Sentenza 22 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di continuazione, qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, è possibile ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell'omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose. (Fattispecie relativa all'esclusione del vincolo della continuazione tra il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quello di associazione per delinquere di stampo mafioso, finalizzata alla consumazione sia di reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti che di reati diversi, in cui la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva negato il riconoscimento del vincolo tra i due reati, rilevando che, nonostante la contiguità geografica e cronologica delle condotte e la loro tendenziale omogeneità, le modalità concrete di consumazione dei vari delitti erano sintomatiche di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti, e non all'attuazione di un progetto criminoso unitario).
Commentari • 2
- 1. Reato continuato e mafia: non basta l’omogeneità dei delitti, occorre provare l’unicità del disegno criminoso (Cass. Pen. n.34287/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 23 ottobre 2025
Massima di diritto In tema di reato continuato, il vincolo della continuazione tra reati associativi può essere riconosciuto solo previa specifica indagine sulla natura, continuità e operatività dei sodalizi coinvolti, non essendo sufficiente l'omogeneità delle condotte o del titolo di reato. Il giudice dell'esecuzione può riconoscere la continuazione solo sulla base di sentenze irrevocabili, non potendo attribuire rilievo a provvedimenti cautelari o dichiarazioni di collaboratori di giustizia non ancora vagliate con giudicato. La sentenza integrale Cassazione penale sez. I, 17/10/2025, (ud. 17/10/2025, dep. 20/10/2025), n.34287 RITENUTO IN FATTO 1. Ag.An. formulava al giudice …
Leggi di più… - 2. Le associazioni di tipo mafioso: Strutture e sovrastrutture interne ed esterneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 aprile 2023
Indice: 1. Inquadramento 2.1. Il dato normativo 2.2. Metodo mafioso 2.3. Specialità dell'associazione di tipo mafioso rispetto alla comune associazione per delinquere 2.4. Continuazione tra partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso e reati-fine 3. Coesistenza di fenomeni associativi: principi fondamentali 4. Super-associazioni di 'ndrangheta: similitudini e differenze con la cupola di cosa nostra 5. Cartelli di camorra: forme organizzative in funzione delle attività di narcotraffico 6.1 Ricadute organizzative delle attività di narcotraffico sulle strutture della sacra corona unita 6.2 (Segue) ... rassegnate (come nella 'ndrangheta) in evidenze documentali 7. Narcotraffico ed …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/12/2016, n. 3337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3337 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2016 |
Testo completo
M. 03337-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 22/12/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA- Presidente - NC6/16/16 AN MARIA CIAMPI Dott. - Consigliere - MARIAPIA GAETANA SAVINO Dott. REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 22377/2016 ANDREA MONTAGNI Dott. Rel. Consigliere - VINCENZO PEZZELLA Dott. Dott. GIUSEPPE PAVICH - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA CE N. IL 13/07/1963 IL RI N. IL 22/10/1937 IO AN N. IL 02/09/1964 LO OR N. IL 27/10/1964 IB NN N. IL 31/03/1953 avverso la sentenza n. 9174/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 18/12/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2016 la relaZIne fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Autorio Balsamo, The ho chiesto I rigetto di Dutti i ricorsi Uditi i defensori presenti, personalmente o 5 forper mezzo di sostitui, che hanno insistido per l'accoglimento ole profici ricorsi. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Il 19/07/2011 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava Fron- cillo MA, ON EL (non ricorrente), AN EL, AC France- sco, TA TO e LL OV colpevoli dei reati di cui al D.P.R. ottobre 1990, n. 309, art. 74, commi 1, 2 e 3, D.L. 13 maggio 1991, n, 152, art. 7, convertito, con modificaZIni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (capo A) (AC NC, TA TO e LL OV limitatamente al periodo che dal 1996 al 18/07/1997), nonché il solo ON MA (con ON EL, non ricorrente) anche dei reati di cui all'art. 81 cpv. c.p., L. 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 14, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, cit. (capo C), L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 23, commi 1 e 3, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, cit. (capo D), artt. 81 cpv. e 648 c.p., D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, cit. (capo E) e, ritenuta la continuaZIne tra tutti i reati, li condannava alla pena rispettivamente di sedici anni di reclusione il ON MA;
ventiquattro anni di reclusione Napo- litano EL;
quattordici anni di reclusione ciascuno AC NC, TA TO e LL OV, oltre, per tutti, le statuiZIni accessorie. Si contesta agli imputati di esserci associati fra loro, e con altre persone giudicate separata- mente, allo scopo di commettere più delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ed, in particolare, di immettere nel mercato di Caserta e provincia sostanza stupefacente di tipo cocaina, agevolando l'associaZIne camorristica del clan Bel- forte di Marcianise, avvalendosi delle condiZIni di assoggettamento omertoso da essa imposte e versando al gruppo una parte dei ricavi dell'illecito mercato in cambio dell'esclusiva ad operare nel territorio casertano di riferimento. In tale contesto associativo, si imputa al AN il ruolo di promotore, capo ed organizzatore, nonché di procacciatore della sostanza e di addetto alla distribuZIne della stessa al proprio sottogruppo (stesso compito, quest'ultimo, attribuito a ON EL); a ON MA (e a ON RA) è contestato il compito di raccordo tra AN EL e ON EL da un lato e gli spacciatori al minuto, TA, LL e AC (rispettivamente agente di Poli- zia Penitenziaria, vigile urbano e agente della Polizia di Stato), dall'altro (questi ultimi anche di corrieri della droga); a ON EL e OC IA è altresì attribuito il ruolo di provvedere alla vendita al dettaglio dello stupefacente, al suo ritiro e al presidio dell'abitaZIne del ON EL, al fine di tenerla indenne dal controllo delle Forze dell'Ordine (capo A della rubrica). Con le ulteriori ipotesi delittuose si contesta agli odierni ricorrenti di aver ille- galmente detenuto e portato in luogo pubblico armi da guerra e armi comuni da sparo (capo C), alcune delle quali clandestine (capo D), altre anche rubate (capo E), allo scopo di agevolare l'organizzaZIne dei OR, nel caso in cui vi fosse la 2 necessità di compiere attività illecite quali estorsioni o riaffermare il predominio sul territorio con la forza.
2. Con una prima sentenza del 28/2/2013 la Corte di Appello di Napoli, sull'appello degli imputati odierni ricorrenti, confermava in toto la sentenza impu- gnata. La sentenza di appello in questione veniva, tuttavia, annullata dalla III Se- ZIne di questa Corte di CassaZIne (sentenza 41347/2014) con rinvio ad altra SeZIne della Corte di Appello di Napoli. La Corte di Appello di Napoli, in funZIne di giudice del rinvio, con la sentenza del 18/12/2015, in riforma della sentenza di primo grado di cui sopra, ritenuta la continuaZIne tra i fatti di cui al presente processo e quelli di cui alla sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Napoli il 18.1.2001, irrevocabile il 29.10.2001 rideterminava in anni 18 di reclusione la pena inflitta a IB GIO- VANNI. Confermava nel resto la sentenza impugnata.
3. Contro tale ultimo provvedimento, ricorrono per CassaZIne, per il tramite dei rispettivi difensori, ON MA, AN EL, AC NC, Rota- niello TO e LL OV deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivaZIne, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1. TA CE (Avv. NT Abet) Nell'interesse del AN, condannato ad anni 24 di reclusione, il difensore articola 6 motivi di ricorso. Ad avviso del ricorrente l'impugnata sentenza, giudicando in sede di rinvio, incorrerebbe in palesi violaZIni di legge disattendendo le puntuali indicaZIni della Suprema Corte e, soprattutto, omettendo di fornire qualsiasi motivaZIne in ordine alla ritenuta partecipaZIne del AN all'associaZIne di cui all'art. 74 dpr 309/90 con il ruolo di capo-promotore. Tale carenza motivaZInale apparirebbe vieppiù evidente alla luce delle pun- tuali censure difensive in tema di dichiaraZIni di ON EL e ER Anto- nio. La lettura dell'impugnata sentenza evidenzierebbe, altresì, l'erronea applica- ZIne delle norme di cui agli artt. 192 e ss cod. proc. pen. e l'illogicità della moti- vaZIne, anche alla luce della recente sentenza a SeZIni Unite sulla chiamata in reità de relato (sent. n.20804/13). Si lamenta che i giudici di appello altro non avrebbero fatto se non confermare il giudiZI espresso nella sentenza annullata incorrendo negli stessi vizi che ave- vano portato all'annullamento della stessa. In particolare, il giudice di secondo 3 grado sarebbe sottratto, ancora una volta, alla doverosa verifica dell'attendibilità intrinseca dei collaboranti, limitandosi a richiamare le singole dichiaraZIni accu- satorie dei pentiti nonostante la segnalaZIne difensive di altre sentenze che non avevano confermato l'attendibilità dei citati collaboranti e che, viceversa, confer- mavano l'esistenza di motivi di astio del collaboratore ON EL nei con- fronti di AN EL. Venendo allo specifico dei motivi dedotti, si lamenta: a. ViolaZIne di legge ex art.606, co.1 lett. e) ed e)cod. proc. pen. per viola- ZIne dell'art. 546, co.1, lett. e), cod. proc. pen. in relaZIne all'art. 627 cod. proc. pen. denunciando l'assoluta carenza di motivaZIne in ordine alla verifica dell'at- tendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia a fondamento della condanna. La prima doglianza difensiva attiene all'assoluta carenza di motivaZIne in or- dine all'adempimento ai sensi dell'art.627 cod. proc. pen. dell'obbligo di procedere al preventivo vaglio dell'attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia, disat- tendendo i dettami della sentenza n. 1148 del 30/4/14 e le censure difensive che avevano evidenziato la sussistenza di motivi di astio del ON, ricordati anche dall'altro collaboratore ER. Dalla lettura dell'impugnata sentenza emergerebbe palese un primo dato: la Corte di Appello avrebbe disatteso i parametri in ordine alla verifica dell'attendibi- lità intrinseca dei collaboratori di giustizia - ossia "il disinteresse dell'accusa, la spontaneità delle dichiaraZIni e l'assenza di motivi di rancore nei confronti dell'ac- cusato ". Il riferimento immediato e diretto è alle dichiaraZIni del ON I- LE, principale accusatore del AN (già imputato poi prosciolto per l'omi- cidio del fratello del ON) ed, in ordine al ER, già in altri procedimenti "smentito" anche con riguardo al ON da lui chiamato in correità per l'omicidio Valentino, omicidio per il quale il ER è stato condannato mentre il ON è sto issòlto. -Appare davvero censurabile oltre che intrinsecamente contraddittoria ad avviso del ricorrente- la scelta di ritenere pienamente attendibile il ON I- LE pur essendo stato riconosciuto "l'iniziale intento del ON EL di ridi- mensionare il ruolo del fratello RA". La censura della difesa si sostiene- appariva meritevole di accoglimento ove si consideri che la "ritrosia" del ON EL sul punto è venuta meno solo dopo le sollecitaZIni determinate dai racconti del ER e del OC. Sarebbe evidente che tale censura non attiene al profilo della perfetta sovrap- ponibilità delle narraZIni su ogni specifico elemento delle propalaZIni ma dell'in- trinseca credibilità ed attendibilità circa la spontaneità delle dichiaraZIni. In particolare, il ricorrente evidenzia tutta una serie di elementi da cui emer- gerebbero seri dubbi sul disinteresse della chiamata in correità del ON ed il 4 travisamento della biografia giudiziaria del collaboratore in sede di vaglio dell'at- tendibilità intrinseca dello stesso. Altro oggetto di censura investe l'origine della scelta collaborativa b. ViolaZIne di legge ex art.606, co.1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in rela- ZIne all'art. 603 cod. proc. pen. e all'art.546 cod. proc. pen., per cui si lamenta omessa motivaZIne in ordine alla richiesta difensiva di parziale rinnovaZIne del dibattimento in ordine all'acquisiZIne delle dichiaraZIni rese dal collaboratore CA OM o alla sua escussione ex art. 603 cod. proc. pen. In particolare, si censura la motivaZIne con cui è stata rigettata la richiesta difensiva sul punto limitandosi ad affermare che ogni altra circostanza contenuta nella sentenza emessa dal tribunale di Nola in data 12/10/2001 è rilevabile dalla sentenza stessa. c. ViolaZIne di legge ex art.606, co.1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., per vio- laZIne dell'art.546, co.1, lett. e), cod. proc. pen. denunciando erronea applica- ZIne ed interpretaZIne delle norme in tema di valutaZIne della prova di cui agli artt. 187, 192 cod. proc. pen. ritenendo l'assoluta carenza di motivaZIne e il tra- visamento della prova in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art.74 dpr 309/90, ed alla qualifica di capo e promotore del AN EL e lamentando l'omessa risposta alle doglianze difensive illustrate sia nei motivi di impugnaZIne che nella memoria difensiva depositata all'udienza di discussione. Si lamenta l'illogicità e l'insufficienza della motivaZIne laddove conferme- rebbe la sussistenza dell'associaZIne senza in alcun modo motivare quindi in as- senza di un corretto iter logico motivaZInale. Vi sarebbe stata in violaZIne dell'ar- ticolo 192 cod. proc. pen. attraverso una consideraZIne autonoma dei singoli ele- menti probatori, senza pervenire a quella valutaZIne unitaria della prova che il principio cardine del processo penale. Il giudice di appello non avrebbe, poi, in alcun modo valutato le memorie presentate dalla difesa incorrendo in un viZI di omessa motivaZIne in tema di sussistenza nel caso di una sovrapponibilità tra contestato associaZIne di quell'ar- ticolo 74 d.p.r. 309 90 all'associaZIne clan del forte di cui all'articolo 416 bis cod. proc. pen. Si lamenta, inoltre, che la Corte territoriale si sarebbe adagiata sul ruolo di organizzatore e finanziatore, come la sentenza di primo grado, senza indicare in che cosa siano consistiti tali ruolo e perché alle condotte del AN sia stato attribuito questo carattere direttivo. d. ViolaZIne di legge ex art.606, co.1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erro- nea applicaZIne dell'art. 649 cod. proc. pen. ed illogicità della motivaZIne. Si censura la sentenza impugnata in riferimento al rigetto della richiesta di- fensiva di precedente giudicato in relaZIne alla sentenza irrevocabile del Tribunale 5 di Nola del 12/10/2001 con la quale il AN era stato condannato per il delitto di cui all'articolo 416bis ed alla sentenza della Corte d'appello di Napoli del 7/3/2007 di condanna per il delitto di cui all'articolo 73 d.p.r. 309/90. La sentenza impugnata apparirebbe illogica laddove ritiene che dalla lettura dei capi d'imputaZIne emerge la diversità del fatto contestato, mentre proprio il capo d'imputaZIne attesterebbe che l'associaZIne di quell'articolo 416bis giudi- cata dal Tribunale di Nola contemplava tra i reati fine proprio il commercio di so- stanze stupefacenti attuato nella medesima area territoriale con fatti accertati dall'aprile del 1997 con una condotta perdurante. Viene richiamato il punto della sentenza del tribunale di Nola in cui si evidenzia che tra i reati fine dell'associaZIne vi era quello afferente il controllo delle attività di commercio illecito di stupefacenti nella zona di Nola e in quelle limitrofe di Nola e Marcianise. Orbene, alla luce della formulaZIne dell'articolo 649 cod. proc. pen., sarebbe evidente che, ove si guardi alla specifica e concreta contestaZIne prescindendo dal nomen iuris dei reati con- testati, si sarebbe di fronte a condotte sovrapponibili e. ViolaZIne di legge ex art.606, co.1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per vio- laZIne ed erronea interpretaZIne dell'art. 81 cpv cod. proc. pen. nonché per illo- gicità e contraddittorietà della motivaZIne - solo apparente- sul punto. Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento, almeno, del vincolo della con- tinuaZIne con la sopraindicata sentenza del Tribunale di Nola del 12/10/2001, e che le argomentaZIni svolte dalla Corte territoriale per negare il beneficio richiesto apparirebbero illogiche ed assolutamente censurabili, oltre che intrinsecamente contraddittorie, ove si consideri la descriZIne delle condotte di quella sentenza impugnata e dalla sentenza allegata dalla difesa ai fini della continuaZIne. Appa- rirebbe davvero inconciliabile l'esclusione del vincolo della continuaZIne, quindi, e della sussistenza del medesimo disegno criminoso con quanto si legge nella sen- tenza di Nola che riferisce di un'associaZIne volta a garantirsi il predominio anche nel settore del traffico di stupefacenti e nella sentenza della corte d'appello in ordine alla condanna per violaZIne dell'articolo 73 del d.p.r. 309/90. Ed invero anche l'avvenuta applicaZIne dell'aggravante di cui all'articolo 7 della legge 203/1991 apparirebbe una implicita affermaZIne in ordine alla presenza degli in- dici rivelatori dell'identità del disegno criminoso tra cui non può non essere ap- prezzato il medesimo lasso temporale. f. ViolaZIne di legge ex art.606, co.1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per vio- laZIne dell'art. 7 I. 203/91 e dell'art.546, co.1, lett. e) cod. proc. pen., per carenza di motivaZIne in ordine alla ritenuta sussistenza della citata aggravante. Ci si duole che la sentenza impugnata sarebbe viziata in punto di motivaZIne anche laddove non spiega come sia stato effettivamente utilizzato il metodo ma- fioso e come sia stata posta in essere una condotta concretamente riconducibile 6 alla forza intimidatrice derivante dal gruppo associativo di stampo mafioso. L'im- pugnata sentenza meriterebbe ampia censura, in proposito, in quanto la sussi- stenza dell'aggravante non sarebbe sostenuta dall'indicaZIne di alcun fatto spe- cifico atto a comprovare che la condotta addebitata al ricorrente fosse stata effet- tivamente svolta in favore di un sodaliZI criminoso avente le caratteristiche di cui all'articolo 416bis del codice penale.
2. IL RI, (Avv. NC Liguori) Nell'interesse del ON - condannato a sedici anni di reclusione (per i reati di cui capo a) 74, co. 2, d.p.r. 309/90, 7 I. 203/91; capo c) 10, 12 e 14 I. 497/74, 7 I. 203/91; capo d) 23 I. 110/75, 7 1.203/91; capo e) 648 c.p., 71. 203/91) - si assume, in premessa una violaZIne art. 627 cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata non avrebbe minimamente considerato dictum della sentenza della Suprema Corte che aveva annullato la precedente sentenza e avrebbe riproposto le stesse motivaZIni già censurate, aggiungendo solo qualche formula di stile in più. Viene evidenziato che il vaglio sull'attendibilità dei collaboratori di giustizia era imposto per tutti gli imputati del presente procedimento e non certo, solo, per il AN, in consideraZIne dei rapporti tra costui e il suo principale accusa- tore. Vengono proposti cinque motivi di ricorso che, per esplicita affermaZIne del difensore sono i medesimi motivi del precedente ricorso per CassaZIne, sul pre- supposto, da un lato, che la sentenza oggi impugnata abbia riproposto le stesse argomentaZIni già censurate, sia perché su alcune questioni la Corte di Cassa- ZIne non si è pronunciata, ritenendo assorbente il motivo sull'attendibilità intrin- seca dei collaboratori di giustizia. Vengono, perciò, dedotte: a. ViolaZIne dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relaZIne agli artt. 192, 530 cod. proc. pen. nonché agli artt. 73 e 74 d.p.r. 309/90. Il ricorrente lamenta che non si sia motivato sull'attendibilità dei collaboratori di giustizia, nonostante le esplicite doglianze, sul punto specifico, sollevate dalla difesa. In proposito ci si duole che i giudici della corte di appello si sarebbero limitati a liquidare la questione facendo ricorso ad una serie di formule di stile buone per ogni occasione ed evitando di scendere nel merito delle questioni pro- spettate dalla difesa. Il consenso prestato all'acquisiZIne dei verbali -si aggiunge- non equivale al consenso all'utilizzabilità del contenuto dei medesimi in difetto delle condiZIni previste dalla legge. I giudici di merito, ci si duole, avrebbero inteso attingere dalle dichiaraZIni di tutti i collaboratori senza neppure avere la possibilità di esprimere un giudiZI 7 sull'attendibilità di costoro, poiché nei verbali acquisiti e nelle dichiaraZIni dibat- timentali, non vi è traccia alcuna di elementi circa la loro personalità, circa le loro condiZIni socioeconomiche e familiari, il passato, i rapporti con i chiamati in cor- reità, la genesi remota e prossima della risoluZIne alla confessione e all'accusa. Vi sarebbe, inoltre, una totale assenza di motivaZIne su tale punto, senza dubbio, rilevante. Ci si duole che, come già fatto rilevare nei motivi di appello, già i giudici di prime cure, avrebbero omesso ogni valutaZIne sul fatto che uno dei due chia- manti in correità (OC IA) è stato condannato (con sentenza definitiva) per calunnia. b. ViolaZIne dell'art. 606 cod. proc. pen., in relaZIne agli artt. 192, 530 cod. proc. pen. nonché agli artt. 10, 12 e 14 I. 497/74, 23 I. 110/75, 648 cod. pen., 7 1. 203/91. Si sostiene che la sentenza impugnata debba essere annullata poiché la mo- tivaZIne della stessa sarebbe assolutamente insoddisfacente, anche, in relaZIne ai capi e) d) ed e) della rubrica. -I giudici della Corte d'Appello ci si duole- affermano, infatti, che, la prova della responsabilità dell'attuale imputato, in relaZIne alle armi ed ai reati connessi si ricaverebbe dalla dichiaraZIne del OC IA, che costituirebbe ulteriore riscontro alla dichiaraZIne del ON EL ed al sequestro delle armi, in re- laZIne ai capi c), d) e). Si tratterebbe, secondo il ricorrente, dell'ennesimo travi- samento della prova, atteso che mai OC IA ha parlato di queste armi. D'altro canto, neppure ON EL avrebbe mai affermato che le armi custo- dite nell'appartamento, del quale lui aveva la disponibilità sebbene lo ZI provve- desse a versare i canoni di locaZIne al proprietario, erano nella disponibilità, an- che, dello ZI MA né, tanto meno che questi ne fosse a conoscenza (eventuale connivenza non punibile, nel caso). Addirittura, ci si duole, nella sentenza impu- gnata si arriva ad affermare che "l'avere il ON EL affermato che le armi erano sue, evidentemente, non contrasta con la piena consapevolezza, da parte del ON MA, della presenza delle armi nell'abitaZIne" (pag. 12). Ebbene, il ricorrente si domanda da cosa si ricaverebbe la piena consapevolezza, da parte del ON MA, della presenza delle armi nell'abitaZIne. Si sarebbe di fronte ad un'inversione dell'onere della prova. E in ogni caso l'eventuale mera consape- volezza che il TE custodisse armi (proprie) in quell'abitaZIne non renderebbe, evidentemente, l'attuale imputato colpevole della detenZIne, ai sensi dell'art. 110 c.p.. Non vi sarebbe, infine, la benché minima motivaZIne sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7, in relaZIne ai capi c), d) ed e). Difatti, seppure avesse concorso con il TE nella custodia delle armi che, per stessa ammissione del ON RA erano nella sua esclusiva disponibilità (gli altri adepti del clan 8 non sapevano neppure che egli le deteneva), la condotta posta in essere in favore del TE, sebbene questi fosse un elemento di spicco del clan, non avrebbe fa- vorito, in alcun modo il clan de quo. In proposito, il ricorrente ricorda essere as- solutamente noto che, in terna di agevolaZIne dell'attività di un'associaZIne di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 di. 13 maggio 1991, n. 152, conv. dalla I. 12 luglio 1991, n. 203, richiede per la sua configuraZIne il dolo specifico di agevolare l'associaZIne mafiosa, sicché il fatto criminoso commesso deve essere oggettivamente idoneo i realizzare tale ulteriore aspetto offensivo vo- luto dal soggetto agente rispetto a quello che già di per sé concretizza il delitto (il richiamo è a sez. 6, 7/2/2001, n. 11231 Trimigno e PG in proc. Trimigno e altri, fattispecie in cui si è escluso che la circostanza aggravante in questione potesse essere ravvisata nel semplice fatto che la corruZIne commessa in qualche modo avesse agevolato una persona facente parte di un sodaliZI criminoso di tipo ma- fioso senza che ricorressero elementi che conclamassero la direZIne lesiva della condotta criminosa anche verso l'obiettivo di agevolare l'attività della associa- ZIne). c. ViolaZIne art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relaZIne all'art. 62bis cod. pen. La sentenza impugnata -secondo il ricorrente- deve essere annullata poiché la motivaZIne della stessa è assolutamente insoddisfacente, anche, in relaZIne al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Difatti, i giudici della corte di appello, anche, al fine di giustificare la mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 62bis cod. pen., nonostante non significativi appaiano i precedenti penali, fanno riferimento, proprio alla sua responsabilità per i delitti in materia di armi che, come detto, sono assolutamente privi di prova. In ogni caso, secondo il ricor- rente non si vedrebbe in che modo l'eventuale responsabilità per due diversi delitti (peraltro armi, rispetto ad un'associaZIne) possa avere influenza sulla mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p.. 3. LO OR (Avv. NT Abet e Avv. Alfredo Sorbo) Nell'interesse del TA, condannato a quattordici anni di reclusione (capo A della rubrica, limitatamente al periodo tra il 1996 al 18/7/97), vengono proposti, con due separati ricorsi, cinque motivi di ricorso dall'Avv. NT Abet e due mo- tivi dall'Avv. Alfredo Sorbo). L'Avv. Abet deduce: a. ViolaZIne di legge ex art.606, co.1 lett. e) ed e) cod. proc. pen. per viola- ZIne dell'art.546, co 1, lett. e), cod. proc. pen. in relaZIne all'art.627 cod. proc. pen. stante l'assoluta carenza di motivaZIne in ordine alla verifica dell'attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia a fondamento della condanna. 9 b. ViolaZIne di legge ex art.606, co.1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erro- nea applicaZIne ed interpretaZIne delle norme in tema di valutaZIne della prova di cui agli artt. 187, 192 cod. proc. pen. in relaZIne al delitto contestato all'art. 74 dpr 309/90 e travisamento della prova, nonché per omessa motivaZIne stante la mancata risposta alle doglianze difensive. c. ViolaZIne di legge ex art.606, co.1 lett. e) ed e) cod. proc. pen. per viola- ZIne dell'art.546, co.1, lett. e), cod. proc. pen. per erronea applicaZIne ed inter- pretaZIne delle norme in tema di valutaZIne della prova di cui agli artt. 187, 192 cod. proc. pen. stante l'assoluta carenza di motivaZIne e il travisamento della prova in ordine alla sussistenza di riscontri alla responsabilità di TA Salva- tore e per l'omessa risposta alle doglianze difensive illustrate sia nei motivi di impugnaZIne che nella memoria difensiva depositata all'udienza di discussione (e qui allegata). d. ViolaZIne di legge ex art.606, co.1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per vio- laZIne dell'art. 133 c.p. e dell'art.546, co.1, lett. e) cod. proc. pen., per carenza di motivaZIne in ordine al diniego delle attenuanti generiche. e. ViolaZIne di legge ex art.606, co.1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per vio- laZIne dell'art. 7 1.203/91 e dell'art.546, co.1, lett. e) cod. proc. pen., per carenza di motivaZIne in ordine alla ritenuta sussistenza della citata aggravante. L'Avv. Sorbo deduce: f. difetto di motivaZIne e violaZIne di legge. Si lamenta in primo luogo che il giudice del rinvio non avrebbe ottemperato a quanto richiestogli. La Corte di Appello di Napoli, richiamata per il nuovo giudiZI, non avrebbe fatto altro che riportarsi alla generica motivaZIne già effettuata dai precedenti giudici e nettamente criticata dalla CassaZIne, che giustamente e correttamente aveva annullato la sentenza. Anche i secondi giudici, investiti della vicenda, ed in particolare chiamati a valutare la personalità e l'attendibilità dei chiamanti in cor- reità, non avrebbero fatto altro che incorrere negli stessi errori di valutaZIne, con una motivaZIne solo apparente e non diversa da quella dei precedenti giudicanti. In particolare, circa la posiZIne del TA TO, il ricorrente eviden- zia che solo due collaboratori ebbero a nominarlo sia nella fase delle indagini sia nella fase del dibattimento. E in entrambe le circostanze le loro dichiaraZIni sono state ritenute discordanti fra di loro fin dall'iniZI del procedimento. Invero, viene fatto notare che già il Tribunale del Riesame, ad una prima rivisitaZIne dell'ordi- nanza custodiale, la annullò per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in virtù del contrasto tra le dichiaraZIni dei due collaboranti. Inoltre, tale provvedimento, all'epoca, non fu neanche impugnato dalla Procura della Repubblica di Napoli. 10 Viene ricordato che nei motivi di gravame, infatti, si evidenziava che il dibatti- mento, durato numerose udienze, non aveva offerto ulteriori contributi tali da giu- stificare una sentenza di condanna, ed anzi aveva rafforzato quegli elementi di contrasto che erano stati alla base del provvedimento del Tribunale del Riesame che aveva annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del Rota- niello per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza ritenendo le dichiaraZIni dei due collaboratori di giustizia ON EL e ER NT non attendibili perché in contrasto con elementi di fatto e per di più in contrasto fra di loro. Inoltre si evidenziava che anche gli altri collaboratori di giustizia nulla avevano riferito sulla posiZIne di TA TO, ignorandone perfino l'esistenza. Ancora, il ricorrente evidenzia che la sentenza impugnata, a pag. 7, riferisce che il collaboratore di giustizia OC IA, affiliato al clan OR dal 1994, ha dichiarato di essere stato l'autista di ON EL descrivendo la struttura organizzativa denominata clan OR ed evidenziandone la natura verticistica in cui i reggenti erano i fratelli OR, AN EL, OL MO e US MI con un sottogruppo particolarmente attivo nel traffico della cocaina sempre diretto da ON EL e composto dal fratello RA dallo ZI ON MA e da VE NC senza mai nominare TA. Inoltre tutti gli altri colla- boratori di giustizia e precisamente OC TR, NE NC, Di RA OL, Di RA IC, AR NT, CA OM, GI SI, NA LU non hanno mai riferito alcunché sulla figura del TA e per cui non si capirebbe come lo stesso avrebbe potuto far parte del clan. Si lamenta, ancora, che la sentenza impugnata affermi che l'impianto accu- satorio è costituito, nel nucleo centrale della prova, dalle dichiaraZIni di tutti i collaboranti per la ricostruZIne dei fatti. Sul punto sarebbe meritevole di censura la consideraZIne della Corte territoriale nel momento in cui, a pag. 9 della sen- tenza, sostiene che appare importante la precisaZIne che nel dibattimento di primo grado, una volta acquisiti con il consenso di tutte le parti, le dichiaraZIni dei collaboratori di giustizia, nessuna domanda era stata posta dalla difesa agli stessi collaboranti circa valutaZIni sulle loro dichiaraZIni, nonostante che queste dichiaraZIni nei verbali di interrogatorio sono apparse, attraverso un racconto logico e ricco di particolari narrati, senza incongruenze e contraddiZIni. Viene osservato che questa argomentaZIne fornita dalla Corte, almeno limi- tatamente alla posiZIne del TA, sarebbe illogica, in quanto, dai verbali ac- quisiti circa le dichiaraZIni dei collaboranti, nessuno ha fatto cenno a TA TO. E pertanto nessuna domanda a chiarimento avrebbe dovuto fare la di- fesa se lo stesso LL non è stato accusato nelle dichiaraZIni dei collabo- ranti acquisite agli atti. 11 Ci si duole che la corte di appello, nell'impugnata sentenza, si sarebbe limi- tata, con poche righe di stile e prive di adeguata motivaZIne, non approfondendo il vaglio di attendibilità intrinseca richiesto dalla Suprema Corte nel rinvio, a ripor- tare il contenuto delle dichiaraZIni dei collaboratori di giustizia, come avevano fatto i precedenti Giudici della Corte di Appello, rinnovando pertanto senza emen- darlo il medesimo errore già commesso. In definitiva, la Corte di Appello di Napoli, quale giudice del rinvio, altro non avrebbe fatto se non confermare il giudiZI espresso nella sentenza annullata, in- correndo negli stessi vizi che avevano portato all'annullamento della sentenza. In particolare, il giudice di appello si sarebbe sottratto ancora una volta alla doverosa verifica dell'attendibilità intrinseca dei collaboranti, limitandosi a richia- mare le singole dichiaraZIni accusatorie dei pentiti, non affrontandone però la problematica centrale in tema del loro utilizzo. g. ViZI motivaZInale in relaZIne al diniego delle circostanze attenuanti ge- neriche. Da ultimo, si lamenta che nessuna valida motivaZIne alle argomentaZIni difensive sarebbe stata fornita circa il diniego delle richieste attenuanti generiche che avrebbero consentito una riduZIne della pena. La Corte si sarebbe limitata a motivare il suddetto diniego sulla sola circo- stanza che il TA, quale agente di polizia penitenziaria, ha sfruttato tale qualifica e detta attività a serviZI di una organizzaZIne criminosa. Ci si suole, tuttavia, che, a prescindere dalle argomentaZIni suesposte circa la provata estra- neità del TA ai fatti di causa, lo stato di incensuratezza avrebbe certamente giustificato la concessione delle circostanze attenuanti generiche 4. IO AN (Avv. Mariano Omarto) Nell'interesse del AC, condannato alla pena di anni 14 di reclusione, ven- gono proposti i seguenti motivi: a. ViolaZIne di legge ex art.606, co.1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erro- nea applicaZIne dell'art. 649 cod. proc. pen.ed illogicità della motivaZIne. b. ViolaZIne di legge ex art. 606, co.1 lett, b) ed e) cod. proc. pen., per violaZIne ed erronea interpretaZIne dell'art.81 cpv c.p. nonché per illogicità e contraddittorietà della motivaZIne. La prima doglianza difensiva attiene all'assoluta carenza di motivaZIne in or- dine all'adempimento ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen. dell'obbligo di procedere al preventivo vaglio dell'attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia, disat- tendendo i dettami della sentenza n.1148 del 30/4/2014 e le relative censure di- fensive. La sentenza impugnata "liquiderebbe" con una generica non fondatezza il gravame proposto nell'interesse del AC. Sul punto viene fatto rilevare che, se 12 non ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., quantomeno ai sensi dell'art. 81 cod. pen., mancherebbe ogni valutaZIne in merito alla continuaZIne tra i fatti in con- testaZIne e quelli di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Noia in data 12.10.2001, avuto riguardo che nel medesimo lasso temporale e geografico, il prevenuto ha fatto parte di un sodaliZI ex art. 416 bis che vedeva tra i propri reati fine la diffusione e lo spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina. Secondo la tesi proposta in ricorso sarebbe evidente che il racconto dei colla- boratori di giustizia - tutti avviatisi alla collaboraZIne con la giustizia a partire dall'anno 2006 - si inserirebbe proprio in tale contesto storico, finendo con un narrato che è quello storico già accertato con la sentenza del Tribunale di Nola in relaZIne alla quale si invocava l'applicaZIne dell'art. 649 cod. proc. pen. o il ri- conoscimento della continuaZIne ex art. 81 cod. pen. Ed invero, che il AC abbia svolto il ruolo di corriere della droga da Roma a Marcianise e di "serviZI scorta" del AN EL dal 1996, così come il controllo subito oltre che l'ar- resto in compagnia del AN, sarebbero dati storici già compendiati e cristal- lizzati proprio nella menZInata sentenza del Tribunale di Nola. Apparirebbe, dunque, illogica l'impugnata sentenza proprio laddove ritiene che dalla lettura dei capi di imputaZIne emerga la diversità del fatto contestato, atteso che proprio il capo di imputaZIne attesta che l'associaZIne di cui all'art 416 bis c.p. giudicata dal Tribunale di Nola contemplava tra i reati-fine, proprio il commercio di sostanze stupefacenti attuato nella medesima area territoriale, con fatti accertati dall'aprile del 1997 e con condotta perdurante. Non si tratta -si ribadisce di un fenomeno associativo "ulteriore e diverso", ma identico è il capo promotore ed organizzatore, identico è il mero partecipe, identici sono la zona di competenza ed il periodo storico di operatività. La Corte territoriale, ritiene non sussistente la sovrapponibilità sulla scorta di un elemento circostanziale e non strutturale dell'odierna organizzaZIne ovvero la presunta finalità, contestata attraverso l'art.7 1.203/91, di voler agevolare il clan OR. Si lamenta, però, che con tale modus procedendi l'attenZIne verrebbe a spostarsi non sull'associaZIne di cui all'art. 74 dpr 309/90, al fine di verificare la sussistenza della violaZIne del principio del ne bis in idem, ma sull'aggravante di cui all'art.7 1.203/91. Infine, ci si duole e si rappresenta l'illegittimità dell'impugnata sentenza lad- dove motiva il mancato riconoscimento per il AC della disciplina del reato con- tinuato tra la precedente condanna emessa dal Tribunale di Nola in data 12/10/01 per il delitto di cui all'art. 416bis cod. pen. Le argomentaZIni svolte dalla Corte territoriale per negare il beneficio richie- sto appaiono ad avviso del ricorrente assolutamente illogiche e censurabili, oltre 13 che contraddittorie ove si consideri la descriZIne delle condotte di cui alla sen- tenza impugnata ed alle sentenze allegate dalla difesa ai fini della continuaZIne. Apparirebbe davvero inconciliabile l'esclusione del vincolo della continuaZIne, e quindi della sussistenza del medesimo disegno criminoso, con quanto si legge nella sentenza di Nola, che riferisce di un'associaZIne volta a garantirsi il predo- minio anche nel settore del traffico di stupefacenti e nella sentenza della Corte di Appello in ordine alla condanna per violaZIne dell'art. 73 dpr 309/90. Infatti, se questa è la premessa, non si comprenderebbe quale sia il percorso logico-motiva- ZInale che possa giustificare il rigetto della richiesta continuaZIne con l'interve- nuta condanna per aver fatto parte del clan OR. Tanto precisato, si ribadisce come la decisione impugnata, in tema di continuaZIne, striderebbe con le stesse dichiaraZIni del ON EL, il quale ha sempre dichiarato che fino al 2002, a prescindere dalle modifiche intervenute nel tempo ai vertici dell'associaZIne, gli esponenti dei sottogruppi, pur facendo parte di un'unica organizzaZIne, ossia il clan OR, mai avrebbero potuto dedicarsi al commercio di stupefacenti senza l'autorizzaZIne del clan medesimo, né avrebbero potuto rifornirsi di stupefacenti da terzi, bensì unicamente da fornitori dello stesso clan. Ed invero si sostiene che già il Tribunale di primo grado, nel negare la continuaZIne, smentiva se stesso laddove riconosceva la contiguità cronologica degli addebiti e la loro tendenziale omogeneità, ma affermava che gli stessi non costituivano indici sintomatici di at- tuaZIne di un programma criminoso unitario, quanto piuttosto cli scelte di vita ispirate alla sistematica consumaZIne di illeciti, non potendo sovrapporre l'iden- tità della spinta criminosa sottesa alle plurime violaZIni di legge con l'unicità del disegno criminoso. Sarebbe quindi evidente -ove si colleghino le suindicate affer- maZIni con la lettura del capo di imputaZIne, che recita "con l'aggravante di aver commesso il fatto agevolando l'associaZIne camorristica del clan OR di Mar- cianise ed avvalendosi delle condiZIni di assoggettamento omertoso imposte da tale associaZIne, ossia versando al gruppo criminale una parte degli introiti in- cassati dalla vendita in cambio dell'esclusiva ad operare la cessione della sostanza stupefacente sul territorio di riferimento"- l'assoluta censurabilità della decisione. c. ViolaZIne di legge ex art.606, co.1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per vio- laZIne dell'art. 7 I. 203/91 e dell'art. 546, co. 1, lett. e) cod. proc. pen., per carenza di motivaZIne in ordine alla ritenuta sussistenza della citata aggravante. L'impugnata sentenza, ad avviso del ricorrente, incorrerebbe nelle invocate violaZIni di legge laddove si discosta dai principi diritto espresse dalla Suprema Corte specie sul terna lamentato della ritenuta partecipaZIne del AC al soda- liZI di cui alla rubrica (capo A). Si lamenta che la chiamata in correità, e più in generale le dichiaraZIni accu- satorie, da chiunque rese, specie se si riferiscano a notizie apprese de relato o per 14 aver fatto parte del medesimo ambiente nel quale i reati sono maturati o sono stati consumati- richiedono sempre da parte del giudice un prudente apprezza- mento in ordine all'attendibilità intrinseca del dichiarante e la loro verifica sulla base di elementi che, pur potendo essere, almeno in materia di misure cautelari, di qualsiasi natura, debbono tuttavia consentire il collegamento diretto ed univoco dell'indagato con i fatti per cui si procede. Invero, anche l'avvenuta applicaZIne dell'aggravante di cui all'art.7 1.203/91, apparirebbe una implicita affermaZIne in ordine alla presenza degli indici rilevatori dell'identità del disegno criminoso tra cui non può non essere apprezzato il medesimo arco temporale. 5. ⚫ IB NN (Avv. Angelo Raucci) Nell'interesse del LL, cui la Corte territoriale ha riconosciuto, come visto in precedenza, la continuaZIne con i fatti di cui alla sentenza del 18/1/2001 della Corte di Assise di Appello di Napoli rideterminando la pena in anni 18 di reclusione, vengono proposti due motivi di ricorso. Con primo si deduce, sotto il duplice profilo dell'errore di legge e del viZI motivaZInale, il contrasto con gli articoli 192 co. 3 e 4 e 530 cod. proc. pen. in punto di affermaZIne di penale responsabilità del ricorrente. Ricordato che gli elementi di accusa a carico del LL sono rappresentati unicamente dalle dichiaraZIni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia Fron- cillo EL (chiamata in correità) e ER NT (chiamata in reità de relato), il difensore ricorrente sottolinea l'insussistenza della credibilità soggettiva del primo (attesa la mancanza di stima che caratterizzava lo stesso all'interno del clan atteso che veniva addirittura ritenuto un confidente delle forze dell'ordine, motivo che aveva portato ad estromettere dall'organizzaZIne sia il padre che il fratello) e l'inattendibilità ed inconsistenza della chiamata. In proposito si richiama la giu- risprudenza di questa Corte di cui a sez. 2, n. 21998/2005. Viene altresì sottoli- neata l'assenza di riscontri individualizzanti quanto alle dichiaraZIni di ER NT. Mancherebbe, ad avviso del ricorrente, la necessaria convergenza del molteplice. Con un secondo motivo si censura il provvedimento impugnato, ancora una volta sotto il duplice e cumulativo profilo dell'errata applicaZIne di legge e del viZI motivaZInale, in relaZIne alla mancata concessione delle circostanze atte- nuanti generiche ed alla quantificaZIne della pena. Tutti i ricorrenti sopra indicati chiedono annullarsi la sentenza impugnata. 15 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, tutti i proposti ri- corso vanno rigettato.
2. Alcune doglianze appaiono comuni a più ricorrenti e quindi può essere for- nita una risposta unitaria. Viene in rilievo in primo luogo il tema del perimetro della res iudicanda dopo la sentenza di rinvio di questa Corte di legittimità del 2013 (41347/2014). La III SeZIne penale di questa Corte Suprema ricordava in tale pronuncia che, in sede di annullamento di altra sentenza con la quale la medesima Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna di ON RA, fratello di I- LE, per la partecipaZIne al medesimo sodaliZI oggetto di odierno processo, era già stato stigmatizzato il comportamento della Corte territoriale che non aveva affrontato la problematica centrale in tema di utilizzo di dichiaraZIni di pentiti ed aveva omesso la necessaria approfondita delibaZIne di attendibilità personale dei collaboranti, "esame preventivo, generale e indefettibile, senza il quale quelli suc- cessivi di credibilità intrinseca di coerenza e logica interna e di ricerca di riscontri esterni appaiono incompleti e non autosufficienti oltre che secondari". In altri ter- mini, veniva ricordato come fosse stato già affermato che dovevano essere valu- tate la personalità di ogni singolo collaborante, le sue condiZIni socio-familiari, il suo pregresso delinquenziale, i rapporti con i chiamanti in correità o con sodali del reato, al fine di radicare nel contesto ambientale del soggetto, le modalità di ap- prensione delle notizie che si vogliono far valere onde testare la "qualità" della fonte probatoria. Sotto questo profilo -veniva sottolineato- era importante che si addivenisse non solo all'illustraZIne della "biografia giudiziaria" del collaboratore, ma anche alla sua storia di collaborante, a partire dalla genesi della collaboraZIne, onde pervenire alla verificaZIne di affidabilità sul campo, se vi è stata, del conte- nuto delle sue propalaZIni e dunque della loro resa in termini giudiziari, non man- cando di asseverare se le dichiaraZIni siano state rese in modo indipendente e spontaneo tra loro, non siano frutto di strumentalizzaZIne deviante o di mera concertaZIne, e non abbiano un movente calunniatore o di rivalsa o una comune fonte informativa di scaturigine. Ed invece, si rilevava che nella pronuncia del 2013 la Corte napoletana si era limitata, per contro, solo a poche righe apodittiche di stile, prive di un'adeguata argomentaZIne che desse conto del vaglio di affidabi- lità, limitandosi a riportare il contenuto delle dichiaraZIni dei collaboratori di giu- stizia come aveva fatto il precedente giudice di appello, rinnovando, senza emen- darlo, il medesimo errore già commesso. Veniva perciò richiamata la sentenza 3761/2014 della I SeZIne di questa Corte di legittimità e, ancor prima, la 1810/2012 della V SeZIne con la quale era 16 stata già una prima volta annullata la sentenza, poi nuovamente annullata, con la sent. 3761/2014. E già in quel caso questa Suprema Corte aveva affermato la necessità della doverosa verifica dell'attendibilità intrinseca dei collaboranti, ri- chiamando il noto e consolidato orientamento di questa Corte di cui in particolare alle sentenze 2350/2005, Papalia ed altri, Rv 230716; 15756/2003, Contrada, Rv 225565 secondo cui tale verifica avrebbe dovuto avere carattere pregiudiziale ri- spetto a quella dei c.d. "riscontri esterni" (ivi compresi, quindi, quelli ravvisabili, come nella specie, nella c.d. "convergenza del molteplice"), evidenziando come la stessa risultasse del tutto trascurata dalla Corte territoriale, essendosi questa preoccupata quasi esclusivamente di richiamare sommariamente il contenuto delle singole dichiaraZIni accusatorie e di mettere in luce la loro concordanza, senza minimamente chiarire, se non con un generico ed onnicomprensivo richiamo a quanto si dice già illustrato alle pagg. 4 e segg. della sentenza di primo grado, le ragioni della ritenuta attendibilità intrinseca di ciascun collaborante. Nella precedente sentenza di legittimità pronunciata in questo giudiZI veniva, dunque, evidenziato che si tratta, del resto, di affermaZIni che fanno coerente applicaZIne del principio secondo il quale "ai fini di una corretta valutaZIne della chiamata in correità a mente del disposto dell'art. 192 cod. proc. pen., comma 3, il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confitente e accusatore) in relaZIne, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue con- diZIni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluZIne alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici;
in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiaraZIni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spon- taneità; infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. L'esame del giu- dice deve esser compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può pro- cedere ad una valutaZIne unitaria della chiamata in correità e logli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa" (il richiamo testuale è alla pronuncia delle Sez. Un, n. 1653 del 21 10/1992, Marino, Rv. 192465). Nella sentenza 41347/2014 si rilevava, ancora, che la sentenza del 28/2/2013 della Corte di Appello di Napoli incorreva nello stesso errore di impostaZIne me- todologici di quelle già annullate da questa Corte di CassaZIne, in quanto i giudici territoriali non affrontavano l'argomento legato alla credibilità dei dichiaranti, esame di per sé imprescindibile nei confronti di tutti i chiamanti in correità, ma reso inoltre necessario perché espressamente sollecitato - con effetto oggettivo le 17 estensivo-da uno dei ricorrenti e perché imposto dalla particolare natura dei rapporti conflittuali tra il ON ed il AN.
3. La sentenza oggi impugnata era chiamata, dunque, a colmare tale lacuna motivaZInale. E l'ha fatto, con motivaZIne logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto. Va detto, sul punto, che la giurisprudenza di questa Corte richiamata, ad esempio, nel ricorso proposto nell'interesse dell'imputato LL (sez. 2, n. 21998/2005, laddove si richiedeva che l'esame della credibilità del dichiarante precedesse la valutaZIne circa la sua attendibilità intrinseca ed estrinseca e quindi non fosse possibile una valutaZIne unitaria) risulta superata dal più recente dic- tum delle SSUU secondo cui, nella valutaZIne della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichia- raZIni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigi- damente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza lo- gico-temporale (Sez. Un., n. 20804 del 29/11/2012 dep. il 2013, Aquilina e altri, Rv. 255145). E, successivamente, si è ribadito che, nella valutaZIne della chia- mata in correità o in reità, giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di ri- scontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendi- bilità oggettiva delle sue dichiaraZIni, ma tale percorso valutativo non deve muo- versi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna spe- cifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez. 1, n. 22633 del 5/2/2014, Pa- gnozzi, Rv. 262348). Alla luce di tale giurisprudenza va detto che la sentenza impugnata pare logi- camente e congruamente motivata in punto di attendibilità intrinseca dei collabo- ratori di giustizia. Nello specifico, non contestabile appare che, non essendoci state né domande né risposte specifiche in ordine alla genesi della collaboraZIne, essendo stati ac- quisiti tout court, con il consenso delle parti, i verbali, la valutaZIne dell'attendi- bilità intrinseca dei dichiaranti non poteva che essere effettuata sulla scorta di quanto indicato nei verbali di interrogatorio e della logicità del racconto, della ric- chezza dei particolari narrati, dell'assenza di incongruenze o contraddiZIni. Corretta è la premessa in diritto operata dai giudici napoletani secondo cui l'indagine sulla credibilità del collaboratore deve essere compiuta dal giudice non 18 tanto facendo leva sulle qualità morali della persona - e quindi sulla genuinità del ->suo pentimento quanto sulle ragioni che possono averlo indotto alla collabora- ZIne e sulla valutaZIne dei suoi rapporti con i chiamati in correità, oltre che sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiaraZIni (così Sez. 2 n. 39241/2010) e che in tema di attendibilità intrinseca delle dichiaraZIni rese da collaboranti, il generico interesse a fruire dei benefici premiali non intacca la cre- dibilità delle dichiaraZIni stesse perché l'interesse a collaborare in vista dei bene- fici di legge non va confuso con l'interesse concreto a rendere dichiaraZIni accu- satorie nei confronti di terzi (così la richiamata Sez. 6, n. 46483/2013, nella cui motivaZIne la Corte ha precisato che la valutaZIne sulla credibilità dei collabora- tori di giustizia va effettuata secondo i criteri generali, dovendosi escludere che per quelli tra di essi che accettino di diventare collaboranti per motivi «pratici>>, od anche soltanto per usufruire dei benefici di legge, valgano regole più restrittive rispetto a quelle generali). Alle pagg. 10-12 della sentenza impugnata la Corte territoriale rileva che le dichiaraZIni rese dai collaboratori di giustizia ON EL, ER NT e OC IA costituiscono il nucleo centrale della prova per la ricostruZIne dei fatti e per la dichiaraZIne di penale responsabilità degli imputati, avendone gli stessi delineato il ruolo e le specifiche condotte, mentre le dichiaraZIni degli ulte- riori collaboratori di giustizia, gli accertamenti svolti dalla P.G. e i provvedimenti giudiziari acquisiti sono elementi di riscontro e conferma delle suddette prove di- chiarative. Viene, dunque, ritenuto necessario effettuare un apprezzamento delle loro dichiaraZIni con obbiettività e prudenza in modo che il libero convincimento sia bilanciato dall'obbligo della motivaZIne e dalle regole interpretative dettate dall'art. 192 cod. proc. pen. Ebbene, il vaglio della attendibilità intrinseca dei tre collaboratori di giustizia escussi è effettuato con esito positivo in consideraZIne del significativo passato criminale dei propalanti, attivi all'interno del clan OR e consapevoli delle atti- vità e degli scopi del sodaliZI, che porta al rilievo che gli stessi avevano cono- scenza diretta dell'organizzaZIne finalizzata al traffico di cocaina per averne fatto parte e dei sodali di volta in volta riconosciuti in sede di individuaZIne fotografica.
4. In riferimento all'attendibilità intrinseca di ON EL, la sentenza impugnata risponde in maniera logica e congrua all'obieZIne difensiva relativa alle ragioni di rancore e al possibile spirito di vendetta che quest'ultimo poteva nutrire nutriva nei confronti di AN EL, ritenuto responsabile dell'omicidio del fratello del collaboratore ON FF e alla circostanza che in altri processi lo stesso ON EL era stato ritenuto inattendibile. Era stato evidenziato, 19 anche, che il collaboratore di giustizia aveva inizialmente taciuto sull'effettivo ruolo del fratello RA (mentre il ER e il OC lo avrebbero descritto come pie- namente coinvolto delle attività illecite) e che avrebbe riferito un dato assoluta- mente falso relativo alla consegna nel 2005 da parte del cugino omonimo dell'im- putato, AN EL detto ciavarella, di una partita di cocaina, circostanza impossibile poiché deceduto. Ebbene le doglianze difensive, pur riconosciute essere puntuali, non sono state ritenute tali da inficiare il complessivo giudiZI di credibilità di ON I- LE. A portare a tale conclusione i giudici napoletani è stata la consideraZIne che questi, fin dall'iniZI della sua collaboraZIne con la giustizia, risalente al 9 agosto 2007, ha reso dichiaraZIni costanti e non ha mai ritrattato o modificato il proprio racconto, né ha mostrato uno specifico interesse ad inquinare la raccolta delle prove con intenti calunniatori nei confronti del AN. Logico peso è stato dato anche alla circostanza che il ON, autoaccusandosi di gravi reati, non ha comunque omesso di chiamare in correità i membri della sua famiglia, tra i quali lo ZI MA, il fratello RA e l'amico VE NC. Le dichiaraZIni accusa- torie di ON EL hanno investito, in altri termini, tutti i partecipi dell'asso- ciaZIne e non esclusivamente il AN e come rileva la Corte territoriale- non risulta che gli altri soggetti coinvolti dalle dichiaraZIni del collaboratore di giustizia abbiano dedotto né adombrato motivi di astio o rancore. Quanto poi al tema specifico del coinvolgimento del fratello RA, nella sen- tenza oggi impugnata si rileva che, dalla lettura delle dichiaraZIni rese da ON EL, sia i verbali di interrogatori acquisiti che i verbali dibattimentali, emerge che, a seguito di approfondimenti avvenuti nella sede dibattimentale, il collabora- tore di giustizia ha ammesso la presenza del fratello nella sua abitaZIne ove ve- niva gestito il traffico di droga e ha dichiarato che lo stesso spacciava cocaina nei periodi in cui egli era detenuto e che aveva commesso delle estorsioni per conto di AN EL. EL ON, dunque, se anche in un primo momento ha cercato di ridimensionare il ruolo del fratello, successivamente ha descritto i vari episodi che vedevano coinvolto RA, rendendo dichiaraZIni conformi a quanto riferito dal ER e dal OC. Anche OC NT riferiva, infatti, che Fron- cillo RA aveva una certa autonomia nella gestione del traffico della cocaina ed il suo ruolo diveniva più forte ed espressivo della volontà del gruppo durante i periodi di detenZIne del fratello. La Corte territoriale ha poi risposto anche sulla questione della valutaZIne di inattendibilità delle dichiaraZIni del ON in altri processi penali, ritenendola evidentemente irrilevante, sul presupposto ovvio che la valutaZIne di credibilità riguarda il singolo processo costituito di una specifica piattaforma probatoria in relaZIne ai fatti in concreto contestati proprio per evitare preconfeZInati giudizi 2 20 0 di attendibilità o di inattendibilità. E, partendo da tale consideraZIne, ha ritenuto che non vi fossero validi motivi per dubitare della attendibilità soggettiva del col- laboratore di giustizia, ma anzi vi sono ulteriori elementi che militano a favore di un giudiZI positivo di credibilità. Viene ricordato, in proposito, che ON I- LE ha cominciato il suo percorso collaborativo accusandosi di fatti criminosi gravi posti in essere durante la sua militanza nel clan OR e di plurimi omicidi, mediante un racconto preciso e ricco di dettagli che consentiva agli inquirenti di effettuare immediati riscontri, ha rivelato di detenere delle armi e ne ha svelato il luogo di custodia consentendone il sequestro presso l'abitaZIne sita in Casagiove alla via Liguria n.
6. E ha descritto con dovizia di particolari, precisione e comple- tezza la genesi dell'associaZIne finalizzata al traffico degli stupefacenti, specifi- candone, in concreto, le modalità operative ed il ruolo dei singoli partecipi, dimo- strando l'autonomia e la spontaneità di tutte le dichiaraZIni sempre costanti nel tempo.
5. E' vero, come sottolineato nei ricorsi, che la Corte territoriale ha dedicato uno spaZI preponderante alla figura di EL ON, ma ciò appare giustificato dal fatto che è intorno a tale collaboratore di giustizia che si è articolato l'intero processo. Purtuttavia, come si dirà di qui a poco, i giudici napoletani non si sono sottratti al compito loro affidato di valutare la credibilità, oltre che l'attendibilità intrinseca ed estrinseca, di tutti i collaboratori di giustizia. Detto della valutaZIne di credibilità soggettiva del principale collaboratore di giustizia, non può peraltro non evidenziarsi, nel quadro di quella valutaZIne co- munque unitaria di cui alle citate SSUU Aquilina del 2013, come, passo per passo, le dichiaraZIni del ON abbiano trovato immediati riscontri esterni. EL ON, coimputato nel presente processo, rendeva, infatti, dichia- raZIni auto ed eteroaccusatorie e descriveva il funZInamento della gestione della commercializzaZIne della cocaina nell'ambito del gruppo camorristico denominato clan OR, delineando i ruoli svolti dai singoli sodali. Nell'autoaccusarsi di plu- rimi omicidi, lo stesso rivelava di detenere 5 o 6 pistole in un'abitaZIne in Casa- giove, precisamente all'interno di un mobiletto della camera da letto, nella dispo- nibilità sua e dello ZI MA ON. Ebbene, queste dichiaraZIni avevano un immediato riscontro perché consentivano alla P.G., il 10/8/2007, di sequestrare, in Casagiove, alla via Liguria n. 6, le armi indicate nei capi c) d) ed e) dell'impu- taZIne. In sentenza si ricorda, poi, che EL ON raccontava la genesi dell'as- sociaZIne finalizzata al traffico della cocaina;
in particolare nell'interrogatorio reso il 20.11.2007 egli riferiva che, durante un periodo di comune detenZIne nel 1993- 1994 presso il carcere di Benevento, OR OM, capo dell'omonimo clan, 21 e l'odierno ricorrente AN EL, detto "capitone", esponente di spicco del rivale clan OL, concordarono una strategia per porre fine alla violenta contrap- posiZIne tra i due gruppi criminali stabilendo il passaggio di AN EL nelle fila del clan OR fino a quel momento poco attivo nel settore della droga. Nel 1996, una volta scarcerato, il AN, organizzò perciò una riunione a cui pre- sero parte, tra gli altri, anche tre esponenti della forze dell'ordine, un poliZItto AC NC, un agente della polizia penitenziaria D'AL TO (ge- neralità con cui il ON identificava TA TO come emergerà dal riconoscimento fotografico successivo) e un vigile urbano, LL OV. In quella occasione secondo il racconto del collaboratore di giustizia- vennero defi- nite le modalità operative del traffico della droga, così costituendo una rete di distribuZIne della cocaina nei principali paesi dell'area casertana: la cocaina, circa 4-5 chili, proveniente dal Sud America sarebbe stata acquistata ogni quindici giorni dai fornitori operanti a Roma (EL Senese, Gennaro Senese e PA Cen- tore) dietro corrispettivo di 40-45 milioni di lire al chilo e destinata al gruppo A- tale-Marino, operante in Caivano, e al gruppo OR. Il collaboratore di giustizia ricordava anche che LL, AC e TA avevano il compito di corrieri;
essi si recavano a Roma, qualche volta anche in compagnia dello stesso ON, di Senese e di Centore, a prelevare lo stupefa- cente utilizzando un'autovettura Fiat Marea di colore grigio acquistata dalla con- cessionaria A3 di NI (e anche in tal caso gli accertamenti svolti dalla PG consentivano di riscontrare che AC NC nel 1997 acquistò dalla conces- sionaria A3 l'autovettura Fiat Marea). Il ON riferiva che nell'anno 1997 EL AN si occupava del reperimento della cocaina a Roma per poi ridistribuirla ai capi dei vari sottogruppi impegnati nelle singole piazze di spaccio;
raccontava di un controllo operato in Marigliano dai carabinieri nei confronti di AN EL, OR OM, CA PA, LL PA, UO Gennaro e OL MO i quali viaggiavano i due autovetture. In quella occasione il A- NO e il OL esibirono documenti falsi e riuscirono ad evitare la cattura (ed anche in tal caso è risultato che effettivamente la P.G. ebbe ad accertare l'esi- stenza di un controllo effettuato dai Carabinieri di Marigliano il 3.4.1997 nei con- fronti di tali soggetti). Le modalità organizzative del traffico di cocaina, secondo il racconto del col- laboratore, si consolidarono nel tempo e nel dicembre del 2006 e nel marzo del 2007 durante un periodo di codetenZIne presso il carcere di S. Maria Capua Ve- tere, (circostanza anche questa confermata dalle indagini svolte dalla P.G.) Bel- forte TO gli comunicò che lui e AN EL, oltre ad imporre l'acquisto della cocaina dal clan OR, avevano stabilito il versamento di una quota da 2 222 parte degli acquirenti, autorizzati dal clan a vendere nelle singole piazze di spaccio, di euro 20.000,00 all'anno che serviva a pagare gli stipendi agli affiliati. La diretta conoscenza del AN da parte del ON era confermata dal riconoscimento fotografico effettuato. Inoltre, il ON dichiarava di avere avuto rapporti più stretti con il AN dal 16.12.2005 grazie ad un permesso di due ore al giorno, concesso dalla Corte d'appello di Napoli, che gli consentiva di lasciare il domicilio coatto e di recarsi a casa dello stesso, allora sottoposto alla misura di prevenZIne della sorveglianza speciale (e anche tali circostanze risultano confer- mate dagli accertamenti della P.G.). Le dichiaraZIni del ON non sono tutte de relato. Egli ha ricordato che, in quel periodo, ebbe ad acquistare per tre volte 1 chilo di cocaina dal AN, pagandolo 33.000 euro, e di avere consegnato poi la droga a ON MA e a VE NC per la distribuZIne alla varie piazze di spaccio controllate dal collaboratore di giustizia. Si tratta, dunque, di vicende vissute personalmente di cui accusa e si autoaccusa. Ed anche quando riferisce cose apprese de relato lo fa con dovizia di particolare e offrendo elementi riscontrabili. Così, egli riferisce che la circostanza del controllo totale della vendita della cocaina in Caserta e nei ter- ritori limitrofi da parte del AN gli fu riferita da quest'ultimo in occasione di un colloquio avvenuto nel dicembre del 2006 nel carcere di S. Maria Capua Vetere ove il AN si trovava ristretto a seguito di un arresto per ricettaZIne di un'autovettura su cui viaggiava. E anche tali circostanze sono state confermate dalle indagini della P.G.. Anche le propalaZIni accusatorie del collaboratore di giustizia rispetto ai tre appartenenti alle forze dell'ordine, gli odierni ricorrenti AC, TA e LL, appaiono assolutamente specifiche e circostanziate. EL ON li indicava come fedeli collaboratori di AN EL, riconosceva in foto e spiegava di avere erroneamente indicato le generalità di TA TO in D'AL Sal- vatore per avere confuso il cognome del TA con quello della di lui madre. Il ON raccontava che AC NC era un affiliato del clan OR e percepiva uno stipendio mensile di euro 1.000,00 e di euro 3.000,00 a Natale, Pasqua e Ferragosto, oltre ad essergli riconosciuta, in qualità di corriere, una per- centuale per i viaggi realizzati con il TA per il trasporto della cocaina. Il ON ricorda anche che il AC, nel periodo in cui OR TO era sottoposto alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale, lo accompa- gnava a firmare presso il Commissariato di Marcianise, garantendoli la proteZIne in quanto armato. In sentenza si ricorda che il collaboratore di giustizia riferiva di due episodi specifici, confermati dalle indagini della P.G.: nel primo AC era stato controllato e segnalato in casa di SC ZO, detto paradise, insieme a TA TO. E nel secondo AC era stato arrestato in Francavilla a 23 Mare per favoreggiamento e porto illegale di armi poiché controllato a bordo della propria autovettura in compagnia di OL MO e AN EL, all'epoca latitante. E in occasione del controllo presso l'abitaZIne dello SC, AC e TA avevano raccontato al ON -secondo il racconto che questi ne ha fatto agli inquirenti- di avere scampato un grave pericolo poiché avevano conse- gnato allo SC un chilo di cocaina che la Polizia non aveva rinvenuto. Quanto a LL OV, EL ON, forniva un racconto altrettanto circostanziato, specificando che lo stesso era un affiliato al clan OR alle dirette dipendenze di AN EL e che LL era stato spesso controllato in com- pagnia di AC e TA ed era stato arrestato per l'illecita detenZIne di cocaina consegnatagli da AN EL. Si tratta di tutte circostanze puntual- mente riscontrate, in quanto le indagini svolte dalla P.G.. consentivano di accertare che AC e TA furono effettivamente trovati in casa di SC ZO, detto paradise, nel corso di un controllo eseguito il 23.9.1998 e che AC fu tratto in arresto il 18.7.1997 mentre era in compagnia di AN EL, detto capitone.
6. Come si diceva in precedenza, tuttavia, la Corte territoriale non si è sot- tratta alla valutaZIne del vaglio di attendibilità soggettiva, ritenendolo positiva- mente superato, anche delle dichiaraZIni rese dagli altri due principali collabora- tori di giustizia. Quanto a ER NT, ha ricordato che quest'ultimo ebbe ad iniziava il suo percorso collaborativo il 26 aprile 2006, dopo avere militato nel clan OR fin dall'aprile 1996 di cui era entrato a far parte per il forte legame che aveva con AN EL, detto capitone. Le dichiaraZIni del ER, riportate nella sentenza impugnata, sono state dai giudici napoletani ritenute caratterizzate da linearità, precisione, costanza e completezza. La diretta conoscenza delle modalità della gestione dell'attività di spaccio di cocaina consentiva al collaboratore di raccontare come avveniva il rifor- nimento, la distribuZIne e la vendita dello stupefacente e quali fossero i soggetti che si occupavano di ciascuna fase. Egli descriveva anche il ruolo apicale assunto nel tempo da ON EL nella gestione del traffico di cocaina e nell'organiz- zaZIne del sottogruppo del clan operante in Marcianise. Le dichiaraZIni del Ge- rardi, conformi a quelle rese dal ON, sono state, con motivaZIne logica e congrua, ritenute spontanee e indipendenti da quelle rese dall'altro collaboratore di giustizia in tempi successivi. Né -come si rileva nella sentenza impugnata- sono emersi elementi o sono state dedotte circostanze che potessero far nascere so- spetti di collusione, di progressivi aggiustamenti delle dichiaraZIni o di intenti ca- lunniatori. 2 24 4 Anche le dichiaraZIni rese da OC IA sono state ritenute, inoltre, soddisfare i requisiti di attendibilità soggettiva individuati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Viene ricordato che egli cominciò a collaborare con la giustizia nel maggio dei 2006 mentre era detenuto per il reato di spaccio di so- stanze stupefacenti e che la motivaZIne che lo aveva indotto alla collaboraZIne risiedeva nel timore per la propria incolumità poiché VE NC, partecipe dell'associaZIne ex art. 74 D.P.R. 309190 alle dirette dipendenze di ON I- LE, lo aveva accusato di avere sottratto una partita di droga. Il contrasto si inasprì a tal punto che in carcere il OC fu minacciato di morte da ON RA, anch'egli detenuto, se non avesse ottemperato al suo debito. Inoltre, il OC riferiva che i rapporti tra AN EL, capo dell'organizzaZIne dedita al traffico di droga, e ON EL, capo del sottogruppo operante in Marcia- nise, erano stati distesi dal 1996 al 2006 ma successivamente avevano cominciato ad incrinarsi tanto che i fratelli ON avevano pensato di eliminare il AN. Il racconto del OC è stato motivatamente ritenuto dotato di spontaneità, ricchezza di dettagli, logicità e costanza e tale da sovrapporsi a quelli di ER NT e di ON EL, pur essendo caratterizzato da totale autonomia sia in ordine alla sua conoscenza diretta dei fatti sia in riferimento alle motivaZIni e ai tempi della scelta collaborativa. E anche quanto alle dichiaraZIni degli altri collaboratori di giustizia, la Corte condivide il vaglio di attendibilità effettuato dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere sulla base del contenuto delle narraZIni rese e dell'assenza di deduZIni o di do- glianze difensive sul punto. Si deve pertanto ritenere pienamente soddisfatto il vaglio richiesto dalla pre- cedente pronuncia di questa Corte di legittimità.
7. Altro aspetto che accomuna più di un ricorso è quello dei rapporti tra l'as- sociaZIne finalizzata al narcotraffico, di cui al presente processo, e l'associaZIne per delinquere di stampo mafioso di cui all'articolo 416 bis del codice penale giu- dicata con la sentenza del tribunale di Nola del 12/10/2001 in atti riguardante il cosiddetto clan del forte. In proposito, ad esempio il ricorrente AN aveva chiesto ed insiste in una pronuncia di assoluZIne per precedente giudicato. Il motivo della richiesta di ne bis in idem, tuttavia, non è fondato. In riferimento alla richiesta di applicaZIne del disposto di cui all'art. 649 cod. proc. pen. la sentenza impugnata ben spiega perché si tratti di due reati diversi. Corretto appare il richiamo alla giurisprudenza costante di questa Corte lad- dove chiarisce che con l'espressione "medesimo fatto", indicata negli artt. 649, 28 1 co., 669 cod. proc. pen., si intende la sovrapponibilità di tutte le componenti 25 della fattispecie concreta oggetto dei due processi, cioè, come identità storico- naturalistica del reato in tutti i suoi elementi costitutivi identificati nella condotta, nell'evento e nel rapporto di causalità in riferimento alle stesse condiZIni di tempo, di luogo e di persona. In tema di reati associativi, al fine di controllare il rispetto del principio del "ne bis in idem", anche in rapporto alla commissione dei reati scopo, occorre ve- rificare in concreto i segmenti di condotta presi in esame dalle singole sentenze passate in giudicato, nel senso che tale principio risulta violato solo ove vi sia sovrapposiZIne tra le medesime condotte oggetto di giudicato (Sez. 3, n. 52499 del 24/6/2014, Balzano, Rv. 261708, fattispecie in cui questa Corte ha escluso la violaZIne del principio del "ne bis in idem" in relaZIne a sentenza di condanna per reati relativi a contrabbando di TLE, successiva a precedente decisione irrevo- cabile riguardante il solo delitto di associaZIne per delinquere finalizzata alla com- missione di tali reati, sebbene nel capo di imputaZIne concernente la fattispecie associativa fossero indicati come elementi fattuali a carico, anche i singoli reati fine). E' stato anche condivisibilmente affermato che il principio di preclusione del "ne bis in idem" non opera, per diversità del fatto, nel caso in cui un soggetto faccia parte, in coincidenza temporale, di due diverse associaZIni criminose (così Sez. 5, n. 44537 del 10/3/2015, Barilari e altro, Rv. 264684, nella cui motiva- ZIne, la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse valoriz- zato, quali elementi idonei a differenziare il fatto storico, la diversità dei soggetti apicali e dei partecipi alle due associaZIni, la circostanza che le organizzaZIni operavano in ambiti territoriali distinti, seppur contigui, nonchè la diversità di fun- ZIni svolta dall'imputato nei predetti sodalizi criminali;
conf. Sez. 5, n. 19008 del 13/3/2014, Calamita e altri, Rv. 260002; Sez. 1, n. 25727 del 5/6/2008, Miche- letti, Rv. 240470). Con motivaZIne conforme a tali principi la Corte napoletana dà atto che nel caso in esame non vi è alcuna ipotesi di ne bis in idem con i fatti giudicati con la sentenza emessa dal Tribunale di Noia in data 12/10/2001 per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. "per aver partecipato ad un'associaZIne per delinquere di stampo mafioso della quale AN EL (detto capitone) e AN EL (detto 1 ciaravella, deceduto il 19.9.1997) erano promotori, dirigenti ed organizzatori ed agendo altresì con compiti di direZIne ed organizzaZIne delle attività SC Vin- cenzo e SC BA EL- tutti contribuendo alla realizzaZIne degli scopi del sodaliZI criminoso avvalendosi della forza d'intimidaZIne del vincolo associa- tivo e della condiZIne di assoggettamento e di omertà che ne deriva, in particolare diretti.....al controllo delle attività di commercio illecito di stupefacente nella zona di Noia ed in quelle limitrofe. In Noia Marcianise e territori limitrofi". 26 Va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità i reati di associaZIne per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associaZIne per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associaZIne sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi (Sez. Un., n. 1149 del 25/9/2008 dep. il 2009, Magistris, Rv. 241883). Ciò perché - come spiegano le SSUU Magistris, i due reati tutelano beni giuridici in parte diversi: il primo il solo ordine pubblico, mentre il secondo, oltre alla tutela dell'ordine pubblico, finalità tipica di tutti i delitti associativi, mira alla difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione. Costituisce ius receptum di questa Corte di legittimità la consideraZIne che, in effetti, il delitto di cui all'articolo 74 del DPR 309/90 presenta degli elementi specializzanti rispetto a quello di cui all'articolo 416 cod.pen., perché a tutti gli elementi costitutivi della associaZIne per delinquere, vincolo tendenzialmente permanente, indeterminatezza del programma criminoso, esistenza di una strut- tura adeguata allo scopo, aggiunge quello specializzante della natura dei reati fine programmati che devono essere quelli previsti dall'articolo 73 del DPR 309/90 (così fin da Sez. 5 n. 5791/2000 e Sez. VI 11413/1995). Cosicché, se una associaZIne venga costituita al solo scopo di operare nel settore del traffico degli stupefacenti gli agenti non potranno essere puniti a doppio titolo, ovvero per la violaZIne dell'articolo 416bis cod. pen. e dell'articolo 74 del DPR 309/90, mentre se l'asso- ciaZIne ha lo scopo di commettere traffico di stupefacenti ed anche altri reati, ben possibile che gli agenti vengano puniti per entrambi i reati. Ebbene, i giudici campani hanno fatto corretta applicaZIne di tali principi lad- dove hanno condannato capi e partecipi ad una associaZIne per delinquere di stampo mafioso, dedita tra l'altro al traffico di stupefacenti, rilevando e riman- dando ad un successivo processo (quello che termina con la presente sentenza) il giudiZI su un gruppo più ristretto, di cui pure facevano parte alcuni, che godeva di una certa autonomia e che era dedito al traffico di sostanze stupefacenti. Già dalla lettura dei capi d'imputaZIne dei due processi è stato verificato emergere con tutta evidenza la diversità del fatto contestato sia per la condotta, l'evento e nesso di causalità, sia per la diversità degli elementi di prova posti a sostegno delle sentenze. Diverso da quello oggetto del presente processo è il fenomeno associativo di tipo mafioso valutato nella sentenza del Tribunale di Noia, diversi sono i soggetti che ne fanno parte e manca il riferimento al clan OR. Quanto alle prove emerse nei due processi la Corte territoriale evidenzia che in quello del Tribunale di Noia il materiale probatorio è costituito in larga parte da intercetta- ZIni telefoniche del tutto assenti nel presente processo. Si tratta, dunque, di due distinte associaZIni pur collegate tra loro poiché l'associaZIne ex art. 74 27 D.P.R.309/90 aveva il compito anche di agevolare e sostenere l'operatività del clan OR. In relaZIne al AN e al processo di cui alla sentenza di assoluZIne nei suoi confronti emessa dal GUP del Tribunale di Napoli in data 4.12.2002 ed alla successiva condanna con sentenza della Corte d'appello di Napoli del 7.3.2007, definitiva il 4.7.2008, in relaZIne alla fattispecie di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R.309190, la Corte territoriale ha già risposto fondatamente alla doglianza, evidenziando che in quel processo risultavano coimputati del AN EL, SC ZO, SC BA EL, AN CA, De SE France- sco, AN NC, AP TO, DA OR, US LO, Fon- tanella SA, VA MO e Di SO NT, soggetti del tutto diversi da quelli coinvolti nel presente processo, per il quale, dunque, non si può parlare di duplicaZIne del medesimo giudiZI.
8. Analogamente, il provvedimento impugnato offre una motivaZIne logica e congrua - e quindi immune dai denunciati vizi di legittimità, in ordine al diniego della continuaZIne richiesta dal AC e dal AN tra i fatti di cui al pre- sente giudiZI e quelli di cui alla più volte citata sentenza del Tribunale di Nola del 2001. Invero, già i motivi di appello sul punto erano stati assolutamente generici, a fronte di una pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, alle pagg. 76-78, aveva argomentatamente rigettato la richiesta, ricordando come la giuri- sprudenza di questa Corte, in tema di applicaZIne della normativa del reato con- tinuato ritiene, costantemente, che l'unicità del disegno criminoso, costituente il presupposto indispensabile per la sua configurabilità, non possa identificarsi con la generale inclinaZIne del soggetto a commettere reati sotto la spinta di fatti o circostanze occasionali, più o meno collegate tra loro, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole, dovendo le singole violaZIni costituire parte integrante di un unico pro- gramma criminoso deliberato sin dall'iniZI nelle sue linee essenziali, per conse- guire un determinato fine, a cui, di volta in volta si aggiungerà l'elemento volitivo necessario per la sua attuaZIne. Anche perché - rilevavano condivisibilmente i giudici sammaritani- ritenendo la tesi opposta si attuerebbe uno sconto premiale a colui che delinque un numero maggiore di volte. Veniva anche ricordato che non rileva, ai fini della sussistenza dell'unicità del disegno criminoso (elemento che avvince i vari reati e giustifica la riduZIne di pena prevista dalla legge), un generico programma delinquenziale, essendo ne- cessaria, invece, la progettaZIne "ab origine" di una serie ben individuata di ille- 28 цвет citi, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali e come tale progetto criminale non potesse, inoltre, essere desunto sulla base della sola identità o ana- logia dei titoli di reato commessi. Ed ancora, come tale progetto debba essere positivamente rigorosamente provato non giovando a tal fine la mera indicaZIne della identità di natura delle norme violate, la loro prossimità temporale, la mede- simezza del movente delle varie aZIni criminose, circostanze che non dimostrano la preventiva (così le richiamate Sez. 1 n. 9876 dell'1.2.2007, Sez. 1 del 12.5.2005 Del Mastro e Sez. 1 del 10.2.2005 Raccuglia). Questa Corte di legittimità ha di recente affermato -e va qui ribadito- che, in tema di continuaZIne, qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, è possibile ravvisare il vincolo della continuaZIne tra i reati associativi solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari soda- lizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formaZIne, non essendo a tal fine sufficiente la valutaZIne della natura permanente del reato associativo e dell'omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose (Sez. 6, n. 6851 del 9/2/2016, Malorgio. Rv. 266106). Già in precedenza, era stato peraltro rilevato non essere configurabile la con- tinuaZIne tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodaliZI criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili "ab origine" perché legati a circostanze ed eventi con- tingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'as- sociaZIne (così Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013 dep. il 2014, Amato e altri, Rv. 259481, in un caso di rapporti tra associaZIne per delinquere di tipo mafioso e tentato omicidio aggravato ex art. 7 del D.L. n. 152 del 1991; conf. Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930; Sez. 5, n. 23370 del 14/05/2008, Pa- gliara, Rv. 240489). In altri termini, é configurabile la continuaZIne tra reato as- sociativo e reati fine esclusivamente qualora questi ultimi siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento della costituZIne del sodaliZI criminoso (così Sez. 1, n. 8451 del 21/1/2009, Vitale, Rv. 243199, relativamente ad una fattispecie in cui è stata esclusa la continuaZIne tra il reato di associaZIne di tipo mafioso e quello di traffico di stupefacenti e conseguentemente è stata ritenuta inapplicabile la disciplina dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. alle distinte ordinanze cautelari emesse in riferimento agli stessi). L'indagine affidata al giudice risulta quindi avere carattere essenzialmente psicologico, atteso il non decisivo ruolo che, per espressa volontà del legislatore, assumono il dato cronologico ("anche in tempi diversi") e la tipologia delle viola- ZIni commesse ("violaZIni della stessa o di diverse disposiZIni di legge"). 29 L'attuale configuraZIne dell'istituto esige dunque che lo scopo sia sufficien- temente specifico, che la rappresentaZIne dell'agente ricomprenda tutta la serie di illeciti e che il programma criminoso sia concepito nelle sue linee essenziali e che i reati commessi dunque non si discostino da tali linee essenziali. Naturalmente, come rilevava nel caso che ci occupa il giudice di prime cure, richiamando risalenti precedenti di questa Corte, tra gli indici rivelatori della iden- tità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronolo- gica tra i fatti, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini program- mate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violaZIni, la causale, le condiZIni di tempo e di luogo;
in ogni caso, la sua esistenza deve essere accertata o esclusa caso per caso, in relaZIne alle modalità concrete di commissione dei reati di cui si chiede l'unificaZIne, desumibili dalle sentenze. Nel caso che ci occupa, i giudici del merito, cui competeva tale valutaZIne, hanno dato conto in motivaZIne di avere valutato che le violaZIni commesse da AN EL e AC NC e giudicate nei due processi, si collocano in un delimitato arco temporale e sono state commesse in un ambito geografico al- quanto circoscritto, così come che, in alcuni casi, offendono il medesimo bene- interesse, dovendosi registrare tale identità per il solo AN e limitatamente alla condotta contestata nel presente giudiZI con riferimento al delitto di cui agli artt. 112, 81 cpv c.p. 73 D.P.R. 309/90 giudicato con la sentenza n. 2665/07 R.G. di cui si è detto. Invece, come si diceva in precedenza, tra il reato punito ex art. 74 D.P.R. 309/90 e quello di cui all'art. 416 bis cod. pen., giudicato con la sentenza n. 8078/2002 R.G., vi è divergenza dei beni giuridici tutelati. Ebbene, secondo i giudici di merito (trattasi, va ricordato, di doppia conforme affermaZIne di responsabilità per cui la sentenza di primo grado e quella di appello vanno lette unitariamente), sia la contiguità cronologica degli addebiti che la loro tendenziale omogeneità, costituiscono nel caso che ci occupa indici sintomatici non di attuaZIne di un progetto criminoso unitario, quanto, piuttosto, di scelte di vita ispirate alla sistematica consumaZIne di illeciti, non potendo confondersi l'identità della spinta criminosa sottesa alle plurime violaZIni di legge con l'unicità del di- segno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato. La lettura delle sentenze in atti -viene dato atto sin dalla motivaZIne della sentenza di primo grado consente di poter rilevare che il AN ed il AC si fossero deter- minati ad uno stile di vita trasgressivo, mentre non se ne desume l'individuaZIne di elementi attestativi della riconducibilità dei diversi reati ad un medesimo conte- sto oggettivo unificante, proprio per la evidente diversità delle modalità concrete con cui sono stati posti in essere i vari delitti per i quali sono intervenute le sen- tenze di condanna di cui si discute, così come detto in precedenza a proposito dell'inoperatività del ne bis in idem disciplinato dall'art. 649 cod. proc. pen. 30 * 9. Venendo agli ulteriori e specifici motivi di ricorso, infondata appare la do- glianza proposta nell'interesse del AN di cui in premessa sub b. circa il diniego di rinnovaZIne del dibattimento. La Corte territoriale sul punto ha risposto congruamente e correttamente, in quanto, come hanno precisato di recente le SeZIni Unite di questa Corte di legit- timità, la rinnovaZIne dell'istruttoria nel giudiZI di appello, attesa la presunZIne di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere ecceZInale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché giudice ritenga, nella sua discreZInalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 dep. il 2016, Ricci, Rv. 266820). Parimenti infondato è il motivo circa l'assenza ovvero la non adeguata mo- tivaZIne circa la sussistenza dell'associaZIne ex art. 74 Dpr. 309/90 ed il ruolo di capo in essa ricoperto dal AN. La sentenza impugnata dà conto, infatti, argomentatamente, delle plurime risultanze istruttorie da cui è emersa l'esistenza della contestata organizzaZIne, che concordemente i collaboratori di giustizia hanno descritto nascere dall'accordo tra OR OM, capo dell'omonimo clan, e AN EL, avvenuto nel 1996. Da quell'accordo nacque una struttura verticistica, ramificata in sottogruppi, con una capacità operativa interna ma inscindibilmente legata alle figure apicali del sodaliZI, avente come programma criminoso la realizzaZIne di una serie di reati fine di spaccio di droga. L'organizzaZIne-come rilevano i giudici di merito- aveva tutti i requisiti ai quali la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ancora la riconducibilità alla figura delittuosa di cui all'art. 74 Dpr. 309/90: poteva contare su di una struttura fornita di mezzi di trasporto, risorse economiche e di persone con una suddivisione di ruoli dei partecipi. E' emerso, come visto, che AN EL si occupava del reperimento, con cadenza settimanale, di grandi quantità di cocaina sul mercato naZInale e si av- valeva dell'ausilio di corrieri, AC NC, TA TO e S OV, per il trasporto dello stupefacente da Roma a Marcianise dover veniva smistata ai vertici dei sottogruppi. E che ruolo sempre più centrale nell'attività di spaccio della cocaina veniva assunto, dal 1999-2000 fino al momento della collaboraZIne, da ON EL, il quale, prima acquirente-spacciatore, poi mediatore dei vari sottogruppi, esclusivo rifornitore della cocaina acquistata dal clan e elemento di raccordo tra AN EL e i vari sottogruppi di acquirenti. La stabilità del vincolo associativo e la solidità della struttura organizzativa consentiva all'asso- ciaZIne di operare in modo continuativo anche in occasione della detenZIne degli esponenti di vertice. 31 I racconti dei collaboratori di giustizia evidenziavano che l'organizzaZIne fi- nalizzata al traffico degli stupefacenti consentiva al clan OR di conseguire importanti profitti economici così rafforzandosi in termini di capacità criminale e di sopravvivenza del sodaliZI mediante il pagamento degli stipendi agli affiliati. Infondata è anche la doglianza, sempre proposta dal AN, circa il suo ruolo di capo e promotore del sodaliZI. Le sentenze di merito danno conto, infatti, che dalle plurime e convergenti dichiaraZIni dei collaboratori di giustizia risulta provato che l'imputato, detto capitone, rivestiva un ruolo di promotore e organiz- zatore dell'associaZIne finalizzata al traffico degli stupefacenti ed era impegnato nel reperimento della cocaina per la distribuZIne poi ai sottogruppi di acquirenti. La convergenza delle molteplici dichiaraZIni rese non solo dai collaboratori di giu- stizia ON, ER e OC ma anche da tutti o quasi gli altri collaboratori provano con certezza la partecipaZIne del AN al sodaliZI ex art. 74 D.P.R.309/90 con ruolo di vertice e di organizzatore del traffico di cocaina nelle zone di Marcianise e nella provincia di Caserta. Non va trascurato, a tal fine, che egli ebbe un contatto diretto con i collaboratori ER e ON che lo chiamano in correità e la costante partecipaZIne dei collaboratori di giustizia alle operaZIni di acquisto e custodia della droga. Come si ricorda nella sentenza impugnata, ulteriore conferma delle propala- ZIni sopraindicate in merito al ruolo svolto dall'appellante è fornita dalle dichiara- ZIni rese da Di RA OL, NA LU, GI SI e OC TR. Di RA OL riferiva dell'ascesa di ON EL nel traffico della cocaina per conto del clan OR dal quale aveva personalmente acquistato lo stupefa- cente e del passaggio di AN EL dal clan dei quaqquaroni al clan OR. NA LU raccontava di essere a conoscenza dell'affiliaZIne del AN al clan OR e lo poneva, quanto a potere decisionale, sullo stesso piano dei fratelli OR. GI SI riferiva di aver fatto parte del clan OR dal 2006 al 2008 e che nel 2007 AN EL era il referente del clan per le estorsioni e per il traffico di stupefacenti. OC TR confermava quanto dichiarato dal ON, dal ER e dal OC NT in merito alla circostanza che i capi dell'organizzaZIne si occupa- vano del rifornimento della droga ai sottogruppi. 10. Da quanto sin qui detto discende anche l'infondatezza del motivo atti- nente la ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 7 I. 203/91, emergendo in modo chiaro, da tutte le dichiaraZIni dei collaboratori di giustizia, la finalizzaZIne dell'associaZIne ex art. 74 ad agevolare l'attività del clan OR e a garantirne 32 la sopravvivenza ed operatività anche attraverso gli illeciti profitti derivanti dalla vendita degli stupefacenti. Quanto all'esistenza ed operatività del clan OR la stessa come si ricorda nelle sentenze impugnate- è stata accertata in varie sentenze, tra cui quella emessa il 18.5.2005 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere. I racconti dei collaboratori di giustizia evidenziavano che l'organizzaZIne fi- nalizzata al traffico degli stupefacenti consentiva al clan OR di conseguire importanti profitti economici così rafforzandosi in termini di capacità criminale e di sopravvivenza del sodaliZI mediante il pagamento degli stipendi agli affiliati. L'ac- cordo tra i vertici del clan e i partecipi dell'associaZIne ex art. 74 D.P.R.309/90 garantiva ai primi il rifornimento della cocaina in via esclusiva, anche versando un contributo mensile, e ai secondi di avere, con l'avallo del clan, una propria piazza di spaccio da gestire con una certa autonomia. In tal senso ciascuno dei partecipi dell'associaZIne finalizzata al traffico degli stupefacenti aveva piena consapevo- lezza di agevolare il clan con il costante afflusso di denaro. 11. Infondati sono anche gli ulteriori motivi di ricorso proposti nell'interesse di ON MA. Rimandando a quanto già detto circa i motivi che attaccano la motivaZIne del provvedimento impugnato in punto di credibilità soggettiva dei collaboratori di giustizia, di sussistenza dell'organizzaZIne ex art. 74 Dpr. 309/90 e dell'aggra- vante ex art. 7 l. 203/91, va aggiunto che, in punto di responsabilità di ON MA le sentenze di merito danno conto dell'ampio materiale probatorio a carico, in quanto plurime e totalmente concordanti le chiamate in reità e correità a suo carico. Quanto al ruolo svolto all'interno del sodaliZI criminoso da ON MA, il collaboratore e TE ON EL riferiva che lo ZI, di cui aveva profonda fiducia, fin dal 1999 lo aveva coadiuvato nell'acquisto, nella custodia e nella ven- dita di cocaina. Lui e lo ZI utilizzavano un'abitaZIne in Casagiove alla via Liguria per la custodia dello stupefacente e delle armi. In particolare ON MA aveva il compito di rifornire tutti i capi zona che facevano riferimento al ON e al gruppo OR. ON EL dichiarava: "mio ZI MA provvedeva a conse- gnare svariati quantitativi di cocaina a tutti i capi zona che facevano riferimento a me ed al gruppo OR. Dunque quasi ogni giorno mio ZI si recava a consegnare cocaina riscuotendo anche il relativo corrispettivo quando era nella disponibilità degli acquirenti così come avveniva per il gruppo Bifone. Il rifornimento avveniva con cadenza settimanale o bisettimanale per ogni gruppo". Questo ruolo svolto nel sodaliZI da ON MA, veniva confermato da ER NT che, riconoscendo l'imputato in sede di individuaZIne fotografica, 33 dichiarava che ON MA coadiuvava il TE EL nel traffico della cocaina ed in particolare "lo aiutava al trasporto ai vari clienti, in quanto persona anziana che non dava nell'occhio, lo stesso l'ho visto nel 2002-2003 consegnare 50 grammi di cocaina a (omissis) ed anche in alcune occasioni che ho acquistato la droga da EL ON, andavo direttamente a casa da ZI MA, una traversa nelle immediate vicinanze del bar Italia a Marcianise, a ritirare lo stupefacente". Convergenti sono anche le dichiaraZIni di OC IA in riferimento al ruolo svolto da ON MA all'interno del gruppo criminale, a proposito del quale tale collaboratore precisava che questi i occupava della custodia, della con- segna dello stupefacente e del recupero delle somme di denaro dagli acquirenti della droga, oltre che di detenere le armi per conto del TE. Le dichiaraZIni degli altri collaboratori di giustizia e i riscontri operati dalla P.G. costituiscono come rilevano i giudici di merito- il completamento del quadro - probatorio già chiaro a carico dell'appellante. In riferimento poi alle cinque pistole rinvenute presso l'abitaZIne in Casagiove indicata da ON EL, il ricorrente, nell'esame dibattimentale ammetteva di avere avuto rapporti con il proprietario dell'appartamento, al quale aveva dato false generalità. E il sequestro delle armi è stato logicamente ritenuto dai giudici del merito una chiara conferma delle concordi dichiaraZIni rese da ON I- LE e OC IA, i quali raccontavano sì che l'imputato aveva il compito di custodire e tagliare la droga prima di consegnarla agli acquirenti-spacciatori, ma anche che tale ruolo comprendeva quello della custodia delle armi. E' apparso, dunque, chiaro che l'appartamento in Casagiove, ove furono rinvenute nelle stesse buste le armi e gli strumenti per il confeZInamento della droga (5 rotoli di nastro adesivo, un bilancino di precisione marca TA e numerosi sacchetti di cello- phane), costituiva la base logistica per le attività illecite del sodaliZI. E la consa- pevolezza della illecita codetenZIne delle armi è stata ritenuta logicamente dimo- strata proprio dall'avere fornito false generalità per ottenere dal proprietario la disponibilità dell'immobile. Infondato è anche il motivo con cui ON MA si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che, i giudici del gravame del merito ritengono di negargli in relaZIne alla gravità ed alla reiteraZIne delle con- dotte illecite e dell'assenza di elementi positivi cui ancorare la concessione del beneficio. La doglianza proposta sul punto si palesa peraltro generica in quanto il ricor- rente non indica l'elemento in ipotesi non valutato o mal valutato, mentre la corte territoriale ha valorizzato, a fondamento del diniego, i due elementi sopra ricordati. Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motiva- ZIne in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più 34 volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in conside- raZIne tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comun- que rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutaZIne (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale). 12. Manifestamente infondati sono i motivi di impugnaZIne proposti nell'in- teresse di AC NC, TA TO e LL OV. Si è detto in precedenza, quanto al AC, dell'infondatezza della proposta questione, comune al AN, di applicaZIne dell'art. 649 cod. o dell'art. 81 cod. pen. in riferimento alla sentenza emessa dal Tribunale di Nola in data 12.10.2001. A quanto già detto in precedenza ci si può anche riportare per quanto riguarda le questioni che vengono poste in ordine alla sussistenza dell'associaZIne ex art. 74 Dpr. 309/90 e dell'aggravante ex art. 7 I. 203/91. Anche per il TA vale quanto detto in precedenza circa la congruità della motivaZIne che il giudice del rinvio ha offerto sulla credibilità soggettiva e sull'at- tendibilità dei collaboratori di giustizia, nonché sulla sussistenza dell'aggravante ex art. 7 1. 203/91. Circa le questioni poste nell'interesse del LL circa la credibilità dei collabo- ratori di giustizia che l'hanno chiamato in causa, oltre a richiamarsi anche in questo caso a quanto sin qui detto, va aggiunto che le doglianze sono infondate, in quanto le dichiaraZIni di ER a suo carico bob si fondano esclusivamente sulla narra- ZIne di altri soggetti, ma hanno una duplice natura, in quanto da un lato atten- gono ad ammissioni operate dallo stesso imputato e dall'altro su testimonianze indirette. In ogni caso, quanto al profilo della responsabilità penale dei tre rappresen- tanti delle forze dell'ordine odierni ricorrenti, la Corte territoriale ha offerto una motivaZIne logica e congrua, dando atto, come visto, che le convergenti dichia- raZIni rese da ON EL e ER NT li descrivono come partecipi dell'associaZIne finalizzata al traffico di cocaina con i ruoli di corrieri della droga da Roma a Marcianise e di "serviZI scorta" e come fedeli collaboratori di Napoli- tano EL sin dal 1996. Si rileva nella sentenza impugnata che la conoscenza personale degli imputati da parte dei suddetti collaboratori di giustizia è confer- mata dalla indicaZIne precisa della qualifica e del luogo di svolgimento dell'attività lavorativa di ciascuno di essi e dai riconoscimenti effettuati in sede di individua- ZIne fotografica. Inoltre anche il collaboratore di giustizia CA confermava 35 quanto dichiarato da ON e ER descrivendo AC NC come uomo di fiducia a disposiZIne dell'organizzaZIne e precisando di averlo costatato per- sonalmente quando nel 1997, in occasione di una riunione dei sodali, l'imputato aveva le mansioni di serviZI di scorta dei OR. I racconti dei collaboratori in ordine alle condotte di partecipaZIne tenute dagli imputati ed ai controlli operati nei loro confronti trovano puntuale riscontro nelle indagini di P.G. descritte nelle pagg. 31-35 della sentenza di primo grado. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia i ricorrenti chiedono, in concreto, una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adoZIne di nuovi e diversi parametri di ricostruZIne e valutaZIne. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legitti- mità nell'ennesimo giudice del fatto. La gravità, la reiteraZIne delle condotte illecite e l'assenza di elementi di va- lutaZIne positivi sono state ritenute tali da non consentire anche per tali imputati l'applicaZIne delle circostanze attenuanti generiche. Inoltre per AC e LL hanno deposto sfavorevolmente le negative personalità desunte dai certificati pe- nali in atti (in sentenza viene ricordato che AC NC è stato condannato per illegale detenZIne di armi e per associaZIne di stampo mafioso, mentre LL OV ha riportato due condanne una per illecita detenZIne di sostanze stupe- facenti ed una per rapina aggravata). Già il giudice di primo grado, peraltro, per tutti gli imputati, aveva ritenuto che ostassero alla concessione delle richieste circostanze attenuanti generiche la gravità dei fatti commessi, in consideraZIne delle dimensioni dell'organizzaZIne, dell'elevato numero degli associati, degli ingenti quantitativi di cocaina commer- cializzati, nonché dei rilevanti contributi apportanti da ciascuno all'associaZIne. In tal senso, dunque, le pronunce si collocano nell'alveo della giurisprudenza di questa Corte richiamata in relaZIne alla posiZIne di ON MA e, pertanto, appaiono immuni dai denunciati vizi di legittimità. 13. Al rigetto dei ricorsi consegue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pa- gamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 22 dicembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente ZO Pezzella NC Maria Ciampi Depositata in Cancelleria 36 Oggi 1/2017 Il FunZInati Giudiziario Paria Ciorra