbia chiarito il movente dell'omicidio (e cioè il risentimento manifestato da VA per l'omicidio del cugino non adeguatamente dissimulato e comunque non perdonato dai RO), abbia fornito una testimonianza diretta delle fasi anteriori al delitto (quando VA OT e EL AN le impedirono di uscire di casa) e di quelle successive (quando le donne della famiglia ND si trattennero con lei allo scopo di carpirle la chiave che avrebbe fatto fuggire gli assassini del marito) ed abbia reso una testimonianza indiretta in merito agli autori del delitto (RO LO SI IO AT CA e OT VA). La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità. Peraltro, va evidenziato che la Corte distrettuale ha puntualmente indicato le fonti dalle quali la donna aveva appreso che l'imputato aveva assassinato il marito (il suocero, VA LU, de relato, nonchè AT IA e la moglie IA per conoscenza diretta) ed ha evidenziato l'importanza rivestita dagli esiti delle intercettazioni delle conversazioni svoltesi all'interno della abitazione della donna (con particolare riferimento alla conversazione nel corso della quale "IA" e la moglie le raccontano di avere assistito personalmente ai fatti e il primo le conferma di avere visto RO LO sparare a VA). Tale conversazione, che ha autonomo valore probatorio, riscontra, ove mai fosse necessario, in maniera ferma le dichiarazioni della VA. 71 32.4.2. Con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, la Corte di appello ha posto a fondamento della contestata affermazione di responsabilità di RO LO anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia -che si riscontrano reciprocamente- ES NI (che ha riferito che i RO e i DE CO erano andati a casa sua dopo la scarcerazione e che DE CO gli disse che pensava che ad uccidere VA fosse stato LO RO), CI DR (che ha riferito di avere appreso dalla moglie, la quale aveva assistito all'omicidio, che l'assassino era il ricorrente;
la stessa confessione gli venne fatta da IA AT e da IG RO, altro teste oculare), GL RO (che ha dichiarato di avere saputo da PI AO che abitava sul luogo del delitto che fu - RO LO ad uccidere VA), CC SQ (che ha spiegato le ragioni dell'ostilità tra i RO e VA esattamente negli stessi termini della VA), NE (che ha dichiarato di avere ricevuto in carcere le confidenze di AT CA il quale si era vantato di avere di avere ucciso VA in compagnia dei RO, in particolare di LO). Giova ribadire, a questo proposito, che i riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono pacificamente essere costituiti anche fonti dichiarative della medesima natura di quella principale e anche da dichiarazioni de auditu rese dal coimputato o da imputato in procedimento connesso o collegato: qualunque elemento probatorio, diretto o indiretto che sia, può essere legittimamente utilizzato a conferma dell'attendibilità delle stesse. L'unico limite alla individuazione del riscontro è invece costituito dall'esigenza che esso sia estraneo≫ nel senso di provenienza ab externo - rispetto alle dichiarazioni da - confermare, dovendosi scongiurare una verifica tautologica, autoreferenziale ed affetta dal vizio della circolarità (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143). Si richiamano, in ogni caso, le osservazioni di cui al punto 9. del Considerato in diritto» in ordine alla valutazioni delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. 32.4.3. Altrettanto incensurabile è la motivazione dei giudici di merito in ordine alla rilevanza degli esiti delle intercettazioni ambientali effettuate a bordo dell'auto di ES CE, appartenente al clan RO e loro uomo di fiducia, che hanno permesso di ricostruire i momenti antecedenti il delitto (particolarmente rilevante è stata correttamente ritenuta l'intercettazione del 15/01/2013 fra SI ed ES nel corso della quale quest'ultimo dimostra di sapere dell'intenzione dei RO di uccidere VA, dichiarando testualmente che al 99% «se ne va pure lui»), quelli prossimi allo stesso (si riporta puntualmente l'intercettazione risalente al giorno dell'omicidio che 72 dimostra che ES e RO LO si trovavano sul luogo del delitto), nonché quelli successivi (correttamente rilevanti sono state ritenute l'intercettazione fra ES e la moglie nel corso delle quale il primo riferisce alla seconda che è stato "LO" a sparare e quella in data 11/04/2013, con ignoto interlocutore, nel corso della quale ES riferisce che RO LO aveva sparato a VA in mezzo a un viale, in un luogo dal quale non poteva scappare, scaricandogli due caricatori addosso). Si richiamano, sul punto, le osservazioni svolte al paragrafo 9.9 del Considerato in Diritto» con particolare riferimento al valore probatorio delle intercettazioni. 32.4.4. La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logico-argomentativa. In siffatto quadro le deduzioni difensive non sono valse ad evidenziare salti logici o lacune della motivazione spesa e ad infirmare il percorso argomentativo dell'impugnata sentenza. Alla luce di quanto sopra ricostruito, deve da ultimo evidenziarsi che non corrisponde, quindi, a verità la circostanza dedotta nel ricorso secondo la quale la responsabilità di RO LO viene basata richiamando un incontro che vi sarebbe stato in casa di MI IO dove si sarebbe parlato di progetti omicidiari, incontro al quale, stando a quanto riferito da un collaboratore, avrebbe partecipato anche il ricorrente. 32.5. Anche il terzo motivo avente ad oggetto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di acquisizione istruttoria e mancata valutazione in ordine alla necessità di rinnovazione del dibattimento con l'escussione dei collaboratori di giustizia è manifestamente infondata essendosi proceduto nelle forme del rito abbreviato non condizionato. 32.5.1. Sul punto va ricordato che se, in via generale, questa Corte di legittimità ha affermato il principio che in tema di giudizio abbreviato, la rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 cod. proc. pen.), sia disposta d'ufficio che su istanza di parte, è compatibile con il rito abbreviato, specialmente se "condizionato" ai sensi dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 11100 del 12/03/2008, G., Rv. 239081) è stato, però, anche precisato che l'imputato che abbia subordinato la richiesta di accedere al rito abbreviato ad una specifica integrazione probatoria può richiedere in appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, mentre chi -come nel caso che ci occupa- abbia richiesto il rito abbreviato "allo stato degli atti" può solo sollecitare il giudice di appello all'esercizio del potere di ufficio di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 15573 del 20/12/2005, dep. 5/5/2006, Coniglio, Rv. 73 h 233956). Nel processo celebrato con il rito abbreviato, l'imputato rinunzia, infatti, definitivamente al diritto di assumere prove diverse da quelle già acquisite agli atti o richieste come condizione a cui subordinare il giudizio allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. I poteri del giudice di assumere gli elementi necessari ai fini della decisione (art. 441, comma 5, cod. proc. pen.), di disporre in appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603, comma 3, cod. proc. pen.) sono poteri officiosi, che prescindono dall'iniziativa dell'imputato, non presuppongono una facoltà processuale di quest'ultimo e vanno esercitati dal giudice solo quando emerga un'assoluta esigenza probatoria (Sez. 3, n. 12853 del 13/02/2003, Paccone, Rv. 224865; conf. Sez. 6, n. 37389 del 26/06/2003, Carollo, Rv. 226806). E' stato anche evidenziato come l'imputato che presenti richiesta di giudizio abbreviato incondizionato accetta che il procedimento si svolga sulla base degli elementi istruttori acquisiti al fascicolo del Pubblico ministero e pertanto non può dolersi dell'incompletezza di quello trasmesso al G.i.p., per non esservi inseriti altri atti di indagine dichiaratamente concernenti le imputazioni contestate, ne', una volta sollecitato il giudice di appello all'assunzione officiosa di nuove prove, lamentare il mancato esercizio del relativo potere (Sez. 2, n. 26659 del 15/05/2009, Marincola, Rv. 244163). In altre pronunce, ancora più restrittivamente, si è condivisibilmente evidenziato come la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato, se non impedisce al giudice d'appello di esercitare i poteri di integrazione probatoria, comporta tuttavia l'esclusione di un diritto dell'imputato a richiedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ed un corrispondente obbligo per il giudice di motivare il diniego di tale richiesta (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249161; conf. Sez. 6, n. 26093 del 30/10/2012, dep. 13.6.2013, Pompeo, Rv. 255736; Sez. 1, n. 20466 del 16/4/2013, Cimpoesu, Rv. 256165). Peraltro, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che in tema di giudizio abbreviato, il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di rinnovazione dell'istruttoria, sollecitato a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., dall'imputato che abbia optato per il giudizio abbreviato "senza integrazione probatoria", non costituisce un vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen. (sez. 6, n. 7485 del 16/10/2008, Monetti, Rrv. 242905). La riapertura dell'istruttoria in sede di appello, dunque, che ha già carattere assolutamente eccezionale, in caso di giudizio abbreviato può essere disposta solo in casi di assoluta necessità, valutata d'ufficio dal giudice, per lo più a fronte di prove nuove emerse nelle more del processo. Ed è di tutta evidenza, a leggere l'ampio disposto di entrambe le sentenze, di primo e secondo grado, come non fosse quello il caso che ci occupa. 74 : 32.6. Il motivo relativo alla determinazione della pena, è manifestamente infondato, avendo correttamente la Corte d'assise d'appello evidenziato che, in assenza di attenuanti concedibili, alla stregua della personalità del RO e della gravità del fatto, in presenza dell'aggravante della premeditazione e del metodo e finalità camorristiche, la pena comminata è l'unica pena legale. 32.7. In considerazione delle sopra esposte considerazioni il ricorso di RO LO deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo quantificare in euro duemila. Alla luce dell'inammissibilità del ricorso, devono ritenersi inammissibili anche i motivi nuovi depositati dalla difesa, peraltro reiterativi, stante la trasmissione a questi ultimi del vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi. 33. US AT 33.1. Il ricorso di US merita accoglimento. 33.2.La censura relativa alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen. appare fondata. 33.2.1. Si richiama, sul punto, quanto osservato al paragrafo 27.2.1. del Considerato in Diritto» con riferimento al ricorso di SA, in relazione al fatto che, «in presenza di un atto di appello non inammissibile per carenza di specificità, il giudice d'appello non può limitarsi al mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche laddove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto» (Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Di Schiena, Rv. 274719). 33.2.2. Anche con riferimento alla posizione di US, la Corte di assise di appello di NA non ha confutato in modo analitico le singole censure dedotte dall'appellante e si è limitata ad un mero rinvio alle prove indicate nella motivazione del giudice di primo grado, ritenendole quindi sufficienti ed idonee a fondare un il giudizio di penale responsabilità dell'imputato. 33.2.3. Con particolare riferimento alla censura relativa alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen., deve evidenziarsi che la sentenza impugnata, per motivare la condanna dell'imputato, si è laconicamente limitata ad affermare che « BU AT era stabilmente accompagnatore e fiancheggiatore di esponenti di vertice, come emerge dalle dichiarazioni del CA, di VA FR, CI DR e GL RO (cfr. pag. 76 della sentenza impugnata)>>. 75 L'unico elemento che viene ulteriormente indicato nella sentenza impugnata è una conversazione intercettata in carcere nei confronti di VA RO da cui emergerebbe che l'imputato «partecipava alla festa del "Giglio" acconciato in maniera tale da essere immediatamente percepibile alla popolazione come appartenente al "clan RO">>. La sentenza di appello null'altro aggiunge e, non solo non specifica la inferenza che dagli elementi sopra riportati può conseguentemente trarsi circa la sussistenza dei fatti ascritti, ma non effettua una sia pur minima valutazione critica delle risultanze delle dichiarazioni dei collaboratori e ciò, impedisce di sottoporre a verifica la conclusione della sentenza nei termini di affermazione di responsabilità. Ciò a fronte di un motivo di appello che attacca specificamente la sentenza di primo grado e rispetto al quale nessuna risposta viene offerta dalla Corte di assise di appello di NA. 33.2.4. La Corte territoriale, in particolare, non ha fornito alcuna risposta alla doglianza difensiva con la quale analiticamente si evidenziava l'impossibilità di ricavare dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia la prova che l'imputato avesse spiegato un ruolo effettivo ed avesse apportato un contributo fattuale specifico per il mantenimento ovvero la operatività dell'organizzazione camorristica alla quale era assoggettato, nonché la consapevolezza e volontà di US di fare parte stabilmente del gruppo criminoso con piena condivisione dei fini perseguiti e dei metodi utilizzati. Ed in particolare, la difesa evidenziava che dalle dichiarazioni di CA NZ, LI DR e GL RO era al più enucleabile un generico "accostamento" del ricorrente al clan senza che però fossero narrati fatti specifici appresi direttamente in prima persona. Anche VA FR si era limitata ad affermare che il marito, VA RO, si recava a prendere i soldi del clan in compagnia dell'imputato. La Corte, come si è detto, è rimasta silente, non specificando quale ruolo funzionale e operativo all'interno del contesto delittuoso di riferimento fosse attribuibile al ricorrente e da quali elementi potesse dedursi l'affectio societatis. Conclusivamente, la motivazione resa dalla Corte di assise di appello di NA in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. merita censura in quanto apparente. E', quindi, inevitabile l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, con l' ovvia la precisazione che la mancata risposta alle doglianze non ne implica necessariamente la fondatezza (sicché il Giudice del rinvio è, in questi casi, nella pienezza della propria cognizione dovendo assolvere, quali siano le proprie conclusioni, all'obbligo di puntuale motivazione). 76 M 33.2.5. Le restanti doglianze contenute nel primo motivo e nel secondo motivo sono assorbite dall'accoglimento della censura sopra indicata. 34.ND ND cl. 1979 34.1. Il ricorso dell'imputato è fondato. 34.2. E' assorbente la constatazione della fondatezza della censure di omessa motivazione, proposta dal ricorso nei termini che seguono. 34.2.1. Si richiamano le osservazioni formulate con riferimento al ricorso di SA SE al paragrafo 27.2.1. del «Considerato in Diritto», sottolineando che la motivazione della sentenza d'appello che si risolve in definitiva nell'affermazione, generale e generica, che, a fronte dell'appello, le argomentazioni del Tribunale sono condivisibili (rimandando il lettore alla loro diretta e personale lettura e alla conseguente necessaria individuazione dell'abbinamento tra argomenti del Tribunale, censure d'appello, valutazione dell'idoneità della prima a rispondere alle seconde: che è il tipico ruolo del giudice di merito del processo d'appello), costituisce emblematica fattispecie di motivazione apparente e quindi mancante. Peculiarità della motivazione d'appello è, infatti, proprio e solo il confronto con le deduzioni degli atti di impugnazione, la cui sola palese genericità, determinandone l'intrinseca originaria inammissibilità ex art. 581 lett. Ce 591 cod. proc. pen., renderebbe irrilevante la pur omessa trattazione del contenuto del motivo e la conseguente risposta argomentativa (Sez. 6, n. 43972 del 01/10/2013, Breglia, Rv. 256922; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392). 34.2.2. Nel caso specifico, a fronte di un atto di appello che poneva censure specifiche a punti determinanti della decisione di primo grado con riferimento al fatto che dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non potevano desumersi elementi dai quali infierire la partecipazione dell'imputato al contesto associativo, la Corte d'appello ha prima dato succinto conto del loro contenuto e, poi, si è limitata in sei righe a richiamare la sentenza di primo grado («non è emerso alcun elemento che valga a superare le considerazioni esposte nell'impugnata sentenza circa il suo ruolo primario, descritto dai collaboratori ed emergente dalle dichiarazioni del CA e dalle intercettazioni su ES CE, che ne evidenziano la centralità nell'organizzazione, fino ad essere il referente della moglie al momento dell'arresto e della necessità di approntare una difesa»). Sicché le affermazioni, oltre che assertive sono pure generali e generiche;
nessuna delle argomentazioni specificamente dedotte nell'atto di d'appello è oggetto di un espresso confronto argomentativo. 77 p Se è vero che la motivazione della sentenza di primo grado era sufficientemente articolata, riportando il contributo narrativo dei collaboratori di giustizia ed evidenziando come dallo stesso fosse desumibile l'affectio societatis e l'apporto personale al sodalizio, tuttavia la presenza di motivi specifici rendeva necessaria una risposta puntuale, dove anche l'eventuale richiamo del giudice d'appello al primo Giudice fosse stato specifico e soggettivamente pertinente. In particolare, la sentenza impugnata non offre alcuna risposta alle censure difensive relative al dedotto vizio di inutilizzabilità patologica che ben può essere fatto valere anche se il giudizio si è svolto con rito abbreviato del - risultato delle intercettazioni che, in assenza di decreto autorizzativo, dovevano ritenersi dati probatori assunti contra legem. La Corte è rimasta del tutto silente in merito alla eccezione della difesa secondo la quale le conversazioni intrattenute nella autovettura di ES sarebbero prive del relativo decreto autorizzativo che non viene menzionato non solo nella sentenza di secondo grado, ma anche in quella del G.i.p. del Tribunale di NA. La Corte di assise di appello, inoltre, non fornisce alcun chiarimento in ordine al meccanismo valutativo da cui inferire dal contenuto delle dichiarazioni dei vari propalanti quale ruolo funzionale l'imputato avrebbe assunto in seno a sodalizi: nessuna risposta è stata fornita la doglianza difensiva con cui analiticamente si evidenziava la impossibilità di dedurre da quelle dichiarazioni la prova che l'imputato avesse spiegato un ruolo effettivo ed avesse apportato un contributo fattuale specifico per il mantenimento ovvero l'operatività dell'ente consortile cui era assoggettato. 34.2.3. Conclusivamente, la motivazione resa dalla Corte di assise di appello di NA in ordine alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione agli artt. 267 e 271 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. merita censura in quanto apparente, con l' ovvia la precisazione che la mancata risposta alle doglianze non ne implica necessariamente la fondatezza (sicché il Giudice del rinvio è, in questi casi, nella pienezza della propria cognizione dovendo assolvere, quali siano le proprie conclusioni, all'obbligo di puntuale motivazione). 34.2.4. Le restanti doglianze contenute nel primo motivo e nel secondo motivo sono assorbite dall'accoglimento della censura sopra indicata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LF ND cl. '74 limitatamente all'aumento di pena per la continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di assise di appello di NA. 78 ہ ے Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NE EG limitatamente alla prospettata diversa qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 4) ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 DPR 309/90 e all'invocata attenuante di cui all'art. 74, comma 6, DPR 309/90 e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di assise di appello di NA. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RI IO limitatamente alla pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di assise di appello di NA. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LF RO limitatamente alla invocata continuazione tra i fatti contestati e quelli di cui alla sentenza della Corte di appello di NA del 27/03/2015. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di PA GI MA limitatamente alla aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di assise di appello di NA. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AR RA limitatamente al disposto aumento per la continuazione con i fatti giudicati con sentenza della Corte di appello di NA del 28/05/2004 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di assise di appello di NA. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di De CO CO, IS SE, BU AT e LF ND cl. '79 e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di NA. Dichiara inammissibili i ricorsi di IO CA, AM IO, AR NT, AR LU, MP RO, MI IO, LI DR, AL NZ, SI CA, TE LO, MO NZ, ST LU, US IC, LF IO e AR LO cl. '72 che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 ottobre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Sabina Vigna Stefano Mogini Янорм DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 7 FEB 2020 IL CANCELLIEREE RI XE 79