Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2019, n. 5224
CASS
Sentenza 2 ottobre 2019

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Massime3

In tema di integrazione delle motivazioni tra le sentenze conformi di primo e di secondo grado, il giudice dell'appello può motivare per relazione se l'impugnazione si limita a riproporre questioni di fatto o di diritto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, mentre, qualora siano formulate censure specifiche o introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore, è affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che si limiti a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici rispetto alle risultanze istruttorie.

In tema di ricorso in cassazione, non possono essere dedotti motivi attinenti al mancato riconoscimento della continuazione qualora, nel giudizio di appello, sia intervenuta rinuncia a tutti i motivi tranne quello relativo alla misura della pena, nel cui ambito non rientra la disciplina del reato continuato.

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti. (In motivazione, la Corte ha precisato che le intercettazioni vanno valutate verificando che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro).

Commentari3

  • 1Cass. Pen., Sez. I, 7 marzo 2022, n. 8123 sul concorso esterno in associazione di tipo mafiosa del libero professionista
    Francesco Martin · https://www.iusinitinere.it/

    La massima. “Il concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso è configurabile nelle ipotesi in cui il libero professionista, pur non essendo inserito nella struttura organizzativa della consorteria, instaura con la stessa un rapporto sinallagmatico, incentrato su un sistema di reciproci vantaggi, economici e professionali“. (Cass. Pen, Sez. I, 07.03.2022, n. 8123). Il caso. La pronuncia in esame origina dal ricorso per cassazione presentato dai difensori dell'indagato avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria che aveva confermato quella di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, per i delitti di cui agli artt. 110 …

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  • 2Intercettazioni eteroaccusatorie e necessità di riscontri
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 novembre 2023

    1. La questione delle intercettazioni Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria annullava un'ordinanza genetica limitatamente al reato di incendio aggravato, confermando per il resto la misura custodiale applicata all'indagato per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e tentata estorsione aggravata ex art. 416 bis.1 cod. pen., così qualificata l'originaria imputazione, oggetto di altri capi di accusa. Ciò posto, avverso questo provvedimento proponevano ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale ricavato elementi di prova a carico del ricorrente da conversazioni tra …

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  • 3Omicidio stradale: non è consentito in sede di legittimità ricostruire l'eziologia dell'incidente
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 giugno 2023

    Con la sentenza n. 24178/2023, la Quarta sezione ha affermato che in tema di omicidio stradale, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione. Cassazione penale sez. IV, 23/05/2023, (ud. 23/05/2023, dep. 06/06/2023), n.24178 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza in data 8 aprile 2022, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2019, n. 5224
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5224
Data del deposito : 2 ottobre 2019

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