Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2014, n. 21755
CASS
Sentenza 12 marzo 2014

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In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, può ritenersi che tra l'organizzazione e chi abbia con essa una relazione stabile- fornitore o acquirente - sia avvenuto il passaggio da un rapporto di mero reciproco affidamento ad una relazione stabile riconducibile all'"affectio societatis", solo se il giudicante verifica, attraverso l'esame delle circostanze di fatto, e, in particolare, della durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, delle modalità di azione e collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale, che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2014, n. 21755
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21755
    Data del deposito : 12 marzo 2014

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