Sentenza 12 marzo 2014
Massime • 1
In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, può ritenersi che tra l'organizzazione e chi abbia con essa una relazione stabile- fornitore o acquirente - sia avvenuto il passaggio da un rapporto di mero reciproco affidamento ad una relazione stabile riconducibile all'"affectio societatis", solo se il giudicante verifica, attraverso l'esame delle circostanze di fatto, e, in particolare, della durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, delle modalità di azione e collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale, che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2014, n. 21755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21755 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2014 |
Testo completo
2 1755 / 14 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE ACR+CEN Composta da Sent. n. sez. ₤34 - Presidente - Alfredo Teresi UI Marini UP 12/3/2014 - Relatore - Maria Pia Savino R.G.N.43187/2013 Lorenzo Orilia Alessio Scarcella ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NA EM, nato a [...] il [...] RI IN, nato a [...] il [...] I' ES, nato a [...] il [...] CO CA NN, nato a [...] il [...] AR OR, nato a [...] il [...] DI UR AZ, nato a [...] il [...] ER RI, nato a [...] il [...] EO UI, nato a [...] il [...] LL OR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/1/2013 della Corte di appello di Catania che, in parziale riforma della sentenza del 25/10/2011 del Tribunale di Catania, mandati assolti i coimputati RL, ha: Escluso nei confronti di AS e BU l'aumento per la recidiva e determinato la pena in 4 anni e 4 mesi di reclusione e 24.000,00 euro di multa ciascuno;
Escluso nei confronti di AR gli aumenti per la recidiva e la continuazione dei reati e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ch prevalenti sulla residua aggravante, determinato la pena in 4 anni e 4 mesi di reclusione e 24.000,00 euro di multa;
Applicato a IN la sola recidiva reiterata e determinato la pena in 8 anni di reclusione e 40.000,00 di multa;
Determinato la pena nei confronti di CO e LI in sedici anni di reclusione ciascuno;
In accoglimento dell'impugnazione del Procuratore generale, determinato la pena nei confronti di RI in 10 anni e 8 mesi di reclusione e 53.333,00 euro di multa;
Ridotto la pena per AL a 5 anni di reclusione e 28.000,00 euro di multa;
Applicato a AS, BU e AR la sola interdizione temporanea dai pubblici uffici;
Confermato nel resto la sentenza impugnata;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere UI Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo respingersi tutti i ricorsi;
uditi per l'imputato RI gli avv. Giovanna Aprile e Ernestina Cataldo, che hanno concluso chiedendo accogliersi il ricorso;
udito per l'imputato CO l'avv. NZ Merlino, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso;
udito per l'imputato AR l'avv. OR Pappalardo in sostituzione dell'avv. Mario Cardillo, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso;
udito per l'imputato LI l'avv. OR Pappalardo, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso;
udito per l'imputato BU l'avv. OR La Rosa, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25/10/2011 il Tribunale di Catania (e non il Tribunale di Caltagirone come erroneamente riportato in calce alla prima pagina della sentenza di appello) ha giudicato gli odierni ricorrenti unitamente ad altri due coimputati che, non avendo optato per riti alternativi, hanno seguito il giudizio ordinario per rispondere di numerose ipotesi di reato ex art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, ex art.73 della medesima legge ed ex art.628 cod. pen. (capo B a carico di FF, RD e NO). 2 Il Tribunale ha ritenuto provata l'esistenza di una vasta e articolata attività di approvvigionamento, anche presso fornitori operanti nell'area napoletana, e di commercio di sostanze stupefacenti (in particolare cocaina) svoltasi nel periodo tra novembre 2005 e aprile 2006. Il Tribunale ha esaminato le diverse fonti di prova, consistenti in intercettazioni di comunicazioni telefoniche e ambientali, in attività di sorveglianza e pedinamento, in controlli sfociati in sequestri di sostanza e in arresti in flagranza, nonché nelle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, OR PA e TA D'UI. Sulla base di tali elementi è stata ritenuta esistente l'associazione criminosa contestata al capo E) della rubrica e sono stati ritenuti provati gli specifici episodi di reato ex art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 posti a carico dei singoli imputati.
2. Avverso tale decisione hanno proposto appello sia il Procuratore generale della Repubblica (nei confronti delle sole posizioni BU, CO, RI, IN e LI) sia i singoli imputati, con atti il cui contenuto è sintetizzato dalla Corte di appello nella parte motiva che riguarda ciascuna posizione.
3. All'esito del giudizio, in estrema sintesi la Corte di appello ha: Mandato assolti i coimputati Antonio Roberto RL e Giuseppe RL: - Escluso nei confronti di AS e BU l'aumento per la recidiva e - determinato la pena in 4 anni e 4 mesi di reclusione e 24.000,00 euro di multa ciascuno;
Escluso nei confronti di AR gli aumenti per la recidiva e la continuazione dei reati e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante, determinato la pena in 4 anni e 4 mesi di reclusione e 24.000,00 euro di multa;
Applicato a IN la sola recidiva reiterata e determinato la pena in 8 anni di reclusione e 40.000,00 di multa;
Determinato la pena nei confronti di CO e LI in sedici anni di reclusione - ciascuno;
In accoglimento dell'impugnazione del Procuratore generale, determinato la pena nei confronti di RI in 10 anni e 8 mesi di reclusione e 53.333,00 euro di multa;
Ridotto la pena per AL a 5 anni di reclusione e 28.000,00 euro di multa;
Applicato a AS, BU e AR la sola interdizione temporanea dai - pubblici uffici;
Confermato nel resto la sentenza impugnata. La motivazione della sentenza affronta singolarmente le posizioni degli appellanti, escludendo, con l'eccezione dei sigg. RL, l'accoglibilità delle censure in ordine alla responsabilità penale e valutando di volta in volta le censure concernenti le circostanze di reato e il trattamento sanzionatorio. 3 M 4. Avverso tale decisione tutti gli imputati condannati hanno proposto ricorso nei termini di seguito sintetizzati. L'avv. OR Leotta nell'interesse di EM AS, 4.1 lamenta: a. Vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, lett.e) cod. proc. pen. che concerne: a.
1-la sussistenza di prove a carico del ricorrente, in considerazione: 1) dell'assenza di elementi che indichino nel ricorrente il EN intercettato mentre conversava con RA all'interno dell'autovettura di quest'ultimo, posto che sussistono in atti numerosi elementi (l'errore di identificazione che concerne MA, nipote del ricorrente;
la non corrispondenza del "Manuele" della conversazione 13/3/2006, n.340, con il EN e l'analoga non corrispondenza che i periti hanno evidenziato in altre conversazioni); 2) dell'utilizzo solo personale della droga da parte di EN (v. conversazione del 23/3/2006, n.615); 3) del fatto che le conversazioni tra RA e EN sono solo nel numero di quattro e riguardano quantità modeste di sostanza;
4) dal fatto che nulla conferma l'ipotesi che nella conversazione del 23/3/2006, n.618, RA elenchi coloro che rivendono la droga e non semplicemente coloro cui egli l'ha ceduta e da cui deve ricevere denaro;
a.2 il trattamento sanzionatorio, per avere: 1) erroneamente escluso l'applicazione dell'ipotesi ex art.73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 in quanto ha considerato consistenti le quantità di sostanza acquistate e ritenute oggetto di successive cessioni: in realtà, si tratta in tutto di 20 grammi di sostanza nell'arco di 15 giorni, quantità che non giustifica la decisione assunta;
2) escluso l'aumento per la recidiva, aumento in realtà non applicato dal primo giudice che aveva fissato la pena, ex art.81 cod. pen., in 6 anni e 6 mesi di reclusione. 4.2 - L'avv. Giovanna Aprile nell'interesse di IN RI lamenta: a. Vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riferimento all'inasprimento della pena rispetto a quanto deciso dal Tribunale. In particolare, la Corte di appello: 1) opera un mero rinvio alle pagine 34 e 35 della prima sentenza senza approfondire il contenuto delle uniche due conversazioni telefoniche da cui ricava che il ricorrente fosse il fornitore della sostanza acquistata da La OR;
2) omette di considerare che a carico del ricorrente non sono emersi né episodi di ricezione di denaro né altre condotte coerenti con il ruolo di venditore;
3) omette di considerare che le dichiarazioni dei due collaboranti si riferiscono a epoche diverse da quelle i 4 cui sarebbero avvenuti i fatti oggetto del processo e presentano contenuti del tutto generici in violazione dell'art. 187, comma 1, cod. proc. pen.; b. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per omessa applicazione del comma 5 di tale disposizione nonostante il ridotto lasso di tempo della contestazione che rende applicabile l'ipotesi attenuata anche in caso di quantitativi non modesti della sostanza ceduta;
c. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. in relazione all'art.99, comma 4, cod. pen. posto che si è in presenza di recidiva facoltativa, che l'unico precedente risale all'anno 1992 e che non è conforme a legge tenere in considerazione i carichi pendenti;
d. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. in relazione al giudizio di mera equivalenza delle concesse attenuanti generiche, scelta non conforme al dettato dell'art. 27 Costituzione;
e. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. in relazione agli artt.240 cod. pen. e 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n.306, convertito in legge 7 agosto 1992, n.356 in quanto: 1) la motivazione in ordine alla confisca dei beni non distingue tra la posizione del ricorrente e quella dei familiari;
2) le dichiarazioni dei collaboratori sono del tutto generiche e non possono costituire elemento giustificante il provvedimento ablativo;
3) difetta ogni motivazione in ordine alle ragioni che giustificano l'adozione della misura sui beni dei terzi, in violazione dei principi fissanti con la sentenza n.43221 del 2012 della Corte di Cassazione e senza dare conto della documentazione attestante i proventi del padre del ricorrente, OR RI, e le somme a costui destinate dallo Stato a titolo di arretrati, nonché le somme legittimamente percepite dalla madre del ricorrente, sig.ra Bussolari. 4.3 -© L'avv. Giuseppe Lipera nell'interesse di ES AL, riportati integralmente i motivi di appello (pagg.
2-8 del ricorso), lamenta: a. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, lett.e) cod. proc. pen. in relazione all'art.649 cod. proc. pen. e alla duplicazione del giudizio a carico del ricorrente per i medesimi fatti;
b. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, lett.e) cod. proc. pen. per essere il giudizio di responsabilità fondata su un'unica conversazione telefonica, al cui contenuto non può fare riscontro l'esistenza di altro procedimento 5 penale, soprattutto ove si considerai che quel procedimento concerne i medesimi fatti e fonda la richiesta ex art.649 cod. proc. pen.; c. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, lett.e) cod. proc. pen. in relazione agli artt.73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e 62, n.4, cod. pen. (vedi sentenza della Sez.6, n.20937 del 18/1/2011). 4.4 - L'avv. NZ Merlino nell'interesse di CA CO, lamenta: a. Vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, lett.e) cod. proc. pen. in relazione al reato associativo di cui al capo e) della rubrica, avendo la Corte di appello omesso di affrontare il tema della differenza fra l'ipotesi associativa (sul punto si rinvia ai tre profili di omessa motivazione indicati a pag.2 del ricorso)e quella del concorso nel reato continuato e omesso di illustrare le ragioni per cui l'ipotesi della partecipazione nel reato associativo è stata esclusa per il coimputato Di Sarno, la cui posizione processuale è speculare a quella del ricorrente;
conb. Vizio motivazionale ai sensi dell'art.606, lett.e) cod.proc.pen. riferimento al reato ex art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso il 13/1/2006 (capo e-bis), reato cui è dedicato un solo rigo di motivazione a pag.15; lo stesso Tribunale (pag.102) ha escluso la circostanza aggravante dell'ingente quantità, ritenendo il ricorrente estraneo alle condotte tenute da AT e RL, e nei motivi di appello si lamentava come a tale giudizio di estraneità non fosse seguita l'assoluzione del ricorrente: su tali aspetti la Corte di appello omette qualsiasi motivazione, trascurando anche il fatto che CO è stato definito un "pesce piccolo", come tale meritevole eventualmente dell'applicazione del comma 5 dell'art. 73, citato, e dell'assoluzione dall'ipotesi associativa;
C. Errata applicazione di legge ai sensi dell'art.606, lett.b) cod.proc.pen. con riguardo agli artt. 81, comma 4, e 99 cod. pen. In sintesi: a) le concesse attenuanti generiche escludono che operi la recidiva e che si debba provvedere ad aumento di pena non inferiore a 1/3 nei termini fissati dal comma 4 dell'art.81 cod. pen.; b) detto aumento, in ogni caso, opera solo in caso di recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, mai contestata al ricorrente;
c) l'eventuale aumento va computato esclusivamente sulla pena base e non anche sulla pena per il reato satellite (Sez. Un., sentenza n.9148 del 17/10/1996); d) l'aggravamento introdotto con la legge n.251 del 2005 non può fondarsi su reati commessi anteriormente all'entrata in vigore di tale legge (Sez.1, n.13788 del 2/4/2008, rv 240416). 6 4.5 - L'avv. Mario Cardillo nell'interesse di OR AR lamenta: a. Errata applicazione di legge ai sensi dell'art.606, lett.b) cod. proc.pen. e vizio motivazionale ai sensi dell'art.606, lett.e) cod.proc.pen. per avere la Corte di appello: 1) omesso di esaminare la copiosa documentazione di viaggio e contabile che attesta le ragioni di lavoro degli spostamenti a Napoli e i rapporti commerciali (commercio di abbigliamento) esistenti con TO, RI e AI e i rapporti leciti avuti con ND;
per avere, altresì, la Corte di appello omesso di considerare gli altri elementi di fatto che escludono la responsabilità del ricorrente, a partire dall'assenza di conversazioni telefoniche anche solo indirettamente a lui riferibili;
2) omesso di applicare la circostanza ex art.114 cod. pen. pur in presenza dell'espresso riconoscimento del ruolo marginale che il ricorrente avrebbe rivestito. 4.6 - L'avv. ES Antille nell'interesse di AZ Di RO lamenta: a. Errata applicazione di legge ai sensi dell'art.606, lett.b) cod. proc.pen. in relazione all'art. 191 cod. proc. pen. con riferimento alla utilizzazione di conversazioni telefoniche intercettate sulla base di autorizzazioni irrituali per carenza dei presupposti indiziari di legge e per carenza di adeguata motivazione sia in ordine ai presupposti legittimanti sia in ordine alle modalità di esecuzione in luogo diverso dall'ufficio di Procura della Repubblica;
b. Vizio motivazionale ai sensi dell'art.606, lett.e) cod.proc.pen. per omessa risposta alle questioni sollevate in tema di intercettazioni con l'atto di appello, in parte riproduttive delle eccezioni già formulate in primo grado (si veda la questione riguardante il decreto autorizzativo n.151/05 sub D, del 1/12/2005); c. Vizio motivazionale ai sensi dell'art.606, lett.e) cod.proc.pen. con riferimento all'omessa motivazione circa i profili di censura segnalati coi motivi di appello in ordine all'assenza di condotte attive del ricorrente;
all'aiuto economico prestato a Bonfiglio;
all'assenza di riferimenti specifici nelle dichiarazioni del collaborante PA;
d. Errata applicazione di legge ai sensi dell'art.606, lett.b) cod. proc.pen. in relazione alla mancata applicazione dell'ipotesi ex art.73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 all'unico episodio criminoso contestato.
4.7 L'avv. OR Pappalardo nell'interesse di RI LI - lamenta: a. Errata applicazione di legge ai sensi dell'art.606, lett.b) cod. proc.pen. e vizio motivazionale ai sensi dell'art. 606, lett.e) cod. proc.pen. in relazione 7 al reato ex art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309: le uniche conversazioni intercettate che riguardano LI si collocano nel breve arco temporale di 26 giorni e ciò nonostante costui viene ritenuto responsabile di un vincolo associativo con persone a lui sconosciute;
il tutto sul presupposto che alcuni coimputati (PA, RA e CO) si siano attivati presso LI al fine di sostituire un nuovo canale di approvvigionamento a quello interrottosi con il sequestro di 3,7 chilogrammi di cocaina in data 13/1/2007 (fornitore Di Sarno), senza considerare che il nuovo canale non ha mai preso corpo, che si parla si quantità assai modeste, che le conversazioni successive al 15/10/2006 non interessano mai il ricorrente. 4.8 - L'avv. Filippo Freddoneve nell'interesse di UI IN lamenta: a. vizio motivazionale ai sensi dell'art.606, lett.e) cod.proc.pen. per avere la Corte di appello omesso di indicare quali elementi di fatto consentano di stabilire l'esistenza di un significativo coinvolgimento del ricorrente nelle attività illecite e quindi, contraddittoriamente, qualificato le sue condotte come minori e non comportanti l'adesione all'associazione criminosa;
il tutto omettendo di rilevare che il ricorrente, persona dedita al consumo dello stupefacente, ha acquistato quantità modeste di sostanza e per breve arco temporale, destinando la stessa esclusivamente al consumo personale;
b. errata applicazione di legge ai sensi dell'art.606, lett.b) cod.proc.pen. e vizio motivazionale ai sensi dell'art.606, lett.e) cod.proc.pen. per la mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 pur in presenza di persona tossicodipendente e in precarie condizioni economiche, di condotta modesta rilevanza;
c. Errata applicazione di legge ai sensi dell'art.606, lett.b) cod. proc.pen. in relazione all'aumento di pena per la recidiva e all'errata applicazione dell'art.81, comma 4, cod. pen., ignorando l'avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte del Tribunale e, per di più, applicando un aumento di pena per la recidiva superiore al tetto di un anno e sei mesi di reclusione derivante dal cumulo delle pene riportate con le due precedenti condanne (art.99, ultimo capoverso). 4.9 - L'avv. OR La Rosa nell'interesse di OR BU lamenta: a. Vizio motivazionale ai sensi dell'art.606, lett.e) cod.proc.pen. in relazione alla condanna per il capo D-bis che si fonda in modo decisivo sulla E 8 conversazione del 6/2/2006 intercorsa col computato Giordano, difettando qualsiasi altro elemento a carico del ricorrente. In apertura di discussione nel corso dell'odierna udienza la Difesa del sig. CO ha prodotto copia della sentenza emessa dalla Corte di appello, Seconda Sezione Penale, in data 21 marzo 2013, che si assume divenuta irrevocabile nel mese di marzo 2014. Si tratta di decisione concernente i fatti oggetto del presente procedimento commessi dai concorrenti degli odierni ricorrenti che hanno optato per il rito abbreviato e furono giudicati in primo grado con sentenza del 4 aprile 2011 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania. Col consenso del Procuratore generale, la Corte atteso che la pronuncia della sentenza è intervenuta in data successiva alla sentenza oggi impugnata e che la irrevocabilità è sopraggiunta successivamente alla presentazione dei ricorsi, ha provveduto ad acquisire il provvedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La dettagliata esposizione dei motivi di ricorso mette in evidenza l'esistenza di alcune censure che possono definirsi comuni a più ricorrenti e che concernono, da un lato, la sussistenza di vizio motivazionale in ordine alla condanna per il reato associativo ex art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e, dall'altro, l'esistenza di una errata applicazione del regime sanzionatorio derivante dalla disciplina contenuta negli artt.81, comma 4, cod. pen. e 99, commi 3 e 4, cod. pen. Ciascuna delle posizioni processuali presenta, poi, specifiche censure che concernono in primo luogo la responsabilità per i singoli episodi di detenzione e commercio illegali di sostanza e per le quali può ravvisarsi un profilo comune nella rilevanza delle conversazioni intercettate e nella loro concludenza rispetto alle posizioni processuali non attinte da prova diretta di detenzione.
2. I motivi di ricorso comuni ai diversi ricorrenti L'esame dei profili comuni ai ricorsi deve prendere le mosse dalla parte introduttiva delle sentenze di primo e secondo grado che hanno argomentato in ordine alla responsabilità degli odierni ricorrenti. Si tratta di motivazioni che possono essere esaminate congiuntamente alla luce della coerente lettura dei fatti dalle stesse offerta e che la Corte ha necessità di prendere in esame in quanto la motivazione della Corte di appello opera frequenti rinvii alla più dettagliata argomentazione del giudice di primo grado e non potrebbe essere compresa appieno ove non si muovesse dalla articolata ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale. Va aggiunto, poi, che anche la sentenza prodotta dalla Difesa del sig. CO si muove in motivazione sulla medesima scia, nel senso che 9 anch'essa prende le mosse da alcuni episodi chiave e su di essi fonda l'intera argomentazione dedicata ai giudici di responsabilità penale.
2.1. I motivi in tema di commercio di sostanze stupefacenti (art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309) e di trattamento sanzionatorio a. In particolare, tutte le decisioni esaminate affermano che non vi sono dubbi circa l'esistenza di plurime e tra loro collegate condotte di "traffico" di sostanze stupefacenti, posto che l'esistenza di alcuni sequestri di sostanza avvenuti nel corso del periodo di indagine consente, da un lato, di avere contezza delle caratteristiche e dei movimenti della sostanza commerciata e, dall'altro, di porre in collegamento inequivoco quelle condotte con gli odierni ricorrenti, così dando sostanza e fondamento agli altri atti d'indagine che sono stati compiuti nel tempo e che hanno condotto alla individuazione delle persone considerate responsabili degli atti di commercio, detenzione e cessione illeciti. Non è qui necessario ripercorre i casi di sequestro della sostanza stupefacente, chiaramente riportati in motivazione delle sentenze di merito ed è possibile a quei passaggi motivazionali rinviare quale premessa in fatto su cui fondare le successive argomentazioni;
del resto, i motivi di ricorso non mettono in dubbio le circostanze fattuali ora ricordate. b. Questa Corte ritiene così di procedere all'esame dei motivi di ricorso muovendo dalla constatazione che deve ritenersi fuori discussione in punto di fatto che l'iniziale approvvigionamento di sostanza stupefacente che gli imputati effettuavano recandosi nell'area napoletana abbia conosciuto un momento di crisi a seguito del sequestro e degli arresti del gennaio 2006 e che una parte dei fruitori catanesi di tale approvvigionamento si siano inizialmente attivati per ricostruire il canale sperimentato e si siano, quindi, rivolti a diverso fornitore al fine di non interrompere la fruttuosa illecita attività commerciale. c. Tale affermazione consente alla Corte di ritenere immune da vizi la motivazione delle sentenze di merito allorché identificano in ragioni di commercio di sostanza stupefacente il contenuto delle conversazioni intercettate e dichiarano prive di attendibilità le diverse prospettazioni offerte dagli imputati AS, RI, AL, CO, Di RO, IN, AR e BU. Sul punto, la Corte ritiene che debbano trovare applicazione i principi interpretativi in tema di limiti del giudizio di legittimità e di definizione dei concetti di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché in tema di travisamento del fatto che sono contenuti nelle sentenze delle Sez. Un., n.2120, del 23 novembre 1995-23 febbraio 1996, Fachini, rv 203767, e n.47289 del 2003, Petrella, rv 226074. In tale prospettiva di ordine generale va, dunque, seguita la costante affermazione giurisprudenziale del principio secondo cui è "preclusa al giudice di 10 legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti" (fra tutte: Sez.6, sentenza n.22256 del 26 aprile-23 giugno 2006, Bosco, rv 234148). d. Appare evidente alla Corte che i giudici di appello hanno fatto buon uso delle regole di valutazione della prova e offerto una motivazione coerente e logica allorché hanno preso in esame le spiegazioni offerte dagli imputati e hanno esposto le ragioni che impongono di ritenere le stesse non in grado di mettere in crisi la lettura dei fatti proposta dalla pubblica accusa e accolta dal Tribunale. Sul punto le due motivazioni appaiono saldarsi in modo coerente e le diverse prospettazioni dei ricorrenti ripropongono questioni di fatto che, come si è detto, risultano estranee al giudizio di legittimità. e. Ciò vale anche per la posizione BU, il quale lamenta l'errata interpretazione delle conversazioni intercettate. Anche in questo caso, infatti, la motivazione del Tribunale (pagg.47-55) affronta i nodi relativi alla identificazione dell'interlocutore CI (ritenuta certa anche alla luce dell'utenza utilizzata) e alla natura dei commerci che avevano dato origine al debito. La Corte di appello ha ritenuto di condividere la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale e motivatamente respinto le censure dell'imputato (pagg.28-29 della motivazione), così che la riproposizione delle censure in questa sede introduce questioni di fatto non più esaminabili dal giudice di legittimità. f. Quanto ai motivi in ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte ritiene, come si dirà, di accogliere le censure in punto applicazione della recidiva in relazione all'art.81, comma 4, cod. pen. e di respingere quelle in ordine alla applicabilità della circostanza attenuante ex art.62, n.4, cod. pen. Le restanti censure in punto trattamento sanzionatorio presentano carattere di genericità e prospettano valutazioni alternative a quelle che i giudici di merito hanno operato in modo motivato e ancorato alle caratteristiche delle condotte e alla personalità degli imputati. Si è così in presenza di valutazioni di merito che il giudice di legittimità non può sindacare e che debbono restare estranee al presente grado di giudizio.
2.2. La censura in tema di utilizzabilità delle conversazioni intercettate A tale conclusione deve giungersi dopo avere ritenuto palesemente infondato il motivo di ricorso avanzato dal sig. Di RO, e proposto in termini che potrebbero comportare effetti estensivi, in relazione all'art. 191 cod. proc. pen. e alla non utilizzabilità delle conversazioni intercettate. Come ricordato dal Tribunale (pag.32), le conversazioni che secondo il ricorrente non sarebbero 11 sostenute da regolari provvedimenti autorizzativi non hanno formato oggetto di esame e non costituiscono elementi su cui è stato fondato il giudizio di responsabilità, con conseguente difetto di interesse a coltivare l'impugnazione sul punto. Il Tribunale (pag.32) ha puntualmente rilevato che le intercettazioni censurate (che concernono le conversazioni sul telefono cellulare in uso a Di RO) non sono state utilizzate per la decisione e che le prove essenziali per la decisione provengono dalle conversazioni captate da intercettazioni "ambientali" relative a Bonfiglio e da quelle captate sul cellulare in uso a PE. Ancora, alle pagine 25-30 vengono richiamate come rilevanti le intercettazioni "ambientali" sull'auto in uso a Bonfiglio e la coincidenza con le circostanze che riguardano l'arresto che colpì Di RO il 18/12/2005, conclusosi con segnalazione ex art.75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 attesa la modestia della sostanza trovatagli. Infine, il Tribunale richiama l'importanza probatoria delle telefonate intercorse tra AZ e PE, nonché le dichiarazioni del collaborante PA. Sulla base di questi elementi di prova i giudici di merito giunsero all'assoluzione dell'odierno ricorrente dal capo A (art.74) e alla condanna per il solo capo A-bis. A fronte di questa puntuale motivazione il sig. Di RO ha avanzato una specifica censura cui la Corte di appello ha dato risposta alle pagine 19-21 confermando l'impostazione del Tribunale e ponendo l'accento (pag.20) sull'arresto di Di RO in data 18/12/2005 avvenuto sulla base di intercettazioni ambientali. In conclusione, anche la Corte di appello ha ritenuto irrilevanti le attività di intercettazione oggetto del motivo di ricorso in esame. Pur in presenza di una puntuale motivazione del Tribunale, fatta propria dalla Corte di appello alle pagg.19 e seguenti, il ricorrente ripropone in sede di ricorso le medesime questioni senza confrontarsi con gli argomenti utilizzati dai giudici di merito. Va così ricordato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, si considerano generici con riferimento al disposto degli artt. 581, comma primo, lett.c) e 591, comma primo, lett. c) c.p.p. -, i motivi che ripropongono davanti al giudice di legittimità le medesime doglianze presentate in sede di appello avverso la sentenza di primo grado e che nella sostanza non tengono conto delle ragioni che la Corte di appello ha posto a fondamento della decisione sui punti contestati. Si tratta di interpretazione costantemente applicata dalla giurisprudenza di questa Corte ed espressa, da ultimo, con la sentenza della Sez.6, n.22445 del 2009, P.M. in proc.Candita e altri, rv 244181, ove si afferma che "e'inammissibile per genericità il ricorso per cassazione, i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie 12 presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato". Così fissati i principi che concernono la valutazione del percorso argomentativo utilizzato dalla sentenza impugnata in ordine alla valutazione delle prove per i reati ex art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, la Corte ritiene di dover affrontare i motivi di ricorso che concernono la sussistenza del reato associativo previsto dall'art. 74, citato.
2.3. I principi in tema di reato ex art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 La peculiarità del caso in esame, caratterizzato dal susseguirsi di due diverse associazioni criminose nel volgere di un breve arco temporale;
i passaggi motivazionali della sentenza impugnata e quelli contenuti nella sentenza della Corte di appello di Catania prodotta in data odierna dalla Difesa del sig. CO impongono a questo giudice una particolare attenzione nel valutare se le condotte addebitate ai ricorrenti integrino gli estremi del reato così come contestato e quindi ritenuto esistente dai giudici di merito.
2.3.1. L'esame della sentenza di appello (in particolare, pag.12 e seguenti con riferimento alla posizione CO), evidenzia come i giudicanti abbiano ritenuto esistente "una struttura associativa di fatto, autofinanziata e dotata di stabilità organizzativa con suddivisione di compiti tendenzialmente definiti e destinata a plurime violazioni della legge penale". Affermano i giudici di appello che, "in coerenza con i consolidati criteri giurisprudenziali in materia", il reato ex art.74, citato, non richiede una struttura complessa e articolata, essendo sufficiente una strutturazione "sia pure rudimentale, deducibile dalla predisposizione di mezzi, anche semplici, per il perseguimento del fine comune, in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose". La motivazione prosegue richiamando la giurisprudenza che ritiene sussistere il dolo e il vincolo tra gli associati proprio del reato ex art.74, citato, allorché si ravvisi un "rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga e gli spacciatori che la ricevono per immetterla nel consumo al minuto, sempre che vi sia la consapevolezza di operare nell'ambito di 'unica associazione e di contribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga".
2.3.2. Tutti i principi ermeneutici così richiamati dalla Corte di appello trovano fondamento in ripetute decisioni di legittimità; oltre alla sentenza della Sez.1, n.30463 del 7/7/2011, P.G. in proc. AL, ricordata a pag.13 della motivazione, è possibile rinviare a numerose altre decisioni, fra cui la non 13 recente Sez.6, n.21116 del 8/5/2006, Esposito e altri, oppure l'ampiamente motivata Sez.6, n.3509, del 10/172012, SI e altri.
2.3.3. I motivi di ricorso proposti dalle difese nel presente procedimento impongono, tuttavia, a questa Corte di non ignorare la delicatezza dei passaggi motivazionali che i richiamati precedenti giurisprudenziali hanno posto a fondamento delle ricordate conclusioni. Si tratta di passaggi che occorre valutare, in primo luogo, alla luce della premessa che il reato associativo non trova compimento nel semplice ripetersi dei così detti reati fine e conserva una propria autonomia strutturale e storica, tanto da costituire una realtà "in sé" connaturata da antigiuridicità e capace di concretizzarsi e permanere in vita anche in assenza di altre condotte illecite. Ulteriore premessa che non può essere ridotta a rango di carattere secondario è costituita dalla necessità che l'accordo che unisce gli associati presenti quel carattere di condivisione del progetto e di consapevole compartecipazione ad esso che viene tradizionalmente definito come "affectio societatis" e che costituisce un elemento di discrimine fra l'ipotesi associativa e quella di concorso nel reato continuato.
2.3.4. Ora, tali premesse trovano nei reati in materia di commercio di sostanze stupefacenti una non facile applicazione allorché gli attori delle condotte illecite non operano sul medesimo versante, ma muovono da relazioni di dare- avere che apparirebbero riconducibili al tradizionale rapporto fra fornitore e cliente. Non vi sono dubbi che ad un certo livello della catena commerciale delle sostanze stupefacenti operano uno o più gruppi associati in grado di gestire consistenti quantità di sostanze e di (almeno tentare di) opporsi a gruppi diversi che intendano acquisire una fetta di mercato o di avviare un regime di non gradita concorrenza;
si è in presenza di organizzazioni stabili e programmate per operare sul mercato in modo coerente, dotate di rilevanti risorse finanziarie, di canali di approvvigionamento di primario livello e di altrettanto importanti canali di smercio della sostanza gestita. Questi ultimi canali sono generalmente costituiti da altre associazioni, ciascuna delle quali in grado di relazionarsi a livelli adeguati e di procedere alla successiva distribuzione del "prodotto".
2.3.5. Già l'interpretazione delle norme applicabili a questo livello di relazioni che intercorrono tra associazioni dedite al commercio di sostanze stupefacenti non è immune da difficoltà, come dimostra il dibattito che ha avuto ad oggetto l'applicazione della disciplina in tema di reato sovranazionale. E', questo, un tema che ha richiesto l'intervento delle Sezioni Unite penali al fine di definire i confini esistenti fra l'associazione dedita al commercio di sostanze stupefacenti e il contributo del "gruppo criminale" transnazionale e al fine di chiarire i presupposti di applicazione della circostanza ex art.4 della legge 16 14 M marzo 2006, n.46. In particolare, la sentenza delle Sezioni Unite (n.18374 del 31/1/2013, Adami e altro) evidenzia come detta circostanza aggravante possa trovare applicazione solo qualora l'associazione ex art.74, citato, e il gruppo criminale transnazionale non coincidano e quando le condotte di ciascun sodalizio conservino reciproca autonomia. Si legge in motivazione (punto 7.9): "Applicando siffatti principi alla fattispecie in esame, consegue che, per offrire contezza al maggior tasso di disvalore insito nell'aggravante derivante dall'esser- si avvalsi, per la commissione di un reato, del contributo offerto da «un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato», occorre postulare una necessaria autonomia tra la condotta che integra il reato "comune" e quella che vale a realizzare il "contributo" prestato dal gruppo "transnazionale", giacché, ove i due fatti si realizzassero reciprocamente all'interno di una sola condotta, mancherebbe la ragione d'essere per ipotizzare la diversa - e più grave - lesione del bene protetto. Si avrebbe, in tale ipotesi, un'unica associazione per delinquere "transnazionale", ossia una fattispecie complessa, secondo il paradigma dell'art. 84, comma primo, cod. pen., in cui la circostanza aggravante - corrispondente, del resto, alla previsione del precedente art. 3, lett. c), legge n. 146 del 2006 verrebbe a porsi come elemento costitutivo del reato - associativo transnazionale. Si tratterebbe, però, non già di un'autonoma fattispecie di reato non prefigurata dal legislatore della novella e neppure - enucleabile in via ermeneutica bensì di una "ordinaria" associazione per - delinquere cui inerisce lo speciale connotato della transnazionalità, con ogni consequenziale implicazione. "In tale prospettiva, occorre dunque verificare se ed in che limiti il contributo di un gruppo organizzato transnazionale, che in sé potrebbe già presentare, in ipotesi, tutti i connotati per realizzare la fattispecie di una associazione finalizzata alla commissione di determinati delitti divenendo per ciò stesso - perseguibile in base al quadro normativa vigente possa rappresentare, a sua volta, quella autonoma condotta "aggravatrice" rispetto alla stessa fattispecie associativa. "Ebbene, poiché quel contributo - ancorché realizzato in forma associativa - deve ontologicamente rappresentare una condotta materialmente scissa da quella che è necessaria per realizzare la fattispecie-base, se ne può dedurre che l'aggravante in questione non risulta compatibile con la figura della associazione per delinquere in tutti i casi in cui le due condotte associative coincidano sul piano strutturale e funzionale, dando luogo ad un'unica associazione transnazionale. "Ove, invece, l'associazione per delinquere "basti a se stessa", nel senso che i relativi associati o parte di essi ed il programma criminoso posto a fulcro del sodalizio realizzino il fatto-reato a prescindere da qualsiasi tipo di contributo 15 h esterno, ben può immaginarsi che, a tale condotta, altra (e autonoma) se ne possa affiancare, al fine di estendere le potenzialità e l'agere del sodalizio in campo internazionale;
con la conseguenza che, ove un siffatto contributo sia fornito da persone che in modo organizzato sono chiamate a prestare tale collaborazione, non potrà negarsi che il reato-base assuma dei connotati di intrinseca maggiore pericolosità, tale da giustificare l'applicazione della aggravante in questione. Il tutto, ovviamente, a prescindere dalla circostanza che il contributo offerto dal "gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato" renda, poi, quello stesso gruppo partecipe o concorrente nel reato associativo "comune", posto che è proprio quel contributo a rappresentare il quid pluris che giustifica la ratio aggravatrice, che non può certo ritenersi assorbita dalle regole ordinarie sul concorso nei reati.” 2.3.6. Ora, posto che detti principi debbono essere applicati anche all'ipotesi che l'associazione dedita al commercio di sostanze stupefacenti si avvalga più volte dei canali e degli strumenti offerti dal gruppo criminale transnazionale, appare evidente a questa Corte che un rapporto di collaborazione fra i due sodalizi che sia aperto a future operazioni commerciali non erode l'autonomia organizzativa e strutturale dei due soggetti collettivi e non conduce a quella "coincidenza" fra le due strutture che darebbe vita a un'unica organizzazione penalmente sanzionabile. Il che conduce a ritenere che la durata nel tempo della cooperazione e degli accordi fra due soggetti che restano autonomi nel determinarsi non è elemento che possa per ciò solo dare origine a un nuovo soggetto che assorba i primi due o comunque a una risultante che renda i componenti di un gruppo partecipi dell'associazione con cui cooperano.
2.3.7. A tale proposito, deve mettersi in evidenza come la coincidenza degli interessi perseguiti dai due soggetti (quello che fornisce la sostanza e quello che l'acquista) non risulti necessariamente totale e comporti in linea di massima la ricerca continua di un accordo sugli elementi essenziali del contratto (quantità, qualità, costo della sostanza;
condizioni e tempi di consegna) che viene raggiunto muovendo da valutazioni di volta in volta diverse e potenzialmente configgenti. Di questo si ha chiara traccia anche nelle conversazioni telefoniche intercettate nel presente procedimento e richiamate, in particolare, nella sentenza del Tribunale e in quella della Corte di appello prodotta dalla difesa CO.
2.3.8. Ancora più delicata appare alla Corte la questione del rapporto esistente fra associazioni criminose di questo livello e i successivi acquirenti, siano essi componenti, a loro volta, di un sodalizio criminoso di minore rilevanza oggettiva oppure persone che operano singolarmente. Appare chiaro che in entrambe le ipotesi si è in presenza di relazioni fondate sul classico schema del 16 E rapporto fornitore-cliente che può ravvisarsi in qualsiasi campo un'associazione fornisca servizi o gestisca commerci illegali. Tali attività, inevitabilmente basate sulle regole proprie del profitto, hanno l'esigenza di ridurre al minimo i rischi e di massimizzare i vantaggi e tendono di conseguenza ad allargare e stabilizzare per quanto possibile la cerchia di coloro che operano come controparte commerciale. Si pensi, a mero titolo di esempio, alle organizzazioni criminose che mettono a disposizione canali strutturati e protetti di riciclaggio, oppure assicurano un "pacchetto" di servizi utili alle frodi in campo tributario o, ancora, mettono a disposizione canali di rifornimento e relativi servizi di supporto che hanno ad oggetto la tratta di persone o altri commerci transfrontalieri. Con questo si intende affermare che l'associazione criminosa che offre servizi o beni sul mercato illegale tende, secondo le regole del commercio, a rafforzare la propria posizione, in particolare evitando forme di dipendenza dalle condotte altrui, e tende ad ampliare il novero dei clienti nonché a sostituire quelli che per qualsiasi ragioni cessano di richiedere e pagare i servizi o i beni di cui si parla.
2.3.9. Con logiche del tutto simili l'associazione criminosa e il singolo "spacciatore" tendono a rapportarsi con le persone o con le associazioni che sono in grado di procacciare i beni e i servizi poi rivenduti. Chi deve acquistare sostanze stupefacenti per poi a sua volta rivenderle ha cura di ricercare le migliori condizioni di mercato, tende a contrattare gli acquisti secondo logiche di convenienza e, ove può, ha cura di differenziare i fornitori per non restare privo di approvvigionamento in caso di una interruzione del flusso che può derivare da imprevisti oppure dall'insorgere di divergenze e veri e propri conflitti. Allo stesso modo, chi commercia rilevanti partite di sostanze stupefacenti tende a garantirsi la presenza di plurimi potenziali acquirenti, ad assicurarsi la loro disponibilità all'acquisto, ad ampliare la sfera dei destinatari così da non restare senza canali di smercio qualora vengano meno uno o più dei clienti abituali.
2.3.10. Fatte queste premesse di ordine generale, la Corte ritiene che non sia affatto priva di fondamento la giurisprudenza allorché afferma che tra l'associazione che opera secondo il proprio interesse e chi abbia con essa una relazione stabile - fornitore o acquirente che sia - può crearsi un rapporto che integra i presupposti del reato previsto dall'art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Ad esempio appare nel suo complesso condivisibile l'argomentazione esposta sul punto da Sez.6, n.3509 del 10/1/2012, SI e altri, secondo cui bene hanno fatto i giudici di merito a ritenere sussistente l'ipotesi associativa, e ciò sulla base dei seguenti argomenti: ".... Riassumendo in punto di diritto: l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti si concretizza ogniqualvolta tra tre o più persone si formi, anche di fatto, cioè senza un preventivo accordo formale (cass. pen. sez. 1, 17 23424/02, r.v. 224589; cass. pen. sez. 1, 3133/1998 Rv. 210186), un patto, che ha in sè la cosiddetta "affectio societatis", in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale. Pertanto, ciò che rileva non è un accordo consacrato in atti di costituzione, statuto, regolamento, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, e neppure una "cassa comune" ma l'esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta il contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune (cass. pen. sez. 6, 3846/2000, r.v. 218418; 8046/1995 Rv. 202031) che finisce col dare corpo e sostanza all'affectio societatis stessa. Orbene, fermi tali criteri, dall'esame della motivazione oggetto di critica, risulta che tali canoni interpretativi sono stati rispettati mediante una giustificazione che, per come proposta è indenne da incoerenze espositive, illogicità od altri vizi valutabili in questa sede. L'affermazione di responsabilità è stata invero ottenuta mediante l'analisi del contenuto univoco delle intercettazioni, raccolte in un lasso di più mesi, e con l'argomentata deduzione della sussistenza di una struttura organizzativa a carattere permanente, con ripartizione di compiti fra gli associati in relazione alla realizzazione di un programma indeterminato di reati in materia di stupefacenti. Trattasi di valutazioni del tutto aderenti al materiale processuale versato in atti, senza travisamenti (neppure dedotti dalle parti), ed oggetto di una progressiva ragionevole individuazione delle caratteristiche connotative del sodalizio, la cui ricorrenza è stata ribadita in appello, avuta presente la consolidata regola di giudizio che l'associazione de qua sussiste, non solo nel caso di condotte parallele, di persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del profitto societario, mediante il commercio di droga, ma anche nell'ipotesi del vincolo che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga agii acquirenti, che in via continuativa, la ricevono per immetterla al consumo. La diversità di scopo personale infatti non è per nulla ostativa alla realizzazione del fine comune, che è quello di sviluppare il commercio degli stupefacenti per conseguire sempre maggiori profitti. Né l'associazione criminosa può essere impedita dalla diversità dell'utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare, oppure da un contrasto degli interessi economici di essi, posto che ne' l'una, ne' l'altro sono di ostacolo alla costituzione ed alla persistenza del vincolo associativo. Importante è infatti, come si è verificato nella specie, che colui che opera come acquirente sia stabilmente disponibile a ricevere le sostanze, assumendo, così, una funzione continuativa, che trascende il significato negoziale delle singole operazioni, per costituire un elemento della complessa struttura che facilita lo 18 svolgimento dell'intera attività criminale (ex plurimis: cass. pen. sez. 5, 10077/1997 Rv. 208822.)" 2.3.11. Si tratta, come detto, di argomentazione complessivamente condivisibile, ma non può tacersi che il ragionamento ora esposto presenta un profilo di grande delicatezza nel passaggio in cui sembra privare del tutto di rilevanza la diversità di posizione dell'acquirente (e lo stesso può valere per il fornitore) rispetto ad una organizzazione esistente con cui entra in contatto e instaura rapporti di compravendita. Se è vero che entrambi i soggetti che danno vita all'accordo hanno interesse a livelli di stabilità nel commercio e di programmabilità delle proprie azioni delittuose, non di meno si resta in presenza di un rapporto sinallagmatico tipico della compravendita e permane uno spazio di reciproca autonomia decisionale che guarda ogni volta alle ragioni di opportunità e convenienza dello scambio.
2.3.12. In particolare, a parere di questa Corte merita un'attenzione critica il passaggio secondo cui il fondamentale legame associativo sarebbe rinvenibile nel "fine comune, che è quello di sviluppare il commercio degli stupefacenti per conseguire sempre maggiori profitti”. E', questo, un passaggio che prova troppo, posto che l'allargamento di un mercato e il perseguimento di maggiori utili per tutti i partecipanti sono meccanismi tipici di qualsiasi attività imprenditoriale e non sono generalmente ritenuti sufficienti per attribuire la qualità di associati a coloro che modo continuativo vendono o acquistano servizi rapportandosi a una realtà organizzata. La circostanza che l'interesse economico di un soggetto sia meglio assicurato dal buon andamento degli affari curati dall'associazione criminosa con cui egli si relaziona non è elemento sufficiente per far sorgere il legame proprio del vincolo associativo, occorrendo a tal fine un "salto di qualità" nelle relazioni che si verifica quando il legame diviene così stretto e crea una così marcata interdipendenza fra i soggetti da poter considerare questi come parte di un medesimo progetto.
2.3.13. Quanto si è detto comporta, a parere della Corte, che per ritenere avvenuto il passaggio da un rapporto di reciproco affidamento fra soggetti diversi all'instaurazione fra gli stessi di una relazione riconducibile alla "affectio societatis" il giudicante deve avere operato un vaglio molto attento e particolarmente stringente delle circostanze di fatto. Tra queste meritano uno specifico rilievo: la durata dell'accordo criminoso, le modalità di azione e collaborazione, il contenuto economico delle transazioni, la rilevanza obiettiva che il contraente, cliente o fornitore che sia, riveste per l'associazione. In particolare, il giudicante deve accertare se e in che misura la cessazione delle condotte illecite del contraente inciderebbe sulla operatività del sodalizio criminoso, così come accertare se e in che misura la volontà dei contraenti ha 19 M superato la soglia del rapporto sinallagmatico per integrarsi nella realizzazione di un rapporto societario che riconduce la partecipazione del singolo al progetto criminoso stabile e indeterminato nel numero dei reati fine proprio del reato ex art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. 2.3.14. Così fissati i principi interpretativi dell'art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 alla luce dello sviluppo giurisprudenziale, occorre verificare se la motivazione della sentenza impugnata ne abbia fatto buon uso oppure meriti le censure che sono state mosse dai ricorrenti.
2.4. Il reato associativo alla luce della sentenza della Corte di appello di Catania del 21 marzo 2013 acquisita in atti.
2.4.1. La Corte ritiene che detta valutazione possa utilmente prendere le mosse dalle censure che sono state mosse in questa sede dal sig. CO e che si sono arricchite della produzione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 21/3/2013 nei confronti di AT, PA, RA e altri.
2.4.2. La sentenza, che in parte narrativa ricostruisce i fatti che formano premessa anche della sentenza impugnata in questa sede (a partire dagli arresti di RL e AT, di LI, di EN e AL, ed altri), affronta alle pagine 21 e ss. i reati contestati ai capi E (art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309) ed E-bis (artt. 110, 81 cod. pen. e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309), e dunque i medesimi capi di accusa oggetto del presente ricorso, e in estrema sintesi afferma che: a) la sostanza sequestrata in data 13/1/2006 ai vettori RL e AT era destinata in parte a PE, in parte a PA e in parte ad altri clienti dei due arresti;
b) difetta la prova di legami stabili fra i due arrestati e PA e il suo "gruppo organizzato", mentre esiste la prova esclusivamente di un rapporto di "vicinanza" fra di loro (pag.26); c) dai colloqui fra PA e RA emerge che PA conosceva bene le modalità di commercio dei fratelli RL e su come volevano essere pagati;
d) RL e AT devono essere assolti dal reato associativo e condannati per il solo capo E-bis, esclusa l'aggravante ex art.73, comma 6, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 in quanto "agivano in proprio".
2.4.3. A diversa conclusione la sentenza oggi prodotta giunge, sempre con riferimento al capo E, per le posizioni di Di FI, PA e RA. Esaminando le posizioni degli appellanti citati, la motivazione afferma, in sintesi: a) PA e RA confessano l'attività di commercio di droga;
b) RA afferma che LI era un loro fornitore e cedeva circa 50 grammi di sostanza alla volta;
c) RA afferma, ancora, che una volta ricevuta la sostanza era CO a curare il suo confezionamento a fini di cessione;
d) anche Di FI, cognato di PA, 5 20 20 ammette le cessioni, ma sostiene che si trattava di attività occasionale;
e) il contesto effettivo di tali attività emerge anche grazie alle conversazioni intercettate (pag.34 e ss.); f) da tutto questo emerge (pag.37 e ss.) l'esistenza di un legame stabile e organizzato tra PA e RA e di un vero e proprio sodalizio criminoso che lega costoro a CO e Di FI, così che PA, RA e Di FI devono essere condannati per il reato ex art.74, citato.
2.4.4. Le conclusioni cui giunge la Corte di appello di Catania con la sentenza del 21/3/2013 in relazione al capo E sottolineano la eterogeneità dei comportamenti tenuti dai diversi imputati e l'esistenza di presupposti in fatto che non consentono di accomunare tutti gli imputati stessi all'interno di un unico progetto criminoso;
tanto che sono stati mandati assolti dal reato ex art.74, citato, RL e AT, arrestati nel gennaio 2006 mentre trasportavano sostanza che non per la prima volta appariva destinata in parte a PE, in altra parte a PA, nella parte restante ad altri acquirenti. Ora, è agevole verificare che il capo E della rubrica contesta l'esistenza di un'unica associazione di cui PA, PE, RL, NZ AT, CO ed altri avrebbero fatto parte, con impostazione che la sentenza qui impugnata ha fatto propria senza operare le distinzioni che, invece, la sentenza del 21/3/2013 ha operato.
2.4.5. Deve ancora evidenziarsi che l'arresto in flagranza di AT e RL è contemplato al capo E-bis della rubrica come circostanza e condotta integrante uno dei reati per cui si procede, salvo specificare che nei confronti dei due imputati si procede separatamente.
2.5. Il reato associativo nella motivazione della sentenza impugnata 2.5.1. Così fissati il criterio ermeneutico che deve presiedere alla valutazione del reato ex art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (punto 2.3 che precede) e i profili di criticità che emergono dalla citata sentenza della Corte di appello di Catania del 21/3/2013 (punto 2.4), può procedersi all'esame del percorso argomentativo della sentenza della Corte di appello qui impugnata.
2.5.2. Quest'ultima richiama le valutazioni del Tribunale in ordine al capo E della rubrica, illustrate alle pagine 55 e seguenti in termini generali e alle pagine 77 e seguenti con riferimento alle posizioni CO e LI;
a queste si aggiungono per la posizione CO le considerazioni del Tribunale esposte alle pagine 90-99. Quanto alla posizione CO, poi, la Corte di appello procede ad una analisi specifica alle pagine 10-16, mentre per LI risultano rilevanti le pagine 23-26. 2.5.3. Ora, la pur articolata motivazione della Corte di appello non risulta affrontare la questione in linea con i principi che questa Corte ha illustrato nelle pagine che precedono. Vengono qui in luce sia il ridotto arco temporale della 21 vicenda sia le cesure che in tale breve periodo le condotte criminose hanno subito a causa delle indagini, degli arresti e dei sequestri. Gli interventi della polizia giudiziaria, infatti, hanno comportato l'interruzione di un meccanismo di commercio della sostanza, di cui non si conoscono i precedenti meno che recenti, e comportato la radicale modifica dei canali di approvvigionamento, con la "sostituzione" della fonte napoletana con altra fonte locale, individuata in LI. Con il che si deve considerare che l'avvio di un approvvigionamento stabile presso LI ebbe a verificarsi dopo l'arresto di RL e AT avvenuto in data 13 gennaio 2006, per poi concludersi appena due mesi dopo;
senza dimenticare che ancora nel febbraio 2006 (pag.14 della sentenza impugnata) CO ebbe a recarsi a Napoli per cercare di acquistare cocaina presso altri fornitori. In questo breve arco di tempo, come emerge dallo stesso provvedimento impugnato, ebbero a rivelarsi differenze di vedute tra PA, RA e CO circa la risposta da dare al venir meno del canale napoletano e circa la raccolta dei fondi per procedere a nuovi acquisti.
2.5.4. Si tratta di elementi che avrebbero meritato un'analisi approfondita che i motivi di appello avevano sollecitato e che non risulta in realtà operata da parte della Corte di appello. Questa, prendendo come riferimento il concetto di "stabilità" del legame ha ritenuto che la prova del ripetersi di condotte di acquisto e cessione e di tentativi di commercio della sostanza sia elemento sufficiente per ritenere esistente un legame fra gli imputati che supera i limiti della continuazione fra reati e integra l'ipotesi associativa. A parere di questa Corte, come si è detto, l'analisi dei fatti e delle condotte deve sul punto essere particolarmente rigorosa e condurre alla certezza che fra gli imputati si è originata una realtà associativa in sé offensiva dell'ordinamento e caratterizzata da intrinseca e autonoma rilevanza. La motivazione sul punto appare alla Corte carente e la sentenza deve essere annullata con rinvio ai giudici di appello per un nuovo esame sul punto.
2.6 Il regime ex artt.99 e 81, comma 4, cod. pen. La Corte ritiene che i motivi di ricorso sul punto meritino accoglimento.
2.6.1. I principi fissati dalla giurisprudenza più recente conducono ad affermare, in primo luogo, che la concessione di circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza sulla recidiva non fa venire meno il riconoscimento dell'esistenza della circostanza aggravante (Sez.3, n.431/2012, ud. 28/9/2011, Guerreschi). Conducono, poi, ad affermare che l'aumento minimo di un terzo della pena ex art.81, comma 4, cod. pen. può essere applicato solo qualora l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva che non considera in tutto o in parte i fatti oggetto del processo in esame (Sez.1, 22 n.31375 del 1/7/2010, Samuele) e che tale anteriore decisione deve essere stata pronunciata anteriormente al momento della commissione dei fatti per i quali si procede (Sez.1, n.18773 del 26/3/2013, De Luca, in relazione a Corte cost., n.171 del 2009). Inoltre, non vi è dubbio che la disciplina prevista dall'art.81, comma 4, cod. pen. attiene ai profili sostanziali della fattispecie e non può trovare applicazione ai reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione contenuta nella legge 5 dicembre 2005, n.251 all'art.5. 2.6.2. L'applicazione di tali principi impone di rinviare al giudice di merito affinché provveda a valutare in questa prospettiva la sussistenza dei presupposti di applicazione ai singoli imputati in considerazione della natura della recidiva effettivamente contestata (IN, RI) anche in relazione all'epoca dei reati presupposti (CO, RI).
2.7. I residui motivi dei singoli ricorrenti.
2.7.1. Sull'applicabilità della circostanza ex art.62, n.4 cod. pen. La Corte ritiene di aderire alla giurisprudenza maggioritaria e più recente che esclude che la natura dei beni tutelati dalla fattispecie ex art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 consenta di applicare la circostanza attenuante invocata dai ricorrenti. Si rinvia sul punto alle condivisibili argomentazioni di Sez.4, n.36408 del 26/6/2013, Lassad e di Sez.6, n.23821 del 27/272013, Orlandi.
2.7.2. Sulla posizione AS La Corte ha esaminato nella parte generale le ragioni per cui i motivi proposti dai ricorrenti in tema di penale responsabilità per il reato ex art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 sono da considerarsi ripetitivi di questioni di merito che la Corte di appello ha affrontato in modo puntuale e non meritevole di censura. Alle pagine 4-6 della motivazione la Corte di appello illustra le ragioni per cui la motivazione esposta dal Tribunale alle pagine 108-114 in ordine alla posizione AS resistono alle critiche dell'appellante e consentono, sulla base delle conversazioni fra presenti intercettate, di ritenere provato il ruolo di "pusher", così che non possono trovare ingresso in questa sede le questioni di merito contenute nella prima parte dei motivi di appello. Ad analoga conclusione deve pervenirsi per le questioni concernenti il trattamento sanzionatorio, che i giudici di merito hanno determinato in modo non manifestamente illogico né incoerente rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla posizione soggettiva del ricorrente. 23 M 2.7.3 Sulla posizione RI a. La Corte ha già affrontato il tema del trattamento sanzionatorio derivante dal regime della recidiva e disposto il rinvio sul punto ai giudici di merito per un nuovo esame. b. Non meritano, invece, accoglimento i motivi di ricorso concernenti il giudizio di responsabilità e la mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. La Corte di appello ha, infatti, ritenuto di condividere motivatamente il percorso argomentativo esposto dal Tribunale alle pagine 33-38 sulla base del contenuto delle intercettazioni, delle dichiarazioni di PA e D'Aquino, della testimonianza del Questore De Girolamo. Operano sul punto i principi interpretativi dei limiti del ricorso di legittimità che sono stati richiamati nella parte generale e che possono qui essere richiamati. c. Venendo al motivo di ricorso concernente la confisca dei beni sequestrati ex art.12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n.306 convertito in legge 7 agosto 1992, n.356, la Corte ritiene che la sentenza meriti le censure che le sono state mosse. Il tema è stato affrontato in modo articolato dal Tribunale, che alle pagine 38-47 ha operato valutazioni di ordine generale (pagg.38-41) e quindi provveduto all'esame delle singole categorie di beni sequestrati e assoggettabili a confisca. A fronte di questa complessa disamina, il ricorrente ha proposto specifiche censure con riferimento al contesto familiare e alle complessive fonti di reddito lecite che giustificherebbero la titolarità dei beni assoggettati alla misura ablativa. Del tutto carente appare la motivazione della Corte di appello, che si concentra nella sola pagina e si limita, nella sostanza, a rinviare alla decisione del primo giudice senza farsi carico delle obiezioni e delle ipotesi alternative prospettate dalla difesa dell'imputato in modo specifico. Si è in presenza di una motivazione "per relationem" che viene completata con poche righe finali di carattere assertivo non idonee a dare conto delle effettive ragioni della decisione. A ciò consegue l'annullamento della decisione sul punto e il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame.
2.7.4. Sulla posizione AL a. Giudicata infondata, come si è detto, la censura in ordine alla mancata concessione dell'art.62, n.4 cod. pen., la Corte rileva che i giudici di merito hanno fornito una chiara e corretta valutazione del tema, ancora in questa sede sollevato, della presunta violazione del divieto di "bis in idem"; la Corte di appello (pag.9) chiarisce che l'episodio del 24/3/2006 è oggetto di separato 24 procedimento (su cui non è maturata decisione irrevocabile) e non forma oggetto del presente procedimento, venendo in luce unicamente come elemento di conoscenza e di valutazione dei fatti. Palese, dunque, l'infondatezza della censira mossa col motivo di ricorso. b. Quanto alle censure relative alla sussistenza del reato ex art.73, citato, si rinvia a quanto esposto al punto 2.1 che precede. Palesemente infondata, infine, la censura in ordine alla mancata applicazione dell'ipotesi prevista dal comma 5 del citato art.73, avendo sia il Tribunale (pag.116 e seguenti) sia la Corte di appello (pag.8 e seguenti) esposto in modo chiaro e immune da vizi logici le ragioni che conducono a ritenere il fatto di reato connotato da gravità (sistematicità delle condotte, pluralità di interlocuzioni, quantità di sostanza commerciata).
2.7.5. sulla posizione Di RO a. La Corte ha affrontato nella parte generale le ragioni che conducono a ritenere affetti da manifesta infondatezza e da genericità ex artt. 581, lett.c), e 591, lett.c), cod. proc. pen. i profili di censura che il ricorrente ha sollevato in reazione alla utilizzabilità del materiale probatorio. b. Quanto agli altri motivi proposti dal ricorrente, la Corte ritiene che debbano trovare qui applicazione i principi interpretativi in tema di limiti del giudizio di legittimità e di definizione dei concetti di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché in tema di travisamento del fatto che sono contenuti nelle sentenze delle Sez. Un., n.2120, del 23 novembre 1995-23 febbraio 1996, Fachini, rv 203767, e n.47289 del 2003, Petrella, rv 226074. In tale prospettiva di ordine generale va, dunque, seguita la costante affermazione giurisprudenziale del principio secondo cui è "preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti" (fra tutte: Sez.6, sentenza n.22256 del 26 aprile-23 giugno 2006, Bosco, rv 234148). L'applicazione di tali principi interpretativi impone di rilevare come il ricorrente riproponga questioni che attengono al merito della decisione e che i giudici di appello hanno affrontato con argomenti logici sia in ordine al giudizio di responsabilità sia in ordine alla qualificazione giuridica del fatto (reiezione della richiesta applicazione del comma 5 dell'art.73, citato) sia in ordine alla compatibilità fra la concessione delle circostanze attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della circostanza ex art.73, comma 5, ora ricordata (pag.21 della motivazione). Anche questi motivi di ricorso debbono, dunque, essere considerati inammissibili. 25 3. In conclusione, la Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo E della rubrica nonché al trattamento sanzionatorio relativo all'applicazione degli artt.81, comma 4, e 99, commi 3 e 4, cod. pen. e alla confisca in danno di IN RI, e su tali profili rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Catania per un nuovo giudizio. Rigetta i restanti motivi di ricorso degli imputati e condanna i sigg. AS, AL, AR, Di RO e UN, integralmente soccombenti, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo E della rubrica nonché al trattamento sanzionatorio relativo all'applicazione degli artt. 81, comma 4, e 99, commi 3 e 4, cod. pen. e alla confisca in danno di IN RI, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Rigetta i ricorsi nel resto e condanna AS, AL, AR, Di RO e UN al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/3/2014 Presid Il Consigliere estensore Il Presidente UI Marini Alfredo Teresi ever DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 MAG 2014 IL IL CANCELLIERE Luana Mariani T E R O C 26