Articolo 89 del Codice penale
Articolo 88Articolo 90
Versione
1 luglio 1931
Art. 89.

(Vizio parziale di mente)

Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermita', in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacita' d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena e' diminuita.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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