Sentenza 19 giugno 2013
Massime • 1
Integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto del commercio di droga.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/06/2013, n. 41612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41612 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 19/06/2013
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1009
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 19623/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN IT, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 15 marzo 2013 emessa dal Tribunale di Lecce;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udite le richieste del sostituto procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Lecce, in sede di riesame, ha confermato il provvedimento del 19 febbraio 2013 con cui il G.i.p. del Tribunale aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di IT AN, per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e 74. 2. L'avvocato Orazio Vesco, nell'interesse dell'indagato, ha proposto ricorso per cassazione.
Con il primo motivo deduce la nullità dell'ordinanza per difetto assoluto di motivazione e violazione dell'art. 125 c.p.p., sostenendo che i giudici del riesame avrebbero omesso di prendere in considerazione le argomentazioni e gli elementi a discolpa indicati dalla difesa, anche nelle memorie e nei motivi aggiunti, limitandosi a ribadire la tesi contenuta nell'ordinanza genetica. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 125 c.p.p. in relazione all'art. 292 c.p.p., per non avere il Tribunale rilevato la assoluta mancanza di motivazione dell'ordinanza cautelare frutto di un'operazione di copia incolla informatico rispetto alla richiesta del pubblico ministero e alla informativa della polizia giudiziaria. Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati oggetto di contestazione. Il ricorrente contesta il rilievo che i giudici hanno dato alle conversazioni intercettate per ritenere il coinvolgimento del AN nell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e negli episodi di cessione, inoltre evidenzia la carenza di elementi che provino l'esistenza della stessa organizzazione criminale dedita allo spaccio.
Con il quarto motivo censura il provvedimento impugnato in ordine alle esigenze cautelari e in punto di proporzionalità della misura applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato limitatamente al reato di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 74, in relazione al quale si riscontra una mancanza di motivazione.
Il Tribunale si sofferma sui vari episodi di detenzione e spaccio evidenziando gli elementi a carico, ma con riferimento al reato associativo si limita ad indicare il ruolo di stabile fornitore della droga svolto dal AN, ma senza collocare tale attività all'interno di un contesto organizzativo che giustifichi la stessa contestazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sicché il ruolo attribuito all'indagato non appare sintomatico di un suo effettivo inserimento in un sodalizio criminoso.
La condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti può manifestarsi anche attraverso la costante disponibilità a fornire le sostanze stupefacenti di cui l'associazione fa traffico e il vincolo associativo può poggiare anche sul rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga e gli spacciatori che la ricevono per immetterla nel consumo al minuto, perché ciò agevola lo svolgimento dell'attività criminosa dell'associazione ed assicura la realizzazione del suo programma delittuoso, tuttavia è necessario che si accerti, a livello di gravità indiziaria, che tali attività sono poste in essere con la coscienza e volontà dell'autore di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di contribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga, circostanze queste che non emergono dalla motivazione dell'ordinanza in esame.
4. I residui motivi con cui si deduce, sotto altri profili, il vizio di motivazione sono del tutto infondati, in quanto l'ordinanza appare adeguatamente motivata e ricca di riferimenti ad elementi probatori dai quali risulta il pieno coinvolgimento dell'indagato nei vari episodi di cessione della droga.
Peraltro, deve escludersi che il ricorso alla tecnica del copia- incolla informatico, utilizzata per riportare le conversazioni intercettate ritenute rilevanti, abbia privato l'ordinanza di una vera e propria motivazione, dal momento che nella parte finale del provvedimento il Tribunale ha svolto approfondite valutazioni critiche in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reato, quantomeno in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Infondato è, infine, anche l'ultimo motivo, riguardante le esigenze cautelari. I giudici del riesame hanno valutato tali esigenze senza fermarsi alla presunzione di pericolosità di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, giustificata dalla contestazione del reato associativo, ma hanno evidenziato come la ripetitività delle condotte poste in essere e i gravi e specifici precedenti penali del AN siano indicativi della sua pericolosità sociale e della concreta possibilità che possa reiterare i reati contestatigli, escludendo che una misura diversa da quella custodiale possa salvaguardare le esigenze di tutela sociale.
5. In conclusione, la sentenza deve essere annullata solo e limitatamente in relazione al reato associativo di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 74, con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo esame;
nel resto il ricorso deve essere rigettato.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Lecce.
Rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2013