Sentenza 16 luglio 2015
Massime • 2
La circostanza attenuante del contributo concorsuale di minima importanza trova applicazione laddove l'apporto del correo risulti così lieve da apparire, nell'ambito della relazione di causalità, quasi trascurabile e del tutto marginale; ne consegue che il relativo giudizio non può limitarsi ad una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, dovendosi invece accertare il grado di efficienza causale dei singoli comportamenti rispetto alla produzione dell'evento, onde verificare se detta efficienza causale sia minima, cioè tale da poter essere - in via prognostica - avulsa dalla seriazione causale senza apprezzabili conseguenze pratiche sul risultato complessivo dell'azione criminosa. (Fattispecie in cui non è stato ritenuto minimo il contributo concorsuale nella detenzione illecita di sostanza stupefacente, consistito nel fornire al detentore un locale ove occultare la droga, nonché nel tentativo di impedire che la perquisizione venisse estesa al locale in questione).
In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo causale alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un consapevole contributo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione di responsabilità a titolo di concorso del titolare dell'abitazione che aveva offerto ospitalità al detentore dello stupefacente, consentendogli l'uso di una cantina per custodire la droga e che, al momento della perquisizione, aveva tentato di occultare le chiavi dell'autovettura all'interno della quale erano custodite le chiavi della predetta cantina).
Commentari • 7
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Nei reati in materia di sostanze stupefacenti sono svariati i ruoli attraverso i quali i soggetti coinvolti contribuiscono alle attività illecite e non sempre è evidente quale sia il grado di responsabilità che ne derivi. Non di rado, insieme all'atto di chi produce, vende o offre sostanze stupefacenti o psicotrope, si profila quello di chi semplicemente detiene o trasporta le sostanze, condotta ugualmente preveduta e sanzionata dall' art. 73 del DPR n 309/1990 oppure si individuano comportamenti come quello del “palo”, quello del “corriere”, dell'amico mero custode della droga o di chi confeziona le dosi, difficili da inquadrare nell'ambito del concorso nel reato. Quando i reati in …
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La responsabilità a titolo concorsuale del familiare convivente non può desumersi dalla circostanza che la droga sia custodita in luoghi accessibili della casa familiare, dal momento che la mera convivenza non può essere assunta quale prova del concorso morale. In caso di detenzione di sostanze stupefacenti, non è configurabile il favoreggiamento, perché nei reati permanenti qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale. Per ritenere sussistente la penale responsabilità a titolo di concorso nella detenzione di sostanze …
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In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, integra la connivenza non punibile una condotta meramente passiva, consistente nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente. Corte di Cassazione sez. IV Penale, sentenza 19 giugno – 2 luglio 2020, n. 19875 Presidente Fumu – Relatore Cenci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale per il riesame di Bologna, adito ai sensi dell'art. 309 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/07/2015, n. 34985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34985 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 16/07/2015
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 2978
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 42906/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AD BI N. IL 29/05/1983;
AL AR N. IL 23/10/1977;
avverso la sentenza n. 1675/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del 28/05/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore avv. Porcaro Roberto per LL che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Torino con sentenza emessa il 28 maggio 2014, in parziale modifica della sentenza emessa all'esito di rito abbreviato dal G.U.P. presso il Tribunale di Torino del 23 gennaio 2014, rideterminando la pena, ha condannato CA BI ed LL RI alla pena di anni due e mesi 8 di reclusione ed Euro 12.000 di multa, per il delitto di concorso nella detenzione di grammi netti 125,551 di cocaina (principio attivo mg. 111.317), che occultavano nella cantina dell'abitazione di via Pinerolo n. 19, sostanza stupefacente tutta che, tenuto conto della quantità massima detenibile, delle modalità di presentazione, del confezionamento separato e delle altre circostanze dell'azione, (non) appariva destinata ad uso esclusivamente personale, in Nichelino il 21 novembre 2013.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati. Il CA, a mezzo del proprio difensore, ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
1) Violazione di legge ex art. 606, lett. e) per contraddittorietà e carenza di motivazione in ordine alla declaratoria di responsabilità dell'imputato, in quanto dopo avere ritenuto attendibili le dichiarazioni del coimputato LL, ne svaluta la valenza probatoria in ordine al coinvolgimento del CA nella detenzione dello stupefacente: l'LL si presentò spontaneamente al pubblico ministero, dichiarando di volere evitare che un innocente si trovasse in carcere;
il dolo del CA nella detenzione è stato desunto unicamente dal comportamento tenuto dallo stesso durante la perquisizione;
la Corte di appello avrebbe disatteso l'argomento difensivo basato sul fatto che nella cantina lo stupefacente era stato trovato all'interno di una borsa da donna, per cui ciò serviva ad occultarne la presenza anche al CA, giustificando tale modalità di conservazione con esigenze di trasporto non meglio precisate, inoltre la consapevolezza della detenzione in capo al CA era stata ancorata unicamente al tentativo dello stesso di nascondere durante la perquisizione le chiavi dell'auto al fine di impedire che estendendo la perquisizione al veicolo gli operanti trovassero le chiavi della cantina;
2) Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) per la violazione dell'art. 111 Cost. e art. 125 c.p.p., comma 3, poiché i giudici di appello si limitano ad affermare che deve essere esclusa una semplice connivenza, senza alcuna argomentazione di risposta alle censure di appello sullo specifico punto;
3) Carenza e contraddittorietà della motivazione laddove la sentenza non ha fornito spiegazione in ordine alla non configurabilità nel caso di specie della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., considerato il grado di efficienza del tutto marginale nell'azione delittuosa della condotta delittuosa posta in essere dall'LL.
3. L'LL ha chiesto l'annullamento della sentenza per mancanza della motivazione ed evidente contraddittorietà della stessa, in riferimento al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 essendo tale fattispecie ancorata all'offensività del fatto, tenuto conto dei mezzi, modalità e circostanze dell'azione, soprattutto considerato che si tratta di uno spaccio funzionale all'acquisto dello stupefacente per uso personale, come avvenuto nel caso di specie, per stessa ammissione dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In relazione ai primi due motivi di ricorso proposti da CA BI, deve essere ricordato quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla condotta di partecipazione nel reato. Il concorso di cui all'art. 110 c.p. richiede una condotta volontaria di rafforzamento, un contributo causale, materiale o psicologico che abbia consentito una più agevole commissione del delitto, stimolando o rafforzando il proposito criminoso del concorrente ed un'incidenza nel determinare il fatto illecito nella psiche dell'esecutore materiale." (in tal senso, Sez. 6, n. 61 del 26/11/2002, Delle Grottaglie, Rv. 222976, in materia di concorso in detenzione di sostanza stupefacente, conforme ad altri precedenti specifici sul tema). Di certo la condotta di concorso morale deve manifestarsi in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla realizzazione del delitto, mediante il rafforzamento del proposito criminoso od l'agevolazione dell'opera degli altri compartecipi, tanto che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità di produzione del fatto illecito (cfr. Sez. 5, n. 21082 del 13/4/2004, Terreno, Rv. 229200).
2. È stato affermato che la condotta di concorso può manifestarsi in "forme di presenza" sempre che le stesse agevolino la condotta illecita, "anche solo assicurando all'altro concorrente stimolo all'azione o un maggior senso di sicurezza nella propria condotta, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa." (cfr. Sez. 6, n. 9930 del 3/6/1994, Campostrini, Rv. 199162): è necessario quindi un contributo causale, seppure in termini minimi "di facilitazione della condotta delittuosa, mentre la semplice conoscenza o anche l'adesione morale, l'assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale". (Cfr. Sez. 4, n. 3924 del 5/2/1998, Brescia e altri, Rv. 210638: nella specie la S.C. aveva escluso che integri concorso la mera presenza in casa o l'essere assiduo frequentatore della casa in cui era stato consumato un reato di cessione di stupefacenti).
3. Infatti è evidente che la partecipazione morale può essere configurata quando il mantenimento di un atteggiamento di "non intervento", in virtù di altre risultanze probatorie, assuma il significato di vera e propria adesione all'altrui azione criminosa, con conseguente rafforzamento della volontà dell'esecutore materiale (cfr. Sez. 5, n. 2 del 22/11/1994, Sbrana e altro, Rv. 200310) ed agevolazione della sua opera, "sempre che il concorrente morale si sia rappresentato l'evento del reato ed abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale" (così Sez. 1, n. 12089 dell'11/10/2000, Moffa e altri, Rv. 217347).
4. Naturalmente spetta al giudice del merito indicare il rapporto di causalità efficiente tra l'attività incentivante del concorso morale e quella posta in essere dall'autore materiale del reato, in quanto la semplice presenza inattiva non può costituire concorso morale, ma può essere sufficiente una volontà di adesione all'altrui attività criminosa, la quale venga a manifestarsi in forme agevolative, nel caso di specie, agevolative della detenzione di sostanze stupefacenti, consistente nella consapevolezza di apportare un contributo causale, assicurando all'agente una certa sicurezza ovvero garantendo, anche implicitamente, una collaborazione in caso di bisogno, in modo da consolidare la consapevolezza nel correo di poter contare su una propria attiva collaborazione (cfr. Sez. 6, n. 9986 del 20/5/1998, Costantino e altro, Rv. 211587. La Corte, nella fattispecie, ha ritenuto sussistente il dolo del concorso nel reato da parte del coniuge, per la collocazione dello stupefacente in piena vista nella stanza da letto, per il prelievo della droga da parte del coniuge e la consegna agli agenti operanti con occultamento sulla persona della maggior quantità possibile della sostanza per sottrarla al sequestro).
5. Di contro in altre situazioni concrete, proprio per la mancanza di un apporto agevolativo o rafforzativo del proposito criminoso altrui, è stata esclusa la configurabilità del concorso nell'altrui illecita detenzione di stupefacente in capo ad un soggetto che si era limitato ad accompagnare un amico in treno, pur consapevole che quest'ultimo doveva acquistare droga (cfr. Sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013 Benocci, Rv. 258186) 6. Altre decisioni in materia di connivenza, anche citate dal ricorrente, applicano il principio generale che pone il discrimine tra partecipazione e connivenza nella sussistenza o meno di un contributo partecipativo, materiale o morale, alla condotta delittuosa altrui "caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito", ma non si attagliano perfettamente al caso di specie, in quanto attengono alla fattispecie di coltivazione (cfr. Sez. 6 n. 14606 del 18/2/2010, Iemma, Rv. 247127 e Sez. 3, n. 23788 del 18/4/2012, Buscemi, che ha affermato che "nel caso in cui l'appartamento sia abitato da più persone, la circostanza che una o più di esse sia responsabile della coltivazione non comporta l'automatico concorso degli altri coinquilini ove non si accerti l'esistenza di un contributo concorsuale che deve essere, quindi, specificamente indicato in motivazione").
7. Per quanto concerne il caso di detenzione di sostanza stupefacente in un'abitazione, è perciò di assoluta evidenza l'importanza della situazione fattuale della detenzione di droga - come già evidenziato nella sentenza n. 9986 del 1998, menzionata al punto 4 della presente motivazione - dovendosi comunque constatare un orientamento rigoroso quanto alla valutazione delle condotte della persona individuata quale "titolare" dell'abitazione (così Sez. 6, n. 44633 del 31/10/2013, Dioum e altri, Rv. 257810), ma anche spazi di verifica individualizzata del "comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato".
8. Orbene, nel caso di specie, le sentenze dei due gradi del giudizio di merito contengono argomentate spiegazioni atte a corroborare l'affermazione che il comportamento tenuto dal CA, in occasione e durante le operazioni di perquisizione, fosse funzionale alla agevolazione alla protrazione del reato di detenzione della sostanza stupefacente nel possesso dell'LL, e non già meramente volta, a salvare se stesso dalle possibili conseguenze di un rinvenimento di droga, allorché venne a comprendere la ragione dell'atto di perquisizione per la consapevolezza del fatto che l'ospite fosse soggetto aduso alla droga, come implicitamente suggerito con il motivo di ricorso (sintomatica a tal fine è la valutazione operata dai giudici di merito della furtiva sottrazione della chiave dell'autovettura, al fine di evitare che all'interno della stessa fossero trovate le chiavi della cantina ove l'LL aveva occultato la sostanza stupefacente).
9. I giudici hanno fornito una lettura coerente degli elementi rilevanti, di indubbia valenza indiziaria, consistenti nei reiterati "strani" comportamenti tenuti durante le operazioni di polizia e l'atto di perquisizione domiciliare, e li hanno posti in correlazione con le altre circostanze di fatto;
l'ospitalità concessa dal CA dall'LL, la possibilità datagli di lasciare borse e altre cose "personali" nella cantina, la disponibilità delle stesse chiavi dell'appartamento, sicché tutti questi elementi, in una visione coerente e logica, sono stati ritenuti dai collegi di merito dimostrativi della piena consapevolezza in capo al CA della detenzione della sostanza stupefacente e della sua volontà di agevolarne l'occultamento nella cantina (all'interno della borsa da donna contenente il quantitativo di cocaina sequestrato). 10. Questo Collegio ritiene perciò che nel caso di specie sia immune da censure la decisione di merito che ha ravvisato nei concreti fatti come ricostruiti nel corso del giudizio di merito la sussistenza in capo al CA delle condotte di concreto supporto logistico e di rassicurazione psicologica in merito alla custodia od all'occultamento della droga, avendo i giudici di merito rispettato la regola della necessaria verifica della presenza di elementi di materialità o di supporto agevolativo per ritenere integrata la condotta di concorsuale nella detenzione di sostanza stupefacente. 11. Anche l'ultimo motivo del ricorso del CA risulta infondato, posto che la decisione impugnata da conto del fatto che la condotta di concorso nell'occultamento della droga da parte del ricorrente, e soprattutto quello che i giudici di merito hanno definito come il tentativo di depistaggio nel corso della perquisizione, costituiscono valide ragioni per escludere anche la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p.. D'altra parte è stato affermato che la diminuente della minima partecipazione "costituisce un'eccezione al principio che ispira il concorso di persone nel reato, per cui esso va interpretato in maniera rigorosa. Pertanto detta norma trova applicazione laddove l'apporto causale del correo risulti obiettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione di causalità, quasi trascurabile e del tutto marginale. Conseguentemente, non si deve ridurre il relativo giudizio a una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, ma occorre accertare - attraverso una valutazione della tipologia del fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti soggettive, oggettive e ambientali - il grado di efficienza causale, sia materiale, sia psicologica, dei singoli comportamenti rispetto alla produzione dell'evento, configurandosi l'attenuante in parola solo se l'efficienza causale sia minima, cioè tale da poter essere - in via prognostica - avulsa dalla seriazione causale senza apprezzabili conseguenze pratiche sul risultato complessivo dell'azione criminosa" (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 579 del 21/1/1994, Borgia, RV 196118, fattispecie nella quale era stato ritenuto non integrare la attenuante il ruolo di custode della sostanza stupefacente). 12. Infine, il motivo di ricorso avanzato personalmente da LL RI risulta, del pari infondato, ed al limite dell'ammissibilità. La censura proposta, da intendersi ricompresa nella doglianza di eccessività della pena avanzata in grado di appello, risulta chiaramente respinta laddove i giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, con un giudizio di fatto non censurabile in questa sede, in quanto sufficientemente motivato, hanno evidenziato il valore ponderale e la tipologia della sostanza stupefacente, oltre che le modalità di confezionamento e di occultamento della droga, e gli altri elementi di contorno dell'azione, ritenendo con ciò, evidentemente, che la condotta tenuta dall'imputato successivamente al rinvenimento dello stupefacente non possa comunque avere rilevanza diversa da quella che ha condotto alla mitigazione della sanzione penale da parte dei giudici di appello. Tali elementi quindi non avrebbero potuto avere rilevanza ai diversi fini della configurabilità della fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5: la cd. "lieve entità", infatti, come ribadito da questa Corte regolatrice (cfr. S.U., n. 35737, 24/6/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247910), attiene a manifestazioni delittuose di "minore valenza offensiva" del reato, ossia correlate ad un minor grado di dannosità e pericolosità dell'evento del reato.
Pertanto i ricorsi proposti devono essere rigettati ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2015